Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.1 bilancio e contabilità |
Data: | 29/12/2017 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. Contributo straordinario di solidarietà per gli assegni vitalizi. |
Art. 2. Riduzione dei rimborsi spese per le assenze dei consiglieri regionali. |
Art. 3. Dismissioni e razionalizzazione delle partecipazioni regionali. |
Art. 4. Inesigibilità di somme di modesto valore. |
Art. 5. Norme sulle sponsorizzazioni. |
Art. 6. Accordi per la realizzazione di misure di contrasto all'evasione della tassa automobilistica. |
Art. 7. Misure di sostegno per le persone affette da disturbi dello spettro autistico e di integrazione delle persone non autosufficienti. |
Art. 8. Misure salvavita in attuazione della normativa statale. |
Art. 9. Misure di sostegno per le donne vittime di violenza di genere. |
Art. 10. Misure per il patrimonio culturale immateriale della Campania. |
Art. 11. Rete aeroportuale campana. |
Art. 12. Trasporto gratuito per gli studenti e agevolazioni tariffarie per altre categorie di utenti. |
Art. 13. Revisione di termini e di spesa. |
Art. 14. Adempimenti obbligatori per impegni con il Governo. |
Art. 15. Clausola di semplificazione permanente. |
Art. 16. Entrata in vigore. |
§ 1.1.183 - L.R. 29 dicembre 2017, n. 38.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018.
(B.U. 29 dicembre 2017, n. 94)
TITOLO I
Tagli ai costi della politica
Art. 1. Contributo straordinario di solidarietà per gli assegni vitalizi. [1]
1. Per il contenimento della spesa pubblica regionale nonché dei costi della politica, agli assegni vitalizi a qualsiasi titolo erogati dalla Regione Campania, compresi quelli di reversibilità, si applica una trattenuta straordinaria a titolo di contributo di solidarietà per gli anni 2018, 2019 e 2020 nelle misure qui di seguito riportate, determinate in via equitativa in ragione delle somme corrisposte, da applicare, agli importi lordi mensili:
a) fino a euro 2.000,00 mensili: nessuna riduzione;
b) per la parte eccedente euro 2.000,00 e fino a euro 3.500,00 mensili: il 6 per cento;
c) per la parte eccedente euro 3.500,00 e fino a euro 5.000,00 mensili: il 9 per cento;
d) per tutta la parte eccedente euro 5.000,00 mensili: il 12 per cento.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titolari di assegno vitalizio in quanto componenti, anche cessati, della Giunta regionale, inclusi quelli che non abbiano rivestito la carica di consigliere regionale.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con proprio provvedimento, è autorizzato a determinare le misure di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
4. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinati ad incrementare gli interventi per le politiche sociali e la famiglia di cui alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020.
Art. 2. Riduzione dei rimborsi spese per le assenze dei consiglieri regionali.
1. Per assicurare l'attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera d) del
"1-bis. Con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono individuate le misure per ridurre il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 7 per le assenze non giustificate dei consiglieri regionali alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti per le quali è richiesto il numero legale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno del Consiglio regionale.".
2. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinati ad incrementare gli interventi per le politiche sociali e la famiglia di cui alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020.
TITOLO II
Misure per la razionalizzazione delle entrate e delle uscite
Art. 3. Dismissioni e razionalizzazione delle partecipazioni regionali.
1. Al fine di contenere la spesa pubblica regionale e riordinare le partecipazioni regionali, la Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dismette tutte le partecipazioni in società, enti ed organismi di qualunque natura giuridica in cui detiene una quota del capitale non superiore al 20 per cento.
2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera, un piano di razionalizzazione, anche mediante cessione, dismissione, soppressione o accorpamento delle fondazioni regionali o a partecipazione regionale nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) efficientamento, valorizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni;
b) dismissione delle quote di partecipazione inferiori al 20 per cento considerate non strategiche per le finalità istituzionali della Regione;
c) contenimento e riduzione dei costi attraverso la revisione del modello di funzionamento;
d) riduzione degli oneri per il funzionamento degli organi amministrativi;
e) revisione delle partecipazioni detenute in fondazioni che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da società partecipate o da altri enti pubblici strumentali;
f) integrazione delle realtà similari con riguardo alle funzioni e agli scopi;
g) razionalizzazione delle spese per servizi e locazioni.
Art. 4. Inesigibilità di somme di modesto valore.
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10 del
2. Non si fa luogo al rimborso per importi fino a euro 30,00.
3. In caso di ricorso alle agevolazioni previste dell'articolo 13 del
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di recidiva per due o più periodi d'imposta consecutivi relativi al medesimo tributo e al medesimo soggetto obbligato, con effetto dal secondo periodo d'imposta.
5. Se l'importo dovuto o rimborsabile è superiore a euro 30,00 lo stesso è dovuto o rimborsabile per l'intero ammontare.
6. Le previsioni di cui al presente articolo trovano applicazione nell'anno d'imposta e comunque separatamente rispetto a ciascun tributo.
Art. 5. Norme sulle sponsorizzazioni.
1. La Regione Campania ricorre a contratti di sponsorizzazione per il reperimento di risorse finanziarie o l'acquisizione, a titolo gratuito, di interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi della Regione.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 43 della
Art. 6. Accordi per la realizzazione di misure di contrasto all'evasione della tassa automobilistica.
1. Per contrastare l'evasione della tassa automobilistica e dell'imposta provinciale di trascrizione di cui agli articoli 52 e 56 del
2. Gli accordi di cui comma 1 prevedono le modalità di scambio, anche in tempo reale, delle informazioni relative alla banca dati della tassa automobilistica e le informazioni anagrafiche di cui gli enti locali sono in possesso, per individuare i veicoli circolanti per i quali non sia stato effettuato il pagamento della tassa automobilistica e siano state rilevate violazioni al
3. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono le modalità di scambio, anche bilaterale, di informazioni finalizzate al contrasto della circolazione dei veicoli gravati da fermo amministrativo annotato al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) ai sensi dell'articolo 86 del
4. La Regione provvede annualmente a rendere disponibili agli enti locali, competenti al controllo della circolazione stradale, gli elenchi delle targhe relative ai veicoli per i quali risulti il mancato pagamento della tassa automobilistica nei tre anni precedenti e ai veicoli per i quali non si sia conclusa la procedura disciplinata dall'articolo 96 del
TITOLO III
Misure finanziarie e obbligatorie
Art. 7. Misure di sostegno per le persone affette da disturbi dello spettro autistico e di integrazione delle persone non autosufficienti.
1. La Regione, nell'ambito della propria competenza in materia di politica socio-assistenziale, eroga un contributo economico annuale per il sostegno delle famiglie residenti in Campania per le spese sostenute per il sostegno delle persone affette da disturbi dello spettro autistico inseriti nei percorsi educativi e riabilitativi riconosciuti dalle Linee guida ministeriali sull'autismo e dalla Regione Campania. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede, con propria delibera, a definire i criteri, i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si fa fronte con le risorse stanziate alla Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.
3. Al fine di assicurare l'attuazione delle politiche di sostegno e integrazione delle persone non autosufficienti, al Fondo di cui all'articolo 42 della
Art. 8. Misure salvavita in attuazione della normativa statale.
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 46, della
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un fondo di ammontare pari a euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante incremento di pari importo per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, della Missione 13, Programma 01, Titolo 1, e contestuale prelevamento, di pari importo e per le medesime annualità, della Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.
Art. 9. Misure di sostegno per le donne vittime di violenza di genere.
1. La legge regionale 1° dicembre 2017, n. 34 (Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza) è così modificata:
a) al comma 2 dell'articolo 2, le parole "apposito regolamento" sono sostituite dalla seguente: "delibera";
b) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis (Misure di sostegno per le donne vittime di violenza di genere)
1. Per favorire l'autonomia economica delle donne vittime delle violenze di genere e dei loro figli la Regione provvede alla concessione di contributi finalizzati alla copertura delle spese necessarie alla fuoriuscita dall'originario nucleo familiare per un anno e avvia azioni per il supporto psicologico e l'inserimento nel mondo professionale delle donne vittime di violenza di genere.
2. La Giunta regionale, con la deliberazione prevista all'articolo 2, comma 2, fissa i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.";
c) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si fa fronte con le risorse stanziate alla Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.".
Art. 10. Misure per il patrimonio culturale immateriale della Campania.
1. La Regione Campania, in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e dell'articolo 8 dello Statuto regionale, nonché della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003 ratificata dall'Italia con
2. Al fine di salvaguardare e valorizzare gli elementi caratterizzanti il patrimonio culturale immateriale della Campania iscritti nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'Umanità dall'UNESCO nonché sostenere la candidatura di nuovi elementi culturali immateriali campani, entro il 30 giugno di ogni anno, la struttura amministrativa regionale competente in materia di politiche culturali individua, mediante procedure ad evidenza pubblica, Università, Centri di ricerca universitari, Consorzi universitari con comprovata esperienza nelle tematiche UNESCO per la realizzazione di progetti operativi o iniziative di studio, didattica o ricerca.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, nonché per vigilare su eventuali abusi nell'utilizzo dei riconoscimenti UNESCO, ferme restando le competenze delle Amministrazioni statali in materia, è istituito, presso il Consiglio regionale della Campania, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio permanente per il patrimonio culturale immateriale, di seguito denominato Osservatorio, presieduto dal Presidente del Consiglio regionale o da un Consigliere regionale da questo delegato, e composto dal Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di patrimonio culturale o suo delegato, da un delegato del Presidente della Giunta regionale, dal dirigente apicale della struttura amministrativa regionale competente per materia e da tre esperti in gestione e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale individuati con decreto del Presidente del Consiglio regionale. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta, in nessun caso, indennità o compensi aggiuntivi. La struttura amministrativa di vertice del Consiglio regionale assicura il supporto tecnico all'Osservatorio nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
4. Al fine di supportare l'organizzazione di iniziative volte a promuovere e diffondere il riconoscimento de "L'arte del pizzaiolo napoletano" proclamata patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO è istituito il Fondo Pizzaioli napoletani - Patrimonio UNESCO, pari ad euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 incrementando, per le medesime annualità per un importo di pari valore, la Missione 5, Programma 2, Titolo I mediante prelevamento dalla Missione 16, Programma 1, Titolo 1.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse stanziate alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione 2018-2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari ad euro 1.350.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede a valere sulle risorse di cui alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione 2018-2020.
Art. 11. Rete aeroportuale campana.
1. La Regione Campania, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 lettera c) del
2. Per consentire la ricapitalizzazione del Consorzio Aeroporto di Pontecagnano Salerno, di cui all'articolo 17 della
Art. 12. Trasporto gratuito per gli studenti e agevolazioni tariffarie per altre categorie di utenti.
1. Al fine di sostenere il diritto allo studio e di promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico locale la Regione riconosce una speciale agevolazione per gli studenti che consiste in un abbonamento annuale gratuito per il percorso casa- scuola/Università, e le altre agevolazioni tariffarie a favore delle categorie protette previste dalle disposizioni regionali vigenti per gli anni 2018, 2019 e 2020.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro 27.450.000,00 per l'anno 2018, e ad euro 15.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse stanziate alla Missione 10, Programma 6, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.
Art. 13. Revisione di termini e di spesa.
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della
2. Al comma 1 dell'articolo 3 della
3. All'articolo 19, commi 1 e 2, della
4. L'articolo 3 della
a) al comma 5 sostituire le parole da "alla approvazione" fino a "Istituti Campani" con le seguenti "al 31 dicembre 2018";
b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. Ai revisori unici dei conti degli IACP è riconosciuto un compenso, a valere sui bilanci dei rispettivi IACP, pari al compenso previsto per il presidente del collegio sindacale dell'Agenzia campana per l'edilizia residenziale, ridotto di un sesto per i revisori unici degli IACP di Avellino, Caserta e Benevento, di un settimo per il revisore unico dell'IACP di Salerno e di un ottavo per il revisore unico dell'IACP di Napoli.".
5. Nell'esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni dal
Art. 14. Adempimenti obbligatori per impegni con il Governo.
1. Al comma 9-bis dell'articolo 2 della
2. Il comma 4-ter dell'articolo 44 della
3. Al comma 3 dell'articolo 8-bis della
4. Al comma 4 dell'articolo 5 della
5. Al comma 6 dell'articolo 11 della
6. La
a) il comma 3 dell'articolo 1 è abrogato;
b) al comma 2 dell'articolo 2, le parole "delle strutture di cui agli articoli 4 e 5" sono soppresse;
c) all'articolo 2, il comma 3 è abrogato;
d) dopo il comma 5 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente: "5-bis. La struttura amministrativa regionale competente in materia di politiche sociali assicura il supporto tecnico all'Osservatorio a valere sulle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";
e) il comma 4 dell'articolo 3 è abrogato;
f) al comma 5 dell'articolo 3 le parole "dalle attività svolte dalle strutture territoriali di cui agli articoli 4 e 5" sono soppresse;
g) l'articolo 4 è abrogato.
7. Per adeguare l'ordinamento regionale all'orientamento espresso dall'Autorità nazionale anticorruzione con il parere 2 agosto 2017, n. 0097660 relativo all'applicazione del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Alle nomine o designazioni negli enti, agenzie regionali e società partecipate dalla Regione, aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere si applica la normativa statale vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.";
b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.
8. Al comma 3 dell'articolo 17, della
9. Al fine di adempiere ai rilievi posti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento Affari regionali - la
a) al comma 2 dell'articolo 3, dopo le parole "Giunta regionale n. 6938 del 21 dicembre 2001", sono aggiunte le seguenti: ",
b) al comma 6 dell'articolo 4, le parole "il Corpo forestale dello Stato" sono soppresse;
c) al comma 2 dell'articolo 14, dopo le parole "
10. Al comma 3 dell'articolo 2 della
11. La
a) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole "collegati" sono aggiunte le seguenti "anche riconoscendo il principio di riduzione del danno";
b) l'articolo 2 è abrogato;
c) al comma 5 dell'articolo 3 l'alinea è sostituita dalla seguente: "La Regione può anche prevedere:".
Art. 15. Clausola di semplificazione permanente.
1. In attuazione del comma 5 dell'articolo 2 della
a) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 1 della
b) il comma 1 dell'articolo 10 della
Art. 16. Entrata in vigore.
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.
[1] Articolo abrogato dall'art. 11 della