Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 23/12/2011 |
Numero: | 3990 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine previsto all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 è prorogato fino al 31 marzo 2012, per tre unità di personale e con [...] |
Art. 2. 1. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009, sono autorizzati a prorogare i benefici di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza della Presidenza del [...] |
Art. 3. 1. Il termine di scadenza del diritto al contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 11, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e [...] |
Art. 4. 1. I contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, possono essere prorogati, previo espresso assenso [...] |
Art. 5. 1. In relazione alle spese sostenute dalla Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per l'allestimento e la gestione del campo n. 38 presso la stazione ferroviaria della città dell'Aquila, sulla [...] |
Art. 6. 1. Per la prosecuzione degli adempimenti connessi alla realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 39/2009, il Dipartimento [...] |
§ 17.2.238 - O.P.C.M. 23 dicembre 2011, n. 3990.
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.
(G.U. 9 gennaio 2012, n. 6)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti ed i successivi decreti 17 dicembre 2010 e 5 dicembre 2011, recanti la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;
Visto l'art. 1, comma 1, del
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del predetto
Visto l'art. 1 del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;
Considerata la necessità di prorogare la vigenza di alcune disposizioni emergenziali già adottate nelle sopracitate ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare senza soluzione di continuità l'assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, nonchè la ricostruzione e del rilancio del territorio della regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009;
Viste le note del Commissario delegato prot. 20239/AG del 19 ottobre 2011 e prot. 23299 del 3 dicembre 2011, nonchè la nota del Sindaco dell'Aquila prot. 3839 del 9 dicembre 2011, concernenti in particolare la richiesta di proroga per le risorse umane impiegate per la gestione dell'emergenza;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Dispone:
1. Il termine previsto all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 è prorogato fino al 31 marzo 2012, per tre unità di personale e con oneri di missione, nel limite complessivo di euro 15.000,00, posti a carico del Fondo della protezione civile, nell'ambito delle risorse già stanziate per la realizzazione del Progetto C.A.S.E di cui all'art. 2 del
1. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del
2. Per soddisfare le esigenze di sostegno dei nuclei familiari in condizioni di disabilità, di-bisogno e di disagio economico e sociale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, per l'anno 2012 le risorse di cui all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010, sono incrementate di ulteriori euro 250.000,00.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del
1. Il termine di scadenza del diritto al contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 11, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, è prorogato al 31 gennaio 2012 se l'unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito B o C, ed al 31 marzo 2012 se l'unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti [1].
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo complessivo di euro 15.000.000,00, si provvede a carico dell'art. 14, comma 5, del
1. I contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario, fino al 31 gennaio 2012 in favore di nuclei familiari la cui unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito B o C e fino al 31 marzo 2012 in favore di nuclei familiari la cui unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, o sia ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, ovvero in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti [2].
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo complessivo di euro 2.475.000,00, si provvede a carico dell'art. 14, comma 5, del
1. In relazione alle spese sostenute dalla Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per l'allestimento e la gestione del campo n. 38 presso la stazione ferroviaria della città dell'Aquila, sulla base delle direttive del Vice Commissario delegato alle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione nelle fasi di prima emergenza, per assicurare assistenza alloggiativa alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a rimborsare alla medesima Società la somma di euro 875.807,94, oltre IVA, come per legge, a valere sulle residue risorse di cui all'art. 7, comma 1, del
1. Per la prosecuzione degli adempimenti connessi alla realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Il termine del 31 gennaio 2012 di cui al presente comma è stato prorogato al 31 marzo 2012 dall'art. 6 della
[2] Il termine del 31 gennaio 2012 di cui al presente comma è stato prorogato al 31 marzo 2012 dall'art. 7 della
[3] Comma così modificato dall'art. 24 della