§ 79.2.487 - O.P.C.M. 17 novembre 2006, n. 3552.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:17/11/2006
Numero:3552


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di porre in essere i necessari ed urgenti interventi di somma urgenza finalizzati al ripristino della strada provinciale n. 249 sita nel territorio del comune di Assisi, in provincia [...]
Art. 2.      1. Il commissario delegato di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 263 del 2006, per garantire il necessario supporto tecnico, operativo, organizzativo, logistico ed amministrativo [...]
Art. 3.      1. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3508/2006 sono così sostituiti
Art. 4.      1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3433 del 13 maggio [...]
Art. 5.      1. Al comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3545 del 29 settembre 2006, le parole «comma 1» sono sostituite dalle parole «comma 2»
Art. 6.      1. Al fine di assicurare la necessaria continuità operativa del Centro funzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è prorogata, fino al [...]
Art. 7.      1. Il presidente della regione Puglia è confermato, fino al 30 giugno 2007, nell'incarico di commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3492 del 2006, per provvedere [...]
Art. 8.      1. In considerazione della particolare situazione di criticità finanziaria in atto nel comune di S. Giuliano di Puglia in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della [...]
Art. 9.      1. Nelle more del trasferimento delle occorrenti risorse finanziare al commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004, n. 3350, e successive modificazioni ed [...]
Art. 10.      1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella [...]
Art. 11.      1. Per consentire il completamento delle iniziative poste in essere in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 2003 e successive modificazioni ed [...]
Art. 12.      1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza di protezione civile non è consentita la cumulabilità del contributo [...]
Art. 13.      L'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539 del 4 agosto 2006 è soppresso
Art. 14.      1. Ferme le competenze e le procedure previste dalla normativa ordinaria vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, il presidente della regione Puglia - commissario delegato ai [...]
Art. 15.      1. Il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3452
Art. 16.      1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3441 è aggiunto il seguente comma: «4. Il commissario delegato ha competenza esclusiva per le attività [...]
Art. 17.  [3]
Art. 18.      1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad effettuare indagini ed accertamenti sul relitto della nave mercantile Margaret, affondata [...]
Art. 19.      1. All'art. 1, comma 1


§ 79.2.487 - O.P.C.M. 17 novembre 2006, n. 3552.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 24 novembre 2006, n. 274)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Vista la nota del 22 agosto 2006 del sindaco di Assisi (Perugia);

     Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania»;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3546 del 12 ottobre 2006, recante: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania»;

     Vista la nota n. 2161 in data 11 agosto 2006 del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 gennaio 2005, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2006;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, n. 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006 e n. 3529 del 30 giugno 2006;

     Vista la nota del generale Roberto Jucci - commissario delegato del 13 settembre 2006;

     Vista la nota del presidente della giunta della regione Campania del 19 ottobre 2006;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3433 del 13 maggio 2005, recante interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di pericolo determinatasi a seguito dell'esplosione di ordigni bellici avvenuta all'interno dello stabilimento di munizionamento nella frazione di Baiano nel comune di Spoleto (Perugia);

     Vista la nota del 27 settembre 2006 del commissario delegato per la situazione di criticità di cui alla sopra citata ordinanza di protezione civile n. 3433 del 2005;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 luglio 2006, con il quale sono stati prorogati, fino al 31 gennaio 2006, gli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nella regione Campania;

     Visto l'art. 6, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3545 del 29 settembre 2006;

     Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la realizzazione di un programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico mirato alla copertura omogenea del territorio nazionale;

     Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che, per l'attuazione del citato programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometriche, prevede l'adozione di ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto, inoltre, l'art. 1, comma 7, decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, con il quale, nell'ambito del potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, è prevista l'adozione di un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale;

     Vista l'ordinanza di protezione civile del 27 dicembre 2002, n. 3260;

     Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni;

     Ravvisata la necessità ed urgenza di completare il programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico mediante la copertura del territorio nazionale con radar meteorologici al fine di assicurare in tempi brevi un sistema automatico atto a garantire le funzioni di preallarme ed allarme ai fini di protezione civile;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della capitale della Repubblica;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3323 del 5 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004 e n. 3492 del 30 gennaio 2006, adottate per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto;

     Vista la nota n. 593 del 2005 del presidente della regione Puglia - commissario delegato per gli interventi straordinari ed urgenti di cui alla citata ordinanza di protezione civile n. 3323 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni;

     Viste le note del 28 settembre 2006 del presidente della regione Puglia - Commissario delegato e del 28 ottobre 2006 del dirigente della struttura commissariale con le quali si chiede la proroga dei termini stabiliti dall'ordinanza di protezione civile n. 3492 del 30 gennaio 2006;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2006;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3300 dell'11 luglio 2003, n. 3375 del 20 settembre 2004, n. 3469 del 13 ottobre 2005, n. 3486 del 29 dicembre 2005;

     Viste le note del 27 gennaio, 24 marzo e 16 giugno 2006 del sindaco di S. Giuliano di Puglia;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006 lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;

     Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004, n. 3350, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime»;

     Vista l'ordinanza di protezione civile del 4 marzo 2005, n. 3410, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Linosa e nelle prospicienti aree marittime ed ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa»;

     Visto, in particolare, l'art. 1 della citata ordinanza di protezione civile n. 3410 del 2005, disciplinante il compimento delle operazioni di messa in sicurezza, di bonifica ambientale, di rimozione e di smaltimento dei relitti e delle imbarcazioni utilizzati dagli immigrati clandestini che approdano sull'isola di Lampedusa, ponendo a carico dell'Agenzia delle dogane i relativi oneri sui fondi all'uopo richiamati dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2003;

     Considerato che, nell'ambito del contesto emergenziale di cui alla sopra citata ordinanza di protezione civile, e nelle more che vengano trasferite le occorrenti risorse finanziare al commissario delegato da parte dell'Agenzia delle dogane, occorre procedere con l'urgenza del caso alla rimozione e smaltimento delle imbarcazioni e dei relitti utilizzati dagli immigrati clandestini che approdano sull'isola di Lampedusa;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonchè in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

     Vista la nota n. 7198 del 2 ottobre 2006 del commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006, ed in particolare l'art. 21 della medesima;

     Vista la nota del 27 settembre 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro;

     Vista la nota n. 1746/VARIE/11799 del 13 ottobre 2006 dell'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2006 recante la proroga, fino al 31 gennaio 2007, dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005, n. 3472 del 21 ottobre 2005, n. 3485 del 22 dicembre 2005 e n. 3520 del 2 maggio 2006;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2005, recante la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Pescara in occasione dei «XVI Giochi del Mediterraneo»;

     Visto, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, recante l'estensione del riconoscimento di «grande evento» dei «XVI Giochi del Mediterraneo» a tutto il territorio della regione Abruzzo;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539 del 4 agosto 2006 recante «Interventi conseguenti alla dichiarazione di "grande evento" nel territorio della regione Abruzzo per garantire il regolare svolgimento dei "XVI Giochi del Mediterraneo" del 2009»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2006 recante la proroga, fino al 31 gennaio 2007, dello stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2450 del 27 giugno 1996, n. 2557 del 30 aprile 1997, n. 2776 del 31 marzo 1998, n. 2985 del 31 maggio 1999, n. 3045 del 3 marzo 2000, n. 3077 del 4 agosto 2000, n. 3184 del 22 marzo 2002, n. 3271 del 12 marzo 2003;

     Considerato che, a seguito dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3184/2002, nel territorio della regione Puglia la competenza ordinaria per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di rifiuti speciali e speciali pericolosi è già rientrata in capo alle amministrazioni competenti in via ordinaria;

     Ritenuto utile e necessario continuare ad assicurare in capo alla competenza commissariale il mantenimento delle attività di pianificazione in materia di gestione rifiuti, di rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei soli rifiuti urbani, nonchè di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati;

     Viste le note del presidente della regione Puglia - commissario del 31 agosto 2006 e n. 6396 dell'11 ottobre 2006;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in località La Torre nel comune di Teramo;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1° settembre 2006, recante «Disposizioni urgenti in relazione allo stato di emergenza relativo al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in località La Torre nel comune di Teramo;

     Vista la nota dell'assessore alla protezione civile della giunta regionale dell'Abruzzo del 17 ottobre 2006;

     Vista la nota del prefetto di Teramo - commissario delegato del 25 ottobre 2006;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2006 con il quale è stato prorogato, fino al 30 aprile 2007, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone, interessato da una gravissima situazione di inquinamento ambientale che ha causato la contaminazione dei prodotti agricoli, nonchè la presenza di sostanze organo-clorurate nel latte prodotto dagli allevatori titolari di talune aziende zootecniche;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, n. 3441 recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale», la successiva del 14 luglio 2005, n. 3447, nonchè l'ulteriore del 25 gennaio 2006;

     Viste le note del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° giugno, del 10 agosto e del 16 ottobre 2006;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2002 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Marano-Grado;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, con la quale, lo stato d'emergenza sopra citato è stato prorogato fino al 30 aprile 2005;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2005, con la quale, lo stato d'emergenza sopra citato è stato prorogato fino al 30 aprile 2006;

     Visto l'art. 39-duodecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, che dispone la proroga dello stato di emergenza fino al 30 novembre 2006;

     Vista la nota del presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 26 ottobre 2006, con la quale si rappresenta l'esigenza di nominare in qualità di commissario delegato il vice presidente della giunta regionale;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006, recante dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio circostante il Golfo di La Spezia, in relazione all'affondamento della nave mercantile Margaret;

     Considerata la necessità di effettuare accertamenti relativi allo stato di pericolosità della motonave Margaret e propedeutici a porre in essere gli eventuali interventi di messa in sicurezza ovvero di rimozione totale del relitto;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 1999 relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio (Savona) e Saliceto (Cuneo) in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale, nonchè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, con il quale il medesimo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;

     Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2004;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005 recante la proroga dello stato di emergenza nel territorio dei predetti comuni sino al 31 dicembre 2006;

     Considerato poi che in ordine alla definizione dei poteri di intervento del commissario delegato sono state emanate le ordinanze di protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, n. 3012 del 21 ottobre 1999, n. 3127 del 27 aprile 2001, n. 3232 del 24 luglio 2002, e l'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3251 del 14 novembre 2002 e n. 3455 del 5 agosto 2005;

     Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Al fine di porre in essere i necessari ed urgenti interventi di somma urgenza finalizzati al ripristino della strada provinciale n. 249 sita nel territorio del comune di Assisi, in provincia di Perugia, interrotta in conseguenza della frana che interessa l'ex cava di Torgiovannetto, è assegnata alla regione Umbria la somma di euro 2.500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, sul quale è stata accertata l'esistenza delle occorrenti disponibilità.

 

     Art. 2.

     1. Il commissario delegato di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 263 del 2006, per garantire il necessario supporto tecnico, operativo, organizzativo, logistico ed amministrativo nell'espletamento delle attività previste dal decreto-legge n. 263 del 2006, è autorizzato a stipulare, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, quattro contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

     2. In ragione dell'enorme sovraccarico di lavoro a cui è sottoposto il personale dei Vigili del fuoco dei comandi provinciali della regione Campania impegnato in attività di spegnimento degli incendi causati dal mancato smaltimento dei rifiuti, è autorizzata, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nei limiti dell'importo complessivo di euro 210.000,00, a valere sui fondi commissariali.

     3. Ai fini del più proficuo e tempestivo espletamento delle attività finalizzate al superamento del grave contesto emergenziale in atto nel territorio della regione Campania in materia di smaltimento dei rifiuti, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di un magistrato ordinario da collocarsi in posizione di fuori ruolo.

     4. Al predetto magistrato è corrisposta una indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 30% degli emolumenti allo stato in godimento.

     5. Agli oneri derivanti dai precedenti commi si provvede a carico delle risorse finanziare presenti nella contabilità speciale del commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania.

     6. L'art. 2, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006 è soppresso.

     7. L'art. 2, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006 è così sostituito: «6. Il commissario delegato è, altresì autorizzato a disporre il riconoscimento di quote di ristoro ambientale anche per i comuni confinanti con quelli che ospitano discariche o impianti in fase di esercizio, di stoccaggio definitivo degli scarti di lavorazione degli impianti di selezione, autorizzati dal commissario delegato a seguito del decreto-legge n. 245 del 2005 convertito in legge n. 21 del 2006 ed a fronte di oggettivi disagi subiti dai comuni medesimi in dipendenza dell'uso dei predetti impianti. La copertura di tali oneri è posta a carico della tariffa dovuta dai soggetti conferenti».

     8. All'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3508 del 6 aprile 2006 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «2. Il commissario delegato è autorizzato a compensare, con cadenza annuale ed a seguito di apposita verifica contabile, i crediti vantati dai comuni titolari delle quote di ristoro ambientale, ai sensi delle ordinanze di protezione civile indicate al comma 1, ed i crediti vantati ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2005, n. 3479, con i debiti maturati a carico dei predetti enti locali nei confronti del commissario delegato per lo smaltimento dei rifiuti dalla data del 16 dicembre 2005».

 

     Art. 3.

     1. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3508/2006 sono così sostituiti:

     «3. Le somme residue di cui all'art. 10, comma 1, lettera f), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3348 del 2 aprile 2004, relative alle tariffe del servizio di depurazione per il periodo compreso tra l'8 aprile 1999 ed il 13 aprile 2004, riscosse dai comuni e versate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno, già decurtate delle spese di gestione sostenute dal Consorzio alto Sarno depurazione e delle somme fino ad oggi versate ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, sono trasferite al commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania per la copertura dei costi relativi all'attività di gestione svolta in esecuzione dell'ordinanza di protezione civile n. 3100 del 22 dicembre 2000, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 ed il 24 marzo 2003.

     4. Il commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque provvede, nel limite delle risorse di cui al comma 3, decurtate delle somme da trasferire al soggetto gestore dell'ATO 3 ai sensi del comma 5, al successivo rimborso delle spese di gestione del servizio di depurazione, sulla base di documentate richieste avanzate dagli enti competenti per il periodo precedente all'avvio del servizio idrico integrato, fino alla data del 13 aprile 2004, esonerando il commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico da qualsiasi onere o incombenza derivante dall'erogazione delle predette somme ai soggetti beneficiari.

     5. Il commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque provvede, altresì, a trasferire al soggetto gestore del servizio idrico integrato per l'ATO 3 i proventi derivanti dal servizio di depurazione già riscossi dai comuni non tributari del sistema depurativo Alto Sarno fino alla concorrenza della somma complessiva pari ad euro 464.263,58, da destinare alla realizzazione, ad opera del commissario medesimo, del programma di interventi previsti dal piano d'ambito dell'ATO 3».

     2. L'ultimo periodo dell'art. 10, comma 1, lettera f), dell'ordinanza di protezione civile n. 3348/2004 è soppresso.

 

     Art. 4.

     1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3433 del 13 maggio 2005, è corrisposto al commissario delegato - generale C.A. (aus.) Carmine Fiore un compenso mensile pari al 20% della retribuzione complessiva mensile in godimento, a titolo di indennità onnicomprensiva, con oneri a carico delle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale al medesimo intestata.

 

     Art. 5.

     1. Al comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3545 del 29 settembre 2006, le parole «comma 1» sono sostituite dalle parole «comma 2».

 

     Art. 6.

     1. Al fine di assicurare la necessaria continuità operativa del Centro funzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è prorogata, fino al termine degli stati di emergenza in premessa citati, l'efficacia delle disposizioni previste dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, n. 3388. Per le medesime finalità all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile 2 ottobre 2003, n. 3315, le parole «sette unità» sono sostituite dalle seguenti «nove unità».

     2. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002 le risorse finanziarie previste al comma 3 del medesimo art. 4 sono integrate con l'importo di euro 8.000.000,00. Tali risorse sono così destinate: quanto a euro 5.000.000,00 per il cofinanziamento delle reti idro-pluviometriche e radar; quanto a euro 1.500.000,00 per il cofinanziamento del potenziamento della rete niviometrica; quanto a euro 1.500.000,00 per il cofinanziamento dell'adeguamento dei sistemi di trasmissione dedicata delle reti idro-pluviometriche.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile, sul quale è stata accertata l'esistenza delle occorrenti disponibilità.

 

     Art. 7.

     1. Il presidente della regione Puglia è confermato, fino al 30 giugno 2007, nell'incarico di commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3492 del 2006, per provvedere all'attuazione ed al completamento di tutte le iniziative necessarie per il definitivo superamento del contesto critico determinatosi a seguito degli eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto.

     2. Il commissario delegato di cui al comma 1, al fine di consentire il definitivo superamento del contesto critico in rassegna, è autorizzato ad erogare contributi a titolo di indennizzo in favore dei nuclei familiari che a causa degli eventi medesimi abbiano subito il decesso di un componente. Tali indennizzi sono determinati, tenendo conto delle particolari situazioni afferenti ad ogni specifica fattispecie, con provvedimento da adottarsi d'intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a carico delle risorse finanziarie presenti nella contabilità speciale del commissario delegato appositamente integrate dal Fondo della protezione civile.

 

     Art. 8.

     1. In considerazione della particolare situazione di criticità finanziaria in atto nel comune di S. Giuliano di Puglia in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Campobasso e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2005 citato in premessa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assegnare, a titolo di anticipazione, al medesimo comune un contributo pari a euro 126.709,80 a compensazione delle minori entrate. Le predette somme saranno restituite al Dipartimento della protezione civile a valere sulle risorse che saranno successivamente assegnate al medesimo comune.

     2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

 

     Art. 9.

     1. Nelle more del trasferimento delle occorrenti risorse finanziare al commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004, n. 3350, e successive modificazioni ed integrazioni da parte dell'Agenzia delle dogane ed in ragione della necessità di consentire l'espletamento, con la massima urgenza, delle attività finalizzate alla rimozione e smaltimento delle imbarcazioni e dei relitti utilizzati dagli immigrati clandestini che approdano sull'isola di Lampedusa, è assegnato, a titolo di anticipazione, al commissario delegato l'importo di euro 500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

     2. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il commissario delegato, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile già emanate, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, agli articoli 6, 7 e 8; all'art. 11, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 10; agli articoli 12 e 13, commi 1, 2, 3 e 4; agli articoli 48 e 53, commi 2 e 4; all'art. 54, commi 1 e 2; all'art. 57, commi 2 e 5; agli articoli 63 e 65, comma 1; agli articoli 66 e 69, comma 3; agli articoli 78, 79, 80, 81, 82 e 86, commi 1, 2, 4, 7; agli articoli 95, 96, 114 e 118, commi 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; agli articoli 121 e 132, commi 1, 4 e 5; agli articoli 140, 141, 221 e 224, comma 1; all'art. 225, comma 1; all'art. 226, comma 3; agli articoli 229 e 234, comma 3 ultimo periodo; art. 238, comma 3; all'art. 239, commi 2 e 3; all'art. 253, comma ter, ultimo periodo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè tutte le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 ancora applicabili alle sopra indicate disposizioni [1].

 

     Art. 10.

     1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile già emanate, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, agli articoli 3, 11, 15, 28, 33, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 98, 112, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 153, 154, 155, 156, 241 e 243, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

 

     Art. 11.

     1. Per consentire il completamento delle iniziative poste in essere in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Istituto «Lazzaro Spallanzani» e l'Azienda ospedaliera «Luigi Sacco», destinatarie delle risorse finanziarie assegnate dalla delibera CIPE n. 35 del 22 marzo 2006, sono autorizzate a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti o altri Istituti di credito, secondo le modalità e procedure previste dalla legge n. 135 del 1990.

     2. Il netto ricavo dei mutui di cui al comma 1 è trasferito sulla contabilità speciale n. 3143 aperta presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, intestata al Soggetto attuatore ex art. 9 dell'ordinanza di protezione civile n. 3520 del 2006 e art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3545 del 2006.

     3. Il soggetto attuatore a chiusura degli interventi posti in essere ai sensi del comma 1 provvede a trasmettere un'apposita relazione al CIPE, al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero della salute.

     4. L'art. 21 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 è soppresso.

 

     Art. 12.

     1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza di protezione civile non è consentita la cumulabilità del contributo aggiuntivo da parte di un unico soggetto, anche se questo dovesse presentare contestualmente le caratteristiche previste dall'art. 3, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005, n. 3427.

 

     Art. 13.

     L'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539 del 4 agosto 2006 è soppresso.

 

     Art. 14.

     1. Ferme le competenze e le procedure previste dalla normativa ordinaria vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, il presidente della regione Puglia - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3077 del 4 agosto 2000, e successive modificazioni, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti e delle bonifiche della medesima regione Puglia, al fine di favorire il definitivo superamento della situazione di emergenza richiamata in premessa, continua ad espletare, sino al termine dello stato di emergenza, con i poteri già attribuiti, i compiti di cui all'ordinanza n. 3184 del 22 marzo 2002, con particolare riferimento a quelli relativi:

     al completamento ed alla integrazione della pianificazione regionale nel settore dei rifiuti e delle bonifiche;

     al perfezionamento dell'organizzazione dei servizi territoriali di gestione unica dei rifiuti urbani per ambito territoriale ottimale;

     al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e dagli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

     all'adozione, in via esclusiva, delle ordinanze contingibili ed urgenti per la gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

     alla realizzazione della bonifica e risanamento ambientale delle aree pubbliche e delle aree marine dei siti di interesse nazionale.

     2. Le deroghe di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3184 del 22 marzo 2002, sono integrate dalle seguenti disposizioni:

     legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 14, e successive modifiche ed integrazioni;

     decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 9, 12 e 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), così come sostituito con la legge n. 248/2005, art. 11-quaterdecies, comma 9;

     decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, art. 5;

     decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 191, 208, 209 e 210.

 

     Art. 15.

     1. Il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3452[2] del 2006 è così sostituito: «2. Per le finalità di cui al comma 1 il commissario delegato predispone, anche per piani stralcio e nei limiti delle risorse disponibili un apposito programma per la realizzazione dei seguenti interventi:

     paratia di supporto rifiuti ed impermeabilizzazione del fondo;

     sistema di raccolta e convogliamento del percolato;

     riabbancamento e sistemazione morfologica rifiuti sversati;

     piazzale di servizio;

     sistema di stoccaggio percolato;

     realizzazione strada di servizio lato ovest;

     canale di guardia monte discarica;

     realizzazione pozzi duali percolato/biogas;

     realizzazione sistema di copertura provvisorio».

 

     Art. 16.

     1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3441 è aggiunto il seguente comma: «4. Il commissario delegato ha competenza esclusiva per le attività di messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale, ivi compresa la predisposizione e l'approvazione dei relativi progetti, del territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino della provincia di Frosinone di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2005 e successive proroghe.».

     2. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3441 è aggiunto il seguente comma: «4. Agli oneri derivanti dall'art. 1 della presente ordinanza si provvede: nel limite di complessivi ulteriori euro 8.000.000,00 a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

     quanto ad euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006 per interventi di bonifica e ripristino ambientale siti inquinati del bacino del fiume Sacco e di cui alla nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° giugno 2006;

     quanto ad euro 3.000.000,00 concernenti il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi del decreto ministeriale n. 468/2001 e di cui alla nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 ottobre 2006.».

     3. Al fine di consentire al commissario delegato l'espletamento delle attività previste dalle ordinanze di protezione civile del 10 giugno 2005, n. 3441, del 14 luglio 2005, n. 3447 e del 25 gennaio 2006, adottate per fronteggiare l'emergenza in atto nel bacino del fiume Sacco, le deroghe alle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo n. 22/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e nei pertinenti provvedimenti applicativi, previste dalle ordinanze di protezione civile sopra citate devono intendersi così rettificate:

     decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 3, 11, 14, 15, 20, 21, dal 32 al 34, 37, 40, 41, 48, 53, da 55 a 57, da 62 a 68, da 70 a 72, da 75 a 77, da 80 a 84, da 86 a 88, da 90 a 93, 98, da 116 a 118, 122, 123, da 126 a 128, 132, 133, 141, 143, 144, 241, 243, e comunque nel rispetto delle direttive comunitarie n. 92/50, n. 93/36 e 93/37; e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004»;

     decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 101, da 103 a 106, 108, 113, da 124 a 126, 191, 208, 214, 216 e da 239 a 253, ivi compresi gli allegati tecnici e le tabelle collegate.».

 

     Art. 17. [3]

     1. L'art. 1, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile 3 giugno 2002, n. 3217 è abrogato e sostituito dal seguente: «1. Il dott. Gianfranco Moretton - vice presidente della giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - assessore all'ambiente, lavori pubblici e protezione civile è nominato, fino alla cessazione dello stato di emergenza, commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari per il superamento della situazione di emergenza determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, nell'area indicata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002».

 

     Art. 18.

     1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad effettuare indagini ed accertamenti sul relitto della nave mercantile Margaret, affondata nelle acque antistanti il golfo di La Spezia, finalizzati alla messa in sicurezza ovvero alla rimozione totale del relitto. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico del Fondo per la protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità.

 

     Art. 19.

     1. All'art. 1, comma 1 [4], ultimo punto dell'ordinanza di protezione civile n. 2986, del 31 maggio 1999 le parole «dell'art. 18, della legge 8 luglio 1986, n. 349», sono sostituite dalle seguenti «dell'art. 311 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 13 della O.P.C.M. 24 maggio 2007, n. 3591.

[2] Rectius: n. 3542 (N.d.R.)

[3] Articolo così modificato dall'art. 1 della O.P.C.M. 21 dicembre 2006, n. 3556.

[4] Rectius: comma 2 (N.d.R.)