Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.13 licenziamenti |
Data: | 30/06/2021 |
Numero: | 99 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito d'imposta POS |
Art. 2. Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI |
Art. 3. Misure per il settore elettrico |
Art. 4. Misure in materia di tutela del lavoro |
Art. 5. Semplificazione e rifinanziamento della misura Nuova Sabatini |
Art. 6. Disposizioni in materia di Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a. |
Art. 7. Disposizioni finanziarie |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 58.13.13 - D.L. 30 giugno 2021, n. 99. [1]
Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.
(G.U. 30 giugno 2021, n. 155)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi da 288 a 290, della
Visto, in particolare, il comma 290 dell'articolo 1 della
Visto il
Visto l'articolo 265, comma 7, lettera b), del
Visto l'articolo 73, comma 2, del
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156 recante «Regolamento recante condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici»;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di stanziare ulteriori risorse per misure di sostegno a tutela del lavoro nonchè di disporre proroghe in materia di riscossione, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori misure di sostegno alle imprese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito d'imposta POS
1. Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 è sospeso per il semestre di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del predetto decreto.
2. L'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 si applica per i semestri di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), del medesimo decreto.
3. Al
a) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I rimborsi speciali relativi ai periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c) sono erogati, rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte di Consap ai sensi dell'articolo 10, comma 5.»;
b) all'articolo 10:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo sperimentale di cui all'articolo 7, l'aderente può presentare reclamo entro 120 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma 5. Per quanto concerne i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), l'aderente può presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati, del rimborso cashback e del rimborso speciale, a partire dal quindicesimo giorno successivo al termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), ed entro rispettivamente il 29 agosto 2021 e il 29 agosto 2022»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Consap decide il reclamo dell'aderente, sulla base del quadro normativo e regolamentare che disciplina il programma entro trenta giorni a partire dalla scadenza del termine per presentare il reclamo ai sensi del comma 2.»;
c) all'articolo 11:
1) il comma 2 è sostituto dal seguente: «2. L'attribuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 6 avviene nei limiti dell'importo di euro 1.367,60 milioni per il periodo di cui alla lettera a) del comma 2 del predetto articolo e di euro 1.347,75 milioni per il periodo di cui alla lettera c) del medesimo comma. Qualora le predette risorse finanziarie non consentano il pagamento integrale del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto»;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 8 avviene nei limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno dei semestri di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c). Qualora le predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto.».
4. Le somme eventualmente riconosciute agli aderenti in caso di accoglimento dei reclami presentati avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso cashback nel periodo sperimentale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156, sono erogate nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2021.
5. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPA s.p.a. e con Consap - Concessionaria servizi assicurativi s.p.a. ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter della
6. Per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
7. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 incompatibili con le disposizioni del presente articolo.
8. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75 milioni di euro per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse rinvenienti dal comma 1.
9. Successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua rilevazioni periodiche relative all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d'Italia.
10. All'articolo 22 del
«1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è incrementato al cento per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del
11. Dopo l'articolo 22 del
«Art. 22-bis. Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.
1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure:
a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui al all'articolo 2, comma 1, del
a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Art. 2. Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI
1. All'articolo 68, comma 1, del
2. Al
a) all'articolo 145, comma 1, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».
b) all'articolo 152, comma 1, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 120,6 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 494,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
4. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del
Art. 3. Misure per il settore elettrico
1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021:
a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del
b) sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 503 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:
a) quanto a 503 milioni di euro ai sensi dell'articolo 7;
b) quanto a 517 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del
c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del
Art. 4. Misure in materia di tutela del lavoro
1. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi di cui all'articolo 44, comma 1-bis, del
2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del
3. Per la presentazione delle domande si seguono le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del
4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2, resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della
5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del
6. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6 pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 7.
8. Dopo l'articolo 40 del
«Art. 40-bis (Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria). - 1. Anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del
2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della
3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del
9. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 351 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, primo periodo, del
a) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della
b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della
c) quanto a 104 milioni di euro per l'anno 2021, ai fini di assicurare la compensazione anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante riduzione per 126,6 milioni di euro per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del
11. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato: «Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale» (FPCRP), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo è finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonchè ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
12. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 11.
13. Con effetto dal 1° gennaio 2021:
a) il primo periodo dell'articolo 19 comma 3, del
b) gli oneri relativi alle domande autorizzate di assegno ordinario con causale COVID19, di cui all'articolo 19, commi 1, 5 e 7 del predetto
c) gli oneri relativi alle domande autorizzate di cassa integrazione ordinaria con causale COVID19, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20 del citato
14. L'INPS è autorizzato ad aggiornare, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 13 del
Art. 5. Semplificazione e rifinanziamento della misura Nuova Sabatini
1. Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dall'articolo 2, comma 4, del
2. Per le necessità derivanti dal comma 1 e al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del
Art. 6. Disposizioni in materia di Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a.
1. All'articolo 1, comma 2, del
2. Nelle more della decisione della Commissione europea prevista dall'articolo 79, comma 4-bis, del
3. A seguito della decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del
4. I Commissari straordinari provvedono alla modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo alla decisione della Commissione europea di cui al richiamato articolo 79 del
5. Il programma di cui al comma 4 può essere autorizzato, in quanto coerente con il piano di cui al comma 3, a prescindere dalle verifiche di affidabilità del piano industriale previste dall'articolo 63, comma 3, del
6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali, i Commissari straordinari di Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria possono procedere, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, quinto comma, del
7. I Commissari straordinari di Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria, ferma la disciplina in tema di rapporti di lavoro, sono autorizzati a sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti, che non siano oggetto di trasferimento nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che non risultino più funzionali alla procedura.
8. L'esecuzione del programma nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79 del
9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo è erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente analogo servizio di trasporto, ed è quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio. Le modalità attuative sono stabilite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che provvede al trasferimento ad Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta che dia conto dei presupposti di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in euro 100 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Art. 7. Disposizioni finanziarie
1. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 10 e 11, 2, 3, 4, commi 7, 9 e 11, 5 e 6 determinati in 1.929,6 milioni di euro per l'anno 2021, 186,1 milioni di euro nel 2022, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 2.214,7 milioni di euro per l'anno 2021, e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 2.158,35 milioni di euro per l'anno 2021, 398,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 148,75 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 2.127 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo degli importi di cui al comma 1, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate ad esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro per l'anno 2021;
b) quanto a 68,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 22,86 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
c) quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di competenza e cassa sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardanti le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso;
d) quanto a 22,6 milioni di euro per l'anno 2021, 45,4 milioni di euro per l'anno 2022, 147,8 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di -saldo netto da finanziare di cassa, a 391,533 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto e fabbisogno e 125,89 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 2, 4, comma 10, e 5.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Abrogato dall'art. 1 della