Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 personale |
Data: | 01/12/1998 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. (Uffici di comunicazione della Giunta e del Consiglio regionale). |
Art. 2. (Disciplina del nuovo assetto organizzativo e norma transitoria). |
Art. 3. (Norma finanziaria). |
Art. 4. (Abrogazioni). |
§ 2.1.57 – L.R. 1 dicembre 1998, n. 39.
Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato.
(B.U. 2 dicembre 1998, n. 48).
Art. 1. (Uffici di comunicazione della Giunta e del Consiglio regionale).
1. Il Presidente, il Vice Presidente, gli Assessori della Giunta regionale, nonché il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, si avvalgono, ai sensi dell'articolo 14 della
2. Agli uffici di comunicazione compete esclusivamente il supporto per l'espletamento dell'attività istituzionale propria dei soggetti e delle strutture politiche individuate al comma precedente.
3. Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla Giunta regionale, ove necessario d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con riferimento alle dotazioni organiche determinate dalle normative vigenti per gli uffici medesimi. L'importo è determinato annualmente sulla base del costo effettivo del personale previsto in dotazione organica comprensivo del trattamento stipendiale fondamentale, degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'ente, delle somme erogate con carattere di continuità e fissità, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto, definito al 1° gennaio di ogni anno. L'importo risultante è incrementato di una percentuale corrispondente all'aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell'anno precedente e il gennaio dell'anno in corso, nonché del costo corrispondente ad un monte ore straordinarie computato in ragione del limite individuale previsto per l'anno 1998 per il personale dei medesimi uffici della Giunta regionale.
3 bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 3 necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale non possono eccedere l'importo complessivo di euro 2.800.000,00; quelle necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale non possono eccedere l'importo complessivo di euro 675.000,00 [1].
3 ter. Le risorse finanziarie di cui ai commi 3 e 3-bis, non utilizzate in ciascun anno sono portate in aumento delle disponibilità finanziarie per l'anno successivo e comunque:
a) non oltre la fine del mandato del Presidente, del vice presidente e degli assessori della Giunta regionale, assegnatari delle risorse necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale;
b) non oltre la fine della legislatura per i componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assegnatari delle risorse necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale [2].
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il personale addetto agli uffici di comunicazione può essere individuato tra dipendenti regionali, ovvero dipendenti a tempo indeterminato provenienti da altre pubbliche amministrazioni ovvero comandati se l'ordinamento dell'amministrazione non consente il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo. Con esclusione del personale comandato, per il quale si provvede con la determinazione di autorizzazione al comando stesso, il conferimento dell'incarico di responsabile o di componente dei predetti uffici avviene tramite la stipulazione di appositi contratti a tempo determinato di diritto privato e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità nonché ai fini della conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza. Il personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì individuato tra il personale di società a partecipazione pubblica. In tal caso, le modalità di utilizzo e di rimborso della spesa, nell’ambito delle risorse di cui al comma 3, sono definite da apposita convenzione tra le parti [3].
4 bis. Il comma 4 si applica anche ai dipendenti regionali ai quali è conferito l’incarico di cui all’articolo 7 della
5. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3 gli Uffici di comunicazione possono avvalersi anche di personale esterno all'Amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste [5].
5 bis. [Il limite massimo dei tre quinti stabilito al comma 5 non si applica all'Ufficio di comunicazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale limitatamente alle quote di risorse finanziarie, assegnate ai Consiglieri segretari, risultanti dal riparto effettuato con deliberazione ai sensi del comma 7] [6].
6. Sono fatti salvi rispetto al limite di spesa di cui al comma 3 gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'istituto di sostituzione per maternità in applicazione della
7. Con atto deliberativo della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono determinate, su proposta degli amministratori interessati, le modalità ed il numero delle unità di personale da acquisire, il responsabile dell'ufficio di comunicazione e le relative retribuzioni.
8. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 4 e 5 viene costituito con la sottoscrizione del contratto da parte del Presidente della Giunta regionale, del Vice Presidente, dell'Assessore e del Presidente del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza. Le direzioni regionali competenti in materia di personale forniscono il supporto tecnico necessario per la stipulazione e la gestione dei singoli contratti. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento e si risolve di diritto quando cessa dall'ufficio l'amministratore a supporto del quale il personale risulta essere assegnato.
8 bis. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, sono incrementabili in misura sufficiente a garantire una somma corrispondente ad un monte ore complessivo di straordinari computato in ragione del limite individuale annuo 1999, per il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la remunerazione delle particolari condizioni di disagio proprie dell'attività svolta. In armonia con i principi di cui all'articolo 14, comma 2, del
Art. 2. (Disciplina del nuovo assetto organizzativo e norma transitoria).
1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 11 della
2. Agli eventuali adeguamenti delle dotazioni organiche connesse alle procedure concorsuali di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dalla
3. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, definisce con proprio atto deliberativo decorrenza e modalità di applicazione del nuovo assetto organizzativo del personale addetto agli uffici di comunicazione.
Art. 3. (Norma finanziaria).
1. Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si fa fronte mediante istituzione nello stato di previsione del corrente anno di apposito capitolo con la seguente denominazione: "Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale, del personale, compreso quello comandato, degli uffici di comunicazione".
2. Agli eventuali oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge previsti per l'anno 1998 in lire 290 milioni si provvede, se necessario, mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15950 del bilancio di previsione 1998.
3. Alla spesa relativa al trattamento di missione si provvede mediante le disponibilità riferite al capitolo n. 10250 del bilancio di previsione 1998.
4. Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 2 si fa fronte con gli stanziamenti di cui i capitoli 10120 e 10130 del bilancio di previsione 1998 che presentano la necessaria disponibilità.
Art. 4. (Abrogazioni).
Sono abrogate dalla data definita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare, il secondo comma dell'articolo 14 della
[1] Comma inserito dall'art. 6 della
[2] Comma inserito dall'art. 2 della
[3] Comma già modificato dall’art. 2 della
[4] Comma aggiunto dall’art. 1 della
[5] Comma sostituito dall'art. 3 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 17 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della