§ 17.1.619 - O.P.C.M. 9 aprile 2009, n. 3754.
Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.1 dichiarazioni di calamità naturale e di carattere di eccezionalità
Data:09/04/2009
Numero:3754


Sommario
Art. 1.      1. Il Commissario delegato individua con proprio decreto i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati [...]
Art. 2.      1. Ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data dell'evento sismico nei comuni di cui all'articolo 1 è concessa fino al 30 novembre 2009 la [...]
Art. 3.      1. In deroga alla normativa vigente e fino al 31 maggio 2009, nei comuni di cui all'articolo 1, i farmacisti pubblici e privati possono consegnare anche dietro presentazione di ricetta medica [...]
Art. 4.      1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi sismici che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni indicati all'articolo 1, detti eventi costituiscono causa di [...]
Art. 5.      1. In favore del personale direttamente impegnato dal Prefetto dell'Aquila e dai Prefetti degli Uffici territoriali di Governo della regione Abruzzo con apposito ordine di servizio in attività [...]
Art. 6. 
Art. 7.  [12]
Art. 8.      1. All'articolo 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «3. Per le finalità di cui al comma 1 il Dipartimento della [...]
Art. 9.      1. Per i titolari di punti di fornitura localizzati che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti nei comuni colpiti dal sisma individuati dalla presente ordinanza, sono sospesi per otto mesi [...]
Art. 10.      1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare agli interventi urgenti volti ad assicurare la messa [...]
Art. 11.      1. Sulla base delle direttive del Commissario delegato i sindaci provvedono ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sita nei comuni di cui [...]
Art. 12.      1. Al fine di evitare che problemi connessi alla gestione dei rifiuti urbani possano ulteriormente aggravare la situazione emergenziale in argomento, è autorizzata la riapertura temporanea, fino [...]
Art. 13.      1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere autorizzate soluzioni organizzative che consentano di recuperare il mancato svolgimento dell'attività [...]
Art. 14. 
Art. 15.      1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, fatto salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli, si provvede a valere sul Fondo della [...]
Art. 16. 


§ 17.1.619 - O.P.C.M. 9 aprile 2009, n. 3754.

Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

(G.U. 10 aprile 2009, n. 84)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

     Considerato che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

     Ritenuto, inoltre, che nelle more dell'indispensabile avvio della fase della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;

     Ravvisata, pertanto, l'urgenza di disporre ulteriori misure atte a fronteggiare e superare la grave situazione determinatasi nei territori in esame;

     Sentiti i Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali dell'istruzione e dell'università e della ricerca;

     Sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

     Acquisita l'intesa della regione Abruzzo;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Il Commissario delegato individua con proprio decreto i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con l'INGV, hanno risentito un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado.

     2. Con successivi decreti il Commissario delegato aggiorna l'elenco dei comuni interessati sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento.

 

     Art. 2.

     1. Ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data dell'evento sismico nei comuni di cui all'articolo 1 è concessa fino al 30 novembre 2009 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonchè di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa [1].

     2. Gli Enti previdenziali ed assistenziali gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatoria sono autorizzati ad anticipare il pagamento della rata dei trattamenti pensionistici e assistenziali di competenza del mese di maggio 2009 entro il corrente mese di aprile in favore dei soggetti residenti nei comuni di cui all'articolo 1.

     3. I trattamenti di tutela del reddito di cui all'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono erogati dall'INPS agli aventi diritto, che svolgono la propria prestazione nei comuni di cui all'articolo 1 secondo le procedure definite in sede di Conferenza dei servizi tra i soggetti pubblici interessati, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dai lavoratori interessati.

     4. [Per i lavoratori residenti nei comuni di cui all'articolo 1 per i quali l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2008, n. 247, in godimento cessa entra il 30 novembre 2009, è riconosciuta una proroga di un mese della stessa indennità con il riconoscimento della contribuzione figurativa] [2].

 

     Art. 3.

     1. In deroga alla normativa vigente e fino al 31 maggio 2009, nei comuni di cui all'articolo 1, i farmacisti pubblici e privati possono consegnare anche dietro presentazione di ricetta medica semplice i medicinali, a carico del Servizio sanitario nazionale, laddove previsto dalle normative vigenti, disciplinati dagli articoli 88, comma 2 e 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, necessari per la prosecuzione del trattamento di patologie acute e croniche in atto al momento dell'evento sismico.

     2. Non si applica il comma 1 ai medicinali inseriti nelle tabelle IIA IIB IIC delle sostanze stupefacenti, allegate al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

     3. Nei comuni di cui all'articolo 1 viene revocato il piano straordinario di verifica delle invalidità civili di cui all'articolo 80 del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma restando la realizzazione del numero complessivo di 200.000 accertamenti di verifica previsti nell'ambito del piano straordinario di cui al predetto articolo 80 [3].

     3-bis. Al fine di tener conto dei disagi a carico delle strutture sanitarie pubbliche e private della provincia dell'Aquila a causa degli eventi sismici, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, a far data dal 10 aprile 2009 e fino al 31 maggio 2009 è sospesa l'applicazione con riferimento ai comuni di cui all'articolo 1 delle disposizioni concernenti il procedimento sanzionatorio di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater dell'articolo 50 del sopra citato decreto-legge n. 269 del 2003 [4].

 

     Art. 4.

     1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi sismici che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni indicati all'articolo 1, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla possibilità di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito e bancari attesi i gravi ed imprevedibili eventi di forza maggiore verificatisi nella medesima provincia. In ogni caso rimangono sospese fino al 31 maggio 2009 le reti in scadenza entro la predetta data.

     2. Per le banche insediate nel territorio della regione Abruzzo ovvero per le dipendenze di banche presenti nel medesimo territorio sono prorogati fino alla data del 15 luglio 2009 i termini riferiti ai rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 6 aprile 2009 e il 30 giugno 2009 ancorchè relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza.

 

     Art. 5.

     1. In favore del personale direttamente impegnato dal Prefetto dell'Aquila e dai Prefetti degli Uffici territoriali di Governo della regione Abruzzo con apposito ordine di servizio in attività necessarie al superamento dell'emergenza, è autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. Al personale appartenente alla carriera prefettizia, ai dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e a quelli dell'Area I dell'Amministrazione Civile dell'interno, direttamente impegnati in attività necessarie al superamento dell'emergenza, è corrisposta, fino al 31 maggio 2009, una indennità mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 20% della retribuzione annua di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 250 ore mensili pro-capite fino al 30 aprile 2009 e di 150 ore mensili pro-capite fino al 31 maggio 2009. In favore del personale in servizio presso i Centri di Assistenza e Pronto Intervento, impiegato nell'emergenza, è autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. In favore del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite, fino al 31 maggio 2009. Al sopra citato personale comandato fuori sede, è corrisposto, ove previsto, il trattamento di missione secondo i rispettivi ordinamenti. Al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate è corrisposta, altresì, in relazione al servizio svolto, l'indennità di ordine pubblico. Le spese di cui al presente comma debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile [5].

     2. In favore del personale della provincia, e del comune dell'Aquila, nel limite massimo di 10 unità per ciascuna delle predette Amministrazioni, nonchè dei comuni indicati nell'articolo 1 nel limite massimo di cinque unità, è autorizzata, fino al 31 luglio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite [6].

     2-bis. In favore del personale a tempo indeterminato, determinato e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa appartenente alla protezione civile della Regione Abruzzo e del Centro funzionale regionale, direttamente impegnato in attività emergenziali ed in quelle dirette al superamento dell'emergenza, ivi compresi i responsabili di strutture organizzative, è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite da quantificarsi sulla base delle specifiche categorie di appartenenza. Al personale con qualifica dirigenziale è corrisposto un compenso mensile pari al 40% della retribuzione di posizione. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a carico del bilancio della regione Abruzzo [7].

     3. [In favore del personale delle Regioni e degli Enti locali che hanno attivato la colonna mobile è autorizzata nel limite massimo di cinque unità, fino al 31 luglio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato per il superamento dello stato d'emergenza, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite] [8].

     4. [Al personale del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 2006, con oneri a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità] [9].

     5. In favore del personale della Croce Rossa, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza è autorizzata, con oneri a carico del proprio bilancio e fino al 30 giugno 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 200 ore mensili pro capite [10].

 

     Art. 6. [11]

     1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, anche per il tramite delle regioni, provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonchè al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato anche ai sensi degli articoli 9, 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

     2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede, altresì, anche avvalendosi delle regioni interessate, ad effettuare i rimborsi dei volontari inseriti nelle colonne mobili.

 

     Art. 7. [12]

     1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare polizze assicurative già stipulate al fine di garantire idonea copertura a tutto il personale impiegato nella gestione dell'emergenza, ivi compresi i liberi professionisti iscritti ai relativi albi e collegi professionali o associazioni di categoria ed impiegati nelle operazioni tecnico-scientifiche finalizzate al superamento dell'emergenza. Ai predetti professionisti è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, debitamente documentate, in misura corrispondente al trattamento di missione del personale statale appartenente all'area C del comparto Ministeri.

     2. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare convenzioni con Università, Enti o Istituti specializzati per l'avvio di collaborazioni finalizzate a fornire assistenza psico-sociologica sul territorio alle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza.

 

     Art. 8.

     1. All'articolo 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «3. Per le finalità di cui al comma 1 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad aprire, in via di somma urgenza, uno o più conti correnti bancari o postali fruttiferi alle migliori condizioni. Con successivo provvedimento del Commissario delegato sono disciplinate le modalità di gestione, anche in forma diretta, delle risorse che affluiscono sui predetti conti correnti bancari e degli interessi maturati, assicurando il più rigoroso rispetto di criteri di efficienza, trasparenza e correttezza amministrativa. Il Commissario delegato dispone, d'intesa con le Forze dell'ordine, specifiche azioni di monitoraggio sulle modalità di raccolta delle donazioni.».

     2. Al fine di garantire un'efficace supervisione dell'azione di gestione da parte del Dipartimento della protezione civile delle risorse di cui all'articolo 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009, è istituito un Comitato di garanti, nominato con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, composto da non più di cinque componenti scelti tra persone di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza [13].

     3. [Fermi restando i controlli previsti dall'ordinamento vigente, per una specifica azione di controllo di gestione nel corso delle attività dipartimentali, con apposito provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile è altresì costituita una Commissione di garanzia per il tempestivo controllo legale e contabile delle azioni poste in essere dal Dipartimento della protezione civile, composta da un Magistrato contabile, con funzioni di Presidente, e da due esperti di riconosciuta professionalità, anche estranei alla Pubblica Amministrazione] [14].

 

     Art. 9.

     1. Per i titolari di punti di fornitura localizzati che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti nei comuni colpiti dal sisma individuati dalla presente ordinanza, sono sospesi per otto mesi i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas emesse o da emettere nello stesso periodo [15].

     2. Scaduto il termine di cui al precedente comma 1, con successivo provvedimento adottato dal Commissario delegato all'emergenza, acquisita l'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, potranno essere stabilite ulteriori sospensioni dei pagamenti per i soggetti che a quella data risultano destinatari di provvedimenti di sgombero.

 

     Art. 10.

     1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare agli interventi urgenti volti ad assicurare la messa in sicurezza e l'avvio del recupero dei beni culturali danneggiati dal sisma, ad evitare situazioni di maggiori danni al patrimonio culturale, nonchè ad eliminare situazioni di pericolo esistente, comprese le attività progettuali propedeutiche ai lavori di recupero. Le suddette somme, ivi comprese quelle provenienti dall'estero, affluiscono direttamente ad apposita contabilità speciale intestata al Vice-Commissario delegato per la tutela dei beni culturali. II Ministero è autorizzato ad aprire un conto corrente bancario o postale ove far affluire contributi finalizzati al restauro di beni culturali danneggiati dal sisma, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [16].

     2. Si applica l'articolo 10 del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21.

     3. Il Ministero è autorizzato ad impiegare dette risorse utilizzando procedure di somma urgenza, avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, n. 3753.

     4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Vice-Commissario delegato per la tutela dei beni culturali, d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, si avvale delle soprintendenze competenti per territorio, di tecnici indicati dalla regione e dagli enti locali e del medesimo Dipartimento [17].

 

     Art. 11.

     1. Sulla base delle direttive del Commissario delegato i sindaci provvedono ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sita nei comuni di cui all'art. 1 ovvero sita al di fuori dei territori di detti comuni, ed in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di 600,00 euro mensili, e, comunque, nel limite di 200,00 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in 300,00 euro. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di 200,00 euro mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, con oneri posti a carico dell'art. 15 [18].

     2. I benefici economici di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei nuclei familiari per i quali sia stata reperita una sistemazione alloggiativa alternativa ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire al Presidente della regione Abruzzo ed ai sindaci dei comuni presso cui hanno avuto luogo le predette sistemazioni alloggiative le occorrenti risorse finanziarie [19].

     3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di reperimento dell'autonoma sistemazione dei nuclei familiari di cui al comma 1, e fino al 31 dicembre 2009, salvo che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione [20].

 

     Art. 12.

     1. Al fine di evitare che problemi connessi alla gestione dei rifiuti urbani possano ulteriormente aggravare la situazione emergenziale in argomento, è autorizzata la riapertura temporanea, fino al 31 dicembre 2009, dell'esercizio delle discariche del comune di Pizzoli, località Caprareccia e del comune di Avezzano, località S. Lucia in deroga ai provvedimenti adottati dalle Amministrazioni interessate, previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue. La regione provvede ad adottare eventuali provvedimenti di adeguamento, messa in sicurezza e bonifica delle discariche utilizzate.

 

     Art. 13.

     1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere autorizzate soluzioni organizzative che consentano di recuperare il mancato svolgimento dell'attività didattica a causa dell'inagibilità o dell'indisponibilità dei locali scolastici, quali l'adattamento del calendario scolastico e delle iscrizioni, la flessibilità dell'orario e della durata delle lezioni, la definizione dell'organico d'istituto anche in deroga alle disposizioni vigenti e fermi gli attuali contingenti, l'articolazione e la composizione delle classi o sezioni, il trasferimento in corso d'anno degli alunni nelle sedi di provvisoria dimora, le modalità di svolgimento degli esami di Stato e di utilizzazione del personale scolastico ed ATA, nonchè l'attivazione di insegnamenti integrativi ed aggiuntivi anche nei mesi estivi. L'anno scolastico 2008/2009 è comunque valido sulla base delle attività effettivamente svolte e da svolgersi, ancorchè di durata complessivamente inferiore a duecento giorni.

     2. Tutti i termini in materia di istruzione universitaria che interessano l'Università degli studi dell'Aquila e che abbiano scadenza nel periodo 6 aprile 2009-31 maggio 2009 sono sospesi per tre mesi.

 

     Art. 14. [21]

     1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede, altresì, all'assegnazione di un contributo per la copertura degli oneri relativi alle spese straordinarie finalizzate alla fornitura di prima assistenza ed all'attuazione degli interventi urgenti sostenute nell'immediatezza dell'evento dagli Uffici territoriali di Governo e dai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 nonchè dai comuni situati nei territori di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. L'utilizzo dei predetti contributi e assoggettato ad apposita rendicontazione da trasmettere al Capo del Dipartimento della protezione civile [22].

 

     Art. 15.

     1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, fatto salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli, si provvede a valere sul Fondo della protezione civile utilizzando le risorse finanziarie stanziate per fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009. Le predette risorse finanziarie hanno autonoma evidenza nell'ambito del bilancio del Dipartimento della protezione civile [23].

     2. Per la realizzazione degli interventi affidati alla Regione Abruzzo, in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009, è autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale in favore del Presidente della regione Abruzzo [24].

 

     Art. 16. [25]

     1. Al fine di impedire condotte criminose nell'ambito dei territori colpiti dal sisma, il Ministero della difesa è autorizzato, in deroga al contingente indicato dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, ad impiegare un ulteriore contingente di Forze armate per la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, in un numero non superiore a 700 unità.

 

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 15 dicembre 2010 dall'art. 39 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

[2] Comma sostituito dall'art. 2 della O.P.C.M. 21 aprile 2009, n. 3757 e soppresso dall'art. 5 della O.P.C.M. 6 maggio 2009, n. 3763.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della O.P.C.M. 21 aprile 2009, n. 3757.

[4] Comma aggiunto dall'art. 3 della O.P.C.M. 21 aprile 2009, n. 3757.

[5] Comma così sostituito dall'art. 13 della O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3755.

[6] Comma già modificato dall'art. 11 della O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3755 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3782.

[7] Comma aggiunto dall'art. 11 della O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3755.

[8] Comma già modificato dall'art. 11 della O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3755, ulteriormente modificato dall'art. 7 della O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3782 e soppresso dall'art. 5 della O.P.C.M. 15 agosto 2009, n. 3803.

[9] Comma modificato dall'art. 1 della O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3755 e soppresso dall'art. 6 della O.P.C.M. 13 agosto 2010, n. 3892.

[10] Comma aggiunto dall'art. 5 della O.P.C.M. 21 aprile 2009, n. 3757.

[11] Articolo così modificato dall'art. 1 della O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3755.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 2 della O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3755.

[13] Comma così modificato dall'art. 4 della O.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 3913.

[14] Comma abrogato dall'art. 1 della O.P.C.M. 22 dicembre 2009, n. 3832.

[15] Comma già modificato dall'art. 7 della O.P.C.M. 6 maggio 2009, n. 3763 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3782.

[16] Comma così modificato dall'art. 2 della O.P.C.M. 1 maggio 2009, n. 3761.

[17] Comma così modificato dall'art. 2 della O.P.C.M. 1 maggio 2009, n. 3761.

[18] Comma modificato dall'art. 3 della O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3755, dall'art. 7 della O.P.C.M. 19 maggio 2009, n. 3771, dall'art. 7 della O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3782 e così sostituito dall'art. 24 della O.P.C.M. 30 luglio 2009, n. 3797.

[19] Comma così sostituito dall'art. 3 della O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3755.

[20] Comma così sostituito dall'art. 3 della O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3755. Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 5 della O.P.C.M. 22 dicembre 2009, n. 3832, l'art. 12 della O.P.C.M. 30 dicembre 2010, n. 3917, l'art. 3 della O.P.C.M. 23 dicembre 2011, n. 3990 e l'art. 13 della O.P.C.M. 23 marzo 2012, n. 4013.

[21] Articolo così modificato dall'art. 1 della O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3755.

[22] Comma così modificato dall'art. 7 della O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3782.

[23] Comma così modificato dall'art. 4 della O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3755.

[24] Comma aggiunto dall'art. 4 della O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3755.

[25] Articolo aggiunto dall'art. 5 della O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3755.