§ 2.7.19 - L.R. 3 marzo 2009, n. 10.
Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2008, n. 16, recante: 'Disciplina del settore fieristico'.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.7 commercio, fiere e mercati
Data:03/03/2009
Numero:10


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 2.7.19 - L.R. 3 marzo 2009, n. 10. [1]

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2008, n. 16, recante: 'Disciplina del settore fieristico'.

(B.U. 16 marzo 2009, n. 5)

 

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 16 ("Disciplina del settore fieristico") è abrogato.

 

     Art. 2.

1. Il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16/ 2008, è abrogato.

 

     Art. 3.

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 16/2008, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 Svolgimento delle manifestazioni fieristiche

1. L'organizzazione di manifestazioni fieristiche è consentita, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria e dalla presente legge.

2. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere manifestazioni fieristiche su territorio regionale ne danno comunicazione, almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento, alla Regione se trattasi di manifestazioni di rilevanza internazionale o nazionale, al Comune se trattasi di manifestazioni di rilevanza locale. La comunicazione deve indicare la qualifica posseduta, il luogo di effettuazione, le date di inizio e chiusura della manifestazione, le categorie e i settori merceologici. Alla comunicazione è allegato il regolamento della manifestazione.

3. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione la Regione o il Comune possono chiedere informazioni integrative.

4. La manifestazione fieristica può essere effettuata decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, dalle informazioni integrative.".

 

     Art. 4.

1. All'articolo 6 della legge regionale n. 16/2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, prima delle parole: "È istituito il calendario" sono aggiunte le seguenti: "Ai fini di informativa e promozione.";

 

b) la lettera e) del comma 3 è abrogata;

 

c) il comma 4 è abrogato.

 

     Art. 5.

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 16/2008, è abrogata.

 

     Art. 6.

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 16/2008, sono soppresse le parole: "anche per le finalità di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), n. 2)".

 

     Art. 7.

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 16/2008, è sostituito dal seguente:

"Art. 11

1. La Regione può concedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi ai comuni e ad altri soggetti pubblici per gli interventi di loro competenza in occasione di manifestazioni fieristiche.".

 

     Art. 8.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 16/2008, è sostituito dal seguente:

"1. In caso di mancata o tardiva comunicazione della manifestazione ai sensi dell'articolo 5, o in caso di svolgimento della manifestazione fieristica con modalità diverse da quelle comunicate, ovvero di mancato riscontro alle richieste di cui al comma 3 dell'articolo 5, il sindaco del Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione assume i provvedimenti atti ad impedire l'apertura o a disporre la chiusura della manifestazione stessa. È disposta altresì nei confronti dei soggetti responsabili, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5,00 ad un massimo di euro 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta espositiva. Analoga sanzione è disposta in caso di abuso della qualifica di manifestazione internazionale o nazionale.".

 

     Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 132 della L.R. 18 ottobre 2021, n. 4.