Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 finanza |
Data: | 27/10/2023 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario) |
Art. 2. (Attività produttive) |
Art. 3. (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna) |
Art. 4. (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile) |
Art. 5. (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità) |
Art. 6. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero) |
Art. 7. (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia) |
Art. 8. (Salute e politiche sociali) |
Art. 9. (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie, funzione pubblica) |
Art. 10. (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi) |
Art. 11. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili) |
Art. 12. (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio) |
Art. 13. (Copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011) |
Art. 14. (Entrata in vigore) |
§ 6.2.62 - L.R. 27 ottobre 2023, n. 14.
Misure finanziarie multisettoriali.
(B.U. 25 ottobre 2023, n. 43 - S.O. 30 ottobre 2023, n. 31)
Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario)
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a ridurre nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, relativo ai mutui, della
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a ridurre nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 gli importi previsti dall'articolo 1, comma 9, relativo ai mutui, della
4. In relazione a quanto disposto dai commi 2 e 3 sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella A4.
5. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui all'allegata Tabella A5 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.
Art. 2. (Attività produttive)
1. Il comma 3 dell'articolo 62 della
«3. Il bando di cui al comma 2 è emanato entro il 10 gennaio di ogni anno. Con deliberazione della Giunta regionale può essere autorizzata l'emanazione di un secondo bando annuale.».
2. Al comma 1 dell'articolo 8 della
3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della
4. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, della
5. L'articolo 15 della
«Art.15. (Comitato tecnico di valutazione)
1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica della Direzione medesima. Il Comitato esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico e negli altri casi previsti con legge regionale o bando.
2. Il Comitato è composto da sette componenti effettivi e sette sostituti con diritto di voto, di cui:
a) tre esperti in ricerca e sviluppo del settore manifatturiero e dei processi e impianti industriali;
b) due esperti nel settore delle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dell'innovazione digitale;
c) un esperto in sostenibilità ambientale ed in efficienza energetica dei processi industriali ed in economia circolare nelle imprese;
d) un esperto in biotecnologie e/o farmaceutica.
3. La nomina dei componenti effettivi e dei relativi sostituti è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sulla base dei requisiti documentati di professionalità, onorabilità ed esperienza.
4. Con la deliberazione di cui al comma 3 sono altresì nominati il Presidente del Comitato e il suo sostituto. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo sostituto le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano.
5. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti che delibera a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Comitato si esprime inoltre su particolari problematiche relative al riesame dei progetti, anche nei casi di contenzioso; per l'espletamento di tali compiti i componenti del Comitato possono essere autorizzati dal Presidente, su proposta del responsabile del procedimento, ad effettuare accertamenti in loco.
7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate da dipendenti della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
8. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato per la partecipazione a ciascuna seduta ammonta a 150 euro per il Presidente e a 120 euro per gli altri componenti. L'importo è aggiornabile con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.
9. Ai componenti del Comitato è dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni, comprese le spese per l'effettuazione degli accertamenti di cui al comma 6, nella misura prevista per i dipendenti regionali.
10. Le modalità e le procedure di funzionamento del Comitato sono stabilite con le direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale.
11. Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3. In caso di mancata ricostituzione entro la scadenza, il Comitato opera in regime di proroga per non più di quarantacinque giorni.».
6. Il Comitato tecnico di valutazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2021, n. 1212, costituito ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della
7. Per le finalità di cui all'articolo 15 della
8. Alla
a) la lettera d) del comma 5 dell'articolo 11 è abrogata;
b) al comma 2 dell'articolo 72 ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le direttive medesime la Giunta regionale può destinare annualmente una quota delle risorse assegnate in bilancio, alle domande pervenute e non finanziate nel corso dell'anno precedente.».
9. Dopo la lettera f) del comma 4 dell'articolo 1 della
«f bis) il supporto tecnico delle strutture regionali per l'analisi e la valorizzazione delle buone pratiche di finanza sociale realizzate nel territorio regionale e per il coordinamento della rete regionale dei soggetti pubblici e privati che promuovono una finanza attenta allo sviluppo sostenibile, alle generazioni future e alle persone più fragili e vulnerabili della popolazione;».
10. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f bis), della
11. I commi 20 e 21 dell'articolo 11 della
12. Al comma 5 dell'articolo 3 bis della
13. All'articolo 2 della
a) al comma 24 le parole: «, nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della
b) al comma 25 le parole «dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012» sono sostituite dalle seguenti: «da FVG PLUS SpA».
14. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 24 e 25, della
15. Per le imprese aventi sede legale od operativa nei comuni del territorio regionale colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici occorsi tra luglio e agosto 2023, i termini per la rendicontazione di incentivi regionali riferiti ai procedimenti contributivi nelle materie di competenza della Direzione centrale attività produttive e turismo pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di dodici mesi.
16. Ai fini dell'individuazione dei comuni del territorio regionale di cui al comma 15 si fa riferimento al decreto 17 agosto 2023, n. 728/PC/2023, integrato con decreto 22 agosto 2023, n. 736/PC/2023 dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile.
17. La proroga di cui al comma 15 opera automaticamente alle condizioni di legge, senza necessità di presentazione di alcuna comunicazione o richiesta specifica.
18. All'articolo 60 della
a) al comma 1 le parole «, prioritariamente nelle aree degli agglomerati industriali,» sono soppresse;
b) al comma 2 la parola «valutativo» è soppressa;
c) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
«a) impatto occupazionale previsto a pena di revoca del contributo pari ad almeno: dieci nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato;»;
d) alla lettera b) del comma 3 le parole «7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni» e dopo le parole «nell'adeguamento» sono inserite le seguenti: «o recupero»;
e) la lettera c) del comma 3 è abrogata;
f) alla lettera d) del comma 3 la parola «almeno» è soppressa.
19. Per le finalità dell'articolo 60 della
20. Le risorse trasferite con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio n. 717/PROTUR del 21 aprile 2022 a norma dell'articolo 9, comma 2, della
21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5 bis, comma 4 quater, della
22. Il programma triennale di cui al comma 21 è presentato entro il 15 novembre. Entro il 30 novembre il Servizio regionale competente in materia di turismo provvede al trasferimento delle risorse necessarie al finanziamento degli interventi riferiti all'anno 2023.
23. Per le finalità di cui ai commi 21 e 22 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, annualità 2023.
24. Il Centro di Assistenza Tecnica alle Imprese del Terziario (CATT FVG) è autorizzato a procedere allo scorrimento della graduatoria relativa alla concessione di incentivi di cui all'articolo 100 della
25. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 890.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 32.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Monfalcone le risorse necessarie per il rinnovo, la riqualificazione e l'adeguamento delle reti impiantistiche delle Terme Romane site nel Comune di Monfalcone.
27. La domanda per il trasferimento delle risorse di cui al comma 26 è presentata dal Comune di Monfalcone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico degli interventi da realizzare, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
28. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 32.
29. In considerazione della difficile situazione economica del mercato di settore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Consorzi di pietra ornamentale regolarmente costituiti al fine di sostenere i costi per le attività promozionali ed istituzionali degli Enti.
30. La domanda di contributo di cui al comma 29 deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale. Con decreto del Direttore di Servizio competente sono definite le modalità di rendicontazione della spesa.
31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 32.
32. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 3. (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni che presentano apposita richiesta le risorse necessarie per realizzare interventi di adeguamento funzionale delle sedi logistiche che la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche utilizza sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 4, comma 3 quater, della
2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 34.
3. L'Amministrazione regionale, nell'anno 2024, è autorizzata a concedere i contributi per la manutenzione e conservazione delle bressane e dei roccoli di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), della
4. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, annualità 2024.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente Tutela Patrimonio Ittico, previa richiesta, le risorse per realizzare, anche in collaborazione con istituti di ricerca e altri enti qualificati, indagini ecologiche, paleontologiche e genetiche finalizzate a verificare l'origine autoctona delle popolazioni ittiche storicamente presenti nei bacini idrografici della regione.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 34.
7. All'articolo 3 della
a) al comma 90 le parole «trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
b) al comma 91 la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».
8. Per le finalità di cui all'articolo 3, commi da 89 a 91, della
9. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, i finanziamenti agevolati erogati dal Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo a favore delle imprese che nel territorio regionale producono, trasformano prodotti agricoli anche in non agricoli e li commercializzano, possono essere garantiti da pegno mobiliare rotativo o non possessorio costituito, sui prodotti medesimi, in conformità alla normativa statale di settore.
10. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 9, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, ai beneficiari dei finanziamenti individuati dal comma medesimo, un aiuto per l'abbattimento dei costi di accesso e utilizzo dei servizi digitali e software che, per rendere possibile la costituzione del pegno, permettono l'iscrizione in registri informatizzati dei beni posti in garanzia e consentono alla banca finanziatrice e all'impresa di monitorare la loro giacenza o movimentazione.
11. I servizi digitali e software di cui al comma 10 devono essere accessibili anche all'Amministratore del Fondo di rotazione.
12. L'aiuto di cui al comma 10 è erogato nel rispetto delle condizioni stabilite dai regimi "de minimis" previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e consiste in una riduzione dei costi di accesso e utilizzo dei servizi digitali e software che la banca pone a carico dell'impresa beneficiaria del finanziamento agevolato. A tal fine, la banca, secondo i criteri e le modalità disciplinate dalle convenzioni sottoscritte tra l'Amministrazione regionale e le banche ai sensi dell'articolo 2 della
13. Per le finalità previste dal comma 10 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.
14. All'articolo 1 della
a) all'alinea del comma 2, dopo le parole «indennizzo per i danni alle produzioni» sono aggiunte le seguenti: «e ai beni aziendali»;
b) all'inizio della lettera a) del comma 2, dopo le parole «la prevenzione» è aggiunta la seguente: «anche»;
c) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:
«c bis) l'indennizzo dei danni materiali subiti, a seguito di avverse condizioni atmosferiche e calamità naturali, dai beni aziendali quali, in particolare, immobili, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione, impianti, serre, reti, teli e ombrai.»;
d) dopo la lettera c) del comma 3 è aggiunta la seguente:
«c bis) coprire fino al 90 per cento delle spese sostenute sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che i beni aziendali avevano prima dell'evento climatico avverso o dell'evento calamitoso, nonché fino all'80 per cento delle spese sostenute per la prevenzione delle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie.»;
e) al comma 9 le parole «a titolo di indennizzo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo».
15. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
16. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 20, della
17. Le domande per i contributi di cui al comma 16 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, forestali e ittiche, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della relazione illustrativa delle finalità didattiche e formative perseguite e dei preventivi di spesa. I contributi sono concessi e contestualmente liquidati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della
18. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023- 2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 34.
19. Alla lettera d) del settimo comma dell'articolo 27 della
20. Al comma 13, dell'articolo 3 della
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare gli aiuti concessi nel 2023 ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della
22. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023- 2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 34.
23. In via di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 53, della
24. All'articolo 3 della
a) al comma 20 le parole «il 15 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
b) al comma 21 la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».
25. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 18, della
26. Al fine di assicurare continuità nell'erogazione dei finanziamenti agevolati da parte del Fondo di rotazione in agricoltura, in via eccezionale, fino all'aggiornamento dei regolamenti che disciplinano la concessione degli aiuti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della
27. Per le finalità previste dal comma 26 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
28. In considerazione delle misure e indicazioni adottate per evitare la diffusione del virus della peste suina africana (PSA), al fine di tutelare la macellazione per consumo domestico privato, uso tradizionale e consuetudine storica radicata nel tessuto rurale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per le spese connesse con lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale derivati dalle macellazioni di suini per autoconsumo effettuate fino al 31 dicembre 2023 e relative alla campagna di macellazione che inizia il 15 ottobre 2023, da privati cittadini residenti in regione, per le macellazioni avvenute sul territorio regionale.
29. Il contributo è concesso per il tramite degli stabilimenti di sottoprodotti di origine animale, riconosciuti ai sensi del
30. L'istanza di adesione alla procedura per la concessione del contributo ai privati individuati al comma 28 è presentata dagli stabilimenti di cui al comma 29 alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è ripartito e concesso in parti uguali tra le istanze di adesione ammissibili, nei limiti dello stanziamento disponibile. L'erogazione del contributo è disposta a seguito di presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 29, entro il 31 marzo 2024, di documentazione idonea ad attestare l'avvenuto intervento a favore del privato finalizzato allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale derivati dalle macellazioni di suini per autoconsumo recanti gli estremi delle relative notifiche di macellazione all'Azienda sanitaria regionale territorialmente competente, effettuate dal privato che ha macellato per autoconsumo.
31. Ai fini della rendicontazione, entro il termine e con le modalità indicati nel decreto di erogazione, gli stabilimenti di cui al comma 29 che hanno aderito alla procedura per la concessione del contributo ai privati presentano le fatture emesse a carico degli stessi per le macellazioni effettuate ai sensi del comma 28 con l'indicazione dell'intervento regionale ai sensi del comma stesso.
32. A fini della concessione dei contributi di cui al comma 28, per le macellazioni effettuate per consumo domestico privato, le aziende agricole aventi sede in regione sono equiparate ai privati cittadini.
33. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 34.
34. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 4. (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. All'articolo 4 della
a) al comma 30 le parole «, oppure per il solo smaltimento,» sono soppresse;
b) dopo il comma 30 bis è inserito il seguente:
«30 ter. Le domande di contributo di cui al comma 30, concernenti gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di ambiente dall'1 gennaio al 31 luglio di ogni anno, a seguito della conclusione delle attività, unitamente alla documentazione giustificativa delle spese sostenute nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda. Il contributo è concesso secondo il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della
2. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2017, n. 0114/Pres., in attuazione dell'articolo 4, comma 31, della
3. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 30, della
4. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 32, della
5. Al fine di effettuare gli interventi necessari e improcrastinabili di difesa del territorio e promuovere adeguate condizioni di sicurezza dei luoghi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2023 finalizzato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza idraulica e protezione degli argini del torrente Torre, da attuare lungo i territori dei Comuni rivieraschi.
6. Per le finalità di cui al comma 5 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente in materia di ambiente la domanda di contributo corredata della descrizione delle opere e del relativo quadro preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
7. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 21.
8. Al comma 12 dell'articolo 3 della
9. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 12, della
10. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 12, della
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a persone fisiche titolari del diritto di proprietà oppure di diritti reali o personali di godimento riconosciuti in un atto registrato su unità immobiliari a uso residenziale situate nel territorio regionale, contributi a sostegno degli oneri connessi alla dismissione di generatori di calore per il riscaldamento domestico a biomasse legnose di potenza inferiore o uguale a 35 kW, con classe di qualità inferiore o uguale a 4 stelle o non classificati, e il contestuale acquisto e installazione di generatori di calore a biomassa combustibile solida di potenza inferiore o uguale a 35 kW, appartenenti almeno alla classe di qualità 5 stelle di cui al
12. I contributi di cui al comma 11 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della
a) fino all'ammontare massimo di 2.000 euro per stufe e camini e di 4.000 euro per caldaie e pompe di calore, da installare nelle unità immobiliari situate nei territori dei Comuni in cui sono stati rilevati superamenti dei limiti di legge per le polveri sottili o dei valori obiettivo per il benzo-a-pirene in almeno uno dei cinque anni precedenti la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 15;
b) fino all'ammontare massimo di 1.000 euro per stufe e camini e di 3.000 euro per caldaie e pompe di calore, da installare nelle unità immobiliari situate nei territori dei Comuni diversi da quelli di cui alla lettera a).
13. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 11 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di ambiente a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. Nell'avviso sono indicati le modalità e il termine di presentazione delle domande di concessione del contributo, le spese ammissibili al contributo, le modalità di concessione e di erogazione del contributo.
14. Sono ammissibili a contributo le spese connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 11 sostenute nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo. I soggetti indicati al comma 11 possono presentare domanda per una sola unità immobiliare; per la stessa unità immobiliare è ammessa una sola domanda per uno degli interventi di cui al comma 11.
15. Il contributo di cui al comma 11 è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici o con le detrazioni fiscali nazionali nel limite dell'importo della spesa ammissibile. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri contributi pubblici in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.
16. In sede di prima applicazione delle misure di sostegno previste dal comma 11 sono finanziabili, qualora ritenute ammissibili, le spese per la realizzazione degli interventi di cui al comma 11, sostenute dall'1 ottobre 2023 al giorno precedente la data di presentazione della domanda di contributo.
17. Per le finalità di cui comma 11 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 21.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare integralmente la domanda di contributo presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
19. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 67.506,56 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 21.
20. All'articolo 8 della
a) alla lettera b) del comma 4 le parole «entro un mese» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantacinque giorni» e le parole «entro le ore ventuno nel periodo di ora solare e entro le ore ventidue nel periodo di ora legale» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore ventitré nel periodo di ora solare e entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale»;
b) al comma 7 le parole «; il calcolo della luminanza deve tener conto dell'elevata riflettività del manto nevoso» sono soppresse.
21. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 5. (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1. Dopo il comma 88 dell'articolo 5 della
«88 bis. Con il contributo straordinario di cui al comma 88 sono finanziati anche gli interventi di completamento necessari a garantire la piena funzionalità delle opere stesse che abbiano subito una rimodulazione per far fronte all'aumento dei costi dei quadri economici.».
2. Il comma 56 dell'articolo 5 della
«56. I finanziamenti di cui al comma 55 possono essere concessi per interventi aventi scadenze, definite dai Piani di cui al comma 55, da rispettare entro il termine del 31 dicembre 2023.».
3. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 88 bis, della
4. Al fine di garantire il recupero dei valori paesaggistici compromessi l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi al Comune di Cormons ai sensi dell'articolo 5, comma 24, della
5. Le domande per la concessione del contributo integrativo e per la conferma dei contributi di cui al comma 4 sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredate delle perizie inerenti le spese di cui al comma 4.
6. In relazione al contributo integrativo previsto dal comma 4 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34.
7. Al comma 11 dell'articolo 5 della
8. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 11, della
9. Al comma 70 dell'articolo 5 della
10. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 70, della
11. Al comma 4 dell'articolo 5 della
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 300.000 euro, concesso con decreto 13 ottobre 2017, n. 7341, ed erogato al Comune di Torviscosa ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della
13. Per le finalità previste dal comma 12 il Comune presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione illustrativa delle opere da realizzarsi, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo per i lavori di cui al comma 12.
14. Al comma 10 dell'articolo 5 della
a) dopo le parole «in scadenza nel 2023» sono aggiunte le seguenti: «e nel 2024»;
b) le parole «sono fissati al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «sono fissati al 30 giugno 2025».
15. Gli interventi edilizi di rifacimento parziale o integrale delle coperture danneggiate dagli eventi di cui alle dichiarazioni dello stato di emergenza per gli intensi eventi meteorologici occorsi sul territorio regionale a partire dal 13 luglio 2023, sono ammissibili anche mediante l'utilizzo di materiali di rivestimento non identificabili con le tipologie indicate dalla strumentazione urbanistica comunale vigente. In tal caso, al fine di permettere l'intervento in tempi celeri, il Comune non procede, né in via preventiva né successiva rispetto all'intervento, con la modifica o variante dello strumento urbanistico o del regolamento edilizio comunale.
16. La possibilità di eseguire gli interventi di cui al comma 15, prescindendo dalle vigenti o adottate disposizioni urbanistiche e dai regolamenti edilizi, è ammessa entro il periodo di operatività delle summenzionate dichiarazioni di stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, riconoscendo in ogni caso compatibili anche gli interventi avviati e in corso nel periodo indicato, ma al cui compimento si pervenga successivamente alla data di scadenza delle dichiarazioni citate.
17. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 septies della
«1 bis. Ai procedimenti contributivi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 30, nonché dei Capi II e III del Titolo II della
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Trieste per gli interventi di manutenzione straordinaria presso le strutture denominate "Ponte Bianco e Ponte Verde" siti in Riva Tre novembre, nonché del "Ponte di Via Brigata Casale", sito in Via Brigata Casale.
19. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Trieste presenta al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di concessione del contributo, corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma finanziario e delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
20. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del contributo, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
21. Per le finalità previste al comma 18 è destinata la spesa di 4.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34.
22. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della
«2 bis. Nel caso di intervento realizzato a servizio di unità immobiliare di proprietà di una persona fisica deceduta prima della presentazione della domanda può inoltrare istanza di incentivo l'erede, in possesso di autorizzazione da parte degli eventuali altri coeredi o in possesso di dichiarazione di successione presentata.».
23. Per le finalità di cui all'articolo 2 della
24. La disposizione dell'articolo 13, comma 6 bis, del
25. Con decreto del Presidente della Regione sono adottate le disposizioni attuative di cui al comma 24 e le modalità di accreditamento del personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore presso il Servizio motorizzazione civile regionale.
26. Al comma 21 dell'articolo 5 della
27. Al fine di realizzare gli interventi necessari alla viabilità per l'effettuazione del Giro d'Italia 2024, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente di decentramento regionale di Udine l'importo di 2.500.000 euro.
28. Per le finalità previste al comma 27 è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2023 e 2.350.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ad associazioni aventi sede nei Comuni capoluogo delle ex Province della Regione che abbiano tra gli scopi statutari la collaborazione con le famiglie e le istituzioni scolastiche per la formazione civile, culturale, morale e cristiana dei giovani studenti mediante l'effettuazione di attività assistenziali, culturali, formative, sociali, ricreativo-sportive e che siano conduttrici di edifici mediante contratto, anche di comodato d'uso gratuito, regolarmente registrato.
30. I contributi di cui al comma 29 possono essere concessi al fine di sostenere le spese per l'adeguamento normativo, la manutenzione straordinaria, il superamento delle barriere architettoniche e il risanamento dell'edificio.
31. Per le finalità di cui al comma 29 la domanda è presentata a mezzo posta elettronica alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata della relazione tecnico-illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.
32. Per le finalità di cui al comma 29 il contributo massimo concedibile ammonta a 150.000 euro.
33. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34.
34. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 6. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Al comma 3 dell'articolo 6 della
a) la parola «stipula» è sostituita dalle seguenti: «può stipulare»;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alle procedure di concessione dei finanziamenti di cui al comma 2 si applica l'articolo 32 bis, commi 1 e 1 ter, della legge regionale 16/2014.».
2. Il termine di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nelle annualità 2022 e 2023 per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della
3. Alla
a) al comma 2 bis dell'articolo 4, le parole «a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche», sono sostituite dalle seguenti: «a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che hanno tra i propri scopi statutari la promozione o lo svolgimento di attività culturali o artistiche»;
b) al comma 2 dell'articolo 14, le parole «, approvati dalla Giunta regionale,» sono soppresse e dopo le parole «la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile,» sono inserite le seguenti: «eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 1,»;
c) al comma 6 dell'articolo 23, le parole «, approvati dalla Giunta regionale,» sono soppresse e dopo le parole «la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile,» sono inserite le seguenti: «eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 5,»;
d) al comma 6 dell'articolo 24, le parole «, approvati dalla Giunta regionale,» sono soppresse e dopo le parole «la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile,» sono inserite le seguenti: «eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 5,»;
e) al comma 8 dell'articolo 26, le parole «, approvati dalla Giunta regionale,» sono soppresse e dopo le parole «la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile,» sono inserite le seguenti: «eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 7,»;
f) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 27 quater, le parole «, approvati dalla Giunta regionale,», sono soppresse e dopo le parole «i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative,» sono inserite le seguenti: «eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 3,».
4. Per le finalità di cui al comma 2 bis dell'articolo 4 della
5. Al comma 27 dell'articolo 6 della
6. Al comma 36 dell'articolo 6 della
7. Per l'anno 2023 la domanda di cui all'articolo 6, comma 36, della
8. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 35, della
9. I termini per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi a valere sugli avvisi per attività culturali approvati con deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2022, n. 1947 sono prorogati fino al termine perentorio del 31 dicembre 2024.
10. Al comma 17 dell'articolo 6 della
11. Al comma 40 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono ammissibili le spese sostenute dall'1 luglio 2023 e il contributo è erogato in un'unica soluzione anticipata.».
12. Per le finalità di cui al comma 52 dell'articolo 6 della
13. Al comma 18 dell'articolo 6 della
14. Per le finalità di cui al comma 18 dell'articolo 6 della
15. L'Amministrazione regionale, su istanza motivata dei beneficiari, è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi dei bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2017, n. 1628 e con deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 244 e a fissare nuovi termini, verificato il permanere dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, in caso di mancato rispetto dei termini fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati.
16. Al fine di agevolare la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 111, lettera a), della
17. In considerazione della rilevanza delle attività sportive per il benessere e la salute delle persone e della società, al fine di supportare le associazioni e società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro operanti sul territorio regionale nell'attuazione del
18. Per le finalità di cui al comma 17, il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta istanza al Servizio competente in materia di sport, corredata di una relazione sulle attività da svolgere e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Lelio Luttazzi un contributo straordinario per l'organizzazione e la realizzazione degli eventi culturali di celebrazione del centenario della nascita del maestro Lelio Luttazzi.
21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.
22. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese, che sono ammissibili anche se sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
23. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.
24. Al comma 37 dell'articolo 6 della
25. Al fine di aumentare l'efficacia dell'azione avviata nell'esercizio 2022 e proseguita nell'esercizio in corso, con la quale la Regione ha concorso finanziariamente alla realizzazione di interventi finalizzati a tutelare il patrimonio culturale regionale e ad evitare il deterioramento di edifici sedi di raccolte museali di alto pregio storico e culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai Comuni destinatari dei finanziamenti concessi, alla data di entrata in vigore della presenta legge, a valere sull'Avviso approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2022, n. 1427, contributi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, entro il limite massimo di 100.000 euro, per interventi di manutenzione e di restauro delle collezioni conservate nei Musei che hanno beneficiato dei finanziamenti medesimi.
26. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 25, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
27. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 25 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali ed è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente o da altro soggetto legittimato o delegato e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata dell'ente richiedente. Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere indicata la seguente dicitura "Manutenzioni collezioni museali 2023".
28. La domanda di contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, nel periodo tra il giorno 15 novembre e il giorno 28 novembre 2023 compresi e alla stessa devono essere allegati, a pena di inammissibilità, una relazione illustrativa delle attività di manutenzione delle collezioni che si intendono realizzare e il relativo preventivo di spesa.
29. Ai fini dell'accertamento della data e ora di invio della domanda di contributo faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.
30. Il contributo concesso può essere erogato anticipatamente, in unica soluzione, su richiesta dell'ente beneficiario.
31. La spesa relativa ai contributi di cui al comma 25 è rendicontata dall'ente beneficiario al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine fissato nel decreto di concessione o successivamente prorogato, ai sensi dell'articolo 42 della
32. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 2.200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.
33. Al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, in deroga a quanto previsto dalla
34. La conferma ovvero la revoca dei provvedimenti di riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale sottoposte a revisione periodica negli anni dal 2020 al 2024 viene disposta con deliberazione della Giunta regionale la cui efficacia decorre dall'1 gennaio 2025.
35. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0236/2016, gli enti gestori dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento medesimo e gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 6 del predetto regolamento, presentano le domande di contributo per l'anno 2024 nel periodo tra il giorno 1 gennaio 2024 e il giorno 31 gennaio 2024 compresi.
36. Per le finalità di cui ai commi 33 e 35 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti), nonché a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, annualità 2024.
37. Il termine massimo di approvazione dei rendiconti degli incentivi concessi a valere sugli avvisi pubblici per attività culturali disciplinati dal "Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres., e dal "Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, in attuazione dell'articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2019, n. 0123/Pres., è fissato in centottanta giorni dalla data di presentazione dei rendiconti medesimi, ed entro tale termine è disposta anche la liquidazione ed erogazione dell'incentivo, qualora non già avvenute in via anticipata ai sensi dell'articolo 32 bis della
38. Al fine di valorizzare il sito di interesse storico e culturale di Oslavia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a sostegno delle spese previste per l'opera di restauro e ammodernamento dei cannoni d'artiglieria posizionati presso il complesso monumentale del Sacrario Militare di Oslavia.
39. Per le finalità di cui al comma 38 il Commissariato generale per le Onoranze ai caduti presso il Ministero della difesa presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di contributo corredata del quadro preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.
41. All'articolo 5 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure di sostegno a favore dei soggetti che gestiscono beni e organizzano attività culturali nella città di Gorizia»;
b) al comma 1 dopo le parole «dei beni da queste gestiti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai soggetti che organizzano nella città di Gorizia, da almeno venti anni, eventi e attività culturali di rilevanza internazionale e di elevato valore e pregio culturale, al fine di sostenerne e incrementarne la qualità»;
c) al comma 2, dopo le parole «gestori di tali beni», sono aggiunte le seguenti: «o organizzatori di tali eventi e attività».
42. Per le finalità di cui all'articolo 5 della
43. All'articolo 6 della
a) dopo il comma 89 sono inseriti i seguenti:
«89 bis. Per le finalità di cui al comma 89 i Comuni della regione singoli o associati interessati presentano, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, domanda di trasferimento alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 24 novembre 2023.
89 ter. Le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite in parti uguali tra tutte le domande pervenute.»;
b) il comma 90 è sostituito dal seguente:
«90. Con riferimento ad affreschi di dimensione inferiore ai due metri quadrati, i Comuni ai quali vengono trasferite le risorse di cui al comma 89 possono concedere contributi anche per più affreschi per ogni singolo richiedente privato nei limiti di seguito indicati:
a) in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 10.000 euro per il primo affresco;
b) in misura non superiore all'80 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 8.000 euro per il secondo affresco;
c) in misura non superiore al 70 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 7.000 euro per gli affreschi successivi al secondo.»;
c) al comma 91, dopo la parola «richiedente», è inserita la seguente: «privato»;
d) il comma 92 è sostituito dal seguente:
«92. Con riferimento ad affreschi di dimensione pari o superiore ai due metri quadrati, i Comuni ai quali vengono trasferite le risorse cui al comma 89 possono concedere contributi per un solo affresco per ogni singolo richiedente privato in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 25.000 euro.»;
e) dopo il comma 93 sono inseriti i seguenti:
«93 bis. Con il decreto di trasferimento delle risorse vengono stabiliti i termini e le modalità per la loro rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della
93 ter. Le risorse trasferite possono essere erogate anticipatamente su richiesta del Comune beneficiario.»;
f) il comma 94 è abrogato.
44. Per le finalità di cui al comma 89 dell'articolo 6 della
45. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 bis della
«a) promuove e gestisce la Scuola dedicata all'organizzazione e all'erogazione di corsi specialistici per l'apprendimento delle tecniche per l'esecuzione del merletto a fuselli anche avvalendosi di enti di formazione regionale accreditati ai sensi della
46. Al fine di promuovere la diffusione della musica tra i giovani e sostenere l'attività della banda giovanile ANBIMA del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ad ANBIMA destinato all'acquisto di strumenti musicali per la banda giovanile regionale.
47. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di beni e attività culturali, sport e tempo libero, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
48. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.
49. Al fine di promuovere una cultura e una consapevolezza del rispetto delle diversità e della disabilità nonché sostenere il settore turistico e ricettivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Maniago per le spese relative all'organizzazione e allo svolgimento della manifestazione "Prova di Coppa del Mondo di Paraciclismo", da tenersi a Maniago nel maggio del 2024 con la collaborazione della società Giubileo Disabili e dell'UCI (Unione Ciclistica Internazionale).
50. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 49, corredata di una relazione illustrativa della manifestazione e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di sport entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.
51. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 18 della
53. Per le finalità di cui al comma 52 i beneficiari dei contributi presentano al Servizio competente in materia di sport, entro il 31 dicembre 2023, istanza di conferma corredata della documentazione a supporto della rendicontazione dei contributi.
54. Entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio competente in materia di sport provvede a confermare i contributi e ad approvare la rendicontazione.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale FVG della Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti un contributo fino a concorrenza della spesa ammissibile a sostegno dei costi connessi all'organizzazione sul territorio regionale del Torneo Internazionale Primavera Calcio, nonché alla manutenzione straordinaria e per l'acquisto di attrezzature per l'allestimento dell'impianto sportivo di proprietà pubblica sede della manifestazione stessa.
56. Ai fini della determinazione della spesa ammessa a contributo nell'ambito dei costi per l'organizzazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della
57. Per le finalità di cui al comma 55, il Comitato regionale FVG della Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti presenta al Servizio competente in materia di sport, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dettagliato per voci di spesa, nonché della eventuale autorizzazione dell'ente pubblico proprietario alla realizzazione di lavori presso gli impianti sportivi di cui al comma 55. Sono altresì ammissibili a contributo le spese sostenute prima della presentazione della domanda.
58. Con il decreto di concessione sono stabilite le tempistiche di liquidazione del contributo, modalità e termini per la rendicontazione delle spese. Il contributo può essere liquidato in via anticipata, su richiesta del beneficiario.
59. In deroga all'articolo 32, comma 1, della
60. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.
61. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata altresì la spesa di 1.100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.
62. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 7. (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Al comma 2 dell'articolo 30 ter della
2. Al comma 2 dell'articolo 30 quater della
3. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 30 sexies della
«g) trasmette gli atti soggetti al controllo alla Direzione generale che provvede al successivo loro inoltro alla Giunta regionale.».
4. Al comma 6 dell'articolo 30 octies della
5. Al comma 1 dell'articolo 30 nonies della
6. Al comma 2 dell'articolo 30 undecies della
7. Il comma 2 dell'articolo 30 duodecies della
«2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione generale che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l'approvazione.».
8. Al comma 7 dell'articolo 30 duodecies della
9. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3 della
10. Al fine di garantire la continuità e l'effettività degli interventi regionali in materia di politica attiva del lavoro, anche nell'ottica dell'efficace fronteggiamento delle ricadute economiche ed occupazionali derivanti dalle situazioni emergenziali del mercato interno, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse di cui al comma 11, a concedere gli incentivi di politica attiva del lavoro di cui agli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della
11. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA di Trieste a parziale sostegno della realizzazione della manifestazione di carattere internazionale denominata SIAM UQ24, che si terrà a Trieste nel corso del 2024 sul tema dell'uncertainty quantification, una disciplina legata alle scienze computazionali con forte impatto in biologia, medicina, scienze ambientali e climatiche, e in tutte le aree della fisica e dell'ingegneria.
13. La domanda per il finanziamento straordinario è presentata dalla SISSA di Trieste al Servizio regionale competente in materia di università entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente alla relazione descrittiva delle attività da realizzare con il finanziamento. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione.
14. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa di 60.000 euro, per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38.
15. Al fine di supportare i processi e le attività di programmazione dell'offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale, dell'offerta educativa e del dimensionamento della rete scolastica e dei servizi educativi del sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia, e per orientare con efficacia la programmazione pluriennale degli interventi edilizi onde assicurare l'adeguatezza delle infrastrutture alle esigenze della funzione didattica ed educativa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a collaborare con le Università e le istituzioni scientifiche presenti nel proprio territorio perseguendo un approccio interdisciplinare.
16. Per le finalità di cui al comma 15 la Direzione centrale competente in materia di istruzione e formazione stipula una o più Convenzioni con le Università e le istituzioni scientifiche interessate a collaborare al progetto, nelle quali sono definite le forme e gli strumenti di collaborazione per le attività di ricerca applicata e di consulenza scientifica.
17. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 8 (Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38.
18. All'articolo 26 della
a) al comma 3 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La Regione riconosce e sostiene altresì gli enti locali, gli enti pubblici e i soggetti privati senza fini di lucro in convenzione con un ente pubblico, che abbiano aderito alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell'Unione europea, istituendo punti locali in strutture diverse da un Informagiovani, purché queste abbiano i giovani come target prioritario e/o l'Europa come ambito di intervento.»;
b) al comma 4 dopo la parola «Informagiovani» sono inserite le seguenti: «e dei punti locali, aderenti alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell'Unione Europea - Eurodesk,»;
c) al comma 4 le parole: «Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi.» sono soppresse;
d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6 bis. Gli Enti gestori degli Informagiovani e dei punti locali, che abbiano aderito alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell'Unione europea - Eurodesk, presentano la domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 4 entro il 31 marzo di ciascun anno alla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili tramite posta elettronica certificata.
6 ter. La domanda di cui al comma 6 bis, redatta utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili e pubblicato sul portale regionale giovani, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da altra persona munita di poteri di firma e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata, a pena di inammissibilità, della documentazione dimostrativa dell'adesione alla rete Eurodesk per l'anno corrente e della documentazione di avvenuto pagamento della quota di adesione o rinnovo. Per il procedimento trova applicazione l'articolo 35 della
6 quater. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 4 a sollievo degli oneri sostenuti nell'anno 2023 sono presentate con le medesime modalità di cui ai commi 6 bis e 6 ter entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della
6 quinquies. Il contributo di cui al comma 4 per ciascun Punto Locale ammonta al 90 per cento delle spese sostenute per l'adesione fino ad un massimo di 5.000 euro. Sono ammissibili le spese al lordo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) qualora l'imposta rappresenti un costo per il soggetto gestore del Punto Locale e sia indetraibile.
6 sexies. Il beneficiario del contributo garantisce, pena la revoca dello stesso, il rispetto di standard di qualità minima della rete Eurodesk e in particolare:
a) un'adeguata attività di informazione e orientamento gratuito rivolta ai giovani sui programmi europei di riferimento nel territorio di appartenenza;
b) un'apertura di servizio al pubblico o disponibilità dell'operatore di riferimento di almeno 10 ore settimanali;
c) l'aggiornamento, ogni qualvolta si renda necessario, delle informazioni relative all'indirizzo della sede, ai numeri di telefono, all'indirizzo email, all'orario di apertura al pubblico e a quello di disponibilità degli operatori.
6 septies. Il beneficiario si impegna altresì a partecipare agli incontri di coordinamento dei punti locali e all'attività di monitoraggio posta in essere dall'Amministrazione regionale, a partecipare alle iniziative di promozione e diffusione dell'informazione sui programmi europei rivolti ai giovani anche attraverso i collegamenti con il Portale regionale giovani www.giovanifvg.it.
6 octies. I beneficiari sono tenuti ad informare la platea dei possibili destinatari che l'attività del punto locale è sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia e ad apporre nell'eventuale materiale informativo e promozionale il logo della Regione.
6 nonies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo i beneficiari devono presentare alla struttura competente in materia di politiche giovanili una relazione sull'attività svolta nell'anno di riferimento dell'adesione alla rete Eurodesk, con particolare attenzione a quanto previsto al comma 6 sexies. La mancata presentazione della relazione comporta l'esclusione dal contributo per l'anno successivo.».
19. Per le finalità derivanti da quanto disposto dall'articolo 26 della
20. L'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi a favore degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere, previsti dall'articolo 15 bis della
21. Gli interventi di cui al comma 20 si inseriscono e integrano le azioni previste all'interno del progetto per la scuola in ospedale e la didattica a domicilio, approvato con deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2023, n. 1452 (interventi a favore degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere e nel proprio domicilio. progetto e schema di convenzione).
22. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e sanità, è approvato lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione stipulata per la realizzazione del progetto di cui al comma 21.
23. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 38.
24. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della
25. Il comma 21 dell'articolo 7 della
«21. I contributi di cui al comma 19 sono concessi mediante procedimento a sportello, dopo la pubblicazione di apposito bando, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della
26. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 21, della
27. Il comma 59 dell'articolo 7 della
«59. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.».
28. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 59, della
29. Il comma 64 dell'articolo 7 della
«64. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.».
30. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 64, della
31. Il comma 69 dell'articolo 7 della
«69. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.».
32. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 69, della
33. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso al nido d'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2023, un contributo straordinario al soggetto gestore del nido d'infanzia del Comune di Pontebba "La Cocule", accreditato ai sensi del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della
34. Per accedere al contributo di cui al comma 33 il soggetto gestore presenta domanda, completa delle informazioni necessarie a procedere all'assegnazione del contributo, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
35. Per la concessione del contributo di cui al comma 33 si applicano le previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della
36. L'ammontare del contributo di cui al comma 33 è determinato sulla base dei medesimi parametri applicati per la ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette nell'anno 2023, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. e, comunque, in misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia medesimo nell'anno educativo 2022/2023.
37. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38.
38. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 8. (Salute e politiche sociali)
1. Dopo il comma 52 dell'articolo 8 della
«52 bis. Nell'ambito delle attività svolte dal Punto Unico Regionale (PUR), i dati personali raccolti e le categorie particolari di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), il contributo concesso con decreto del Direttore del Servizio tecnologie e investimenti 25 novembre 2021, n. 3188/SPS, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della
3. La richiesta di documentazione integrativa o sostitutiva di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 agosto 2022, n. 0107/Pres. (Regolamento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti in attuazione dell'articolo 64 della
4. La disposizione di cui al comma 3 produce effetti su tutti i procedimenti di accreditamento provvisorio, compresi quelli ancora in corso, di cui al capo II del titolo II del decreto del Presidente della Regione 107/2022.
5. Alla luce dell'accertata situazione di grave criticità economico-patrimoniale, organizzativa e gestionale e al fine di sostenere le attività del Commissario incaricato con le deliberazioni della Giunta regionale n. 596/2022 e n. 165/2023 volte al ripristino di una condizione di efficienza, adeguata sostenibilità economica e durabilità aziendale, l'Azienda pubblica di servizi alla persona "Daniele Moro" di Codroipo è autorizzata a presentare la rendicontazione in ordine ai contributi concessi con il decreto del Direttore dell'Area servizi sociali e integrazione sociosanitaria 25 novembre 2013, n. 1081/ASOC e con il decreto del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità 27 novembre 2020, n. 2620/SPS entro il termine del 31 dicembre 2025, eventualmente prorogabile su richiesta dell'ente, in deroga a quanto previsto dai medesimi decreti di concessione.
6. All'articolo 8 della
a) il comma 49 è sostituito dal seguente:
«49. I veicoli di categoria M1 e M2, già acquistati o da acquistarsi, devono avere emissioni di CO2 non superiori ai limiti consentiti dalla normativa nazionale ed europea vigente al momento dell'acquisto, Classe Euro 6 o superiore. In ogni caso i veicoli devono essere immatricolati in Italia da meno di tre anni dalla data di presentazione della domanda. L'acquisto può avvenire anche a conclusione di un leasing finanziario. L'allestimento del veicolo M1 o M2 deve risultare dalla relativa carta di circolazione.»;
b) il comma 50 è sostituito dal seguente:
«50. Il termine del procedimento previsto dall'articolo 5, comma 3, della
c) il comma 51 è sostituito dal seguente:
«51. Sono ammissibili le spese per gli acquisti effettuati dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.».
7. In via straordinaria, per l'anno 2023, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di contributo fino al 20 novembre 2023.
8. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2023, n. 0102/Pres. recante il regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, commi da 47 a 53, della
9. Per le finalità di cui ai commi 47 e 48 dell'articolo 8 della
10. In via di interpretazione autentica del comma 83 dell'articolo 8 della
11. Al comma 79.1 dell'articolo 10 della
12. Il termine di rendicontazione dei contributi straordinari una tantum di cui al comma 35 dell'articolo 8 della
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Palmanova ODV un contributo straordinario fino a 250.000 euro per l'estinzione anticipata del mutuo acceso per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile destinato a propria sede di viale Taglio n. 6 a Palmanova (UD).
14. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il beneficiario presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute apposita istanza, corredata di idonea documentazione attestante l'importo necessario all'estinzione del mutuo contratto per la finalità indicata al comma 13.
15. Il contributo è concesso e liquidato in un'unica soluzione in via anticipata senza la necessità di presentare idonee garanzie patrimoniali e con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione.
16. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 28.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Burlo Garofolo di Trieste un contributo di 205.000 euro al fine di sostenere i costi di acquisto ed eventuale manutenzione straordinaria di macchinari per allestimenti infusionali sterili a uso pediatrico, acquistati o da acquistare.
18. Il contributo di cui al comma 17 è erogato in un'unica soluzione in via anticipata a fronte di un preventivo di spesa da presentarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di salute. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.
19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 205.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 28.
20. Al fine di sostenere l'acquisto di una nuova autoemoteca a supporto del servizio di donazione del sangue nei territori di Gorizia, Udine e Pordenone, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 300.000 euro a favore dell'Associazione donatori volontari sangue "FIDAS ISONTINA ODV".
21. Per le finalità di cui al comma 20, l'Associazione donatori volontari sangue "FIDAS ISONTINA ODV", entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute la domanda di contributo corredata del quadro preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
22. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 28.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) un finanziamento straordinario, al fine di far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi.
24. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute apposita istanza, corredata della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma.
25. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 37 della
26. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 28.
27. Alla
a) dopo il comma 3 dell'articolo 34 è aggiunto il seguente:
«3 bis. I soggetti individuati al comma 1 concorrono al raggiungimento delle finalità pubbliche di erogazione dei livelli essenziali di assistenza e a quelli aggiuntivi regionali e sono soggetti all'attività di monitoraggio e controllo quantitativo e qualitativo da parte del Servizio sanitario regionale pubblico sia a livello di singolo ente che di sistema, al fine di verificare la corretta erogazione delle prestazioni sanitarie secondo quanto contrattualizzato, nonché di perseguimento degli obiettivi di salute pubblica individuati negli atti di programmazione.»;
b) dopo il comma 3 dell'articolo 68 sono aggiunti i seguenti:
«3 bis. La Regione provvede autonomamente al finanziamento del proprio Servizio sanitario regionale con i proventi dei contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio, essendo state soppresse le quote del Fondo sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato a favore della Regione medesima. Nell'ambito di tale autonomia, la Regione individua i limiti finalizzati ad assicurare la sostenibilità economica in relazione all'erogazione delle prestazioni da parte degli enti del Servizio sanitario regionale.
3 ter. La Regione individua, complessivamente o per singole materie, i limiti di cui al comma 3 bis con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto degli equilibri del bilancio regionale e tenendo conto della necessità di valorizzare il personale del Servizio sanitario regionale.».
28. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 9. (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie, funzione pubblica)
1. In relazione al fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, previsto dall'articolo 14, comma 12, della
2. Per l'anno 2024 Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio all'Ente di decentramento regionale di Trieste risorse finanziarie pari a 700.000 euro per concorrere agli aumenti dei costi energetici della sede dell'ente e degli edifici scolastici, garantendone il funzionamento.
3. Per la finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 13.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio all'Ente di decentramento regionale di Udine risorse pari a complessivi 5.800.000 euro per gli anni 2024 e 2025, di cui 2.900.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per esigenze connesse ai costi energetici degli edifici scolastici, garantendone il funzionamento.
5. Per la finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa complessiva di 5.800.000 euro, suddivisa in ragione di 2.900.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 13.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Claut, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente nell'anno 2023, risorse pari a 150.000 euro. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
7. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 13.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un contributo straordinario per l'anno 2023 alla Comunità ebraica di Trieste, anche per le spese già sostenute, per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza a protezione della Sinagoga di Trieste.
9. Per accedere al contributo di cui al comma 8 la Comunità ebraica di Trieste presenta la domanda, corredata del relativo preventivo di spesa, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio regionale competente in materia di sicurezza e polizia locale.
10. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
11. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 13.
12. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della
«5 bis. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca il CAL per la seduta di insediamento. Fino all'elezione del Presidente l'organo è presieduto dal componente più anziano di età. Fino alla seduta di insediamento e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza del quinquennio, il CAL esercita le sue funzioni nella composizione precedente. Decorso il predetto termine il CAL può essere costituito con la comunicazione dell'avvenuta elezione di almeno i due terzi dei componenti eletti.».
13. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 10. (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare il complesso denominato "Casa Zigaina" sito nel Comune di Cervignano del Friuli ai fini della sua destinazione a centro documentale e centro studi sulla figura di Giuseppe Zigaina.
2. Per le finalità previste dal comma 1 la struttura regionale competente in materia di patrimonio provvede:
a) all'acquisizione della proprietà dell'immobile unitamente alla biblioteca personale di Giuseppe Zigaina presente nel complesso e a ogni ulteriore bene mobile collocato nel complesso medesimo il cui valore materiale o immateriale sia funzionale al perseguimento della presente disposizione;
b) all'acquisizione della disponibilità permanente o temporanea dell'archivio dell'artista.
3. L'acquisizione di cui al comma 2, lettera a), è perfezionata esclusivamente qualora alla Regione sia garantita, per un periodo non inferiore a dieci anni, la disponibilità dell'archivio per finalità espositive, di studio o di ricerca.
4. L'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - ERPAC provvede alla gestione e valorizzazione del complesso di cui al comma 1.
5. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione all'acquisto del complesso immobiliare, è destinata la spesa di 850.000 euro per il 2024, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 8.
6. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione alle imposte discendenti dall'acquisto, è destinata la spesa di 85.000 euro per il 2024, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 8.
7. In relazione alle funzioni ulteriormente attribuite all'ERPAC ai sensi del comma 4 e a quanto stabilito dall'articolo 14 della
8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 11. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. Al comma 1 bis dell'articolo 2 bis della
a) alla lettera b) la parola «oppure» è soppressa;
b) la lettera c) è abrogata.
2. All'articolo 2 della
a) al comma 5 bis le parole «fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando gli adempimenti inerenti alla presentazione delle dichiarazioni fiscali come prescritti dalla normativa statale»;
b) alla lettera b) del comma 5 ter la parola «oppure» è soppressa;
c) la lettera c) del comma 5 ter è abrogata;
d) al comma 6 bis le parole «fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando gli adempimenti inerenti alla presentazione delle dichiarazioni fiscali come prescritti dalla normativa statale».
3. Al comma 7 dell'articolo 11 della
4. L'articolo 56 della
«Art. 56. (Rinuncia ai crediti)
1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare ai diritti di credito di importo non superiore a 100 euro, a esclusione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative, dall'imposizione di tributi e dal pagamento di canoni di utilizzo di beni.
2. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito o dei ratei di cui all'articolo 52 qualora, da parere reso dall'Avvocatura della Regione in base a riscontri obiettivi, risulti anti economico il ricorso a procedure giudiziali.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai diritti di credito rappresentati contabilmente come partite di giro o operazioni per conto terzi e a quelli derivanti da assegnazioni vincolate per legge a scopi specifici.».
5. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 6 bis le parole: «all'Ufficio di Presidenza» sono soppresse;
b) al comma 3 dell'articolo 14 le parole «all'Ufficio di Presidenza del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «al Presidente del Consiglio»;
c) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Art. 22. (Competenze concernenti la corresponsione degli assegni vitalizi e delle indennità di fine mandato)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
6. All'articolo 17 della
a) al comma 6 bis le parole: «, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,» sono soppresse;
b) al comma 6 ter le parole «e all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale» e le parole «e dalla Giunta regionale» sono soppresse;
c) al comma 6 quater le parole: «da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale» sono soppresse.
7. Al comma 3 dell'articolo 8 della
8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 12. (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73 del
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli di cui all'allegata Tabella L.
Art. 13. (Copertura finanziaria e allegati contabili di cui al
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa e alle nuove minori entrate previste dalle Tabelle da A1 a L, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da A2 a L e negli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, Tabella A1.
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
Art. 14. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.