§ 2.3.28 - LEGGE REGIONALE 5 MARZO 1990, N. 10.
Provvedimenti a favore dei non vedenti in materia di trasporto pubblico sul territorio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:05/03/1990
Numero:10


Sommario
Art. 1.      E' concesso il diritto di libera circolazione sugli autoservizi pubblici di linea, ivi compresi quelli convenzionati, integrativi e sostitutivi di altri servizi di trasporto pubblico, sui [...]
Art. 2.      Il diritto concesso al non vedente, di cui all'art. 1, è attestato mediante tessera personale rilasciata al beneficiario.


§ 2.3.28 - LEGGE REGIONALE 5 MARZO 1990, N. 10.

Provvedimenti a favore dei non vedenti in materia di trasporto pubblico sul territorio regionale.

(B.U. n. 12 del 12 marzo 1990).

 

Art. 1.

     E' concesso il diritto di libera circolazione sugli autoservizi pubblici di linea, ivi compresi quelli convenzionati, integrativi e sostitutivi di altri servizi di trasporto pubblico, sui servizi tranviari, filoviari, funicolari terrestri, ascensori pubblici, metropolitani e sulle linee di navigazione di competenza regionale ai non vedenti con cecità assoluta e con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e ai loro eventuali accompagnatori.

 

     Art. 2.

     Il diritto concesso al non vedente, di cui all'art. 1, è attestato mediante tessera personale rilasciata al beneficiario.

     Ai fini del rilascio della tessera personale di libera circolazione, di cui al comma I, la documentazione necessaria deve essere inoltrata al competente Assessorato regionale dei trasporti, tramite l'Unione Italiana Ciechi, associazione legalmente riconosciuta con D.P.R. 23-12-1978 n. 1919 a rappresentare e tutelare gli interessi dei ciechi italiani.