§ 3.1.71 - Legge regionale 3 luglio 1996, n. 35.
Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:03/07/1996
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Funzioni delegate, subdelegate e competenze).
Art. 3.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 4.  (Disposizioni particolari per le funzioni delegate o subdelegate).
Art. 5.  (Norme transitorie).


§ 3.1.71 - Legge regionale 3 luglio 1996, n. 35.

Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia.

(B.U. 10 luglio 1996, n. 28 suppl.).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La presente legge disciplina la delega o la subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, attività urbanistico-edilizia di competenza regionale.

 

     Art. 2. (Funzioni delegate, subdelegate e competenze).

     1. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene alimenti e bevande, di sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria sono delegate alle Aziende sanitarie, Unità sanitarie locali (USL) competenti per territorio.

     2. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di profilassi di malattie infettive e diffusive ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, disciplina dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi sono subdelegate alle Aziende sanitarie, USL competenti per territorio.

     3. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di attività urbanistico-edilizia sono delegate ai Comuni territorialmente competenti.

     4. Gli enti delegati o subdelegati esercitano le suddette funzioni nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali.

 

     Art. 3. (Disposizioni finanziarie).

     1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati negli appositi capitoli di bilancio degli enti delegati o subdelegati e vengono utilizzati per finanziarie le spese di gestione delle funzioni delegate o subdelegate ad eccezione di quelli destinati al fondo di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10: «Norme per la edificabilità dei suoli».

 

     Art. 4. (Disposizioni particolari per le funzioni delegate o subdelegate).

     1. Gli enti delegati o subdelegati sono tenuti annualmente a fornire alla Regione una relazione sull'andamento delle funzioni delegate o subdelegate indicante in particolare il numero delle sanzioni comminate nell'anno precedente con relativo esito nonchè le somme complessivamente introitate.

 

     Art. 5. (Norme transitorie).

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge quando il relativo procedimento amministrativo non sia stato concluso.

     2. L'esercizio delle funzioni sanzionatorie che accedono a funzioni di amministrazione attiva esercitate direttamente dalla Regione, spetta alla Regione stessa e si intende delegato o subdelegato contestualmente alla delega delle stesse.