Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 comuni |
Data: | 29/10/2015 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità ed oggetto) |
Art. 2. (Funzioni delle province) |
Art. 3. (Ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni confermate, attribuite e delegate alle province) |
Art. 4. (Ruolo della Città metropolitana di Torino) |
Art. 5. (Funzioni della Città metropolitana) |
Art. 6. (Funzioni delle unioni di comuni) |
Art. 7. (Razionalizzazione dei servizi di rilevanza economica) |
Art. 8. (Funzioni riallocate in capo alla Regione) |
Art. 9. (Specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola) |
Art. 10. (Accordi per il trasferimento delle risorse) |
Art. 11. (Decorrenza delle funzioni) |
Art. 12. (Trasferimento del personale nei ruoli regionali) |
Art. 13. (Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso) |
Art. 14. (Razionalizzazione del patrimonio delle province) |
Art. 15. (Disposizioni in ordine alla mobilità del personale pubblico) |
Art. 16. (Servizi per l'impiego) |
Art. 17. (Società partecipate) |
Art. 18. (Azioni strategiche per il supporto all'associazionismo intercomunale) |
Art. 19. (Potere sostitutivo) |
Art. 20. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 ) |
Art. 21. (Disposizioni finali e transitorie) |
Art. 22. (Norme di coordinamento) |
Art. 23. (Abrogazioni) |
Art. 24. (Norma finanziaria) |
Art. 25. (Dichiarazione di urgenza) |
§ 2.4.47 - L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.
Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
(B.U. 29 ottobre 2015, n. 43 - S.O. n. 2)
Art. 1. (Finalità ed oggetto)
1. In attuazione di quanto disposto dalla
2. La presente legge promuove la semplificazione e l'efficacia della gestione da parte delle province delle funzioni loro conferite disponendone l'esercizio in forma associata.
3. La presente legge rialloca in capo alla Regione alcune funzioni amministrative, già conferite alle province, per esigenze di gestione unitaria ed in coerenza con i compiti della Regione di programmazione e di coordinamento del sistema degli enti locali, ai sensi degli articoli 117 e118 della Costituzione.
4. Il riordino delle funzioni in considerazione del nuovo ordinamento delle province prevede:
a) la riallocazione delle funzioni conseguente alla
b) la definizione di ambiti territoriali ottimali per la gestione delle funzioni provinciali in modalità associata anche attraverso l'individuazione di funzioni di area vasta;
c) la specificazione del ruolo e delle funzioni della Città metropolitana di Torino;
d) l'incentivazione e l'organizzazione di modalità di aggregazione tra i comuni.
Art. 2. (Funzioni delle province)
1. Sono confermate in capo alle province tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge.
2. A completamento delle funzioni confermate dalla presente legge, in materia di energia, sono attribuite alle province le funzioni connesse al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed oleodotti, compresi quelli di distribuzione energetica, non facenti parte delle reti energetiche nazionali o non inseriti in obiettivi strategici definiti a livello regionale. Le province, in deroga alle modalità stabilite all'articolo 3, esercitano tali funzioni in forma singola [1].
2 bis. Qualora i gasdotti ed oleodotti di cui al comma 2 non siano totalmente ricompresi nel territorio di una provincia, le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli stessi sono rilasciate dalla provincia ove l'infrastruttura ricade in misura prevalente, d'intesa con le altre province attraversate dalla medesima [2].
3. [Sono delegate alle province le funzioni amministrative in materia di attività estrattive, relativamente a cave e torbiere, di cui all'articolo 4 della
4. Sono confermate in capo alle province le funzioni delegate in materia di acque minerali e termali, di cui all'articolo 86 della
Art. 3. (Ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni confermate, attribuite e delegate alle province)
1. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delle province di cui all'articolo 2, sono individuati i seguenti ambiti territoriali ottimali:
a) ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola;
b) ambito 2: Astigiano e Alessandrino;
c) ambito 3: Cuneese.
2. I confini degli ambiti territoriali ottimali sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle province di riferimento.
3. Negli ambiti 1 e 2, come individuati ai sensi del comma 1, le funzioni possono essere esercitate da due o più province in forma associata, previa specifica intesa quadro con cui la Regione e le province appartenenti all'ambito individuano le funzioni da gestire in forma associata e definiscono criteri generali e modalità della gestione, garantendo un'equa ripartizione delle responsabilità tra gli enti firmatari. La Regione, nei limiti delle somme stanziate annualmente con la legge di bilancio, finanzia i costi della gestione associata ed assegna alle province contributi, ripartiti secondo criteri che tengono conto del numero e della complessità delle funzioni, delle esigenze di formazione del personale addetto alla loro gestione e, per l'ambito 1, del numero delle province aderenti all'intesa quadro, in modo da incentivare il coinvolgimento di tutti gli enti di area vasta appartenenti all'ambito. L'ammontare dei contributi è definito nell'intesa quadro [4].
4. Mediante apposite intese quadro, stipulate tra la Regione e le province interessate,possono essere individuate funzioni che, per ragioni di efficienza organizzativa ed esercizio ottimale, sono esercitate in forma associata accorpando due o più ambiti territoriali individuati al comma 1.
5. L'intesa è sottoscritta dalla Regione e dalle province, previa approvazione da parte della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, e dei competenti organi delle province [5].
6. Le province danno attuazione all'intesa attraverso la stipula di accordi per ogni ambito con cui sono definiti gli aspetti organizzativi di dettaglio, compresa l'istituzione di uffici comuni. Su richiesta delle province, la Regione garantisce l'assistenza tecnica nella definizione del piano di organizzazione delle funzioni e dei servizi e promuove l'ottimale utilizzo del personale assegnato alle province, ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 9 [6].
7. [Se una o più province non provvedono entro il termine di cui al comma 6, il Presidente della Giunta regionale le invita a provvedere entro trenta giorni, trascorsi i quali la Giunta regionale, acquisite eventuali osservazioni, dichiara vincolante per l'intero ambito quanto concordato tra le restanti province o, in mancanza, il contenuto dell'intesa quadro di cui al comma 3] [7].
8. La decorrenza dell'esercizio in forma associata delle funzioni è stabilita nell'intesa di cui al comma 5.
9. Nelle more dell'approvazione degli accordi di cui al comma 6, le funzioni di cui all'articolo 2 sono gestite dalle province singolarmente.
10. Sono escluse dall'esercizio associato di cui al presente articolo le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale, che sono esercitate dalle province nelle forme e modalità disciplinate dalla
11. Le funzioni confermate ai sensi degli articoli 2 e 5 in capo alle province ed alla Città metropolitana in materia di protezione civile, sono esercitate dalle stesse esclusivamente in forma singola [8].
Art. 4. (Ruolo della Città metropolitana di Torino)
1. La Città metropolitana di Torino, quale ente di area vasta, svolge un ruolo di sviluppo strategico del territorio metropolitano, di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della Città metropolitana, nonché provvede alla cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello. La Città metropolitana svolge, inoltre, un'azione di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono e delle loro forme associative, favorendo i programmi di sviluppo socio-economico.
2. La Regione e la Città metropolitana di Torino concordano, tramite intese o altri strumenti di programmazione negoziata, le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana, per il sostegno e lo sviluppo socio-economico sostenibile del territorio di competenza, con particolare attenzione agli aspetti rurali e montani dello stesso. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività e della coesione sociale del territorio metropolitano.
3. Le intese di cui al comma 2, relative ad azioni e progetti che coinvolgono direttamente comuni o unioni di comuni, devono essere sottoscritte anche dai comuni o unioni di comuni stessi.
Art. 5. (Funzioni della Città metropolitana)
1. La Città metropolitana di Torino esercita le funzioni fondamentali attribuite dall'articolo 1, comma 44 della
2. Alla Città metropolitana di Torino, in relazione al ruolo di cui all'articolo 4, sono attribuite:
a) in materia di foreste, le funzioni di cui all'articolo 10 della
b) in materia di usi civici, le funzioni di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, comma 3, secondo periodo della lettera a), relativamente alle funzioni consultive di competenza regionale, della
3. Sono, inoltre, delegate in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all'articolo 41, comma 3, della
4. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana collaborano per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali, dei dati e dei servizi on line.
5. La Città metropolitana di Torino esercita le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale secondo le disposizioni stabilite dalla
Art. 6. (Funzioni delle unioni di comuni) [10]
1. In deroga e a completamento delle funzioni previste dall'articolo 2 della presente legge, sono attribuite alle unioni di comuni, in materia di energia, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni degli impianti a biomassa di piccola e media taglia connessi alla filiera legno bosco-energia, nel rispetto del
2. Se il comune interessato non aderisce a una unione di comuni, le competenze di cui al comma 1 sono attribuite alle amministrazioni provinciali.
Art. 7. (Razionalizzazione dei servizi di rilevanza economica) [11]
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 90 della
2. La legge regionale di cui al comma 1 è approvata nel rispetto dei seguenti principi:
a) la Città metropolitana e le province esercitano in forma associata a livello di ambito regionale le funzioni inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche;
b) la Città metropolitana e le province esercitano le funzioni concernenti i conferimenti separati, la raccolta differenziata, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti garantendo la partecipazione diretta dei comuni, organizzati per aree territoriali omogenee, alle relative decisioni.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14, commi 3 e 9 della
Art. 8. (Funzioni riallocate in capo alla Regione)
1. Sono riallocate in capo alla Regione le funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana prima dell'entrata in vigore della presente legge limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'allegato A [12].
2. Al fine di garantire l'unitarietà dell'esercizio e provvedere al completamento del riordino in materia, sono riallocate, altresì, alla Regione le funzioni amministrative in materia di agricoltura già trasferite alle province ed esercitate dalle comunità montane ai sensi dell'articolo 3 della
3. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire alla Regione ed all'individuazione della decorrenza del trasferimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale, sono definite le modalità con cui è garantita la partecipazione degli enti locali alla formazione dei programmi di intervento relativi alle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi del presente articolo.
5. Al fine di determinare le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana di Torino e delle province per il sostegno allo sviluppo socio-economico, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale in materia di istruzione, formazione professionale e politiche attive del lavoro sono adottati previa acquisizione del parere degli enti stessi, espresso nell'ambito degli organismi di concertazione vigenti.
Art. 9. (Specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
1. In deroga a quanto stabilito dalla
a) in materia di foreste:
1) predisposizione ed approvazione del piano forestale territoriale di cui all'articolo 10 della
2) definizione delle scelte prioritarie d'intervento sul territorio finalizzate alla realizzazione delle azioni di cui all'articolo 25 della
3) approvazione del piano forestale aziendale di cui all'articolo 11 della
b) in materia di usi civici, le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c) e all'articolo 6, comma 3, secondo periodo della lettera a), relativamente alle funzioni consultive di competenza regionale, della
c) in materia di formazione professionale, le funzioni relative alla partecipazione all'individuazione dei fabbisogni formativi dei lavoratori transfrontalieri, di cui all'articolo 9 della
2. È altresì delegata, in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all'articolo 41, comma 3 della
3. Inoltre, in deroga a quanto stabilito all'articolo 3 e all'articolo 6, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola esercita in forma singola, le seguenti funzioni:
a) [in materia di energia, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni degli impianti a biomassa di piccola e media taglia connessi alla filiera legno bosco-energia, nel rispetto del d. l.gs. 387/2003] [13];
b) in materia di attività estrattive, relativamente alle cave e torbiere, la gestione delegata delle funzioni amministrative di cui alla deliberazione legislativa relativa a 'Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave' approvata dal Consiglio regionale il 9 novembre 2016 [14].
4. La Regione garantisce, per quanto di competenza, la partecipazione della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola agli organismi di indirizzo e coordinamento interessanti le iniziative transfrontaliere promosse dalla Commissione europea, incluso il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera.
Art. 10. (Accordi per il trasferimento delle risorse)
1. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni provinciali), il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative, nonché dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è disciplinato da specifici accordi.
2. Nella sede dell'Osservatorio regionale, istituito ai sensi dell'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91 della
3. Ai fini della determinazione numerica del personale che svolge funzioni generali di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico e amministrativo, si fa riferimento, nell'ambito delle risorse complessive a copertura integrale della spesa relativa al personale da trasferire per l'esercizio delle funzioni, ivi compreso quello di cui all'articolo 12, comma 4, ad una percentuale, stabilita nell'ambito dell'accordo, pari al 10 per cento della spesa direttamente sostenuta dalle province e dalla Città metropolitana per il personale addetto alle medesime attività.
4. La Regione concorre annualmente alle spese per il personale adibito alle funzioni in materia di ambiente per una percentuale massima del 40 per cento della spesa complessiva sostenuta al 31 dicembre 2015 dalle province e dalla Città metropolitana, ripartita tra gli enti sulla base di specifici accordi.
5. In attuazione dell'articolo 5 del
6. Gli accordi di cui al comma 1, stipulati mediante la sottoscrizione dei legali rappresentanti degli enti interessati, sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale all'Osservatorio nazionale ed al Ministero dell'Interno. In tale ambito vengono individuati gli elenchi nominativi del personale, in osservanza dei criteri definiti nell'accordo quadro di cui al comma 2.
Art. 11. (Decorrenza delle funzioni)
1. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino ai sensi degli articoli 2, 5, 8, 9 e dell'articolo 10, commi 3 e 5 è stabilita dalla Giunta regionale con la deliberazione di approvazione degli accordi di cui all'articolo 10, comma 6, e comunque entro il 1° gennaio 2016 [15].
Art. 12. (Trasferimento del personale nei ruoli regionali)
1. Al personale dirigente e delle categorie delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 2, 5, 8, 9 e all'articolo 10, comma 3, si applica il trattamento economico e giuridico stabilito dall'articolo 1, comma 96, lettera a) della
2. È escluso dal trasferimento il personale che svolge le funzioni di cui al comma 1, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3 del
3. Il personale delle province e della Città metropolitana con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato in corso e fino alla scadenza dello stesso, trasferito alla Regione, è inserito in un ruolo separato, di durata transitoria, della dotazione organica della Giunta regionale.
4. Il personale delle province e della Città metropolitana che svolge le funzioni, confermate, attribuite o delegate a questi enti ai sensi degli articoli 2, 5, 9 e dell'articolo 10, comma 3, con effetto dalla data stabilita ai sensi dell'articolo 11 viene distaccato per lo svolgimento delle stesse, previa sottoscrizione di apposite convenzioni per la gestione del rapporto di lavoro e previo confronto con le organizzazioni sindacali.
5. Dalla data di trasferimento del personale, l'ammontare delle corrispondenti risorse decentrate trasferite va a costituire specifici fondi per il finanziamento delle voci per il trattamento economico accessorio nonché per la progressione economica orizzontale, per il personale delle categorie e per il personale dirigente, destinati esclusivamente al personale trasferito. La Città metropolitana e le province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza.
6. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557 della
7. Al personale trasferito relativamente alle funzioni riallocate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5 e 6 del presente articolo.
8. La Giunta regionale, a compimento dell'intero processo di riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della
9. La Regione, qualora indispensabile per garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni da parte delle province e della Città metropolitana, concorda con le stesse la sostituzione del personale cessato con personale appartenente al ruolo separato di cui al comma 3, ovvero alla propria dotazione organica in caso di carenza delle professionalità necessarie.
10. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del d.p.c.m. 26 settembre 2014, la Regione subentra nell'eventuale contenzioso in essere relativo ai rapporti di lavoro del personale trasferito. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le province e la Città metropolitana comunicano la ricognizione relativa al contenzioso in atto.
11. Ai fini dell'osservanza dei vincoli assunzionali derivanti dall'attuazione dei programmi operativi finalizzati al riequilibrio economico finanziario, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono esclusi dalla applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 9 e 10 del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale).
Art. 13. (Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso)
1. I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 10.
2. Le singole province e la Città metropolitana effettuano la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, dei procedimenti e delle attività in corso, del contenzioso, dei mutui, delle opere, degli interventi e degli altri dati rilevanti ai fini del trasferimento delle funzioni secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Osservatorio regionale.
3. La Regione, a partire dalla data di cui all'articolo 11, subentra, per le funzioni ad essa riallocate ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, nella titolarità dei relativi rapporti attivi e passivi, compreso l'eventuale contenzioso, nonché nella definizione dei procedimenti già avviati e nella conclusione dei progetti finanziati con fondi europei.
4. La definizione dei procedimenti già avviati al momento dell'attribuzione o della delega di funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 5, commi 2 e 3, lettera b), e all'articolo 9, commi 1, 2 e 3, rimane di competenza della Regione che li conclude, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi compreso l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono [17].
5. In deroga a quanto previsto al comma 3, la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario, rimane di competenza delle singole province e della Città metropolitana, che concludono tali opere e interventi, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati e curando l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.
6. In deroga a quanto previsto al comma 3, restano, altresì, nella titolarità delle singole province i procedimenti relativi a progetti e le attività per le quali sono stati assegnati finanziamenti in qualità di Organismo Intermedio del Programma comunitario PO CRO FSE 2007-2013 [18].
6 bis. In deroga a quanto previsto al comma 3, restano nella titolarità delle singole province i procedimenti relativi a progetti e le attività finanziate con la programmazione comunitaria FSE 2014/2020, già avviati entro la data di cui all'articolo 11 [19].
6 ter. Nei casi disciplinati ai commi 6 e 6 bis, le province concludono, nei termini che discendono dalla disciplina comunitaria, i procedimenti avviati, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi, ivi compreso l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono [20].
7. Per la conclusione delle procedure e delle attività di cui ai commi 5, 6 e 6 bis restano nella disponibilità delle singole province e della Città metropolitana le relative risorse finanziarie e le stesse si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all'articolo 10 [21].
7 bis. Gli accordi di cui all'articolo 10 individuano le attività istruttorie o di supporto da compiere a favore degli uffici degli enti locali nonché i provvedimenti, gli atti e le attività che devono essere posti in essere dal personale trasferito, che opera a tal fine funzionalmente anche per l'ente locale con ricadute sul relativo bilancio. Tali provvedimenti, atti e attività sono adottati e svolti sulla base della disciplina propria dell'ente locale interessato ed i rapporti a qualsiasi titolo instaurati sono direttamente e soggettivamente imputati agli enti locali, compreso l'eventuale relativo contenzioso [22].
8. In deroga a quanto previsto al comma 7, le province restituiscono le risorse finanziarie già loro trasferite dalla Regione in relazione alle opere ed agli interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione non è stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario.
8 bis. [La conclusione dei procedimenti di autorizzazione in materia di attività estrattive di cui all'articolo 2, comma 3, già avviati dai comuni alla data del 31 dicembre 2015, rimane di competenza dei medesimi. A partire dalla data di cui all'articolo 11, le province e la Città metropolitana di Torino esercitano le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 19 della
Art. 14. (Razionalizzazione del patrimonio delle province)
1. In considerazione del fatto che la Regione possiede più sedi regionali dislocate al di fuori del capoluogo regionale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge, la Regione e le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano di razionalizzazione e successiva risoluzione dei contratti di locazione e dismissione degli immobili.
Art. 15. (Disposizioni in ordine alla mobilità del personale pubblico) [24]
1. La Regione e gli enti strumentali regionali che intendono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato si rivolgono al portale nazionale della mobilità.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono procedere a nuove assunzioni, a qualunque titolo, né stipulare contratti di collaborazione coordinata continuativa, se il profilo professionale richiesto è presente al loro stesso interno o tra il personale delle province e della Città metropolitana di Torino.
Art. 16. (Servizi per l'impiego)
1. Al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro di cui all'articolo 15 del
2. Sono confermate le competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera u) della 1. 183/2014, da gestire con l'apporto tecnico delle competenti strutture della Giunta regionale.
3. Con successiva legge regionale si provvede ad adeguare la disciplina dell'Agenzia Piemonte Lavoro alle nuove funzioni.
Art. 17. (Società partecipate)
1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle province. Le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettuano la ricognizione degli enti e agenzie, nonché delle società partecipate di propria competenza approvando il relativo Piano di ricognizione.
2. Il Piano di ricognizione di cui al comma 1 individua gli enti e le agenzie, nonché le società partecipate che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno ad oggetto le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85 della
3. Il Piano prevede il programma di dismissione delle partecipazioni in società nonché le modalità e i tempi per l'attuazione del programma di dismissione stesso, assicurando il monitoraggio ed il confronto costante con le organizzazioni sindacali.
Art. 18. (Azioni strategiche per il supporto all'associazionismo intercomunale)
1. La Regione riconosce il valore strategico dell'associazionismo intercomunale, riconoscendo in particolare il ruolo delle Aree omogenee della Città metropolitana di Torino, quale opportunità di riduzione della frammentazione amministrativa, nonché occasione di sviluppo socio-economico e strumento per garantire una più ampia esigibilità dei diritti connessi ai servizi pubblici locali.
2. A tale scopo la Regione promuove ogni attività volta a fornire ai comuni del Piemonte apposita assistenza giuridico, amministrativa e tecnica alle forme associative, nonché interventi di formazione per amministratori e dipendenti di enti locali atti a favorire l'approfondimento e la condivisione di tematiche relative alla gestione associata.
3. Le attività di cui al comma 2 sono condotte nel rispetto di uno specifico programma di accompagnamento e supporto alle forme associative del Piemonte, realizzato in sinergia con le province, la Città metropolitana di Torino e le associazioni rappresentative degli enti locali, nell'esercizio della funzione fondamentale di cui all'articolo 1, comma 85, lettera d) della
4. Il programma è attuato attraverso la definizione e l'attuazione di piani strategici e operativi di durata triennale.
5. La Regione assicura l'attività di coordinamento e monitoraggio dei piani operativi.
Art. 19. (Potere sostitutivo)
1. A salvaguardia dell'interesse generale all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla Regione agli enti locali, in caso di inerzia o di inadempienza degli enti nell'adozione di atti dovuti o indispensabili per l'esercizio di funzioni o compiti amministrativi loro conferiti, la Regione esercita il potere sostitutivo nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, la Giunta regionale, accertata la persistente inattività, invita l'ente a provvedere assegnandogli un congruo termine, scaduto il quale, nel caso in cui permanga l'inerzia o l'inadempimento, la Giunta, dopo aver sentito l'ente interessato, adotta gli atti, anche normativi, ovvero nomina un commissario ad acta.
3. Gli oneri finanziari connessi sono posti a carico dell'ente locale interessato.
4. Qualora l'ente sostituito adotti gli atti prima che vi provvedano la Giunta regionale o il commissario, la Giunta ne prende atto e sancisce la cessazione del mandato del commissario, se nominato.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.
Art. 20. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Ad integrazione dell'organo di consultazione tra Regione e sistema delle autonomie locali, dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 21. (Disposizioni finali e transitorie)
1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione con successivi provvedimenti legislativi si provvede ad adeguare le specifiche normative di settore alle disposizioni di cui alla presente legge, anche con norme di abrogazione esplicita e di coordinamento.
2. Fino alla data stabilita ai sensi dell'articolo 11, le province e la Città metropolitana continuano ad esercitare le funzioni di competenza, a norma dell'articolo 1, comma 89 della
3. La Regione al fine di garantire, fino alla data di cui al comma 2, la continuità nell'esercizio delle funzioni definisce gli oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
4. Nelle more della piena attuazione degli assetti organizzativi, finanziari e procedurali della presente legge, la Regione assicura la continuità nell'erogazione del servizio della formazione professionale e dell'orientamento, anche attraverso apposite intese con la Città metropolitana e le province, in attuazione dell'articolo 77, comma 1, lettera a) della
5. L'Osservatorio regionale istituito ai sensi dell'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91 della
6. La Giunta regionale provvede semestralmente ad informare la competente commissione consiliare sui tempi e sulle modalità di attuazione della presente legge e a rendere noti i risultati da essa ottenuti in riferimento alla nuova organizzazione territoriale, alle funzioni svolte ed all'inquadramento del personale a seguito dell'intervenuto processo di riordino nonché ad evidenziare eventuali difficoltà emerse in fase applicativa e ad effettuare una puntuale valutazione delle conseguenze che ne sono scaturite per l'intera collettività ed il territorio regionale.
6 bis. I termini per la chiusura dei procedimenti di cui all'articolo 13, comma 3, con scadenza entro il 31 gennaio 2016, sono prorogati di 30 giorni [26].
6 ter. La Città metropolitana di Torino mantiene la delega delle funzioni in materia di formazione professionale e di orientamento di cui agli articoli 9 della
Art. 22. (Norme di coordinamento) [28]
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge ed al fine di garantire un coerente coordinamento dell'ordinamento normativo regionale, sono apportate le seguenti modificazioni alla legislazione vigente:
a) l'articolo 2 della
(Pianificazione in materia estrattiva e funzioni di competenza della Regione)
1. La Regione provvede all'elaborazione ed approvazione del Piano regionale dell'attività estrattiva (PRAE), nonché allo svolgimento dell'attività di polizia mineraria di cui all'articolo 23, relativamente alle cave e torbiere nell'intero territorio regionale. ";
b) all'articolo 4 della
c) al comma 1 dell'articolo 7 della
d) al comma 4 dell'articolo 7 della
e) al comma 1 dell'articolo 8 della
f) al comma 1 quater dell'articolo 8 della
g) al comma 1 quinquies dell'articolo 8 della
h) al comma 1 sexies dell'articolo 8 della
i) il comma 9 dell'articolo 10 della
i bis) il comma 2 dell'articolo 19 della
i ter) il comma 3 dell'articolo 19 della
l) al comma 1, lettera a) dell'articolo 20 della
m) al comma 4 dell'articolo 4 della
n) [la lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della
o) l'articolo 32 della
Art. 32
(Conferenza di servizi)
1. Gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva indicono la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della
2. Alla conferenza partecipano:
a) un rappresentante dell'ente responsabile del procedimento;
b) un rappresentante per ogni comune interessato;
c) un rappresentante dell'unione dei comuni montani qualora interessati;
d) un rappresentante della Regione nel caso in cui sia responsabile del procedimento l'ambito territoriale ottimale, un rappresentante dell'ambito territoriale ottimale nel caso in cui sia responsabile del procedimento la Regione.
3. Nei casi in cui sussistano vincoli di natura pubblicistica, alla conferenza partecipano, in relazione al tipo di vincolo:
a) un rappresentante dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del
b) un rappresentante dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui alla
4. Alla conferenza di servizi di cui all'articolo 13 della
p) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 55 della
q) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della
r) al comma 2 dell'articolo 10 della
s) al comma 4 dell'articolo 10 della
Art. 23. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) l'articolo 2 della
b) al comma 1 dell'articolo 17 della
c) l'articolo 6 e la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della
d) l'articolo 14 della
e) [gli articoli 29, 31 e 33 della
f) al comma 1 dell'articolo 36 della
g) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 52 della
g bis) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 53 della
h) la lettera g) del comma 2 dell'articolo 83 della
i) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 83 della
l) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 86 della
m) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 90 della
n) il comma 3 dell'articolo 126 della
o) la lettera n) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79) [35];
o bis) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della
p) la lettera h) dell'articolo 3 della
q) le lettere a), b), c), i) e k) del comma 2 dell'articolo 5 della
r) alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della
s) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della
t) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della
u) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 della
v) l'articolo 17 della
z) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 20 della
aa) il comma 5 dell'articolo 21 della
bb) all'articolo 25, comma 2 della
cc) l'articolo 26 della
Art. 24. (Norma finanziaria)
1. Le spese connesse all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione a far data dal 1° gennaio 2016.
2. [A decorrere dall'esercizio finanziario 2016, la Regione provvede alla copertura delle spese connesse all'esercizio delle funzioni conferite mediante un fondo indistinto con funzioni perequative e con la compartecipazione a canoni e tariffe stabiliti in apposito provvedimento legislativo sulla base di un sistema di fabbisogni standard. Con il medesimo provvedimento, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, le province e la Città metropolitana acquisiscono una quota di partecipazione all'accertamento delle somme riscosse a titolo definitivo relative a canoni e tariffe di competenza regionale recuperate sul proprio territorio nella misura del maggior gettito] [37].
3. Al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione alle province e alla Città metropolitana ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura delle relative spese sostenute nell'esercizio 2015, determinate sulla base di un apposito protocollo d'intesa tra Regione, province, Città metropolitana e Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui all'UPB A13011.
4. In fase di prima applicazione della presente legge ed in considerazione delle specifiche funzioni loro attribuite, alla Città metropolitana di Torino e alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, è riconosciuto un contributo rispettivamente di euro 2 milioni e di euro 1 milione da iscriversi su apposito capitolo di spesa di nuova istituzione nell'ambito dell'UPB A13011 (Affari istituzionali ed Avvocatura Rapporti con le autonomie locali Titolo 1 spese correnti) del bilancio 2015. Per favorire l'avvio dell'esercizio delle funzioni, il contributo è assegnato a partire dall'anno 2015; alla spesa per l'anno 2015 si provvede mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'UPB A11011 (Risorse finanziarie e patrimonio, bilancio Titolo 1 spese correnti) del bilancio regionale.
Art. 25. (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
ALLEGATO A
Articolo 8
(Funzioni riallocate in capo alla Regione)
AGRICOLTURA
1)
articoli 3, 4, 6 e 9:
- ricevimento e verifica dei riconoscimenti di idoneità degli operatori previsto dall’art. 8, comma 5 e
dall’allegato III, primo capoverso, numero 2 del
- presentazione notifiche attività operatori;
- funzioni di vigilanza sugli Organismi di controllo;
- rappresentanza nell’ambito della Consulta regionale per l’agricoltura biologica
2)
materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), articolo 2, commi 1 e 3:
- interventi relativi al miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove
aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase
della produzione nonché della trasformazione aziendale;
- interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali;
- interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali;
- interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende agricole nonché di
formazione professionale, rivolta specialmente ai giovani operatori agricoli ed ai giovani
disoccupati, compresi i necessari supporti a livello provinciale;
- attività relative alle avversità atmosferiche nei confronti delle colture e alle calamità naturali per
quanto riguarda le strutture aziendali nonché le infrastrutture rurali di livello provinciale;
- interventi relativi alle infrastrutture rurali;
- interventi per l’applicazione di misure comunitarie di accompagnamento;
- interventi per l’erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti da regolamenti
comunitari e nazionali;
- interventi per la gestione di quote di produzione fatte salve le funzioni regionali di cui all’articolo
6, comma 1, lettera l bis);
- interventi per l’applicazione di misure agro-ambientali, compresa l’agricoltura biologica;
- funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati provinciali previsti da norme
statali e regionali;
- rilascio delle autorizzazioni per l’acquisto dei presidi fitosanitari;
- attività relative ai servizi di supporto per l’incremento ippico, ivi compresa l’applicazione delle
norme sulla riproduzione nel settore equino;
- interventi relativi all’attività agrituristica;
- approvazione dei piani di riordino irriguo e fondiario;
- svolgimento dei servizi per il prelevamento e l’uso dei carburanti a prezzi agevolati per
l’agricoltura, compresi il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo e l’assistenza agli
utenti di motore agricolo;
- accertamento e controlli per l’applicazione degli interventi per la regolazione dei mercati previsti
da regolamenti comunitari;
- vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull’attuazione dei relativi controlli
funzionali;
- commissioni tecniche provinciali di cui all’articolo 2 della
in materia di affitto di fondi rustici), modificato con
contratti agrari);
- rilevazioni statistiche nazionali e regionali
3)
2, 7, 11, 44, 51 e 63:
- espressione di parere circa il piano regionale per le attività di bonifica e d’irrigazione;
- espressione di parere circa la delimitazione dei comprensori di bonifica;
- espressione di parere circa il piano regionale di bonifica e di tutela del territorio regionale;
- espressione di parere circa la delimitazione di comprensori di irrigazione;
- espressione di parere circa la riorganizzazione dei consorzi di irrigazione;
- partecipazione tramite l’Unione Province Piemontesi alla Consulta regionale per la bonifica e
l’irrigazione
4)
rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della legge regionale 12 maggio
1980, n. 37 “Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei
etnografico-enologici, le strade del vino”), articolo 5:
- proposta di individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità
5)
articolo 9, comma 6:
- svolgimento di compiti specifici relativi all’attuazione di misure di emergenza per la prevenzione
e l’eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie, a seguito di accordi con la Regione.
ATTIVITA’ ESTRATTIVE [38]
1)
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59), articoli 29 e 30:
- elaborazione e approvazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), svolgimento
dell’attività di polizia mineraria in materia di cave e torbiere ed in materia di acque minerali e
termali.
BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO
1)
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59), articolo 126, comma 2, lettera a), numeri 1), 2), 3) e 4) e lettera b), numeri 1), 2) 3) e 4):
- promozione ed il coordinamento delle reti provinciali di servizi culturali in materia di musei,
biblioteche, archivi, aree archeologiche e complessi monumentali e degli altri beni culturali del
proprio territorio, a carattere provinciale o sovracomunale;
- promozione ed il coordinamento delle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale del
settore;
- coordinamento dell’attività di censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni
culturali del territorio provinciale;
- sostegno, anche in concorso con lo Stato, alla conservazione, manutenzione, sicurezza, restauro,
gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali;
- promozione delle attività espositive e delle arti visive;
- tutela, la valorizzazione e la promozione dell’originale patrimonio linguistico del Piemonte;
- promozione delle attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, di rassegne e festival;
- promozione dell’orientamento musicale e più in generale dell’educazione permanente.
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
1)
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59), articolo 90, comma 2, lettera a):
- formazione e gestione dell’anagrafe dei soggetti fruenti di contributi pubblici e degli assegnatari di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché dell’inventario del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica
ENERGIA
1) [
all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche), articolo 5,
comma 1:
- definizione di apposite linee guida per l’applicazione della presente legge con particolare riguardo
alle norme tecniche di cui all’articolo 3] [39].
2)
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della
articolo 36, comma 3:
- organizzazione di un sistema informativo coordinato e condiviso con tutti gli Enti territoriali.
3)
formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23
marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), articolo 3, comma 1, lettera
d):
- redazione ed adozione dei programmi di intervento per la promozione e l’incentivazione delle
fonti rinnovabili e del risparmio energetico.
FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
1)
professionale), articolo 9:
- individuazione dei fabbisogni formativi, coordinando le rilevazioni a ciò finalizzate, anche
avvalendosi dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro;
- formulazione di proposte e pareri obbligatori sui Programmi triennali e sulle direttive annuali di
attuazione di cui agli articoli 17 e 18;
- approvazione e trasmissione alla Regione dei progetti territoriali e dei piani provinciali di politica
del lavoro di cui all’articolo 6;
- riconoscimento dei corsi di cui all’articolo 14, esercitano la vigilanza su essi, nomina delle
Commissioni d’esame e rilascio dei relativi attestati, ad eccezione dei corsi direttamente svolti dalle
Province, per i quali provvede la Regione;
- esercizio della funzione prevista dall’articolo 41, comma 3
“Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della
coordinamento delle azioni di orientamento professionale e scolastico in collaborazione con gli
organi della Pubblica istruzione competenti in materia.
2)
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59), articolo 77:
- gestione delle attività formative previste nelle direttive annuali di cui all’articolo 18 della l.r.
63/1995, ad eccezione di quelle relative all’effettuazione di azioni sperimentali o di rilevante
interesse della Regione che impongono la gestione unitaria a livello regionale, come individuate
nelle medesime direttive;
- istituzione delle commissioni esaminatrici di cui all’articolo 24 della
- rilascio degli attestati su moduli predisposti dalle Province secondo standards stabiliti dalla
Regione, d’intesa con le Province;
- funzioni e compiti trasferiti alla Regione ai sensi dell’articolo 144, comma 1, lettera b) del d.lgs.
112/1998 relativamente agli istituti professionali;
- funzioni di coordinamento inerenti le attività di orientamento all’istruzione, lavoro e formazione
professionale, già indicati nella
3)
qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), articolo 9, comma 1, lettera d):
- organizzazione e gestione delle attività concernenti le politiche attive del lavoro.
POLITICHE SOCIALI
1)
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), articolo 5,
commi 1, 2, lettere d), e), f), g), h), ed l), e 3, lettere a, b):
- promozione di forme di coordinamento fra enti gestori istituzionali e soggetti del terzo settore;
- diffusione, di concerto con gli enti gestori istituzionali, dell’informazione in materia di servizi
sociali sul territorio di competenza;
- competenze in materia di cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato, compresa
l’erogazione dei relativi contributi;
- formazione di base, riqualificazione e formazione permanente degli operatori dei servizi sociali di
cui all’articolo 6, comma 2, lettera d), sulla base dei bisogni rilevati tramite gli enti gestori
istituzionali e anche in raccordo con l’università, compresa l’erogazione dei relativi finanziamenti;
- competenze in materia di asili nido comunali ed erogazione dei relativi contributi;
- controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, sulla amministrazione delle
persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla
trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla persona, compresi lo
scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario;
- vigilanza sugli organi e sull’attività amministrativa delle IPAB, compresi la sospensione e lo
scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario nonché la
dichiarazione di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB nei casi
previsti dalla legge.
2)
artt. 6 e 11:
- competenze in materia di associazioni di promozione sociale.
TURISMO
1)
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59), articolo 83, comma 2, lettera b):
- monitoraggio dello sviluppo del sistema di informazione e di accoglienza locale e della
promozione turistica locale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali.
2) [
- funzioni di vigilanza sull’operato delle ATL.] [40]
VINCOLO IDROGEOLOGICO
1)
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59), articolo 64:
- rilascio di autorizzazioni alla trasformazione e modificazione d’uso del suolo in aree soggette a
vincolo idrogeologico non riservate alla Regione e non trasferiti ai comuni.
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[2] Comma inserito dall'art. 1 della
[3] Comma abrogato dall'art. 44 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 115 della
[5] Comma già modificato dall'art. 2 della
[6] Comma così modificato dall'art. 115 della
[7] Comma abrogato dall'art. 115 della
[8] Comma così modificato dall'art. 115 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 85 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 17 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[12] Comma così modificato dall'art. 86 della
[13] Lettera abrogata dall'art. 17 della
[14] Lettera così sostituita dall'art. 41 della
[15] Comma così modificato dall'art. 17 della
[16] Comma così modificato dall'art. 116 della
[17] Comma così modificato dall'art. 3 della
[18] Comma così modificato dall'art. 3 della
[19] Comma inserito dall'art. 3 della
[20] Comma inserito dall'art. 3 della
[21] Comma così modificato dall'art. 3 della
[22] Comma inserito dall'art. 3 della
[23] Comma inserito dall'art. 3 della
[24] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[25] Articolo abrogato dall'art. 15 della
[26] Comma aggiunto dall'art. 17 della
[27] Comma aggiunto dall'art. 87 della
[28] Le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), i bis), i ter), l), o) del presente articolo sono state abrogate dall'art. 44 della
[29] Lettera inserita dall'art. 4 della
[30] Lettera inserita dall'art. 4 della
[31] Lettera abrogata dall'art. 13 della
[32] Lettera abrogata dall'art. 44 della
[33] Lettera così sostituita dall'art. 5 della
[34] Lettera inserita dall'art. 5 della
[35] Lettera così sostituita dall'art. 5 della
[36] Lettera inserita dall'art. 5 della
[37] Comma abrogato dall'art. 29 della
[38] Voce abrogata dall'art. 44 della
[39] Punto abrogato dall'art. 13 della
[40] Numero abrogato dall'art. 26 della