Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 16/04/2004 |
Numero: | 3350 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili [...] |
Art. 2. 1. Il Commissario delegato, in particolare, dispone l'adeguamento, l'ampliamento, nonchè la messa in sicurezza dei due punti di ormeggio citati in premessa, anche provvedendo, ove ritenuto [...] |
Art. 3. 1. Al fine di ottimizzare le comunicazioni per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, anche in relazione al massiccio fenomeno in atto dovuto alla [...] |
Art. 4. 1. Nel quadro delle iniziative adottate e da adottarsi in ordine alle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione, ed in generale di protezione civile, in condizioni meteo marine [...] |
Art. 5. 1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga alla seguente normativa |
Art. 6. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza,con esclusione di quanto previsto dall'art. 7, si provvede per un importo pari a euro 2.000.000,00, a valere sulle risorse a [...] |
Art. 7. 1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone, entro sessanta giorni dalla data di [...] |
Art. 8. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal Commissario delegato |
§ 79.2.220 - O.P.C.M. 16 aprile 2004, n. 3350.
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime.
(G.U. 28 aprile 2004, n. 99)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime;
Considerata la condizione di sostanziale inadeguatezza in cui versa l'intera struttura portuale dell'isola di Lampedusa, a causa della quale è necessario realizzare opere di adeguamento nel porto di Lampedusa e nell'approdo di Cala Pisana, al fine di rispondere efficacemente ed in maniera adeguata alle necessità di trasporto di merci e di persone, nonchè di consentire anche attività di soccorso ed assistenza alla popolazione ed in generale di protezione civile in condizioni meteo marine avverse;
Considerato che nel porto dell'isola di Lampedusa sussiste una grave situazione di pericolo, poichè le imbarcazioni utilizzate dagli immigrati si presentano come relitti della navigazione in stato di avanzato degrado ed in pessime condizioni strutturali tanto da aver perso ogni connotazione di imbarcazione;
Ritenuto, quindi, che tale ammasso di relitti cagiona grave pericolo per la sicurezza portuale, in quanto sussiste un elevato rischio che le unità da pesca e da diporto subiscano danni in conseguenza dell'urto contro relitti sommersi o alla deriva, e che gli stessi provochino gravi danni ambientali ed una pregiudizievole modificazione dei fondali marini;
Considerato, altresì, che la situazione di costante emergenza provocata dal rilevante fenomeno dell'immigrazione clandestina che interessa le coste della regione Sicilia ed in particolare l'isola di Lampedusa rende oltremodo necessario il controllo adeguato dei flussi di immigrazione clandestina e l'assistenza alla navigazione attraverso la realizzazione di un sistema efficiente di radio comunicazione;
Considerata, infine, la ineludibile esigenza di provvedere alla individuazione di spazi ed alla realizzazione di magazzini per lo stoccaggio di materiali di prima assistenza ed igienico-sanitari per affrontare adeguatamente l'accoglienza degli immigrati e salvaguardare la salute della popolazione residente e la sicurezza degli equipaggi delle motovedette impegnate nelle operazioni di salvataggio;
D'intesa con la regione Siciliana;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime [1].
2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato può avvalersi dell'opera di uno o più soggetti attuatori all'uopo nominati, che agisce sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimoCommissario; l'ufficio territoriale di governo di Agrigento, unitamente al comune di Lampedusa, assicurano al Commissario delegato l'assistenza ed il supporto logistico necessari al più funzionale espletamento da parte del Commissario stesso delle funzioni assegnategli con la presente ordinanza [2].
3. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico-amministrativo e tecnico alle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale di un consulente giuridico da designare tra i magistrati amministrativi o gli avvocati dello Stato, collocato in posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico, di un consulente avente specifiche professionalità nelle materie oggetto del presente provvedimento, nonchè di una struttura, appositamente costituita, composta complessivamente da non più di due unità di personale, tre unità, anche militari, appartenenti alla pubblica amministrazione, in posizione di comando, ovvero estranee alla pubblica amministrazione, assunte con contratto a tempo determinato, o convenzionate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 35 e 36 del
4. Al personale della struttura di cui al comma 3 è riconosciuta una speciale indennità operativa equivalente all'importo di settanta ore di straordinario, calcolata su base mensile, in relazione ai giorni di effettivo impiego, ovvero, qualora appartenente alla carriera prefettizia, una indennità pari al 20% della retribuzione di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del
5. Al Commissario delegato è corrisposto un compenso mensile onnicomprensivo, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 50% del rispettivo trattamento economico in godimento.
1. Il Commissario delegato, in particolare, dispone l'adeguamento, l'ampliamento, nonchè la messa in sicurezza dei due punti di ormeggio citati in premessa, anche provvedendo, ove ritenuto necessario, ad eventuali demolizioni.
2. Il Commissario delegato provvede, altresì, al fine di realizzare un deposito, anche per finalità giudiziarie, alla individuazione di un'area idonea per lo stoccaggio di relitti ed imbarcazioni utilizzati dagli immigrati che approdano nell'isola, ovvero all'adeguamento dei siti già esistenti, nonchè dispone, nella ricorrenza delle condizioni di necessità ed urgenza, per l'affidamento della custodia dell'intera area a soggetti cui conferire appalti di servizi con le deroghe di cui all'art. 5 della presente ordinanza.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Commissario delegato può provvedere alla requisizione o alle occupazioni di urgenza delle aree occorrenti per l'attuazione degli interventi, anche a fini espropriativi, adottando tutte le conseguenti determinazioni, anche avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 della presente ordinanza.
4. I provvedimenti adottati dal Commissario delegato costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti, anche in deroga alla vigente legislazione in materia portuale, nonchè in deroga alle disposizioni di cui all'art. 5.
1. Al fine di ottimizzare le comunicazioni per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, anche in relazione al massiccio fenomeno in atto dovuto alla immigrazione di clandestini provenienti dalle coste africane che interessa le coste della regione Sicilia e, in particolare, l'isola di Lampedusa,generando una situazione di costante emergenza, il Commissariodelegato provvede, avvalendosi del Comando generale del Corpo della capitaneria di porto-guardia costiera, alla realizzazione ed al potenziamento del sistema di radio comunicazione e monitoraggio per l'assistenza alla navigazione sull'isola di Lampedusa; tale sistema potrà soddisfare le necessità afferenti all'esercizio degli specifici compiti di protezione civile, anche inerenti a tutto il territorio nazionale.
2. Il Commissario delegato provvede all'attuazione della specifica tecnica inerente al sistema di comunicazione di cui al precedente comma 1, da assegnare alla disponibilità del Dipartimento della protezione civile, predisposto a cura del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera e approvato dal Dipartimento stesso.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, si provvede per un importo pari a 650.000,00 euro a valere sulle risorse di cui all'art. 6.
4. Per predisporre adeguatamente ogni iniziativa di accoglienza degli immigrati e provvedere nel contempo alla salvaguardia della salute degli abitanti di Lampedusa e alla sicurezza degli equipaggi delle motovedette impegnate nelle operazioni di salvataggio, è assegnata alla Direzione marittima-guardia costiera di Palermo la somma di 100.000,00 euro per la costituzione di scorte di materiali igienico-sanitari ed in genere di materiale di prima assistenza, nonchè per l'adeguamento di magazzini e spazi adibiti allo stoccaggio presso aree ed infrastrutture dell'ufficio locale marittimo di Lampedusa, a valere sulle risorse di cui all'art. 6.
1. Nel quadro delle iniziative adottate e da adottarsi in ordine alle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione, ed in generale di protezione civile, in condizioni meteo marine avverse, per fronteggiare le situazioni di rischio e di emergenza, in presenza delle condizioni di necessità ed urgenza, è autorizzata, su richiesta del Commissario delegato, l'attivazione di ponti aerei a favore della popolazione; per le predette finalità di protezione civile è altresì, autorizzato, previa certificazione dell'Ente nazionale per l'Aviazione civile da rilasciarsi su richiesta del Capo del Dipartimento della protezione civile, l'utilizzo della flotta aerea del Dipartimento, in deroga al rapporto convenzionale in atto con la Società di gestione del servizio antincendi boschivi, provvedendo a stipulare un eventuale atto aggiuntivo.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga alla seguente normativa:
e le disposizioni del
decreto dell'Assessorato alla regione Siciliana del 18 giugno 1990, e successive modificazioni;
legge 28 gennaio 1994, articoli 4 e 5;
leggi regionali strettamente connesse alle legislazione statale oggetto di deroga;
art. 24 del
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza,con esclusione di quanto previsto dall'art. 7, si provvede per un importo pari a euro 2.000.000,00, a valere sulle risorse a carico del bilancio della regione Siciliana, che vengono individuate e trasferite entro trenta giorni su apposita contabilità speciale all'uopo istituita, intestata al Commissario delegato, secondo le modalità previste dall'art. 10 del
2. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro sessanta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati utilizzando cinque unità con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario in possesso di comprovata specializzazione ed esperienza, in deroga all'art. 7, comma 6, del
3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando ulteriori sei unità di personale anche militare con contratto di collaborazione coordinata e continuativa sulla base di una scelta di carattere fiduciario, determinandone il relativo compenso e personale in servizio presso il Dipartimento stesso, anche in deroga all'art. 7 del
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal Commissario delegato.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma così sostituito dall'art. 8 della
[2] Comma così modificato dall'art. 8 della
[3] Comma così modificato dall'art. 3 della
[4] Deroga aggiunta dall'art. 3 della
[5] Comma già modificato dall'art. 4 della
[6] Comma sostituito dall'art. 11 della