Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.6 rifiuti |
Data: | 30/11/2005 |
Numero: | 245 |
Sommario |
Art. 1. Risoluzione del contratto e affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania |
Art. 1 bis. (Incremento di posti nel ruolo speciale del Dipartimento della protezione civile). |
Art. 2. Norme di accelerazione delle procedure di riscossione |
Art. 3. Destinazione delle risorse finanziarie e procedure esecutorie |
Art. 4. Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi |
Art. 5. Misure per la raccolta differenziata |
Art. 6. Siti di stoccaggio provvisorio |
Art. 7. Copertura finanziaria |
Art. 8. Cessazione di efficacia di talune disposizioni del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e modifica al medesimo decreto-legge |
Art. 8 bis. (Disposizioni in materia di procedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile). |
Art. 8 ter. (Modifica all'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225). |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 56.6.161 - D.L. 30 novembre 2005, n. 245. [1]
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile [2].
(G.U. 30 novembre 2005, n. 279)
Art. 1. Risoluzione del contratto e affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania
1. Al fine di assicurare la regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in regime di esclusiva nella regione medesima sono risolti, fatti salvi gli eventuali diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti.
2. Il Commissario delegato procede, in termini di somma urgenza, all'individuazione dei nuovi affidatari del servizio sulla base di procedure accelerate di evidenza comunitaria e definisce con il Presidente della regione Campania, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, gli adeguamenti del vigente piano regionale di smaltimento dei rifiuti, anche per incrementare i livelli della raccolta differenziata ed individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Commissario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, assicurano la massima divulgazione delle informazioni relative all'impatto ambientale delle opere necessarie per il ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti assicurando altresi alle popolazioni interessate ogni elemento informativo sul funzionamento di analoghe strutture già esistenti nel territorio nazionale, senza che ne derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
4. È istituita, entro il 31 dicembre 2006, la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, di seguito denominata Consulta, presieduta dal Presidente della regione Campania, che provvede a convocarla, su proposta del Commissario delegato fino alla cessazione dello stato di emergenza, di cui fanno parte i presidenti delle province e, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il Commissario delegato. La Consulta ha compiti consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonchè degli impianti per il trattamento dei rifiuti, e ai tempi di attuazione. Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i Sindaci dei comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [3].
5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi, per tutte le opere e gli interventi attinenti all'emergenza nel settore dei rifiuti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Fatta salva la normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale, per le esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione e di consulenza nell'ambito di progetti di opere di cui all'articolo 6 della
6. Gli stati di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Puglia e Sicilia, nonchè quelli nel settore delle bonifiche nelle regioni Calabria, Campania e Puglia sono prorogati fino al 31 maggio 2006 [5].
7. In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, tenuto conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il 31 dicembre 2007, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato. Alla copertura degli oneri connessi con le predette attività svolte dalle attuali affidatarie del servizio provvede il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7. Le attuali affidatarie del servizio compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti e, della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa massima di euro 27 milioni per l'anno 2005 e di euro 23 milioni per l'anno 2006 [6].
8. [Per il perseguimento delle finalità del presente decreto, nonchè per l'espletamento delle ulteriori attività istituzionali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del supporto del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonchè, su indicazione nominativa del Capo del Dipartimento, di non più di quindici unità di personale appartenente all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza ed al Corpo forestale dello Stato assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, secondo le procedure e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, nei limiti delle risorse e delle attribuzioni previste dalla normativa vigente. Tale personale svolge attività di monitoraggio e di accertamento delle iniziative adottate dalle strutture commissariali nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della
9. [Con successive ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 5 della
Art. 1 bis. (Incremento di posti nel ruolo speciale del Dipartimento della protezione civile). [9]
1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero dei posti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del
Art. 2. Norme di accelerazione delle procedure di riscossione
1. Il Commissario delegato per il perseguimento delle attività previste all'articolo 1 provvede tempestivamente al recupero della tariffa di smaltimento dei rifiuti presso i comuni, i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, tenendo conto delle situazioni debitorie certificate dai comuni, o comunque attestate dal Commissario delegato medesimo, fino al termine dell'emergenza previsto dall'articolo 1, comma 6, in esecuzione di ordinanze di protezione civile adottate appositamente ai sensi dell'articolo 5 della
2. In ogni caso, a fronte del mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie poste a carico dei soggetti indicati nel comma 1, il Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, ivi compresi i trasferimenti a titolo di compartecipazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le cui risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Dette risorse rimangono acquisite al bilancio dello Stato sino alla concorrenza dell'importo complessivo indicato nell'articolo 7. Le risorse eccedenti sono riassegnate al Fondo della protezione civile per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
3. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, per il pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti si applica ai soggetti indicati nel comma 1 il regime giuridico delle obbligazioni pubbliche vigente per gli utenti finali [11].
Art. 3. Destinazione delle risorse finanziarie e procedure esecutorie
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, le risorse finanziarie comunque dirette al Commissario delegato, ivi comprese tutte quelle erogate ai sensi dell'articolo 1 del
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del
2-bis. [In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della
2-ter. [Le questioni di cui al comma 2-bis sono rilevate d'ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della
2-quater. [Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso. L'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al camma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso] [16].
3. Per le somme già anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 1 del
Art. 4. Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
1. Il comma 3-bis dell'articolo 5 del
Art. 5. Misure per la raccolta differenziata
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente e per il superamento dell'attuale contesto emergenziale, fino al termine di cui all'articolo 1, comma 6, il Commissario delegato provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attribuire ai consorzi costituiti nei bacini identificati con la
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzato a favore del Commissario delegato un contributo nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2005 e di 22 milioni di euro per l'anno 2006, da assegnare ai consorzi [19].
3. Ove i consorzi indicati nel comma 1 non effettuino entro trenta giorni dall'affidamento del servizio la raccolta differenziata, il Commissario delegato, d'intesa con il Presidente della regione Campania, sentiti i Presidenti delle province, provvede al commissariamento dei consorzi.
4. A decorrere dal 1° giugno 2006, il Presidente della regione Campania individua i costi da porre a carico dei consorzi, costituiti nei bacini identificati con la
5. Il Commissario delegato stipula convenzioni con il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) per avviare al recupero una parte dei sovvalli in uscita dagli impianti per la produzione di combustibile da rifiuto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6. Siti di stoccaggio provvisorio
1. I materiali destinati al recupero, prodotti negli impianti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella regione Campania, sono mantenuti a riserva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa a regime del sistema regionale integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e comunque non oltre il 31 maggio 2007, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria e ambientale [20].
2. Al fine di garantire, in termini di somma urgenza, l'ordinata gestione dello smaltimento e recupero dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato realizza, nel rispetto della normativa vigente in materia, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio occorrenti fino alla cessazione dello stato di emergenza e prosegue i lavori per la realizzazione dei termovalorizzatori di Acerra e Santa Maria la Fossa, anche avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 3, del
Art. 7. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 7, e 5, comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005 e a 45 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al reintegro del Fondo per la protezione civile ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del
Art. 8. Cessazione di efficacia di talune disposizioni del
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia gli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 2, commi 1 e 2, del
2. [All'articolo 3, comma 2, del
Art. 8 bis. (Disposizioni in materia di procedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile). [26]
1. In relazione ai peculiari contesti emergenziali in atto, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 20 della
2. Per le motivazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Commissari delegati di cui al comma 1, il termine previsto dall'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
Art. 8 ter. (Modifica all'articolo 19 della
1. All'articolo 19 della
"5-bis. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità previsionali di base dei relativi stati di previsione".
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
Art. 1. Risoluzione del contratto e affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania
1. Al fine di assicurare la regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in regime di esclusiva nella regione medesima sono risolti, fatti salvi gli eventuali diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti.
2. Il Commissario delegato procede, in termini di somma urgenza, all'individuazione dei nuovi affidatari del servizio sulla base di procedure accelerate di evidenza comunitaria e definisce con il Presidente della regione Campania, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, gli adeguamenti del vigente piano regionale di smaltimento dei rifiuti, anche per incrementare i livelli della raccolta differenziata ed individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Commissario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, assicurano la massima divulgazione delle informazioni relative all'impatto ambientale delle opere necessarie per il ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti assicurando altresi alle popolazioni interessate ogni elemento informativo sul funzionamento di analoghe strutture già esistenti nel territorio nazionale, senza che ne derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
4. E' istituita la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, presieduta dal Presidente della regione Campania, di cui fanno parte i presidenti delle province, con compiti consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonchè degli impianti per il trattamento e la combustione dei rifiuti. Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i rappresentanti dei comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti. Dall'attuazione del presente comma, non devono derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi, per tutte le opere e gli interventi attinenti all'emergenza nel settore dei rifiuti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Fatta salva la normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale, per le esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione e di consulenza nell'ambito di progetti di opere di cui all'articolo 6 della
6. Lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania è prorogato fino al 31 maggio 2006.
7. In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il termine di cui al comma 6, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta da un soggetto di comprovata e qualificata esperienza professionale, nominato ai sensi dell'articolo 5 della
8. Per il perseguimento delle finalità del presente decreto, nonchè per l'espletamento delle ulteriori attività istituzionali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del supporto del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonchè, su indicazione nominativa del Capo del Dipartimento, di non più di quindici unità di personale appartenente all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza ed al Corpo forestale dello Stato assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, secondo le procedure e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, nei limiti delle risorse e delle attribuzioni previste dalla normativa vigente. Tale personale svolge attività di monitoraggio e di accertamento delle iniziative adottate dalle strutture commissariali nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della
9. Con successive ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 5 della
Art. 2. Norme di accelerazione delle procedure di riscossione
1. Il Commissario delegato per il perseguimento delle attività previste all'articolo 1 provvede al recupero della tariffa di smaltimento dei rifiuti presso i comuni, i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, tenendo conto delle situazioni debitorie certificate dai comuni, o comunque attestate dal Commissario delegato medesimo, fino al termine dell'emergenza previsto dall'articolo 1, comma 6, in esecuzione di ordinanze di protezione civile adottate appositamente ai sensi dell'articolo 5 della
2. In ogni caso, a fronte del mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie poste a carico dei soggetti indicati nel comma 1, il Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, ivi compresi i trasferimenti a titolo di compartecipazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le cui risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Dette risorse rimangono acquisite al bilancio dello Stato sino alla concorrenza dell'importo complessivo indicato nell'articolo 7. Le risorse eccedenti sono riassegnate al Fondo della protezione civile per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
3. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, per il pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti si applica ai soggetti indicati nel comma 1, il regime giuridico delle obbligazioni pubbliche vigente per gli utenti finali.
Art. 3. Destinazione delle risorse finanziarie e procedure esecutorie
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, le risorse finanziarie comunque dirette al Commissario delegato, ivi comprese tutte quelle erogate ai sensi dell'articolo 1 del
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del
3. Per le somme già anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 1 del
Art. 4. Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
1. Il comma 3-bis dell'articolo 5 del
Art. 5. Misure per la raccolta differenziata
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente e per il superamento dell'attuale contesto emergenziale, fino al termine di cui all'articolo 1, comma 6, il Commissario delegato provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attribuire ai consorzi costituiti nei bacini identificati con la
2. Ai fini di cui al comma 1 il Commissario delegato assegna ai Consorzi un contributo nel limite di 30 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7.
3. Ove i consorzi indicati nel comma 1 non effettuino entro trenta giorni dall'affidamento del servizio la raccolta differenziata, il Commissario delegato, d'intesa con il Presidente della regione Campania, sentiti i Presidenti delle province, provvede al commissariamento dei consorzi.
4. A decorrere dal 1° giugno 2006, il Presidente della regione Campania individua i costi da porre a carico dei consorzi, costituiti nei bacini identificati con la
5. Il Commissario delegato stipula convenzioni con il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) per avviare al recupero una parte dei sovvalli in uscita dagli impianti per la produzione di combustibile da rifiuto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6. Siti di stoccaggio provvisorio
1. I materiali destinati al recupero, prodotti negli impianti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella regione Campania, sono mantenuti a riserva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa a regime del sistema regionale integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria e ambientale.
2. Al fine di garantire, in termini di somma urgenza, l'ordinata gestione dello smaltimento e recupero dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato realizza le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio occorrenti fino alla cessazione dello stato di emergenza e prosegue i lavori per la realizzazione dei termovalorizzatori di Acerra e Santa Maria la Fossa, anche avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 3, del
Art. 7. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2005 e di 45 milioni di euro per l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 della
Art. 8. Abrogazione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia gli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 2, commi 1 e 2, del
2. All'articolo 3, comma 2, del
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Titolo così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma modificato dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 2 del
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[6] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del
[7] Comma abrogato dall'art. 10 del
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione, cessa di avere efficacia per effetto dell'art. 7 del
[9] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[13] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 6 del
[14] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al
[15] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al
[16] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[19] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[20] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[22] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[23] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[25] Il presente comma cessa di avere efficacia per effetto dell'art. 7 del
[26] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[27] Articolo inserito dalla L. di conversione.