Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 04/11/2002 |
Numero: | 245 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. [16] |
Art. 6. |
§ 17.3.184 - D.L. 4 novembre 2002, n. 245. [1]
Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile [2]
(G.U. 4 novembre 2002, n. 258)
1. Relativamente alle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, nonché dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002 e limitatamente ai relativi periodi temporali di vigenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato, provvede al coordinamento degli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, definendo con le regioni e gli enti locali interessati appositi piani esecutivi di misure ed opere per il superamento delle emergenze stesse. [3]
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile dispone direttamente in ordine agli interventi di competenza delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 11, comma 1, della
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Presidenti delle regioni interessate, quali commissari delegati ai sensi della
3-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede a definire modalità e termini per assicurare il subentro dei Presidenti delle regioni nelle attività e nei rapporti in corso al fine di evitare soluzioni di continuità nel compimento degli interventi preordinati al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto. [6]
3-ter. I commissari delegati di cui al presente articolo per l'espletamento dei rispettivi incarichi possono nominare un subcommissario. [7]
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto, agisce con i poteri di cui al comma 2 dell'articolo 5 della
2. Con successive ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
3. Le regioni interessate, successivamente all'adozione delle ordinanze di cui al comma 2, propongono le eventuali implementazioni e modifiche dei contenuti dei predetti provvedimenti relativamente agli aspetti non precedentemente concertati, ritenuti necessari per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1. In esito alle proposte di cui al presente comma, si provvede con ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato, è autorizzato a definire sulla base delle previsioni di cui alle ordinanze adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
[1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, primo periodo, e 2 si applicano, altresì, alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della
1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dagli statuti e dalle rispettive norme di attuazione [14].]
1. Per i soggetti che alle date 29 e 31 ottobre 2002, nonché 8 novembre 2002 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Per i soggetti interessati al servizio militare, si applicano le disposizioni previste all'articolo 138, commi 8, 9 e 10, della
1. Agli oneri connessi all'articolo 4, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2002 e in 10 milioni di euro per l'anno 2003, nonché alle prime esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui al presente decreto si provvede, per l'anno 2002, nella misura massima di 10 e di 50 milioni di euro per gli eventi oggetto, rispettivamente, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre e dell'8 novembre 2002, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002 e nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, nonché in ragione di 10 milioni di euro per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse del Fondo per la protezione civile, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Titolo così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[5] Comma così sostituito dalla legge di conversione. Il termine per l'adozione dei piani di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 2003 dall’art. 8 dell’
[6] Comma inserito dalla legge di conversione.
[7] Comma inserito dalla legge di conversione.
[8] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[9] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[10] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[11] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[12] Articolo abrogato dall'art. 48 del
[13] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[14] Comma inserito dalla legge di conversione.
[15] Comma così modificato dalla legge di conversione. Le sospensioni di cui al presente articolo sono prorogate fino al 30 giugno 2003 dall’art. 8 dell’
[16] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.