Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 92. Stato civile e anagrafe |
Capitolo: | 92.1 stato civile e anagrafe |
Data: | 02/04/1943 |
Numero: | 226 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. Sono validi gli atti notarili di autenticazione redatti dal 21 aprile 1942 al giorno dell'entrata in vigore della presente legge senza la presenza dei testimoni e senza che sia intervenuto [...] |
Art. 3. Le disposizioni degli art. 1 e 2 non si applicano nei casi in cui da leggi speciali è tassativamente richiesto l'intervento dei testimoni |
Art. 4. La presente legge avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 92.1.4 - Legge 2 aprile 1943, n. 226.
Norme sull'intervento dei testimoni negli atti notarili di autenticazione.
(G.U. 22 aprile 1943, n. 93)
1. Nell'autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private è necessaria la presenza dei testimoni, qualora lo ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il notaio deve farne espressa menzione nell'autenticazione.
Sono validi gli atti notarili di autenticazione redatti dal 21 aprile 1942 al giorno dell'entrata in vigore della presente legge senza la presenza dei testimoni e senza che sia intervenuto l'accordo delle parti sulla rinuncia ad essi.
Le disposizioni degli art. 1 e 2 non si applicano nei casi in cui da leggi speciali è tassativamente richiesto l'intervento dei testimoni.
La presente legge avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 12 della