§ 1.9.50 - L.R. 2 agosto 2018, n. 26.
Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.9 normativa istituzionale
Data:02/08/2018
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Semplificazioni in materia di pianificazione territoriale.
Art. 3.  Semplificazioni in materia di procedimento di pianificazione paesaggistica di competenza regionale.
Art. 4.  Semplificazione in materia di valutazioni di incidenza.
Art. 5.  Disposizioni di riordino normativo in materia di servizio idrico integrato.
Art. 6.  Semplificazioni in materia di lavori pubblici di interesse regionale e di opere pubbliche e di interesse pubblico.
Art. 7.  Semplificazione degli interventi regionali di promozione dello spettacolo.
Art. 8.  Semplificazione in materia di turismo e cultura.
Art. 9.  Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di trasporti.
Art. 10.  Disposizioni a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per lo sviluppo economico.
Art. 11.  Semplificazioni per incentivare l'occupazione.
Art. 12.  Disposizioni di semplificazione in materia di Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive.
Art. 13.  Disposizioni di semplificazioni in materia di collaudo degli impianti di distribuzione carburante.
Art. 14.  Disposizioni di riordino normativo e razionalizzazione della spesa regionale.
Art. 15.  Clausola di semplificazione permanente.
Art. 16.  Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore.


§ 1.9.50 - L.R. 2 agosto 2018, n. 26.

Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018.

(B.U. 3 agosto 2018, n. 54)

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia) ed in coerenza con gli obiettivi della programmazione europea di cui alla Comunicazione della Commissione Europea "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" (COM(2011)571) semplifica e razionalizza i procedimenti normativi e amministrativi in materia di governo del territorio e lavori pubblici attraverso misure atte a:

a) semplificare e aggiornare talune norme regionali in materia urbanistica anche per renderle coerenti con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

b) disciplinare il procedimento di pianificazione paesaggistica di competenza regionale al fine sia di favorire la massima partecipazione nel processo di elaborazione del piano sia di rendere agevole ed efficace la valutazione dello stesso piano;

c) semplificare i procedimenti in materia di opere e lavori pubblici di interesse regionale.

2. La presente legge interviene, inoltre, a semplificare la normativa regionale in materia di ambiente, cultura, turismo e trasporti nonché per sostenere lo sviluppo e l'insediamento di nuove imprese sul territorio regionale e razionalizzare ulteriormente la spesa pubblica regionale.

 

CAPO I

Disposizioni in materia urbanistica

 

     Art. 2. Semplificazioni in materia di pianificazione territoriale.

1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), è così modificata:

a) il comma 2 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"2. Le varianti e gli aggiornamenti del Ptr seguono il procedimento di formazione di cui all'articolo 15. Le variazioni tecniche degli elaborati del Ptr, necessarie al recepimento di sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente operative, sono approvate con delibera di Giunta regionale.";

b) dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

"Art. 18-bis (Piano Territoriale Metropolitano)

1. Le funzioni di pianificazione generale attribuite alla Città Metropolitana di Napoli dall'articolo 1, comma 44, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) sono assicurate dal Piano Territoriale Metropolitano.

2. Il Piano Territoriale Metropolitano ha funzione di coordinamento e di pianificazione territoriale generale.

3. Il Piano Territoriale Metropolitano è approvato con le procedure definite dallo Statuto della Città Metropolitana nel rispetto dei principi fondamentali derivanti dalla legislazione statale, di copianificazione e di partecipazione, nel perseguimento degli obiettivi di tutela dell'ambiente, di riduzione del consumo di suolo e dello sviluppo sostenibile.".

2. La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) è così modificata:

a) alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 4 le parole da: "di entrata in vigore della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1" e fino a "Legge di stabilità regionale 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 gennaio 2018";

b) al comma 4 dell'articolo 6-bis, le parole "dell'entrata in vigore della legge regionale 1/2016" sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 gennaio 2018;

c) al comma 5 dell'articolo 7, le parole "di entrata in vigore della legge regionale 1/2016" sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 gennaio 2018";

d) al comma 8-bis dell'articolo 7, le parole "di entrata in vigore della legge regionale 1/2016" sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 gennaio 2018";

e) al comma 2 dell'articolo 8 le parole "alla data di entrata in vigore della legge regionale 1/2016" sono sostituite dalle seguenti "alla data dell'1 gennaio 2018;

f) il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"1. Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, segnalazione certificata di inizio attività o permesso di costruire, richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4. 5, 6-bis e 7 devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019.".

 

     Art. 3. Semplificazioni in materia di procedimento di pianificazione paesaggistica di competenza regionale.

1. L'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale) è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Procedimento di pianificazione paesaggistica di competenza regionale)

1. Il procedimento di approvazione del Piano paesaggistico regionale, redatto in condivisione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) integrato con il procedimento di valutazione ambientale strategica e valutazione d'incidenza, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è articolato nelle seguenti fasi:

a) preliminare;

b) adozione;

c) approvazione.

2. La fase preliminare consiste nell'approvazione da parte della Giunta regionale di un progetto preliminare di Piano, condiviso con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, contenente gli elementi conoscitivi e gli indirizzi generali posti a base dell'attività pianificatoria, in uno al rapporto preliminare ambientale, redatto ai sensi del dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 152/2006.

3. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi del preliminare di piano e del rapporto preliminare di cui al comma 2, nonché degli esiti delle consultazioni sul rapporto preliminare e del contestuale sviluppo elaborativo del progetto preliminare, acquisita la condivisione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, adotta la proposta di Piano paesaggistico in uno al rapporto ambientale.

4. La proposta di Piano adottata è pubblicata sul sito internet della Regione Campania e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione i soggetti interessati possono produrre osservazioni, ai sensi dell'articolo 144 del decreto legislativo 42/2004 e dell'articolo 14 del decreto legislativo 152/2006, seguendo le modalità indicate nell'atto di pubblicazione. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale esamina le osservazioni alla proposta di Piano paesaggistico, recependo quelle considerate accoglibili d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

5. La Giunta regionale, all'esito del procedimento di cui al comma 4, trasmette al Consiglio regionale la proposta di Piano paesaggistico, in uno alle osservazioni, alle controdeduzioni, al rapporto ambientale e al parere motivato VAS e VINCA, per l'approvazione entro i successivi novanta giorni, previo esame da parte delle competenti commissioni consiliari. Il Piano paesaggistico regionale, in caso di approvazione da parte del Consiglio ovvero decorso il termine di novanta giorni, è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

6. Ferma restando la condivisione di merito con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e d'intesa con lo stesso, in considerazione della vastità e varietà paesaggistica della regione Campania e della necessità di accelerare l'attuazione di programmi d'intervento mediante accordi di programma o forme di partenariato pubblico-privato, il progetto preliminare di Piano di cui al comma 2, redatto per l'intero territorio regionale, può prevedere l'articolazione del Piano in ambiti territoriali identitari, connotati da omogeneità morfologica e paesaggistica. Il rapporto preliminare e il rapporto ambientale recepiscono tale articolazione territoriale.

7. Le fasi di adozione e di approvazione disciplinate dai commi 4 e 5, insieme alla relativa valutazione ambientale, possono essere espletate, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per uno o più ambiti territoriali identitari di cui al comma 6. In tal caso, i piani approvati con riferimento ai singoli ambiti territoriali identitari costituiscono sezioni funzionali del Piano paesaggistico regionale per la parte di territorio interessato.".

 

CAPO II

Disposizioni in materia di ambiente e lavori pubblici

 

     Art. 4. Semplificazione in materia di valutazioni di incidenza.

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo "Collegato alla legge di stabilità regionale 2014") è così modificato:

a) prima delle parole "Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza" sono inserite le seguenti: "Fatte salve le previsioni della normativa nazionale in materia, ";

b) nel primo periodo le parole "i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" sono sostituite dalle seguenti "i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e le parole "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse;

c) nel secondo periodo le parole "SIC e ZPS" sono sostituite dalle seguenti "pSIC, SIC, ZSC e ZPS".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura amministrativa regionale competente in materia di valutazione ambientale può estendere le deleghe in materia di valutazione di incidenza, già attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge regionale 16/2014, anche a pSIC e ZSC su richiesta dei Comuni stessi.

 

     Art. 5. Disposizioni di riordino normativo in materia di servizio idrico integrato.

1. La legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano) è così modificata:

a) al comma 5 dell'articolo 7 è aggiunto alla fine il seguente periodo: "In sede di prima applicazione, il comitato esecutivo dell'EIC provvede ad aggiornare lo statuto entro 60 giorni dal completamento della costituzione degli organi dell'Ente.";

b) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"1. Il Collegio dei revisori nominato dal Comitato esecutivo dell'Ente idrico è composto da tre membri.";

c) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Art. 19 (Durata degli incarichi e compensi)

1. L'incarico di componente del Consiglio di Distretto, del Comitato Esecutivo e di Presidente dell'EIC, ha durata quinquennale.

2. L'incarico di componente degli organi dell'EIC cessa anche precedentemente alla scadenza naturale dello stesso, se il componente perde per qualsiasi motivo la qualifica di sindaco, comportando contestualmente la cessazione dall'incarico anche dei componenti dallo stesso designati ed eletti nei singoli organismi ed in tal caso si procede alla sostituzione secondo le norme statutarie e regolamentari.

3. In presenza di cessazione dall'incarico di più componenti diversi dal Presidente, fino all'espletamento delle procedure di sostituzione, le norme statutarie e regolamentari disciplinano le modalità di funzionamento degli organi fissando un limite minimo di componenti che comunque dovrà assicurare la validità e l'efficacia dei provvedimenti da assumere.

4. In presenza di cessazione dall'incarico del Presidente, fino all'espletamento delle procedure di sostituzione da espletarsi entro e non oltre 30 giorni, ne assume le funzioni il componente più anziano del comitato esecutivo.";

d) all'articolo 21:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta Regionale definisce, d'intesa con l'EIC, le modalità di subentro dell'Ente Idrico Campano, nei rapporti giuridici posti in essere dai precedenti Enti di governo degli Ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14.";

2) al comma 8 la parola "novanta" è sostituita da "centottanta";

3) al comma 9, alla fine, è aggiunto il seguente periodo:

"Successivamente al completamento della costituzione degli organi dell'EIC, i commissari degli Enti d'Ambito svolgono funzioni esclusivamente volte alla chiusura delle procedure di liquidazione. Le risorse connesse alla gestione del servizio idrico integrato, già spettanti agli Enti d'Ambito, a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono attribuite all'Ente idrico campano, con esclusione di quelle connesse alla gestione della liquidazione e rinvenienti dai rapporti attivi e passivi pregressi.";

e) dopo il comma 1, dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Entro e non oltre 30 giorni dal completamento della costituzione degli organi dell'EIC, il personale di cui al comma 1 viene distaccato all'EIC con oneri a carico dei bilanci degli ATO in liquidazione.".

 

     Art. 6. Semplificazioni in materia di lavori pubblici di interesse regionale e di opere pubbliche e di interesse pubblico.

1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) è così modificata:

a) dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

"Art. 12-bis (Opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale.)

1. Per opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale si intendono le opere ed i lavori pubblici che si realizzano nel territorio della Regione Campania, la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetta alla Regione, che siano:

a) finanziati, anche solo parzialmente, con fondi europei e/o fondi strutturali;

b) volti a superare procedure di infrazione e/o procedure esecutive di condanne da parte della Corte di giustizia dell'Unione Europea per violazione della normativa europea;

c) definiti strategici dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR);

d) inclusi nella programmazione di cui all'articolo 63 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) in quanto ritenuti strategici per lo sviluppo della Regione;

e) finalizzati a migliorare le condizioni di accessibilità attiva e passiva della Zona Rossa per emergenza vulcanica del Vesuvio e dei Campi Flegrei (realizzazione e/o adeguamento di infrastrutture funzionali al miglioramento delle vie di fuga e delle strutture per la logistica previste dal Piano di allontanamento della popolazione residente in Zona Rossa).

2. Qualora la realizzazione delle opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale richieda l'azione integrata di una pluralità di enti interessati, la Regione promuove la procedura dell'accordo di programma ai sensi dell'articolo 12 della presente legge.

3. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di valutazione ambientale e paesaggistica, per i progetti di opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale non conformi al piano urbanistico comunale (Puc), nella conferenza di servizi prodromica all'accordo di programma, il Comune interessato esprime il proprio parere motivato. Se il parere è espresso in senso non favorevole, l'amministrazione procedente aggiorna la Conferenza di servizi e stabilisce un termine non superiore a trenta giorni entro cui il Comune dissenziente può far pervenire alle altre amministrazioni partecipanti alla Conferenza proposte di modifica del progetto volte ad acquisire l'assenso di tutte le amministrazioni interessate. Tali proposte sono valutate, con specifico riferimento alla fattibilità tecnico-economica ed alla compatibilità con le finalità generali dell'opera pubblica, con successiva Conferenza di servizi da tenersi entro il termine di trenta giorni dal loro ricevimento. Ove in occasione della suddetta Conferenza di servizi non si pervenga ad un esito con parere favorevole reso da tutte le amministrazioni partecipanti, il progetto è sottoposto all'esame della Giunta regionale che, sentita la commissione consiliare competente per materia, può comunque disporre l'approvazione del progetto motivandone la coerenza con la programmazione strategica regionale degli interventi di rilievo sovra comunale, in attuazione dei principi costituzionali in tema di dimensione dell'interesse pubblico e livello della funzione amministrativa ad esso correlata.

4. I provvedimenti di approvazione dei progetti di lavori pubblici di interesse strategico regionale adottati ai sensi del comma 3 costituiscono apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, fermo restando l'applicazione in ogni caso delle procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.";

b) al comma 3 dell'articolo 38 sono aggiunte in fine le seguenti parole:

"e, previa deliberazione del Consiglio comunale, sono consentite opere pubbliche e di interesse pubblico.".

 

CAPO III

Disposizioni in materia di cultura e turismo

 

     Art. 7. Semplificazione degli interventi regionali di promozione dello spettacolo.

1. La legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo) è così modificata:

a) alla lettera p) del comma 2, dell'articolo 2 dopo la parola "ospitalità" sono aggiunte le seguenti: "di almeno quaranta recite";

b) alla lettera r) del comma 2, dell'articolo 2 dopo la parola "ospitalità" sono aggiunte le seguenti: "di almeno cento recite";

c) al numero 3) della lettera A., del comma 4 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente periodo: "Per gli esercizi teatrali privati, operanti in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale, le giornate recitative annue devono essere almeno pari a cinquanta.";

d) il comma 6 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"6. Le misure di attuazione di cui al comma 2, lettera c), oltre a definire i requisiti di ammissione, assicurano:

a) che i contributi finanziari siano disposti sulla base dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari, della validità culturale delle iniziative, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle disposizioni tecniche di agibilità dei luoghi di spettacolo;

b) che il contributo concesso non possa essere, in ogni caso, superiore all'ammontare del deficit dichiarato;

c) che i soggetti beneficiari presentino una relazione di avanzamento delle attività in corso, corredata dai relativi dati di spesa;

d) che qualora lo stato di avanzamento della spesa dimostri uno scostamento superiore al trenta per cento rispetto ai costi dichiarati a preventivo, la struttura amministrativa regionale competente in materia provvede a rideterminare i contributi concessi in maniera proporzionale;

e) che il contributo concesso sia proporzionalmente ridotto qualora i costi ammissibili documentati a consuntivo siano inferiori a quelli dichiarati in sede di presentazione dell'istanza, sui quali è stato calcolato l'ammontare del contributo stesso, nel caso in cui il deficit risultante a consuntivo risulti superiore al contributo concesso;

f) una particolare attenzione alle attività di spettacolo rivolte con finalità educative al mondo della scuola;

g) l'attribuzione di un acconto fino ad un massimo del cinquanta per cento del contributo assegnato.";

e) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 dopo la parola "attività" è aggiunta la seguente: "professionistica";

f) dopo il comma 3-bis dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:

"3-ter. Le istanze di iscrizione al registro regionale devono essere presentate dall'1 al 30 settembre di ciascun anno.";

g) il comma 1 dell'articolo 12 è così modificato:

1) alla lettera b) le parole "dodici e mezzo" sono sostituite dalla seguente "dodici";

2) alla lettera o) dopo la parola "quattro" sono inserite le seguenti: "e mezzo";

h) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"1. Entro e non oltre il 31 marzo dell'anno di competenza finanziaria, i soggetti interessati ai benefici della presente legge trasmettono la richiesta di contributo per l'attività programmata dall'1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno, corredata dalla documentazione richiesta dalla struttura amministrativa regionale competente in materia.";

i) il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione successivamente all'esame istruttorio svolto dai competenti uffici regionali e dopo aver verificato l'inizio attività dei richiedenti, tenuto conto della pianificazione delle risorse ai sensi dell'articolo 12, provvede, entro i successivi 60 giorni, alla assegnazione dei contributi sulla base delle risorse disponibili in bilancio e dei costi ammissibili dichiarati in sede di presentazione delle istanze. Il contributo concesso non può essere, in ogni caso, superiore all'ammontare del deficit dichiarato.";

l) al comma 3 dell'articolo 14 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Entro il 30 ottobre i soggetti beneficiari presentano una relazione di avanzamento delle attività in corso, corredata dai relativi dati di spesa, secondo le indicazioni della struttura amministrativa regionale competente in materia.";

m) al comma 4 dell'articolo 14 dopo le parole "Ai fini della liquidazione del" sono aggiunte le seguenti: "saldo del";

n) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

"Art. 14-bis (Rideterminazione, riduzione e revoca dei contributi concessi)

1. La struttura amministrativa regionale competente in materia provvede a rideterminare i contributi concessi in maniera proporzionale qualora la relazione, di cui al comma 3 dell'articolo 14, sullo stato di avanzamento delle attività e delle spese sostenute, dimostri uno scostamento superiore al trenta per cento rispetto ai costi dichiarati nel preventivo.

2. Il contributo concesso è proporzionalmente ridotto qualora i costi ammissibili documentati a consuntivo siano inferiori a quelli dichiarati in sede di presentazione dell'istanza, sui quali è stato calcolato l'ammontare del contributo stesso, nel caso in cui il deficit risultante a consuntivo risulti superiore al contributo concesso.

3. L'amministrazione regionale effettua idonei controlli ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le attività di controllo, amministrativo e contabili, sono svolte selezionando a campione un numero di soggetti. A tal fine, per ogni settore, è sorteggiato almeno il quindici per cento dei soggetti beneficiari dei contributi. La concessione del contributo è revocata qualora l'amministrazione accerti che l'attività non è stata realizzata ovvero in presenza di accertate gravi violazioni di legge.".

 

     Art. 8. Semplificazione in materia di turismo e cultura.

1. Al fine di semplificare le disposizioni regionali in materia di turismo e consentire ai Comuni un più efficace controllo sull'esercizio abusivo della professione di guida turistica, la legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche) è così modificata:

a) dopo il primo comma dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La Regione individua i Comuni quali titolari della funzione di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 13.";

b) il comma 5 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"5. I proventi derivanti dalle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 spettano al Comune sul cui territorio viene contestata la violazione. Agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria e di polizia locale compete l'accertamento, la contestazione e la notifica della sanzione amministrativa pecuniaria, indicando nel verbale le modalità di pagamento stabilite dal Comune. Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta sono esercitate dal Comune conformemente a quanto indicato nella legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati).".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 5. (Disciplina dell'attività di Bed and Breakfast) la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro" e la parola "sei" è sostituita dalla seguente: "otto".

3. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania) è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, inoltre, le modalità di rendicontazione dei contributi ricevuti dalla Regione.".

4. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento, di cui al comma 3, è sospesa l'erogazione dei contributi alle Unpli.

5. In un'ottica di sussidiarietà orizzontale, per investimenti cofinanziati nell'ambito della filiera turistica e delle perimetrazioni territoriali ministeriali ex articolo 3, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la Regione esprime parere circa il rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo esistente sentito il Comitato tecnico-scientifico del rispettivo Distretto Turistico.

6. Al fine di semplificare e sburocratizzare procedure e strumenti di investimento volti alla valorizzazione del territorio anche per le filiere produttive complementari definite in ambito comunitario con il termine Cultural Heritage, ai Distretti Turistici delimitati dalla Regione Campania e successivamente istituiti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b) del decreto-legge 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011.

7. Al fine di semplificare le procedure per la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e architettonico di proprietà delle Università, statali e non statali, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario) site nel perimetro del centro storico di Napoli dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, compresa la così detta "buffer zone", l'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 è così modificato:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di salvaguardare il patrimonio storico, artistico e monumentale delle Università statali di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12, situate nel perimetro del centro storico di Napoli iscritto nella lista del Patrimonio mondiale dell'Umanità UNESCO, e valorizzarne il patrimonio culturale identitario anche in termini di ricerca e di didattica, è riconosciuto, a partire dal 2019, un contributo annuale nella misura definita con delibera di Giunta regionale, a valere sulla Missione 4, Programma 4, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 nei limiti delle disponibilità di bilancio.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis all'Università non statale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 12 del 2016, sita nel perimetro di Napoli dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2019, un contributo ordinario annuale nella misura definita con delibera di Giunta regionale a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 nei limiti delle disponibilità di bilancio.".

 

CAPO IV

Disposizioni in materia di trasporti

 

     Art. 9. Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di trasporti.

1. La legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania) è così modificata:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole "degli orari" sono aggiunte le seguenti: "e sia nelle tariffe mediante l'integrazione tariffaria regionale.";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 6-bis è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai lavori del Comitato possono essere invitati, su espressa richiesta del responsabile del procedimento, rappresentanti di altri Enti coinvolti nei progetti regionali di particolare complessità per i quali viene chiesta la valutazione tecnica ed economica.";

c) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale, sentite la Consulta regionale e la Commissione Consiliare competente, definisce con apposito provvedimento i beneficiari, le condizioni, e le modalità con le quali assegnare risorse finanziarie per concorrere al finanziamento delle agevolazioni tariffarie di cui al comma precedente, per favorire la mobilità studentesca e a sostegno delle categorie sociali deboli.";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. La Regione individua il Consorzio UnicoCampania - consorzio con attività esterna ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile quale ente gestore dell'Integrazione tariffaria regionale e delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo. Il Consorzio assicura la partecipazione a tutte le Aziende operanti nel Trasporto Pubblico Locale della Regione.";

d) alla lettera g) del comma 8 dell'articolo 30 dopo le parole "integrazione tariffaria" le parole ", ove esistente" sono sostituite con la seguente "regionale.".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 9 novembre 2015, n. 14 (Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190) è inserito il seguente:

"4-bis Resta fermo l'esercizio in capo alla Regione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL) come previsto e disciplinato dalla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 e dall'articolo 1, commi 89, 90, 91 e 92, della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.".

3. La Regione Campania promuove, per il trasporto pubblico marittimo, l'utilizzo del sistema di ITS Campano finalizzato all'efficientamento del sistema di bigliettazione integrata.

 

CAPO V

Disposizioni in materia di zone economiche speciali, sviluppo economico e razionalizzazione della spesa regionale

 

     Art. 10. Disposizioni a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per lo sviluppo economico.

1. Allo scopo di garantire la efficace attuazione delle disposizioni in materia di Zone Economiche Speciali (ZES), previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la regione Campania, con successivi provvedimenti anche di natura normativa, adotta le misure di liberalizzazione e di semplificazione volte a snellire i procedimenti amministrativi nelle materie di propria competenza e ad individuare meccanismi di monitoraggio e di controllo a garanzia della rapida attuazione degli interventi e della tempestiva realizzazione degli investimenti nelle medesime aree.

2. La regione Campania garantisce, nel rispetto dei vincoli di bilancio, la massima riduzione degli oneri istruttori previsti nell'ambito delle iniziative ricadenti nelle aree ZES e promuove, anche tramite appositi protocolli ed intese, analoghe iniziative da parte degli enti interessati.

3. Allo scopo di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune con gli enti coinvolti nei procedimenti amministrativi di interesse della ZES, la regione Campania promuove la stipulazione di appositi protocolli o accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 anche allo scopo di individuare e regolare eventuali sgravi o incentivi di pertinenza degli enti interessati.

4. Al comma 60 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017), le parole da "fino ad un massimo" a "restituzione del contributo percepito" sono sostituite dalle seguenti: ". La Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione del presente comma, il regime di aiuto, le tipologie di beneficiari e i relativi stanziamenti e determina, nei limiti delle intensità di aiuto sulle spese ammissibili previste dai regolamenti comunitari, il valore massimo del contributo commisurandolo percentualmente al valore dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuta. In considerazione degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, la Giunta regionale individua, per le iniziative localizzate nelle Zone Economiche Speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 91/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 123/2017, maggiori livelli di contribuzione fino ad un massimo del cento per cento del valore dovuto dell'imposta regionale sulle attività produttive.".

5. Il titolare di un esercizio commerciale o di un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande organizzato in più reparti, può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti prescritti, affinché li gestisca in proprio, dandone comunicazione al SUAP competente. La medesima comunicazione deve essere effettuata in caso di cessazione della gestione.

6. Il titolare che non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 5 risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.

7. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato.

8. Per le attività industriali, la Regione promuove la metanizzazione finalizzata all'efficientamento energetico per la produzione di caldo e freddo.

 

     Art. 11. Semplificazioni per incentivare l'occupazione.

1. Allo scopo di promuovere l'occupazione in Campania, costituisce criterio di premialità per la concessione di agevolazioni, da parte della Regione Campania alle imprese, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, l'impegno a salvaguardare o ad incrementare il livello occupazionale rispetto al momento della presentazione dell'istanza, per un periodo non inferiore ad un quinquennio o un triennio se piccole medie imprese, in misura proporzionale al valore dell'agevolazione concessa. Ciascun soggetto giuridico svolgente attività d'impresa, percettore di finanziamenti regionali, rendiconta periodicamente alla Regione Campania gli effetti, in termini di sviluppo occupazionale, dei finanziamenti ricevuti.

2. Il medesimo impegno, compatibilmente con la tipologia di regime adottato, rappresenta un elemento di valutazione per il cofinanziamento regionale nelle iniziative di carattere nazionale.

3. Gli avvisi per la concessione delle agevolazioni definiscono i termini e le modalità applicative per l'esercizio del potere di revoca nei casi di mancato rispetto dell'impegno a salvaguardare o incrementare i livelli occupazionali da parte dell'impresa beneficiaria, facendo in ogni caso salve le ipotesi di sopraggiunte cause di forza maggiore.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, costituisce criterio di premialità per la concessione di agevolazioni da parte della Regione Campania alle imprese, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, l'avviamento di attività finalizzate a garantire la permanenza, il ripristino ovvero il rinnovamento delle condizioni di vitalità e sostenibilità socio-economica, culturale e ambientale, di qualità urbana, funzionale e prestazionale, nelle aree interne a forte rischio di spopolamento della Regione, quali i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

 

     Art. 12. Disposizioni di semplificazione in materia di Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive.

1. La legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015") è così modificata:

a) all'articolo 20:

1) alla lettera a) del comma 1 le parole "e dell'articolo 3, comma 2" fino a "legge 15 marzo 1997, n. 59)" sono soppresse;

2) alla lettera f-bis) del comma 1 prima delle parole "di coordinamento delle strutture amministrative" sono inserite le parole "nei casi di cui al comma 1-bis" e alla fine sono aggiunte le parole "Restano ferme le normative in materia ambientale, quelle attuative di obblighi comunitari e i procedimenti unici di competenza regionale";

3) il comma 1-bis è così sostituito:

"1-bis In attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, comma 1 della Costituzione, nel caso di iniziative di interesse regionale inerenti attività economiche, produttive anche che comportino varianti urbanistiche, il provvedimento abilitativo per l'avvio di nuove imprese che intendano localizzarsi sul territorio campano è rilasciato dal SURAP in qualità di amministrazione procedente su istanza delle imprese e previo accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo), con i Comuni territorialmente competenti anche ai fini dell'istruttoria in forma telematica e dell'indizione, convocazione e conclusione della Conferenza dei servizi di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008). Restano ferme le potestà degli enti locali in materia di governo del territorio e di rilascio dei titoli abilitativi a costruire nonché le normative in materia di autorizzazioni ambientali, quelle attuative di obblighi comunitari e i procedimenti unici di competenza regionale. La qualificazione dell'interesse regionale e l'individuazione delle iniziative avviene con delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia.".

4) al comma 2 sono aggiunte infine le parole "La banca dati è coordinata con il repertorio informatico dei procedimenti amministrativi regionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e) e con la sezione del portale regionale Come fare per di cui all'articolo 12, comma 4.";

5) al comma 5, le parole "presso la competente direzione generale della Giunta regionale", sono soppresse; la parola "dipartimentale" è sostituita dalla parola "amministrativa";

6) al comma 6 la parola "comportino" è sostituita dalle seguenti "abbiano determinato";

b) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 21, le parole "segnalando al Presidente della Giunta le eventuali violazioni dei termini procedimentali per consentire l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11" sono soppresse.

 

     Art. 13. Disposizioni di semplificazioni in materia di collaudo degli impianti di distribuzione carburante.

1. L'articolo 16 della legge regionale del 30 luglio 2013, n. 8 (Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) è così modificato:

a) al comma 1, dopo le parole "nuovi impianti" sono aggiunte le seguenti: "soggetti ad autorizzazione o a concessione ai sensi della presente legge";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il collaudo è effettuato da una apposita commissione presieduta dal componente che rappresenta l'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo e costituita da:

a) un dirigente, o suo delegato, della struttura amministrativa regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti;

b) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, competente per territorio;

c) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio;

d) un rappresentante del Comune competente per territorio;

e) un dipendente della struttura amministrativa regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che svolge le funzioni di segretario.";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Fatti salvi i rimborsi delle spese di viaggio previsti dalla normativa vigente, la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non comporta corresponsione di indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati.";

d) al comma 3, le parole "la Regione convoca la commissione di collaudo" sono sostituite dalle seguenti: "L'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo nomina la commissione di cui al comma 2" e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti: "La struttura amministrativa regionale competente in materia di carburanti, in funzione di coordinamento, organizza il calendario dei collaudi sulla base dei provvedimenti di nomina delle commissioni acquisiti agli atti.";

e) al comma 9 le parole "la Regione" sono sostituite da: "l'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo";

f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Le verifiche sull'idoneità tecnica di cui all'articolo 1 comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché di conformità alla presente legge degli impianti di distribuzione carburanti sono effettuate al momento del collaudo. A tal fine, il collaudo è ripetuto su istanza del titolare dell'autorizzazione non oltre quindici anni dalla precedente verifica.".

 

     Art. 14. Disposizioni di riordino normativo e razionalizzazione della spesa regionale.

1. Al settimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1975 n. 25 (Referendum popolare) le parole da "da un Notaio" e fino a "di detto Comune." sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.".

2. Al fine di contenere la spesa pubblica regionale, al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 2008, n. 18 (Legge comunitaria regionale) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Al personale della Regione Campania in servizio a Bruxelles, fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e dal contratto decentrato integrativo, continuano ad essere applicate la misura minima prevista dal comma 3 dell'articolo 23 e la misura minima prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del Decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62 (Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'art. 1, comma 138 a 142, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), nonché le ulteriori disposizioni del medesimo decreto legislativo per quanto compatibili.".

3. Alla legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) età non superiore a trentacinque anni per l'ultimazione del percorso universitario";

b) il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"1. Le risorse del Fondo sono destinate al sostegno del percorso socio educativo, d'istruzione e formazione dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, al fine di garantire prioritariamente l'iscrizione e la frequenza ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private legalmente riconosciute, le università ed i corsi di formazione professionale, relativamente alle seguenti spese:

a) tasse di iscrizione;

b) rette di frequenza;

c) acquisto dei libri di testo;

d) acquisto di ausili scolastici per i diversamente abili secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

e) servizio mensa;

f) abbonamento per uso scolastico al servizio di trasporto pubblico."

c) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"2. Il contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 1 è riconosciuto nel rispetto dei criteri e dei limiti individuati dal regolamento previsto all'articolo 5, previa presentazione d'idonea documentazione che attesti l'iscrizione, la diligente frequenza e l'ultimazione dei cicli scolastici e formativi annuali.".

4. Al comma 2, articolo 2, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007) dopo le parole "Le società" sono aggiunte le seguenti: "e le fondazioni" e dopo le parole "per l'assunzione di personale" sono aggiunte le seguenti: "e per il conferimento degli incarichi professionali".

5. Al comma 25 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017-Collegato alla stabilità regionale per il 2017) le parole "dall'articolo 2343" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 2343 e 2343-ter".

6. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 22 giugno 2017, n. 16 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale) al quarto rigo tra la parola "corredata" e la parola "da" è inserita la seguente "esclusivamente".

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 luglio 2017 n. 23 (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017.) è aggiunto il seguente comma "1-bis "Il Presidente della Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale della Campania circa la applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) da parte delle competenti strutture amministrative della Giunta regionale."

8. A partire dal 1° gennaio 2019, la Regione Campania promuove la misurazione della soddisfazione degli utenti in ordine ai bandi regionali al fine di fornire elementi utili alle competenti strutture amministrative, anche attraverso la predisposizione di una modulistica di questionari da utilizzare per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.

 

CAPO VI

Disposizioni finali

 

     Art. 15. Clausola di semplificazione permanente.

1. In attuazione del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 23/2017 sono abrogati:

a) la legge regionale 5 marzo 1990, n. 10 (Provvedimenti a favore dei non vedenti in materia di trasporto pubblico regionale);

b) la legge regionale 31 dicembre 1994, n. 43 (Funzionamento dei servizi del provveditorato delle casse economali e del patrimonio);

c) l'articolo 32 della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5 (Disposizioni di finanza regionale);

d) l'articolo 56 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale);

e) l'articolo 28 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001);

f) i commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002);

g) il comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale);

h) i commi 138, 139, 141 e 142 dell'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania. Legge finanziaria regionale 2013);

i) il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana. Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016).

 

     Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore.

1. L'attuazione della presente legge è assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.