Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.1 tributi regionali |
Data: | 26/11/2005 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Determinazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF. |
Art. 2. Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali. |
Art. 3. Agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di cui all’articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 “Norme in materia di cooperazione sociale”. |
Art. 4. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 6.1.26 – L.R. 26 novembre 2005, n. 19.
Disposizioni in materia di tributi regionali.
(B.U. 29 novembre 2005, n. 112).
Art. 1. Determinazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF.
1. Per l’anno 2006 l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di seguito chiamata addizionale regionale IRPEF, di cui all’articolo 50 del
2. Per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore a euro 28.000,00 l’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF resta fissata nella misura dello 0,9 per cento come previsto dal comma 3 dell’articolo 50 del
3. Per l’anno 2006, per i soggetti di cui al comma 1 aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF compreso tra euro 28.001,00 e euro 28.142,00, l’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF è determinata, in termini percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il rapporto tra l’ammontare di euro 27.748,00 e il reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF del soggetto stesso. L’aliquota così determinata è arrotondata alla quarta cifra decimale; l’ultima cifra decimale va arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque [3].
4. Per l’anno 2006, l’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF resta altresì fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 50.000,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 del
5. A decorrere dall’anno 2006 l’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF è fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 50.000,00, e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell’articolo 12 del
Art. 2. Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali.
1. L’aliquota dell’IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell’anno 2006, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della
2. L’aliquota di cui al comma 1 si applica anche alle nuove cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della
3. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo, quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.
4. L’agevolazione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del
5. L’aliquota ridotta di cui al presente articolo si applica al primo anno di imposta e per i due anni successivi.
6. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime “de minimis” di cui all’articolo 12 della
Art. 3. Agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di cui all’articolo 2 della
1. Per l’anno 2006 sono esentate dal pagamento dell’IRAP le cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della
2. Per l’anno 2006 l’aliquota dell’IRAP per le cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della
3. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime “de minimis” di cui all’articolo 12 della
Art. 4. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Comma così moficiato dall'art. 1 della
[2] Comma così moficiato dall'art. 1 della
[3] Comma così moficiato dall'art. 1 della
[4] Comma così modificato dall'art. 9 della