§ 1.2.78 - L.R. 17 giugno 2019, n. 9.
Disposizioni di adeguamento all'articolo 1, commi 965, 966, 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:17/06/2019
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Ambito di applicazione)
Art. 3.  (Rideterminazione)
Art. 4.  (Montante contributivo)
Art. 5.  (Rivalutazione)
Art. 6.  (Indennità a carattere differito)
Art. 7.  (Trattenute sulle indennità di carica)
Art. 8.  (Diritto all'indennità a carattere differito)
Art. 9.  (Sistema contributivo)
Art. 10.  (Montante contributivo individuale)
Art. 11.  (Decorrenza dell'indennità a carattere differito)
Art. 12.  (Esclusione dell'indennità a carattere differito)
Art. 13.  (Rinunciabilità)
Art. 14.  (Abrogazioni)
Art. 15.  (Disposizioni transitorie)
Art. 16.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 17.  (Entrata in vigore e decorrenza effetti)


§ 1.2.78 - L.R. 17 giugno 2019, n. 9.

Disposizioni di adeguamento all'articolo 1, commi 965, 966, 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Introduzione dell'indennità a carattere differito in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

(B.U. 26 giugno 2019, n. 109 Speciale)

 

Capo I

Adeguamento all'ordinamento statale

 

Art. 1. (Finalità)

1. Con la presente legge la Regione Abruzzo adegua il proprio ordinamento alle seguenti disposizioni statali:

a) articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), in conformità all'Intesa sancita ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito Intesa;

b) articolo 2, comma 1, lett. m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) con l'introduzione dell'indennità a carattere differito.

 

Capo II

Adeguamento all'articolo 1, commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. Il presente Capo disciplina gli assegni vitalizi e di reversibilità spettanti in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, considerati nel loro importo lordo.

 

     Art. 3. (Rideterminazione)

1. Gli importi degli assegni vitalizi di cui all'articolo 2 sono rideterminati secondo le modalità previste dalla presente legge.

2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 4 per il coefficiente di trasformazione contenuto nella Tabella 2 allegata all'Intesa e recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativa all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell'Intesa.

3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del Consigliere ed il numero dei mesi.

4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio spettante di cui all'articolo 2 le aliquote di cui all'Allegato A alla presente legge (di seguito Allegato A), individuate in ragione sia dell'appartenenza alla fascia di riferimento dell'assegno vitalizio spettante sia della differenza espressa nei termini percentuali tra l'assegno vitalizio spettante e quello rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3, calcolata rapportando il resto ottenuto in cifre assolute all'importo dell'assegno vitalizio spettante.

5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi 2, 3 e 4 e dell'assegno di riversibilità di cui al comma 8 non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento in data antecedente alla rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.

6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di cui alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa, le aliquote base dell'Allegato A sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.

7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 4, sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione l'Allegato A.

8. L'assegno di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.

9. L'ammontare dell'assegno vitalizio e di reversibilità, rideterminato ai sensi della presente legge, non può superare l'importo degli assegni spettanti in corso di erogazione o non ancora erogati ai sensi dell'articolo 2.

 

     Art. 4. (Montante contributivo)

1. Il calcolo del montante contributivo è effettuato secondo le modalità previste dalla nota metodologica che costituisce parte integrante dell'Intesa.

2. Ai fini della determinazione dei contributi ordinari effettivi versati e di quelli versati per il completamento della legislatura, il Servizio competente del Consiglio regionale (di seguito Servizio competente) tiene conto dell'effettivo versamento come risultante dalle scritture contabili, ovvero dell'importo dei contributi obbligatori al cui versamento il Consigliere era obbligato tenuto conto delle percentuali di contribuzione e delle indennità consiliari lorde vigenti nel periodo di riferimento; il computo tiene conto, se del caso, dei dati riportati nella Tabella 1 allegata all'Intesa, con esclusione di qualsiasi altra indennità.

3. La quota di contribuzione a carico del Consigliere è pari all'aliquota percentuale della base imponibile prevista dalla normativa di riferimento durante l'espletamento del mandato consiliare, ivi ricomprendendo l'aliquota della eventuale contribuzione ai fini del completamento volontario del quinquennio della legislatura e della eventuale contribuzione aggiuntiva finalizzata al trattamento di reversibilità. La quota di contribuzione a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte quella a carico del Consigliere. I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi di calendario solare.

4. Le quote di contribuzione finalizzate al completamento volontario del quinquennio di ciascuna legislatura sono determinate sulla base dell'indennità consiliare lorda e dell'aliquota di contribuzione a carico del Consigliere vigenti nell'ultimo giorno di effettiva durata di ciascuna legislatura e si considerano versate in pari data.

 

     Art. 5. (Rivalutazione)

1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, come derivanti dalla rideterminazione di cui alla presente legge, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della stessa, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI), come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Capo III

Adeguamento all'articolo 2, comma 1, lett. m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174

 

     Art. 6. (Indennità a carattere differito)

1. A decorrere dalla XI legislatura regionale, ai Consiglieri eletti, alla data di cessazione del mandato, spetta un'indennità a carattere differito determinata con il metodo di calcolo contributivo ai sensi del presente Capo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai Consiglieri eletti nella X legislatura che ne facciano espressa richiesta al Servizio competente, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. (Trattenute sulle indennità di carica)

1. L'indennità di cui all'articolo 6 è corrisposta ai Consiglieri regionali, in dodici mensilità; a tal fine sull'indennità di carica al lordo è operata la trattenuta nella misura stabilita dall'articolo 10, comma 4.

2. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il Consigliere ha facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la maturazione dell'indennità differita relativa al periodo cui si riferisce la predetta opzione.

 

     Art. 8. (Diritto all'indennità a carattere differito)

1. I Consiglieri cessati dal mandato conseguono il diritto all'indennità al compimento dei 65 anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato consiliare presso il Consiglio regionale per almeno 5 anni, anche non consecutivi.

2. Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di 60 anni.

3. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, purchè corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.

4. Il Consigliere, anche in caso di sostituzione temporanea di altro Consigliere, può versare le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo alla legislatura; non è ammesso alla contribuzione volontaria il Consigliere la cui elezione è stata annullata.

5. Per i contributi versati a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non è ammessa la restituzione, salvo il caso che il Consigliere non consegua il requisito minimo di cinque anni di mandato, di cui al comma 1, anche non consecutivi. I contributi restituiti sono rivalutati al saggio legale di interesse [1].

 

     Art. 9. (Sistema contributivo)

1. L'indennità a carattere differito, corrisposta in dodici mensilità, è determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), come rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), correlato all'età del Consigliere regionale alla data del conseguimento del diritto alla predetta indennità.

2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del Consigliere e il numero di mesi.

 

     Art. 10. (Montante contributivo individuale)

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 4. La contribuzione così ottenuta si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 5.

2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità di carica lorda di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) come determinata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale vigenti pro tempore, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o del rimborso delle spese di esercizio del mandato.

3. L'importo dell'indennità a carattere differito è rivalutato automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

4. La quota di contributo a carico del Consigliere è pari all'8,80 per cento della base imponibile; la quota a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte la quota a carico del Consigliere.

5. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

 

     Art. 11. (Decorrenza dell'indennità a carattere differito)

1. L'indennità a carattere differito è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

2. Nel caso in cui il Consigliere, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, l'indennità è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato.

3. In caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'indennità differita la percepiscono con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.

 

     Art. 12. (Esclusione dell'indennità a carattere differito)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del d.l. 174/2012, l'indennità a carattere differito è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, se il titolare del trattamento in godimento è condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna ha comportato l'interdizione dai pubblici uffici. L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e ha durata pari a quella dell'interdizione.

2. L'esclusione di cui al comma 1 si applica, altresì, al condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

 

     Art. 13. (Rinunciabilità)

1. Il Consigliere regionale può rinunciare all'indennità di cui all'articolo 6 con espressa dichiarazione da rendere al Servizio competente entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della sua proclamazione; in tal caso non si applicano le trattenute previste dall'articolo 10, comma 4 [2].

1-bis. I Consiglieri regionali possono, altresì, rinunciare all'indennità di cui all'articolo 6, con espressa richiesta da Comunicare al Servizio competente entro un anno dall'adesione al beneficio. In caso di rinuncia il Consigliere ha diritto di ricevere tutti i contributi già versali per tale finalità: inoltre, qualora il medesimo sia in carica, non sono più dovuti i contributi mensili a suo carico di cui al comma 4 dell'articolo 10 [3].

 

Capo IV

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 14. (Abrogazioni)

1. A decorrere dal 1 ottobre 2019 sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) commi 3 e 4 dell'articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 36 (Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio);

b) articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari).

 

     Art. 15. (Disposizioni transitorie)

1. I Consiglieri eletti nella XI legislatura regionale possono richiedere, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente di effettuare i versamenti necessari per maturare l'indennità di cui all'articolo 6. Il versamento delle quote contributive riferite al periodo di consiliatura antecedente all'entrata in vigore della presente legge può essere corrisposto in un'unica soluzione ovvero rateizzato nella durata massima di sei mesi.

2. Qualora il Consigliere eletto nella X legislatura intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 6, comma 2, richiede contestualmente di effettuare anche i versamenti necessari per maturare l'indennità a carattere differito a copertura dell'intero quinquennio anche se non completato, fermi restando i requisiti di accesso all'indennità a carattere differito previsti dall'articolo 8.

3. Il versamento dei contributi di cui al comma 2 può essere corrisposto in un'unica soluzione ovvero rateizzato nella durata massima di ventiquattro mesi. I Consiglieri eletti sia nella X che nella XI legislatura possono scegliere di versare i suddetti contributi anche secondo le modalità di cui all'articolo 7.

4. In ogni caso, fintanto che non siano stati versati tutti i contributi di cui ai commi da 1 a 3, il Consigliere regionale non matura il diritto all'indennità a carattere differito di cui all'articolo 6.

5. Con riferimento agli assegni vitalizi non ancora erogati spettanti ai Consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura che ancora non hanno compiuto l'età anagrafica prescritta, la rideterminazione di cui al Capo II viene applicata all'importo dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato secondo le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 36/2011, abrogate dalla presente legge.

6. La rinuncia di cui all'articolo 13 può essere effettuata dal Consigliere, in sede di prima applicazione della presente legge, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

 

     Art. 16. (Disposizioni finanziarie)

1. Dalle disposizioni contenute nel Capo II non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.

2. Agli oneri derivanti dalle obbligazioni di cui al Capo III si fa fronte mediante lo stanziamento del capitolo di bilancio del Consiglio regionale di nuova istituzione denominato ''Fondo per indennità a carattere differito" Miss. 01 Progr. 01.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 2, quantificati per l'esercizio 2019 in euro 500.000,00 e per gli esercizi successivi in euro 600.000,00, si provvede mediante la seguente variazione di bilancio del Consiglio regionale in termini di competenza e di cassa:

a) per l'esercizio 2019:

1) Capitolo di nuova istituzione denominato ''Fondo per indennità a carattere differito" Miss. 01 - Progr. 01 in aumento di euro 500.000,00;

2) Capitolo 1002 denominato ''Assegni vitalizi, inabilità e reversibilità'' Miss. 01 - Progr. 01 in diminuzione euro 200.000,00;

3) Capitolo 9401 denominato ''Fondo di riserva per le spese obbligatorie" Miss. 20 - Progr. 01 in diminuzione euro 300.000,00;

b) per gli esercizi 2020 e 2021:

1) Capitolo di nuova istituzione denominato ''Fondo per indennità a carattere differito" Miss. 01 - Progr. 01 in aumento di euro 600.000,00;

2) Capitolo 1002 denominato ''Assegni vitalizi, inabilità e reversibilità'' Miss. 01 - Progr. 01 in diminuzione euro 600.000,00.

4. La variazione di cui al comma 3 è attuata con provvedimenti periodici dell'Ufficio di Presidenza in ragione delle obbligazioni derivanti dall'effettiva applicazione dell'articolo 13.

 

     Art. 17. (Entrata in vigore e decorrenza effetti)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

2. Le disposizioni del Capo II producono effetti a decorrere dal 1 ottobre 2019.

 

Allegato A

(art. 3, comma 4)

 

Assegno vitalizio spettante

Aliquote base

Aliquote da applicare per differenziali non superiori a 0 (aliquote base moltiplicate per 0)

Aliquote da applicare per differenziali superiori a 0% e inferiori o pari a 10% (aliquote base moltiplicate per 1,1)

Aliquote da applicare per differenziali superiori a 10% e inferiori o pari a 30% (aliquote base moltiplicate per 1,2)

Aliquote da applicare per differenziali superiori a 30% e inferiori o pari a 50% (aliquote base moltiplicate per 1,3)

Aliquote da applicare per differenziali superiori a 50% e inferiori o pari a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,5)

Aliquote da applicare per differenziali superiori a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,7)

Da euro 0,00 a euro 1.500,00

9%

0%

9,9%

10,8%

11,7%

13,5%

15,3%

Da euro 1.501,00 a euro 3.500,00

13,5%

0%

14,85%

16,2%

17,55%

20,20%

23,95%

Da euro 3.501,00 a euro 6.000,00

18%

0%

19,8%

21,6%

23,4%

27%

30,6%

Da euro 6.001,00 a euro 8.000,00

22,5%

0%

24,75%

27%

29,25%

33,75%

38,25%

Oltre euro 8.001,00

30%

0%

33%

36%

39%

45%

51%

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 2019, n. 48.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 2019, n. 48.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 2019, n. 48.