§ 6.1.287 - L.R. 31 gennaio 2019, n. 2.
Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:31/01/2019
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Stato di previsione delle Entrate)
Art. 2.  (Stato di previsione delle Spese)
Art. 3.  (Bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2019-2021)
Art. 4.  (Residui attivi)
Art. 5.  (Residui passivi)
Art. 6.  (Autorizzazione per accertamenti e riscossioni)
Art. 7.  (Autorizzazione per impegni e pagamenti)
Art. 8.  (Risultato di amministrazione presunto)
Art. 9.  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
Art. 10.  (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 11.  (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
Art. 12.  (Fondo crediti di dubbia esigibilità)
Art. 13.  (Spese per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio arretrati)
Art. 14.  (Fondo rischi da contenzioso)
Art. 15.  (Fondo per perdite degli organismi partecipati)
Art. 16.  (Anticipazioni di Tesoreria)
Art. 17.  (Autonomia del Consiglio regionale)
Art. 18.  (Variazioni al bilancio)
Art. 19.  (Annullamento dei diritti di credito)
Art. 20.  (Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione)
Art. 21.  (Entrata in vigore)


§ 6.1.287 - L.R. 31 gennaio 2019, n. 2.

Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

(B.U. 5 febbraio 2019, n. 20 Speciale)

 

Art. 1. (Stato di previsione delle Entrate)

1. Sono approvati i totali generali dell'entrata del bilancio di competenza 2019-2021 per l'importo di euro 6.251.740.948,76 per l'esercizio finanziario 2019, di euro 6.058.781.738,45 per l'esercizio finanziario 2020 e di euro 4.630.199.884,07 per l'esercizio finanziario 2021.

2. È approvato in euro 8.661.757.346,40 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2019, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di euro 420.000.000,00 stimata al 1 gennaio 2019.

 

     Art. 2. (Stato di previsione delle Spese)

1. Sono approvati i totali generali della spesa del bilancio di competenza 2019-2021 per l'importo di euro 6.251.740.948,76 per l'esercizio finanziario 2019, di euro 6.058.781.738,45 per l'esercizio finanziario 2020 e di euro 4.630.199.884,07 per l'esercizio finanziario 2021.

2. È approvato in euro 8.651.402.232,02 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2019.

 

     Art. 3. (Bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2019-2021)

1. Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i., il bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2019-2021 si compone dei seguenti prospetti:

a) prospetto relativo al bilancio di previsione 2019-2021 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (unità di voto);

b) prospetto relativo al bilancio di previsione 2019-2021 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi (unità di voto) e titoli;

c) prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2019-2021;

d) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2019-2021;

e) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2019-2021;

f) quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese;

g) prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio;

h) prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;

i) prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;

l) prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

n) prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

o) elenco concernente le spese obbligatorie;

p) elenco concernente le spese impreviste;

q) nota integrativa comprensiva della Nota informativa inerente gli oneri e impegni finanziari stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

r) relazione del Collegio dei revisori.

2. Costituiscono ulteriori allegati al bilancio di previsione finanziario 2019-2021:

a) l'elaborato concernente l'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio Sanitario regionale in attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 del decreto legislativo 118/2011;

b) l'elenco dei "Fondi vincolati statali e comunitari";

c) l'elenco dei "Fondi vincolati regionali".

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione di cui al comma 1, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:

a) il "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie (entrata) e in missioni, programmi e macroaggregati (spesa);

b) il Bilancio Finanziario Gestionale (B.F.G.), ripartito in capitoli. Al bilancio finanziario gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Con il B.F.G. sono assegnate ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese e sono, altresì, definiti gli obiettivi relativi al conseguimento delle risorse in entrata iscritte in bilancio.

4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) costituiscono allegati al bilancio di previsione finanziario 2019-2021:

a) Verbale di Consiglio regionale n. 105/1 del 22.12.2017 (Disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014. Piano di rientro - articolo 9, comma 5, del D.L. 78/2015 - Modifica ed integrazione della deliberazione di G.R. n. 826/C dell'11 dicembre 2016);

b) Verbale di Consiglio regionale n. 114/2 del 31.12.2018 (Disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015. Piano di rientro - articolo 1, comma 779 e seguenti, L. 205/2017).

 

     Art. 4. (Residui attivi)

1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2018, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2019, è di euro 2.165.818.102,10.

 

     Art. 5. (Residui passivi)

1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2018, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2019, è di euro 2.399.134.557,63.

 

     Art. 6. (Autorizzazione per accertamenti e riscossioni)

1. Ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 118/2011, è autorizzato l'accertamento e la riscossione delle entrate, così come risultanti nello stato di previsione per ciascuna unità di voto (tipologie).

 

     Art. 7. (Autorizzazione per impegni e pagamenti)

1. Ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 118/2011, è autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di competenza e di cassa per ciascuna unità di voto (programmi).

 

     Art. 8. (Risultato di amministrazione presunto)

1. È iscritta nello stato di previsione della spesa una quota del disavanzo di amministrazione presunto per ciascuna delle tre annualità di bilancio (2019-2020-2021), così determinata:

a) euro 25.544.172,01 quale annualità del disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 779 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) euro 617.942,13 quale accantonamento trentennale del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni così come provvisoriamente determinato con delibera di Giunta regionale n. 692 del 24 novembre 2017;

c) euro 4.404.075,67 quale annualità del disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2015, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 779, articolo 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Ai sensi dell'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 118/2011, è iscritta nello stato di previsione delle entrate, nella voce "utilizzo Avanzo di amministrazione", la somma di euro 162.969.695,96, quale utilizzo fondo anticipazioni di liquidità - d.l. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti - acquisita nell'anno 2013, al netto dei rimborsi effettuati.

 

     Art. 9. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 118/2011, nello stato di previsione del titolo I della spesa nell'ambito della missione 20, programma 01, è autorizzata l'iscrizione del fondo di riserva per le spese obbligatorie per un importo pari ad euro 1.937.278,64 nell'esercizio finanziario 2019, di euro 1.937.278,64 per l'esercizio finanziario 2020 e di euro 2.200.000,00 per l'esercizio finanziario 2021.

2. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 118/2011, il Dirigente del Servizio Bilancio dispone, con propria determinazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e la contestuale iscrizione nei capitoli di bilancio inclusi dello specifico elenco allegato alla legge regionale di bilancio e nei nuovi capitoli di bilancio istituiti nel corso dell'esercizio finanziario, individuati come spese obbligatorie in quanto rientranti nelle tipologie di spese elencate nel comma 1 dell'articolo 48 del decreto legislativo 118/2011 [1].

 

     Art. 10. (Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 118/2011, nello stato di previsione del titolo I della spesa, nell'ambito della missione 20, programma 01, è autorizzata l'iscrizione del Fondo di riserva per le spese impreviste per un importo pari ad euro 699.833,49 nell'esercizio finanziario 2019, di euro 613.853,77 per l'esercizio finanziario 2020 e di euro 1.307.271,30 per l'esercizio finanziario 2021.

2. I prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 11. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 118/2011, nello stato di previsione della spesa del titolo I, nell'ambito della missione 20, programma 01, è autorizzata nell'anno 2019 l'iscrizione del Fondo di riserva di cassa, per un importo di euro 200.000.000,00.

2. I prelevamenti dal predetto fondo sono disposti, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 118/2011, con determinazione del Dirigente del Servizio Bilancio.

 

     Art. 12. (Fondo crediti di dubbia esigibilità) [2]

1. Ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 118/2011 e in applicazione del principio contabile generale ed applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 al medesimo decreto, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 02, del Titolo 1 della spesa, dello stanziamento relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte corrente - per un importo pari a euro 1.568.595.29 per l'esercizio finanziario 2019, ad euro 1.260.820,66 per l'esercizio finanziario 2020 e ad euro 1.174.840.94 per l'esercizio finanziario 2021. È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 02, del Titolo li della spesa, dello stanziamento relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte capitale - per un importo pari ad euro 152,67 per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021.

 

     Art. 13. (Spese per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio arretrati)

1. È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, nell'ambito della missione 20, programma 03, del titolo I della spesa, dello stanziamento necessario per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio arretrati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73 del decreto legislativo 118/2011 per un importo pari a euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2019, euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2020, euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2021.

 

     Art. 14. (Fondo rischi da contenzioso) [3]

1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 118/2011, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 03, del Titolo I della spesa, del Fondo Rischi da contenzioso per la copertura delle passività potenziali derivanti da contenzioso in atto per un importo pari a euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2019, euro 1.960.000,00 per l'esercizio finanziario 2020, euro 2.960.000,00 per l'esercizio finanziario 2021.

 

     Art. 15. (Fondo per perdite degli organismi partecipati)

1. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 550-552, articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)) così come modificati dall'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) nel programma 03 della missione 20 del titolo I dello stato di previsione della spesa, è iscritto il fondo per il pagamento delle perdite degli organismi partecipati, con uno stanziamento di competenza pari ad euro 1.505.376,08 per l'anno 2019, euro 1.516.399,55 per l'esercizio finanziario 2020, euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2021.

2. È inoltre iscritto nel programma 3, missione 20, titolo I il fondo ricapitalizzazione Società ed Enti partecipati con uno stanziamento di competenza pari ad euro 100.000,00 per ciascuno dei tre esercizi finanziari.

 

     Art. 16. (Anticipazioni di Tesoreria)

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 118/2011, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio è autorizzata l'iscrizione dell'anticipazione di cassa nel titolo 7, tipologia 100, per l'importo annuo di euro 100.000.000,00; parimenti, nello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione del rimborso delle anticipazioni di cassa nella missione 60, programma 01 di pari ammontare.

 

     Art. 17. (Autonomia del Consiglio regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 118/2011, nella missione 01, programma 01, è previsto uno stanziamento di euro 24.750.000,00 per l'annualità 2019, di euro 24.750.000,00 per l'annualità 2020 e di euro 24.750.000,00 per l'annualità 2021.

2. In applicazione del comma 1, al bilancio del Consiglio regionale per il triennio 20192021, approvato con Verbale consiliare n. 113/4 del 29 novembre 2018, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) Esercizio 2019

- in diminuzione di euro 1.060.279,30 il capitolo di entrata 1001 denominato "Trasferimento risorse dal bilancio regionale" - titolo 1, tipologia 101, categoria 02;

- in diminuzione di euro 825.000,00 il capitolo di spesa 1002 denominato "Assegni vitalizi, inabilità e reversibilità" - missione 01, programma 01;

- in diminuzione il capitolo di spesa 1001 denominato "Trattamento indennitario, missioni e rimborsi, spese consiglieri regionali e componenti la giunta non consiglieri regionali" per euro 235.279,30 - missione 01, programma 01;

b) Esercizio 2020

- in diminuzione di euro 527.160,00 il capitolo di entrata 1001 denominato "Trasferimento risorse dal bilancio regionale" - titolo 1, tipologia 101, categoria 02;

- in diminuzione di euro 825.000,00 il capitolo di spesa 1002 denominato "Assegni vitalizi, inabilità e reversibilità" - missione 01, programma 01;

- in aumento di euro 297.840,00 il capitolo di spesa 9406 denominato "Fondo TFS/TFR personale dipendente" - missione 01, programma 03;

c) Esercizio 2021

- in aumento di euro 1.073.450,00 il capitolo di entrata 1001 denominato "Trasferimento risorse dal bilancio regionale" - titolo 1, tipologia 101, categoria 02;

- in diminuzione di euro 630.000,00 il capitolo di spesa 1002 denominato "Assegni vitalizi, inabilità e reversibilità" - missione 01, programma 01;

- in aumento di euro 1.703.450,00 il capitolo di spesa 9406 denominato "Fondo TFS/TFR personale dipendente" - missione 01, programma 03.

3. Ai sensi dell'articolo 3-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) e successive modifiche ed integrazioni, è approvato il Bilancio di previsione del Consiglio regionale - annualità 2019-2021, di cui al verbale consiliare 113/4 del 29 novembre 2018, allegato alla presente legge.

 

     Art. 18. (Variazioni al bilancio)

1. Il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio autorizzate ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 118/2011.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale, ai sensi del medesimo articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 118/2011, sono autorizzate, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale.

3. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale le variazioni previste dall'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 118/2011, sono autorizzate dal Dirigente del Servizio Bilancio.

4. Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio sono pubblicati nella sezione dedicata ai bilanci del sito internet della Regione.

 

     Art. 19. (Annullamento dei diritti di credito)

1. La Giunta regionale è autorizzata, individuandone le condizioni e le modalità, a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa.

2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in euro 30,00.

 

     Art. 20. (Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione)

1. I bilanci relativi agli Enti, Agenzie ed altri Organismi dipendenti dalla Regione sono approvati, previo parere favorevole del Dipartimento competente per materia, con proposta del medesimo Dipartimento, mediante provvedimento della Giunta regionale.

2. I provvedimenti di cui al comma precedente sono inviati, a titolo informativo, alla Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale.

 

     Art. 21. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2019.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 10 dicembre 2019, n. 44.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 10 dicembre 2019, n. 44.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 10 dicembre 2019, n. 44.