§ 56.6.171 - L. 27 gennaio 2006, n. 21.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:27/01/2006
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, è convertito in legge con le modificazioni [...]


§ 56.6.171 - L. 27 gennaio 2006, n. 21.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

(G.U. 28 gennaio 2006, n. 23)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245

 

     All'articolo 1:

     al comma 4, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Per la partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese" e al terzo periodo, dopo le parole: "Dall'attuazione del presente comma", è soppresso il segno di interpunzione: ",";

     al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

     il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli stati di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Puglia e Sicilia, nonchè quelli nel settore delle bonifiche nelle regioni Calabria, Campania e Puglia sono prorogati fino al 31 maggio 2006";

     al comma 7, le parole: "da un soggetto" fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti: "dal Commissario delegato" e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Le attuali affidatarie del servizio compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti e, della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa massima di euro 27 milioni per l'anno 2005 e di euro 23 milioni per l'anno 2006";

     al comma 9, le parole: "ulteriori oneri" sono sostituite dalle seguenti: "nuovi o maggiori oneri".

 

     Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis. - (Incremento di posti nel ruolo speciale del Dipartimento della protezione civile). - 1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero dei posti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementato di ulteriori 90 unità. In tali posti è immesso anche il personale assunto a tempo determinato con ordinanza di protezione civile, in servizio presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, in possesso degli altri requisiti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2005. Al relativo onere, pari a 1.780.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rideterminate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266".

 

     All'articolo 2:

     al comma 1, dopo la parola: "provvede" è inserita la seguente: "tempestivamente";

     al comma 3, dopo le parole: "soggetti indicati nel comma 1", è soppresso il segno di interpunzione: ",".

 

     All'articolo 3:

     al comma 1, dopo le parole: "secondo quanto disposto" sono inserite le seguenti: "dal decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni,";

     dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

2-ter. Le questioni di cui al comma 2-bis sono rilevate d'ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.

2-quater. Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso. L'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al camma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso".

 

     All'articolo 4, al comma 1, capoverso 3-bis, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per la partecipazione alle riunioni della Commissione ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese".

 

     All'articolo 5:

     al comma 1, le parole: "secondari e terziari," sono soppresse; il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzato a favore del Commissario delegato un contributo nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2005 e di 22 milioni di euro per l'anno 2006, da

assegnare ai consorzi".

 

     All'articolo 6.

     al comma 1, dopo le parole: "smaltimento dei rifiuti solidi urbani" sono inserite le seguenti: "e comunque non oltre il 31 maggio 2007";

     al comma 2, dopo le parole: "il Commissario delegato realizza" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto della normativa vigente in materia,".

 

     All'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 7, e 5, comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005 e a 45 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al reintegro del Fondo per la protezione civile ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266".

 

     All'articolo 8, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "del presente decreto" e la rubrica è sostituita dalla seguente: "Cessazione di efficacia di talune disposizioni del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e modifica al medesimo decreto-legge".

 

     Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:

"Art. 8-bis. - (Disposizioni in materia di procedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile). - 1. In relazione ai peculiari contesti emergenziali in atto, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono esclusi dal campo di applicazione del medesimo articolo 20 i procedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè quelli di competenza dei Commissari delegati nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Per le motivazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Commissari delegati di cui al comma 1, il termine previsto dall'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è prorogato fino al 30 giugno 2006.

Art. 8-ter. - (Modifica all'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225). - 1. All'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità previsionali di base dei relativi stati di previsione"".

 

     Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile".