Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.1 tributi regionali |
Data: | 17/12/2007 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. Determinazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF. |
Art. 2. Agevolazioni IRAP per le Aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. |
Art. 3. Riscossione diretta dei proventi IRAP da controllo fiscale. |
Art. 4. Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 recante “Disposizioni in materia di tributi regionali”. |
Art. 5. Disposizioni sull’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale. |
Art. 6. Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali. |
Art. 7. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 6.1.28 - L.R. 17 dicembre 2007, n. 36.
Disposizioni in materia di tributi regionali
(B.U. 21 dicembre 2007, n. 109)
Art. 1. Determinazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF.
1. Per gli anni 2008 e 2009 l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di seguito chiamata addizionale regionale IRPEF, di cui all’articolo 50 del
2. Per gli anni 2008 e 2009, per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore a euro 29.500,00, l’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF è fissata nella misura dello 0,9 per cento, come previsto dal comma 3 dell’articolo 50 del
3. Per gli anni 2008 e 2009, per i soggetti di cui al comma 1 aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF compreso tra euro 29.501,00 e euro 29.650,00, l’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF è determinata, in termini percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il rapporto tra l’ammontare di euro 29.235,00 e il reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF del soggetto stesso. L’aliquota così determinata è arrotondata alla quarta cifra decimale; l’ultima cifra decimale è arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.
4. Per gli anni 2008 e 2009 l’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF resta confermata nella percentuale dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 50.000,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 del
5. Resta altresì confermato quanto stabilito dal comma 5 dell’articolo 1 della
Art. 2. Agevolazioni IRAP per le Aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
1. A decorrere dall’anno 2008, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e formalmente riconosciute ai sensi delle norme regionali attuative del
2. Qualora il processo di trasformazione si perfezioni nel 2009, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i soggetti di cui al comma 1 è fissata, per il solo anno d’imposta 2009, al 6,50 per cento e, limitatamente all'attività non istituzionale esercitata, nella misura dell’1,90 per cento [1].
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate per l’intero anno di imposta nel quale si perfeziona il processo di trasformazione da IPAB in ASP.
4. È abrogato l’articolo 6 della
Art. 3. Riscossione diretta dei proventi IRAP da controllo fiscale.
1. A decorrere dal 2008, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall’articolo 119 della Costituzione e in conformità all’articolo 24 del
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d’imposta regionale, interessi e sanzioni con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell’imposta regionale e di altri tributi erariali.
Art. 4. Modifica dell’articolo 5 della
1. Il comma 3 dell’articolo 5 della
Art. 5. Disposizioni sull’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le aliquote dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e dell’imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, di cui al
2. Le aliquote relative agli usi industriali, artigianali ed agricoli restano determinate nella misura del 50 per cento del corrispondente tributo erariale.
Art. 6. Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, non si applicano le tasse sulle concessioni regionali di cui al
numero d’ordine 2 - Autorizzazione all’apertura ed all’esercizio di stabilimenti di produzione e di smercio di acque minerali, naturali od artificiali;
numero d’ordine 4 - Autorizzazione all’apertura e all’esercizio di:
a) stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;
b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia;
numero d’ordine 5 - Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti;
numero d’ordine 6:
a) licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi ove si praticano cure idropiniche, idroterapiche e fisioterapiche;
b) licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente i mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini.
Art. 7. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
TABELLA A
(Articolo 5)
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’ACCISA SUL GAS NATURALE E IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL’ACCISA SUL GAS NATURALE
CONSUMI |
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’ACCISA SUL GAS NATURALE |
IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL’ACCISA SUL GAS NATURALE |
Euro al metro cubo di gas naturale |
Euro al metro cubo di gas naturale |
|
Consumi fino a 120 metri cubi annui |
0,007747 |
0,007747 |
Consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui |
0,023241 |
0,023241 |
Consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui |
0,025823 |
0,025823 |
Consumi superiori a 1.560 metri cubi annui |
0,030987 |
0,030987 |
[1] Comma così modificato dall'art. 8 della
[2] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 23 dicembre 2022, n. 30. La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2023, n. 206, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10,