§ 2.7.18 - L.R. 10 giugno 2008, n. 16.
Disciplina del settore fieristico.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.7 commercio, fiere e mercati
Data:10/06/2008
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Tipologia delle manifestazioni fieristiche
Art. 3.  Manifestazioni non assoggettate alla disciplina sulle manifestazioni fieristiche
Art. 4.  Qualifica delle manifestazioni fieristiche
Art. 5.  Svolgimento delle manifestazioni fieristiche
Art. 6.  Calendario regionale ufficiale delle manifestazioni fieristiche
Art. 7.  Attività promozionali
Art. 8.  Atti attuativi della Giunta regionale
Art. 9.  Coordinamento
Art. 10.  Enti fieristici
Art. 11. 
Art. 12.  Sanzioni
Art. 13. 


§ 2.7.18 - L.R. 10 giugno 2008, n. 16. [1]

Disciplina del settore fieristico.

(B.U. 16 giugno 2008, n. 13)

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La Regione Molise favorisce attraverso il sistema fieristico la promozione delle attività economiche e delle produzioni regionali, lo sviluppo dei commerci e delle relazioni economiche nazionali ed internazionali, l'innovazione tecnologica e dei processi produttivi.

2. L'attività fieristica è libera ed è attuata secondo i principi della concorrenza, della libertà d'impresa e della trasparenza e parità di condizioni per l'accesso alle strutture ed alle manifestazioni.

3. [La Regione Molise tutela, altresì, le manifestazioni fieristiche di interesse storico al fine di salvaguardare il patrimonio storico, economico e culturale consolidato nel tempo] [2].

 

     Art. 2. Tipologia delle manifestazioni fieristiche

1. Per "manifestazioni fieristiche" si intendono le attività commerciali svolte, in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale, per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati.

2. Le manifestazioni fieristiche si svolgono secondo le seguenti tipologie:

a) fiere generali, rappresentative di più settori merceologici, aperte alla generalità del pubblico, nelle quali può essere prevista la vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;

b) fiere specializzate, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione su campione e possibile accesso del pubblico solo in qualità di visitatore;

c) mostre-mercato, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti.

 

     Art. 3. Manifestazioni non assoggettate alla disciplina sulle manifestazioni fieristiche

1. Non sono assoggettate alla disciplina sulle manifestazioni fieristiche:

a) le esposizioni universali;

b) le esposizioni permanenti di beni e di servizi o "show rooms";

c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione;

d) l'attività di esposizione e di vendita di opere di interesse artistico e culturale, in quanto disciplinate dalle leggi di settore;

e) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte o di beni culturali;

f) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali;

g) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche;

h) le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni religiose;

i) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato.

 

     Art. 4. Qualifica delle manifestazioni fieristiche

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale e locale.

2. Le qualifiche di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale sono attribuite dalla Giunta regionale.

 

3. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è attribuita dal Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione.

 

4. Le qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale sono attribuite sulla base dei seguenti elementi:

a) programma organizzativo;

b) numero, provenienza e rappresentatività degli espositori del settore o dei settori cui la manifestazione è rivolta;

c) numero e qualificazione professionale e commerciale dei visitatori.

5. Qualora si tratti di una manifestazione di nuova istituzione, gli elementi di cui al comma 4 sono desumibili da una dettagliata relazione previsionale.

6. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche qualificate di rilevanza internazionale o nazionale hanno l'obbligo di certificazione del proprio bilancio annuale da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo della Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi.

 

7. [La Regione Molise, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 3 dell'articolo 1, attribuisce alle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e locale, la qualifica di manifestazione di interesse storico, economico e culturale, limitatamente a quelle manifestazioni le cui origini sono antecedenti all'anno 1950] [3].

 

     Art. 5. Svolgimento delle manifestazioni fieristiche [4]

1. L'organizzazione di manifestazioni fieristiche è consentita, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria e dalla presente legge.

2. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere manifestazioni fieristiche su territorio regionale ne danno comunicazione, almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento, alla Regione se trattasi di manifestazioni di rilevanza internazionale o nazionale, al Comune se trattasi di manifestazioni di rilevanza locale. La comunicazione deve indicare la qualifica posseduta, il luogo di effettuazione, le date di inizio e chiusura della manifestazione, le categorie e i settori merceologici. Alla comunicazione è allegato il regolamento della manifestazione.

3. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione la Regione o il Comune possono chiedere informazioni integrative.

4. La manifestazione fieristica può essere effettuata decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, dalle informazioni integrative.

 

     Art. 6. Calendario regionale ufficiale delle manifestazioni fieristiche

1. Ai fini di informativa e promozione, è istituito il calendario regionale ufficiale delle manifestazioni che si svolgeranno durante l'anno nel Molise. [5]

2. Il calendario delle manifestazioni fieristiche è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi.

 

3. Nel calendario sono riportati, per ogni singola manifestazione:

a) la denominazione ufficiale;

b) la tipologia e la qualifica;

c) il luogo e il periodo di svolgimento;

d) i settori merceologici interessati;

e) [gli estremi dell'autorizzazione] [6].

4. [Gli organizzatori delle manifestazioni devono apporre gli estremi dell'autorizzazione, regionale o comunale, su ogni genere di pubblicità relativa alla singola manifestazione] [7].

 

     Art. 7. Attività promozionali

1. La Regione Molise al fine di valorizzare le produzioni agricole, artigianali ed industriali, promuove iniziative per sviluppare le azioni tese alla identificazione di aree geografiche e settori merceologici in cui concentrare le strategie per la internazionalizzazione delle produzioni e delle eccellenze della regione.

2. Per il conseguimento delle finalità indicate al comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle "Attività produttive", sentite le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, dei servizi e delle professioni più rappresentative sul territorio regionale, formula programmi pluriennali ed annuali nell'ambito dei quali sono programmate, tra le altre, le seguenti attività:

a) iniziative promozionali che valorizzano il sistema fieristico regionale;

b) [attività di promozione delle produzioni regionali sui mercati nazionali ed esteri, anche attraverso l'incentivazione della partecipazione degli operatori economici a manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali] [8];

c) attività di assistenza tecnica agli operatori economici, singoli o associati, per sviluppare le funzioni di commercializzazione delle produzioni regionali, promuovendo i rapporti di mercato delle piccole e medie imprese;

d) studi e ricerche sul settore fieristico nell'area regionale al fine di favorire l'adeguamento della funzione fieristica alle esigenze della promozione economica.

Tali obiettivi possono altresì essere realizzati mediante la sottoscrizione di accordi di programma o convenzioni stipulate anche con i soggetti gestori e organizzatori di fiere e manifestazioni fieristiche.

 

     Art. 8. Atti attuativi della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, con uno o più atti di indirizzo, provvede a:

a) stabilire i requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale;

b) dettare le modalità per la creazione di un sistema omogeneo di controllo e certificazione dei dati delle manifestazioni internazionali e nazionali;

c) stabilire i requisiti di idoneità e di adeguatezza delle sedi fieristiche per lo svolgimento di fiere internazionali, nazionali e locali [9];

d) fissare i requisiti che devono possedere i soggetti gestori delle sedi fieristiche, nonché le modalità per la verifica periodica degli stessi.

 

     Art. 9. Coordinamento

1. La Regione Molise promuove e partecipa alle iniziative di coordinamento e ad eventuali intese con le altre Regioni per una disciplina omogenea della materia.

 

     Art. 10. Enti fieristici

1. La Regione Molise favorisce e può partecipare alla costituzione di Enti fieristici nella forma di società di capitali.

2. Le quote e le modalità di partecipazione della Regione alla costituzione degli Enti fieristici di cui al comma 1 sono stabilite con legge regionale.

 

3. Il progetto di costituzione è presentato alla Giunta regionale a cura dei soggetti che lo propongono, corredato di:

a) proposta di statuto;

b) relazione generale;

c) business plan a tre anni;

d) indicazione del patrimonio dell'ente;

e) analisi fiscale e contabile;

f) analisi organizzativa e prospettive occupazionali.

4. Il medesimo progetto può prevedere apporti finanziari e conferimenti da parte di enti pubblici e soggetti privati.

5. Il progetto complessivo è approvato dal Consiglio regionale.

 

     Art. 11. [10]

1. La Regione può concedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi ai comuni e ad altri soggetti pubblici per gli interventi di loro competenza in occasione di manifestazioni fieristiche.

 

     Art. 12. Sanzioni

1. In caso di mancata o tardiva comunicazione della manifestazione ai sensi dell'articolo 5, o in caso di svolgimento della manifestazione fieristica con modalità diverse da quelle comunicate, ovvero di mancato riscontro alle richieste di cui al comma 3 dell'articolo 5, il sindaco del Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione assume i provvedimenti atti ad impedire l'apertura o a disporre la chiusura della manifestazione stessa. È disposta altresì nei confronti dei soggetti responsabili, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5,00 ad un massimo di euro 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta espositiva. Analoga sanzione è disposta in caso di abuso della qualifica di manifestazione internazionale o nazionale [11].

2. In caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicità dell'informazione e della pubblicità verso gli utenti nonché delle disposizioni previste dagli atti attuativi di cui all'articolo 8, è disposta nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa fra l'uno ed il dieci per cento del fatturato della manifestazione.

 

3. Le somme incassate a titolo di sanzione sono trasferite alla Regione nella misura del 30% e confluiscono nel fondo regionale per le manifestazioni fieristiche di cui all'articolo 11.

 

4. L'accertamento delle violazioni è demandato ai Comuni nel cui territorio si svolge la manifestazione fieristica.

 

5. Per l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e le riscossioni delle somme si applica la disciplina di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 13.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui alla U.P.B. n. 214 "Pianificazione e sviluppo delle politiche commerciali" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008. Per gli esercizi finanziari 2009 e successivi si provvede con le rispettive leggi approvative di bilancio.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire un apposito Capitolo di spesa nel bilancio gestionale dell'esercizio finanziario 2008.


[1] Abrogata dall'art. 132 della L.R. 18 ottobre 2021, n. 4.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 3 marzo 2009, n. 10.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 3 marzo 2009, n. 10.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 marzo 2009, n. 10.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 3 marzo 2009, n. 10.

[6] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 3 marzo 2009, n. 10.

[7] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 3 marzo 2009, n. 10.

[8] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 3 marzo 2009, n. 10.

[9] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 3 marzo 2009, n. 10.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 3 marzo 2009, n. 10.

[11] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 3 marzo 2009, n. 10.