§ 6.2.249 - L.R. 17 dicembre 2021, n. 35.
Legge di stabilità regionale 2022.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:17/12/2021
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
Art. 2.  Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 6.2.249 - L.R. 17 dicembre 2021, n. 35.

Legge di stabilità regionale 2022.

(B.U. 21 dicembre 2021, n. 175)

 

Art. 1. Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.

1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.

2. Per il triennio 2022-2024 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)” alla presente legge.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 nelle misure indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)” alla presente legge.

 

     Art. 2. Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica

regionale degli autoveicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale (Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”) gli autoveicoli di proprietà dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, che abbiano la residenza anagrafica in Regione, adibiti al trasporto dei minori trapiantati, anch’essi residenti in Veneto; l’esenzione è limitata ad un unico autoveicolo per minore [1].

1 bis. Per trapianto di cui al comma 1, si intendono quelli eseguiti a scopo terapeutico, esclusivamente del cuore, del polmone singolo, parziale o doppio, del fegato intero o parziale, del rene singolo o doppio, del pancreas o delle insule pancreatiche, dell’intestino e delle cellule staminali emopoietiche sia in tipologia autologa che allogenica. I trapianti si intendono sia in tipologia singola che combinata ed eseguiti anche al di fuori del Veneto [2].

1 ter. Sono inclusi nell’esenzione anche gli autoveicoli acquisiti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di usufrutto, di patto di riservato dominio, di locazione finanziaria e di locazione a lungo termine senza conducente [3].

2. I soggetti interessati, per usufruire della esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, comunicano alle strutture afferenti all’ambito sanitario, i dati necessari al conseguimento [4].

3. L’esenzione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di comunicazione, permane per gli anni successivi sino al compimento del 18° anno di età del minore trapiantato e cessa a seguito di radiazione, vendita o altro atto dal quale risulti l’effettiva perdita della proprietà dell’autoveicolo ovvero dalla perdita da parte dei soggetti interessati dei requisiti previsti al comma 1.

4. I soggetti beneficiari devono tempestivamente comunicare alle strutture di cui al comma 2, ogni variazione rispetto ai requisiti previsti al comma 1, alle cause di cessazione di cui al comma 3 ed alle limitazioni indicate al comma 5 [5].

5. L’esenzione prevista dal presente articolo opera per i soli soggetti di cui al comma 1 aventi un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni, non superiore a euro 45.000,00 e per gli autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c), f), g) ed m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico.

6. La Giunta regionale definisce, ai fini del riconoscimento delle esenzioni di cui al comma 1, le modalità utili a semplificare la procedura di esenzione.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2022, n. 30.

[2] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2022, n. 30.

[3] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2022, n. 30.

[4] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2022, n. 30.

[5] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2022, n. 30.