Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 12/03/2020 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) |
Art. 2. (Finanziamenti agevolati a valere sulle sezioni anticrisi per imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19) |
Art. 3. (Sospensione rate sui fondi di rotazione per imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) |
Art. 3 bis. (Ulteriori interventi a favore delle imprese) |
Art. 4. (Interventi per l'attivazione di garanzia a favore delle imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) |
Art. 4 bis. (Misure urgenti per il sostegno all'innovazione di processo e dell'organizzazione) |
Art. 4 ter. (Interventi urgenti per sostenere le imprese in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro) |
Art. 4 quater. (Sviluppo dell'Economia del Legno in un'ottica circolare) |
Art. 4 quinquies. (Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale) |
Art. 5. (Misure a sostegno delle attività produttive) |
Art. 5.1. (Ulteriori misure a sostegno dei soggetti danneggiati da COVID-19) |
Art. 5 bis. (Albergo diffuso - domande anno 2020) |
Art. 5 ter. (Utilizzo diretto di aree private all'aperto attigue a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande) |
Art. 6. (Misure urgenti in materia di eventi e manifestazioni turistiche) |
Art. 6 bis. (Norme in materia di personale del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno in liquidazione) |
Art. 6 ter. (Devoluzione finanziamenti ai sensi dell'articolo 85 legge regionale 3/2015) |
Art. 7. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 29/2005 e disposizioni concernenti la formazione a distanza) |
Art. 8. (Proroga dei termini per il versamento dell'IRAP) |
Art. 9. (Misure urgenti in materia di cultura e sport connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) |
Art. 10. (Abbattimento rette a carico delle famiglie) |
Art. 11. (Modalità di svolgimento delle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale in casi di emergenza) |
Art. 12. (Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere) |
Art. 13. (Entrata in vigore) |
§ 5.1.116 - L.R. 12 marzo 2020, n. 3.
Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(B.U. 11 marzo 2020, n. 11 – S.O. 13 marzo 2020, n. 13)
Art. 1. (Applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) [1]
1. Alle misure adottate dalla Regione Friuli Venezia Giulia per fronteggiare la crisi economica del settore produttivo regionale correlata all'emergenza epidemiologica COVID-19, si applica la disciplina del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020.
Art. 2. (Finanziamenti agevolati a valere sulle sezioni anticrisi per imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19)
1. Le dotazioni della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, di cui alla
2. Tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento agevolato e della valutazione della capacità del soggetto richiedente di far fronte ai propri impegni finanziari, i finanziamenti agevolati di cui al comma 1 possono essere concessi anche senza l'acquisizione di garanzie reali o fideiussioni bancarie, assicurative o di garanzie rilasciate da confidi o fondi pubblici di garanzia.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, previo parere della competente Commissione consiliare, sono stabilite, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1.
Art. 3. (Sospensione rate sui fondi di rotazione per imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Le imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi a valere sui fondi di rotazione di cui agli articoli 2 e 13 della
2. L'operazione di sospensione di cui al comma 1 può essere effettuata in relazione a rate in scadenza o già scadute. Previa richiesta dell'impresa beneficiaria, la banca convenzionata mutuante trasmette all'organo gestore dei fondi di cui al comma 1 la proposta di effettuazione dell'operazione di sospensione, con illustrazione della situazione di temporanea difficoltà aziendale in cui versa l'impresa a causa della crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché della capacità di continuità economico-finanziaria dell'impresa richiedente una volta superata la temporanea difficoltà.
3. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Le rate sospese, per la sola quota capitale, sono ammortizzate utilizzando la stessa periodicità del prestito. L'operazione di sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.
4. Quando si procede alle operazioni di sospensione previste al comma 1 è automaticamente adeguato l'ambito di efficacia delle garanzie rilasciate dal Fondo regionale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) costituito nell'ambito del Fondo di cui alla
Art. 3 bis. (Ulteriori interventi a favore delle imprese) [2]
1. Al fine di sostenere in Friuli Venezia Giulia elevati livelli di competitività dei crediti al sistema produttivo, gli incentivi di cui all'articolo 6, comma 48, lettera a), della
2. Gli incentivi di cui al comma 1 possono essere concessi anche a parziale copertura delle spese per l'imballaggio, il trasporto, il montaggio, il collaudo, gli interventi tecnici e strutturali necessari all'installazione e al funzionamento dei beni nonché per la formazione del personale propedeutica all'utilizzo dei beni.
3. Nel caso di applicazione del regime di aiuti "de minimis" gli incentivi di cui al comma 1 possono avere a oggetto spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda da parte dell'impresa.
4. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri incentivi pubblici.
5. In conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, con il regolamento di attuazione degli incentivi di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per l'accesso alle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie e la presentazione delle richieste di intervento da parte degli operatori finanziari convenzionati.
6. Al fine di facilitare la realizzazione delle iniziative da parte delle imprese destinatarie di agevolazioni regionali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, le garanzie rilasciate dai confidi possono essere cumulate con gli incentivi previsti dalla normativa della Regione.
Art. 4. (Interventi per l'attivazione di garanzia a favore delle imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse assegnate ai Confidi ai sensi dell' articolo 2, comma 81, della
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori risorse ai Confidi di cui al comma 1, per l'importo complessivo di 3.800.000 euro da destinare alla concessione di garanzie e di 200.000 euro da destinare alla concessione delle contribuzioni integrative, nelle proporzioni del riparto delle risorse finanziarie effettuato nell'esercizio 2019 ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres. (Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell' articolo 7, comma 35, della
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
5. Le risorse di cui ai commi 91 e 111 dell' articolo 2 della
Art. 4 bis. (Misure urgenti per il sostegno all'innovazione di processo e dell'organizzazione) [3]
1. L'Amministrazione regionale promuove e finanzia progetti di innovazione concernenti, in particolare:
a) la diversificazione delle modalità di approvvigionamento delle materie prime e semilavorati;
b) la riconfigurazione dei processi produttivi compresa la riconversione produttiva;
c) la rimodulazione dei processi distributivi;
d) l'adozione di nuovi modelli organizzativi e gestionali delle imprese.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese dei settori del manifatturiero e del terziario individuati nel bando, per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione, anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca.
3. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa che disciplina l'utilizzo di tali fondi per il periodo 2014-2020.
4. Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative riducendo gli adempimenti a carico delle imprese i contributi sono concessi con procedura valutativa a sportello, anche in deroga alle disposizioni contenute nella
5. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso.
6. Per i contributi concessi ai sensi del presente articolo non trova applicazione l'articolo 73 della
Art. 4 ter. (Interventi urgenti per sostenere le imprese in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro) [4]
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto a micro, piccole e medie imprese delle attività produttive, appartenenti ai settori individuati nel bando, per sostenerne la competitività e l'innovazione tecnologica, finanziando i seguenti investimenti tecnologici e attività:
a) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, di attrezzature e apparecchi per la sicurezza nei luoghi di lavoro, compreso l'acquisto di hardware, software e impianti per i sistemi di controllo atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro;
b) l'acquisto o il leasing di macchinari e attrezzature per la disinfezione, sanificazione e sterilizzazione degli ambienti o strumenti di lavoro;
c) l'acquisizione dei servizi di cui alla lettera b) da imprese specializzate;
d) l'acquisizione di competenze specifiche in materia di protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro mediante la frequenza da parte dei datori di lavoro e dei dipendenti a corsi di formazione o mediante l'acquisizione di consulenze specialistiche.
2. Sono inoltre finanziabili le iniziative che prevedono l'acquisto di software e hardware e servizi specialistici per le medesime finalità di cui al comma 1 e al fine ulteriore di promuovere lo sviluppo di soluzioni di e-commerce attraverso strumenti di digitalizzazione.
3. I programmi di investimento hanno durata non superiore a dodici mesi dalla data di ricevimento del decreto di concessione. Sono ammissibili anche le spese riferite a iniziative avviate a far data dal 23 febbraio 2020 purché non concluse alla data di presentazione della domanda.
4. Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative riducendo gli adempimenti a carico delle imprese i contributi sono concessi con procedura valutativa a sportello, anche in deroga alle disposizioni contenute nella
5. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa che disciplina l'utilizzo di tali fondi per il periodo 2014-2020.
6. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso.
7. Per i contributi concessi ai sensi del presente articolo, non trova applicazione l'articolo 73 della
Art. 4 quater. (Sviluppo dell'Economia del Legno in un'ottica circolare) [5]
1. Al fine di individuare gli strumenti più idonei alla valorizzazione dei caratteri di qualità del legno regionale, al raggiungimento della sostenibilità e per assicurare competitività e innovazione al comparto del legno, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile un contributo per predisporre uno studio di fattibilità tecnica ed economica che contenga le risposte ai fabbisogni del comparto, l'efficacia degli investimenti da realizzare, i risultati attesi e i tempi di realizzazione, da presentare alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
2. Ai fini del comma 1 il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
Art. 4 quinquies. (Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale) [6]
1. Presso la direzione centrale competente in materia di attività produttive è istituito il Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di lavoro, sono stabilite composizione e modalità di funzionamento del Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale.
Art. 5. (Misure a sostegno delle attività produttive)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere contributi, anche in forma di credito di imposta, a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio, artigianato e dei servizi connessi a tali settori, anche prevedendo maggiorazioni di intensità contributiva rispetto ai corrispondenti interventi previsti a livello statale. I contributi di cui al periodo precedente sono concessi anche a favore degli esercenti arti e professioni [7].
1 bis. In considerazione della situazione emergenziale e della necessità di attuare con assoluta urgenza gli interventi di cui al comma 1, al fine di garantire la tempestività nel procedimento, i contributi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda e relativi allegati, in deroga a quanto previsto dalla
1 ter. Sono delegate, anche parzialmente, al CATA e al CATT FVG le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al comma 1 [9].
1 quater. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare in relazione alle deleghe di cui al comma 1 bis sulla base delle domande pervenute [10].
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
Art. 5.1. (Ulteriori misure a sostegno dei soggetti danneggiati da COVID-19) [11]
1. L'Amministrazione regionale, visto il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere incentivi a favore dei soggetti che, in conseguenza dei provvedimenti nazionali di restrizione o chiusura delle attività dell'ultimo trimestre dell'anno 2020, hanno subito la chiusura o una significativa contrazione dell'attività.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi ed erogati con le modalità di cui all'articolo 5, commi 1 bis e 1 ter.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, in particolare, sono determinati i beneficiari, i criteri, le tipologie di incentivo e le risorse da assegnare in relazione alle deleghe di cui all'articolo 5, comma 1 ter.
Art. 5 bis. (Albergo diffuso - domande anno 2020) [12]
1. Al fine di consentire la continuità dei finanziamenti previsti dall'articolo 8, commi da 69 a 73, della
2. In deroga a quanto previsto dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0189/2015 per le domande di cui al comma 1 sono considerate ammissibili le spese sostenute per il personale dipendente e per prestatori di servizi di gestione della reception e di pulizia degli alloggi nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta.
Art. 5 ter. (Utilizzo diretto di aree private all'aperto attigue a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande) [14]
1. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande, l'utilizzo di aree private all'aperto attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando che l'esercizio dell'attività su tali aree esterne è subordinato all'osservanza della conformità alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di impatto acustico, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di ogni altra disposizione, e delle eventuali prescrizioni conseguentemente stabilite in via amministrativa, relativa a settori per i quali assume rilevanza l'utilizzo delle suddette aree per l'attività ivi esercitata.
2. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande, l'utilizzo di aree pubbliche oggetto di concessione di occupazione di suolo pubblico attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.
Art. 6. (Misure urgenti in materia di eventi e manifestazioni turistiche)
1. I beneficiari dei contributi previsti dall' articolo 62 della
2. Nei casi previsti dal comma 1 sono ammissibili a contributo anche le spese relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti che non si sono potuti svolgere e quelle relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Per i grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo, musicale e culturale di cui all'articolo 6, commi 79 e 80, della
Art. 6 bis. (Norme in materia di personale del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno in liquidazione) [17]
1. Al fine di perseguire l'ottimale ricollocazione e l'equo riconoscimento delle spese sostenute per l'assunzione del personale già dipendente del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno in liquidazione l'Amministrazione regionale è autorizzata a consentire l'utilizzo delle somme già impegnate ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), nella misura di 10.000 euro, a parziale sollievo dei maggiori costi sostenuti dal Consorzio di Bonifica Cellina Meduna per l'assunzione di una unità di personale inizialmente prevista con contratto di lavoro a tempo determinato a part time, in contratto di lavoro a tempo determinato a full time, già assunto ai sensi del predetto articolo 2, comma 7, della
2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) un contributo nella misura di 10.000 euro per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno in liquidazione.
3. Per la finalità di cui al comma 2, il beneficiario presenta alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, domanda di contributo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
4. Gli incentivi di cui al comma 2, sono concessi ai sensi del
Art. 6 ter. (Devoluzione finanziamenti ai sensi dell'articolo 85
1. Al fine di supportare le conseguenze economiche derivanti dell'emergenza COVID-19 i contributi concessi ai sensi dell'articolo 85 della
2. Per le finalità di cui al comma 1 i Consorzi di Sviluppo Economico Locale interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
Art. 7. (Modifica all'articolo 8 della
1. Al comma 3 bis dell'articolo 8 della
2. Le esclusioni di cui all' articolo 8, comma 3 bis, della
Art. 8. (Proroga dei termini per il versamento dell'IRAP)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, in combinato disposto con l' articolo 30, comma 1, del
Art. 9. (Misure urgenti in materia di cultura e sport connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) [20]
1. I beneficiari di incentivi concessi negli anni 2019 e 2020 in applicazione della
2. Nei casi previsti dal comma 1 sono ammissibili a rendicontazione anche le spese sostenute o da sostenere in relazione alle attività, manifestazioni, iniziative ed eventi che non si sono potuti svolgere e quelle da sostenere in relazione alle attività, manifestazioni, iniziative ed eventi svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Nei casi previsti dal comma 1, anche in deroga alle previsioni sull'ammissibilità delle spese e ai limiti previsti per le medesime dalle discipline di settore, sono altresì ammissibili a rendicontazione le spese generali di funzionamento, comunque denominate, nel limite del 70 per cento dell'incentivo concesso, ivi comprese quelle relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi e quelle relative a beni e servizi acquistati, noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19, le quali sono ammissibili anche qualora la documentazione giustificativa delle spese non è intestata al beneficiario dell'incentivo, ma le spese risultano effettivamente sostenute da esso. Sono fatte salve le disposizioni di settore qualora più favorevoli.
4. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nell'anno 2019, a valere sulle seguenti disposizioni, è prorogato al 31 gennaio 2021:
a) articolo 5, commi 1 e 5, della
b) articolo 22, commi da 1 a 3, della
c) articolo 27 quater, comma 2, lettera b), della
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi a valere sulle seguenti disposizioni, è prorogato al 30 novembre 2020:
a)
b) articolo 21 della
5 bis. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nell'anno 2020, a valere sugli avvisi pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2019, n. 1889, e ai sensi dell'articolo 6, comma 27, della
5 ter. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi annuali a progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della
5 quater. I progetti o programmi di cui al comma 5 ter possono essere realizzati anche nel corso dell'anno 2021 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2020, e anche nel corso dell'anno 2022 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2021 [23].
6. I termini previsti dai commi 4, 5, 5 bis e 5 ter possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario [24].
Art. 10. (Abbattimento rette a carico delle famiglie)
1. I periodi di sospensione dell'attività dei servizi educativi per la prima infanzia, disposti ai sensi di provvedimenti emanati da autorità pubbliche in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2020 sono computati come effettiva frequenza ai fini del riconoscimento del beneficio per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie di cui all' articolo 15 della
Art. 11. (Modalità di svolgimento delle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale in casi di emergenza)
1. In caso di situazione di particolare gravità e urgenza, riconosciuta con provvedimento del Consiglio dei Ministri o del Presidente del Consiglio dei Ministri, che renda temporaneamente impossibile o particolarmente difficile al Consiglio regionale, alle Commissioni consiliari, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, agli altri organi collegiali operanti presso il Consiglio regionale, ivi compresi gli organi di garanzia, o alla Giunta regionale riunirsi secondo le ordinarie modalità stabilite dalla normativa vigente, è consentito lo svolgimento delle sedute in modalità telematica [26].
2. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intendono le sedute degli organi collegiali di cui al comma 1 con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti ed idonei, per quanto riguarda il Consiglio regionale, a permettere l'espressione del voto anche a scrutinio segreto.
3. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 è riconosciuta:
a) per il Consiglio regionale e per le Commissioni consiliari, dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;
a bis) per gli altri organi collegiali operanti presso il Consiglio regionale dal rispettivo Presidente [27];
b) per la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, dalla Conferenza stessa;
c) per la Giunta regionale, dal Presidente della Regione.
3 bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli altri casi in cui il Presidente della Regione può disporre che la seduta della Giunta regionale si svolga in modalità telematica [28].
4. Con gli atti di rispettiva competenza gli organi di cui al comma 1 adottano le necessarie disposizioni attuative di quanto disposto dal presente articolo.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 possono trovare applicazione anche agli enti locali della regione, in quanto compatibili con il loro ordinamento e nel rispetto della propria autonomia.
Art. 12. (Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere)
1. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4 del
Art. 13. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[2] Articolo inserito dall'art. 3 della
[3] Articolo inserito dall'art. 4 della
[4] Articolo inserito dall'art. 4 della
[5] Articolo inserito dall'art. 4 della
[6] Articolo inserito dall'art. 4 della
[7] Comma così modificato dall'art. 10 della
[8] Comma inserito dall'art. 10 della
[9] Comma inserito dall'art. 10 della
[10] Comma inserito dall'art. 10 della
[11] Articolo inserito dall'art. 2 della
[12] Articolo inserito dall'art. 6 della
[13] Comma così modificato dall'art. 2 della
[14] Articolo inserito dall'art. 6 della
[15] Comma già modificato dall'art. 11 della
[16] Comma così modificato dall'art. 7 della
[17] Articolo inserito dall'art. 8 della
[18] Comma così modificato dall'art. 2 della
[19] Articolo inserito dall'art. 8 della
[20] Articolo sostituito dall'art. 1 della
[21] Comma inserito dall'art. 6 della
[22] Comma inserito dall'art. 6 della
[23] Comma inserito dall'art. 6 della
[24] Comma così modificato dall'art. 6 della
[25] Comma così modificato dall'art. 9 della
[26] Comma così modificato dall'art. 11 della
[27] Lettera inserita dall'art. 11 della
[28] Comma inserito dall'art. 1 della