§ 17.3.184 - D.L. 4 novembre 2002, n. 245.
Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia nonché ulteriori disposizioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:04/11/2002
Numero:245


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.  [16]
Art. 6. 


§ 17.3.184 - D.L. 4 novembre 2002, n. 245. [1]

Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile [2]

(G.U. 4 novembre 2002, n. 258)

 

     Art. 1.

     1. Relativamente alle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, nonché dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002 e limitatamente ai relativi periodi temporali di vigenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato, provvede al coordinamento degli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, definendo con le regioni e gli enti locali interessati appositi piani esecutivi di misure ed opere per il superamento delle emergenze stesse. [3]

     2. Per le finalità di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile dispone direttamente in ordine agli interventi di competenza delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi di appositi sub-commissari cui affidare specifiche responsabilità in ordine a determinati settori di intervento, altresì realizzando i necessari coordinamenti con le regioni e gli enti locali per assicurare che la direzione unitaria dei servizi di emergenza posta in essere quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri avvenga in un contesto di sinergie operative. [4]

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Presidenti delle regioni interessate, quali commissari delegati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, provvedono agli ulteriori e diversi interventi correlati al rientro nell'ordinario e per le fasi di ricostruzione e ripristino degli immobili colpiti dagli eventi sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, e dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, nonché per la ricostruzione, la riparazione e l'adeguamento sismico degli edifici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado parimenti danneggiate. Le azioni sono realizzate previa adozione, d'intesa con i comuni interessati, di appositi piani che possono prevedere eventuali localizzazioni alternative dei centri abitati maggiormente colpiti dai medesimi eventi sismici, nonché la realizzazione di spazi a servizio della collettività ed opere commemorative in un armonico contesto di sviluppo urbanistico. Tali piani sono adottati con delibera consiliare dei comuni interessati entro il 30 aprile 2003 e sono approvati dalla regione nei trenta giorni successivi, o, in alternativa, è consentita la procedura di semplificazione dell'azione amministrativa di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i cui termini sono ridotti alla metà. In ogni caso, per gli interventi immobiliari, sono obbligatoriamente utilizzati i criteri antisismici previsti con successive ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992. Gli interventi sul patrimonio immobiliare sono effettuati, per quanto di competenza, sotto la vigilanza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali. Con successive ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 si provvede a definire gli ambiti di competenza dei Presidenti delle regioni-commissari delegati, anche per quanto riguarda, se del caso, la fase conclusiva della prima emergenza, nonché gli aspetti relativi alle necessarie strutture organizzative di supporto all'attività dei Presidenti delle regioni-commissari delegati, con la previsione della possibilità di avvalersi degli uffici e del personale delle amministrazioni e degli enti pubblici in sede locale. [5]

     3-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede a definire modalità e termini per assicurare il subentro dei Presidenti delle regioni nelle attività e nei rapporti in corso al fine di evitare soluzioni di continuità nel compimento degli interventi preordinati al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto. [6]

     3-ter. I commissari delegati di cui al presente articolo per l'espletamento dei rispettivi incarichi possono nominare un subcommissario. [7]

 

          Art. 2.

     1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto, agisce con i poteri di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottando gli indispensabili provvedimenti per assicurare ogni forma di tutela agli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato, il cui apporto possa comunque risultare utile per il perseguimento degli interessi pubblici, assumendo altresì ogni ulteriore determinazione per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate civile, amministrativa, sociale ed economica nei territori interessati. [8]

     2. Con successive ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in relazione alle quali l'intesa regionale relativa all'impianto generale del provvedimento ed alla tipologia delle iniziative di soccorso ivi previste è rilasciata entro quarantotto ore dalla richiesta, si provvede alla disciplina ed alla definizione delle modalità degli interventi di emergenza, a valere sulle risorse di cui all'articolo 5 del presente decreto, nonché su quelle eventualmente individuate nelle stesse ordinanze di protezione civile. [9]

     3. Le regioni interessate, successivamente all'adozione delle ordinanze di cui al comma 2, propongono le eventuali implementazioni e modifiche dei contenuti dei predetti provvedimenti relativamente agli aspetti non precedentemente concertati, ritenuti necessari per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1. In esito alle proposte di cui al presente comma, si provvede con ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. [10]

     4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato, è autorizzato a definire sulla base delle previsioni di cui alle ordinanze adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche sul territorio interessato dai fenomeni eruttivi e dagli eventi sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, la propria necessaria struttura organizzativa, utilizzando, se del caso, gli uffici ed il personale delle amministrazioni ed enti pubblici in sede locale, ivi compresi quelli militari, acquisendo, ove necessario, la disponibilità di beni mobili, immobili e servizi, anche a trattativa privata mediante affidamento diretto. [11]

 

          Art. 3. [12]

     [1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, primo periodo, e 2 si applicano, altresì, alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, qualora per l'eccezionalità della situazione emergenziale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 5, comma 1, della stessa legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri disponga, con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Presidente della regione interessata, il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza. [13]

     1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dagli statuti e dalle rispettive norme di attuazione [14].]

 

          Art. 4.

     1. Per i soggetti che alle date 29 e 31 ottobre 2002, nonché 8 novembre 2002 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Per i soggetti interessati al servizio militare, si applicano le disposizioni previste all'articolo 138, commi 8, 9 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [15] .

 

          Art. 5. [16]

     1. Agli oneri connessi all'articolo 4, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2002 e in 10 milioni di euro per l'anno 2003, nonché alle prime esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui al presente decreto si provvede, per l'anno 2002, nella misura massima di 10 e di 50 milioni di euro per gli eventi oggetto, rispettivamente, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre e dell'8 novembre 2002, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002 e nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, nonché in ragione di 10 milioni di euro per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse del Fondo per la protezione civile, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.195, così come quantificata dalla Tabella C della legge finanziaria

 

          Art. 6.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 27 dicembre 2002, n. 286.

[2]  Titolo così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma così sostituito dalla legge di conversione. Il termine per l'adozione dei piani di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 2003 dall’art. 8 dell’O.P.C.M. 10 aprile 2003, n. 3279 e dall’art. 14 dell’O.P.C.M. 18 aprile 2003, n. 3282.

[6]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[7]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[8]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[9]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[10]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[11]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[12] Articolo abrogato dall'art. 48 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

[13]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[14]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[15]  Comma così modificato dalla legge di conversione. Le sospensioni di cui al presente articolo sono prorogate fino al 30 giugno 2003 dall’art. 8 dell’O.P.C.M. 10 aprile 2003, n. 3279.

[16]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.