§ 46.9.117 - D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338.
Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:24/04/1982
Numero:338


Sommario
Art. 1.  Istituzione dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato
Art. 2.  Norme applicabili.
Art. 3.  Attribuzioni
Art. 4.  Attribuzioni particolari dei dirigenti
Art. 5.  Attribuzioni particolari dei direttivi.
Art. 6.  Strutture sanitarie del Ministero dell'interno.
Art. 7.  Qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
Art. 8.  Incarichi temporanei.
Art. 9.  Nomina a medico della Polizia di Stato
Art. 10.  Corso di formazione
Art. 11.  Dimissioni dal corso
Art. 12.  Promozione a medico principale della Polizia di Stato
Art. 13.  Promozione a medico capo della Polizia di Stato
Art. 14.  Commissione esaminatrice
Art. 15.  Nomina a primo dirigente medico
Art. 16.  Ammissione al corso di formazione dirigenziale
Art. 17.  Attribuzione della qualifica di dirigente superiore medico
Art. 18.  Nomina a dirigente generale medico.
Art. 19.  Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Art. 20.  Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli uffici sanitari periferici.
Art. 21.  Ruoli ad esaurimento dei sanitari della Polizia di Stato.
Art. 22.  Stato giuridico del personale dei ruoli ad esaurimento.
Art. 23.  Progressioni di carriera nel ruolo ad esaurimento.
Art. 24.  Promozione a dirigente generale medico del ruolo ad esaurimento.
Art. 25.  Criteri per l'inquadramento.
Art. 26.  Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei dirigenti medici.
Art. 27.  Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei tenenti colonnelli medici "richiamati in servizio temporaneo".
Art. 28.  Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei direttivi medici.
Art. 29.  Inquadramento nei ruoli professionali dei medici della Polizia di Stato.
Art. 30.  Ruolo ad esaurimento ex art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 31.  Norme transitorie per la promozione a primo dirigente medico.
Art. 32.  Trattamento economico.
Art. 33.  Congedi, aspettative e limiti di età.
Art. 34.  Disposizione transitoria sul trattamento economico.
Art. 35.  Clausola finanziaria.


§ 46.9.117 - D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338.

Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

(G.U. 10 giugno 1982, n. 158, S.O.)

 

     Art. 1. Istituzione dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato [1].

 

          Art. 2. Norme applicabili.

     Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari si applicano le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

 

          Art. 3. Attribuzioni [2].

 

          Art. 4. Attribuzioni particolari dei dirigenti [3].

 

          Art. 5. Attribuzioni particolari dei direttivi. [4]

     [Il medico capo è preposto agli uffici sanitari presso le questure, nonchè ai servizi sanitari presso gli istituti di istruzione e presso gli altri uffici o reparti nei quali si ritenga necessaria la presenza di un medico.

     Il medico principale è preposto ai servizi sanitari presso i reparti mobili, nonchè agli uffici e reparti di cui al precedente comma ai quali non sia preposto un medico capo ed è addetto agli uffici sanitari ai quali sono preposti medici primi dirigenti o medici capo.

     Il medico espleta le funzioni di cui all'art. 3, secondo le direttive dei funzionari preposti agli uffici sanitari cui è addetto.]

 

          Art. 6. Strutture sanitarie del Ministero dell'interno.

     Ai fini del regolare funzionamento delle strutture sanitarie di cui all'art. 31, n. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il Ministro dell'interno può stipulare apposite convenzioni con la regione Lazio.

 

          Art. 7. Qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

     Agli appartenenti alla carriera dei medici della Polizia di Stato ed a quella dei medici veterinari della Polizia di Stato è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e, con esclusione dei dirigenti superiori e del dirigente generale, quella di ufficiale di polizia giudiziaria [5].

     [Tutti gli appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari della polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti superiori e generali e qualifiche equiparate del ruolo di cui all'art. 21, e limitatamente alle funzioni esercitate, hanno la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria] [6].

     Fermo restando il disposto dell'art. 32, i medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, compresi quelli dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21 e seguenti, nell'espletamento delle loro funzioni o servizi di polizia, sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria [7].

 

          Art. 8. Incarichi temporanei.

     Gli appartenenti alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia della Polizia di Stato possono essere autorizzati ad assumere incarichi temporanei di insegnamento e di ricerca scientifica purchè compatibili con i doveri del proprio servizio [8].

     I medici della Polizia di Stato possono essere autorizzati a frequentare le scuole di specializzazione presso le Università in settori di interesse per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     L'autorizzazione ha validità annuale e può essere rinnovata anche in relazione al profitto.

 

          Art. 9. Nomina a medico della Polizia di Stato [9].

 

          Art. 10. Corso di formazione [10].

 

          Art. 11. Dimissioni dal corso [11].

 

          Art. 12. Promozione a medico principale della Polizia di Stato [12].

 

          Art. 13. Promozione a medico capo della Polizia di Stato [13].

 

          Art. 14. Commissione esaminatrice [14].

 

          Art. 15. Nomina a primo dirigente medico [15].

 

          Art. 16. Ammissione al corso di formazione dirigenziale [16].

 

          Art. 17. Attribuzione della qualifica di dirigente superiore medico [17].

 

          Art. 18. Nomina a dirigente generale medico.

     Il dirigente generale medico è nominato tra i dirigenti superiori medici del ruolo professionale di cui all'art. 1. [18]

 

          Art. 19. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

     Il rapporto informativo, redatto a norma degli articoli 62 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per il personale di cui al presente decreto in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è compilato:

     a) [per il primo dirigente medico, dal direttore della direzione centrale o ufficio centrale, su proposta del direttore della direzione centrale di sanità; il rapporto viene vistato dal capo della Polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo] [19];

     b) per il medico principale e il medico veterinario principale, dal direttore della divisione o ufficio equiparato da cui dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore centrale di sanità [20];

     c) [per il medico e il medico veterinario della Polizia di Stato, dal direttore della divisione presso la quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza] [21].

 

          Art. 20. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli uffici sanitari periferici.

     Il rapporto informativo del personale di cui al presente decreto legislativo in servizio presso gli uffici e reparti periferici, è compilato:

     a) [per il primo dirigente medico, dal direttore della direzione o ufficio centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza dal quale dipende, sentito il dirigente generale medico; il rapporto viene vistato dal capo della polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo] [22];

     b) per i medici principali, per i medici veterinari principali, rispettivamente, dal primo dirigente medico o dal primo dirigente medico veterinario dal quale direttamente dipendono. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico o da un primo dirigente medico veterinario, il rapporto informativo è compilato dal vice questore vicario, per il personale in servizio in questura, e, negli altri casi, dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico o medico veterinario, individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della direzione centrale di sanità. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, le modalità di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza [23].

 

          Art. 21. Ruoli ad esaurimento dei sanitari della Polizia di Stato.

     Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli professionali ad esaurimento dei sanitari della Polizia di Stato:

     1) ruolo ad esaurimento dei direttivi medici;

     2) ruolo ad esaurimento dei dirigenti medici.

     Il ruolo ad esaurimento dei direttivi medici si articola nelle qualifiche di:

     a) medico;

     b) medico principale;

     c) medico capo.

     Il ruolo ad esaurimento dei dirigenti medici si articola nelle qualifiche di:

     a) primo dirigente medico;

     b) dirigente superiore medico;

     c) dirigente generale medico.

 

          Art. 22. Stato giuridico del personale dei ruoli ad esaurimento.

     Il personale inquadrato a norma degli articoli dal 26 al 30 nei ruoli ad esaurimento assume gli obblighi e le funzioni previsti dalle vigenti disposizioni per le qualifiche corrispondenti dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato istituiti con l'art. 1.

     Il personale di cui al primo comma che ne faccia richiesta entro trenta giorni dalla data di inquadramento può mantenere la denominazione di cui al precedente ordinamento.

     Nei confronti del predetto personale trovano applicazione, salvo quanto diversamente previsto negli articoli seguenti, le norme sullo stato giuridico del personale appartenente ai ruoli di cui all'art. 1.

     Il personale che si trova, all'atto dell'inquadramento, nella particolare posizione di stato di "richiamato in servizio temporaneo" viene inquadrato nel ruolo e nella qualifica spettantegli nella medesima posizione di stato e per il periodo di tempo previsto dal provvedimento di collocamento in detta posizione.

     Per il personale richiamato non si computa nell'anzianità di grado il periodo che intercorre tra la data del collocamento in congedo e quella del richiamo.

 

          Art. 23. Progressioni di carriera nel ruolo ad esaurimento.

     Al personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21, continua ad applicarsi, per quanto attiene alla progressione di carriera, la normativa per gli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza vigente al momento dell'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti agli appartenenti alle altre forze di polizia, che rivestono i gradi corrispondenti alle qualifiche dei ruoli professionali dei sanitari.

 

          Art. 24. Promozione a dirigente generale medico del ruolo ad esaurimento.

     I dirigenti superiori medici del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 21 sono valutati al compimento del terzo anno di servizio nella qualifica, considerando utile anche il servizio prestato prima dell'inquadramento e, se dichiarati idonei, sono promossi alla qualifica di dirigente generale medico con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età o per fisica inabilità o per decesso.

 

          Art. 25. Criteri per l'inquadramento.

     Ai fini dell'inquadramento degli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nei ruoli ad esaurimento dei medici della Polizia di Stato, con esclusione del personale che si trovi nella posizione di "richiamato in servizio temporaneo", si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, sull'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia.

 

          Art. 26. Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei dirigenti medici.

     I maggiori generali e i colonnelli medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e quelli che alla stessa data si trovino nella posizione di "richiamato in servizio temporaneo" sono inquadrati nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento dei dirigenti medici della Polizia di Stato:

     nella qualifica di dirigente superiore medico, i maggiori generali medici;

     nella qualifica di primo dirigente medico, i colonnelli medici.

     L'inquadramento è disposto secondo l'ordine di ruolo, conservando l'anzianità di grado.

 

          Art. 27. Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei tenenti colonnelli medici "richiamati in servizio temporaneo".

     I tenenti colonnelli medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si trovino nella posizione di "richiamato in servizio temporaneo" sono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di medico capo del ruolo ad esaurimento dei direttivi medici, conservando l'anzianità di grado.

 

          Art. 28. Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei direttivi medici.

     Gli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza fino al grado di tenente colonnello, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono inquadrati nelle sottoelencate qualifiche del ruolo ad esaurimento dei direttivi medici:

     nella qualifica di medico capo, il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, abbia maturato un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a sette anni e sei mesi;

     nella qualifica di medico principale, il personale che alla stessa data abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a due anni e sei mesi;

     nella qualifica di medico, il restante personale.

 

          Art. 29. Inquadramento nei ruoli professionali dei medici della Polizia di Stato.

     Il personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21, escluso quello che si trovi nella posizione di "richiamato in servizio temporaneo", può chiedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, di passare nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli istituiti con l'art. 1, o del ruolo dei medici legali istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, secondo i criteri e le corrispondenti indicati nei precedenti articoli 26 e 28.

 

          Art. 30. Ruolo ad esaurimento ex art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     Agli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applicano il primo ed il terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, concernente l'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia.

 

          Art. 31. Norme transitorie per la promozione a primo dirigente medico.

     Fino a 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i posti eventualmente disponibili nella qualifica di primo dirigente medico sono attribuiti, mediante scrutinio per merito comparativo, secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583.

     I promossi devono frequentare un corso di aggiornamento professionale.

     Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

 

          Art. 32. Trattamento economico.

     Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli istituiti con l'art. 1 è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.

     L'indennità mensile pensionabile è di importo pari al 60% di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, secondo le qualifiche.

 

          Art. 33. Congedi, aspettative e limiti di età.

     Fino a quando non interverranno gli accordi di cui al primo e secondo comma dell'art. 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i congedi e le aspettative per il personale di cui al presente decreto legislativo sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.

     Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova.

     Nei confronti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento ai sensi del presente decreto legislativo si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernenti i congedi e le aspettative, nonchè quelle del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, relative ai limiti di età.

     Il personale inquadrato nei ruoli istituiti con l'art. 1 del presente decreto è collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età [24].

 

          Art. 34. Disposizione transitoria sul trattamento economico.

     Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli istituiti con il presente decreto legislativo è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.

 

          Art. 35. Clausola finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

Tabella A [25].

 

 

Tabella B [26]

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 69 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

[2] Articolo abrogato dall'art. 69 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

[3] Articolo modificato dall'art. 3 bis del D.L. 4 ottobre 1990, n. 276 e abrogato dall'art. 69 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[6] Comma sostituito dall'art. 25 della L. 1 febbraio 1989, n. 53 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[7] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 10 ottobre 1986, n. 668.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[9] Articolo abrogato dall'art. 69 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 a decorrere dal 15 marzo 2001.

[10] Articolo abrogato dall'art. 69 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 a decorrere dal 15 marzo 2001.

[11] Articolo abrogato dall'art. 69 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

[12] Articolo abrogato dall'art. 69 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 a decorrere dal 15 marzo 2001.

[13] Articolo abrogato dall'art. 69 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 a decorrere dal 15 marzo 2001.

[14] Articolo abrogato dall'art. 69 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

[15] Articolo abrogato dall'art. 69 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

[16] Articolo abrogato dall'art. 69 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

[17] Articolo abrogato dall'art. 69 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

[18] Articolo così modificato dall'art. 68 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

[19] Lettera modificata dall'art. 3 bis del D.L. 4 ottobre 1990, n. 276 e abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[20] Lettera già sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente sostituita dall'art. 4 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[21] Lettera sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e abrogata dall'art. 4 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[22] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[23] Lettera già sostituita dall'art. 68 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, ulteriormente sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificata dall'art. 4 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[24] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 10 ottobre 1986, n. 668.

[25] Tabella così sostituita, da ultimo, dall'art. 4 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126. Per modifiche alla presente tabella, vedi l'art. 1, comma 961 bis, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 e l'art. 15 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[26] Tabella così sostituita dall'art. 4 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.