Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.17 veicoli |
Data: | 29/01/1992 |
Numero: | 112 |
Sommario |
Art. 1. 1. I rimorchi agricoli di massa a pieno carico superiore a 1.500 chilogrammi sprovvisti di omologazione, ma conformi ai requisiti di idoneità alla circolazione stradale ai sensi delle [...] |
§ 93.17.17 - Legge 29 gennaio 1992, n. 112. [1]
Particolari disposizioni in materia di rimorchi agricoli.
(G.U. 18 febbraio 1992, n. 40)
1. I rimorchi agricoli di massa a pieno carico superiore a 1.500 chilogrammi sprovvisti di omologazione, ma conformi ai requisiti di idoneità alla circolazione stradale ai sensi delle disposizioni vigenti e acquistati entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti 4 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 20 maggio 1983 e successive modificazioni e integrazioni, sono sottoposti a sanatoria mediante ammissione a visita e prova da parte degli uffici della motorizzazione civile competenti per territorio.
2. Per ottenere l'ammissione a visita e prova di cui al comma 1, i possessori dei rimorchi di cui al medesimo comma devono presentare una domanda cui deve essere allegata o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante le caratteristiche tecniche, costruttive e di idoneità alla circolazione stradale dei rimorchi o la dichiarazione rilasciata all'atto della vendita da parte della ditta costruttrice indicante le medesime caratteristiche.
[1] Abrogata dall'art. 20 della