§ 17.2.238 - O.P.C.M. 23 dicembre 2011, n. 3990.
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:23/12/2011
Numero:3990


Sommario
Art. 1.      1. Il termine previsto all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 è prorogato fino al 31 marzo 2012, per tre unità di personale e con [...]
Art. 2.      1. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009, sono autorizzati a prorogare i benefici di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza della Presidenza del [...]
Art. 3.      1. Il termine di scadenza del diritto al contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 11, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e [...]
Art. 4.      1. I contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, possono essere prorogati, previo espresso assenso [...]
Art. 5.      1. In relazione alle spese sostenute dalla Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per l'allestimento e la gestione del campo n. 38 presso la stazione ferroviaria della città dell'Aquila, sulla [...]
Art. 6.      1. Per la prosecuzione degli adempimenti connessi alla realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 39/2009, il Dipartimento [...]


§ 17.2.238 - O.P.C.M. 23 dicembre 2011, n. 3990.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

(G.U. 9 gennaio 2012, n. 6)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti ed i successivi decreti 17 dicembre 2010 e 5 dicembre 2011, recanti la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;

     Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del predetto decreto-legge n. 39 del 2009;

     Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato già svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;

     Considerata la necessità di prorogare la vigenza di alcune disposizioni emergenziali già adottate nelle sopracitate ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare senza soluzione di continuità l'assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, nonchè la ricostruzione e del rilancio del territorio della regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009;

     Viste le note del Commissario delegato prot. 20239/AG del 19 ottobre 2011 e prot. 23299 del 3 dicembre 2011, nonchè la nota del Sindaco dell'Aquila prot. 3839 del 9 dicembre 2011, concernenti in particolare la richiesta di proroga per le risorse umane impiegate per la gestione dell'emergenza;

     D'intesa con la regione Abruzzo;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Il termine previsto all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 è prorogato fino al 31 marzo 2012, per tre unità di personale e con oneri di missione, nel limite complessivo di euro 15.000,00, posti a carico del Fondo della protezione civile, nell'ambito delle risorse già stanziate per la realizzazione del Progetto C.A.S.E di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 2.

     1. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009, sono autorizzati a prorogare i benefici di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, nei confronti di coloro i quali hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa classificata con esito B o C, essendo venuto meno il rapporto di locazione, a causa dell'evento sismico del 6 aprile 2009, fino al 31 marzo 2012, nel limite massimo di euro 100.000.

     2. Per soddisfare le esigenze di sostegno dei nuclei familiari in condizioni di disabilità, di-bisogno e di disagio economico e sociale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, per l'anno 2012 le risorse di cui all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010, sono incrementate di ulteriori euro 250.000,00.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 3.

     1. Il termine di scadenza del diritto al contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 11, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, è prorogato al 31 gennaio 2012 se l'unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito B o C, ed al 31 marzo 2012 se l'unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti [1].

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo complessivo di euro 15.000.000,00, si provvede a carico dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 4.

     1. I contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario, fino al 31 gennaio 2012 in favore di nuclei familiari la cui unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito B o C e fino al 31 marzo 2012 in favore di nuclei familiari la cui unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, o sia ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, ovvero in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti [2].

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo complessivo di euro 2.475.000,00, si provvede a carico dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 5.

     1. In relazione alle spese sostenute dalla Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per l'allestimento e la gestione del campo n. 38 presso la stazione ferroviaria della città dell'Aquila, sulla base delle direttive del Vice Commissario delegato alle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione nelle fasi di prima emergenza, per assicurare assistenza alloggiativa alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a rimborsare alla medesima Società la somma di euro 875.807,94, oltre IVA, come per legge, a valere sulle residue risorse di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009, di cui è stata accertata la disponibilità [3].

 

     Art. 6.

     1. Per la prosecuzione degli adempimenti connessi alla realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 39/2009, il Dipartimento della protezione civile, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvede in deroga all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Il termine del 31 gennaio 2012 di cui al presente comma è stato prorogato al 31 marzo 2012 dall'art. 6 della O.P.C.M. 2 gennaio 2012, n. 3992.

[2] Il termine del 31 gennaio 2012 di cui al presente comma è stato prorogato al 31 marzo 2012 dall'art. 7 della O.P.C.M. 2 gennaio 2012, n. 3992.

[3] Comma così modificato dall'art. 24 della O.P.C.M. 23 marzo 2012, n. 4013.