§ 17.1.623 - O.P.C.M. 21 aprile 2009, n. 3757.
Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.1 dichiarazioni di calamità naturale e di carattere di eccezionalità
Data:21/04/2009
Numero:3757


Sommario
Art. 1.      1. Il Commissario delegato promuove una campagna di informazione finalizzata alla conoscenza delle procedure e delle decisioni che verranno adottate per fronteggiare l'emergenza causata dagli [...]
Art. 2.      1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 continuano a trovare applicazione a decorrere dal 1° maggio 2009 unicamente nei [...]
Art. 3.      1. All'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 è aggiunto in fine il seguente periodo: «, ferma restando la realizzazione del numero complessivo di [...]
Art. 4.      1. Per l'espletamento delle attività finalizzate ad accelerare le iniziative dirette al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato provvede, anche per il tramite dei Sindaci, per le [...]
Art. 5.      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 2009 è aggiunto il seguente comma: «5. In favore del personale della Croce Rossa, direttamente impegnato in [...]
Art. 6.      1. Al fine di addivenire ad una più compiuta valutazione delle conoscenze attuali sulla previsione dei terremoti ed alla elaborazione di linee guida per il futuro nell'ambito delle attività di [...]
Art. 7.      1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, fatto salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli, si provvede a valere sul Fondo della [...]


§ 17.1.623 - O.P.C.M. 21 aprile 2009, n. 3757.

Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (09A04673)

(G.U. 22 aprile 2009, n. 93)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, e del 15 aprile 2009, n. 3755, recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;

     Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009;

     Vista la nota del 17 aprile 2009 dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze;

     Vista la nota del 20 aprile 2009 della Croce Rossa Italiana;

     D'intesa con la regione Abruzzo;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Il Commissario delegato promuove una campagna di informazione finalizzata alla conoscenza delle procedure e delle decisioni che verranno adottate per fronteggiare l'emergenza causata dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

     2. Al fine di assicurare condizioni di assoluta trasparenza alle iniziative poste in essere dal Commissario delegato, è autorizzata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a conclusione dell'emergenza, di un elenco riepilogativo dei fornitori comprensivo dell'oggetto della fornitura e del relativo importo.

     3. Il Commissario delegato definisce procedure operative finalizzate al conseguimento di un compiuto monitoraggio, da parte delle forze dell'ordine, delle imprese impegnate nella realizzazione delle opere e degli interventi di ricostruzione, dando tempestiva comunicazione alle forze dell'ordine degli elementi informativi significativi. A tale scopo è fatto carico ad ogni stazione appaltante di comunicare la ragione sociale dell'impresa affidataria, i nominativi dei relativi titolari e degli amministratori, l'eventuale utilizzo di imprese sub-contraenti, con specificazione degli stessi elementi informativi, nonchè le generalità complete di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli interventi commissionati.

 

     Art. 2.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 continuano a trovare applicazione a decorrere dal 1° maggio 2009 unicamente nei confronti dei datori di lavoro privati.

     2. Il comma 4 dell'articolo 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 è sostituito come segue: «4. Per i lavoratori residenti nei comuni di cui all'articolo 1 per i quali l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2008, n. 247, in godimento cessa entra il 30 novembre 2009, è riconosciuta una proroga di un mese della stessa indennità con il riconoscimento della contribuzione figurativa».

 

     Art. 3.

     1. All'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 è aggiunto in fine il seguente periodo: «, ferma restando la realizzazione del numero complessivo di 200.000 accertamenti di verifica previsti nell'ambito del piano straordinario di cui al predetto articolo 80».

     2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 è aggiunto il seguente comma: «3-bis. Al fine di tener conto dei disagi a carico delle strutture sanitarie pubbliche e private della provincia dell'Aquila a causa degli eventi sismici, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, a far data dal 10 aprile 2009 e fino al 31 maggio 2009 è sospesa l'applicazione con riferimento ai comuni di cui all'articolo 1 delle disposizioni concernenti il procedimento sanzionatorio di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater dell'articolo 50 del sopra citato decreto-legge n. 269 del 2003».

 

     Art. 4.

     1. Per l'espletamento delle attività finalizzate ad accelerare le iniziative dirette al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato provvede, anche per il tramite dei Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi.

     2. Per le medesime finalità il Commissario delegato adotta determinazioni che costituiscono variante alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici e, ove occorra, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi previsti.

     3. Ove per la realizzazione delle opere e degli interventi per la ricostruzione, sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, quest'ultima è acquisita sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla metà. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008.

     4. Al fine di accelerare le iniziative necessarie allo svolgimento delle procedure dirette alla realizzazione di moduli abitativi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per la progettazione preliminare, anche relativamente agli aspetti di funzionalità e di inserimento paesaggistico, le procedure finalizzate alla scelta del contraente, la predisposizione degli atti contrattuali, la verifica del progetto esecutivo, la sicurezza dei cantieri, l'assistenza al collaudo e direzione lavori, e alla assegnazione dei predetti moduli e degli appartamenti alla popolazione il Commissario delegato può avvalersi di società di progettazione o uffici tecnici di imprese del settore sulla base di criteri di scelta di carattere fiduciario, nonchè stipulare dieci contratti a tempo determinato ovvero a collaborazione coordinata e continuativa sulla base dei medesimi criteri [1].

     5. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perchè inagibili totalmente o parzialmente per effetto degli eventi sismici, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEG, IRPEF e ICI fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi.

 

     Art. 5.

     1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 2009 è aggiunto il seguente comma: «5. In favore del personale della Croce Rossa, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza è autorizzata, con oneri a carico del proprio bilancio e fino al 30 giugno 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 200 ore mensili pro capite.

 

     Art. 6.

     1. Al fine di addivenire ad una più compiuta valutazione delle conoscenze attuali sulla previsione dei terremoti ed alla elaborazione di linee guida per il futuro nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, con apposito provvedimento, a costituire una Commissione internazionale composta da esperti di comprovata ed elevata professionalità in materia. I relativi oneri di funzionamento sono a carico del Fondo della Protezione civile.

 

     Art. 7.

     1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, fatto salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli, si provvede a valere sul Fondo della protezione civile utilizzando le risorse finanziarie stanziate per fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della O.P.C.M. 16 ottobre 2009, n. 3817.