Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.9 normativa istituzionale |
Data: | 02/08/2018 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità. |
Art. 2. Semplificazioni in materia di pianificazione territoriale. |
Art. 3. Semplificazioni in materia di procedimento di pianificazione paesaggistica di competenza regionale. |
Art. 4. Semplificazione in materia di valutazioni di incidenza. |
Art. 5. Disposizioni di riordino normativo in materia di servizio idrico integrato. |
Art. 6. Semplificazioni in materia di lavori pubblici di interesse regionale e di opere pubbliche e di interesse pubblico. |
Art. 7. Semplificazione degli interventi regionali di promozione dello spettacolo. |
Art. 8. Semplificazione in materia di turismo e cultura. |
Art. 9. Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di trasporti. |
Art. 10. Disposizioni a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per lo sviluppo economico. |
Art. 11. Semplificazioni per incentivare l'occupazione. |
Art. 12. Disposizioni di semplificazione in materia di Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive. |
Art. 13. Disposizioni di semplificazioni in materia di collaudo degli impianti di distribuzione carburante. |
Art. 14. Disposizioni di riordino normativo e razionalizzazione della spesa regionale. |
Art. 15. Clausola di semplificazione permanente. |
Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore. |
§ 1.9.50 - L.R. 2 agosto 2018, n. 26.
Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018.
(B.U. 3 agosto 2018, n. 54)
Art. 1. Oggetto e finalità.
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della
a) semplificare e aggiornare talune norme regionali in materia urbanistica anche per renderle coerenti con la
b) disciplinare il procedimento di pianificazione paesaggistica di competenza regionale al fine sia di favorire la massima partecipazione nel processo di elaborazione del piano sia di rendere agevole ed efficace la valutazione dello stesso piano;
c) semplificare i procedimenti in materia di opere e lavori pubblici di interesse regionale.
2. La presente legge interviene, inoltre, a semplificare la normativa regionale in materia di ambiente, cultura, turismo e trasporti nonché per sostenere lo sviluppo e l'insediamento di nuove imprese sul territorio regionale e razionalizzare ulteriormente la spesa pubblica regionale.
CAPO I
Disposizioni in materia urbanistica
Art. 2. Semplificazioni in materia di pianificazione territoriale.
1. La
a) il comma 2 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
"2. Le varianti e gli aggiornamenti del Ptr seguono il procedimento di formazione di cui all'articolo 15. Le variazioni tecniche degli elaborati del Ptr, necessarie al recepimento di sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente operative, sono approvate con delibera di Giunta regionale.";
b) dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:
"Art. 18-bis (Piano Territoriale Metropolitano)
1. Le funzioni di pianificazione generale attribuite alla Città Metropolitana di Napoli dall'articolo 1, comma 44, lettera b) della
2. Il Piano Territoriale Metropolitano ha funzione di coordinamento e di pianificazione territoriale generale.
3. Il Piano Territoriale Metropolitano è approvato con le procedure definite dallo Statuto della Città Metropolitana nel rispetto dei principi fondamentali derivanti dalla legislazione statale, di copianificazione e di partecipazione, nel perseguimento degli obiettivi di tutela dell'ambiente, di riduzione del consumo di suolo e dello sviluppo sostenibile.".
2. La
a) alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 4 le parole da: "di entrata in vigore della
b) al comma 4 dell'articolo 6-bis, le parole "dell'entrata in vigore della
c) al comma 5 dell'articolo 7, le parole "di entrata in vigore della
d) al comma 8-bis dell'articolo 7, le parole "di entrata in vigore della
e) al comma 2 dell'articolo 8 le parole "alla data di entrata in vigore della
f) il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"1. Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, segnalazione certificata di inizio attività o permesso di costruire, richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4. 5, 6-bis e 7 devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019.".
Art. 3. Semplificazioni in materia di procedimento di pianificazione paesaggistica di competenza regionale.
1. L'articolo 3 della
"Art. 3 (Procedimento di pianificazione paesaggistica di competenza regionale)
1. Il procedimento di approvazione del Piano paesaggistico regionale, redatto in condivisione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi degli articoli 135 e 143 del
a) preliminare;
b) adozione;
c) approvazione.
2. La fase preliminare consiste nell'approvazione da parte della Giunta regionale di un progetto preliminare di Piano, condiviso con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, contenente gli elementi conoscitivi e gli indirizzi generali posti a base dell'attività pianificatoria, in uno al rapporto preliminare ambientale, redatto ai sensi del dell'articolo 13, comma 1 del
3. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi del preliminare di piano e del rapporto preliminare di cui al comma 2, nonché degli esiti delle consultazioni sul rapporto preliminare e del contestuale sviluppo elaborativo del progetto preliminare, acquisita la condivisione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, adotta la proposta di Piano paesaggistico in uno al rapporto ambientale.
4. La proposta di Piano adottata è pubblicata sul sito internet della Regione Campania e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione i soggetti interessati possono produrre osservazioni, ai sensi dell'articolo 144 del
5. La Giunta regionale, all'esito del procedimento di cui al comma 4, trasmette al Consiglio regionale la proposta di Piano paesaggistico, in uno alle osservazioni, alle controdeduzioni, al rapporto ambientale e al parere motivato VAS e VINCA, per l'approvazione entro i successivi novanta giorni, previo esame da parte delle competenti commissioni consiliari. Il Piano paesaggistico regionale, in caso di approvazione da parte del Consiglio ovvero decorso il termine di novanta giorni, è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
6. Ferma restando la condivisione di merito con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e d'intesa con lo stesso, in considerazione della vastità e varietà paesaggistica della regione Campania e della necessità di accelerare l'attuazione di programmi d'intervento mediante accordi di programma o forme di partenariato pubblico-privato, il progetto preliminare di Piano di cui al comma 2, redatto per l'intero territorio regionale, può prevedere l'articolazione del Piano in ambiti territoriali identitari, connotati da omogeneità morfologica e paesaggistica. Il rapporto preliminare e il rapporto ambientale recepiscono tale articolazione territoriale.
7. Le fasi di adozione e di approvazione disciplinate dai commi 4 e 5, insieme alla relativa valutazione ambientale, possono essere espletate, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per uno o più ambiti territoriali identitari di cui al comma 6. In tal caso, i piani approvati con riferimento ai singoli ambiti territoriali identitari costituiscono sezioni funzionali del Piano paesaggistico regionale per la parte di territorio interessato.".
CAPO II
Disposizioni in materia di ambiente e lavori pubblici
Art. 4. Semplificazione in materia di valutazioni di incidenza.
1. Il comma 4 dell'articolo 1 della
a) prima delle parole "Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza" sono inserite le seguenti: "Fatte salve le previsioni della normativa nazionale in materia, ";
b) nel primo periodo le parole "i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" sono sostituite dalle seguenti "i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e le parole "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse;
c) nel secondo periodo le parole "SIC e ZPS" sono sostituite dalle seguenti "pSIC, SIC, ZSC e ZPS".
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura amministrativa regionale competente in materia di valutazione ambientale può estendere le deleghe in materia di valutazione di incidenza, già attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della
Art. 5. Disposizioni di riordino normativo in materia di servizio idrico integrato.
1. La
a) al comma 5 dell'articolo 7 è aggiunto alla fine il seguente periodo: "In sede di prima applicazione, il comitato esecutivo dell'EIC provvede ad aggiornare lo statuto entro 60 giorni dal completamento della costituzione degli organi dell'Ente.";
b) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
"1. Il Collegio dei revisori nominato dal Comitato esecutivo dell'Ente idrico è composto da tre membri.";
c) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Durata degli incarichi e compensi)
1. L'incarico di componente del Consiglio di Distretto, del Comitato Esecutivo e di Presidente dell'EIC, ha durata quinquennale.
2. L'incarico di componente degli organi dell'EIC cessa anche precedentemente alla scadenza naturale dello stesso, se il componente perde per qualsiasi motivo la qualifica di sindaco, comportando contestualmente la cessazione dall'incarico anche dei componenti dallo stesso designati ed eletti nei singoli organismi ed in tal caso si procede alla sostituzione secondo le norme statutarie e regolamentari.
3. In presenza di cessazione dall'incarico di più componenti diversi dal Presidente, fino all'espletamento delle procedure di sostituzione, le norme statutarie e regolamentari disciplinano le modalità di funzionamento degli organi fissando un limite minimo di componenti che comunque dovrà assicurare la validità e l'efficacia dei provvedimenti da assumere.
4. In presenza di cessazione dall'incarico del Presidente, fino all'espletamento delle procedure di sostituzione da espletarsi entro e non oltre 30 giorni, ne assume le funzioni il componente più anziano del comitato esecutivo.";
d) all'articolo 21:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta Regionale definisce, d'intesa con l'EIC, le modalità di subentro dell'Ente Idrico Campano, nei rapporti giuridici posti in essere dai precedenti Enti di governo degli Ambiti territoriali ottimali di cui alla
2) al comma 8 la parola "novanta" è sostituita da "centottanta";
3) al comma 9, alla fine, è aggiunto il seguente periodo:
"Successivamente al completamento della costituzione degli organi dell'EIC, i commissari degli Enti d'Ambito svolgono funzioni esclusivamente volte alla chiusura delle procedure di liquidazione. Le risorse connesse alla gestione del servizio idrico integrato, già spettanti agli Enti d'Ambito, a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono attribuite all'Ente idrico campano, con esclusione di quelle connesse alla gestione della liquidazione e rinvenienti dai rapporti attivi e passivi pregressi.";
e) dopo il comma 1, dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Entro e non oltre 30 giorni dal completamento della costituzione degli organi dell'EIC, il personale di cui al comma 1 viene distaccato all'EIC con oneri a carico dei bilanci degli ATO in liquidazione.".
Art. 6. Semplificazioni in materia di lavori pubblici di interesse regionale e di opere pubbliche e di interesse pubblico.
1. La
a) dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:
"Art. 12-bis (Opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale.)
1. Per opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale si intendono le opere ed i lavori pubblici che si realizzano nel territorio della Regione Campania, la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetta alla Regione, che siano:
a) finanziati, anche solo parzialmente, con fondi europei e/o fondi strutturali;
b) volti a superare procedure di infrazione e/o procedure esecutive di condanne da parte della Corte di giustizia dell'Unione Europea per violazione della normativa europea;
c) definiti strategici dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR);
d) inclusi nella programmazione di cui all'articolo 63 della
e) finalizzati a migliorare le condizioni di accessibilità attiva e passiva della Zona Rossa per emergenza vulcanica del Vesuvio e dei Campi Flegrei (realizzazione e/o adeguamento di infrastrutture funzionali al miglioramento delle vie di fuga e delle strutture per la logistica previste dal Piano di allontanamento della popolazione residente in Zona Rossa).
2. Qualora la realizzazione delle opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale richieda l'azione integrata di una pluralità di enti interessati, la Regione promuove la procedura dell'accordo di programma ai sensi dell'articolo 12 della presente legge.
3. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di valutazione ambientale e paesaggistica, per i progetti di opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale non conformi al piano urbanistico comunale (Puc), nella conferenza di servizi prodromica all'accordo di programma, il Comune interessato esprime il proprio parere motivato. Se il parere è espresso in senso non favorevole, l'amministrazione procedente aggiorna la Conferenza di servizi e stabilisce un termine non superiore a trenta giorni entro cui il Comune dissenziente può far pervenire alle altre amministrazioni partecipanti alla Conferenza proposte di modifica del progetto volte ad acquisire l'assenso di tutte le amministrazioni interessate. Tali proposte sono valutate, con specifico riferimento alla fattibilità tecnico-economica ed alla compatibilità con le finalità generali dell'opera pubblica, con successiva Conferenza di servizi da tenersi entro il termine di trenta giorni dal loro ricevimento. Ove in occasione della suddetta Conferenza di servizi non si pervenga ad un esito con parere favorevole reso da tutte le amministrazioni partecipanti, il progetto è sottoposto all'esame della Giunta regionale che, sentita la commissione consiliare competente per materia, può comunque disporre l'approvazione del progetto motivandone la coerenza con la programmazione strategica regionale degli interventi di rilievo sovra comunale, in attuazione dei principi costituzionali in tema di dimensione dell'interesse pubblico e livello della funzione amministrativa ad esso correlata.
4. I provvedimenti di approvazione dei progetti di lavori pubblici di interesse strategico regionale adottati ai sensi del comma 3 costituiscono apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, fermo restando l'applicazione in ogni caso delle procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del
b) al comma 3 dell'articolo 38 sono aggiunte in fine le seguenti parole:
"e, previa deliberazione del Consiglio comunale, sono consentite opere pubbliche e di interesse pubblico.".
CAPO III
Disposizioni in materia di cultura e turismo
Art. 7. Semplificazione degli interventi regionali di promozione dello spettacolo.
1. La
a) alla lettera p) del comma 2, dell'articolo 2 dopo la parola "ospitalità" sono aggiunte le seguenti: "di almeno quaranta recite";
b) alla lettera r) del comma 2, dell'articolo 2 dopo la parola "ospitalità" sono aggiunte le seguenti: "di almeno cento recite";
c) al numero 3) della lettera A., del comma 4 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente periodo: "Per gli esercizi teatrali privati, operanti in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale, le giornate recitative annue devono essere almeno pari a cinquanta.";
d) il comma 6 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"6. Le misure di attuazione di cui al comma 2, lettera c), oltre a definire i requisiti di ammissione, assicurano:
a) che i contributi finanziari siano disposti sulla base dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari, della validità culturale delle iniziative, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle disposizioni tecniche di agibilità dei luoghi di spettacolo;
b) che il contributo concesso non possa essere, in ogni caso, superiore all'ammontare del deficit dichiarato;
c) che i soggetti beneficiari presentino una relazione di avanzamento delle attività in corso, corredata dai relativi dati di spesa;
d) che qualora lo stato di avanzamento della spesa dimostri uno scostamento superiore al trenta per cento rispetto ai costi dichiarati a preventivo, la struttura amministrativa regionale competente in materia provvede a rideterminare i contributi concessi in maniera proporzionale;
e) che il contributo concesso sia proporzionalmente ridotto qualora i costi ammissibili documentati a consuntivo siano inferiori a quelli dichiarati in sede di presentazione dell'istanza, sui quali è stato calcolato l'ammontare del contributo stesso, nel caso in cui il deficit risultante a consuntivo risulti superiore al contributo concesso;
f) una particolare attenzione alle attività di spettacolo rivolte con finalità educative al mondo della scuola;
g) l'attribuzione di un acconto fino ad un massimo del cinquanta per cento del contributo assegnato.";
e) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 dopo la parola "attività" è aggiunta la seguente: "professionistica";
f) dopo il comma 3-bis dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:
"3-ter. Le istanze di iscrizione al registro regionale devono essere presentate dall'1 al 30 settembre di ciascun anno.";
g) il comma 1 dell'articolo 12 è così modificato:
1) alla lettera b) le parole "dodici e mezzo" sono sostituite dalla seguente "dodici";
2) alla lettera o) dopo la parola "quattro" sono inserite le seguenti: "e mezzo";
h) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"1. Entro e non oltre il 31 marzo dell'anno di competenza finanziaria, i soggetti interessati ai benefici della presente legge trasmettono la richiesta di contributo per l'attività programmata dall'1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno, corredata dalla documentazione richiesta dalla struttura amministrativa regionale competente in materia.";
i) il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione successivamente all'esame istruttorio svolto dai competenti uffici regionali e dopo aver verificato l'inizio attività dei richiedenti, tenuto conto della pianificazione delle risorse ai sensi dell'articolo 12, provvede, entro i successivi 60 giorni, alla assegnazione dei contributi sulla base delle risorse disponibili in bilancio e dei costi ammissibili dichiarati in sede di presentazione delle istanze. Il contributo concesso non può essere, in ogni caso, superiore all'ammontare del deficit dichiarato.";
l) al comma 3 dell'articolo 14 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Entro il 30 ottobre i soggetti beneficiari presentano una relazione di avanzamento delle attività in corso, corredata dai relativi dati di spesa, secondo le indicazioni della struttura amministrativa regionale competente in materia.";
m) al comma 4 dell'articolo 14 dopo le parole "Ai fini della liquidazione del" sono aggiunte le seguenti: "saldo del";
n) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:
"Art. 14-bis (Rideterminazione, riduzione e revoca dei contributi concessi)
1. La struttura amministrativa regionale competente in materia provvede a rideterminare i contributi concessi in maniera proporzionale qualora la relazione, di cui al comma 3 dell'articolo 14, sullo stato di avanzamento delle attività e delle spese sostenute, dimostri uno scostamento superiore al trenta per cento rispetto ai costi dichiarati nel preventivo.
2. Il contributo concesso è proporzionalmente ridotto qualora i costi ammissibili documentati a consuntivo siano inferiori a quelli dichiarati in sede di presentazione dell'istanza, sui quali è stato calcolato l'ammontare del contributo stesso, nel caso in cui il deficit risultante a consuntivo risulti superiore al contributo concesso.
3. L'amministrazione regionale effettua idonei controlli ai sensi degli articoli 71 e 72 del
Art. 8. Semplificazione in materia di turismo e cultura.
1. Al fine di semplificare le disposizioni regionali in materia di turismo e consentire ai Comuni un più efficace controllo sull'esercizio abusivo della professione di guida turistica, la
a) dopo il primo comma dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:
"1-bis. La Regione individua i Comuni quali titolari della funzione di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 13.";
b) il comma 5 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"5. I proventi derivanti dalle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 spettano al Comune sul cui territorio viene contestata la violazione. Agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria e di polizia locale compete l'accertamento, la contestazione e la notifica della sanzione amministrativa pecuniaria, indicando nel verbale le modalità di pagamento stabilite dal Comune. Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta sono esercitate dal Comune conformemente a quanto indicato nella
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della
3. Al comma 1 dell'articolo 25 della
"1-bis. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, inoltre, le modalità di rendicontazione dei contributi ricevuti dalla Regione.".
4. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento, di cui al comma 3, è sospesa l'erogazione dei contributi alle Unpli.
5. In un'ottica di sussidiarietà orizzontale, per investimenti cofinanziati nell'ambito della filiera turistica e delle perimetrazioni territoriali ministeriali ex articolo 3, comma 4 del
6. Al fine di semplificare e sburocratizzare procedure e strumenti di investimento volti alla valorizzazione del territorio anche per le filiere produttive complementari definite in ambito comunitario con il termine Cultural Heritage, ai Distretti Turistici delimitati dalla Regione Campania e successivamente istituiti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b) del
7. Al fine di semplificare le procedure per la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e architettonico di proprietà delle Università, statali e non statali, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) della
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Al fine di salvaguardare il patrimonio storico, artistico e monumentale delle Università statali di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 della
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis all'Università non statale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) della
CAPO IV
Disposizioni in materia di trasporti
Art. 9. Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di trasporti.
1. La
a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole "degli orari" sono aggiunte le seguenti: "e sia nelle tariffe mediante l'integrazione tariffaria regionale.";
b) dopo il comma 3 dell'articolo 6-bis è aggiunto il seguente:
"3-bis. Ai lavori del Comitato possono essere invitati, su espressa richiesta del responsabile del procedimento, rappresentanti di altri Enti coinvolti nei progetti regionali di particolare complessità per i quali viene chiesta la valutazione tecnica ed economica.";
c) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La Giunta regionale, sentite la Consulta regionale e la Commissione Consiliare competente, definisce con apposito provvedimento i beneficiari, le condizioni, e le modalità con le quali assegnare risorse finanziarie per concorrere al finanziamento delle agevolazioni tariffarie di cui al comma precedente, per favorire la mobilità studentesca e a sostegno delle categorie sociali deboli.";
2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. La Regione individua il Consorzio UnicoCampania - consorzio con attività esterna ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile quale ente gestore dell'Integrazione tariffaria regionale e delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo. Il Consorzio assicura la partecipazione a tutte le Aziende operanti nel Trasporto Pubblico Locale della Regione.";
d) alla lettera g) del comma 8 dell'articolo 30 dopo le parole "integrazione tariffaria" le parole ", ove esistente" sono sostituite con la seguente "regionale.".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della
"4-bis Resta fermo l'esercizio in capo alla Regione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL) come previsto e disciplinato dalla
3. La Regione Campania promuove, per il trasporto pubblico marittimo, l'utilizzo del sistema di ITS Campano finalizzato all'efficientamento del sistema di bigliettazione integrata.
CAPO V
Disposizioni in materia di zone economiche speciali, sviluppo economico e razionalizzazione della spesa regionale
Art. 10. Disposizioni a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per lo sviluppo economico.
1. Allo scopo di garantire la efficace attuazione delle disposizioni in materia di Zone Economiche Speciali (ZES), previste dall'articolo 4 del
2. La regione Campania garantisce, nel rispetto dei vincoli di bilancio, la massima riduzione degli oneri istruttori previsti nell'ambito delle iniziative ricadenti nelle aree ZES e promuove, anche tramite appositi protocolli ed intese, analoghe iniziative da parte degli enti interessati.
3. Allo scopo di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune con gli enti coinvolti nei procedimenti amministrativi di interesse della ZES, la regione Campania promuove la stipulazione di appositi protocolli o accordi, ai sensi dell'articolo 15 della
4. Al comma 60 dell'articolo 1 della
5. Il titolare di un esercizio commerciale o di un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande organizzato in più reparti, può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti prescritti, affinché li gestisca in proprio, dandone comunicazione al SUAP competente. La medesima comunicazione deve essere effettuata in caso di cessazione della gestione.
6. Il titolare che non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 5 risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
7. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato.
8. Per le attività industriali, la Regione promuove la metanizzazione finalizzata all'efficientamento energetico per la produzione di caldo e freddo.
Art. 11. Semplificazioni per incentivare l'occupazione.
1. Allo scopo di promuovere l'occupazione in Campania, costituisce criterio di premialità per la concessione di agevolazioni, da parte della Regione Campania alle imprese, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, l'impegno a salvaguardare o ad incrementare il livello occupazionale rispetto al momento della presentazione dell'istanza, per un periodo non inferiore ad un quinquennio o un triennio se piccole medie imprese, in misura proporzionale al valore dell'agevolazione concessa. Ciascun soggetto giuridico svolgente attività d'impresa, percettore di finanziamenti regionali, rendiconta periodicamente alla Regione Campania gli effetti, in termini di sviluppo occupazionale, dei finanziamenti ricevuti.
2. Il medesimo impegno, compatibilmente con la tipologia di regime adottato, rappresenta un elemento di valutazione per il cofinanziamento regionale nelle iniziative di carattere nazionale.
3. Gli avvisi per la concessione delle agevolazioni definiscono i termini e le modalità applicative per l'esercizio del potere di revoca nei casi di mancato rispetto dell'impegno a salvaguardare o incrementare i livelli occupazionali da parte dell'impresa beneficiaria, facendo in ogni caso salve le ipotesi di sopraggiunte cause di forza maggiore.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, costituisce criterio di premialità per la concessione di agevolazioni da parte della Regione Campania alle imprese, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, l'avviamento di attività finalizzate a garantire la permanenza, il ripristino ovvero il rinnovamento delle condizioni di vitalità e sostenibilità socio-economica, culturale e ambientale, di qualità urbana, funzionale e prestazionale, nelle aree interne a forte rischio di spopolamento della Regione, quali i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.
Art. 12. Disposizioni di semplificazione in materia di Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive.
1. La
a) all'articolo 20:
1) alla lettera a) del comma 1 le parole "e dell'articolo 3, comma 2" fino a "
2) alla lettera f-bis) del comma 1 prima delle parole "di coordinamento delle strutture amministrative" sono inserite le parole "nei casi di cui al comma 1-bis" e alla fine sono aggiunte le parole "Restano ferme le normative in materia ambientale, quelle attuative di obblighi comunitari e i procedimenti unici di competenza regionale";
3) il comma 1-bis è così sostituito:
"1-bis In attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, comma 1 della Costituzione, nel caso di iniziative di interesse regionale inerenti attività economiche, produttive anche che comportino varianti urbanistiche, il provvedimento abilitativo per l'avvio di nuove imprese che intendano localizzarsi sul territorio campano è rilasciato dal SURAP in qualità di amministrazione procedente su istanza delle imprese e previo accordo, ai sensi dell'articolo 15 della
4) al comma 2 sono aggiunte infine le parole "La banca dati è coordinata con il repertorio informatico dei procedimenti amministrativi regionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e) e con la sezione del portale regionale Come fare per di cui all'articolo 12, comma 4.";
5) al comma 5, le parole "presso la competente direzione generale della Giunta regionale", sono soppresse; la parola "dipartimentale" è sostituita dalla parola "amministrativa";
6) al comma 6 la parola "comportino" è sostituita dalle seguenti "abbiano determinato";
b) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 21, le parole "segnalando al Presidente della Giunta le eventuali violazioni dei termini procedimentali per consentire l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11" sono soppresse.
Art. 13. Disposizioni di semplificazioni in materia di collaudo degli impianti di distribuzione carburante.
1. L'articolo 16 della
a) al comma 1, dopo le parole "nuovi impianti" sono aggiunte le seguenti: "soggetti ad autorizzazione o a concessione ai sensi della presente legge";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il collaudo è effettuato da una apposita commissione presieduta dal componente che rappresenta l'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo e costituita da:
a) un dirigente, o suo delegato, della struttura amministrativa regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti;
b) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, competente per territorio;
c) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio;
d) un rappresentante del Comune competente per territorio;
e) un dipendente della struttura amministrativa regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che svolge le funzioni di segretario.";
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Fatti salvi i rimborsi delle spese di viaggio previsti dalla normativa vigente, la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non comporta corresponsione di indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati.";
d) al comma 3, le parole "la Regione convoca la commissione di collaudo" sono sostituite dalle seguenti: "L'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo nomina la commissione di cui al comma 2" e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti: "La struttura amministrativa regionale competente in materia di carburanti, in funzione di coordinamento, organizza il calendario dei collaudi sulla base dei provvedimenti di nomina delle commissioni acquisiti agli atti.";
e) al comma 9 le parole "la Regione" sono sostituite da: "l'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo";
f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
"9-bis. Le verifiche sull'idoneità tecnica di cui all'articolo 1 comma 5 del
Art. 14. Disposizioni di riordino normativo e razionalizzazione della spesa regionale.
1. Al settimo comma dell'articolo 6 della
2. Al fine di contenere la spesa pubblica regionale, al comma 4 dell'articolo 6 della
3. Alla
a) all'articolo 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) età non superiore a trentacinque anni per l'ultimazione del percorso universitario";
b) il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"1. Le risorse del Fondo sono destinate al sostegno del percorso socio educativo, d'istruzione e formazione dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, al fine di garantire prioritariamente l'iscrizione e la frequenza ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private legalmente riconosciute, le università ed i corsi di formazione professionale, relativamente alle seguenti spese:
a) tasse di iscrizione;
b) rette di frequenza;
c) acquisto dei libri di testo;
d) acquisto di ausili scolastici per i diversamente abili secondo quanto previsto dall'articolo 13 della
e) servizio mensa;
f) abbonamento per uso scolastico al servizio di trasporto pubblico."
c) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"2. Il contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 1 è riconosciuto nel rispetto dei criteri e dei limiti individuati dal regolamento previsto all'articolo 5, previa presentazione d'idonea documentazione che attesti l'iscrizione, la diligente frequenza e l'ultimazione dei cicli scolastici e formativi annuali.".
4. Al comma 2, articolo 2, della
5. Al comma 25 dell'articolo 1 della
6. Al comma 1 dell'articolo 17 della
7. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della
8. A partire dal 1° gennaio 2019, la Regione Campania promuove la misurazione della soddisfazione degli utenti in ordine ai bandi regionali al fine di fornire elementi utili alle competenti strutture amministrative, anche attraverso la predisposizione di una modulistica di questionari da utilizzare per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.
CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 15. Clausola di semplificazione permanente.
1. In attuazione del comma 5 dell'articolo 2 della
a) la
b) la
c) l'articolo 32 della
d) l'articolo 56 della
e) l'articolo 28 della
f) i commi 1 e 2 dell'articolo 7 della
g) il comma 10 dell'articolo 9 della
h) i commi 138, 139, 141 e 142 dell'articolo 1 della
i) il comma 4 dell'articolo 4 della
Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore.
1. L'attuazione della presente legge è assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.