Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 15/09/2009 |
Numero: | 3808 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 dopo le parole «l'acquisizione dei» è aggiunta la seguente parola «lavori,» e dopo [...] |
Art. 2. 1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 è aggiunta le seguente disposizione: «art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica [...] |
Art. 3. 1. In ragione delle maggiori attività da porre in essere per fronteggiare le attività derivanti dalla situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile [...] |
Art. 4. 1. Il termine previsto all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, è prorogato di sessanta giorni |
Art. 5. 1. Alla realizzazione delle opere individuate nel programma di cui all'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009, l'ANAS, RFI, il [...] |
Art. 6. 1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per l'acquisizione di [...] |
Art. 7. 1. In favore del personale delle province dell'Abruzzo, interessato dalle attività di verifica e controllo delle perizie prodotte per l'accesso ai contributi nonchè per le ulteriori valutazioni [...] |
Art. 8. 1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3780 del 6 giugno 2009, è aggiunto infine il seguente comma |
Art. 9. 1. Dopo il comma 4, dell'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2009, n. 3789, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti |
Art. 10. 1. Al fine di assicurare la ripresa, nel rispetto degli standard tecnici definiti dalla normativa vigente, del funzionamento della funivia del Gran Sasso d'Italia «Fonte Cerreto-Campo [...] |
Art. 11. 1. In attesa della riparazione degli immobili pubblici nel territorio del comune dell'Aquila danneggiati dall'evento sismico del 6 aprile 2009, al fine di consentire la continuità delle attività [...] |
Art. 12. 1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle elezioni del consiglio degli ordini degli ingegneri e del consiglio dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori [...] |
§ 79.2.810 - O.P.C.M. 15 settembre 2009, n. 3808.
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.
(G.U. 21 settembre 2009, n. 219)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009 e n. 3805 del 3 settembre 2009;
Visto l'art. 1, comma 1, del
Viste le note del 24 agosto e del 10 settembre 2009 del sindaco dell'Aquila;
Vista la nota del 15 settembre 2009 del Ministero della giustizia;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 dopo le parole «l'acquisizione dei» è aggiunta la seguente parola «lavori,» e dopo le parole «nel rispetto del» sono inserite le seguenti: «merito tecnico e del».
2. All'art. 11, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 dopo le parole «Consorzio rete di laboratori universitari di ingegneria (RELUIS)» sono inserite le seguenti «nonchè di Abruzzo Engineering.».
3. Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 è elevato a centoventi giorni.
4. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 così come sostituito dal comma 5 dell'art, 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 dopo le parole «Pubblica regionale» e dopo le parole «Pubblica comunale» è aggiunta la seguente parola «sovvenzionata».
5. Il comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 è così sostituito:
«4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati, in euro 107 milioni per gli interventi da effettuarsi sugli immobili di proprietà dell'Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica regionale sovvenzionata, e in euro 43 milioni per gli interventi da porre in essere sugli immobili di edilizia residenziale pubblica comunale sovvenzionata, si provvede a carico dell'art. 14, comma 1, del
6. All'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009 dopo le parole «
7. Il comma 3 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 e il comma 3 dell'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009 sono soppressi.
8. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 dopo le parole «venticinque unità per ciascuna regione o provincia autonoma» sono inserite le seguenti «o ente locale».
9. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 dopo le parole «sei unità per ciascuna regione e provincia autonoma» sono inserite le seguenti «ed ente locale».
10. Il comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 è soppresso.
11. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009 le parole: «con oneri a proprio carico» sono sostituite con le seguenti parole: «nel limite massimo di euro 300.000,00 con oneri posti a carico dell'art. 7, comma 1,
1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 è aggiunta le seguente disposizione: «art. 48-bis del
2. Per la realizzazione delle opere e degli interventi necessari da porre in essere nel territorio della regione Abruzzo danneggiato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, soggetto attuatore, provvede ad affidare gli appalti dei lavori anche sulla base del solo progetto preliminare, in deroga all'art. 53 del
1. In ragione delle maggiori attività da porre in essere per fronteggiare le attività derivanti dalla situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, ed in particolare per l'espletamento delle attività di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citate in premessa, il sindaco dell'Aquila, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, è autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del
2. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze derivanti dalle attività di emergenza e di ricostruzione, il personale del comune dell'Aquila, fino al 30 giugno 2010, può essere autorizzato alla effettuazione di lavoro straordinario, effettivamente reso, fino a cinquanta ore mensili, anche in deroga ai limiti quantitativi e alle fonti di finanziamento fissati dall'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Regioni autonomie locali» 1° aprile 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite massimo di euro 750.000,00 [2].
3. Agli oneri derivanti presente articolo, valutati in euro 3.950.000,00, si provvede a carico delle risorse attribuite al comune dell'Aquila per fronteggiare l'emergenza ai sensi dell'art. 7, comma 1,
1. Il termine previsto all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, è prorogato di sessanta giorni.
2. All'art. 4, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, il termine «giurata» è sostituito da «asseverata».
3. All'art. 5, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, il termine «giurata» è sostituito da «asseverata».
4. All'art. 6, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, le parole: «perizia giurata» sono sostituite dalle seguenti parole: «la perizia».
5. Al modello di domanda allegato all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 sono apportate le modifiche conseguenti a quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
6. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 è aggiunto il seguente periodo: «Nei casi in cui su disposizione comunale sia impedito l'accesso ai luoghi per la valutazione del danno subito, il termine per la presentazione della domanda decorre dal giorno in cui l'accesso è consentito».
7. Rientrano tra le spese ammissibili all'indennizzo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, nei limiti previsti nella stessa ordinanza, anche le spese sostenute per le perizie richieste a corredo delle domande di indennizzo. Le tariffe professionali sono determinate sulla base di uno specifico accordo stipulato tra il Dipartimento della protezione civile e gli ordini professionali interessati.
1. Alla realizzazione delle opere individuate nel programma di cui all'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009, l'ANAS, RFI, il Provveditorato interregionale OO.PP. e la provincia di L'Aquila provvedono in qualità di soggetti attuatori con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009. Il predetto programma può essere approvato anche per stralci successivi.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 i soggetti attuatori sono autorizzati a provvedere per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza, prescindendo - previa emissione del decreto di occupazione di urgenza - da ogni altro adempimento, nonchè dalla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
3. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8 del
4. Al fine del reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo ed in deroga all'art. 64, comma 4, della
1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP, ai sensi dell'art. 26 della
1. In favore del personale delle province dell'Abruzzo, interessato dalle attività di verifica e controllo delle perizie prodotte per l'accesso ai contributi nonchè per le ulteriori valutazioni di agibilità, afferenti ai comuni di cui all'art. 1, comma 3, del
2. In favore del personale del CNR direttamente impegnato nelle zone terremotate con ordine di servizio dei direttori competenti, in attività necessarie al superamento dell'emergenza, nonchè nelle diverse funzioni DICOMAC, è autorizzata, fino al 30 giugno 2010, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite massimo di 75 ore pro-capite mensile, secondo le esigenze individuate dal commissario, e fino ad un massimo di 10 unità di personale. In relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per le attività connesse al supporto tecnico scientifico fornito nella gestione della emergenza con particolare riguardo alla funzione tecnica di valutazione e censimento dei danni ed a quella di salvaguardia dei beni culturali è attribuito all'ITC CNR - Istituto per le tecnologie della costruzione - il contributo straordinario di euro 300.000,00, ivi comprese le somme per lo svolgimento di lavoro straordinario e di cui al presente comma, rendicontando e documentando le spese effettivamente sostenute, con oneri posti a carico dell'art. 7, comma 1, del
3. Per l'utilizzo di tale contributo il CNR-ITC tiene apposita evidenza contabile.
1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3780 del 6 giugno 2009, è aggiunto infine il seguente comma:
«3-bis. Gli importi dei tributi di spettanza della provincia dell'Aquila non percepiti per effetto della sospensione dei versamenti tributari sono anticipati al predetto ente dallo Stato, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A decorrere dalla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi sospesi, si provvede a ridurre i trasferimenti erariali a favore della provincia dell'Aquila di importi pari alle anticipazioni concesse».
2. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, l'amministrazione provinciale dell'Aquila, è autorizzata, in deroga agli articoli 35 e 36 del
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, la provincia dell'Aquila è autorizzata a stipulare cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con durata fino al 30 giugno 2010, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, ed in deroga agli articoli 7 e 53 del
4. Per fronteggiare le maggiori esigenze inerenti agli eventi sismici del 6 aprile 2009 i contratti di assunzione a tempo determinato del personale precario non dirigenziale della provincia dell'Aquila, nel limite di 17 unità di personale, con funzioni di natura tecnica, informatica, e di vigilanza, in servizio alla data del 6 aprile 2009, possono essere prorogati o rinnovati, a seguito di provvedimento espresso dell'ente, anche con contratto part-time, fino al 30 giugno 2010, con oneri valutati in euro 355.000,00.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 776.000,00, si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del
1. Dopo il comma 4, dell'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2009, n. 3789, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
«5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fondi comuni di investimento immobiliare costituiti per l'acquisto di unità abitative residenziali già ultimate o in fase di ultimazione da adibire alla locazione temporanea, con le condizioni previste e per la durata minima di 18 mesi, rinnovabile fino ad un massimo di complessivi 36 mesi e in casi eccezionali fino ad un massimo di complessivi 60 mesi, in favore delle popolazioni colpite dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o rese inagibili con priorità per quelle con esito di tipo “E” per effetto dell'evento calamitoso.
6. Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 2, comma 10, del
7. L'indennizzo di cui dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 può essere riconosciuto alle imprese anche in caso di vendita delle unità abitative ai fondi comuni di cui al comma 5, e potrà essere utilizzato nel rispetto del limite massimo di euro 30.000,00 ivi previsto anche per il riconoscimento di premi di accelerazione in favore delle imprese di costruzione che realizzino i lavori».
1. Al fine di assicurare la ripresa, nel rispetto degli standard tecnici definiti dalla normativa vigente, del funzionamento della funivia del Gran Sasso d'Italia «Fonte Cerreto-Campo Imperatore», mediante i necessari interventi di verifica, messa in sicurezza ed efficienza dei relativi impianti, il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, è autorizzato ad assegnare al comune dell'Aquila un contributo straordinario di euro 3.500.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del
1. In attesa della riparazione degli immobili pubblici nel territorio del comune dell'Aquila danneggiati dall'evento sismico del 6 aprile 2009, al fine di consentire la continuità delle attività di competenza degli uffici della provincia dell'Aquila, il commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 è autorizzato ad assegnare alla medesima provincia le occorrenti risorse finanziarie finalizzate al reperimento di appositi edifici nel limite massimo di euro 3.750.000,00, posti a carico dell'art. 7, comma 1, del
1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle elezioni del consiglio degli ordini degli ingegneri e del consiglio dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia dell'Aquila, è prorogato, fino al 31 marzo 2010, il termine di scadenza dei consigli degli stessi ordini professionali.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma così modificato dall'art. 2 della
[2] Comma così modificato dall'art. 5 della
[3] Comma così modificato dall'art. 10 della