Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.2 inquinamento atmosferico |
Data: | 07/11/2017 |
Numero: | 186 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Procedura di certificazione |
Art. 4. Indicazioni circa le modalità di installazione e di manutenzione dei generatori di calore |
§ 56.2.233 - D.M. 7 novembre 2017, n. 186.
Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide.
(G.U. 18 dicembre 2017, n. 294)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2016, n. 51, recante «Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili» e, in particolare, l'allegato I che rinvia, ai fini dell'accesso agli incentivi ivi previsti, al rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 290, comma 4, del
Visto l'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano sottoscritto il 19 dicembre 2013 dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera a), che prevede l'impegno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di istituire un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti designati dallo stesso Ministero e dai Ministeri dello sviluppo economico e della salute e dalle Regioni e Province autonome del Bacino Padano, finalizzato a svolgere un'istruttoria per favorire un celere e condiviso processo di elaborazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 290, comma 4, del
Visto il decreto direttoriale prot. DVA-DEC-2014-0000055 del 10 marzo 2014 di istituzione del gruppo di lavoro;
Visti gli esiti dell'istruttoria svolta dal gruppo di lavoro, contenuti in un apposito documento acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota dell'11 marzo 2015;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico reso con nota del 26 settembre 2016;
Acquisito il concerto del Ministro della salute reso con nota del 18 ottobre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Vista la notifica di cui alla
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili, come individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta del
2. I produttori che intendono richiedere la certificazione ambientale osservano le disposizioni del presente regolamento.
3. Possono essere oggetto di certificazione ambientale ai sensi del presente regolamento le seguenti categorie di generatori di calore, conformi alle norme UNI EN associate a ciascuna categoria ed alle successive modifiche di tali norme:
a) camini chiusi, inserti a legna: UNI EN 13229 - inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;
b) caminetti aperti: UNI EN 13229 - inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;
c) stufe a legna: UNI EN 13240 - stufe a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;
d) stufe ad accumulo: UNI EN 15250 - apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi - requisiti e metodi di prova;
e) cucine a legna: UNI EN 12815 - termocucine a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;
f) caldaie fino a 500 kW: UNI EN 303-5 - caldaie per riscaldamento - parte 5: caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - terminologia, requisiti, prove e marcatura;
g) stufe, inserti e cucine a pellet - termostufe: UNI EN 14785 - apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno - requisiti e metodi di prova.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 283 del
a) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con i combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2 dell'allegato X alla parte quinta del
b) organismo notificato: organismo di valutazione della conformità operante nell'ambito del
c) certificazione ambientale: il documento attestante l'idoneità del generatore di calore ad assicurare specifiche prestazioni emissive espressa attraverso l'appartenenza ad una specifica classe di qualità;
d) produttore: la persona fisica o giuridica che fabbrica un generatore di calore oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
e) classe di qualità: livello di prestazione emissiva del generatore di calore.
Art. 3. Procedura di certificazione
1. Il produttore richiede a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore. Le classi di qualità per il rilascio della certificazione ambientale dei generatori di calore sono indicate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento. L'organismo notificato effettua le prove secondo i pertinenti metodi riportati nell'allegato 2 costituente parte integrante del presente regolamento, rilascia i rapporti di prova relativi alle prestazioni emissive del generatore di calore, individua la pertinente classe di qualità e rilascia la relativa certificazione ambientale, entro 9 mesi dalla ricezione della richiesta. Il rilascio è negato in caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3.
2. Nel caso in cui il produttore presenti certificazioni rilasciate da enti di paesi dell'Unione europea attestanti l'idoneità del proprio generatore di calore ad assicurare determinate prestazioni emissive, allegando i rapporti delle prove svolte secondo i pertinenti metodi indicati nell'allegato 2, l'organismo notificato verifica tale documentazione e, in caso positivo, assegna la conseguente classe di qualità e rilascia la relativa certificazione ambientale, entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta.
3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di etichettatura, il produttore può indicare sul generatore di calore certificato il possesso della certificazione unitamente all'indicazione della classe di qualità di appartenenza.
4. L'organismo notificato provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet di un elenco delle certificazioni ambientali rilasciate.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo accordo con il Ministero dello sviluppo economico, può in qualsiasi momento richiedere agli organismi notificati informazioni, anche corredate da apposita documentazione, in merito alle certificazioni ambientali rilasciate ed alle procedure a tal fine applicate. Ai fini della valutazione di tali informazioni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si può avvalere dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
Art. 4. Indicazioni circa le modalità di installazione e di manutenzione dei generatori di calore
1. Ferme restando le vigenti norme in materia di installazione e di manutenzione dei generatori di calore, il produttore che ha ottenuto la certificazione ambientale indica, nel libretto di installazione, uso e manutenzione del generatore di calore, i seguenti dati:
a) la classe di appartenenza;
b) le eventuali ulteriori informazioni necessarie affinchè siano rispettate le prestazioni emissive di cui alla certificazione ambientale;
c) le corrette modalità di gestione del generatore;
d) il regime di funzionamento ottimale;
e) i sistemi di regolazione presenti e le configurazioni impiantistiche più idonee, ivi compresi i valori ottimali del tiraggio per il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione cui deve essere collegato il generatore.
2. In caso di generatori di calore che, al momento del rilascio della certificazione, sono a disposizione del produttore, costui provvede ad integrare il relativo libretto di installazione, uso e manutenzione con i dati di cui al comma 1 prima della loro immissione sul mercato.
3. Per i modelli di generatori di calore già immessi sul mercato al momento del rilascio della certificazione, il produttore garantisce l'informazione al pubblico in relazione agli elementi previsti dal comma 1 attraverso altri canali informativi, tra cui il proprio sito internet.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 4575
Allegato 1 (articolo 3)
CLASSI DI QUALITÀ PER LA CERTIFICAZIONE DEI GENERATORI DI CALORE
1. I generatori di calore di cui all'articolo 1, comma 3, sono certificati sulla base delle classi di prestazioni emissive espresse in Tabella 1.
Tabella 1. Classificazione dei generatori di calore
2. I prodotti caratterizzati da prestazioni inferiori a quelle previste per la classe 2 stelle sono classificati con la classe 1 stella.
3. I valori indicati in Tabella 1 si riferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K e 1013 mbar) con una concentrazione volumetrica di O2 residuo pari al 13%.
Allegato 2 (articolo 3)
METODI DI PROVA
1. Per il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni previste dalla Tabella 1 dell'allegato 1 si applicano i metodi contenuti nelle seguenti norme tecniche e successive modificazioni:
Tabella 2. Metodi di prova di riferimento