Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 21/12/2006 |
Numero: | 3556 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'art. 17 dell'ordinanza n. 3552 del 17 novembre 2006 la parola «Giancarlo» è sostituita dalla parola «Gianfranco» |
Art. 2. 1. Il dott. Gianfranco Moretton - Vice presidente della Giunta della regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Assessore all'ambiente, lavori pubblici e protezione civile, commissario delegato ai [...] |
Art. 3. 1. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «dall'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, fatta salva [...] |
Art. 4. 1. All'art. 4, comma 1 dell'ordinanza n. 3217/2002, è aggiunta la seguente lettera «g) interventi di monitoraggio, in linea con quanto previsto dal piano di caratterizzazione, degli effetti [...] |
Art. 5. 1. Gli articoli 5 e 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3217/2002 sono soppressi |
Art. 6. 1. Il Commissario delegato, nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, può provvedere nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente [...] |
Art. 7. 1. All'art. 8 dell'ordinanza n. 3217/2002, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il commissario delegato, in deroga ai termini, alle modalità di svolgimento ed al regime di competenze, [...] |
Art. 8. 1. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 3217/2002 la parola «A.N.P.A.» è così sostituita: «A.P.A.T.» e dopo la parola «A.R.P.A.» sono aggiunte le seguenti «dell'Autorità di bacino regionale [...] |
Art. 9. 1. L'articolo 10 dell'ordinanza di protezione civile n. 3217/2002 è così sostituito |
Art. 10. 1. Per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza al Commissario delegato, in aggiunta alle risorse finanziarie di cui all'ordinanza n. 3217 del 3 giugno [...] |
Art. 11. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal Commissario delegato, e ad ogni [...] |
§ 79.2.495 - O.P.C.M. 21 dicembre 2006, n. 3556.
Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado.
(G.U. 30 dicembre 2006, n. 302)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2006, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano-Grado è stato prorogato, da ultimo, fino al 30 novembre 2007;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3217 del 3 giugno 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado»;
Visto l'art. 7, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3382 del 18 novembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552 del 17 novembre 2006, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Visto in particolare l'art. 17 della predetta ordinanza di protezione civile n. 3552/2006, con il quale il vice presidente della regione Friuli Venezia Giulia - Assessore all'ambiente, ai lavori pubblici e protezione civile - è stato nominato, fino alla cessazione dello stato di emergenza, commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari per il superamento della situazione di emergenza determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, nell'area indicata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002;
Considerato che appare necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile sopra menzionate, al fine di accelerare l'espletamento di tutte le iniziative necessarie al definitivo superamento del contesto emergenziale in rassegna;
Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Acquisita l'intesa della regione autonoma Friuli Venezia Giulia con nota del 12 dicembre 2006;
Dispone:
1. All'art. 17 dell'ordinanza n. 3552 del 17 novembre 2006 la parola «Giancarlo» è sostituita dalla parola «Gianfranco».
2. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza il commissario delegato ex ordinanza di protezione civile n. 3217 del 2002 provvede a relazionare compiutamente il commissario delegato in ordine alle attività espletate nella vigenza dello stato di emergenza, trasmettendo tutta la pertinente documentazione.
1. Il dott. Gianfranco Moretton - Vice presidente della Giunta della regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Assessore all'ambiente, lavori pubblici e protezione civile, commissario delegato ai sensi dell'art. 17 dell'ordinanza n. 3552 del 17 novembre 2006, provvede alla prosecuzione ed al completamento delle iniziative previste all'art. 2, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3217/2002, nonchè:
a) alla realizzazione degli interventi di recupero e risanamento ambientale, ove necessari, al fine di consentire il legittimo svolgimento delle attività di pesca, molluschicoltura e vallicoltura, anche mediante la stipula di accordi di programma con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione ed i comuni interessati;
b) all'individuazione e realizzazione dei siti di recapito finale dei sedimenti aventi caratteristiche chimico - fisiche contenute entro i limiti della Tabella 1 colonna (B) dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV del
c) all'individuazione e successiva realizzazione dei siti di stoccaggio provvisorio, anche all'interno della conterminazione lagunare, dei sedimenti aventi caratteristiche chimico - fisiche superiori ai limiti della Tabella 1 colonna (B) dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV del
d) all'individuazione e successiva realizzazione dei siti di recapito finale, dei sedimenti non pericolosi, aventi caratteristiche chimico fisiche superiori ai limiti previsti dalla tabella 1, colonna B dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del
e) all'individuazione delle modalità di trattamento dei sedimenti con l'obiettivo di realizzarne la massima restituzione per il loro riutilizzo in laguna, perseguendo altresì la maggiore economicità delle soluzioni.
2. All'art. 2, comma 1, la lettera d) è così sostituita «d) adozione delle misure atte ad assicurare la circolazione lagunare delle acque e gli scambi laguna-mare, favorendo l'inversione dei fattori di degrado lagunare;»;
3. All'art. 2, comma 1, la lettera f) è così sostituita «f) tutela e sviluppo delle fanerogame acquatiche che svolgono un positivo ruolo negli equilibri ecologici della laguna;».
1. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «dall'art. 17 del
2. All'art. 3, comma 1, lettera c), dopo la parola «obbligati», sono aggiunte le seguenti «ed in danno dei medesimi per le spese a tal fine sostenute»;
3. All'art. 3, comma 1, lettera d, dell'ordinanza n. 3217/2002 le parole «all'art. 15, comma 2, del
4. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «dall'art. 17 del
1. All'art. 4, comma 1 dell'ordinanza n. 3217/2002, è aggiunta la seguente lettera «g) interventi di monitoraggio, in linea con quanto previsto dal piano di caratterizzazione, degli effetti derivanti dallo svolgimento delle attività di pesca, molluschioltura e vallicoltura esercitate in laguna in base a programmi sperimentali;»;
2. All'art. 4, comma 2, lettera b), secondo alinea, dell'ordinanza di protezione civile n. 3217/2002, le parole «dalla colonna A) della tabella 1 del decreto interministeriale 25 ottobre 1999, n. 471», è così sostituito «dalla colonna «A» della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del
3. All'art. 4, comma 2, lettera b), terzo alinea, dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «dalla colonna «B» della tabella 1 del decreto interministeriale 25 ottobre 1999, n. 471» sono così sostituite «dalla colonna B) della Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.lg. 152/2006».
4. All'art. 4, comma 2, lettera c), dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «alla colonna «B» della tabella 1 del
5. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «con spessore maggiore o uguale a 50 centimetri» sono sostituite dalle seguenti «qualora il sistema di impermeabilizzazione non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completato artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente».
6. All'art. 4, comma 4, dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «con spessore maggiore o uguale a 100 centimetri» sono sostituite dalle seguenti «qualora il sistema di impermeabilizzazione non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completato artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente».
7. All'art. 4 dell'ordinanza n. 3217/2002, sono aggiunti i seguenti commi:
«5. La gestione dei sedimenti, di cui al comma 2, dovrà avvenire nel rispetto della legislazione vigente in materia di dragaggi e dovrà valere in tutta l'area indicata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002 secondo le modalità e le precauzioni previste all'interno del sito di interesse nazionale della Laguna di Marano Lagunare e Grado.
6. La realizzazione dei siti di recapito finale, al di fuori della conterminazione lagunare, dei sedimenti aventi caratteristiche chimico - fisiche superiori ai limiti della Tabella 1 colonna B) dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di rifiuti».
1. Gli articoli 5 e 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3217/2002 sono soppressi.
1. Il Commissario delegato, nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, può provvedere nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative in aggiunta alle disposizioni di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 3217/2002, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia 28 agosto 2001, n. 2780;
1. All'art. 8 dell'ordinanza n. 3217/2002, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il commissario delegato, in deroga ai termini, alle modalità di svolgimento ed al regime di competenze, fatta salva l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni di cui all'art. 252 del
2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche preordinate all'attività di progettazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, dispone, ove necessario l'accesso urgente alle aree interessate in deroga all'art. 93, comma 9, del
1. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 3217/2002 la parola «A.N.P.A.» è così sostituita: «A.P.A.T.» e dopo la parola «A.R.P.A.» sono aggiunte le seguenti «dell'Autorità di bacino regionale del Friuli Venezia Giulia».
2. L'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 3217/2002 è così sostituito «Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale dell'opera di uno o più soggetti attuatori, fino ad un massimo di quattro, nominati dal Commissario delegato d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo».
3. L'art. 9, comma 3 è così sostituito: «Per l'espletamento dell'incarico conferito ai sensi dell'art. 17 dell'ordinanza n. 3552/2006 il Commissario delegato si avvale di un'apposita struttura appositamente costituita, composta da non più di dieci unità di personale:
assunto in deroga alla normativa vigente e nei limiti temporali dello stato di emergenza, con contratto a tempo determinato ovvero con ricorso al lavoro temporaneo, a cui corrispondere il trattamento giuridico ed economico del corrispondente personale del ruolo regionale;
ovvero appartenenti alla pubblica amministrazione o a società con prevalente capitale pubblico, poste in posizione di comando o distacco, anche part-time, previo assenso degli interessati. L'assegnazione di detto personale avviene in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità, e nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della
4. Il compenso spettante al Commissario delegato ed ai soggetti attuatori è determinato con provvedimento del medesimo Commissario, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.
5. All'art. 9, comma 5, dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 3»;
6. All'art. 9, comma 8, dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «e del laboratorio di biologia marina di Trieste», sono sostituite dalle parole «e dall'I.C.R.A.M.»;
7. All'art. 9, comma 9, dell'ordinanza n. 3217/2002, la parola «A.N.P.A.» è così sostituita «A.P.A.T.», e dopo la parola «I.S.P.E.S.L.» è aggiunta la seguente «I.C.R.A.M.».
8. All'art. 9 dell'ordinanza n. 3217/2002, è soppresso il comma 7, e dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«11. Il Commissario delegato si può avvalere della collaborazione specialistica del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, con modalità da concordare tra le parti».
1. L'articolo 10 dell'ordinanza di protezione civile n. 3217/2002 è così sostituito:
«1. Il Commissario delegato provvede con apposito provvedimento alla costituzione di una Commissione tecnico-consultiva per garantire il necessario supporto giuridico ed amministrativo nelle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, composta da cinque membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica Amministrazione, di cui tre designati dal Commissario delegato e due rispettivamente dal Dipartimento della protezione civile e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il Commissario delegato provvede, con proprio provvedimento alla costituzione di un Comitato tecnico-scientifico, per la valutazione dei progetti nonchè per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, composto da otto membri, appartenenti alle Amministrazioni statali ed Enti pubblici territoriali e non territoriali nonchè a società con prevalente capitale pubblico ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, coordinata da un Presidente designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e composta da un membro designato dal Commissario delegato, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, uno dal Magistrato alle Acque, uno dalla regione Friuli Venezia Giulia, uno dall'A.R.P.A., uno in rappresentanza dei Comuni ed uno in rappresentanza delle Province che abbiano porzioni di territorio comprese nell'area indicata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 maggio 2002.
3. Con il medesimo provvedimento istitutivo, è altresì stabilita la durata dell'attività della Commissione e del Comitato di cui ai commi 1 e 2, nonchè le rispettive modalità di funzionamento, nonchè il compenso spettante ai relativi componenti, che viene corrisposto in deroga al regime giuridico della onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24 del
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le finalità connesse all'individuazione, all'accertamento ed alla quantificazione del danno ambientale, nonchè alla realizzazione degli interventi di recupero e risanamento ambientale, in particolare nelle aree lagunari in cui ricadono attività di pesca, venericoltura e vallicoltura, anche mediante accertamenti in campo delle prescrizioni impartite dalle Conferenze di servizi, di cui all'art. 14, comma 2, della
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse assegnate al Commissario delegato».
1. Per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza al Commissario delegato, in aggiunta alle risorse finanziarie di cui all'ordinanza n. 3217 del 3 giugno 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, sono assegnate le seguenti ulteriori risorse finanziarie:
quanto a euro 5.000.000,00 a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. capitolo 7082 - residui anno 2005;
quanto a euro 9.500.000,00 a valere sulle risorse del bilancio regionale.
2. Il Commissario delegato è autorizzato a richiedere l'apertura di un'apposita contabilità speciale all'uopo istituita con le modalità previste dall'art. 10 del
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal Commissario delegato, e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilità finanziare del medesimo Dipartimento della protezione civile.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della