Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 28/12/2022 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili) |
Art. 2. (Attività produttive) |
Art. 3. (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna) |
Art. 5. (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità) |
Art. 6. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero) |
Art. 7. (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia) |
Art. 8. (Salute e politiche sociali) |
Art. 9. (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione) |
Art. 10. (Corregionali all'estero, lingue minoritarie e personale della Regione) |
Art. 11. (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi) |
Art. 12. (Entrata in vigore) |
§ 6.4.327 - L.R. 28 dicembre 2022, n. 21.
Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025.
(B.U. 28 dicembre 2022, n. 52 - S.O. 30 dicembre 2022, n. 48)
Art. 1. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. L'articolo 3 della
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge rivivono le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 bis della
«2 bis. Al fine di consentire all'Amministrazione regionale il monitoraggio del mercato regionale dei carburanti per autotrazione, gli esercenti depositi per usi privati, agricoli e industriali di capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi (depositi minori) e gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (distributori minori), di cui all'articolo 25, comma 4 del
2 ter. I depositi e gli apparecchi di distribuzione di cui al comma 2 bis comprendono sia i depositi, sia i distributori costituiti da apparecchi fissi di erogazione carburanti collegati a serbatoi interrati o distributori o contenitori fuori terra, anche rimovibili, permanentemente installati all'interno di stabilimenti, cantieri, aree private non aperte al pubblico accesso.».
4. Al comma 4 dell'articolo 46 della
Art. 2. (Attività produttive)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi dell'articolo 16 della
2. Il comma 9 bis dell'articolo 10 della
«9 bis. Il Comitato di gestione è assistito nello svolgimento delle proprie attività tecniche, amministrative e organizzative dalla segreteria unica di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), della
3. All'articolo 62 della
«6 ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 della
4. Alla
a) il comma 4 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:
«4. L'autorizzazione, di cui ai precedenti commi, è subordinata al rilascio da parte dell'Autorità di sorveglianza:
a) del nullaosta tecnico di sicurezza per gli impianti a fune e per gli ascensori e i tappeti mobili per i quali la certificazione CE non garantisca la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza disposti dalla direttiva o regolamento europeo di riferimento.
b) del parere per gli ascensori aventi una certificazione CE che garantisca la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza disposti dalla direttiva o regolamento europeo di riferimento;
c) dell'assenso all'installazione per i tappeti mobili aventi una certificazione CE che garantisca la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza disposti dalla direttiva o regolamento europeo di riferimento.»;
b) al comma 4 dell'articolo 38 le parole «responsabili di polo» sono sostituite dalle seguenti: «coordinatori di polo»;
c) al comma 1 dell'articolo 39, dopo le parole «decreto legislativo 40/2021», sono aggiunte le seguenti: «e dagli articoli 1 e 24 del
d) al comma 2 dell'articolo 39 le parole «L'attività» sono sostituite dalle seguenti: «Ferme restando le competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'attività» e le parole «limitatamente al soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al piano di evacuazione degli impianti a fune».
Art. 3. (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. Il secondo periodo della lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 02 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), è sostituito dal seguente: «L'attività, qualora esercitata nella laguna di Marano-Grado, è consentita dal 15 marzo al 15 giugno di ogni anno per un periodo massimo di trenta giorni e secondo quantitativi annuali finalizzati a perseguire un prelievo sostenibile della risorsa;».
2. Alla
a) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 è inserita la seguente:
«d bis) PFIT: piano forestale di indirizzo territoriale»;
b) il comma 6 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«6. Il PFIT è lo strumento facoltativo di indirizzo per la gestione selvicolturale di complessi boscati a scala sovraziendale di livello locale, redatto secondo i criteri della gestione forestale sostenibile, nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative. Il PFIT è redatto in conformità alle disposizioni del PFR e fornisce indirizzi per la gestione nel medio e lungo periodo delle risorse forestali e silvo-pastorali. Il PFIT è predisposto anche per specifiche esigenze settoriali quali la pianificazione della viabilità forestale.»;
c) al comma 7 dell'articolo 11 dopo le parole «I PGF» sono inserite le seguenti: «e i PFIT»;
d) al comma 10 dell'articolo 11 dopo le parole «del PGF» sono inserite le seguenti: «, dei PFIT».
3. Il comma 13 ter dell'articolo 2 della
«13 ter. Il Comune può sostenere le spese fino al 31 dicembre 2024 e presenta la rendicontazione entro il 28 febbraio 2025.».
4. Alla
a) dopo la lettera p) del comma 1 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente:
«p bis) guida professionale di pesca: chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, attività di accompagnamento di persone promuovendo l'esercizio corretto dell'attività di pesca sportiva e favorendo la fruizione turistica del territorio regionale e che, per tale attività, risulta iscritto a una associazione professionale inserita nell'elenco di cui all'articolo 2 della
b) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 27 la parola «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
c) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 27 la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei»;
d) dopo il comma 14 bis dell'articolo 27 è aggiunto il seguente:
«14 ter. La guida professionale di pesca, nell'esercizio dell'attività professionale, non è soggetta al numero massimo di giornate di pesca di cui al comma 10, lettera e), ed è esonerata dalla compilazione del proprio documento per le registrazioni, che rimane d'obbligo per i pescatori accompagnati.».
5. I Piani venatori distrettuali (PVD) di cui all'articolo 13 della
6. All'articolo 3 della
a) dopo la lettera b) del comma 70 è inserita la seguente:
«b bis) sistemazione dei terreni agricoli nella disponibilità dell'impresa;»;
b) al comma 74 bis le parole: «per ciascun anno solare» sono soppresse;
c) dopo il primo periodo del comma 78 è inserito il seguente: «L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili; in caso di assenza di risorse, le domande sono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione.».
7. Al fine di consentire al maggior numero di beneficiari l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3, comma 68, della
a) le domande presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e non finanziate, sono archiviate al compimento dei due anni dalla data di presentazione;
b) coloro che hanno presentato domande che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano finanziate non possono presentare ulteriori domande a pena di inammissibilità delle stesse, salvo espressa rinuncia a quelle già presentate.
8. Al comma 73 dell'articolo 3 della
9. Il contributo di 196.877,31 euro concesso in favore della società Esco S.p.A., con decreto del Direttore del Servizio montagna 30 agosto 2018, n. 2667/DGen è devoluto in favore della Comunità di Montagna della Carnia.
10. Il contributo di cui al comma 9 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal
11. Le domanda per la devoluzione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di montagna, entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande sono presentate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredate della relazione descrittiva delle attività previste, del quadro economico di spesa dettagliato e del cronoprogramma.
12. Negli atti che disciplinano la concessione di aiuti alle imprese del comparto agricolo e agroalimentare, anche nell'ambito della programmazione comunitaria finanziata con il fondo FEASR, al fine di rafforzare la competitività delle imprese regionali, l'Amministrazione regionale prevede la generale cumulabilità dei predetti aiuti, nel limite dei costi sostenuti, con altre agevolazioni non qualificabili come aiuti, salvo diverse disposizioni di settore.
13. Per garantire l'applicazione del comma 12, la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole è autorizzata, a integrazione di quanto previsto dalla
14. All'articolo 3 della
a) al comma 13 le parole «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera h)» e le parole «l'acquisto di attrezzatura necessaria allo svolgimento della loro attività istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «l'anticipazione della liquidità aziendale necessaria allo svolgimento della loro attività istituzionale»;
b) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. I finanziamenti di cui al comma 13 sono concessi per un importo massimo di 2 milioni di euro secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 6, lettera a), della
15. All'articolo 3 della
a) al comma 19 le parole «dell'articolo 36, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 30, comma 1» e le parole: «In deroga all'articolo 30 della
b) al comma 28 le parole: «Le richieste di erogazione in via anticipata devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre 2022.» sono soppresse.
16. All'articolo 4 della
a) all'inizio del comma 5 bis sono inserite le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto al comma 5 quater,»;
b) alla fine del comma 5 quater sono aggiunte le parole: «e l'installazione di unità abitative mobili, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.».
17. Al fine di compensare i beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali del Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 2014-2022 (PSR) per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti dai medesimi beneficiari per la campagna 2019, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare disposizione all'Organismo pagatore riconosciuto di liquidare, a carico dei finanziamenti regionali integrativi assegnati al Programma, le domande di sostegno-pagamento o di pagamento presentate nell'annualità 2019 a valere sulle misure 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), 11 (Agricoltura biologica), 12 (Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva quadro sulle acque) e 13 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici) del PSR e non liquidate entro il 31 dicembre 2020 per cause non imputabili ai beneficiari connesse a malfunzionamenti informatici.
18. Al comma 1 ter dell'articolo 3 della
19. All'articolo 10 della
a) all'alinea del comma 2 dopo le parole «misure di conservazione» è inserita la seguente: «specifiche»;
b) la lettera c) del comma 2 è abrogata;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2 bis. Le misure di conservazione specifiche si articolano in misure regolamentari, amministrative, contrattuali e hanno le seguenti finalità:
a) garantire le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario in rapporto alle pressioni e alle minacce che insistono sul sito Natura 2000;
b) individuare gli obiettivi di conservazione per specie e habitat di interesse comunitario.»;
d) al comma 3 dopo le parole «misure di conservazione» è inserita la seguente: «specifiche»;
e) le lettere da a) a d) del comma 6 sono sostituite dalle seguenti:
«a) recepire, ed eventualmente aggiornare, le misure di conservazione specifiche approvate ai sensi del comma 2 bis;
b) individuare eventuali ulteriori misure di conservazione regolamentari, amministrative e contrattuali finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
c) individuare eventuali ulteriori misure di gestione attiva, di monitoraggio e ricerca, di incentivazione e di divulgazione a fini didattici e formativi;
d) garantire l'integrazione degli obiettivi di conservazione nella pianificazione territoriale;»;
f) il comma 12 è abrogato.
20. In sede di prima applicazione dell'articolo 10 della
21. Al comma 3 dell'articolo 68 della
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 11 del presente articolo le parole "montagna@certregionefvg.it" devono leggersi correttamente "montagna@certregione.fvg.it".
Art. 4. (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. All'articolo 33 della
a) al comma 3 dopo la parola «Comuni» sono inserite le seguenti: «e all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR)»;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo ambiente di cui all'articolo 11 della
c) ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 33 le parole: «, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997» sono soppresse;
d) al comma 5 bis dopo la parola «4» sono inserite le seguenti: «, 4 bis».
2. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 16 della
«c bis) le unità di piccola cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del
3. Il comma 2 bis dell'articolo 47 bis della
«2 bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico è soggetta ad autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico ai sensi dell'articolo 57, comma 14 bis del
4. Al comma 3 dell'articolo 89 della
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 50 della
«5 bis. Non sono soggette al pagamento del canone demaniale le derivazioni d'acqua di cui all'articolo 40, comma 1,che, in presenza della dichiarazione dello stato di sofferenza idrica da parte del Presidente della Regione, sono rilasciate ai gestori del servizio idrico integrato al solo fine di integrare l'eventuale diminuzione delle portate già oggetto di concessione di derivazione d'acqua e pagamento del relativo canone demaniale, a condizione che l'attingimento delle acque sia effettuato nel bacino interessato dalla presa esistente e sia finalizzato a servire il medesimo ambito acquedottistico.».
6. Il comma 28 dell'articolo 3 della
Art. 5. (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1. Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dopo le parole «rendicontabili per intero» sono inserite le seguenti: «anche se già sostenuti al momento della domanda».
2. Alla
a) al numero 2 bis) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 dopo la parola «installazione» sono inserite le seguenti «, con qualunque modalità,»;
b) la lettera q) del comma 1 dell'articolo 16 è abrogata;
c) dopo il comma 3 sexies dell'articolo 61 è inserito il seguente:
«3 septies. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, trova generale e automatica applicazione la proroga di un anno disposta dall'articolo 10 septies del
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Gorizia il finanziamento concesso con decreto n. 4856/TERINF del 19 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 2, commi da 24 a 27, della
4. Per le finalità di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Gorizia presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio istanza, corredata di una nuova relazione descrittiva degli interventi con relativi quadri economici e cronoprogramma di progettazione ed esecuzione dei lavori, al fine di ottenere la conferma del precedente contributo da parte del Servizio competente, con fissazione dei nuovi termini.
5. Al comma 2 bis dell'articolo 25 della
6. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 63 sexies della
«1 ter. Le varianti di cui al comma 1, lettera g), non sono soggette agli adempimenti di adeguamento al PPR di cui al comma 1 bis, lettera b), qualora siano finalizzate unicamente alla reiterazione o apposizione di vincoli urbanistici espropriativi o procedurali e non comportino modifiche alle previsioni azzonative e normative dello strumento urbanistico.».
7. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della
«4 bis. La mancata partecipazione di un componente a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione, senza giustificato motivo, comporta la sua decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva al verificarsi della medesima ai fini della successiva sostituzione disciplinata dal comma 5.».
8. Le anticipazioni già concesse agli Enti locali ai sensi dell'articolo 5, commi da 39 a 42, della
9. Gli Enti locali comunicano alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici i procedimenti oggetto della previsione di cui al comma 8.
10. Considerata l'attuale difficoltà di reperimento delle materie prime, i termini, anche già prorogati, per la rendicontazione degli incentivi di cui all'articolo 23 della
Art. 6. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3 della
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della
3. Per le finalità previste all'articolo 13, commi da 25 a 25 quater, della
4. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione, da parte della Provincia di Udine, al Comune di Tarcento, ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della
5. Per le finalità previste al comma 4 il Comune di Tarcento presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conversione del contributo al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 56 della
6. Ai sensi del comma 5 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a convertire il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a consentire al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia di utilizzare le economie derivanti dalle risorse trasferite nell'esercizio 2022 per le finalità di cui all'articolo 6, commi 22 e 22 bis, della
8. Per le finalità di cui al comma 7 il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia presenta al Servizio competente in materia di sport domanda di utilizzo delle risorse unitamente alla domanda di cui all'articolo 6, comma 53, della
9. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nell'anno 2021, a valere sull'Avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio storico ed etnografico del Friuli Venezia Giulia da realizzarsi attraverso studi e ricerche storiche approvato con deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2021, n. 229, è prorogato al 30 aprile 2023.
10. Le risorse già concesse al Comitato regionale del CONI nel 2022 per le finalità di cui all'articolo 27 della
11. All'articolo 16 della
a) al comma 2 le parole «nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono» sono soppresse;
b) al comma 4 le parole «In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della
12. In deroga a quanto previsto dagli avvisi pubblici per la concessione degli incentivi annuali previsti dagli articoli 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b), 24, comma 2, lettera b), e 26, comma 2, lettera c), 27 quater, comma 2, della
13. Il Comune di San Vito al Tagliamento è autorizzato a utilizzare il contributo concesso con decreto 24 ottobre 2010, n. 3159/CULT a sostegno dell'intervento denominato "Ex Castello 3° lotto di completamento recupero e restauro" per il nuovo intervento di "Completamento impiantistica e allestimento Museo del territorio" già parzialmente realizzato.
14. Per le finalità di cui al comma 13, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di San Vito al Tagliamento presenta al Servizio competente in materia di beni culturali istanza di devoluzione del contributo, corredata della relazione illustrativa, del cronoprogramma e del quadro economico dell'intervento di "Completamento impiantistica e allestimento Museo del territorio".
15. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 14, il Servizio competente in materia di beni culturali conferma l'utilizzo del contributo per la realizzazione dell'intervento di "Completamento impiantistica e allestimento Museo del territorio" e fissa i nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa.
Art. 7. (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Per l'anno accademico 2023-2024 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):
a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.
2. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi del titolo II, capo I, della
3. Le spese sostenute ai sensi del dell'articolo 7 bis, comma 3, della
4. Il comma 2 dell'articolo 18 della
«2. Le modalità e i criteri di concessione dei finanziamenti relativi alle attrezzature e ai macchinari di cui al comma 1 sono definiti con regolamento regionale in caso di finanziamento con fondi regionali e nazionali, e nel rispetto della metodologia e dei criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento, approvati dagli organi competenti, nel caso di finanziamento anche parziale tramite fondi strutturali e di investimento dell'Unione Europea.».
5. Al fine di limitare l'incremento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia di cui alla
Art. 8. (Salute e politiche sociali)
1. Al comma 13 dell'articolo 8 della
a) la parola «2022» è sostituita dalla seguente: «2023»;
b) la parola «2021» è sostituita dalla seguente: «2022».
2. Al comma 6 dell'articolo 65 della
3. Al comma 67 dell'articolo 9 della
4. All'articolo 31 della
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) i commi da 3 a 9 sono sostituiti dai seguenti:
«3. La Giunta regionale approva e aggiorna annualmente l'elenco delle strutture residenziali per anziani regolarmente autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 0144/Pres.
4. Nell'elenco di cui al comma 3 devono essere indicate la tipologia della struttura, la natura giuridica dell'ente gestore, il numero di posti letto autorizzati per autosufficienti e per non autosufficienti e la retta giornaliera praticata nell'anno in corso.
5. Al fine della predisposizione dell'elenco di cui al comma 3, gli enti gestori delle strutture residenziali per anziani comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati di cui al comma 4 alla Direzione centrale competente in materia di salute, che definisce con proprio atto le modalità e i termini della comunicazione.
6. La retta giornaliera di cui al comma 4 include almeno i costi sostenuti per garantire le prestazioni e i servizi minimi previsti dalla normativa vigente ai fini autorizzativi, al netto di quelli a carico del Servizio sanitario regionale.
7. La retta giornaliera comunicata ai sensi del comma 5 non può essere aumentata nel corso dell'anno di riferimento. In caso di aumento della retta giornaliera rispetto all'anno precedente, la comunicazione di cui al comma 5 è corredata da apposita relazione che dia evidenza dei motivi oggettivi alla base dell'incremento.
8. Ai fini dell'autosufficienza economica, alla persona accolta in strutture residenziali per anziani è garantito un importo minimo per far fronte alle proprie esigenze e spese personali.
9. L'importo di cui al comma 8, determinato con deliberazione della Giunta regionale, è adeguato annualmente in relazione all'indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.»;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7 bis. In caso di inadempimento delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7, la Direzione centrale competente diffida l'ente gestore a provvedere fissando un termine perentorio. Trascorso inutilmente tale termine, la Direzione centrale competente applica le sanzioni amministrative previste dall'articolo 67 della
5. Il comma 8 dell'articolo 9 della
6. In considerazione dell'eccezionale contingenza economica legata all'aumento dei costi dell'energia, al fine di consentire alle strutture residenziali per anziani l'applicazione di rette basate su dati reali, evitando approssimazioni in eccesso a inizio anno, a maggior tutela degli ospiti e dei loro familiari, per il solo anno 2023, le strutture residenziali per anziani possono derogare a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 31 della
7. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 6 comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 bis dell'articolo 31 della
8. Al comma 2 dell'articolo 8 della
Art. 9. (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)
1. I termini per l'ammissibilità delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, già finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area/Sezione dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2018, 2019 e 2020 approvati rispettivamente con le deliberazioni della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 711, 22 marzo 2019, n. 464 e 3 luglio 2020, n. 1006, sono prorogati al 31 ottobre 2024.
2. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2024».
3. In via transitoria, per il solo esercizio 2023, non si applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma 1 quater, della
4. I commi 31 e 32 dell'articolo 14 della
5. Al comma 22 dell'articolo 56 della
6. Al comma 11 dell'articolo 11 della
a) nell'alinea, le parole «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;
b) alla lettera c), nel primo periodo, le parole «del 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 settembre 2023».
7. In attuazione dell'articolo 13, comma 3, della
a) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale della Carnia denominato "Conservazione e restauro patrimonio artistico museale" previsto dalla tabella Q riferita all'articolo 12, comma 9, della
b) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale della Carnia denominato "Conservazione e restauro patrimonio artistico museale" individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: "Interventi specifici nei musei e collezioni permanenti - acquisto immobili, ristrutturazioni e riallestimenti";
c) l'intervento n. 26 della tabella Q relativa all'articolo 9, comma 98, della
d) l'intervento n. 85 della tabella Q relativa all'articolo 9, comma 98, della
8. Con riferimento all'intervento di sviluppo avente ad oggetto: " Turismo lento: raccordare la rete locale con cammini e direttrici cicloturistiche di interesse regionale, nazionale e internazionale. Completare la rete Aster con Porpetto, S. Giorgio di Nogaro e Carlino e assi verticali lungo gli argini ", concertato ai sensi dell'articolo 7 della
9. Alla tabella O relativa all'articolo 9, comma 54, della
a) all'intervento n. 22 le parole " Lavori sistemazione del fabbricato n. 3 di Malga Cregnedul " sono soppresse;
b) all'intervento n. 114 le parole " Realizzazione tribune nella " sono sostituite dalle seguenti: " Opere di completamento dei lavori di adeguamento sismico della ".
10. I termini per l'ammissibilità delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, già finanziati dalla Regione nell'ambito della Sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2021, n. 289, sono prorogati al 31 ottobre 2024.
11. Al comma 4 dell'articolo 18 della
12. Al comma 1 dell'articolo 20 della
13. I termini per la realizzazione delle iniziative e per la rendicontazione relativi ai progetti in materia di sicurezza della popolazione realizzati dagli enti locali, già finanziati dalla Regione nell'ambito della Sezione III del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2019, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 464, sono differiti al 31 marzo 2023.
14. Al comma 49 dell'articolo 9 della
15. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 54 della
16. All'articolo 5 della
«3 bis. In tutti i casi in cui le elezioni degli organi dei comuni sono avvenute in un turno elettorale successivo a quello ordinario previsto dal comma 1, il rinnovo degli organi ha luogo nell'anno successivo a quello di scadenza del mandato, nel medesimo turno elettorale ordinario previsto dallo stesso comma 1.».
17. All'articolo 8 della
18. L'articolo 6 della
«Art. 6. (Autenticazioni)
1. Per le autenticazioni previste nell'ambito del procedimento elettorale disciplinato dalla presente legge trova applicazione l'articolo 5 della
19. Al comma 4 dell'articolo 16 della
20. L'articolo 38 della
«Art. 38. (Stampa delle schede in occasione del secondo turno di votazione)
1. Nel caso di secondo turno di votazione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, scaduto il termine di cui all'articolo 16, comma 4, la segreteria del comune verifica la regolarità delle dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste eventualmente presentate.
2. La segreteria del comune attribuisce l'ordine progressivo ai due candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio e alle liste collegate secondo quanto risultante dal sorteggio effettuato in occasione del primo turno; le liste che hanno dichiarato ulteriori collegamenti sono aggiunte a quelle già collegate al primo turno, secondo l'ordine di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, la segreteria del comune ne comunica immediatamente l'esito:
a) all'ufficio comunale competente, per la stampa del manifesto dei candidati ammessi al ballottaggio. Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio e viene affisso in altri luoghi pubblici entro il secondo giorno precedente la data del ballottaggio;
b) alla struttura regionale competente in materia elettorale, per la stampa delle schede di votazione e per la raccolta e la divulgazione dei risultati elettorali.».
21. L'articolo 59 della
«Art. 59. (Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni comunali e circoscrizionali)
1. Le elezioni comunali e circoscrizionali hanno luogo contemporaneamente alle elezioni regionali, nel periodo stabilito dall'articolo 14, comma 2, dello Statuto di autonomia.
2. In occasione della contemporaneità:
a) l'Ufficio elettorale di sezione è unico; la costituzione, il funzionamento dell'Ufficio, gli orari della votazione e tutti gli adempimenti comuni, tra cui le operazioni preliminari allo scrutinio, sono disciplinati dalla presente legge;
b) l’Ufficio elettorale di sezione, concluse le operazioni di voto, effettua il riscontro dei votanti per tutte le consultazioni;
c) l’Ufficio effettua le operazioni di scrutinio relative, nell’ordine, alle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro ventiquattro ore dal loro inizio.».
22. All'articolo 5 della
a) al comma 1, le parole «Le elezioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, della
b) al comma 2, nel primo periodo, le parole «il 24 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «il cinquantesimo giorno antecedente la prima data utile per lo svolgimento delle elezioni»;
c) i commi 4 e 5 sono abrogati.
23. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali dell'anno 2023 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28 della
24. Previa intesa con il Ministero dell'interno, alle elezioni regionali e comunali del 2023 si applicano le disposizioni adottate dallo Stato per garantire il pieno esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da COVID-19 o sottoposti a misure restrittive sanitarie correlate al COVID-19, nonché i più recenti protocolli sanitari e di sicurezza.
25. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della
«2 bis. In sede di revisione degli ordinamenti professionali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 42 del CCRL 15.10.2018, il contratto collettivo regionale di lavoro del Comparto unico per il triennio 2022-2024 può definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno.».
26. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della
«1 bis. Nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella
Art. 10. (Corregionali all'estero, lingue minoritarie e personale della Regione)
1. Il termine di conclusione delle attività e di rendicontazione è prorogato fino al 31 marzo 2023 per i seguenti finanziamenti già concessi:
a) articolo 5, comma 2, lettera a bis), della
b) articolo 22 della
c) articolo 17 della
Art. 11. (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1. All'articolo 5 della
a) al comma 7 le parole «Direzione centrale infrastrutture e territorio è autorizzata a istituire», sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di archivi gestisce» e le parole «, apposito archivio storico», sono sostituite dalle seguenti: «e all'interno dell'archivio storico, il fondo denominato terremoto e ricostruzione»;
b) al comma 7 bis le parole «il Comitato per l'istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «un apposito Comitato per la gestione» e le parole «Direzione centrale infrastrutture e territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di archivi»;
c) al comma 7 quater sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera a) le parole «alle infrastrutture e territorio» sono sostituite dalle seguenti: «competente»
2) alla lettera b) le parole «direzione centrale infrastrutture e territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di archivi»;
3) la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) almeno un rappresentante della Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia»;
d) al comma 7 quinquies le parole «Direzione centrale infrastrutture e territorio», sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di archivi».
2. Al comma 1 dell'articolo 11 della
3. Al comma 1 dell'articolo 4 della
4. Al comma 1 dell'articolo 5 della
a) dopo le parole «La Regione» sono inserite le seguenti: «anche tramite società in house»;
b) alla lettera a) prima della parola «pianificazione» sono inserite le seguenti: «gestione e».
5. Al comma 2 quinquies dell'articolo 13 bis della
Art. 12. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2023.