§ 79.2.394 - O.P.C.M. 29 dicembre 2005, n. 3489.
Disposizioni urgenti per lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto «Roma 2009».


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:29/12/2005
Numero:3489


Sommario
Art. 1.      1. Il commissario delegato - ing. Angelo Balducci provvede, fermi i contenuti del rapporto concessorio di cui in premessa e tenuto conto di quanto disposto al successivo comma 2 del presente [...]
Art. 2.      1. Il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi, per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della presente ordinanza, di uno o più soggetti attuatori, cui affidare specifici settori [...]
Art. 3.      1. Al fine di assicurare un'efficace azione di programmazione ed una costante attività di impulso e di verifica del complesso delle iniziative realizzative ed organizzative, altresì assicurando [...]
Art. 4.      1. In relazione al ricorrente contesto di somma urgenza, ove per la realizzazione delle opere e degli interventi sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, quest'ultima è acquisita [...]
Art. 5.      1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali [...]
Art. 6.      1. L'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato, anche in deroga all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed [...]
Art. 7.      1. Il comune di Roma, l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» ed il Comitato olimpico nazionale italiano definiscono, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta [...]


§ 79.2.394 - O.P.C.M. 29 dicembre 2005, n. 3489.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto «Roma 2009».

(G.U. 27 gennaio 2006, n. 22)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Vista la legge n. 396 del 15 dicembre 1990, recante interventi per Roma, capitale della Repubblica e la successiva deliberazione del consiglio comunale n. 163 del 21 luglio 2005, recante «Ripartizione delle risorse finanziarie previste per le annualità 2005 e 2006 per gli interventi per Roma Capitale»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia di Roma;

     Considerato che la manifestazione avrà notevole risonanza a livello nazionale ed internazionale con un rilevante incremento delle presenze nel territorio d'interesse con conseguente insorgenza di problematiche di varia e complessa natura sul piano della mobilità, della ricettività alberghiera, dell'accoglienza, dell'assistenza e dell'ordine pubblico, della disciplina del traffico e delle attività connesse;

     Visto il Protocollo di intesa relativo alla città dello sport tra il comune di Roma, l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», il Comitato olimpico nazionale italiano ed il Sistema integrato infrastrutture e trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna, che ha comportato la definizione di un primo quadro esigenziale;

     Visto il progetto architettonico preliminare redatto dal Sistema integrato infrastrutture e trasporti del Lazio Abruzzo e Sardegna approvato in data 28 luglio 2005, n. 387;

     Vista la convenzione del 23 ottobre 1987, stipulata tra l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» ed il relativo concessionario, concernente le attività di progettazione e di realizzazione di opere universitarie, nonchè il successivo atto ricognitivo ed integrativo dell'8 maggio 1996 e l'ulteriore atto aggiuntivo del 25 marzo 1999;

     Considerato che detto evento si svolgerà nelle aree del complesso universitario di Tor Vergata e che è, quindi, indispensabile incrementare gli impianti sportivi già esistenti, nonchè realizzare un articolato quadro di ulteriori interventi funzionali allo svolgimento dei mondiali di «nuoto 2009», strutturalmente connessi a quelli già rientranti nell'ambito del sopramenzionato rapporto concessorio;

     Ravvisata la necessità di disporre misure di carattere straordinario volte a garantire la realizzazione, in un'ottica di proporzionalità ed in termini di somma urgenza, di tutti gli interventi e di tutte le opere strutturali ed infrastrutturali indispensabili per assicurare il regolare svolgimento di detta manifestazione;

     Ravvisata altresì, la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi da realizzare sul sedime dell'Ateneo e sulle aree limitrofe, in attesa di disciplinare la realizzazione di ulteriori opere presso impianti sportivi già esistenti in altre aree sulla base di una successiva ordinanza di protezione civile;

     Visti gli esiti della riunione tenutasi in data 11 ottobre 2005, presso il Dipartimento della protezione civile, con i rappresentanti delle Amministrazioni interessate che hanno definito un condivisibile percorso amministrativo, finanziario e di gestione concernente la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alla celebrazione dei mondiali di «nuoto 2009»;

     Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

     Viste le note del comune di Roma dell'8 e del 23 novembre 2005;

     Vista la nota dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del 4 novembre 2005;

     Acquisita l'intesa della regione Lazio;

     Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Il commissario delegato - ing. Angelo Balducci provvede, fermi i contenuti del rapporto concessorio di cui in premessa e tenuto conto di quanto disposto al successivo comma 2 del presente articolo, per la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009», e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005 citato in premessa.

     2. In particolare, il commissario delegato provvede:

     a) ad approvare, nel quadro della pianificazione urbanistica decisa dal comune di Roma informato l'Assessore all'urbanistica del comune di Roma, il piano delle opere e degli interventi, pubblici e privati, occorrenti, funzionali allo svolgimento del «grande evento», inclusi quelli da realizzare, per il tramite della Convenzione del 23 ottobre 1987 di cui in premessa, da parte dell'Università degli studi di Roma nelle aree di sua titolarità, che costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici, oltre che approvazione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi previsti [1];

     aa) a definire, nell'ambito del piano di cui alla precedente lettera a), gli interventi occorrenti per l'adeguata implementazione delle strutture sportive esistenti, di proprietà pubblica e privata, funzionali alla celebrazione del "Grande evento", pure tenendo conto delle indicazioni appositamente fornite dal C.O.N.I. - F.I.N., ed anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche e al vigente regolamento edilizio d'intesa con l'assessore all'urbanistica del comune di Roma; in particolare, il commissario delegato è autorizzato ad individuare, d'intesa con l'assessore all'urbanistica del comune di Roma su conforme parere della Giunta comunale, aree ove realizzare ulteriori strutture sportive di proprietà pubblica e privata, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, determinando, ove possibile, i contributi da erogare per la realizzazione, il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti sportivi. Si prescinde dall'intesa con l'assessore all'urbanistica e dal parere della Giunta comunale di Roma relativamente agli interventi per i quali la deroga alle previgenti previsioni urbanistiche e al previgente regolamento edilizio è contenuta entro i limiti consentiti dall'art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380. In ogni caso tutti gli interventi pubblici e privati realizzati devono essere conformi agli strumenti urbanistici comunali risultanti dalla variante approvata ai sensi della precedente lettera a) e non possono essere effettuati in deroga alle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza. L'intesa con l'assessore all'urbanistica del comune di Roma o il parere conforme della Giunta comunale, ove necessari, possono intervenire in qualsiasi momento, a prescindere dallo stato di avanzamento degli interventi assentiti dal Commissario delegato o anche dall'avvenuta realizzazione degli stessi. L'assenso del Commissario delegato e, ove necessari, l'intesa con l'assessore all'urbanistica o il conforme parere della Giunta comunale di Roma, tengono luogo del permesso di costruire, con gli effetti di cui all'art. 45, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. L'assenso del Commissario delegato tiene altresì luogo delle autorizzazioni di cui agli articoli 146 e 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 [2];

     b) ad acquisire la disponibilità delle aree occorrenti anche adottando misure di occupazione d'urgenza, definendo, altresì, le relative opere di urbanizzazione da realizzarsi successivamente;

     bb) in relazione all'urgente necessità di assicurare l'immissione nel possesso delle aree site nel comprensorio dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata", occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3489/2005, il commissario delegato provvede, instando presso le autorità competenti per fruire, ove necessario, dell'assistenza della forza pubblica, al conseguimento della materiale disponibilità delle aree di proprietà dell'Ateneo comunque occupate, disponendo per l'attuazione dei conseguenti interventi ed iniziative volti ad assicurare sia l'idoneità delle aree liberate per il successivo utilizzo per le finalità del "grande evento", che l'eventuale custodia dei beni rimossi; all'atto dell'immissione nel possesso di cui al presente comma il commissario delegato provvede alla redazione di apposito verbale sullo stato di consistenza dei terreni, anche con la sola presenza di due testimoni [3];

     c) a sovrintendere, sotto il profilo tecnico, alla realizzazione di tutte le opere e gli interventi di cui alla presente ordinanza;

     d) ad armonizzare, nell'ambito di una costante azione di coordinamento, le attività organizzative di competenza di altre istituzioni, anche avviando ogni utile rapporto con enti ed organizzazioni statali e non statali per garantire il perseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005 citato in premessa.

 

     Art. 2.

     1. Il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi, per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della presente ordinanza, di uno o più soggetti attuatori, cui affidare specifici settori d'intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo.

     2. Per garantire il necessario supporto tecnico amministrativo al commissario delegato nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, è istituita apposita struttura di missione composta da sei unità in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna, nonchè da estranei alla pubblica amministrazione nel numero massimo di sei unità da assumersi con contratto a tempo determinato, ed individuate con scelta di carattere fiduciario, tenuto conto della professionalità richiesta e delle pregresse esperienze lavorative; detta struttura può essere altresì integrata, ove ritenuto necessario dal commissario delegato da personale del comune di Roma, dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata, del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di altre Amministrazioni dello Stato posto in posizione di comando o di distacco. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 [4].

     2-bis. In relazione alle ineludibili esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni operative inerenti alle attività cantieristiche da porre in essere per la realizzazione degli interventi, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di personale tecnico in servizio presso il Consiglio dei lavori pubblici nel limite massimo di dieci unità, nonchè di ulteriori tre unità da assumersi con contratto a tempo determinato, ed individuate con scelta di carattere fiduciario, in base alla tipologia delle attività da espletarsi nell'ambito della struttura commissariale di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del 29 dicembre 2005, n. 3489 [5].

     3. Il personale di cui al comma 2, a fronte dell'eccezionale impegno richiesto ed in relazione alle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, è autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, fino a un massimo di 30 ore mensili pro capite, oltre i limiti fissati dalla normativa vigente.

     4. [Presso il Dipartimento della protezione civile è istituita, con provvedimento del capo del Dipartimento, un'apposita struttura di missione di non oltre dieci unità che, anche operando in collegamento con quella di cui al precedente comma 2, garantisce il necessario supporto tecnico, operativo, organizzativo, logistico ed amministrativo al capo del Dipartimento nella occorrente azione di raccordo e di coordinamento rispetto a tutti i soggetti pubblici coinvolti. Il predetto personale, a fronte dell'eccezionale impegno richiesto ed in relazione alle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, è autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, fino a un massimo di 30 ore mensili pro capite, oltre i limiti fissati dalla normativa vigente] [6].

     5. Il Dipartimento della protezione civile, per le finalità di cui alla presente ordinanza, è autorizzato ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni, nel numero massimo di 5 unità che vengono poste in posizione di comando o di distacco previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa in materia di mobilità. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127; il Dipartimento è, altresì, autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da società a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime società, per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonchè degli oneri contributivi ed assicurativi.

 

     Art. 3.

     1. Al fine di assicurare un'efficace azione di programmazione ed una costante attività di impulso e di verifica del complesso delle iniziative realizzative ed organizzative, altresì assicurando la compiuta armonizzazione dei singoli interventi di competenza dei soggetti pubblici coinvolti, è istituita, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione generale d'indirizzo composta da cinque membri, di cui uno individuato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con funzioni di coordinatore e gli altri quattro designati rispettivamente dalla regione Lazio, dal comune di Roma, dall'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» e dal Comitato olimpico nazionale italiano - Federazione italiana nuoto.

     2. [Ai membri della commissione di cui al precedente comma è corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 30% del trattamento economico in godimento] [7].

 

     Art. 4.

     1. In relazione al ricorrente contesto di somma urgenza, ove per la realizzazione delle opere e degli interventi sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, quest'ultima è acquisita sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti della metà.

     2. Per l'affidamento della realizzazione delle opere e degli interventi, per il conseguimento delle occorrenti forniture e servizi e per ogni acquisizione ritenuta necessaria, nonchè per il miglioramento dei servizi funzionali all'evento, è autorizzato il ricorso alle deroghe di cui all'art. 5, tenuto conto anche della somma urgenza derivante dalla celebrazione del grande evento.

 

     Art. 5.

     1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

     regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

     regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

     decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;

     decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;

     decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;

     legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, art. 24;

     legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, ter, quater, quinquies, sexies, nonchè le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c), della direttiva comunitaria n. 93/37;

     decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 146, 147, 150 e 152;

     decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 9 e 10 limitatamente al dimezzamento dei termini di cui all'art. 1 della presente ordinanza;

     contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 17 maggio 2004;

     legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6, limitatamente alla necessità di accelerazione del procedimento mediante il dimezzamento dei termini;

     legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e successive modificazioni;

     decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 34, comma 5, 151;

     decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36 e successive modifiche ed integrazioni ed art. 37 del C.C.N.L. del 5 aprile 2001;

     legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 16;

     decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 7, comma 1, lettera c); articoli 14, 20, 22, 24 e 25;

     decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis.

 

     Art. 6.

     1. L'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato, anche in deroga all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e finanze n. 0101724 del 4 agosto 2005 ed all'art. 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad erogare, sulla base di apposita convenzione con l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», le risorse finanziarie occorrenti nel limite di 60 milioni di euro a titolo di mutuo oneroso; le parti possono convenire, laddove sopravvengano situazioni impreviste e di comprovata straordinarietà, altri finanziamenti aggiuntivi alle condizioni già previste.

     2. Il comune di Roma si fa carico degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza a valere sulle risorse di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante «Interventi per Roma Capitale della Repubblica», nel limite di 60 milioni di euro.

     3. Le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo da impiegarsi per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, nel limite di 115.000.000,00 di euro sono trasferite su un'apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al rettore dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

     4. Le residue risorse finanziarie pari a euro 5.000.000,00 sono trasferite su un'apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, da destinare agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 2, nonchè per il completamento degli ulteriori interventi di competenza del commissario delegato.

     5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 dell'art. 2 e dell'art. 3 si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

 

     Art. 7.

     1. Il comune di Roma, l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» ed il Comitato olimpico nazionale italiano definiscono, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, forme di cogestione delle realizzande strutture allo scopo di assicurarne l'indispensabile redditualità, anche strumentale al mantenimento degli impegni di restituzione dell'Ateneo, in favore dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, sulle somme finanziate dal medesimo ente.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Lettera già modificata dall'art. 3 della O.P.C.M. 15 giugno 2007, n. 3597 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 della O.P.C.M. 30 giugno 2009, n. 3787.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 10 della O.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 3508, già modificata dall'art. 3 della O.P.C.M. 15 giugno 2007, n. 3597 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 della O.P.C.M. 30 giugno 2009, n. 3787.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 10 della O.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 3508.

[4] Comma così modificato dall'art. 7 della O.P.C.M. 5 marzo 2008, n. 3660.

[5] Comma aggiunto dall'art. 10 della O.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 3508.

[6] Comma abrogato dall'art. 16 della O.P.C.M. 17 settembre 2008, n. 3704.

[7] Comma abrogato dall'art. 14 della O.P.C.M. 3 ottobre 2008, n. 3707.