Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 27/12/2002 |
Numero: | 286 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché [...] |
§ 17.3.258 - Legge 27 dicembre 2002, n. 286.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.
(G.U. 30 dicembre 2002, n. 304)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE 2002, N. 245
All'articolo 1:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "31 ottobre 2002" sono inserite le seguenti: ", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, nonché dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002"; le parole: "di tutti gli" sono sostituite dalle seguenti: "degli"; le parole: "definendo con i comuni interessati appositi piani esecutivi" sono sostituite dalle seguenti: "definendo con le regioni e gli enti locali interessati appositi piani esecutivi"; e le parole da: "Detti piani" fino a: "opere commemorative" sono soppresse;
al comma 2, le parole: " anche per quanto riguarda la fase della ricostruzione, " sono soppresse;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Presidenti delle regioni interessate, quali commissari delegati ai sensi della
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede a definire modalità e termini per assicurare il subentro dei Presidenti delle regioni nelle attività e nei rapporti in corso al fine di evitare soluzioni di continuità nel compimento degli interventi preordinati al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto.
3-ter. I commissari delegati di cui al presente articolo per l'espletamento dei rispettivi incarichi possono nominare un subcommissario".
All'articolo 2:
al comma 1, le parole da: "e per l'avvio della ripresa" fino alla fine del comma sono soppresse;
al comma 2, dopo le parole: "di cui all'articolo 5" sono inserite le seguenti: "del presente decreto";
al comma 3, le parole: "La regione interessata" sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni interessate"; la parola: "propone" è sostituita dalla seguente: "propongono"; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In esito alle proposte di cui al presente comma, si provvede con ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
al comma 4, dopo le parole: "31 ottobre 2002" sono inserite le seguenti: ", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002".
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: "Capo del Dipartimento della protezione civile" sono aggiunte le seguenti: ", sentito il Presidente della regione interessata,";
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dagli statuti e dalle rispettive norme di attuazione ".
All'articolo 4, comma 1, le parole: "29 e del 31 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "29 e 31 ottobre 2002, nonché 8 novembre 2002"; dopo la parola: "residenti" sono inserite le seguenti: ", avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e"; le parole: "sono sospesi i termini per l'adempimento" sono sostituite dalle seguenti: "sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento"; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i soggetti interessati al servizio militare, si applicano le disposizioni previste all'articolo 138, commi 8, 9 e 10, della
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Agli oneri connessi all'articolo 4, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2002 e in 10 milioni di euro per l'anno 2003, nonché alle prime esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui al presente decreto si provvede, per l'anno 2002, nella misura massima di 10 e di 50 milioni di euro per gli eventi oggetto, rispettivamente, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre e dell'8 novembre 2002, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002 e nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, nonché in ragione di 10 milioni di euro per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse del Fondo per la protezione civile, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
Nel titolo, le parole: “regioni Molise e Sicilia" sono sostituite dalle seguenti: "regioni Molise, Sicilia e Puglia".