| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
| Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
| Data: | 10/11/2025 |
| Numero: | 167 |
| Sommario |
| Art. 1. Legge annuale di semplificazione normativa |
| Art. 2. Disposizioni generali per l'esercizio delle deleghe legislative conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa |
| Art. 3. Normativa di principio |
| Art. 4. Valutazione di impatto generazionale |
| Art. 5. Osservatorio per l'impatto generazionale delle leggi |
| Art. 6. Disposizioni in materia di valutazione dell'impatto di genere della regolamentazione |
| Art. 7. Disposizioni in materia di statistiche di genere |
| Art. 8. Modifica del codice delle pari opportunità tra uomo e donna |
| Art. 9. Delega al Governo per la digitalizzazione dell'attività di produzione normativa |
| Art. 10. Disposizioni in materia di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali |
| Art. 11. Delega al Governo in materia di semplificazione, aggiornamento e riassetto del codice dell'amministrazione digitale |
| Art. 12. Delega al Governo in materia di affari esteri e cooperazione internazionale |
| Art. 13. Delega al Governo per la revisione del codice della navigazione e di altre disposizioni legislative statali in materia di navigazione interna e promiscua |
| Art. 14. Delega al Governo per la revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali |
| Art. 15. Delega al Governo in materia di istruzione |
| Art. 16. Delega al Governo in materia di disabilità |
| Art. 17. Delega al Governo in materia di misure di protezione giuridica di cui al libro I, titolo XII, del codice civile |
| Art. 18. Delega al Governo in materia di protezione civile |
| Art. 19. Delega al Governo in materia di politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità |
| Art. 20. Delega al Governo in materia di formazione superiore e ricerca |
| Art. 21. Delega al Governo per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei settori portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le [...] |
| Art. 22. Clausola di salvaguardia |
| Art. 23. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 80.3.111 - L. 10 novembre 2025, n. 167.
Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.
(G.U. 14 novembre 2025, n. 265)
Capo I
Legge annuale di semplificazione normativa
Art. 1. Legge annuale di semplificazione normativa
1. Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei Ministri competenti per materia, entro il 30 giugno di ogni anno presenta alle Camere un disegno di legge recante il titolo: «Legge annuale di semplificazione normativa», seguito dall'anno di riferimento, per la semplificazione, il riordino e il riassetto della normativa vigente su determinate materie, anche mediante conferimento di deleghe legislative da attuare nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2. Sullo schema di disegno di legge è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
2. Ai fini della presentazione del disegno di legge di cui al comma 1, entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione acquisiscono dai Ministri competenti proposte di semplificazione normativa, che tengono conto degli esiti delle eventuali valutazioni di impatto della regolamentazione (VIR) effettuate. Entro il medesimo termine, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione svolgono consultazioni pubbliche delle categorie e dei soggetti interessati, congiuntamente alle amministrazioni interessate, ai fini della raccolta di proposte e suggerimenti di semplificazione normativa, in relazione a profili di criticità della legislazione vigente in determinate materie.
3. La legge annuale di semplificazione normativa di cui al comma 1 indica altresì le materie di competenza esclusiva dello Stato per le quali il processo di semplificazione, riordino e riassetto è completato attraverso l'emanazione, anche contestualmente all'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, di un testo unico delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 20 della
Art. 2. Disposizioni generali per l'esercizio delle deleghe legislative conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa
1. Nell'esercizio delle deleghe conferite con la legge annuale di semplificazione normativa di cui all'articolo 1, il Governo, fatti salvi i principi e i criteri direttivi specifici stabiliti per le singole materie, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali, ove non espressamente modificati o derogati dalla medesima legge annuale:
a) riordino delle disposizioni per settori omogenei, mediante la redazione o l'aggiornamento di codici di settore o testi unici, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;
b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
c) previsione, ove possibile, di disposizioni di immediata applicazione, limitando il rinvio a successivi provvedimenti di attuazione;
d) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
e) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, al fine di favorire l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari;
f) semplificazione della normativa concernente i rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, tenuto conto del criterio di tutela dell'affidamento e in armonia con il principio di risultato e i principi di proporzionalità in relazione alla dimensione dell'impresa e alle attività esercitate, nonchè alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti e di sussidiarietà orizzontale, nonchè favorendo l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli o associati;
g) limitazione e riduzione di vincoli, adempimenti e prescrizioni ritenuti non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici coinvolti e in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea nelle materie da essa regolate.
2. I decreti legislativi attuativi delle deleghe conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa di cui all'articolo 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei Ministri competenti per materia individuati dalle disposizioni di delega. La legge annuale di semplificazione normativa indica gli schemi di decreto legislativo per i quali è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata ovvero, ove necessario, in luogo del parere, è acquisita l'intesa ai sensi del
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive, nel rispetto della procedura di cui al comma 2 e dei principi e criteri direttivi generali previsti dal comma 1.
Art. 3. Normativa di principio
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), valgono quali principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Capo II
Misure volte al miglioramento della qualità della normazione
Art. 4. Valutazione di impatto generazionale
1. Le leggi della Repubblica promuovono l'equità intergenerazionale anche nell'interesse delle generazioni future.
2. La valutazione di impatto generazionale (VIG) costituisce uno strumento informativo che consiste nell'analisi preventiva degli atti normativi del Governo, ad esclusione dei decreti-legge, in relazione agli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, con particolare attenzione all'equità intergenerazionale.
3. La VIG degli atti normativi di cui al comma 2 è effettuata nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione prevista dall'articolo 14 della
4. La VIG è, in ogni caso, necessaria se l'atto normativo determina effetti significativi di tipo ambientale o sociale a carico dei giovani e delle generazioni future. In tali casi restano fermi i criteri e le modalità individuati con il decreto di cui al comma 3.
Art. 5. Osservatorio per l'impatto generazionale delle leggi
1. Al fine di monitorare la reale promozione dell'equità intergenerazionale tra generazioni future nella produzione normativa, ai sensi dell'articolo 4, è costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per l'impatto generazionale delle leggi.
2. L'Osservatorio ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per la definizione e l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 4.
3. L'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 6. Disposizioni in materia di valutazione dell'impatto di genere della regolamentazione
1. All'articolo 14 della
«6-bis. Al fine di conseguire l'applicazione del principio di uguaglianza tra donne e uomini e l'effettiva parità in ogni ambito della vita pubblica e privata, l'AIR e la VIR ricomprendono, tra i profili di indagine e valutazione, l'impatto di genere, secondo criteri e modalità individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5».
Art. 7. Disposizioni in materia di statistiche di genere
1. Gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma medesimo e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.
2. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per le pari opportunità il potere di indirizzo in merito all'individuazione, con appositi provvedimenti, delle esigenze di rilevazione statistica funzionali alle politiche di contrasto alle disuguaglianze tra uomini e donne.
Art. 8. Modifica del codice delle pari opportunità tra uomo e donna
1. All'articolo 20, comma 1, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al
Art. 9. Delega al Governo per la digitalizzazione dell'attività di produzione normativa
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle modalità digitali dell'attività di produzione normativa e in particolare della formazione, sottoscrizione, trasmissione, promulgazione, emanazione, adozione, pubblicazione, conservazione e raccolta degli atti normativi.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonchè i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) disciplina dell'attività di produzione normativa secondo modalità digitali in coerenza con il codice dell'amministrazione digitale, di cui al
b) graduale superamento delle procedure e degli adempimenti analogici previsti dalla normativa vigente, ivi inclusa l'apposizione di nastrini e sigilli di cui al
c) individuazione e disciplina delle modalità digitali di pubblicazione, di conservazione e di raccolta degli atti normativi, nel rispetto della disciplina vigente che ne dispone la pubblicazione e la raccolta, con modalità digitali, da parte del soggetto preposto alla gestione della Gazzetta Ufficiale e del portale Normattiva.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della cultura e il Ministro per i rapporti con il Parlamento.
4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
6. Gli organi costituzionali adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e delle prerogative ad essi costituzionalmente riconosciute.
Art. 10. Disposizioni in materia di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali
1. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 9, comma 1, della presente legge, i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 3, della
2. La sottoscrizione dei regolamenti di cui al comma 1 con firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di nastrini e sigilli di cui al
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere dell'Agenzia per l'Italia digitale, sono individuate le modalità di conservazione e raccolta dei regolamenti di cui al comma 1.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3.
Art. 11. Delega al Governo in materia di semplificazione, aggiornamento e riassetto del codice dell'amministrazione digitale
1. Al fine di valorizzare e rafforzare il patrimonio informativo pubblico, i processi di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'erogazione di servizi in rete ai cittadini e alle imprese, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di semplificazione, modificazione e integrazione del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonchè i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) aggiornare la disciplina dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari in coerenza con il quadro regolatorio europeo, al fine di semplificare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni e la fruizione dei medesimi;
b) garantire e rafforzare l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici, mediante la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure per l'accesso ai dati e la loro disponibilità tramite i servizi della piattaforma digitale nazionale dati nonchè per la generazione e la conservazione dei documenti.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Capo III
Deleghe al governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente
Art. 12. Delega al Governo in materia di affari esteri e cooperazione internazionale
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti nelle materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'articolo 12 del
a) unificazione e razionalizzazione delle discipline settoriali di rango primario afferenti agli ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in un testo unico delle disposizioni legislative;
b) uniformazione della disciplina applicabile in casi simili, al fine di riordinare e semplificare i regimi vigenti e di superare irragionevoli disparità di trattamento;
c) indicazione dei criteri ai quali si attengono i regolamenti previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, nel rispetto dei principi stabiliti dalla
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con gli altri Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Con un unico regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Art. 13. Delega al Governo per la revisione del codice della navigazione e di altre disposizioni legislative statali in materia di navigazione interna e promiscua
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative statali in materia di navigazione interna e promiscua contenute nel codice della navigazione e nelle altre leggi statali regolanti la materia, nonchè per disciplinare la navigazione ad uso privato e la navigazione in conto proprio nelle acque interne e nelle acque promiscue, attraverso l'adozione delle definizioni di cui all'articolo 25, comma 2, della
a) semplificazione della disciplina in materia di iscrizione nelle matricole del personale navigante e in materia di formazione e certificazione professionale di tale personale, attraverso la semplificazione dei requisiti e l'istituzione di nuove qualifiche e di nuovi titoli professionali semplificati in sostituzione di quelli esistenti;
b) istituzione di un sistema di equipollenza tra abilitazioni professionali marittime e titoli professionali della navigazione interna, senza obbligo di iscrizione nelle matricole del personale navigante e conseguentemente mantenendo l'iscrizione nelle sole matricole della gente di mare;
c) semplificazione della disciplina in materia di lavoro a bordo, inclusa la previsione dell'esenzione dall'obbligo dell'annotazione di imbarco e sbarco nel caso di trasbordo di personale che, con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, si obblighi a prestare servizio su una nave o galleggiante non determinati fra quelli appartenenti all'armatore o su più di essi successivamente e a condizione che, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di fare ruotare il personale tra le navi o i galleggianti medesimi;
d) semplificazione della disciplina in materia di carte e libri di bordo;
e) semplificazione e omogeneizzazione delle formalità amministrative di arrivo e partenza della nave della navigazione interna, con particolare riguardo alla fattispecie della navigazione promiscua;
f) istituzione di una disciplina speciale in materia di navigazione promiscua estesa al mare sino al limite della navigazione locale, come definita dall'articolo 1, comma 1, numero 41), del regolamento di cui al
g) previsione della possibilità per il capo del compartimento marittimo, d'intesa con il direttore dell'ispettorato compartimentale e sulla base della particolare conformazione della costa e delle condizioni meteo-marine prevalenti, di fissare limiti inferiori di distanza dalla costa per la navigazione di cui alla lettera f).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la protezione civile e le politiche del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'istruzione e del merito, del turismo e delle imprese e del made in Italy.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.
5. Entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 1 e con le modalità di cui al presente articolo, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi.
6. Con uno o più decreti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.
Art. 14. Delega al Governo per la revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonchè i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) ricognizione delle norme statali vigenti in materia di cause ostative al diritto di elettorato attivo, di composizione, nomina e funzionamento degli organi comunali e statali preposti alla regolare tenuta e al controllo delle liste elettorali, del relativo contenzioso, di sanzioni penali o amministrative per la violazione delle norme previste dal citato testo unico, al fine di provvedere al coordinamento, all'aggiornamento e alla semplificazione delle medesime norme, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza logica, giuridica e sistematica, nel rispetto delle norme costituzionali sul riconoscimento del diritto di voto e del principio di iscrizione automatica nelle liste elettorali al raggiungimento del prescritto requisito della maggiore età e in assenza di cause preclusive del diritto di elettorato attivo;
b) revisione delle procedure di tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, anche in conseguenza dell'intervenuta integrazione delle liste elettorali con l'ANPR, con conseguente rideterminazione temporale delle revisioni ordinarie e straordinarie;
c) affidamento al responsabile dell'ufficio elettorale comunale degli adempimenti relativi alla tenuta, all'aggiornamento e alla revisione delle liste elettorali generali e sezionali, mantenendo in capo alle commissioni elettorali circondariali la competenza a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti comunali di cancellazione o iscrizione, omissione di cancellazione o diniego di iscrizione nelle liste elettorali;
d) armonizzazione delle disposizioni del citato testo unico con quelle previste a livello nazionale e dell'Unione europea per la tutela dei dati personali nel rispetto del principio di non eccedenza delle informazioni richieste ai fini della iscrizione nelle liste elettorali.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
Art. 15. Delega al Governo in materia di istruzione
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative nelle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 49 del
a) unificazione e razionalizzazione delle discipline di livello primario afferenti alle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito in un testo unico delle disposizioni legislative ovvero in più testi unici distinti per ambito di competenza;
b) riassetto della normativa in materia di personale scolastico, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e procedure ritenuti non più utili, nonchè prevedendo interventi di deflazione del contenzioso relativo alla materia medesima;
c) riassetto, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione, degli adempimenti amministrativi delle scuole;
d) riordino e riassetto degli organi consultivi del Ministero dell'istruzione e del merito nonchè razionalizzazione e concentrazione dei poteri di vigilanza sugli enti pubblici del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione;
e) fermo restando il principio dell'autonomia scolastica, revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola, in modo da definirne competenze e responsabilità, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni, nonchè ridefinendone il rapporto con il ruolo, le competenze e le responsabilità dei dirigenti scolastici, come disciplinati dalla normativa vigente.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Con un unico regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Art. 16. Delega al Governo in materia di disabilità
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto, anche tramite la redazione di un codice, delle disposizioni legislative in materia di disabilità, negli ambiti definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui alla
a) coordinamento tra la definizione e l'accertamento dell'invalidità e dell'inabilità ai fini previdenziali e assistenziali, nonchè coordinamento del sistema di agevolazioni lavorative in coerenza con le nozioni di condizione di disabilità, necessità e intensità dei sostegni introdotte dal
b) aggiornamento e semplificazione, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti delle persone con disabilità, dei procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito disciplinato, con particolare riguardo a quelli in materia di assistenza protesica e riabilitativa, nonchè previsione dell'esonero dalla presentazione della documentazione già presente nelle piattaforme o nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del
c) semplificazione dei procedimenti di rilascio e utilizzo, anche attraverso delega, della firma digitale e dell'identità digitale, garantendo piena accessibilità dei relativi servizi da parte delle persone con disabilità fisica o sensoriale, anche se prive di figure di protezione giuridica, nonchè da parte delle persone con disabilità intellettiva assistite da figure di protezione giuridica, fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente per il rilascio della delega e dell'identità digitale e per l'apposizione della firma;
d) semplificazione delle modalità di ricezione della manifestazione di volontà espressa dalle persone con disabilità nel procedimento di formazione di atti pubblici, in modo che siano comunque garantite la provenienza e la genuinità della manifestazione di volontà e fermi restando i requisiti di capacità e di forma degli atti pubblici previsti dalla normativa vigente;
e) riordino, adeguamento e aggiornamento delle sanzioni, anche penali, nelle materie oggetto di delega, secondo criteri di adeguatezza, proporzionalità e dissuasività al fine di garantire una efficace tutela della persona con disabilità, nonchè riordino, adeguamento, semplificazione e aggiornamento dei procedimenti finalizzati all'adozione delle sanzioni amministrative, riconducendoli, ove possibile, al modello generale di cui alla
f) semplificazione degli oneri di rendicontazione gravanti sui caregiver familiari, come definiti dall'articolo 1, comma 255, della
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro per le disabilità, del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Il Governo completa il processo di semplificazione, riordino e riassetto di cui al comma 1 emanando, anche contestualmente all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1, un regolamento recante la raccolta organica delle disposizioni regolamentari che disciplinano le materie di competenza di cui al predetto comma 1, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.
Art. 17. Delega al Governo in materia di misure di protezione giuridica di cui al libro I, titolo XII, del codice civile
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e la semplificazione degli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno e dei relativi procedimenti nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonchè dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) revisione dell'interdizione e dell'inabilitazione, per il graduale superamento dei predetti istituti, con conseguente rimodulazione dell'amministrazione di sostegno in favore di misure di protezione giuridica che assicurino al beneficiario adeguata tutela nei casi di assente o limitata capacità di autodeterminarsi, di attendere alle ordinarie occupazioni e di provvedere ai propri interessi, con attribuzione all'amministratore di sostegno di poteri graduati e proporzionati alla condizione del beneficiario, assicurando adeguati poteri di verifica e di controllo in capo al giudice;
b) sulla base dei criteri di graduazione fissati ai sensi della lettera a), semplificazione degli adempimenti conseguenti alle misure di protezione giuridica e previsione della rendicontazione in ragione delle specifiche esigenze di tutela del patrimonio del beneficiario e della sua condizione personale;
c) modifica, in coerenza con le misure adottate in attuazione della lettera a), degli istituti che dettano una disciplina specifica in presenza di una dichiarazione di inabilitazione o di interdizione;
d) previsione di una disciplina transitoria che assicuri la gradualità nell'attuazione delle disposizioni adottate ai sensi della lettera a) rispetto alle misure di protezione adottate alla data di entrata in vigore della nuova disciplina;
e) riordino, adeguamento e rafforzamento delle sanzioni, anche penali, per le condotte contrarie al mandato o all'interesse del beneficiario tenute dai soggetti nominati nell'ambito delle misure di protezione giuridica per la sua tutela e protezione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, su proposta altresì del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le disabilità, il Ministro della salute e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
Art. 18. Delega al Governo in materia di protezione civile
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, l'aggiornamento e l'integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, nel rispetto della Costituzione, del diritto dell'Unione europea, dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonchè dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) valorizzazione dei seguenti principi fondanti del Servizio nazionale della protezione civile:
1) organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, promuovendo l'esercizio coordinato delle attività fra i diversi livelli di governo secondo il principio di sussidiarietà e garantendo l'unitarietà dell'ordinamento;
2) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni, agli enti locali e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, valutando l'opportunità di prevedere ulteriori livelli intermedi, secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza e tenuto conto dell'esigenza di sostenibilità tecnico-economica degli stessi, anche ai fini del ricorso alle risorse disponibili a legislazione vigente;
3) partecipazione e responsabilità, in tutte le attività di protezione civile, dei cittadini, singoli e associati, con la consapevolezza dei diritti e dei doveri in materia di protezione civile, delle scelte di prevenzione da compiere e delle misure di autoprotezione da adottare in emergenza, anche mediante le formazioni di natura professionale, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità;
4) promozione del valore morale, civile e sociale del volontariato e sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, favorendone l'integrazione in tutte le attività di protezione civile;
5) partecipazione e collaborazione della comunità scientifica alle attività di protezione civile;
b) rafforzamento e ampliamento delle attività di previsione, prevenzione, strutturale e non strutturale, nonchè mitigazione dei rischi connessi ad eventi calamitosi naturali o di origine antropica, fermo restando che non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possano determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini;
c) consolidamento della centralità della pianificazione ai vari livelli delle attività di protezione civile, promuovendo la condivisione di dati e informazioni da rendere fruibili a tutti i livelli operativi;
d) semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Servizio nazionale della protezione civile, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità ritenuti non più utili, distinguendo tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa;
e) conservazione in capo all'autorità politica sia delle funzioni di indirizzo politico in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia, nonchè di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile e di unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sia del potere di adottare direttive e decreti, di chiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del
f) valorizzazione delle funzioni delegate alle province ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera o), del codice della protezione civile, di cui al
g) conservazione in capo alle autorità territoriali di protezione civile, in base alle previsioni della normativa statale e delle normative concorrenti, delle funzioni di indirizzo politico, limitatamente alle articolazioni appartenenti alle rispettive amministrazioni o dipendenti dalle stesse;
h) revisione del perimetro d'intervento del Servizio nazionale della protezione civile sulla base della valutazione della straordinarietà dell'impatto dei relativi eventi, garantendo, in caso di attivazione degli strumenti di protezione civile, coerenza e continuità operativa, funzionale alle effettive esigenze, nelle attività di protezione civile previste dall'articolo 2 del citato codice di cui al
i) rafforzamento della capacità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenze di rilievo nazionale, mediante:
1) revisione e semplificazione delle disposizioni contenute negli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del citato codice di cui al
2) accelerazione delle procedure amministrative e contabili nonchè delle procedure amministrative e degli adempimenti relativi al reclutamento del personale di adeguata qualificazione con contratti a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile, allo scopo di favorire la più rapida ripresa delle condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati da eventi calamitosi;
3) salva l'ipotesi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite da eventi calamitosi in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture, ripristino delle funzioni, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche, anche mediante l'accelerazione degli interventi strutturali urgenti, strettamente necessari al superamento della fase di emergenza, ivi compresi quelli di prevenzione strutturale di protezione civile, nei limiti delle risorse allo scopo individuate, definendone l'ambito territoriale e temporale di esecuzione, in raccordo con gli strumenti di programmazione e pianificazione ordinari;
4) revisione e semplificazione delle procedure amministrative connesse alle misure di sostegno a favore dei soggetti danneggiati;
l) valorizzazione della centralità, del ruolo e delle funzioni delle sale operative, delle sale situazioni e dei centri funzionali, in particolare a livello statale e regionale, anche con riferimento alle attività di gestione dei sistemi di allertamento e di allarme pubblico, al fine di rafforzare l'integrazione tra le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e lo scambio di informazioni, assicurandone l'efficace trasmissione ai livelli decisionali responsabili;
m) potenziamento della capacità di mutuo sostegno tra gli enti locali, anche attraverso la colonna mobile degli enti locali da impiegare altresì per il supporto alle attività di continuità amministrativa, in occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale, anche mediante l'efficientamento e la sistematizzazione degli strumenti e la semplificazione e standardizzazione delle procedure previste dalla legislazione vigente;
n) formazione e addestramento continuo degli operatori professionisti e volontari in relazione al contesto in cui operano e ai relativi rischi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
o) diffusione della cultura di protezione civile tra la cittadinanza, mediante campagne di sensibilizzazione a partire dalle istituzioni scolastiche;
p) rafforzamento della capacità di intervento del volontariato organizzato nelle attività di protezione civile, anche mediante la semplificazione degli adempimenti previsti dagli strumenti amministrativi e gestionali esistenti, l'introduzione di nuove e specifiche modalità di sostegno, la valorizzazione del servizio civile universale nel settore di intervento della protezione civile e la semplificazione delle forme di coordinamento con la disciplina vigente in materia di Terzo settore;
q) rafforzamento della capacità di concorso alle attività di protezione civile da parte delle professioni e degli ordini professionali, nella qualità di soggetti concorrenti al Servizio nazionale della protezione civile, mediante definizione di modalità semplificate e specifiche finalizzate a rendere tempestivo ed effettivo tale concorso in occasione di situazioni di emergenza;
r) previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche sulla base di apposite norme di protezione civile o di settore, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile per consentire l'effettività delle relative misure e stabilirne l'efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza, in ragione della gravità dell'evento calamitoso, nonchè previsione, a tali fini, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, di trasparenti procedure di verifica delle singole fattispecie connesse a particolari esigenze, ivi comprese quelle riguardanti:
1) la gestione dei rifiuti, delle macerie, dei materiali vegetali e delle rocce e terre da scavo prodotti in condizioni di emergenza;
2) la gestione degli interventi a tutela del paesaggio, in aree protette, dei siti della rete Natura 2000 e del patrimonio artistico e culturale;
3) la realizzazione di strutture temporanee ad uso abitativo ed economico-produttivo finalizzate allo svolgimento di servizi e funzioni pubbliche e ad attività socio-culturali funzionali a sostenere la resilienza delle comunità, regolando anche le fattispecie di rimozione o di eventuale riuso delle strutture medesime;
4) la gestione dei dati personali;
s) definizione del ruolo e delle responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile e relative specifiche funzioni e professionalità, anche con riferimento alle attività di gestione dei sistemi di allertamento e di allarme pubblico, di informazione della popolazione e di allertamento, di monitoraggio e di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali, nonchè in ambito operativo, e alla relativa disciplina e regolamentazione, che tenga conto:
1) della soglia di incertezza scientifica e del contesto d'urgenza nei quali vengono effettuate le valutazioni e adottate le decisioni nonchè dei limiti correlati alle disponibilità di dati e di strumenti di monitoraggio e di analisi, alle capacità tecnologiche disponibili e ai vincoli derivanti dalla disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
2) dei principi della «giusta cultura» in base ai quali le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile favoriscono la raccolta e lo scambio delle informazioni relative agli eventi e alle attività di protezione civile per utilizzarle ai fini della migliore organizzazione, gestione del rischio e analisi delle tendenze, anche mediante l'adozione di raccomandazioni o azioni in materia;
3) del coinvolgimento, in sede di accertamento dei fatti e di valutazione delle responsabilità, delle componenti tecnico-scientifiche del Servizio nazionale della protezione civile;
4) dell'esigenza di graduare la colpa in relazione al fatto che l'operatore abbia o meno contribuito a originare il rischio specifico;
5) dell'esistenza e osservanza di protocolli o linee guida di settore, così che l'operatore che si attiene ad essi non risponda per colpa lieve;
6) della previsione di fattispecie di estinzione del reato mediante l'adempimento di prescrizioni obbligatorie emanate dall'autorità di vigilanza per le contravvenzioni, contestate all'operatore nell'esercizio delle funzioni, che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno ai beni di cui all'articolo 1 del citato codice di cui al
t) definizione di ulteriori specifici strumenti per garantire l'effettività della funzione di protezione civile in capo alle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi e relativi alla definizione del ruolo degli operatori, a livello centrale e territoriale e con specifico riferimento alle funzioni correlate all'allertamento del Servizio nazionale, anche tramite l'allineamento delle procedure previste dal
u) verifica del rispetto dei principi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia;
v) adeguamento alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del
Art. 19. Delega al Governo in materia di politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano l'istituzione e l'organizzazione degli osservatori istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di politiche per la famiglia, la natalità, l'infanzia e l'adolescenza, il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile nonchè il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonchè i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordino e razionalizzazione degli osservatori di cui al comma 1, anche attraverso una revisione dell'assetto organizzativo e di governance degli stessi;
b) semplificazione e razionalizzazione delle procedure di adozione dei piani nazionali predisposte dagli osservatori di cui al comma 1, anche nella coerenza delle tempistiche;
c) riordino e revisione delle procedure e degli adempimenti relativi alla programmazione e alla valutazione degli effetti dei piani di cui alla lettera b);
d) introduzione di modalità di coordinamento fra gli osservatori di cui al comma 1, anche al fine di assicurare una maggiore interoperabilità e favorire lo scambio di informazioni e dati.
3. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, previsto dal regolamento di cui al
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta dell'Autorità politica delegata per la famiglia e le pari opportunità.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
Art. 20. Delega al Governo in materia di formazione superiore e ricerca
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonchè dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordino e razionalizzazione delle disposizioni in materia di assetto organizzativo e governance interna delle università, fatte salve le materie regolate dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
b) riordino e razionalizzazione delle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le procedure di abilitazione scientifica nazionale e di valutazione dei prodotti della ricerca, nonchè di mobilità all'interno del sistema nazionale della ricerca;
c) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di promozione dell'internazionalizzazione del corpo docente e degli studenti e in favore della attrattività del sistema universitario italiano, con particolare attenzione alle procedure di chiamata diretta dall'estero di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario;
d) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di stato giuridico ed economico del personale universitario, con particolare riferimento all'individuazione degli obblighi didattici e di ricerca, nonchè alle condizioni e alle modalità di svolgimento di attività esterne all'istituzione di appartenenza, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali;
e) riordino delle disposizioni relative all'individuazione dei principi generali a tutela dell'autonomia didattica degli atenei, anche al fine di promuovere l'interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi;
f) riordino e razionalizzazione degli strumenti a sostegno del diritto allo studio universitario, delle borse di studio e delle soluzioni di alloggio in favore degli studenti, con particolare riferimento a coloro che scelgono di intraprendere gli studi universitari in un comune diverso da quello di residenza;
g) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con particolare riferimento agli assetti istituzionali, amministrativi e contabili, agli ordinamenti didattici, allo stato giuridico ed economico del personale, all'attività di ricerca, alla programmazione e valutazione della ricerca, della produzione artistica e scientifica e della didattica, alla qualificazione e al reclutamento del personale docente e non docente, nonchè ai sistemi informativi, valorizzando l'autonomia delle istituzioni;
h) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento allo stato giuridico ed economico del personale, all'attività di ricerca, alla programmazione e valutazione della stessa e alla qualificazione e al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e della ricerca, nonchè ricognizione e aggiornamento delle attività di vigilanza e di coordinamento strategico delle politiche della ricerca dei Ministeri vigilanti con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui al
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, lettera f), è acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Con un unico regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Art. 21. Delega al Governo per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei settori portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le disposizioni di cui al
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento della disciplina relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonchè i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti nel rispetto delle normative nazionali e dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro nei porti e a bordo delle navi, nel settore delle navi da pesca, nonchè nel settore ferroviario, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;
b) garanzia dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela nonchè dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze già previsti dalle disposizioni vigenti;
c) applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente;
d) applicazione della normativa di sicurezza e interoperabilità ferroviaria definita dal diritto dell'Unione europea vigente;
e) applicazione della normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori e ambiti lavorativi;
f) definizione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonchè dei contenuti relativi alla pianificazione dell'emergenza;
g) determinazione degli obblighi, dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilità propri di ciascuno dei soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, per la protezione civile e le politiche del mare e per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 3, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
5. Le disposizioni di cui al
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 22. Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla
Art. 23. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.