§ 2.3.94 - L.R. 3 maggio 2018, n. 2.
Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:03/05/2018
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Autonomia della comunità locale.
Art. 2.  Funzioni.
Art. 3.  Decentramento comunale.
Art. 4.  Statuto comunale.
Art. 5.  Contenuto dello statuto.
Art. 6.  Potestà regolamentare.
Art. 7.  Emblema del comune e distintivo del sindaco.
Art. 8.  Titolo di "Città" o di "Borgata".
Art. 9.  Condizioni per ottenere il titolo di "Città".
Art. 10.  Condizioni per ottenere il titolo di "Borgata".
Art. 11.  Modalità di concessione del titolo di "Città" o di "Borgata".
Art. 12.  Azione popolare.
Art. 13.  Disposizioni in materia di procedimento amministrativo, trasparenza e accesso.
Art. 14.  Partecipazione popolare.
Art. 15.  Referendum popolare.
Art. 16.  Valutazione dell'ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Bolzano.
Art. 16 bis.  Valutazione dell'ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Trento
Art. 17.  Difensore civico.
Art. 18.  Modificazioni del territorio, della denominazione e del capoluogo dei comuni.
Art. 19.  Fusione di comuni.
Art. 19 bis.  Decorrenza della fusione
Art. 20.  Programma di riordino delle circoscrizioni territoriali comunali.
Art. 21.  Costituzione di frazioni in comuni autonomi.
Art. 22.  Distacco di frazioni.
Art. 23.  Riunione di comuni contermini.
Art. 24.  Fusione o aggregazione di comuni su iniziativa popolare.
Art. 25.  Modifica della circoscrizione territoriale, del capoluogo e della denominazione del comune.
Art. 26.  Controversie territoriali fra comuni.
Art. 27.  Parere del consiglio comunale.
Art. 28.  Determinazione dei confini.
Art. 29.  Regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari.
Art. 30.  Separazione patrimoniale.
Art. 31.  Delegato del sindaco.
Art. 32.  Conflitto di interessi patrimoniali.
Art. 33.  Disposizioni generali.
Art. 34.  Interventi in materia di forme collaborative intercomunali.
Art. 35.  Convenzioni.
Art. 36.  Associazione di comuni.
Art. 37.  Unione di comuni.
Art. 38.  Consorzi obbligatori di funzioni.
Art. 39.  Accordi di programma.
Art. 40.  Enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, [...]
Art. 41.  Interventi in materia di servizi pubblici locali.
Art. 42.  Organi di governo comunale.
Art. 43.  Consiglio comunale.
Art. 44.  Composizione del consiglio comunale.
Art. 45.  Convalida degli eletti.
Art. 46.  Durata del mandato e rinnovo dei consigli comunali.
Art. 47.  Vacanza del seggio - Surrogazione - Sospensione dalla carica.
Art. 48.  Anagrafe degli amministratori comunali.
Art. 49.  Attribuzioni del consiglio comunale.
Art. 50.  Progetti preliminari di opere pubbliche.
Art. 51.  Utilizzo degli strumenti informatici per la convocazione degli organi collegiali e l'invio di documentazione.
Art. 52.  Diritti dei consiglieri comunali.
Art. 53.  Attribuzioni della giunta comunale.
Art. 54.  Composizione della giunta comunale.
Art. 55.  Parità di accesso nella giunta comunale.
Art. 56.  Elezione diretta del sindaco.
Art. 57.  Giuramento e distintivo del sindaco.
Art. 58.  Durata del mandato.
Art. 59.  Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco.
Art. 60.  Attribuzioni del sindaco.
Art. 61.  Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.
Art. 62.  Provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco.
Art. 63.  Mozione di sfiducia.
Art. 64.  Astensione dall'esercizio di attività professionali.
Art. 65.  Astensione dalle deliberazioni.
Art. 66.  Obbligo di astensione negli acquisti di beni comunali.
Art. 67.  Indennità di carica.
Art. 68.  Riduzione delle indennità di carica degli amministratori degli enti locali della regione.
Art. 68 bis.  Previdenza complementare per gli amministratori locali
Art. 68 ter.  Indennità di fine mandato
Art. 69.  Rimborso delle spese di viaggio.
Art. 70.  Rimborso spese forzose.
Art. 71.  Rinvio.
Art. 72.  Sistema elettorale.
Art. 73.  Elettori.
Art. 74.  Eleggibili a consiglieri comunali.
Art. 75.  Eleggibilità alla carica di sindaco.
Art. 76.  Cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco.
Art. 77.  Ineleggibilità a consigliere comunale.
Art. 78.  Ineleggibilità a sindaco.
Art. 79.  Incompatibilità di cariche.
Art. 80.  Ulteriori cause di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore.
Art. 81.  Requisiti per la carica di assessore.
Art. 82.  Eccezioni alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 83.  Effetti delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e rimedi relativi.
Art. 84.  Procedimenti in presenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 85.  Perdita della qualità di consigliere, di assessore o di sindaco.
Art. 86.  Consigli circoscrizionali.
Art. 87.  Finalità.
Art. 88.  Fonti.
Art. 89.  Indirizzo politico-amministrativo.
Art. 90.  Potere di organizzazione.
Art. 91.  Assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 92.  Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale.
Art. 93.  Requisiti per l'accesso all'impiego.
Art. 94.  Conoscenza delle lingue non materne.
Art. 95.  Gruppi linguistici.
Art. 96.  Mobilità verticale.
Art. 97.  Bando di concorso.
Art. 98.  Commissioni giudicatrici.
Art. 99.  Procedura di concorso.
Art. 100.  Instaurazione del rapporto di lavoro.
Art. 101.  Contratto individuale di lavoro.
Art. 102.  Periodo di prova.
Art. 103.  Promessa solenne e giuramento.
Art. 104.  Prestazioni lavorative.
Art. 105.  Attribuzione temporanea di mansioni superiori.
Art. 106.  Sanzioni disciplinari.
Art. 107.  Procedimento disciplinare.
Art. 108.  Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.
Art. 109.  Orario di servizio e orario di lavoro.
Art. 110.  Prestazione lavorativa resa secondo modalità particolari.
Art. 111.  Tutela delle persone con handicap.
Art. 112.  Pari opportunità.
Art. 113.  Piani per la parità.
Art. 114.  Acquisizione di dati statistici delle amministrazioni locali.
Art. 115.  Conciliazione delle esigenze familiari con quelle professionali.
Art. 116.  Assicurazioni a favore dei dipendenti.
Art. 117.  Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali.
Art. 118.  Disposizioni interpretative della disciplina sul rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali.
Art. 119.  Copertura previdenziale ed assistenziale.
Art. 120.  Compiti dei comuni nel settore della formazione e aggiornamento del personale.
Art. 121.  Cause di estinzione del rapporto di lavoro.
Art. 122.  Effetti della cessazione dal servizio.
Art. 123.  Mobilità inter-enti.
Art. 124.  Assegnazione temporanea di personale a società costituite o partecipate dal comune.
Art. 125.  Posizioni dirigenziali.
Art. 126.  Funzioni dirigenziali e direttive.
Art. 127.  Qualifiche dirigenziali.
Art. 128.  Incarichi di preposizione alle strutture.
Art. 129.  Verifica dei risultati.
Art. 130.  Misurazione e valutazione delle prestazioni.
Art. 131.  Attività di revisione interna.
Art. 132.  Incarichi dirigenziali e direttivi esterni.
Art. 133.  Collaborazioni esterne e strutture particolari.
Art. 134.  Direttore generale.
Art. 135.  Mobilità dei dirigenti.
Art. 136.  Disciplina applicabile.
Art. 137.  Segretario comunale.
Art. 138.  Rapporto di lavoro dei segretari comunali.
Art. 139.  Vicesegretario comunale.
Art. 140.  Classificazione delle sedi segretarili.
Art. 141.  Classificazione delle sedi segretarili delle comunità istituite in provincia di Trento.
Art. 142.  Riqualificazione delle sedi segretarili.
Art. 143.  Corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale.
Art. 144.  Ammissione partecipanti.
Art. 145.  Articolazione del corso abilitante.
Art. 146.  Esame di abilitazione.
Art. 147.  Commissione giudicatrice del corso abilitante.
Art. 148.  Uso delle lingue per l'esame di abilitazione.
Art. 148 bis.  Istituzione dell'albo dei segretari degli enti locali per la provincia di Trento
Art. 149.  Assunzione dei segretari comunali di quarta classe.
Art. 150.  Nomina a segretario comunale di terza classe.
Art. 151.  Nomina a segretario generale di seconda classe.
Art. 152.  Nomina a segretario generale di prima classe.
Art. 153.  Estensione dell'accesso ai concorsi per sedi segretarili.
Art. 154.  Partecipazione ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili.
Art. 155.  Indizione del bando di concorso.
Art. 156.  Commissione giudicatrice di concorsi per sedi segretarili.
Art. 157.  Periodo di prova.
Art. 158.  Mobilità dei segretari comunali.
Art. 159.  Modifiche delle sedi segretarili.
Art. 160.  Segreterie delle unioni.
Art. 161.  Collocamento in disponibilità dei segretari comunali per sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale.
Art. 162.  Supplenza e reggenza delle sedi segretarili.
Art. 163.  Graduatoria degli incarichi di reggenza e di supplenza.
Art. 164.  Composizione della commissione.
Art. 165.  Convenzioni temporanee per la supplenza delle sedi segretarili.
Art. 166.  Rogito dei contratti e diritti di rogito.
Art. 167.  Fondo per la gestione dei segretari in disponibilità.
Art. 168.  Formazione continua dei segretari.
Art. 169.  Certificati anagrafici in forma digitale. Soppressione dei diritti di segreteria.
Art. 170.  Applicazione di norme.
Art. 171.  Materie contrattualizzate.
Art. 172.  Rappresentanza negoziale della parte pubblica.
Art. 173.  Delegazioni sindacali e criteri di rappresentatività.
Art. 174.  Livelli e aree di contrattazione.
Art. 175.  Procedura di contrattazione.
Art. 176.  Applicazione ed efficacia temporale dei contratti collettivi.
Art. 177.  Interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Art. 178.  Trattamento economico.
Art. 179.  Aspettative e permessi sindacali.
Art. 180.  Ripartizione dei posti secondo la consistenza dei gruppi linguistici.
Art. 181.  Disposizioni in materia di responsabilità.
Art. 182.  Soppressione dei controlli sugli atti.
Art. 183.  Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni.
Art. 184.  Pareri obbligatori.
Art. 185.  Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture.
Art. 186.  Controlli interni.
Art. 187.  Controllo di regolarità amministrativa e contabile.
Art. 188.  Controllo strategico.
Art. 189.  Controllo sulle società partecipate non quotate.
Art. 190.  Controllo sugli equilibri finanziari.
Art. 191.  Enti locali deficitari.
Art. 192.  Potere sostitutivo.
Art. 193.  Scioglimento e sospensione del consiglio comunale.
Art. 194.  Destituzione, sospensione provvisoria e decadenza.
Art. 195.  Consulenza, assistenza e potere d'inchiesta.
Art. 196.  Controllo nei confronti di enti diversi dai comuni.
Art. 197.  Disciplina in materia di contabilità e coordinamento della finanza locale.
Art. 198.  Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali.
Art. 199.  Fondo di riserva.
Art. 200.  Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese.
Art. 201.  Salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Art. 202.  Controllo di gestione.
Art. 203.  Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria.
Art. 204.  Tesoreria unica.
Art. 205.  Rendiconto della gestione.
Art. 206.  Organo di revisione economico-finanziaria.
Art. 207.  Durata dell'incarico.
Art. 208.  Cause di cessazione dall'incarico.
Art. 209.  Incompatibilità e ineleggibilità.
Art. 210.  Funzioni.
Art. 211.  Compenso dei revisori.
Art. 212.  Norma di rinvio e regolamento di attuazione.
Art. 213.  Norma transitoria in materia di revisione economico-finanziaria.
Art. 214.  Spese di rappresentanza.
Art. 215.  Disciplina e gestione delle spese di rappresentanza.
Art. 216.  Oneri del comune in materia di culto.
Art. 217.  Turni elettorali.
Art. 218.  Contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della camera dei deputati e del senato della repubblica o per il rinnovo dei membri del parlamento europeo spettanti [...]
Art. 219.  Indizione dei comizi elettorali - Pubblicazione del manifesto.
Art. 220.  Protezione di contrassegni tradizionali.
Art. 221.  Elettori residenti all'estero.
Art. 222.  Liste elettorali di sezione.
Art. 223.  Accertamento della esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento.
Art. 224.  Composizione dell'ufficio elettorale di sezione.
Art. 225.  Albo dei presidenti di seggio.
Art. 226.  Nomina dei presidenti di seggio.
Art. 227.  Aggiornamento dei presidenti degli uffici elettorali di sezione.
Art. 228.  Nomina degli scrutatori e del segretario dell'ufficio elettorale di sezione.
Art. 229.  Casi di ineleggibilità alla carica di presidente, di scrutatore e di segretario di seggio elettorale.
Art. 230.  Obbligatorietà della carica di presidente, scrutatore e segretario dell'ufficio elettorale - Vicepresidente.
Art. 231.  Obbligo di presenziare alle operazioni elettorali.
Art. 232.  Compensi ai componenti gli uffici elettorali.
Art. 233.  Rimborso spese per nomina presidenti di seggio.
Art. 234.  Locali e materiale per l'ufficio elettorale.
Art. 235.  Formazione delle candidature nei comuni della regione.
Art. 236.  Sottoscrizione delle liste di partiti e gruppi rappresentati in consiglio provinciale o nella camera dei deputati.
Art. 237.  Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento.
Art. 238.  Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano.
Art. 239.  Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di [...]
Art. 240.  Parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
Art. 241.  Collegamento delle liste in provincia di Bolzano.
Art. 242.  Modalità di presentazione delle candidature.
Art. 243.  Delegati e rappresentanti di lista.
Art. 244.  Commissione o sottocommissione elettorale circondariale - Esame e ammissione delle candidature.
Art. 245.  Pubblicazione del manifesto delle candidature.
Art. 246.  Stampa delle schede.
Art. 247.  Sospensione delle elezioni per insufficienza del numero dei candidati.
Art. 248.  Sala della votazione - Caratteristiche e arredamento.
Art. 249.  Ordine pubblico - Competenze del presidente del seggio.
Art. 250.  Propaganda e pubblicità delle spese elettorali.
Art. 251.  Accesso alla sala della votazione.
Art. 252.  Elettori che possono votare nella sezione.
Art. 253.  Degenti in ospedali e case di cura e detenuti non privati del diritto elettorale.
Art. 254.  Sezioni elettorali in ospedali e case di cura con almeno 200 letti.
Art. 255.  Seggi speciali in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto e in luoghi di detenzione e di custodia preventiva.
Art. 256.  Esercizio del diritto di voto in ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto.
Art. 257.  Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.
Art. 258.  Agevolazione dell'esercizio del diritto di voto.
Art. 259.  Modalità di espressione del voto.
Art. 260.  Ufficio elettorale - Operazioni preliminari.
Art. 261.  Rappresentanti di lista - Assistenza alle operazioni dell'ufficio elettorale.
Art. 262.  Ricostituzione dell'ufficio elettorale - Apertura della votazione.
Art. 263.  Identificazione dell'elettore.
Art. 264.  Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione.
Art. 265.  Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Elezione del sindaco e del consiglio comunale.
Art. 266.  Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Elezione del sindaco e del consiglio comunale.
Art. 267.  Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Elezione del sindaco.
Art. 268.  Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Modalità per l'espressione del voto per l'elezione del consiglio comunale.
Art. 269.  Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Elezione del sindaco e del consiglio comunale.
Art. 270.  Rinvio delle elezioni in caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco.
Art. 271.  Modalità di svolgimento del secondo turno di votazione.
Art. 272.  Chiusura della votazione.
Art. 273.  Accertamento del numero dei votanti.
Art. 274.  Presidente - Decisione provvisoria sugli incidenti e sulla nullità dei voti.
Art. 275.  Spoglio dei voti.
Art. 276.  Validità e nullità delle schede e dei voti.
Art. 277.  Voti di preferenza, nullità e connessione con i voti di lista.
Art. 278.  Adempimenti del presidente dopo compiuto lo scrutinio.
Art. 279.  Costituzione dell'ufficio centrale.
Art. 280.  Comuni a sezione unica - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti.
Art. 281.  Comuni con più sezioni - Competenze dell'ufficio centrale.
Art. 282.  Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti.
Art. 283.  Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti.
Art. 284.  Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti.
Art. 285.  Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, escluso il comune di Bolzano - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti.
Art. 286.  Comune di Bolzano. Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti.
Art. 287.  Validità delle elezioni - Quorum dei votanti e quorum dei voti validi.
Art. 288.  Operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e dell'ufficio centrale.
Art. 289.  Verbale dell'ufficio elettorale di sezione.
Art. 290.  Verbale dell'ufficio centrale.
Art. 291.  Formazione, trasmissione, consegna e deposito dei plichi e pacchi.
Art. 292.  Pubblicazione e notifica degli eletti.
Art. 293.  Annullamento elezioni - Nomina commissario e rinnovo elezioni.
Art. 294.  Termine e modalità per il rinnovo delle elezioni.
Art. 295.  Validità della elezione.
Art. 296.  Ricorsi contro le operazioni elettorali.
Art. 297.  Disposizioni penali.
Art. 298.  Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche.
Art. 299.  Ripartizione degli oneri finanziari.
Art. 300.  Lavoro straordinario.
Art. 301.  Presentazione della domanda.
Art. 302.  Indizione del referendum e casi di non indizione.
Art. 303.  Pubblicazione del manifesto e suo contenuto.
Art. 304.  Luogo e data di votazione.
Art. 305.  Elettori.
Art. 306.  Esercizio del diritto di voto.
Art. 307.  Elenchi elettorali di sezione - Compilazione, pubblicazione e aggiornamento.
Art. 308.  Sezioni elettorali.
Art. 309.  Nomina della commissione elettorale di sezione.
Art. 310.  Composizione della commissione elettorale di sezione e compensi.
Art. 311.  Nomina del segretario della commissione elettorale di sezione e compenso.
Art. 312.  Elenchi elettorali di sezione - Contenuto.
Art. 313.  Delega dei rappresentanti di partito o gruppo presso la commissione elettorale.
Art. 314.  Delegati di partito o gruppo - Assistenza alle operazioni della commissione elettorale.
Art. 315.  Obbligo di presenziare alle operazioni elettorali - Vicepresidenza.
Art. 316.  Schede di votazione.
Art. 317.  Consegna del materiale elettorale al presidente di sezione.
Art. 318.  Commissione elettorale - Operazioni preliminari e apertura della votazione.
Art. 319.  Regolamentazione accesso dei votanti al seggio.
Art. 320.  Identificazione dell'elettore e ricevimento della scheda di votazione.
Art. 321.  Votazione degli elettori fisicamente impediti.
Art. 322.  Modalità di espressione del voto.
Art. 323.  Compilazione e riconsegna della scheda di votazione - Segnatura negli elenchi elettorali dell'avvenuto esercizio del diritto di voto.
Art. 324.  Chiusura della votazione.
Art. 325.  Spoglio delle schede.
Art. 326.  Compilazione e firma dei fogli di scrutinio - Decisioni sui voti contestati.
Art. 327.  Schede nulle.
Art. 328.  Raggruppamento delle schede spogliate in plichi - Controllo della corrispondenza del numero delle schede spogliate con il numero dei votanti.
Art. 329.  Verbale delle operazioni di votazione - Elementi essenziali - Compilazione e sottoscrizione.
Art. 330.  Formazione, chiusura, recapito e consegna dei plichi - Risultato della votazione e sua pubblicazione.
Art. 331.  Validità del referendum - Quorum dei votanti e quorum dei voti positivi.
Art. 332.  Compiti della giunta regionale dopo la votazione.
Art. 333.  Referendum consultivo sulla denominazione del nuovo comune.
Art. 334.  Ripartizione delle spese.
Art. 335.  Bolli elettorali.
Art. 336.  Norma finanziaria.
Art. 337.  Abrogazioni.
Art. 338.  Norma finale.
Art. 339.  Pubblicazione ed entrata in vigore della legge.


§ 2.3.94 - L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

(B.U. 10 maggio 2018, n. 19 - S.O. n. 2)

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Capo I

Autonomia e funzioni comunali

 

Art. 1. Autonomia della comunità locale.

1. Le comunità locali sono autonome.

2. Il comune, ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il comune, nel cui territorio coesistono gruppi linguistici ed etnico culturali diversi, opera anche al fine di salvaguardare e promuovere la lingua, cultura e l'identità di tutte le proprie componenti, riconoscendo alle stesse pari dignità, nonché lo sviluppo armonico dei loro rapporti, al fine di garantire una reciproca conoscenza e una proficua convivenza tra i gruppi.

3. Nei comuni della provincia di Bolzano, per la nomina e il funzionamento degli organi dell'amministrazione comunale, per l'insediamento di comitati e commissioni, per la nomina di rappresentanti del comune in enti e istituzioni, nonché per l'assunzione e gestione del personale dipendente, si applicano le norme previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione in materia di proporzionale fra i gruppi linguistici, nonché quelle sull'uso delle lingue italiana, tedesca e ladina.

4. La composizione di tutti gli organi collegiali istituiti in seno ai comuni, loro consorzi, enti pubblici dipendenti dalla regione o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa anche delegata, e relative aziende anche a ordinamento autonomo, in provincia di Bolzano, deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale di ciascun comune, consorzio o azienda, fatta salva comunque la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.

5. Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati o di componenti di commissioni, deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi. Ove ciò non fosse possibile, questa è da assicurare nelle successive nomine o designazioni. Nelle commissioni dei consigli comunali, salvo in consigli comunali in cui sia rappresentato un solo genere, deve essere garantita una rappresentanza di entrambi i generi in proporzione alla loro presenza in consiglio comunale, ove la stessa sia compatibile con la rappresentanza dei gruppi consiliari e, nei comuni della provincia di Bolzano, anche con la rappresentanza linguistica secondo quanto previsto dal comma 4. Nel caso in cui l'applicazione di tale principio comporti necessariamente la presenza di una/un medesima/o rappresentante in più di una commissione, il principio può essere derogato ove la/o stessa/o non dia disponibilità ad essere nominata/o in più commissioni [1].

6. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, secondo i principi fissati dalla costituzione. Il comune sulla base di quanto disposto dall'articolo 65 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 provvede a disciplinare l'ordinamento del personale compresa la disciplina delle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali, i titoli di studio e i requisiti professionali necessari per l'affidamento degli incarichi dirigenziali, nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) l'economicità, la trasparenza, l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, perseguendo l'efficienza del sistema organizzativo comunale;

b) la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione nei comuni dotati di figure dirigenziali;

c) la funzionalità e l'ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

d) l'adeguatezza delle competenze professionali alla complessità degli affari demandati alle singole strutture organizzative dell'ente;

e) l'armonizzazione delle posizioni funzionali nel rispetto dei contratti collettivi di intercomparto e di comparto, a livello provinciale;

f) l'equivalenza dell'abilitazione all'esercizio di funzioni dirigenziali conseguita presso le pubbliche amministrazioni del medesimo intercomparto provinciale.

7. Il comune gode di autonomia finanziaria secondo quanto stabilito dalle leggi dello stato e dalle particolari disposizioni contenute nelle leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano emanate in attuazione degli articoli 80 e 81, comma 2, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

 

     Art. 2. Funzioni.

1. In armonia con il principio costituzionale della promozione delle autonomie locali e in attuazione dei principi di sussidiarietà, responsabilità e unità che presiedono all'esercizio dell'azione amministrativa, nonché di omogeneità e adeguatezza, sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione e sono assicurate ai comuni le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse.

2. La regione e le province autonome individuano le funzioni che sono trasferite, delegate o subdelegate, ai comuni singoli o associati, avuto riguardo ai rispettivi ambiti territoriali e popolazioni interessate, al fine di assicurare efficacia, speditezza ed economicità all'azione amministrativa, nonché la partecipazione dei cittadini al migliore perseguimento del pubblico interesse.

3. I comuni singoli o associati, nell'esercizio delle rispettive funzioni, attuano tra loro forme di cooperazione e di sussidiarietà, anche con privati, per assicurare l'economia di gestione delle attività e dei servizi o qualora l'interesse riguardi vaste zone intercomunali.

4. Spettano inoltre ai comuni, ove la legge provinciale lo preveda, le funzioni che le leggi dello stato attribuiscono alle comunità montane.

 

     Art. 3. Decentramento comunale.

1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. Il consiglio comunale, con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può attribuire un gettone di presenza per i consiglieri delle circoscrizioni per le sole sedute del consiglio circoscrizionale e una indennità ai presidenti dei consigli circoscrizionali, in misura non superiore al 6 per cento dell'indennità del sindaco per i comuni della provincia di Bolzano e non superiore al 10 per cento dell'indennità del sindaco per i comuni della provincia di Trento, determinata tenuto conto dell'ampiezza del territorio della circoscrizione, della consistenza demografica e delle funzioni attribuite alla circoscrizione.

3. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto. Lo statuto sceglie il sistema di elezione che è disciplinato con regolamento.

4. Il sistema di elezione del presidente del consiglio di circoscrizione è stabilito dallo statuto e con regolamento sono disciplinate le modalità per l'elezione.

5. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie e del regolamento conseguenti a quanto disposto dal comma 3, si applicano le norme stabilite per l'elezione del rispettivo consiglio comunale. La giunta regionale adotta con regolamento la necessaria disciplina integrativa.

 

Capo II

Autonomia statutaria e potestà regolamentare

 

     Art. 4. Statuto comunale.

1. Il comune adotta il proprio statuto.

2. Lo statuto viene deliberato dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e nell'albo telematico dell'ente per 30 giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo telematico del comune.

4. Copia dello statuto è inviata alla giunta regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti comunali, e al commissario del governo competente. L'ufficio della giunta regionale competente alla raccolta e conservazione degli statuti comunali promuove adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

5. Entro i 30 giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi 30 giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 15, salvo quanto disposto dal presente comma. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum non può superare rispettivamente il 10 per cento, nei comuni fino a 10.000 abitanti, il 7 per cento nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti e il 5 per cento, nei comuni con più di 30.000 abitanti, degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro 90 giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

 

     Art. 5. Contenuto dello statuto.

1. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e in particolare specifica le attribuzioni degli organi e definisce la forma di gestione amministrativa nel rispetto del principio di separazione fra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa.

2. Nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto può prevedere disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscano al sindaco, agli assessori o all'organo esecutivo il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale. Sono in ogni caso riservate al sindaco le funzioni di natura gestionale a esso attribuite dalla vigente legislazione, con facoltà dello stesso di delegarle agli assessori, ai dirigenti o ai responsabili dei servizi individuati secondo il regolamento di organizzazione.

3. Lo statuto stabilisce le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze e determina i diritti di iniziativa, controllo e partecipazione dei consiglieri e dei gruppi consiliari. Stabilisce i casi di decadenza dei consiglieri per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

4. Lo statuto fissa inoltre il termine entro il quale il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo statuto definisce altresì i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

5. Lo statuto stabilisce altresì le forme della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. Lo statuto può prevedere altresì la possibilità di sperimentare forme innovative di partecipazione dei cittadini e di democrazia diretta, promosse e autoorganizzate da gruppi informali, comitati e associazioni di cittadini. Lo statuto prevede forme di partecipazione dei giovani minorenni al fine di contribuire a una politica comunale orientata verso questa età, di stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li riguardano. Lo statuto può prevedere forme di partecipazione delle persone con oltre sessantacinque anni di età al fine di contribuire a una politica comunale orientata verso la terza età, di stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li riguardano.

6. Lo statuto individua inoltre dei sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza.

7. Negli statuti dei comuni della provincia di Bolzano e dei comuni ladini della valle di Fassa sono previste specifiche disposizioni a tutela dei gruppi linguistici secondo i principi fissati dall'articolo 6 della costituzione, dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Analoghe disposizioni sono contenute negli statuti dei comuni germanofoni della valle del Fersina e di Luserna della provincia di Trento.

 

     Art. 6. Potestà regolamentare.

1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune adotta regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e l'esercizio delle funzioni, nonché regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle aziende e degli enti da esso dipendenti.

2. I comuni disciplinano con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legislazione regionale, la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario dell'ente e i dirigenti medesimi.

3. La notificazione degli atti del comune o, su richiesta degli interessati aventi diritto, di altri atti, è disciplinata con regolamento comunale.

4. Lo statuto deve prevedere adeguate forme di pubblicità per i regolamenti.

5. I regolamenti entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

6. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal comune con proprie disposizioni regolamentari entro i limiti previsti dall'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

 

Capo III

Emblema e titolo del comune

 

     Art. 7. Emblema del comune e distintivo del sindaco.

1. Il comune può avere un proprio gonfalone e uno stemma.

2. Su proposta del comune il gonfalone e lo stemma sono approvati dalla giunta provinciale, per delega della regione. La descrizione e il facsimile dei medesimi sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione. I comuni, che all'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 possedevano un proprio gonfalone e uno stemma, possono conservarli.

3. Il comune disciplina con regolamento l'uso del proprio gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma a enti o associazioni, operanti nel territorio comunale, e le relative modalità.

4. Il sindaco è autorizzato a fregiarsi di un distintivo di riconoscimento, accompagnato dalla tessera.

5. I distintivi dei sindaci sono determinati dall'articolo 7 del decreto del presidente della giunta regionale 12 luglio 1984, n. 12/L.

 

     Art. 8. Titolo di "Città" o di "Borgata".

1. Con decreto del presidente della regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la giunta provinciale territorialmente competente, può essere conferito ai comuni che ne facciano domanda il titolo di "Città" o di "Borgata", dopo che siano state verificate le condizioni di cui agli articoli 9 e 10.

2. I comuni della regione che, anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, hanno ottenuto il conferimento del titolo di "Città" o di "Borgata", conservano tale titolo.

 

     Art. 9. Condizioni per ottenere il titolo di "Città".

1. Il titolo di "Città" può essere conferito ai comuni con popolazione non inferiore ai 10.000 abitanti, insigni per fatti storici o per attuale importanza socio-economica perché capoluoghi di vallata, o perché poli di gravitazione nell'ambito del territorio circostante, i quali abbiano convenientemente provveduto a ogni pubblico servizio con particolare riguardo all'assistenza e all'istruzione.

 

     Art. 10. Condizioni per ottenere il titolo di "Borgata".

1. Il titolo di "Borgata" può essere conferito ai comuni con popolazione non inferiore ai 2.000 abitanti, dopo che sia stata verificata l'esistenza delle altre condizioni stabilite dall'articolo 9.

 

     Art. 11. Modalità di concessione del titolo di "Città" o di "Borgata".

1. La deliberazione del consiglio comunale che autorizza il sindaco a inoltrare alla giunta regionale la domanda di conferimento del titolo di "Città" o di "Borgata" deve essere corredata di una relazione illustrativa dell'esistenza delle particolari condizioni richieste per il conferimento del titolo medesimo.

 

Capo IV

Istituti di partecipazione e procedimento amministrativo

 

     Art. 12. Azione popolare.

1. In materia di azione popolare si applicano le disposizioni previste dalla legge statale.

 

     Art. 13. Disposizioni in materia di procedimento amministrativo, trasparenza e accesso.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, la legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" non trova applicazione con riguardo agli enti locali e ai soggetti che gestiscono direttamente o in concessione servizi pubblici locali. Per gli stessi, la disciplina prevista dalla predetta legge regionale è sostituita dalla corrispondente disciplina in materia recata dalla normativa della provincia territorialmente interessata.

2. I comuni con apposito atto consiliare, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2, individuano i dati e le informazioni da rendere pubblici, attraverso gli strumenti di informazione elettronica in uso, concernenti l'attività delle strutture e del personale dipendente, i risultati delle forme di verifica della soddisfazione dei cittadini e degli utenti, ogni aspetto dell'organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, i dati relativi alla retribuzione risultante dalla contrattazione collettiva del segretario comunale e dei dipendenti con incarico dirigenziale e alle assenze del personale.

3. I dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico rendono conoscibile il proprio nominativo secondo le modalità stabilite dall'ente.

4. In materia di accesso e trasparenza si applicano altresì le disposizioni recate dalla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e successive modificazioni.

 

     Art. 14. Partecipazione popolare.

1. I comuni valorizzano le libere forme associative e cooperative e in particolare le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni culturali e sportive, le cooperative sociali e le associazioni di volontariato e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge. Lo statuto, altresì, prevede forme e tempi atti a garantire l'effettiva partecipazione delle donne.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, devono essere previste adeguate forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dallo statuto, e, nel procedimento relativo all'adozione di atti fondamentali per il comune, devono essere adottate idonee forme di consultazione e informazione.

3. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono, riguardare materie di competenza locale e possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. In ogni caso non possono essere sottoposti a referendum quesiti che riguardano gruppi linguistici [2].

 

     Art. 15. Referendum popolare.

1. Gli statuti comunali prevedono il ricorso al referendum popolare riguardante materie di competenza comunale.

2. Il consiglio comunale approva, entro il termine perentorio di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie previste dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, le modalità del procedimento del referendum, della consultazione e dell'iniziativa popolare. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare non può superare il 10 per cento e, nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, il 5 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale; tale numero non può comunque essere inferiore a 40. In caso di consultazioni che riguardino una frazione o circoscrizione, il numero di sottoscrizioni richiesto non può superare il 10 per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale residenti nella frazione o circoscrizione interessata.

3. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a 180 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.

4. Lo statuto comunale stabilisce il numero minimo di votanti per la validità del referendum in misura non superiore al 30 per cento degli aventi diritto al voto nei comuni con meno di 5.000 abitanti, e del 25 per cento degli aventi diritto al voto nei comuni con più di 5.000 abitanti.

5. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

6. Le sottoscrizioni previste dal comma 2 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

7. Nello statuto comunale può essere previsto che ai referendum, consultazioni e iniziative popolari abbiano diritto di voto anche i cittadini del comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali del rispettivo comune.

 

     Art. 16. Valutazione dell'ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Bolzano.

1. Nei comuni della provincia di Bolzano la legittimità e la regolarità e quindi l'ammissibilità dei referendum popolari, sulla base di quanto stabilito nei singoli statuti e regolamenti comunali, viene valutata da una commissione composta secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11. Ai membri della commissione competono le indennità di cui alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, previste per le commissioni a rilevanza esterna.

2. I componenti della commissione per i procedimenti referendari sono nominati dal consiglio dei comuni, previa intesa tra il consiglio dei comuni stesso e i presidenti del tribunale di Bolzano, della sezione di controllo della corte dei conti avente sede a Bolzano e della sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, e sono individuati mediante sorteggio, a cura del segretario del consiglio dei comuni, di un membro effettivo e di un membro supplente nell'ambito di ciascuna delle tre terne di nomi proposte rispettivamente dai presidenti medesimi.

3. Le funzioni di segretario della commissione per i procedimenti referendari sono svolte dal segretario comunale del rispettivo comune.

4. La commissione per i procedimenti referendari elegge nel proprio seno il presidente, che convoca e dirige le sedute, e il suo sostituto. Essa delibera in presenza di tutti i componenti e a maggioranza di voti e opera secondo la tempistica stabilita nei singoli regolamenti comunali.

5. La commissione è competente per tutti i referendum a livello comunale ed è nominata per la durata in carica dei consigli comunali. I costi della commissione sono a carico del rispettivo comune.

6. Fino alla nomina della commissione, l'ammissibilità dei referendum popolari comunali è valutata dall'organo previsto dal rispettivo statuto e regolamento comunale.

 

     Art. 16 bis. Valutazione dell'ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Trento [3]

1. Nei comuni della provincia di Trento la legittimità e la regolarità e quindi l'ammissibilità dei referendum popolari, sulla base di quanto stabilito nei singoli statuti e regolamenti comunali, viene valutata da una commissione composta da tre membri. Per ogni giorno di effettiva partecipazione alle sedute della commissione, al suo presidente spetta un compenso di 200,00 euro; agli altri suoi componenti spetta un compenso di 150,00 euro.

2. I componenti della commissione per i procedimenti referendari sono nominati dal consiglio delle autonomie, previa intesa tra il consiglio delle autonomie, il rettore dell'università degli studi di Trento, r presidenti degli ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto, e sono individuati mediante sorteggio, a cura del segretario generale del consiglio delle autonomie, di un membro effettivo e di un membro supplente nell'ambito di ciascuna delle tre terne di nomi proposte rispettivamente dal rettore e dai presidenti degli ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto. I supplenti partecipano alle sedute della commissione in caso di assenza del rispettivo titolare e per tutte le sedute successive in cui viene trattato il medesimo oggetto.

3. Le funzioni di segretario della commissione per i procedimenti referendari sono svolte dal segretario comunale del rispettivo comune.

4. Il presidente della commissione per i procedimenti referendari e il suo sostituto sono scelti per sorteggio. Il presidente convoca e dirige le sedute. La commissione delibera in presenza di tutti i componenti e a maggioranza di voti e opera secondo la tempistica stabilita nei singoli regolamenti comunali.

5. La commissione è competente per tutti i referendum a livello comunale ed è nominata per la durata in carica dei consigli comunali. I costi della commissione sono a carico del rispettivo comune.

6. Fino alla nomina della commissione, l'ammissibilità dei referendum popolari è valutata dall'organo previsto dal rispettivo statuto e regolamento comunale.

 

     Art. 17. Difensore civico.

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del difensore civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. In tal caso, lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative e i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio e la giunta comunale.

2. In caso di costituzione di unione di comuni, ai sensi dell'articolo 37, lo statuto dell'unione può prevedere, fra l'altro, un unico difensore civico per tutti i comuni partecipanti all'unione medesima.

3. Lo statuto può altresì prevedere che tale istituto venga attivato mediante convenzione con il difensore civico operante, ai sensi delle rispettive discipline, nel territorio della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, ovvero mediante convenzione con un comune che abbia già istituito il difensore civico.

 

Capo V

Circoscrizioni comunali

 

     Art. 18. Modificazioni del territorio, della denominazione e del capoluogo dei comuni.

1. La costituzione di nuovi comuni, la fusione di più comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune, si effettuano, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto di autonomia, con legge regionale, sentite le popolazioni interessate secondo la procedura prevista dall'articolo 302.

 

     Art. 19. Fusione di comuni.

1. Nel caso di fusione di due o più comuni di norma contigui, la legge regionale che istituisce il nuovo comune dispone che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l'erogazione di appositi contributi finanziari, per l'attivazione del nuovo comune, nonché per la parziale copertura delle spese di gestione per un periodo di dieci anni, secondo i parametri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con le giunte provinciali e sentiti i consigli dei comuni.

2. La legge regionale assicura l'istituzione nei territori delle comunità di cui al comma 1, qualora esse lo richiedano, di circoscrizioni denominate "municipi", con il compito di gestire i servizi di base, nonché altre funzioni comunali.

3. Lo statuto del comune regola le modalità dell'elezione della rappresentanza della municipalità, che deve avvenire contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

4. Ai comuni già istituiti a seguito di fusione prima della data di entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione che hanno presentato alla giunta provinciale le domande di fusione entro il 10 marzo 2015, spettano i contributi secondo i criteri e per la durata previsti dalle disposizioni regionali vigenti fino al 9 dicembre 2014.

5. Il contributo regionale annuale spettante ai nuovi comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2016 e seguenti è destinato nella misura del 50 per cento al finanziamento di spese in conto capitale. Per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2015 e seguenti tale contributo spetta in misura non inferiore al 70 per cento dell'importo massimo stabilito, in relazione al numero di comuni fusi, dai criteri fissati con deliberazioni della giunta regionale 12 novembre 2013, n. 230 e 9 settembre 2015, n. 176. Per i comuni istituiti a seguito di fusione prima dell'anno 2015, il contributo regionale annuale spetta in misura non inferiore al 70 per cento dell'importo massimo stabilito, in relazione al numero di comuni fusi, dai criteri fissati con D.G.R. 2 settembre 2009, n. 190.

 

     Art. 19 bis. Decorrenza della fusione [4]

1. Il nuovo comune è istituito in data coincidente con l'inizio del primo o, al più tardi, del secondo esercizio finanziario successivo allo svolgimento del referendum consultivo delle popolazioni interessate.

 

     Art. 20. Programma di riordino delle circoscrizioni territoriali comunali.

1. La giunta regionale, predispone un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni, sentite le giunte provinciali territorialmente competenti e previo assenso dei consigli dei comuni interessati, tenendo anche conto delle forme collaborative e delle unioni di comuni attivate, nonché delle unioni programmate ai sensi dell'articolo 37.

2. Il programma dovrà tener conto dell'esigenza di salvaguardare e promuovere l'identità etnico-linguistica e culturale delle popolazioni residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 5, comma 7.

3. Il programma è sottoposto all'esame del consiglio regionale e viene aggiornato ogni cinque anni.

4. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

 

     Art. 21. Costituzione di frazioni in comuni autonomi.

1. Le frazioni appartenenti a uno o più comuni, che abbiano complessivamente popolazione non minore di 3.000 abitanti, mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il comune e che, per le condizioni dei luoghi e per altre caratteristiche economiche e sociali abbiano interessi distinti da quelli del comune al quale appartengono, possono essere costituite in comuni autonomi, sempreché al capoluogo restino assicurati i mezzi sufficienti per provvedere alle esigenze comunali. A tal fine è necessario che sia fatta domanda dalla maggioranza degli elettori residenti nelle singole frazioni.

2. Eguale facoltà è attribuita al capoluogo del comune, quando esso e le sue frazioni si trovino nelle condizioni suindicate e la domanda sia sottoscritta dalla maggioranza degli elettori, residenti nel capoluogo.

3. La sottoscrizione è autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

 

     Art. 22. Distacco di frazioni.

1. Una frazione può essere distaccata dal comune cui appartiene ed essere aggregata ad altro comune contermine, quando la domanda sia fatta dagli elettori a norma del comma 1 dell'articolo 21 e concorra il voto favorevole del consiglio del comune al quale la frazione intende aggregarsi.

2. Non si fa luogo al distacco di frazioni ove il comune, cui esse appartengono, venga a trovarsi per effetto del distacco nell'impossibilità di provvedere alle esigenze comunali.

3. Non si fa luogo al distacco di frazioni o parti di territori nei due anni successivi alla costituzione di un nuovo comune a seguito di fusione.

 

     Art. 23. Riunione di comuni contermini.

1. Comuni di norma contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più comuni possono essere aggregati ad altro comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni. In luogo della deliberazione di uno o più consigli comunali, la domanda di fusione o di aggregazione può essere proposta secondo la procedura prevista dall'articolo 24. In tal caso la domanda degli elettori deve contenere le stesse indicazioni sui comuni coinvolti, sulla denominazione e sul capoluogo del nuovo comune rappresentate nelle deliberazioni adottate dai consigli comunali. Le domande presentate con la procedura prevista dall'articolo 24 non possono riguardare più della metà dei comuni coinvolti nello stesso processo di fusione o di aggregazione.

2. I comuni aventi popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e mancanti di mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il comune, possono, quando le condizioni dei luoghi lo consentano, essere riuniti tra loro o aggregati ad altro comune. L'iniziativa è assunta dalla giunta regionale, d'ufficio o su proposta della giunta provinciale.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non si applica il limite demografico per l'istituzione di nuovi comuni fissato in 3.000 abitanti dall'articolo 21.

 

     Art. 24. Fusione o aggregazione di comuni su iniziativa popolare.

1. La domanda di fusione o di aggregazione può essere proposta da almeno il 20 per cento degli elettori rispettivamente iscritti nelle liste elettorali dei comuni per i quali viene richiesta la fusione o l'aggregazione, esclusi gli elettori iscritti all'anagrafe dei cittadini residenti all'estero. Gli elettori devono essere in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Ai fini dell'ammissibilità, nella domanda vanno indicati i comuni coinvolti, la denominazione e il capoluogo del nuovo comune. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

2. La domanda, corredata delle sottoscrizioni, è presentata alla giunta provinciale, che accerta la regolarità delle sottoscrizioni ed esprime il parere previsto dall'articolo 301, comma 2, ed è sottoposta al voto delle popolazioni interessate secondo le procedure previste dall'articolo 302 e seguenti.

3. Sulle domande di fusione o di aggregazione di iniziativa popolare non è richiesto il parere dei rispettivi consigli comunali.

 

     Art. 25. Modifica della circoscrizione territoriale, del capoluogo e della denominazione del comune.

1. I comuni, il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all'espansione degli abitati o alle esigenze dello sviluppo economico, possono ottenere l'ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei comuni contermini, sempreché non ne risulti, per questi, pregiudizio ai loro rilevanti interessi. La domanda alla giunta regionale, tramite la giunta provinciale competente, è presentata dal consiglio del comune, nei confronti del quale si manifesta la necessità di ampliamento del proprio territorio.

2. I confini fra due o più comuni possono essere modificati, anche per ragioni topografiche o per altre comprovate esigenze locali, quando i rispettivi consigli ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

3. La domanda di modifica della circoscrizione comunale, che non coincida con un comune catastale, deve essere corredata del progetto di delimitazione territoriale.

4. Da parte del consiglio comunale interessato può anche essere chiesta la modificazione del capoluogo o della denominazione del comune.

 

     Art. 26. Controversie territoriali fra comuni.

1. In caso di controversie territoriali fra comuni di una stessa provincia o fra comuni il cui territorio ricade in ambedue le province, sempre che la controversia non riguardi i confini provinciali, la determinazione dei confini è disposta con decreto del presidente della regione su conforme deliberazione della giunta regionale, sentiti i pareri dei consigli comunali interessati e delle giunte provinciali territorialmente competenti, con le modalità di cui all'articolo 27.

 

     Art. 27. Parere del consiglio comunale.

1. I consigli di tutti i comuni interessati, qualora non abbiano già espresso il loro motivato parere con la deliberazione di approvazione della domanda, vengono sentiti su tutte le proposte e su tutte le domande previste dagli articoli 18, 21, 22, 23 e 25 e si esprimono con motivata deliberazione.

2. Contro le deliberazioni di cui al comma 1, ogni elettore, entro 20 giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla giunta provinciale, che le trasmette, con proprio motivato parere, alla giunta regionale.

 

     Art. 28. Determinazione dei confini.

1. Qualora il confine fra due o più comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, i consigli comunali possono deliberarne la determinazione e, se del caso, la rettifica, fissandone d'accordo le condizioni.

2. La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con decreto del presidente della regione su conforme deliberazione della giunta regionale; sono disposte per delega con decreto del presidente della provincia, su conforme deliberazione della giunta provinciale, se i comuni interessati appartengono alla stessa provincia.

3. In caso di mancato accordo la determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposte d'ufficio.

 

     Art. 29. Regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari.

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai comuni interessati. In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la giunta regionale; provvede per delega la giunta provinciale se i comuni interessati appartengono alla medesima provincia.

 

     Art. 30. Separazione patrimoniale.

1. Ferma restando l'unità del comune e salve le disposizioni concernenti l'amministrazione dei beni di uso civico, le frazioni possono ottenere, a domanda della maggioranza degli elettori stabilita dall'articolo 21, la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese relative alla conservazione, manutenzione e miglioramento del patrimonio, nonché alla viabilità interna, all'illuminazione pubblica, all'istruzione elementare, agli edifici destinati al culto, ai cimiteri e al servizio antincendi, quando siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e le condizioni dei luoghi lo consiglino.

2. Il relativo provvedimento è adottato dalla giunta provinciale, che può sempre disporre la fusione delle rendite patrimoniali e delle spese frazionali con quelle del comune se ciò sia richiesto dalle esigenze generali del medesimo.

 

     Art. 31. Delegato del sindaco.

1. Nelle frazioni che hanno patrimonio e spese separate ai sensi dell'articolo 30, risiede un delegato del sindaco da lui nominato, scelto tra gli assessori della frazione o, in difetto, tra i consiglieri comunali o infine tra gli eleggibili a consigliere comunale.

2. Nelle altre frazioni la nomina del delegato è facoltativa.

3. Il delegato del sindaco cura gli affari locali dell'amministrazione comunale, secondo le direttive del sindaco stesso e fa osservare le deliberazioni del consiglio e della giunta. Prima della presentazione del bilancio preventivo il delegato fa relazione al consiglio comunale sulle condizioni e sui bisogni della frazione.

 

     Art. 32. Conflitto di interessi patrimoniali.

1. Qualora gli interessi concernenti il patrimonio di una frazione siano in opposizione con quelli del comune o di altra frazione, la giunta provinciale convoca gli elettori della frazione per la designazione di tre o cinque cittadini elettori della frazione stessa per l'amministrazione dell'oggetto in controversia, con le facoltà del consiglio e della giunta.

2. Ai cittadini, scelti ai sensi del comma 1, spetta anche la rappresentanza della frazione in giudizio, qualora essa debba far valere o sostenere un'azione contro il comune o contro altra frazione del medesimo.

 

Capo VI

Forme collaborative intercomunali

 

     Art. 33. Disposizioni generali.

1. I comuni, al fine di svolgere le proprie funzioni in modo ottimale e coordinato o di effettuare interventi di reciproco interesse, possono adottare le forme associative o di collaborazione previste dalla legge provinciale.

2. I comuni ladini della valle di Fassa possono gestire in forma associata le funzioni attribuite o delegate ai comuni da leggi o regolamenti anche ricorrendo a forme associative e collaborative diverse da quelle precedentemente indicate.

3. La legge provinciale stabilisce quali funzioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 4, nonché quelle delegate sono esercitate in forma associata dai comuni, nonché, per ciascuna funzione, la forma o le forme di gestione associata da utilizzare.

4. La legge provinciale individua altresì quali funzioni, ivi comprese quelle delegate, sono esercitate dai comuni avvalendosi delle strutture organizzative di un altro comune, ovvero delle strutture costituite per la gestione associata.

5. La legge provinciale disciplina inoltre le modalità e i tempi per l'individuazione degli ambiti territoriali entro i quali operano le forme di collaborazione tra comuni di cui ai commi 3 e 4 facendo riferimento ai seguenti criteri:

a) coinvolgimento dei comuni interessati per la individuazione degli ambiti territoriali;

b) omogeneità o positiva integrazione delle caratteristiche geografiche e socioeconomiche e sufficiente grado di identificazione e comunanza nelle caratteristiche etnico linguistiche e nelle tradizioni storico-culturali della popolazione. In ogni caso deve essere assicurata unicità di ambito territoriale ai comuni ladini della provincia di Trento, individuati dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592;

c) dimensione degli ambiti territoriali idonea ad assicurare l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità ed efficacia;

d) unicità degli ambiti territoriali individuati per la gestione associata in forma obbligatoria di funzioni e di servizi. La legge provinciale può disporre che, per ragioni di economicità ed efficienza, particolari servizi pubblici siano organizzati in forma associata con riferimento ad ambiti territoriali diversi e più ampi, e con le forme di gestione individuate tra quelle previste dalla legge provinciale di cui all'articolo 41.

6. La legge provinciale stabilisce le modalità per la costituzione delle forme di collaborazione tra comuni di cui ai commi 3 e 4 all'interno degli ambiti di cui al comma 5, nonché le modalità per il trasferimento del personale, dei beni e degli altri rapporti giuridici. La medesima legge può disciplinare i poteri sostitutivi.

 

     Art. 34. Interventi in materia di forme collaborative intercomunali.

1. La legge provinciale può prevedere l'elezione diretta del presidente e dell'assemblea delle forme collaborative intercomunali, anche limitata a una parte dei componenti l'assemblea stessa. In questo ultimo caso la legge provinciale prevede che la restante parte dell'assemblea sia costituita da rappresentanti dei comuni associati.

2. Nel caso in cui la legge provinciale preveda l'elezione diretta ai sensi del comma 1, si applicano il regime delle ineleggibilità e incompatibilità, nonché il sistema elettorale previsti per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

3. Nel caso previsto dal comma 2 la legge provinciale stabilisce altresì l'incompatibilità tra la carica di assessore di comunità e quella di assessore comunale o di sindaco, nonché tra la carica di componente dell'assemblea e assessore esterno in un comune. La legge provinciale prevede inoltre l'inammissibilità della candidatura a componente dell'assemblea di una comunità, per la parte eletta a suffragio universale, da parte dei candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale o di coloro che ricoprano già tali cariche in base a elezioni effettuate fuori dal turno elettorale generale.

4 . La legge provinciale che disciplina l'elezione diretta degli organi rappresentativi delle forme collaborative intercomunali può prevedere norme di coordinamento con le disposizioni regionali in materia di elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali al fine di consentire la contestualità delle elezioni; le modalità attuative e organizzative sono adottate dalla giunta provinciale previa intesa con la regione.

5. Le leggi provinciali individuano le disposizioni regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore.

6. Per favorire le forme di collaborazione tra gli enti locali della provincia di Bolzano, la provincia eroga appositi contributi finanziari, anticipati annualmente dalla regione. L'utilizzo delle risorse non è vincolato all'esercizio di competenza. Eventuali avanzi di amministrazione possono essere utilizzati nell'esercizio successivo. L'utilizzo delle risorse è oggetto di rendiconto alla regione [5].

7. La legge provinciale può definire le modalità per la delega dell'esercizio di funzioni comunali da parte dei comuni ai consorzi previsti dall'articolo 38.

 

     Art. 35. Convenzioni.

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni, le associazioni di comuni e le unioni di comuni possono stipulare tra loro o con le province autonome o con altri enti pubblici locali apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate da un comune anche per l'avvalimento degli uffici di un altro comune, ferma restando l'imputazione degli atti a ciascun comune convenzionato e l'osservanza di quanto disposto dal comma 2. Nei predetti casi le convenzioni possono prevedere anche il distacco di personale dipendente presso il comune di avvalimento.

4. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera pubblica, le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatorie fra comuni o fra provincia autonoma e comuni, previa statuizione di un disciplinare tipo.

5. Le convenzioni costituiscono accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 36. Associazione di comuni.

1. I comuni possono costituire un'associazione di comuni con personalità giuridica di diritto pubblico per la gestione associata di funzioni e servizi.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti un'apposita convenzione.

3. La legge provinciale disciplina la composizione e le competenze degli organi e le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'associazione di comuni nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e in provincia di Bolzano nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 4.

4. La legge provinciale disciplina altresì i contenuti, le procedure di definizione e approvazione della convenzione di cui al comma 2, prevedendo comunque per l'associazione di comuni la potestà di adottare propri regolamenti degli uffici e del personale, nonché ogni altro istituto in materia di organizzazione e personale non riservato alla legge o al contratto.

5. Per l'esercizio associato di servizi l'associazione di comuni si avvale delle forme previste dalla legge provinciale di cui all'articolo 41.

6. Con deliberazione di tutti i comuni componenti, l'associazione di comuni può essere trasformata in ogni tempo nell'unione di comuni di cui all'articolo 37.

7. Tra gli stessi comuni non può essere costituita più di un'associazione di comuni per la gestione associata di funzioni e servizi.

8. Alle associazioni di comuni, per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni stabilite per i comuni in materia di bilancio, contabilità, personale e controlli sugli organi.

 

     Art. 37. Unione di comuni.

1. Due o più comuni, di norma contermini, appartenenti alla stessa provincia, possono costituire una unione di comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o di servizi attribuiti o delegati alla loro competenza. Nella provincia di Bolzano le unioni possono essere costituite solo da comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Sono organi dell'unione il consiglio, il presidente e il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio è l'espressione dei comuni partecipanti all'unione. Lo statuto può prevedere anche l'istituzione di un organo esecutivo collegiale. L'organo esecutivo collegiale non può avere in ogni caso un numero di componenti superiore a quello massimo fissato dall'articolo 54 per un comune di pari dimensione demografica. Spetta allo statuto disciplinare la composizione e nomina degli organi prevedendo, per quanto riguarda il consiglio, l'elezione diretta secondo le norme relative ai comuni di corrispondente dimensione demografica, o in alternativa, forme di elezione di secondo grado da parte dei consigli dei comuni partecipanti all'unione, assicurando, in quest'ultimo caso, un'adeguata rappresentanza delle minoranze politiche compatibilmente, per i comuni della provincia di Bolzano, con il rispetto delle speciali norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici.

4. Lo statuto contiene l'indicazione degli organi dell'unione, delle funzioni e dei servizi da unificare, le norme relative alle finanze dell'unione e ai rapporti finanziari con i comuni. Per la composizione degli organi collegiali delle unioni costituite in provincia di Bolzano si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4.

5. Alla unione competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

6. La legge provinciale può individuare ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali sono costituite unioni di due o più comuni.

7. Per l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dei servizi, si applicano alle unioni le disposizioni previste dalla legge provinciale di cui all'articolo 41.

8. Si applicano all'unione le disposizioni previste dal comma 8 dell'articolo 36.

 

     Art. 38. Consorzi obbligatori di funzioni.

1. I consorzi obbligatori di funzioni costituiti fra comuni della regione in base a leggi di settore statali o provinciali continuano a essere regolati dalle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, nell'ambito delle finalità indicate dalle leggi stesse, salva l'applicazione delle disposizioni contabili secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal capo III del titolo IV. L'applicazione degli articoli 202 e da 206 a 212 e delle norme del regolamento di attuazione riguardante le stesse materie è facoltativa in relazione alle dimensioni dell'ente e alla complessità delle funzioni e della struttura organizzativa.

2. La nomina dei rappresentanti dei comuni presso i consorzi è effettuata sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 49, 53 e 60.

3. Le modifiche agli statuti sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.

 

     Art. 39. Accordi di programma.

1. Compatibilmente con la legislazione delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di lavori pubblici e di programmazione economica, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della provincia autonoma o il sindaco o il legale rappresentante dell'associazione di comuni o dell'unione dei comuni, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della provincia autonoma o il sindaco o il legale rappresentante dell'associazione di comuni o dell'unione dei comuni convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della provincia autonoma o del sindaco o del legale rappresentante dell'associazione di comuni o dell'unione di comuni ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della provincia autonoma, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della provincia autonoma o dal sindaco o dal legale rappresentante dell'associazione di comuni o dell'unione di comuni e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del governo nella provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

 

     Art. 40. Enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste) e norma di rinvio.

1. Gli enti già istituiti nella provincia di Bolzano ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 279 del 1974, ove la legge provinciale non preveda diversamente, continuano a operare anche in luogo delle forme collaborative di cui all'articolo 33.

2. La legge provinciale può disporre la soppressione degli enti già istituiti ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 279 del 1974 e disciplinarne la liquidazione e il trasferimento delle funzioni, del personale e dei beni e dei rapporti giuridici in essere ai comuni, singoli o associati, ovvero alle unioni di comuni costituite.

3. Alle forme collaborative intercomunali previste dal presente capo e agli enti già istituiti ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 279 del 1974 si applicano, in quanto compatibili, le norme del capo III del titolo IV, le norme attuative del medesimo e le norme della presente legge corrispondenti a quelle della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni indicate nella colonna A dell'allegato L/2.

4. Al personale dipendente dalle forme collaborative intercomunali previste dal presente capo si applicano le disposizioni della presente legge corrispondenti a quelle dell'articolo 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 indicate nella colonna A dell'allegato L/2.

 

Capo VII

Servizi pubblici locali

 

     Art. 41. Interventi in materia di servizi pubblici locali.

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge provinciale nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

2. Le leggi provinciali individuano le disposizioni regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore.

3. Le disposizioni regionali in materia di servizi pubblici locali provvisoriamente efficaci fino all'adozione della disciplina provinciale ai sensi dei commi 1 e 2 sono quelle previste dagli articoli 41, 41-bis e dal Capo X della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

 

TITOLO II

Organi di governo del comune

 

Capo I

Consiglio, giunta e sindaco

 

     Art. 42. Organi di governo comunale.

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

 

     Art. 43. Consiglio comunale.

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge regionale.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio devono essere presentate personalmente e assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 193, comma 1, lettera b) numero 5).

5. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno, garantendo un'adeguata rappresentanza delle minoranze e, nei comuni della provincia di Bolzano, il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 61 dello statuto speciale. Il regolamento interno del consiglio determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e la partecipazione agli stessi di esperti esterni al consiglio.

6. Per l'elezione dei componenti delle commissioni di cui al comma 5 e ogni volta che il comune deve nominare i componenti di commissioni o organismi dell'amministrazione comunale o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni, organismi e nelle rappresentanze comunali sono chiamati a farne parte, ai sensi di legge, statuto o regolamento, anche membri della minoranza etnica e politica, i rappresentanti medesimi sono eletti con voto limitato.

7. I consigli comunali sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni possono fissare le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento del consiglio è disciplinata la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. In ogni caso nei comuni con oltre 15.000 abitanti ogni gruppo consiliare è dotato, su sua richiesta, di un locale adeguato anche comune ad altri gruppi consiliari, nonché delle attrezzature tecnologiche e informatiche necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni.

8. Il sindaco, quando non è previsto il presidente del consiglio, convoca il consiglio in un termine non superiore a 15 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

9. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

 

     Art. 44. Composizione del consiglio comunale.

1. Il consiglio comunale nei comuni della provincia di Trento è composto da:

a) 40 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;

b) 32 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

c) 22 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

d) 18 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

e) 15 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

f) 12 componenti nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunge quello fissato.

2. Il consiglio comunale nei comuni della provincia di Bolzano è composto da:

a) 45 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;

b) 36 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

c) 27 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

d) 18 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

e) 15 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

f) 12 componenti nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunge quello fissato.

3. Il sindaco è compreso nel numero dei componenti il consiglio comunale.

4. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il consiglio è presieduto dal sindaco. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, lo statuto deve prevedere che il consiglio sia presieduto dal presidente eletto dall'assemblea.

5. La prima seduta è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età con esclusione del sindaco neo eletto. Qualora il consigliere anziano sia assente o impedito a presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che segue in ordine di età.

6. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva la giunta provinciale territorialmente competente.

7. La popolazione è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione con riferimento alla data della elezione.

 

     Art. 45. Convalida degli eletti.

1. Nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il consiglio comunale provvede alla convalida del sindaco esaminando le condizioni dell'eletto a norma degli articoli 75, 76, 78, 79 e 80. La convalida del sindaco deve aver luogo prima della convalida dei consiglieri comunali. La convalida degli eletti alla carica di consigliere è effettuata dal consiglio comunale esaminando le condizioni degli eletti a norma degli articoli 74, 76, 77, 79 e 82.

2. Nel caso in cui l'ineleggibilità del sindaco sia dichiarata con deliberazione esecutiva del consiglio comunale, oppure sia pronunciata con sentenza si procede a nuova elezione entro 90 giorni dalla data in cui è stata assunta la deliberazione o la sentenza è divenuta definitiva. Nell'intervallo di tempo tra la decisione di ineleggibilità e l'insediamento del nuovo eletto, la giunta provinciale provvede alla nomina di un commissario.

3. Qualora i consigli comunali non si pronuncino nelle prime sedute, provvede in via sostitutiva la giunta provinciale.

 

     Art. 46. Durata del mandato e rinnovo dei consigli comunali.

1. I consigli comunali restano in carica cinque anni.

2. I consigli comunali restano in carica sino all'elezione dei nuovi limitandosi, dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti.

3. Oltre a quanto previsto dagli articoli 59, comma 1, e 63 si procede al rinnovo integrale del consiglio comunale:

a) quando, in seguito a una modificazione territoriale, si è verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del comune;

b) quando il consiglio comunale ha perduto la metà dei propri componenti e questi non sono stati sostituiti a norma dell'articolo 47;

c) quando la modifica del territorio dà luogo a variazioni nel numero dei consiglieri assegnati al comune.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 217, nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 3 le elezioni si effettuano entro 90 giorni dal compimento delle operazioni prescritte dall'articolo 48 del testo unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni. Tale termine può essere prorogato al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. Alla proroga provvede il presidente della regione sentito il presidente della provincia competente per territorio.

 

     Art. 47. Vacanza del seggio - Surrogazione - Sospensione dalla carica.

1. Il seggio di consigliere comunale che durante il mandato rimanga vacante, per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. In caso di parità di voti è eletto il maggiore di età.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

 

     Art. 48. Anagrafe degli amministratori comunali.

1. È istituita presso la giunta regionale l'anagrafe degli amministratori comunali.

2. A tal fine i sindaci devono comunicare alla giunta regionale - ufficio elettorale - entro 10 giorni dall'adozione dei rispettivi provvedimenti deliberativi, la composizione del consiglio comunale, come risulta dopo la convalida degli eletti, e la composizione della giunta municipale con l'indicazione per ognuno dei componenti della carica ricoperta.

3. I sindaci devono inoltre restituire la scheda anagrafica di ogni singolo consigliere comunale, debitamente compilata e completa in ogni sua parte, secondo l'allegato A, che viene fornito dalla giunta regionale in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale.

4. I sindaci devono, infine, comunicare qualsiasi variazione avvenuta nel corso del quinquennio di carica del consiglio comunale nella composizione del consiglio stesso e in quella della giunta municipale, entro 10 giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti, inviando nel contempo la scheda anagrafica del componente eventualmente subentrato.

5. Copia degli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 deve essere inviata anche alla giunta provinciale competente per territorio.

5-bis. È istituito presso la giunta regionale l'albo dei sindaci emeriti. Sono iscritti all'albo, che è pubblicato sul sito internet della regione, i sindaci cessati dalle funzioni che non abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione e che abbiano acconsentito all'iscrizione stessa. Le modalità di tenuta dell'albo e di iscrizione allo stesso sono disciplinate con delibera della giunta regionale [6].

 

     Art. 49. Attribuzioni del consiglio comunale.

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio comunale discute e approva il documento programmatico del sindaco neo eletto.

3. Esso delibera:

a) lo statuto dell'ente, delle aziende speciali e delle società a prevalente partecipazione del comune, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i piani di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari, i piani territoriali e urbanistici, nonché i programmi per la loro attuazione e le eventuali deroghe, i pareri da rendere nelle predette materie e quelli relativi ai piani di settore della provincia;

c) i progetti preliminari nei casi fissati dallo statuto comunale;

d) la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e le dotazioni organiche complessive;

e) la costituzione e la modificazione delle forme collaborative intercomunali di cui al capo VI del titolo I;

f) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

g) la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali;

h) la costituzione e la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata, nonché la variazione o la dismissione delle quote di partecipazione per lo svolgimento di attività imprenditoriali diverse dalla gestione di servizi pubblici;

i) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote;

j) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

k) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni di lavori che non siano previsti espressamente nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale o in altri atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario comunale o di altri funzionari;

m) nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati;

n) ed inoltre su quelle materie che al consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 5, sono state espressamente attribuite dallo statuto.

4. Nei comuni della provincia di Trento il consiglio comunale delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende e istituzioni a esso espressamente riservata dalla legge.

5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi del comune, salvo, quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

6. Le nomine e le designazioni di cui alla lettera m) del comma 3 devono essere effettuate entro 45 giorni dall'elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione, si provvede ai sensi dell'articolo 60, comma 7.

 

     Art. 50. Progetti preliminari di opere pubbliche.

1. Lo statuto comunale fissa l'importo minimo dei progetti preliminari di opere pubbliche da approvare in consiglio comunale. Tale importo non può essere superiore a 250 mila euro per i comuni fino a 1.000 abitanti, a 500 mila euro per i comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, a 1 milione di euro per i comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, a 2 milioni 500 mila euro per i comuni da 10.001 a 15.000 abitanti, a 5 milioni di euro per i comuni oltre i 15.000 abitanti.

 

     Art. 51. Utilizzo degli strumenti informatici per la convocazione degli organi collegiali e l'invio di documentazione.

1. Al fine della riduzione dei costi, la convocazione degli organi collegiali degli enti locali è effettuata di norma con l'utilizzo di strumenti informatici, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dei singoli enti. Gli atti relativi ai punti all'ordine del giorno delle sedute degli organi collegiali sono resi disponibili o accessibili di norma su supporto informatico o mediante accesso ad apposita sezione del sito del comune.

2. I regolamenti possono altresì disporre che la registrazione audio o audio-video della seduta costituisca il verbale della seduta medesima. A tal fine i regolamenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, individuano idonee modalità per garantire autenticità, veridicità e conservazione a norma del verbale, che non è soggetto ad approvazione nella seduta successiva da parte del consiglio comunale.

 

     Art. 52. Diritti dei consiglieri comunali.

1. I consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dall'ente, nonché dalle aziende ed enti dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e tutte le informazioni e notizie in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.

3. Il sindaco o gli assessori da lui delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e a ogni altra istanza di sindacato ispettivo di cui al comma 2 presentate dai consiglieri comunali. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

4. L'amministrazione regionale fornirà gratuitamente ai consiglieri comunali in carica, o in occasione della loro prima elezione, un manuale in lingua italiana o tedesca, contenente le norme che interessano l'amministrazione pubblica locale.

 

     Art. 53. Attribuzioni della giunta comunale.

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 13.000 abitanti, la giunta delibera la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati.

 

     Art. 54. Composizione della giunta comunale.

1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a:

a) 7 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;

b) 6 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

c) 5 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

d) 4 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

e) 3 componenti nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 1.000 abitanti e nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti;

f) 2 componenti nei comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 1.000 abitanti.

2. Lo statuto può prevedere un numero di assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. In tal caso, limitatamente ai comuni della provincia di Trento, e per i comuni della provincia di Bolzano qualora lo statuto comunale non preveda l'attribuzione dell'indennità piena, l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti, qualora il numero di assessori sia stabilito nel numero di quattro, la deroga prevista al comma 8 si applica solo nel corso del mandato.

3. Lo statuto può prevedere la nomina o l'elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, purché in numero non superiore alla metà dei componenti la giunta. In tal caso gli assessori non facenti parte del consiglio hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio; devono partecipare alle sedute consiliari, nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal sindaco.

4. Le dimissioni dalla carica di assessore sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci. La sostituzione dell'assessore, cessato per qualsiasi causa, deve avvenire rispettivamente entro 30 giorni per i comuni della provincia di Trento ed entro 90 giorni per i comuni della provincia di Bolzano. Fino alla sostituzione, la giunta continua a operare purché il numero degli assessori cessati dalla carica non sia superiore alla metà dei suoi componenti senza computare il sindaco.

5. Nei comuni della provincia di Trento, il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

6. Nei comuni della provincia di Bolzano, la giunta comunale è eletta dal consiglio comunale entro 30 giorni dalla proclamazione su proposta del sindaco da presentarsi nella prima seduta successiva all'elezione e secondo le modalità stabilite nello statuto. Fino all'elezione, le funzioni della giunta sono esercitate dal sindaco. Il vicesindaco è scelto dal sindaco fra gli assessori, secondo le disposizioni contenute nello statuto. Nel caso in cui nello statuto sia prevista la nomina di assessori non facenti parte del consiglio, il loro numero non può superare la metà di quello spettante a ciascun gruppo linguistico. Su proposta del sindaco il consiglio comunale può revocare uno o più assessori.

7. Nei comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano dove nel consiglio comunale sono presenti più gruppi linguistici, il vicesindaco deve appartenere al gruppo linguistico maggiore per consistenza escluso quello cui appartiene il sindaco.

8. Nei comuni della provincia di Bolzano il numero dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nella giunta viene determinato includendo nel computo il sindaco e avuto riguardo alla consistenza dei gruppi linguistici presenti in consiglio comunale, accertata al momento della convalida del consiglio neo eletto. Ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere comunque rappresentato nella giunta se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo medesimo, anche se tale situazione si verifica nel corso del mandato. In quest'ultimo caso e, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, in entrambi i casi, anche in deroga ai limiti fissati dal comma 1 o dallo statuto, il consiglio comunale deve provvedere a nominare un assessore appartenente al gruppo linguistico che ha diritto di essere rappresentato nella giunta, scegliendolo tra i consiglieri comunali.

9. Lo statuto può prevedere l'attribuzione di funzioni particolari a singoli consiglieri.

 

     Art. 55. Parità di accesso nella giunta comunale.

1. La giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a cinquanta e con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a cinquanta. La rappresentanza in giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/una cittadina non facente parte del consiglio, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 81, comma 1, anche se lo statuto comunale non prevede tale facoltà.

2. Qualora venga nominata o eletta una giunta comunale non composta da rappresentanti dei due generi come previsto al comma 1, la giunta provinciale diffida immediatamente il comune ad adeguarsi entro 30 giorni. Scaduto tale termine la giunta provinciale provvede allo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 193, comma 1, lettera a).

 

     Art. 56. Elezione diretta del sindaco.

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto ed entra in carica dal momento della proclamazione; è membro del rispettivo consiglio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.

 

     Art. 57. Giuramento e distintivo del sindaco.

1. Il sindaco, subito dopo la convalida della sua elezione, presta giuramento davanti al consiglio comunale di osservare lealmente la costituzione, lo statuto speciale, le leggi dello stato, della regione e delle province autonome, nonché di adempiere alle sue funzioni al solo scopo del bene pubblico.

2. Distintivo del sindaco quale ufficiale del governo è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra. Distintivo del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale è il medaglione previsto dall'articolo 7 del decreto del presidente della giunta regionale 12 luglio 1984, n. 12/L.

 

     Art. 58. Durata del mandato.

1. Il sindaco resta in carica cinque anni.

2. Si procede all'elezione del sindaco ogni volta che si deve provvedere al rinnovo, per qualsiasi causa, del consiglio comunale.

 

     Art. 59. Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco.

1. Nei comuni della regione, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco o dall'assessore anziano, in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica del vicesindaco.

2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco sono irrevocabili.

 

     Art. 60. Attribuzioni del sindaco.

1. Il sindaco rappresenta il comune, convoca e presiede la giunta nonché il consiglio comunale, quando non è previsto il presidente del consiglio e sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti.

2. Nei comuni della provincia di Trento, il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovraintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al comune.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, provvede, previa diffida, il presidente della provincia.

5. Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina provinciale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti e di favorire pari opportunità tra uomo e donna.

6. Il sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree del comune interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto delle norme in materia di partecipazione al procedimento, può disporre, per un periodo comunque non superiore a 30 giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nell'ambito dei criteri eventualmente stabiliti dalla provincia autonoma territorialmente competente.

7. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti, qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'articolo 49, comma 6, o comunque entro 60 giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, entro 15 giorni dalla scadenza del termine, provvede alle nomine con suo atto, comunicato al consiglio nella prima adunanza. In caso non si pervenga a decisione, la giunta provinciale adotta, nel termine dei successivi 60 giorni, i provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo 192.

8. Nei comuni della provincia di Trento, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, la giunta provinciale adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 192. Il sindaco nomina inoltre i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

 

     Art. 61. Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.

1. Il comune gestisce anche i servizi di competenza statale previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e da altre disposizioni in materia.

2. Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovraintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, incolumità pubblica, sicurezza urbana e negli altri casi di emergenza o di circostanze straordinarie;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il commissario del governo.

3. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 2, il sindaco, previa comunicazione al commissario del governo competente, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. Nell'ipotesi di costituzione di municipi, la delega è effettuata obbligatoriamente al pro-sindaco.

4. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il commissario del governo può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

5. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il commissario del governo può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

6. Nei comuni della provincia di Bolzano sono fatte salve le particolari disposizioni contenute nei titoli III e VII della legge 11 marzo 1972, n. 118.

7. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 62. Provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco.

1. Il sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini, può richiedere al questore, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

2. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

3. Nelle materie di cui al comma 2 i comuni possono adottare regolamenti ai sensi della presente legge.

4. Ove il sindaco non provveda o dove sono interessati due o più comuni, provvede il presidente della provincia con propria ordinanza o a mezzo di commissario.

5. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 1 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

6. La nota delle spese è resa esecutiva dal presidente della provincia sentiti gli interessati ed è rimessa dal sindaco all'esattore per la riscossione, nelle forme e con i privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

 

     Art. 63. Mozione di sfiducia.

1. Il voto del consiglio contrario a una proposta del sindaco o della giunta non comporta le loro dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Trento e almeno un quarto dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Bolzano. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

 

     Art. 64. Astensione dall'esercizio di attività professionali.

1. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

1-bis. L'obbligo di astensione dall'esercizio dell'attività professionale di cui al comma 1 non sussiste in capo al sindaco qualora lo stesso abbia conferito ad uno o più assessori le deleghe in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici [7].

 

     Art. 65. Astensione dalle deliberazioni.

1. I componenti gli organi collegiali del comune devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti privati, associazioni, comitati, società e imprese con le quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza, dipendenza o prestazione d'opera come pure quando si tratti di interesse immediato e attuale proprio o del coniuge o della persona unita civilmente o del convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223 o di parenti e affini fino al secondo grado. Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.

2. In materia di pianificazione urbanistica, l'obbligo di astensione di cui al comma 1 sussiste solo per i componenti degli organi deliberanti che abbiano un concreto, immediato e attuale interesse economico, proprio o del coniuge o della persona unita civilmente o del convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223 o di parenti fino al secondo grado o di affini fino al primo grado ovvero di imprese o enti con i quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera e la deliberazione comporti modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente. L'obbligo di astensione non sussiste nel caso di variazione, che determini modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente, delle norme di attuazione del piano, le quali riguardino categorie omogenee di immobili ricompresi nel piano stesso.

3. L'obbligo di astensione di cui ai commi 1 e 2 non sussiste per i componenti degli organi collegiali che rivestano la qualità di socio della società destinataria degli effetti del provvedimento, a eccezione del socio di società di persone e del socio che nella società di capitali disponga di almeno un quinto dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o di almeno un decimo dei voti nel caso di società quotata in borsa. L'obbligo di astensione non sussiste inoltre per i componenti degli organi collegiali che abbiano, in rappresentanza del comune, un rapporto di amministrazione o vigilanza con enti, associazioni, comitati, società e imprese destinatarie degli effetti del provvedimento.

4. Le disposizioni sull'obbligo di astensione dalle deliberazioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche al segretario e a coloro che hanno titolo alla adozione o alla proposta di atti o all'espressione di pareri in base al vigente ordinamento.

 

     Art. 66. Obbligo di astensione negli acquisti di beni comunali.

1. I consiglieri comunali in carica non possono partecipare, pena la decadenza, ad acquisti di beni del comune, eseguiti col sistema della trattativa privata.

 

Capo II

Status degli amministratori locali

 

     Art. 67. Indennità di carica.

1. Al sindaco, al presidente del consiglio, ai componenti degli organi esecutivi del comune, delle forme collaborative di cui al capo VI del titolo I nonché degli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, è attribuita un'indennità mensile di carica fissata con le modalità indicate nel comma 3.

2. I consiglieri comunali, delle forme collaborative di cui al capo VI del titolo I nonché degli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal comma 3, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli. I presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli di importo pari a tre volte quello stabilito per i consiglieri comunali.

3. La misura dell'indennità di carica e del gettone di presenza è determinata nel rispetto dei seguenti criteri con regolamento della giunta regionale adottato, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il turno elettorale generale, sentita la competente commissione legislativa regionale, d'intesa con le giunte provinciali di Trento e di Bolzano, le quali acquisiscono il parere del rispettivo consiglio dei comuni:

a) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, del numero delle frazioni dei comuni, delle particolari funzioni assunte dagli enti, nonché del tempo necessario per l'espletamento del mandato e delle connesse responsabilità;

b) nella provincia di Trento, determinazione dell'indennità di carica dei sindaci in rapporto al trattamento economico lordo dei consiglieri della regione autonoma Trentino- Alto Adige e in misura:

1) non inferiore al 5 per cento e non superiore al 9 per cento, per i comuni fino a 500 abitanti;

2) non inferiore al 7 per cento e non superiore al 13 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti;

3) non inferiore al 9 per cento e non superiore al 16 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla quarta;

4) non inferiore all'11 per cento e non superiore al 22 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti;

5) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 25 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

6) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 25 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti;

7) non inferiore al 13 per cento e non superiore al 27 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

8) non inferiore al 13 per cento e non superiore al 53 per cento, per i comuni da 10.001 fino a 30.000 abitanti;

9) non inferiore al 15 per cento e non superiore al 60 per cento, per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti;

10) non inferiore al 17 per cento e non superiore al 67 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

c) nella provincia di Bolzano, determinazione dell'indennità di carica dei sindaci in rapporto al trattamento economico lordo dei consiglieri della regione autonoma Trentino- Alto Adige e in misura:

1) non inferiore al 9 per cento e non superiore al 15 per cento, per i comuni fino a 500 abitanti;

2) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 23 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti;

3) non inferiore al 16 per cento e non superiore al 32 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti;

4) non inferiore al 17,5 per cento e non superiore al 35 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

5) non inferiore al 18 per cento e non superiore al 36 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti;

6) non inferiore al 19,5 per cento e non superiore al 39 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

7) non inferiore al 30 per cento e non superiore al 60 per cento, per i comuni da 10.001 fino a 15.000 abitanti;

8) non inferiore al 35 per cento e non superiore al 70 per cento, per i comuni da 15.001 fino a 17.500 abitanti;

9) non inferiore al 38 per cento e non superiore al 75 per cento, per i comuni da 17.501 fino a 30.000 abitanti;

10) non inferiore al 40 per cento e non superiore all'80 per cento, per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti;

11) non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

d) determinazione dell'indennità di carica del vicesindaco in rapporto all'indennità di carica del sindaco e in misura:

1) non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento, per i comuni fino a 50.000 abitanti;

2) non inferiore al 50 per cento e non superiore al 75 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

e) determinazione dell'indennità di carica degli assessori in rapporto all'indennità di carica del sindaco e in misura:

1) non superiore al 30 per cento nei comuni fino a 2.000 abitanti;

2) non superiore al 50 per cento nei comuni con più di 2.000 abitanti;

f) determinazione delle indennità di carica per il sindaco, il vicesindaco e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti nella misura massima esclusivamente nell'ipotesi di incarico svolto a tempo pieno;

g) determinazione dell'indennità di carica dei presidenti e dei componenti degli organi esecutivi delle forme collaborative di cui al capo VI del titolo I nella misura prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli partecipanti;

h) determinazione dell'indennità di carica dei presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, in misura non superiore al 50 per cento di quella prevista per i rispettivi assessori comunali;

i) determinazione del gettone di presenza in misura non inferiore a quanto stabilito per i comuni di classe demografica immediatamente superiore dal decreto ministeriale di cui al comma 8 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti la misura del gettone di presenza non può essere inferiore a quella prevista dal medesimo decreto per i comuni della classe demografica più elevata.

4. È vietato il cumulo di indennità e il cumulo di indennità e gettoni di presenza comunque percepiti per le cariche contemporaneamente rivestite negli enti indicati nel comma 1. Per tali cariche è consentito il cumulo dei soli gettoni di presenza. Per quanto riguarda il cumulo dell'indennità e dei gettoni di presenza dei componenti degli organi delle amministrazioni comunali con le indennità e i gettoni di presenza dei componenti degli organi delle comunità della provincia di Trento si applicano le disposizioni della legge provinciale.

5. In deroga a quanto disposto dal comma 4, a decorrere dalla data del turno elettorale generale dell'anno 2015 è consentito il cumulo dell'indennità prevista per le cariche di sindaco, vicesindaco e assessore dei comuni della provincia di Bolzano con il 60 per cento dell'indennità prevista per le cariche di presidente, vicepresidente e assessore delle comunità comprensoriali della medesima provincia e con i gettoni di presenza attribuiti ai componenti dei consigli delle comunità comprensoriali.

6. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali del medesimo ente.

7. Gli enti indicati nel comma 1 possono determinare la corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione alle commissioni consiliari e alle commissioni previste per legge o regolamento in una misura non superiore al 50 per cento di quella spettante ai componenti dei rispettivi consigli.

8. La misura del gettone di presenza rimane quella fissata dallo statuto comunale al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, se di importo superiore a quello stabilito dal regolamento della giunta regionale.

9. Al presidente e ai componenti degli organi esecutivi dei consorzi obbligatori di funzione di cui all'articolo 38 può essere attribuita dall'assemblea del consorzio un'indennità mensile di carica nella misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli appartenenti all'ambito territoriale di competenza del consorzio stesso, con esclusione dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e a condizione che il consorzio abbia piena autonomia di bilancio.

 

     Art. 68. Riduzione delle indennità di carica degli amministratori degli enti locali della regione.

1. Al fine del contenimento della spesa pubblica e della riduzione dei costi della politica negli enti locali della regione, a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 le misure delle indennità di carica stabilite nel DPReg. n. 4/L del 2010 e successive modificazioni e quelle delle indennità per gli enti di cui all'articolo 7 del medesimo DPReg. fissate con deliberazione della giunta provinciale di Bolzano sono ridotte del 7 per cento, con eventuale arrotondamento all'unità inferiore.

2. Le misure delle indennità rideterminate ai sensi del comma 1 sono confermate fino alla data del secondo turno elettorale generale successivo all'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2013.

2-bis. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2020 è confermata la misura delle indennità di carica determinata dal DPReg. n. 4/L del 2010 e successive modificazioni, quella delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali fissata con deliberazione della giunta provinciale di Bolzano di data 20 dicembre 2010, n. 2094 e quella delle indennità di carica stabilita dalle successive leggi regionali istitutive di nuovi comuni derivanti da fusioni, senza la riduzione di cui al comma 1. La misura delle indennità di carica è rideterminata in caso di variazione della fascia di appartenenza del comune derivante da riclassificazione della sede segretarile o da variazione della popolazione residente al 31 dicembre 2018 rispetto a quanto previsto dal DPReg. n. 4/L del 2010 o dalle successive leggi regionali istitutive dei nuovi comuni derivanti da fusione, assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più bassa prevista nella fascia stessa;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa [8].

 

     Art. 68 bis. Previdenza complementare per gli amministratori locali [9]

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2020, ai sindaci, vicesindaci e assessori dei comuni, ai presidenti delle comunità comprensoriali della provincia di Bolzano e delle comunità della provincia di Trento, nonché al Procurador del Comun General de Fascia, che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta, è riconosciuta, a domanda, la possibilità di costituirsi una pensione integrativa presso una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni, da loro scelta, attraverso il versamento di contributi mensili sia a carico dell'ente locale che del relativo amministratore, secondo quanto previsto dai seguenti commi.

2. Il contributo a carico dell'ente locale ammonta al 24,2 per cento dell'indennità di carica lorda mensile percepita dall'amministratore locale. Dal contributo sono detratti gli eventuali importi versati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. La detrazione non può comunque superare la metà del contributo a carico dell'ente locale. Il contributo a carico dell'amministratore locale è determinato nell'ammontare dell'8,8 per cento dell'indennità mensile lorda percepita.

3. Gli amministratori comunali che ricoprano contemporaneamente una carica presso altro ente locale possono costituirsi una pensione integrativa in relazione ad una sola carica, da loro indicata.

4. Con regolamento regionale possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

 

     Art. 68 ter. Indennità di fine mandato [10]

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2020, ai sindaci dei comuni della regione è attribuita, a fine mandato, un'integrazione dell'indennità di carica di cui all'articolo 67 pari all'importo di un'indennità di carica mensile spettante per ciascun anno di mandato. Per periodi inferiori all'anno l'indennità mensile è proporzionalmente ridotta.

2. L'integrazione di cui al comma 1 spetta solo nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi, salvo i casi di fusione, e va commisurata all'indennità effettivamente corrisposta per ciascun anno di mandato.

3. L'integrazione di cui al comma 1 spetta solo ai sindaci che svolgano l'incarico a tempo pieno, anche nei comuni fino a 10.000 abitanti, nella misura stabilita dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3.

 

     Art. 69. Rimborso delle spese di viaggio.

1. Agli amministratori e ai consiglieri comunali che in ragione del loro mandato si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, o del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute nella misura e nei limiti previsti per il segretario comunale del rispettivo ente o nella misura e nei limiti comunque non superiori a questi, disposti con propria disciplina regolamentare.

2. La liquidazione del rimborso della spesa è effettuata dal responsabile della struttura competente, su richiesta dell'interessato corredata dell'autorizzazione, della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori e ai consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi esecutivi e assembleari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

 

     Art. 70. Rimborso spese forzose.

1. Sono rimborsate le spese forzose sostenute dagli amministratori comunali e dai consiglieri per l'esecuzione dei compiti inerenti al proprio mandato.

 

     Art. 71. Rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge in materia di aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali, si applicano le disposizioni contenute nella parte I titolo III capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

 

Capo III

Elezione del sindaco e del consiglio comunale

 

Sezione I

Sistema elettorale

 

     Art. 72. Sistema elettorale.

1. Nei comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario contestualmente all'elezione del sindaco.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione dei consiglieri comunali è effettuata su base proporzionale.

3. Nei comuni della provincia di Bolzano, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. Salvo quanto specificamente previsto per l'elezione del consiglio comunale di Bolzano, l'elezione dei consiglieri comunali è effettuata a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. È data facoltà di collegamento tra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti.

4. Gli elettori di un comune concorrono tutti ugualmente all'elezione di ogni consigliere e del sindaco. Ogni ripartizione per frazione è esclusa.

 

Sezione II

Elettorato attivo

 

     Art. 73. Elettori.

1. Sono elettori nei comuni della provincia di Trento i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei comuni della stessa, compilate a norma del testo unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, integrato dal D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50.

2. Sono elettori nei comuni della provincia di Bolzano i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei comuni della stessa, compilate a norma del testo unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, integrato dal D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 50, e successive modificazioni, i quali abbiano maturato alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali la ininterrotta residenza quadriennale nella regione, sempre che il periodo di residenza, anche non continuativo nella provincia di Bolzano sia superiore a quello maturato in provincia di Trento.

3. I predetti elettori sono iscritti nelle liste elettorali del comune della provincia di Bolzano nel quale, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, abbiano maturato il maggior periodo di residenza ovvero, nel caso di periodo di pari durata, nelle liste elettorali del comune di ultima residenza.

4. Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori, valgono le disposizioni contenute nel testo unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, integrato, per la provincia di Bolzano, dalle norme di cui al D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 50.

5. I cittadini di uno stato membro dell'unione europea e residenti nei comuni della regione Trentino-Alto Adige esercitano il diritto di elettorato attivo secondo quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza) e nel rispetto dei requisiti residenziali previsti per i comuni della provincia di Bolzano dal comma 2.

 

Sezione III

Elettorato passivo, incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità

 

     Art. 74. Eleggibili a consiglieri comunali.

1. Nelle province di Trento e Bolzano sono eleggibili a consiglieri comunali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della repubblica.

2. I cittadini di uno stato membro dell'unione europea e residenti nei comuni della regione Trentino-Alto Adige esercitano il diritto di eleggibilità secondo quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza).

 

     Art. 75. Eleggibilità alla carica di sindaco.

1. Nelle province di Trento e Bolzano sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della repubblica, in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.

2. Non è rieleggibile alla carica di sindaco chi abbia espletato il mandato per tre volte consecutive se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della medesima carica. Si considera mandato intero quello espletato per almeno trenta mesi.

 

     Art. 76. Cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco.

1. Per quanto riguarda le cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco, si applicano le norme contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

 

     Art. 77. Ineleggibilità a consigliere comunale.

1. Non sono eleggibili a consigliere comunale:

a) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura delle anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla corte d'appello, ai tribunali e al tribunale amministrativo regionale, compresa l'autonoma sezione per la provincia di Bolzano, nonché i giudici di pace;

c) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari del governo, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza [11];

d) i funzionari e gli impiegati dello stato, che hanno compiti di vigilanza sui comuni, nonché quelli delle province di Trento e Bolzano preposti a uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi del comune;
e) i dipendenti dei rispettivi comuni;

f) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune, di unione di comuni o di istituzione di cui all'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;

g) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento del comune;

h) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza appartenenti al servizio sanitario provinciale;

i) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con il servizio sanitario provinciale aventi sede nel territorio della comunità comprensoriale, per i comuni della provincia di Bolzano, o della comunità, per i comuni della provincia di Trento, di cui fa parte il comune;

l) i consiglieri comunali in carica in altro comune.

2. Le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

3. La causa di ineleggibilità prevista alla lettera l) del comma 1 non ha effetto se gli interessati cessano dalle funzioni per dimissioni non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro 5 giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

5. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

6. Le strutture convenzionate di cui alla lettera i) del comma 1 sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 78. Ineleggibilità a sindaco.

1. È ineleggibile alla carica di sindaco:

a) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità previsti dall'articolo 77;

b) chi essendovi tenuto non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

c) il ministro di un culto;

d) chi ha il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che ricoprano nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale.

 

     Art. 79. Incompatibilità di cariche.

1. Non può ricoprire la carica di sindaco e di consigliere comunale:

a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di ente, associazione, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 20 per cento del totale delle entrate dell'ente, associazione, istituto o azienda;

b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune, quando il valore superi nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44, ovvero ha parte in società e imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni superino nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44 e non siano dovute in forza di una legge;

c) il consulente legale amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b) del presente comma;

d) il medico igienista e il veterinario di distretto dipendenti delle aziende sanitarie locali, limitatamente ai comuni che fanno parte del distretto medesimo. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa;

e) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite instauratasi a seguito di azione popolare non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo della regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

f) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune, o di unione di comuni ovvero di istituto, di azienda o di istituzione da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;

g) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune o l'unione di comuni ovvero verso istituto, azienda o istituzione da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

h) colui che essendovi tenuto non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante il comune o l'unione di comuni;

i) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell'articolo 77;

l) il concessionario di beni comunali nonché il titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza di società concessionaria di beni comunali quando il valore del canone di concessione superi il 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale o l'importo di euro 51.645,68.

2. L'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 non si applica agli amministratori e ai dipendenti che abbiano poteri di rappresentanza di enti, associazioni o istituti aventi per esclusivo scopo, senza fini di lucro, attività culturali, assistenziali, di protezione civile volontaria, ricreative o sportive.

3. L'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritti regolarmente nei registri pubblici.

4. Le ipotesi di cui alle lettere e) e h) del comma 1 del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

5. Sono inoltre incompatibili con la carica di sindaco e di consigliere comunale le cariche di consigliere regionale, di consigliere comunale e di consigliere di una circoscrizione del comune.

 

     Art. 80. Ulteriori cause di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore.

1. Non possono far parte della stessa giunta comunale i fratelli, il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223, gli ascendenti, i discendenti, ovvero gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

2. Non può ricoprire la carica di sindaco o di assessore chi riveste la carica di presidente, direttore generale o vicedirettore generale di istituti di credito aventi la sede o filiali nel comune.

3. Non può ricoprire la carica di sindaco o di assessore colui che riveste la carica di presidente o di membro del consiglio di amministrazione di società cooperative o di consorzi di cooperative che gestiscono direttamente il servizio di tesoreria o di esattoria per conto del comune.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di assessore i segretari comunali e i segretari delle comunità o delle comunità comprensoriali che svolgono servizio nella medesima provincia. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa.

5. Non può ricoprire la carica di sindaco chi ha il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che siano concessionari della riscossione dei tributi, tesorieri, appaltatori o concessionari di servizi comunali o in qualunque modo di fideiussori, qualora il valore dell'appalto o della concessione superi nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44.

6. Colui che ha ricoperto la carica di assessore per tre mandati consecutivi non può essere rieletto o nominato alla carica medesima se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della carica. Si considera mandato intero quello espletato per almeno trenta mesi.

 

     Art. 81. Requisiti per la carica di assessore.

1. Gli assessori, compresi quelli nominati o eletti tra cittadini non facenti parte del consiglio, devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e assessore.

 

     Art. 82. Eccezioni alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità, gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori o consiglieri del comune, in virtù di una norma di legge, statuto comunale o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

 

     Art. 83. Effetti delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e rimedi relativi.

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere comunale.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano nel corso del mandato, importano la decadenza dalla carica di cui al comma 1.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità, sono applicabili i rimedi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 77.

4. La cessazione dalle funzioni deve aver luogo entro 10 giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

 

     Art. 84. Procedimenti in presenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

1. Quando successivamente all'elezione si verifichi una causa di ineleggibilità, oppure esista al momento della elezione o si verifichi successivamente una causa di incompatibilità, il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2. Il consigliere ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

3. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o a esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

4. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi 10 giorni, il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

5. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria e notificata, entro i 5 giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

6. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali del comune.

 

     Art. 85. Perdita della qualità di consigliere, di assessore o di sindaco.

1. La qualità di consigliere, di assessore o di sindaco si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle ineleggibilità sopravvenute, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

 

     Art. 86. Consigli circoscrizionali.

1. Le norme relative alla non candidabilità, all'ineleggibilità e all'incompatibilità dei consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai consiglieri circoscrizionali.

2. La carica di consigliere circoscrizionale è incompatibile con la carica di consigliere di altra circoscrizione.

 

TITOLO III

Organizzazione e personale

 

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 87. Finalità.

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo costituiscono parte integrante del processo di riforma dei comuni in coerenza con i principi previsti dal titolo I e dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 al fine di:

a) accrescere l'efficienza del sistema organizzativo comunale;

b) assicurare l'economicità, la speditezza, la trasparenza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, anche mediante la ridefinizione dei rapporti tra direzione politica e direzione amministrativa;

c) integrare gradualmente la disciplina del rapporto di lavoro del personale comunale con quella del lavoro privato.

 

     Art. 88. Fonti.

1. Sono regolate con legge ovvero, sulla base di norme di legge, con regolamenti o atti amministrativi del comune, le seguenti materie:

a) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

b) gli organi, gli uffici e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

c) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

d) i ruoli e le dotazioni organiche, nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica e profilo professionale sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

e) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

f) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico e altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

2. I rapporti di lavoro del personale dei comuni sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dalla presente legge per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.

3. È riservata alla contrattazione collettiva provinciale la determinazione dei diritti e degli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro.

4. Nelle materie disciplinate dalla legge regionale, i contratti collettivi possono introdurre una diversa disciplina solo ove ciò sia espressamente consentito dalla legge stessa o qualora si tratti di materia riservata alla contrattazione ai sensi del comma 3.

 

     Art. 89. Indirizzo politico-amministrativo.

1. La giunta, sulla base del documento programmatico approvato dal consiglio comunale, fissa gli obiettivi politico-amministrativi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

 

     Art. 90. Potere di organizzazione.

1. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti l'organizzazione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, tenuto conto nell'individuazione degli stessi organi di quanto eventualmente previsto nello statuto comunale ai sensi dell'articolo 5, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi.

 

     Art. 91. Assunzioni a tempo indeterminato.

1. L'accesso all'impiego avviene:

a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta secondo quanto stabilito dal regolamento organico del personale dipendente. Nella scelta del sistema di concorso il regolamento organico tiene conto dei particolari requisiti di studio e professionali previsti per i diversi profili professionali all'interno delle qualifiche funzionali;

b) per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, anche mediante prova selettiva seguendo apposita graduatoria pubblica, formata sulla base della valutazione di soli titoli e, se previsto nel bando, della valutazione della situazione familiare e dello stato di disoccupazione del candidato. In alternativa, il regolamento organico può prevedere l'assunzione all'impiego mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro;

c) mediante l'utilizzo dell'istituto della mobilità del personale del pubblico impiego. I comuni rendono pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altro ente;

d) qualora ne sussista l'interesse per l'amministrazione, mediante inquadramento del personale comandato dopo almeno un anno di servizio presso il comune, con il consenso del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza;

e) qualora ne sussista l'interesse per l'amministrazione, mediante la riammissione in servizio di personale cessato, sulla base della disciplina regolamentare fissata dall'ente;

e-bis) mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate dalla provincia e dal consiglio provinciale territorialmente competenti, nonché dai comuni, dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, dalle comunità e dalle comunità comprensoriali con sede nel territorio provinciale di riferimento, previo accordo tra le amministrazioni interessate e secondo i criteri prestabiliti dall'amministrazione con deliberazione dell'organo esecutivo [12];

e-ter) mediante utilizzo delle graduatorie formate in esito a concorsi o corsi-concorsi attivati dal consorzio dei comuni trentini, rispettivamente dal consorzio dei comuni di Bolzano, previo accordo tra gli enti locali ed il rispettivo consorzio [13].

2. Con le medesime procedure e modalità di cui al comma 1 viene reclutato il personale a tempo parziale.

3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni previste dalle leggi statali per l'assunzione degli appartenenti alle categorie protette.

4. I comuni possono prevedere particolari procedure per l'assunzione di soggetti portatori di handicap o in situazioni di disagio sociale attraverso tirocini guidati sulla base delle disposizioni legislative in materia emanate dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

     Art. 92. Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale.

1. I comuni possono prevedere nei regolamenti organici la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale secondo i criteri e i limiti indicati dai contratti collettivi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni. In ogni caso la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando ogni responsabilità o sanzione.

2. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale concesso per esigenze familiari hanno precedenza nella copertura dei posti vacanti a tempo pieno della medesima qualifica o categoria.

3. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi di servizi pubblici, il regolamento organico può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato.

 

     Art. 93. Requisiti per l'accesso all'impiego.

1. Possono accedere agli impieghi dei comuni, salvo eventuali requisiti di carattere tecnico riferiti alla natura dei posti, coloro i quali posseggono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti indicati nell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e nei casi previsti dallo stesso;

b) idoneità fisica all'impiego;

c) attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca rilasciato ai sensi del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, limitatamente ai concorsi da espletarsi nei comuni del territorio della provincia di Bolzano.

2. L'ammissione ai concorsi pubblici, a quelli interni e alle pubbliche selezioni è subordinata al possesso da parte dei candidati dei requisiti culturali previsti per l'accesso ai profili professionali di riferimento, così come indicati nei regolamenti organici.

3. La partecipazione ai concorsi non è soggetta a limiti d'età, salvo deroghe dettate dai regolamenti organici connesse alla natura del servizio o a oggettive necessità dell'amministrazione.

4. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

5. L'esclusione dai pubblici concorsi, da quelli interni e dalle pubbliche selezioni, è disposta solo per difetto dei requisiti soggettivi e con provvedimento motivato.

6. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

 

     Art. 94. Conoscenza delle lingue non materne.

1. Per essere assunti in servizio nei comuni della provincia di Bolzano è necessario avere la conoscenza delle lingue italiana e tedesca; tale conoscenza viene accertata mediante il superamento dell'esame previsto dalle norme contenute nel D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. Dette norme si applicano anche per la dichiarazione di appartenenza ai gruppi linguistici. Per la nomina a impiegato dei comuni ove si parla ladino, è necessaria anche la conoscenza della lingua ladina.

2. Per i comuni ladini della valle di Fassa trovano applicazione le disposizioni recate dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 e successive modificazioni.

 

     Art. 95. Gruppi linguistici.

1. I candidati ai concorsi per la copertura di posti nei comuni della provincia di Bolzano allegano, in busta chiusa, alla domanda di ammissione il certificato di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico rilasciato in base alle disposizioni in materia.

2. I candidati hanno facoltà di sostenere le prove d'esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo quanto indicato nella domanda di ammissione.

 

     Art. 96. Mobilità verticale.

1. Salvo i profili professionali per l'accesso ai quali sono richieste specifiche professionalità, nei singoli profili professionali è indicata l'anzianità di servizio necessaria per la mobilità verticale.

2. La mobilità verticale avviene nell'ambito delle procedure concorsuali o selettive previste dal regolamento organico, sostituendosi il titolo di studio richiesto con una specifica anzianità indicata nel profilo cui si accede.

3. In difetto del titolo di studio, l'anzianità richiesta per l'ammissione alle procedure concorsuali o selettive ai sensi del comma 2 non può essere inferiore a quattro anni di effettivo servizio nella qualifica funzionale di appartenenza, salvo il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso al profilo professionale di appartenenza.

4. L'ente, nell'ambito della programmazione pluriennale del fabbisogno di personale, garantisce il rispetto dei princìpi stabiliti dall'articolo 97 della costituzione, prevedendo che l'accesso ai nuovi posti sia riservato in misura non inferiore al 50 per cento all'ingresso dall'esterno.

5. Nei comuni della provincia di Trento le progressioni economiche all'interno della stessa categoria, da effettuarsi mediante le procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva, tengono conto della valutazione e del merito.

6. Nei comuni della provincia di Bolzano le progressioni professionali all'interno della stessa qualifica funzionale sono disciplinate dalla contrattazione collettiva, la quale tiene conto della valutazione e del merito.

7. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

 

     Art. 97. Bando di concorso.

1. Il bando di concorso o l'avviso per la formazione di graduatoria pubblica per l'assunzione di personale deve indicare:

a) il numero dei posti messi a concorso o a selezione;

b) i documenti prescritti;

c) i termini di presentazione della domanda di ammissione;

d) il programma delle prove d'esame e il contenuto dell'eventuale prova pratica; nel caso di graduatoria pubblica, il contenuto della prova selettiva;

e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.

2. I comuni, i loro consorzi e le aziende da essi dipendenti sono tenuti a pubblicare, almeno per estratto, nel bollettino ufficiale della regione tutti i bandi di concorso e gli avvisi di formazione di graduatorie pubbliche.

3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.

 

     Art. 98. Commissioni giudicatrici.

1. La composizione delle commissioni giudicatrici per i concorsi pubblici, per la formazione delle graduatorie pubbliche e per le prove selettive deve essere predeterminata nel numero dei componenti e nelle qualifiche che questi dovranno rivestire.

2. Le commissioni sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso fra i quali si considerano anche i funzionari della regione e della provincia autonoma territorialmente competente. Non possono farne parte componenti degli organi politici, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti.

3. Per i comuni della provincia di Bolzano, la composizione delle commissioni deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva comunque l'accessibilità per il gruppo linguistico ladino. I componenti delle commissioni devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca rilasciato ai sensi del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

 

     Art. 99. Procedura di concorso.

1. Sono disciplinati dal regolamento organico:

a) le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e delle prove selettive;

b) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici;

c) i criteri generali preordinati alla valutazione dei titoli.

2. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

3. I comuni possono stipulare apposite convenzioni con altre amministrazioni o con le associazioni rappresentative dei comuni per disciplinare l'effettuazione di concorsi unici per il reclutamento del rispettivo personale.

 

     Art. 100. Instaurazione del rapporto di lavoro.

1. L'organo preposto alla gestione individuato dall'ente approva la graduatoria di merito dei candidati e il risultato delle prove selettive e nomina vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi statali per l'assunzione degli appartenenti alle categorie protette o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti, titoli di precedenza e preferenza.

2. Nel caso di pari merito nelle graduatorie dei concorsi e delle selezioni, la preferenza nell'assunzione o nell'avanzamento è data, dopo aver rispettato i titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente, al genere meno rappresentato nella specifica figura professionale o qualifica.

3. Le graduatorie dei concorsi pubblici o interni hanno validità triennale dalla data di approvazione ai fini della copertura dei posti che si venissero a rendere vacanti in organico successivamente all'indizione, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione dei concorsi medesimi [14].

4. La nomina è comunicata all'interessato con indicazione della data in cui deve assumere servizio, che è comunque prorogata per il tempo previsto contrattualmente per le dimissioni dall'impiego ricoperto, per un periodo comunque non superiore ai tre mesi. Il vincitore di concorso sottoscrive entro tale data il contratto individuale di cui è trasmessa copia.

5. Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

6. L'annullamento del provvedimento di nomina comporta la risoluzione del contratto e la decadenza dall'impiego.

 

     Art. 101. Contratto individuale di lavoro.

1. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato contrattualmente.

2. I contratti individuali di lavoro si uniformano alle disposizioni dei contratti collettivi di cui al capo IV.

3. Il rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, si costituisce all'atto della sottoscrizione del contratto individuale contestualmente all'ammissione in servizio.

4. Il contratto di lavoro individuale è redatto in forma scritta e in esso sono in ogni caso indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;

d) mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;

e) durata del periodo di prova;

f) termine finale del contratto di lavoro a tempo determinato;

g) contratti collettivi vigenti;

h) nel caso di assunzione a tempo parziale nel contratto individuale deve essere indicato il monte ore assegnato, nonché la sua articolazione.

 

     Art. 102. Periodo di prova.

1. Il contratto individuale prevede l'effettuazione di un periodo di prova. La durata del periodo di prova è determinata dai contratti collettivi.

2. Il periodo di prova è valutato dal dirigente della struttura competente in materia di gestione del personale, previo parere del responsabile della struttura presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa, entro il termine di scadenza del periodo di prova.

 

     Art. 103. Promessa solenne e giuramento.

1. Il personale assunto in prova deve prestare al capo dell'amministrazione la promessa solenne e il personale che abbia conseguito la nomina in ruolo il giuramento.

 

     Art. 104. Prestazioni lavorative.

1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie del livello di appartenenza, nelle quali rientra lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

2. Su richiesta del responsabile della struttura di appartenenza, il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti del livello immediatamente superiore ovvero occasionalmente compiti o mansioni immediatamente inferiori senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico.

 

     Art. 105. Attribuzione temporanea di mansioni superiori.

1. Per obiettive esigenze di servizio il dipendente può essere adibito a mansioni immediatamente superiori nei casi di:

a) vacanza di posto in organico della struttura organizzativa, per un periodo non superiore a sei mesi dal verificarsi della vacanza;

b) sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza, tranne quello per ferie.

2. La temporanea assegnazione di funzioni superiori viene disposta secondo i criteri, le procedure e le modalità stabilite nel regolamento organico.

3. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a carenze di organico, contestualmente alla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni deve essere avviata la procedura per la copertura del posto vacante.

4. In deroga all'articolo 2103 del codice civile, l'esercizio di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.

 

     Art. 106. Sanzioni disciplinari.

1. La tipologia, l'entità delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni nonché il procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dalla legge regionale, sono disciplinati dai contratti collettivi.

2. La sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi provinciali di lavoro è subordinata alla conformità delle disposizioni in materia disciplinare a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, e alla previsione dell'equipollenza fra l'affissione del codice disciplinare all'ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito internet dell'ente.

 

     Art. 107. Procedimento disciplinare.

1. Al personale comunale si applica l'articolo 7, commi 1, 2, 3, 5 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dall'organo preposto alla gestione individuato dall'ente. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti i provvedimenti disciplinari possono essere adottati anche da un organo tecnico collegiale individuato dall'ente.

3. Ciascuna amministrazione comunale, nel proprio regolamento organico, individua la struttura competente per i procedimenti disciplinari. Tale struttura, su segnalazione del responsabile del settore in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare, formula la propria proposta e trasmette gli atti all'organo preposto alla gestione individuato dall'ente che decide sull'irrogazione della sanzione. Nelle amministrazioni dove per le ridotte dimensioni organizzative non sia possibile individuare una specifica struttura competente per i procedimenti disciplinari, la competenza è demandata al segretario comunale.

4. Ogni provvedimento disciplinare, a eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce il mandato.

5. Nei contratti collettivi viene disciplinata la sospensione obbligatoria e facoltativa dal servizio in caso di procedimento disciplinare.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale sono disciplinati dall'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 55-ter il procedimento disciplinare viene riaperto d'ufficio.

7. I procedimenti disciplinari pendenti restano disciplinati dalla normativa vigente al momento della loro attivazione.

 

     Art. 108. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

1. I regolamenti organici dei comuni nel disciplinare i casi di incompatibilità e cumulo di impieghi devono osservare i seguenti principi e criteri:

a) non è consentito l'esercizio del commercio, dell'industria e della professione o l'instaurazione di un rapporto di lavoro o di impiego alle dipendenze di privati o di enti pubblici o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, fatte salve le nomine disposte dall'amministrazione comunale;

b) è vietato esercitare attività che possono dar luogo a conflitti di interesse o possono pregiudicare il corretto adempimento dei compiti d'ufficio;

c) è consentita, senza alcuna autorizzazione, l'assunzione di cariche in associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro;

d) è consentito, senza alcuna autorizzazione, esercitare l'attività agricola;

e) è consentito, previa autorizzazione, assumere incarichi in associazioni, comitati, enti senza scopo di lucro, nonché presso altre amministrazioni locali, consorziali, intercomunali o comprensoriali, sempreché tali incarichi siano svolti al di fuori dell'orario di lavoro. È consentito, previa autorizzazione ed escluso l'utilizzo delle strutture e dei mezzi dell'ente, esercitare saltuariamente al di fuori dell'orario di lavoro attività lucrative; l'autorizzazione è revocata qualora l'attività esercitata influisca sulla regolarità del servizio;

f) non è consentito conferire incarichi a personale collocato in pensione di anzianità nel quinquennio successivo alla cessazione dal servizio, salvo il conferimento di incarichi nel periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto, di durata complessiva non superiore a sei mesi, per indifferibili esigenze di servizio al personale cessato che ha già svolto la medesima attività, qualora tale competenza non sia immediatamente reperibile né all'interno né all'esterno dell'amministrazione.

2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, viene autorizzato dall'organo preposto alla gestione individuato dall'ente all'esercizio di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione, sempreché l'ente non offra, entro un congruo termine, un impiego a tempo pieno. Per quanto non previsto si continuano ad applicare le norme statali in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi. È consentito, senza alcuna autorizzazione, esercitare l'attività agricola.

3. I comuni possono autorizzare il proprio personale a prestare la propria collaborazione anche in orario d'ufficio alle associazioni provinciali rappresentative dei comuni, che provvedono alla retribuzione dell'attività svolta in alternativa alle amministrazioni.

4. In caso di svolgimento di attività senza aver ottenuto l'autorizzazione prescritta o in violazione dei relativi limiti, viene inflitta una sanzione disciplinare che, in caso di recidiva o in casi particolarmente gravi, comporta il licenziamento.

5. Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle prestazioni, i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Sono altresì comunicati, in relazione a tali conferimenti di incarichi in ragione d'anno, sia i compensi corrisposti sia i successivi aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico.

6. I compensi percepiti complessivamente per gli incarichi e le attività autorizzati ai sensi del comma 1, lettera e), compresi gli incarichi per la revisione economico-finanziaria, non possono superare annualmente l'importo lordo di euro 20.000,00. Il dipendente dichiara nella richiesta di autorizzazione il rispetto del suddetto limite.

7. Il limite previsto dal comma 6 si applica agli incarichi e alle attività autorizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2.

 

     Art. 109. Orario di servizio e orario di lavoro.

1. L'articolazione dell'orario di servizio nonché l'orario di apertura al pubblico sono stabiliti con provvedimento del sindaco sentita la giunta comunale che tiene conto dell'esigenza di armonizzare l'orario di servizio con quello delle altre amministrazioni pubbliche e del lavoro privato e con la domanda dell'utenza.

2. L'orario di lavoro nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale è funzionale all'orario di servizio.

 

     Art. 110. Prestazione lavorativa resa secondo modalità particolari.

1. I comuni individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

 

     Art. 111. Tutela delle persone con handicap.

1. I comuni recepiscono nei regolamenti organici del personale dipendente i principi contenuti negli articoli 20, 21, 22 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

 

     Art. 112. Pari opportunità.

1. Il comune al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro:

a) garantisce la presenza di ambedue i sessi nelle commissioni di concorso;

b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nel settore interessato al corso medesimo;

c) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica.

2. I comuni che non ritengono di provvedere singolarmente alla costituzione di un comitato possono provvedere alla costituzione di un comitato per le pari opportunità di livello sovracomunale per il tramite delle loro associazioni rappresentative. Il comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina l'attività.

 

     Art. 113. Piani per la parità.

1. Gli enti locali con popolazione superiore a 30.000 abitanti elaborano dei piani per la promozione della parità fra i generi, definiti piani per la parità.

2. I piani per la parità sono predisposti per un periodo di cinque anni e sono verificati periodicamente.

3. Nei piani per la parità è stabilito con quali tempi e con quali misure in materia di organizzazione, di organico, di formazione e di aggiornamento nonché in quali strutture devono essere diminuiti e gradualmente rimossi l'eventuale sottorappresentazione di un genere ed eventuali svantaggi per il genere sottorappresentato.

4. Se è prevista una riduzione dei posti in organico, i piani di parità prevedono che la quota del genere sottorappresentato, con riferimento alle qualifiche funzionali e alle posizioni dirigenziali, resti almeno uguale.

 

     Art. 114. Acquisizione di dati statistici delle amministrazioni locali.

1. Gli enti locali individuati dall'articolo 113 pubblicano sul loro sito internet ogni anno, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali, i dati statistici sulla proporzione fra i due generi per ognuna delle seguenti categorie:

a) per servizi ovvero per analoghe unità organizzative;

b) per tipo di rapporto lavorativo;

c) per qualifica funzionale o categoria;

d) per funzioni;

e) per tempo pieno e parziale, distinguendo fra le diverse forme;

f) per classi di stipendio, tenendo conto di premi di produttività, indennità e aumenti individuali di stipendio;

g) per monte salari per uomini e donne;

h) per età;

i) per grado di istruzione delle/dei dipendenti;

l) per stato di famiglia nonché numero ed età delle figlie e dei figli delle/dei dipendenti.

2. Sono inoltre pubblicati i dati sul numero di donne e di uomini che rispetto all'ultima pubblicazione:

a) svolgono funzioni di livello apicale;

b) hanno partecipato a iniziative di formazione e aggiornamento;

c) hanno ottenuto premi di produttività, indennità o aumenti individuali di stipendio;

d) hanno cambiato servizio, ufficio o unità organizzativa.

 

     Art. 115. Conciliazione delle esigenze familiari con quelle professionali.

1. Gli enti locali adottano modalità organizzative e articolazioni dell'orario di lavoro dirette a conciliare le esigenze familiari con quelle professionali, anche a favore di dipendenti con incarichi dirigenziali.

2. I piani di parità prevedono azioni positive per garantire la conciliazione delle esigenze di cui al comma 1.

 

     Art. 116. Assicurazioni a favore dei dipendenti.

1. Le amministrazioni comunali possono stipulare polizze assicurative per il personale contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, nonché contro qualsiasi altro rischio connesso alle mansioni, ivi comprese le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

 

     Art. 117. Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali.

1. A condizione che non sussista conflitto di interessi, il comune rimborsa, a richiesta del personale dipendente, comandato, incaricato o temporaneo, e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali, le spese legali e peritali, nonché le spese di giustizia, sostenute dal medesimo per la propria difesa in giudizi penali o civili, nei quali sia rimasto coinvolto per fatti o cause di servizio, durante il rapporto di dipendenza, di incarico o di comando, salvo i casi di condanna per azioni od omissioni commesse con dolo o colpa grave.

2. I rimborsi delle spese di cui al comma 1 sono estesi anche in favore del personale che sia stato prosciolto nei giudizi di conto o di responsabilità amministrativa.

3. La giunta comunale può concedere anticipi sulle spese di cui ai commi 1 e 2, in misura non superiore a quella risultante dalle richieste dei difensori e dei periti, a condizione che il personale si impegni a restituire gli anticipi stessi in caso di condanna e autorizzi l'amministrazione a dedurre i relativi importi dagli emolumenti a esso spettanti, nei limiti di legge.

4. Il rimborso delle spese legali spetta per un difensore e nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il rimborso delle spese sostenute per consulenti tecnici di parte è limitato, per ogni ramo o disciplina afferente l'oggetto della perizia o consulenza tecnica d'ufficio, alle spese sostenute per un numero di consulenti non superiore a quello dei consulenti tecnici d'ufficio o periti nominati dal giudice.

5. Il rimborso delle spese legali può avere luogo anche allorquando il dipendente abbia usufruito dell'amnistia intervenuta prima dell'esaurito accertamento giurisdizionale del reato.

6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si estendono agli amministratori dei comuni, nonché al personale e agli amministratori degli altri enti locali, comprese le istituzioni e le aziende create dagli stessi, nonché le unioni. La medesima disciplina si applica inoltre ai componenti degli organi collegiali, anche di natura tecnica, dei comuni e degli altri enti locali, a eccezione dei casi in cui la partecipazione agli organi stessi costituisca attività professionale o prestazione occasionale remunerata sulla base di tariffe o in misura maggiorata rispetto agli ordinari gettoni di presenza.

 

     Art. 118. Disposizioni interpretative della disciplina sul rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali.

1. Il rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali, nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 117 va inteso nel senso di riconoscere il rimborso delle spese di cui al comma 1 in tutti i casi in cui non vi sia stato l'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile.

2. Il rimborso delle spese legali, peritali e di giustizia in favore del personale e degli amministratori comunali, nei casi indicati ai commi 1 e 2 dell'articolo 117 va inteso nel senso di riconoscere il rimborso di dette spese anche nei casi in cui sia stata disposta l'archiviazione del procedimento penale e di quello volto all'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile.

3. In materia di rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali sostenute nei giudizi di conto o di responsabilità amministrativa dal personale e dagli amministratori degli enti locali della regione, qualora la corte dei conti con la sentenza che definisce il giudizio liquidi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto, applicando la disciplina prevista dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, trova comunque applicazione l'articolo 117 e in tal senso va intesa l'interpretazione di cui ai commi 1 e 2.

4. L'articolo 117 si interpreta nel senso di riconoscere il rimborso anche delle spese giudiziarie, legali e peritali sostenute per la difesa nelle fasi preliminari dei giudizi civili, penali e contabili.

5. Il rimborso delle spese legali, peritali e di giustizia nei casi indicati dall'articolo 117, commi 1 e 2, va inteso nel senso di riconoscere il rimborso delle spese legali, peritali e di giudizio, anche in caso di compensazione di tali spese o di liquidazione delle medesime in misura inferiore a quelle eventualmente dovute.

 

     Art. 119. Copertura previdenziale ed assistenziale.

1. Tutto il personale comunale, compreso quello assunto con contratto a termine, è regolarmente iscritto ai fini assistenziali e previdenziali agli istituti che forniscono dette prestazioni, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia.

     Art. 120. Compiti dei comuni nel settore della formazione e aggiornamento del personale.

1. I comuni singoli o associati o le loro associazioni rappresentative a livello provinciale concorrono alla formazione e aggiornamento professionale dei segretari comunali e del personale dipendente nell'ambito degli accordi di livello provinciale di cui al capo IV.

 

     Art. 121. Cause di estinzione del rapporto di lavoro.

1. L'estinzione del rapporto di lavoro avviene:

a) per dimissioni volontarie. Il dipendente può recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nei tempi e nei modi stabiliti dai contratti collettivi. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a corrispondere all'amministrazione un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del dipendente;

b) per licenziamento dovuto a giusta causa, ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile o dovuto a giustificato motivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604;

c) allo scadere dei due anni dal collocamento in disponibilità. Il dipendente è collocato in disponibilità per riduzione di ruoli organici conseguentemente alla soppressione di uffici, qualora non si possa far luogo alla utilizzazione presso altro ente pubblico. Il dipendente in disponibilità è esonerato dal prestare servizio e gode del trattamento economico in godimento, escluse le indennità che presuppongono presenza in servizio, per un periodo non superiore a due anni;

d) per collocamento a riposo d'ufficio, a seguito del raggiungimento dei limiti di età, secondo le norme previste per i dipendenti civili dello stato;

e) a conclusione del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dai contratti collettivi;

f) per decadenza dovuta a:

1) perdita del godimento dei diritti civili e politici;

2) perdita dei requisiti in materia di cittadinanza italiana richiesti per il posto ricoperto;

3) conseguimento dell'impiego mediante produzione di documenti falsi;

4) annullamento della deliberazione di nomina;

g) per dispensa dovuta ad accertata inabilità fisica.

 

     Art. 122. Effetti della cessazione dal servizio.

1. In materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare, ai dipendenti dei comuni si applicano le disposizioni previste per i dipendenti della rispettiva provincia.

 

     Art. 123. Mobilità inter-enti.

1. Nel caso di trasferimento di attività svolte dai comuni, loro aziende o istituzioni, alle comunità istituite dalla legge provinciale di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), al personale che risultava adibito in via esclusiva o prevalente alle strutture oggetto di trasferimento si applica l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 [Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)].

2. Qualora a seguito del trasferimento di cui al comma 1 emergano eccedenze di personale, possono essere trasferite alle comunità, in presenza di posti disponibili, ulteriori unità di personale, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla contrattazione collettiva.

 

     Art. 124. Assegnazione temporanea di personale a società costituite o partecipate dal comune.

1. In caso di motivate esigenze, il comune può disporre, ai sensi dell'articolo 23-bis, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni, l'assegnazione temporanea di proprio personale, presso società costituite o partecipate dal comune stesso.

 

Capo II

Dirigenti e funzionari dell'area direttiva

 

     Art. 125. Posizioni dirigenziali.

1. Ciascun comune individua nel regolamento organico le posizioni alle quali sono collegate funzioni dirigenziali nel rispetto dei principi sull'ordinamento degli uffici contenuti nello statuto e comunque sulla base della rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione.

2. Tali posizioni sono attribuite con incarico a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, ai sensi delle disposizioni seguenti.

 

     Art. 126. Funzioni dirigenziali e direttive.

1. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. L'individuazione degli atti che ai sensi del comma 1 sono devoluti alla competenza dei dirigenti è effettuata con deliberazioni della giunta.

3. Spetta ai dirigenti la direzione delle strutture organizzative secondo i criteri e le norme dettate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio della distinzione tra compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi e di gestione amministrativa, spettanti ai dirigenti.

4. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalla struttura alla quale sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano alla giunta una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

5. Spettano ai dirigenti, in base ai criteri fissati dall'ente, l'individuazione degli obiettivi, dei progetti e delle altre attività incentivabili, nonché la valutazione dei risultati collettivi e individuali conseguiti dal personale dipendente. I dirigenti dispongono in ordine alla valutazione del personale assegnato e attribuiscono, per quanto di competenza, i trattamenti economici accessori compresi i compensi di produttività, nel rispetto dei contratti collettivi, inclusi eventualmente quelli decentrati, nonché dei criteri e delle procedure stabilite dall'ente. Assumono la responsabilità in ordine alla verifica della produttività del personale. Sono responsabili dell'esecuzione di quanto previsto dalle disposizioni regionali e dagli atti consiliari in materia di trasparenza.

6. La valutazione del personale dipendente e gli adempimenti di cui al comma 5 sono requisito essenziale al fine della valutazione dei dirigenti e conseguentemente la mancata attivazione delle relative procedure comporta la non erogazione della retribuzione di risultato fino al completamento delle stesse.

7. I dirigenti sono responsabili per la mancata segnalazione dei comportamenti di rilievo disciplinare del personale assegnato alle proprie strutture, per l'omessa vigilanza sulla produttività e sull'efficienza della propria struttura, nonché per le violazioni degli obblighi previsti dal codice di comportamento e dalle norme in materia di incompatibilità. In tali casi la retribuzione di risultato spettante può non essere integralmente corrisposta in proporzione alla gravità delle inadempienze.

8. Nei comuni privi di figure dirigenziali le disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 si riferiscono al segretario comunale. In tali comuni il regolamento organico del personale può prevedere l'attribuzione di alcune delle funzioni dirigenziali a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta. Nei comuni ove è prevista la dirigenza, il regolamento organico definisce i rapporti tra i predetti incarichi direttivi e quelli attribuiti a dipendenti con qualifica o abilitazione dirigenziale.

9. I titolari di incarichi dirigenziali o di direzione, limitatamente in questo ultimo caso a quelli che svolgono tali incarichi nei comuni privi di figure dirigenziali, possono per periodi di tempo determinato e per specifiche e comprovate ragioni di servizio delegare ai dipendenti del rispettivo servizio che ricoprano le posizioni funzionali più elevate alcuni atti rientranti nella propria competenza.

 

     Art. 127. Qualifiche dirigenziali.

1. I comuni con più di 10.000 abitanti possono dotarsi di figure dirigenziali. La qualifica dirigenziale è unica.

2. Le qualifiche dirigenziali sono attribuite mediante concorso pubblico. Possono essere assegnate per concorso interno non più della metà, per difetto, delle qualifiche messe a concorso. Nel caso di unica qualifica messa a concorso si procede mediante concorso pubblico.

 

     Art. 128. Incarichi di preposizione alle strutture.

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato, con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di procedure concorsuali.

2. All'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali consegue l'attribuzione di un'indennità individuata dalla contrattazione a livello provinciale.

 

     Art. 129. Verifica dei risultati.

1. Nei comuni sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

2. I nuclei di cui al comma 1 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, i comuni possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

3. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti ai massimi livelli e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In caso di necessità i comuni possono accordarsi per stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

4. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione.

5. All'istituzione dei nuclei di cui al comma 1 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

 

     Art. 130. Misurazione e valutazione delle prestazioni.

1. Al fine di promuovere il merito e il miglioramento delle prestazioni, con regolamento il comune prevede adeguate procedure per la misurazione e valutazione dei risultati dell'organizzazione e dei responsabili delle strutture, anche mediante forme di verifica del grado di soddisfazione dell'utenza e del miglioramento della qualità dei servizi, nonché di eventuale confronto delle prestazioni omogenee con quelle di altre pubbliche amministrazioni.

 

     Art. 131. Attività di revisione interna.

1. Per l'applicazione del controllo di gestione di cui all'articolo 202 e per garantire la legittimità e la regolarità degli atti, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità di procedure e attività e la loro rispondenza agli strumenti di pianificazione, lo statuto comunale può prevedere di affidare al consorzio dei comuni della rispettiva provincia il servizio di supporto, di controllo e di revisione dell'attività amministrativa.

2. Il servizio è regolato da apposita convenzione, che definisce oggetti, tempi e modalità dell'attività di supporto e revisione, individuando modi e strumenti idonei per l'accesso alle informazioni e la conseguente trasmissione di pareri, rapporti e relazioni.

 

     Art. 132. Incarichi dirigenziali e direttivi esterni.

1. Il regolamento previsto dall'articolo 6, comma 2, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati con soggetti esterni all'ente contratti a tempo determinato per gli incarichi dirigenziali e di direzione previsti nella dotazione organica. Tali contratti, in misura non superiore rispettivamente al 20 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e al 10 per cento del totale della dotazione organica degli incarichi di direzione, e comunque rispettivamente per almeno una unità, sono stipulati con persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato con soggetti esterni all'ente per la copertura di incarichi di direzione previsti nella dotazione organica. Tali contratti, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento della dotazione organica dell'ente, e comunque per almeno una unità, sono stipulati con persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore alla normale scadenza del mandato ai sensi dell'articolo 217 e sono rinnovabili. In caso di elezioni anticipate rispetto alla normale scadenza del mandato, il sindaco rinnovato procede alla verifica dell'operato dei dirigenti di cui al presente comma, con facoltà di revocare gli incarichi a fronte di una valutazione negativa, nel rispetto del principio del giusto procedimento. Il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi a livello provinciale per il personale degli enti locali. Il trattamento economico può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dal presente comma è arrotondato all'unità inferiore se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore se esso è uguale o superiore a cinque.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso della particolare qualificazione professionale.

3. Per il periodo di durata degli incarichi di cui al comma 1 i dipendenti della regione autonoma Trentino-Alto Adige e degli enti a ordinamento regionale sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

 

     Art. 133. Collaborazioni esterne e strutture particolari.

1. Per obiettivi determinati e con convenzione a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale. Il regolamento può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. Ai collaboratori assunti con contratto a tempo determinato si applicano i contratti collettivi a livello provinciale.

 

     Art. 134. Direttore generale.

1. Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il sindaco può nominare un direttore generale che sovrintenda alla gestione dell'ente. Egli provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza secondo le direttive impartite dal sindaco. Il sindaco conferisce al direttore generale, oltre alle competenze proprie dei dirigenti di cui all'articolo 126, le funzioni di sovraintendenza, di coordinamento, di direzione dei dirigenti, degli uffici e dei servizi che risultano necessarie per l'assolvimento dei compiti assegnatigli. Rimangono in ogni caso riservate al segretario comunale le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione degli organi collegiali dell'ente, la funzione di garanzia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico e in ordine alla trasparenza e al diritto di accesso agli atti amministrativi, la funzione rogatoria degli atti di cui l'ente è parte, nonché la direzione degli uffici deputati a supportarlo nello svolgimento di tali funzioni.

2. Il direttore generale è nominato dal sindaco che lo sceglie tra il segretario dell'ente, un dirigente di ruolo ovvero un dirigente assunto con contratto a tempo determinato. La durata dell'incarico non può essere superiore a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato. Il relativo trattamento economico è fissato dalla giunta comunale su proposta del sindaco con riferimento ai contratti collettivi a livello provinciale per il personale degli enti locali e può essere integrato da una indennità ad personam.

 

     Art. 135. Mobilità dei dirigenti.

1. I posti vacanti di dirigente previsti nelle dotazioni organiche dei comuni, delle comunità e delle aziende pubbliche di servizi alla persona possono essere coperti mediante la mobilità di dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la rispettiva provincia o i suoi enti strumentali, previa richiesta alla giunta provinciale. Qualora il dirigente individuato dalla giunta provinciale non esprima il proprio consenso alla mobilità, lo stesso è comandato presso l'ente richiedente. La contrattazione collettiva provinciale disciplina gli aspetti economici relativi all'applicazione di questa disposizione. Nelle more della stipula del contratto collettivo, il personale comandato conserva il trattamento economico in godimento.

 

     Art. 136. Disciplina applicabile.

1. Ai dirigenti comunali si applicano le disposizioni del capo I del presente titolo che non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente capo.

 

Capo III

Segretari comunali

 

     Art. 137. Segretario comunale.

1. Nella regione Trentino-Alto Adige i segretari comunali sono dipendenti dei comuni.

2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del comune, partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta comunale e ne redige i relativi verbali, apponendovi la propria firma. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze dirigenziali di cui all'articolo 126, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, è il capo del personale, coordina e dirige le strutture organizzative dell'ente, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e ai relativi atti esecutivi. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti e adempie ai compiti affidatigli dal sindaco e, se da questi richiesto, roga i contratti nei quali l'ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

3. Le deliberazioni dei consigli e delle giunte comunali si devono adottare con l'assistenza del segretario comunale.

4. I consigli e le giunte comunali possono incaricare uno dei propri membri di svolgere, in sostituzione del segretario comunale, le funzioni di segretario per deliberare sopra determinati oggetti. In tal caso occorre farne espressa menzione nel verbale, senza specificarne i motivi.

 

     Art. 138. Rapporto di lavoro dei segretari comunali.

1. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali è regolato secondo quanto previsto dall'articolo 88, comma 2.

2. Rimangono applicabili ai segretari le cause di risoluzione del rapporto di lavoro previste dall'articolo 121 e dai contratti collettivi.

 

     Art. 139. Vicesegretario comunale.

1. I comuni di classe non inferiore alla terza possono istituire nella pianta organica il posto di vicesegretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o reggere la sede segretarile in caso di vacanza della medesima.

2. Al vicesegretario è di norma attribuita la direzione di una delle strutture organizzative del comune.

3. Per la nomina a vicesegretario è richiesto il possesso del certificato di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, conseguito a norma delle leggi statali o della presente legge, nonché, nel solo caso di vicesegreterie di prima classe, un'anzianità di servizio non inferiore ad anni tre, maturata nell'esercizio di funzioni direttive o dirigenziali negli enti pubblici.

 

     Art. 140. Classificazione delle sedi segretarili.

1. I comuni della regione, singoli o associati, istituiscono nei propri ruoli organici il posto di segretario comunale, secondo quanto stabilito nell'allegato B.

2. Per i comuni convenzionati la classe è determinata in base alla popolazione complessiva dei comuni associati. La qualifica del segretario è collegata alla classe della convenzione solo per la durata di quest'ultima.

 

     Art. 141. Classificazione delle sedi segretarili delle comunità istituite in provincia di Trento.

1. Le comunità previste dalla legge provinciale di Trento 16 giugno 2006, n. 3 istituiscono la propria sede segretarile. La classe di appartenenza, ai soli fini giuridici, è determinata secondo quanto stabilito nella nell'allegato B. Nella determinazione del trattamento economico dei segretari delle comunità la contrattazione collettiva tiene conto delle funzioni trasferite e della loro complessità.

2. Le comunità possono stipulare una convenzione per la copertura della propria sede segretarile con un comune appartenente al rispettivo territorio, a condizione che il segretario comunale sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per accedere alla classe segretarile della comunità. Nel caso di convenzione, la classe segretarile è determinata sulla base della popolazione della comunità e la qualifica è collegata alla durata della convenzione stessa. Ai segretari comunali la cui sede è convenzionata con quella delle comunità di cui al comma 1 spetta il trattamento economico aggiuntivo determinato dai contratti collettivi.

3. Per l'accesso alle sedi segretarili delle comunità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regionali in materia di concorsi per le sedi segretarili comunali di classe corrispondente. Il servizio prestato presso le sedi segretarili delle comunità di cui al comma 1 è equiparato a quello presso le sedi segretarili comunali di classe corrispondente.

 

     Art. 142. Riqualificazione delle sedi segretarili.

1. Entro 120 giorni dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento della popolazione ciascun comune dovrà procedere alla eventuale revisione della classificazione della sede segretarile.

2. Decorsi cinque anni da una revisione senza che sia stato effettuato il censimento, il consiglio comunale procede, ai fini di cui al comma 1, alla eventuale revisione della sede segretarile, in base al decreto che il presidente della regione emette, sentito l'istituto centrale di statistica per quanto ha riferimento ai dati statistici.

3. L'articolo 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 trova applicazione anche nei confronti dei comuni della regione, sostituendo il decreto del ministro per l'interno con il decreto del presidente della regione, da emanarsi su conforme deliberazione della giunta regionale, sentito il parere della giunta provinciale territorialmente competente.

4. In caso di riqualificazione della sede segretarile ai sensi del comma 3 il segretario titolare è confermato nella sede, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla sede segretarile riqualificata.

5. In mancanza dei requisiti di cui al comma 4 il segretario comunale conserva transitoriamente la titolarità della sede per un periodo non superiore ad anni tre.

6. In tale ipotesi, al segretario comunale è attribuito provvisoriamente il trattamento economico proprio della sede riqualificata.

7. Nel caso in cui, entro il termine indicato nel comma 5, il segretario non ottenga la nomina, a seguito di superamento della prevista procedura concorsuale presso la stessa o altra sede segretarile o attraverso le procedure della mobilità fra comuni di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), viene collocato in disponibilità ai sensi di quanto previsto dall'articolo 159.

 

     Art. 143. Corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale.

1. Le giunte provinciali di Trento e di Bolzano, per delega della regione, organizzano di norma ogni biennio, direttamente o a mezzo di istituzioni scientifiche o culturali che dispongano di adeguate strutture e diano garanzia di espletarli in maniera soddisfacente, distinti corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale, ai quali possono partecipare i cittadini italiani in possesso di una laurea nelle classi delle lauree specialistiche in giurisprudenza, scienze dell'economia, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze economico-aziendali, teoria e tecnica della formazione e dell'informazione giuridica ovvero di un diploma di laurea equiparato alle stesse classi delle lauree specialistiche. Le giunte provinciali costituiscono una commissione che sovraintende alla organizzazione e allo svolgimento del corso abilitante.

2. Spetta alla commissione stabilire il programma didattico del corso, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 145, sentite le proposte dei docenti.

3. L'onere relativo è a carico della regione.

4. Prima dell'inizio dei corsi, le province inviano, per l'approvazione, alla giunta regionale i relativi preventivi di spesa. Al rimborso della spesa effettivamente sostenuta dalle province sarà provveduto dietro presentazione di idonea documentazione.

     Art. 144. Ammissione partecipanti.

1. Spetta alle giunte provinciali stabilire il numero massimo dei candidati da ammettere al corso di cui all'articolo 143.

2. Ai partecipanti al corso di preparazione può essere corrisposto un assegno di studio il cui ammontare viene stabilito, per delega della regione, dalla giunta provinciale competente, a condizione che gli stessi abbiano frequentato almeno l'85 per cento delle ore complessive di insegnamento teorico-pratico, su cui si articola il corso, e superato con esito favorevole il periodo di esperimento pratico di cui all'articolo 145, comma 3.

 

     Art. 145. Articolazione del corso abilitante.

1. Lo svolgimento del corso dovrà prevedere almeno quattrocentocinquanta ore di insegnamento teorico-pratico nelle materie individuate con decreto del presidente della regione su conforme deliberazione della giunta.

2. Le ore di insegnamento pratico di cui al comma 1 non devono comunque essere inferiori al 30 per cento delle ore complessive su cui si articola il corso.

3. I partecipanti al corso dovranno effettuare un periodo di esperimento pratico della durata di tre mesi in un comune della provincia, scelto dalla giunta provinciale, possibilmente di gradimento degli interessati.

 

     Art. 146. Esame di abilitazione.

1. L'esame finale che conclude il corso teorico-pratico consta di una prova scritta e di una prova orale nelle materie indicate nel decreto previsto dall'articolo 145, comma 1, e di una prova pratica consistente nella redazione di un atto amministrativo.

2. Il superamento dell'esame abilita alle funzioni di segretario comunale.

3. Un'apposita commissione provvede alla valutazione dei candidati.

4. Ciascun commissario ha a disposizione, in sede di valutazione, trenta punti per ciascuna prova.

5. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte la media di 21/30 e non meno di 18/30 in una delle due prove.

6. La prova orale si intende superata se il candidato ha conseguito la votazione di almeno 21/30.

7. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi parziali riportati nelle tre prove.

8. Al termine della seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

9. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della provincia autonoma.

10. La graduatoria di merito è approvata con decreto del presidente della provincia ed è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione.

 

     Art. 147. Commissione giudicatrice del corso abilitante.

1. La commissione esaminatrice prevista dall'articolo 146 è composta:

a) da un magistrato, quale presidente;

b) da tre docenti di materie amministrative del corso abilitante di cui all'articolo 143;

c) da un segretario comunale di comune di terza classe o classe superiore, scelto dalla giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali di categoria.

2. Un funzionario della provincia, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, esercita le funzioni di segretario della commissione.

3. La nomina della commissione viene fatta dalla giunta provinciale.

4. La composizione della commissione per la provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

 

     Art. 148. Uso delle lingue per l'esame di abilitazione.

1. Nella domanda per la partecipazione all'esame di idoneità alle funzioni di segretario per la provincia di Bolzano, il candidato deve specificare in quale delle due lingue, italiana o tedesca, intenda sostenere le prove d'esame.

 

     Art. 148 bis. Istituzione dell'albo dei segretari degli enti locali per la provincia di Trento [15]

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa disposizione, la provincia autonoma di Trento forma e gestisce l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni segretariali. L'elenco è articolato in due sezioni ed è periodicamente aggiornato con le modalità ed entro i termini stabiliti con deliberazione della giunta provinciale. Nella prima sezione dell'elenco sono iscritti, su richiesta, i soggetti in possesso della laurea e del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle province di Trento e di Bolzano. L'iscrizione alla prima sezione dell'albo ha durata quinquennale e può essere rinnovata. Nella seconda sezione dell'elenco sono iscritti, di diritto, i segretari degli enti locali della provincia di Trento in servizio a tempo indeterminato alla data di approvazione dell'elenco.

2. Successivamente alla data di formazione dell'elenco, i segretari sono assunti con contratto a tempo determinato di durata corrispondente al mandato del sindaco o del presidente dell'ente locale che ha proposto la nomina. Il rapporto di lavoro con l'ente locale si costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale a seguito del conferimento dell'incarico ai sensi del comma 1 del presente articolo e cessa automaticamente con la proclamazione del nuovo consiglio comunale o, nel caso degli altri enti locali, con l'elezione del nuovo presidente. Il conferimento del nuovo incarico è disposto non prima di trenta e non oltre centoventi giorni dalla data di proclamazione dei consiglieri comunali o, nel caso degli altri enti locali, dall'elezione del nuovo presidente. Decorso tale termine l'incarico si intende tacitamente rinnovato. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni e il rapporto di lavoro prosegue sino alla nomina del nuovo segretario.

3. Su proposta del sindaco o del presidente dell'ente locale, il consiglio comunale o l'assemblea dell'ente locale nomina il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra i cittadini italiani iscritti all'elenco provinciale previsto dal comma 1. Possono essere nominati nei comuni di seconda classe gli iscritti all'elenco che hanno prestato servizio effettivo in qualità di segretario comunale per almeno due anni o che hanno prestato servizio effettivo in qualità di vicesegretari generali per almeno due anni presso sedi di prima e seconda classe, o che sono stati capi di ripartizione o di strutture equiparate in servizio di ruolo in comuni di prima e di seconda classe della regione e che hanno svolto tale incarico direttivo o dirigenziale per almeno tre anni. Possono essere nominati segretari nei comuni di prima classe della regione gli iscritti all'elenco che hanno prestato servizio effettivo in qualità di segretario generale per almeno un anno presso sedi di prima classe o che sono stati segretario comunale per almeno tre anni nei comuni di seconda, terza o quarta classe o che hanno prestato servizio effettivo in qualità di vicesegretari generali per almeno quattro anni presso sedi di prima e seconda classe, o che sono stati capi di ripartizione o di strutture equiparate in servizio di ruolo in comuni di prima e di seconda classe e che hanno svolto l'incarico direttivo o dirigenziale per almeno cinque anni. Gli anni di servizio richiesti non devono essere stati caratterizzati né da provvedimenti disciplinari né da note di demerito.

4. L'incarico può essere revocato dal consiglio comunale o dall'assemblea su proposta del sindaco o del presidente dell'ente locale, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o per le altre cause previste dal contratto collettivo di lavoro. L'incarico può essere inoltre revocato quando il segretario riceve una valutazione dei risultati negativa per tre anni consecutivi nel corso dell'incarico.

5. Nel rispetto del termine di preavviso previsto dalla contrattazione collettiva, il segretario può rinunciare all'incarico per assumerne un altro. Il sindaco procede quindi a nuova designazione del segretario e conseguente nomina ai sensi della presente legge.

6. Questo articolo non si applica ai segretari in servizio a tempo indeterminato negli enti locali della provincia di Trento alla data di approvazione dell'elenco di cui al comma 1. Tali segretari conservano il contratto a tempo indeterminato anche quando ricoprono il posto vacante di segretario di un comune o altro ente locale a seguito dell'attivazione della procedura di mobilità ai sensi dell'articolo 158.

7. Dalla data di approvazione dell'elenco di cui al comma 1 cessano di avere efficacia per gli enti locali della provincia di Trento gli articoli 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156. Tali disposizioni continuano comunque ad applicarsi ai concorsi già banditi alla medesima data.

 

     Art. 149. Assunzione dei segretari comunali di quarta classe.

1. Nei comuni della regione l'assunzione in ruolo dei segretari dei comuni di quarta classe è deliberata dal consiglio comunale a seguito di concorso per titoli ed esami. I titoli sono valutati sulla base dei criteri stabiliti con decreto del presidente della regione. Il punteggio assegnato ai titoli non può essere superiore al 30 per cento del punteggio complessivo.

2. Possono partecipare al concorso i segretari comunali in servizio e i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età, i quali, oltre a possedere i generali requisiti richiesti per accedere a posti di impiego comunale, siano in possesso di certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e Bolzano.

3. Costituisce titolo preferenziale e valutabile ai fini del concorso l'attestato di frequenza al corso abilitante di cui all'articolo 143.

4. Il contratto individuale di lavoro precisa la durata minima della permanenza presso la sede segretarile, da contenere in un periodo compreso tra uno e tre anni con decorrenza dall'effettiva assunzione del servizio. In mancanza di una previsione nel contratto il segretario deve rimanere nella sede per almeno due anni. Resta salva la possibilità per le parti di concordare in ogni momento la modifica della clausola di durata minima garantita. Nel caso di dimissioni volontarie con decorrenza anticipata rispetto al termine di permanenza legale o concordato il segretario è escluso dai concorsi segretarili e non può assumere servizio in qualità di segretario comunale sino alla scadenza di tale termine.

5. La regione compartecipa all'onere di spesa per le procedure concorsuali previste dal comma 1, assegnando al comune che ha bandito ed espletato il concorso per la copertura della sede segretarile un contributo di euro 2.000.

 

     Art. 150. Nomina a segretario comunale di terza classe.

1. La nomina a segretario comunale di terza classe è deliberata dal consiglio comunale, in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta, in una prova pratica e in una prova orale, come risulta dall'allegato C, al quale possono partecipare i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di terza classe e segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di quarta classe con almeno tre anni di servizio effettivo nella qualifica, nonché coloro che alla data del bando di concorso abbiano prestato servizio effettivo in qualità di segretario comunale per almeno tre anni presso sedi segretarili di terza classe o per almeno cinque anni presso sedi segretarili di quarta classe e siano in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 146. Gli anni di servizio richiesti non devono essere stati caratterizzati né da provvedimenti disciplinari né da note di demerito.

2. Possono partecipare ai concorsi per titoli ed esami per sedi segretarili di terza classe anche i vicesegretari di prima, seconda e terza classe, che siano in possesso del certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni di segretario comunale, rilasciato dai competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e di Bolzano a norma della presente legge. Ai fini dell'ammissione ai concorsi, i vicesegretari sono equiparati ai segretari comunali dei ruoli statali o comunali in servizio presso sedi segretarili di classe immediatamente inferiore a quella della sede presso cui prestano servizio vicesegretari medesimi.

3. Nei casi in cui nessuno abbia presentato domanda di partecipazione al concorso, nessuno abbia partecipato al concorso o nessuno abbia superato il concorso, possono essere ammessi al successivo nuovo concorso coloro che sono in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale con almeno un anno di servizio effettivo in qualità di segretario comunale, nonché i dipendenti di enti pubblici in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale, che alla data del bando abbiano un'anzianità di servizio di almeno tre anni e sei mesi in una qualifica non inferiore alla settima.

4. Ai fini del conseguimento dell'anzianità di cui ai commi 1 e 3 sono interamente valutabili i servizi prestati in qualità di incaricato delle funzioni di segretario comunale presso sedi di terza e quarta classe.

 

     Art. 151. Nomina a segretario generale di seconda classe.

1. La nomina a segretario generale di seconda classe è disposta dal consiglio comunale in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami, al quale possono partecipare i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di seconda classe, i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di terza classe con almeno tre anni di servizio effettivo di ruolo nella qualifica, i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di quarta classe con almeno sette anni di servizio effettivo di ruolo nella qualifica, i vicesegretari generali in servizio di ruolo presso sedi di prima e di seconda classe con almeno due anni e rispettivamente quattro anni di servizio di ruolo nella qualifica, nonché i capi di ripartizione o di strutture equiparate in servizio di ruolo in comuni di prima e di seconda classe della regione che abbiano svolto l'incarico direttivo o dirigenziale per almeno tre anni e rispettivamente sei anni e che siano in possesso del certificato di abilitazione di cui all'articolo 146. Gli anni di servizio richiesti non devono essere stati caratterizzati né da provvedimenti disciplinari né da note di demerito.

2 . Nei casi in cui nessuno abbia presentato domanda di partecipazione al concorso, nessuno abbia partecipato al concorso o nessuno abbia superato il concorso, possono essere ammessi al successivo nuovo concorso coloro che sono in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale con almeno due anni di servizio effettivo in qualità di segretario comunale. A tal fine sono interamente valutabili i servizi prestati in qualità di incaricato delle funzioni di segretario comunale presso sedi di terza e quarta classe.

3. Le prove d'esame consistono in una prova scritta, concernente l'illustrazione e la redazione di un provvedimento amministrativo comunale e in una prova orale, concernente la risoluzione di problemi pratici di amministrazione comunale.

 

     Art. 152. Nomina a segretario generale di prima classe.

1. La nomina a segretario generale di prima classe è disposta dal consiglio comunale in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami al quale possono partecipare, oltre ai segretari generali di prima classe dei ruoli comunale e statale, i segretari di comuni di seconda classe i quali alla data del bando di concorso abbiano prestato in tale qualifica almeno tre anni di servizio effettivo nei ruoli comunale o statale, nonché i vicesegretari generali di sedi di prima e di seconda classe con almeno cinque anni e rispettivamente otto anni di servizio di ruolo nella qualifica, nonché i capi ripartizione o strutture equiparate di comuni di prima e seconda classe della regione con almeno cinque e rispettivamente otto anni di servizio nella qualifica che siano in possesso del certificato di abilitazione di cui all'articolo 146. Gli anni di servizio richiesti non devono essere stati caratterizzati né da provvedimenti disciplinari né da note di demerito.

 

     Art. 153. Estensione dell'accesso ai concorsi per sedi segretarili.

1. La partecipazione ai concorsi pubblici per le varie sedi segretarili, a eccezione di quelle di prima classe, è estesa anche ai segretari di consorzi fra comuni per la gestione di funzioni o servizi di loro competenza o dell'ente di cui all'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, sempreché l'ingresso in carriera per il posto occupato dai segretari medesimi sia per legge subordinato al possesso del certificato di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

2. In tal caso l'anzianità di servizio presso l'ente di provenienza è equiparata a quella prestata presso sedi segretarili di quarta classe.

 

     Art. 154. Partecipazione ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili.

1. Coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per la copertura di sede segretarile di una determinata classe possono partecipare ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili delle classi inferiori.

 

     Art. 155. Indizione del bando di concorso.

1. I comuni possono bandire il concorso per la copertura della sede segretarile nove mesi prima che si verifichi la vacanza della sede. I comuni avviano le procedure per la copertura della sede entro il termine di 90 giorni dalla vacanza della sede e provvedono a concluderle entro il termine perentorio di un anno.

 

     Art. 156. Commissione giudicatrice di concorsi per sedi segretarili.

1. La commissione giudicatrice dei concorsi comunali per la nomina a segretario generale e a segretario comunale è nominata dal consiglio comunale ed è composta:

a) dal sindaco o da un assessore da lui delegato, quale presidente;

b) da un docente universitario di discipline giuridiche o da un esperto in materie giuridico-amministrative;

c) da un funzionario appartenente alla carriera dirigenziale o a qualifica funzionale non inferiore alla nona della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;

d) da due segretari comunali di qualifica almeno pari a quella della sede messa a concorso [16].

2. Funge da segretario della commissione un funzionario appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla settima, dipendente dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente.

3. La composizione della commissione per la provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

 

     Art. 157. Periodo di prova.

1. Ogni segretario espleta una sola volta in tutta la sua carriera il periodo di prova.

2. Per la disciplina del periodo di prova trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 102, comma 1.

3. Al segretario comunale di nuova nomina, che abbia prestato servizio di ruolo presso un altro comune, deve essere riconosciuto a ogni effetto sia il periodo di prova che l'anzianità acquisita nelle funzioni di segretario comunale.

 

     Art. 158. Mobilità dei segretari comunali.

1. I comuni possono coprire il posto vacante di segretario mediante passaggio diretto di segretario comunale di ruolo della medesima classe giuridica, previa attivazione di apposita procedura di mobilità e con il consenso dell'amministrazione comunale di appartenenza.

2. In caso di contestuale e motivata richiesta delle due amministrazioni comunali, con il consenso degli interessati può essere disposta la mobilità dei segretari mediante passaggio diretto tra amministrazioni della medesima classe giuridica.

 

     Art. 159. Modifiche delle sedi segretarili.

1. Nel caso di fusioni di più comuni con la conseguente soppressione di posti di segretario comunale, è inquadrato come titolare della nuova sede il segretario di qualifica più elevata conseguita in via definitiva. In caso di uguale qualifica le funzioni di segretario sono temporaneamente assegnate al segretario con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica, fino all'espletamento di apposito concorso, al quale sono ammessi i segretari dell'ente inquadrati nella suddetta qualifica. I segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari a esaurimento. In caso di convenzione con altro comune per il servizio di segreteria, le funzioni segretarili presso il comune convenzionato possono essere affidate anche a uno dei vicesegretari.

2. In caso di gestione associata della segreteria comunale, è inquadrato come titolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 140, comma 2, il segretario di qualifica più elevata conseguita in via definitiva. In caso di uguale qualifica le funzioni di segretario sono temporaneamente assegnate al segretario con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica, fino all'espletamento di apposita selezione, secondo le procedure stabilite nella convenzione, a cui sono ammessi i segretari della gestione associata inquadrati nella suddetta qualifica. I segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari a esaurimento. La copertura delle sedi segretariali coinvolte nella gestione associata avviene nel rispetto dei limiti definiti dalla normativa provinciale. In caso di nuova copertura di una sede segretarile si procede all'individuazione del titolare in base a quanto previsto dal presente comma. La convenzione prevede la ripartizione tra il segretario, il vicesegretario, limitatamente ai comuni dove questo è inquadrato come dirigente, e i vicesegretari a esaurimento delle funzioni segretarili nei comuni associati. Salvo che la legge provinciale sui limiti delle assunzioni non rechi una diversa disciplina, in caso di vacanza del posto di segretario comunale in comuni di classe prima o seconda coinvolti nella gestione associata, alla copertura dello stesso posto si provvede con la mobilità o concorso pubblico, secondo quanto eventualmente previsto dalla legge provinciale.

3. In caso di scioglimento della convenzione per la gestione associata della segreteria comunale, ai segretari e ai vicesegretari comunali in servizio già titolari di sede segretarile sono riassegnate, nei rispettivi comuni, le funzioni di titolare di sede segretarile.

4. I segretari in servizio di ruolo nei comuni interessati da processi di gestione associata mediante convenzione e i vicesegretari di cui al comma 1 conservano, se più favorevole, il trattamento giuridico e provvisoriamente quello economico in godimento, con esclusione dell'indennità di convenzione, fino alla ridefinizione dello stesso nei contratti collettivi. I segretari comunali titolari della sede segretarile in esito a processi di fusione non mantengono l'indennità di convenzione eventualmente percepita prima dell'istituzione del nuovo comune. I vicesegretari di cui al presente articolo conservano il diritto alla nomina in caso di successiva vacanza del posto di segretario. Ai fini di tale nomina, della mobilità e della partecipazione ai concorsi il servizio svolto dai vicesegretari è equiparato, se tale equiparazione risulta più favorevole, a quello prestato in qualità di segretario comunale presso il comune d'origine.

5. I segretari non inquadrati come titolari possono rinunciare al posto di vicesegretario entro il termine perentorio di 90 giorni dall'inquadramento del titolare, previo assenso della giunta comunale o, in caso di gestione associata, dell'organo individuato dalla convenzione. In tal caso essi sono collocati in disponibilità per il periodo massimo di due anni decorrenti dalla scadenza del termine di preavviso. I soggetti in disponibilità sono esonerati dal servizio, conservano il diritto alla nomina in caso di successiva vacanza del posto di segretario e possono partecipare alle procedure di mobilità e concorsuali delle sedi segretariali vacanti. Durante la disponibilità spetta al segretario il trattamento economico base e la misura minima delle indennità che presuppongono l'effettivo svolgimento di funzioni, salvo quanto disposto dalla contrattazione collettiva. I relativi oneri sono a carico del nuovo comune, in caso di fusione, o dei comuni associati secondo quanto stabilito in convenzione. Al termine della disponibilità il rapporto di lavoro si risolve automaticamente.

 

     Art. 160. Segreterie delle unioni.

1. Qualora i comuni che costituiscono un'unione mantengano in tutto o in parte le preesistenti sedi segretarili comunali, viene costituita presso l'unione una segreteria collegiale alla quale sono funzionalmente assegnati i segretari dei comuni riuniti. I segretari sono assunti dai singoli comuni e conservano l'inquadramento acquisito presso il comune di appartenenza.

2. I comuni che aderiscono all'unione possono sopprimere tutte le sedi segretarili sostituendole con un'unica sede istituita presso l'unione. Ai soli fini della classificazione si applicano gli articoli 140, comma 1, e 142. Per la nomina del titolare si applicano le disposizioni sulla fusione previste dall'articolo 159. L'unione può istituire uno o più posti di vicesegretario. I segretari perdenti posto possono chiedere di essere inquadrati come vicesegretari dell'unione, conservando provvisoriamente il trattamento economico acquisito fino alla ridefinizione dello stesso nei contratti collettivi.

3. I segretari e i vicesegretari, assegnati all'unione ai sensi dei commi 1 e 2, svolgono la loro attività a favore dell'unione e dei comuni riuniti, sulla base degli incarichi di direzione attribuiti dal presidente dell'unione. Per i servizi non trasferiti all'unione gli incarichi di direzione delle strutture comunali sono affidati dai sindaci dei comuni interessati, previa consultazione con il presidente dell'unione. Gli incarichi relativi a servizi non trasferiti possono essere affidati anche a segretari incardinati presso altri comuni dell'unione. La contrattazione collettiva individua le indennità collegate all'effettivo svolgimento delle funzioni direttive. Il presidente dell'unione ripartisce tra i segretari, i vicesegretari e i dipendenti in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni segretarili le funzioni di assistenza agli organi dell'unione e dei comuni e il rogito dei contratti e degli atti nei quali i comuni o l'unione sono parte contraente.

 

     Art. 161. Collocamento in disponibilità dei segretari comunali per sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale.

1. Qualora sia insorta una situazione di oggettiva incompatibilità ambientale tra il segretario comunale e il sindaco da cui egli dipende funzionalmente, il consiglio comunale può deliberare il collocamento in disponibilità del segretario stesso. A tal fine, l'incompatibilità ambientale deve essere comprovata dalla sussistenza di ripetute disfunzioni nell'azione amministrativa comunale o nell'organizzazione del lavoro che siano riconducibili al comportamento del segretario comunale.

2. L'adozione dell'atto di collocamento in disponibilità di cui al comma 1, deve essere preceduta dalla richiesta motivata del sindaco, rivolta alla commissione di cui al comma 3, di accertamento della situazione di incompatibilità ambientale. L'invio della richiesta deve essere comunicato al segretario comunale.

3. La giunta provinciale istituisce una commissione di tre membri incaricata di accertare le situazioni di oggettiva incompatibilità ambientale tra i segretari comunali e i sindaci. Due componenti della commissione, con esperienza di gestione del personale, sono proposti in modo vincolante, rispettivamente, dal consiglio delle autonomie locali o dei comuni istituito dalla provincia autonoma e congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei segretari comunali su base provinciale. Qualora la proposta non venga formulata entro 30 giorni dalla richiesta della giunta provinciale, la giunta stessa ha facoltà di procedere comunque alla nomina. Il terzo componente, che presiede la commissione, è proposto in modo vincolante di comune accordo tra il consiglio delle autonomie locali o dei comuni istituito dalla provincia autonoma e congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei segretari comunali su base provinciale. Egli deve necessariamente appartenere a una delle seguenti categorie: difensore civico o chi ha svolto in precedenza tale funzione, magistrati, anche in quiescenza, professori o ricercatori universitari di ruolo, componente fisso della commissione di conciliazione presso l'ufficio servizio lavoro della provincia autonoma. In caso di disaccordo, la giunta provinciale formula al presidente del tribunale ordinario, rispettivamente, di Trento o di Bolzano, una domanda d'indicazione del presidente della commissione. La giunta provinciale disciplina la durata in carica della commissione, le indennità dei suoi componenti, nonché l'organizzazione interna e le procedure da seguire nello svolgimento dei lavori. Alla copertura delle spese per il funzionamento della commissione e per le indennità dei suoi componenti si provvede mediante il fondo per la gestione dei segretari in disponibilità.

4. La commissione valuta la sussistenza dello stato di oggettiva incompatibilità ambientale tra il segretario comunale e il sindaco, senza entrare nel merito della sussistenza o meno di eventuali inadempimenti che possano dar luogo a responsabilità disciplinare, ai sensi e secondo le procedure previste dalla normativa legale e contrattuale vigente, che non è oggetto di disciplina da parte del presente articolo.

5. Il sindaco deve allegare alla richiesta di cui al comma 2 una relazione relativa ai fatti e ai comportamenti che comprovano la sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale. Per l'accertamento delle situazioni di oggettiva incompatibilità ambientale la commissione sente il segretario comunale e, se lo ritiene opportuno, il sindaco o altri soggetti e può accedere senza formalità e senza oneri agli atti del comune. La commissione può disporre l'audizione di amministratori, dipendenti e revisori dei conti e promuovere ispezioni e altre indagini, nel rispetto della riservatezza dei cittadini coinvolti nei procedimenti amministrativi analizzati nel corso dell'istruttoria. In ogni caso la commissione conclude l'istruttoria entro 40 giorni dalla prima seduta convocata per l'apertura del procedimento e trasmette il suo giudizio non oltre 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria stessa ai sensi dei commi 6 e 7.

6. Qualora accerti l'insussistenza dell'oggettiva incompatibilità, la commissione formula un giudizio negativo che impedisce l'adozione dell'atto di collocamento in disponibilità. Il giudizio motivato di insussistenza dell'oggettiva incompatibilità viene trasmesso al segretario comunale e al sindaco che prende atto dell'impossibilità di procedere al collocamento in disponibilità del segretario comunale.

7. Quando risulti accertata l'oggettiva incompatibilità ambientale, la commissione trasmette il giudizio motivato di sussistenza dell'incompatibilità stessa al presidente del consiglio comunale e al segretario comunale. Il presidente convoca e riunisce il consiglio per la valutazione del collocamento in disponibilità del segretario entro 45 giorni dal ricevimento del giudizio della commissione. In base a questo giudizio, il consiglio comunale può con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati disporre il collocamento in disponibilità del segretario comunale, informandolo del provvedimento. L'atto del consiglio comunale fissa il termine di decorrenza della disponibilità non inferiore a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del segretario della comunicazione di collocamento in disponibilità. Gli atti adottati in seguito all'accertamento della sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale non possono dar luogo a responsabilità amministrativa.

8. Il collocamento in disponibilità del segretario comunale deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della sua comunicazione. L'impugnazione ha luogo in via giudiziale o, in alternativa, con domanda di arbitrato rituale qualora ai sensi dell'articolo 806 del codice di procedura civile la contrattazione collettiva abbia previsto che le controversie relative al collocamento in disponibilità per sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale possano o debbano essere devolute a un collegio arbitrale. In tal caso il contratto collettivo disciplina l'introduzione e lo svolgimento del giudizio arbitrale.

9. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del collocamento in disponibilità per incompatibilità ambientale, il comune reintegra il segretario comunale nella sede segretarile, invitandolo, entro 15 giorni dal deposito della decisione o del lodo arbitrale, a riprendere servizio. Al segretario comunale è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, entro 15 giorni dall'invito a riprendere servizio, in sostituzione della reintegrazione nella sede segretarile, un'indennità risarcitoria d'importo pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Con l'adempimento dell'obbligo di pagamento dell'indennità, corrisposta su richiesta del segretario, si produce l'estinzione del rapporto di lavoro. Qualora il segretario comunale entro 15 giorni dal ricevimento dell'invito del comune non abbia ripreso servizio oppure non abbia richiesto l'indennità alternativa alla reintegrazione, il rapporto di lavoro è risolto di diritto.

10. Dalla data di collocamento in disponibilità, il segretario viene inserito in un elenco speciale tenuto dalla provincia autonoma. A tale data la sede segretarile del comune si considera priva di titolare a tutti gli effetti. Durante la permanenza nell'elenco speciale il segretario comunale mantiene il rapporto di lavoro con il comune e l'intero trattamento economico base per sei mesi, con esclusione delle indennità che presuppongono l'effettivo svolgimento delle funzioni. Nei successivi sei mesi il trattamento economico è ridotto alla metà. I contratti collettivi possono individuare le voci che compongono il trattamento retributivo del segretario comunale collocato in disponibilità. Da tali emolumenti sono detratti i compensi percepiti dal segretario comunale stesso per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 12. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese le restanti obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro con il comune.

11. Il segretario comunale rimane inserito nell'elenco di cui al comma 10 per un periodo massimo di un anno. Qualora non sia intervenuta la revoca dell'atto di collocamento in disponibilità, il rapporto di lavoro del segretario comunale si intende definitivamente risolto alla data di scadenza del periodo massimo di un anno.

12. Il presidente della provincia in cui si trova il comune dal quale dipende il segretario comunale collocato in disponibilità, può conferire al segretario stesso incarichi presso la provincia autonoma secondo le modalità fissate dalla giunta provinciale. I compiti assegnati devono salvaguardare la professionalità acquisita e svolgersi entro esigibili limiti territoriali di distanza dal luogo di residenza del segretario comunale. Il segretario stesso viene cancellato d'ufficio dall'elenco qualora rifiuti, senza legittimo motivo, di svolgere tali incarichi.

13. In provincia di Bolzano, il presente articolo si applica anche ai vicesegretari comunali, nonché ai segretari delle comunità comprensoriali dovendosi in tale ultimo caso considerare il sindaco e il consiglio comunale come sostituiti, rispettivamente, dal presidente e dal consiglio della comunità comprensoriale.

14. La procedura di cui al presente articolo è preceduta da un tentativo obbligatorio di conciliazione, da svolgersi secondo quanto previsto dai contratti collettivi provinciali di lavoro, che dovranno prevedere una durata massima di 30 giorni dall'avvio quale termine per definire un accordo fra le parti. Il tentativo di conciliazione è finalizzato a ricomporre le controversie ovvero a concordare il trasferimento in mobilità del segretario presso altro ente con la stessa qualifica professionale o con altra qualifica di grado equivalente. A quest'ultimo fine il tentativo di conciliazione prevede la consultazione della regione, della provincia e dell'ente rappresentativo delle amministrazioni locali competenti per territorio.

 

     Art. 162. Supplenza e reggenza delle sedi segretarili.

1. Per assicurare la regolarità del servizio in caso di assenza o di impedimento temporaneo del segretario comunale, sempre che il comune non sia dotato di vicesegretario comunale, il presidente della provincia territorialmente competente dispone, su richiesta scritta del sindaco del comune interessato da presentarsi di norma almeno 8 giorni prima del verificarsi dell'assenza, che il servizio di segreteria sia svolto, in supplenza del titolare, da un segretario di un comune viciniore, o da un segretario comunale collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 159. Nel caso in cui il servizio debba essere ricoperto dal segretario di un comune viciniore, deve essere sentito il sindaco di questo comune, il quale si esprime entro le ventiquattro ore successive; decorso tale termine, il presidente della provincia può comunque disporre la sostituzione.

2. Analogamente si procede in caso di vacanza della sede segretarile, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali.

3. I regolamenti comunali fissano il compenso spettante al segretario comunale reggente o supplente, sulla base degli accordi sindacali di cui al capo IV del presente titolo.

4. L'onere di spesa per la reggenza o la supplenza è a carico del comune presso cui vengono prestati i servizi di reggenza o di supplenza.

 

     Art. 163. Graduatoria degli incarichi di reggenza e di supplenza.

1. Quando, provvedendovi a termini dell'articolo 162, possa essere compromessa la regolarità del servizio segretarile, gli incarichi di reggenza o di supplenza presso i comuni possono essere conferiti dal presidente della provincia territorialmente competente a coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale, rilasciato dai competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e di Bolzano a norma di quanto disposto dall'articolo 146, secondo l'ordine di apposita graduatoria provinciale. Gli incarichi di reggenza e di supplenza nella provincia di Trento sono attribuiti prioritariamente agli iscritti nella sezione prima dell'elenco previsto dall'articolo 148-bis privi di incarico, anche se non iscritti alla graduatoria prevista da questo articolo [17].

2. La graduatoria è formata ogni anno da apposita commissione sulla base dei seguenti criteri:

a) votazione di laurea;

b) votazione risultante dal certificato di idoneità, di cui all'articolo 146, comma 7;

c) altri titoli di studio;

d) titoli di servizio.

3. Le istanze per l'inserimento nelle graduatorie provinciali debbono essere prodotte alle giunte provinciali di Trento e di Bolzano entro il termine che verrà fissato nell'apposito bando, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della regione.

 

     Art. 164. Composizione della commissione.

1. La commissione provinciale di cui all'articolo 163 è nominata dalla giunta provinciale ed è così composta:

a) dall'assessore provinciale per gli enti locali o suo delegato, in qualità di presidente;

b) da due funzionari addetti all'assessorato provinciale per gli enti locali;

c) da un sindaco, scelto su una terna proposta dalle organizzazioni rappresentative dei comuni della provincia;

d) da un segretario comunale, scelto su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali provinciali della categoria.

2. Un funzionario della provincia esercita le funzioni di segretario della commissione.

3. Per la validità delle adunanze della commissione è necessaria la presenza di almeno quattro membri, compreso il presidente.

4. La composizione della commissione per la provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

 

     Art. 165. Convenzioni temporanee per la supplenza delle sedi segretarili.

1. In caso di assenza temporanea del titolare della sede segretarile, il comune in alternativa alle modalità di supplenza previste dagli articoli 162 e 163, può stipulare una convenzione temporanea, limitatamente al periodo di assenza del titolare, con altro comune, applicando le disposizioni previste dall'articolo 140, comma 2.

 

     Art. 166. Rogito dei contratti e diritti di rogito.

1. Nelle stipulazioni degli atti e dei contratti i segretari devono attenersi alle disposizioni della legge notarile. I contratti e gli atti rogati dai segretari comunali hanno, a tutti gli effetti, carattere di atto pubblico, ai sensi dell'articolo 2699 e seguenti del codice civile.

2. A cura del segretario è tenuto in ogni comune un unico repertorio sul quale, in ordine cronologico di stipulazione, vengono registrati tutti gli atti e contratti ricevuti.

3. Dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) una quota del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al comune, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante in misura pari al 75 per cento e fino a un massimo di un quinto dello stipendio in godimento.

 

     Art. 167. Fondo per la gestione dei segretari in disponibilità.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni sono versati dai comuni nella misura del 10 per cento dell'importo complessivo alla rispettiva provincia per alimentare un fondo destinato alla formazione e all'aggiornamento professionale dei segretari da effettuare avvalendosi dei consorzi dei comuni, nonché alla copertura delle spese previste dall'articolo 161, compreso il rimborso ai comuni delle spese sostenute per le indennità risarcitorie e il trattamento economico dei segretari collocati in disponibilità. Il rimborso al comune è pari all'80 per cento delle spese nei casi di cui al comma 9 dell'articolo 161.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i diritti di segreteria riscossi, ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna) e successive modificazioni, sono versati alla rispettiva provincia nella stessa misura e per le medesime finalità previste dal comma 1.

 

     Art. 168. Formazione continua dei segretari.

1. I contratti collettivi prevedono l'obbligo della formazione continua dei segretari comunali da realizzare attraverso il sistema dei crediti formativi.

 

     Art. 169. Certificati anagrafici in forma digitale. Soppressione dei diritti di segreteria.

1. I comuni che rilasciano i certificati anagrafici in forma digitale possono, limitatamente a tali certificati, sopprimere i diritti di segreteria previsti dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni anche per la quota del 10 per cento destinata alla rispettiva provincia autonoma ai sensi dell'articolo 167.

 

     Art. 170. Applicazione di norme.

1. Si applicano ai segretari comunali le norme del capo I del presente titolo che non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente capo.

 

Capo IV

Contrattazione collettiva

 

     Art. 171. Materie contrattualizzate.

1. La contrattazione collettiva è provinciale e decentrata e regola la determinazione dei diritti e degli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali.

 

     Art. 172. Rappresentanza negoziale della parte pubblica.

1. Le organizzazioni rappresentative dei comuni delle province di Trento e Bolzano possono avvalersi per la contrattazione, ove la legge provinciale lo preveda, dell'agenzia provinciale per la contrattazione. In assenza di agenzia, l'accordo viene stipulato fra le organizzazioni rappresentative dei comuni delle province di Trento e Bolzano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala provinciale dei dipendenti dei comuni. A tale fine le associazioni dei comuni nominano una delegazione costituita da non più di tre esperti tenendo conto della disposizione prevista dal comma 2.

2. Le organizzazioni rappresentative dei comuni, ove si avvalgano dell'agenzia provinciale, nominano non più di due membri che integrano i componenti dell'agenzia di cui al comma 1 e forniscono all'agenzia le direttive per la contrattazione. I componenti designati sono scelti fra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e gestione del personale. Non possono far parte dell'agenzia coloro che rivestono cariche pubbliche elettive o incarichi nei sindacati dei lavoratori.

3. Le organizzazioni dei comuni e i comuni sono autorizzati a mettere a disposizione dell'agenzia proprio personale a supporto dell'attività della medesima. Al sostenimento dei costi dell'agenzia provvedono, per la parte di competenza dei comuni, le rispettive associazioni.

 

     Art. 173. Delegazioni sindacali e criteri di rappresentatività.

1. La delegazione sindacale è composta da un massimo di due rappresentanti per ogni organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa tra il personale delle singole aree.

2. Sono considerate maggiormente rappresentative del personale le organizzazioni dei lavoratori a cui risulti iscritto almeno il 5 per cento del totale dei dipendenti che hanno rilasciato la propria delega alle organizzazioni sindacali con riferimento a ciascuna area di contrattazione.

3. L'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali viene effettuato dalle associazioni rappresentative dei comuni. A tale fine le amministrazioni comunali inviano entro il 31 ottobre di ogni anno una certificazione del numero delle deleghe rilasciate da propri dipendenti a favore di ciascuna delle organizzazioni sindacali, all'associazione rappresentativa dei comuni e alle organizzazioni sindacali le quali nei successivi 30 giorni possono effettuare eventuali osservazioni. L'associazione rappresentativa dei comuni, sulla base delle comunicazioni, osservazioni ed eventuali verifiche certifica entro il 31 dicembre il numero degli iscritti a ciascuna organizzazione sindacale.

4. La rappresentatività e la composizione delle delegazioni sindacali possono essere ridisciplinate con contratto collettivo.

 

     Art. 174. Livelli e aree di contrattazione.

1. I contratti collettivi intercompartimentali sono stipulati, per la parte sindacale, dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale e, per la provincia di Bolzano, anche dall'associazione sindacale di cui all'articolo 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58.

2. I contratti collettivi di comparto e di area sono stipulati per la parte sindacale dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale, nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano provinciale nell'ambito del comparto e dell'area interessata.

3. I contratti collettivi di comparto devono rispettare gli accordi quadro intercompartimentali di livello provinciale.

4. Ai contratti collettivi è demandata l'individuazione degli ambiti di contrattazione decentrata rimessa alla trattativa delle parti.

5. È istituita un'autonoma area di contrattazione per i segretari comunali e per il personale con qualifica dirigenziale.

 

     Art. 175. Procedura di contrattazione.

1. Le verifiche dei contenuti dei contratti, con riferimento alle compatibilità economico-finanziarie a ciò destinate e alle direttive di cui all'articolo 172, comma 2, sono effettuate prima della firma degli accordi, da un comitato di settore nominato dalle organizzazioni rappresentative dei comuni contestualmente alla definizione delle direttive all'agenzia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'agenzia, entro 5 giorni dalla conclusione della trattativa, trasmette alle delegazioni il testo concordato, corredato di appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto.

3. Le delegazioni e i comitati di settore, verificata la conformità del testo concordato a quanto previsto dagli articoli 174, comma 3, e 172, comma 2, si pronunciano entro 30 giorni dal ricevimento del testo stesso. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata.

 

     Art. 176. Applicazione ed efficacia temporale dei contratti collettivi.

1. I contratti si attuano entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 175, comma 3, con delibera giuntale di presa d'atto.

2. I contratti collettivi hanno durata triennale sia per la parte normativa sia per quella economica, salva la diversa durata stabilita dalla contrattazione collettiva provinciale.

 

     Art. 177. Interpretazione autentica dei contratti collettivi.

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto definiscono consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di contrattazione previste dall'articolo 174, commi 1 e 2, sostituisce la clausola in questione con effetto dalla vigenza del contratto.

2. L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo con il consenso delle parti interessate.

 

     Art. 178. Trattamento economico.

1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale è definito dai contratti collettivi in modo da non prevedere aumenti retributivi in conseguenza di automatismi.

2. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, i trattamenti economici accessori collegati alla produttività individuale e alla produttività collettiva, tenuto conto dell'apporto di ciascun dipendente, nonché all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.

3. I comuni garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo.

 

     Art. 179. Aspettative e permessi sindacali.

1. Al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato fra le organizzazioni rappresentative dei comuni delle province di Trento e di Bolzano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, su scala provinciale, dei segretari comunali, dei dirigenti e dei dipendenti dei comuni.

2. I limiti di cui al comma 1 devono essere determinati tenendo conto della consistenza numerica del personale dei comuni nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri.

3. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le organizzazioni sindacali aventi titolo si provvede in proporzione alla rappresentatività delle medesime.

4. Contestualmente alla definizione in sede contrattuale della normativa contenente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali del personale dipendente comunale.

 

Capo V

Ripartizione dei posti negli enti della provincia di Bolzano

 

     Art. 180. Ripartizione dei posti secondo la consistenza dei gruppi linguistici.

1. I posti dei ruoli o degli organici comunque denominati del personale dei comuni, loro consorzi o aziende, della provincia di Bolzano, nonché degli enti pubblici dipendenti dalla regione o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa, anche delegata, e relative aziende anche a ordinamento autonomo in provincia di Bolzano, considerati per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale, rispettivamente, del singolo comune per i comuni, del comune o dei comuni proprietari per le aziende, dell'insieme dei singoli comuni per i consorzi costituiti da comuni.

2. Negli enti consortili e per le aziende consortili produttori di energia elettrica si tiene conto altresì, per la assunzione proporzionale del personale, della popolazione residente nei comuni in cui esistono impianti per la produzione di rispettiva proprietà.

 

TITOLO IV

Responsabilità, controlli e disposizioni in materia contabile

 

Capo I

Responsabilità

 

     Art. 181. Disposizioni in materia di responsabilità.

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello stato.

2. Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. I componenti della giunta provinciale quale organo di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.

4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto o l'evento dannoso si è verificato. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti dei comuni è personale e non si estende agli eredi.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli amministratori e al personale dipendente delle forme associative e degli enti dipendenti dai comuni disciplinati o previsti dalla presente legge.

 

Capo II

Controlli

 

     Art. 182. Soppressione dei controlli sugli atti.

1. I controlli sugli atti degli enti locali si considerano comunque cessati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione".

 

     Art. 183. Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni.

1. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate sull'albo telematico, per 10 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Tale pubblicazione deve avvenire entro 10 giorni dall'adozione; in caso di pubblicazione tardiva, eventuali interessati sono rimessi in termine per proporre reclami, opposizioni o rimedi giurisdizionali entro i termini prestabiliti, decorrenti dalla conoscenza dell'atto.

2. Contestualmente alla pubblicazione le deliberazioni di competenza della giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari.

3. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della loro pubblicazione.

4. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. In tal caso, la pubblicazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro 5 giorni dall'adozione.

5. Entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può presentare alla giunta comunale opposizione a tutte le deliberazioni. Le modalità, i termini e le procedure di risposta all'opposizione sono disciplinati con regolamento.

 

     Art. 184. Pareri obbligatori.

1. I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, della regione, della provincia autonoma e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale o provinciale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, sono espressi entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, sempre che la legge non prescriva un termine diverso.

2. Il termine, previa motivata comunicazione all'ente locale interessato da parte dell'amministrazione chiamata a esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.

3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine prorogato, si prescinde dal parere.

 

     Art. 185. Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture.

1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

 

     Art. 186. Controlli interni.

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Oltre al controllo di regolarità amministrativa e contabile, gli enti locali organizzano un sistema di controlli interni diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento di indirizzi e obiettivi gestionali e il controllo dello stato di attuazione dei medesimi nonché attraverso la redazione del bilancio consolidato sulla base della disciplina in materia, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti a decorrere dal 2016, a 30.000 abitanti a decorrere dal 2017 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2018.

4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale o il vicesegretario, laddove previsti, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

5. Per l'effettuazione dei controlli, gli enti locali possono avvalersi dell'attività di supporto prevista dall'articolo 131 o istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

 

     Art. 187. Controllo di regolarità amministrativa e contabile.

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

2. Nei comuni ove sono presenti, oltre al segretario, altri responsabili dei servizi, il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario o del vicesegretario. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario o del vicesegretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

 

     Art. 188. Controllo strategico.

1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti a decorrere dal 2016, a 30.000 abitanti a decorrere dal 2017 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2018 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socioeconomici.

2. L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, ove previsto, o del segretario comunale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

 

     Art. 189. Controllo sulle società partecipate non quotate.

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto in base alle modalità previste dalla normativa in materia.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti a decorrere dal 2016, a 30.000 abitanti a decorrere dal 2017 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2018, a eccezione del comma 4 che si applica, secondo le decorrenze e le disposizioni previste dalla normativa in materia. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per società partecipate si intendono le società nelle quali il comune, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento. Qualora più comuni dispongano ciascuno di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, il controllo è effettuato congiuntamente sulla base di un accordo tra gli enti.

 

     Art. 190. Controllo sugli equilibri finanziari.

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del segretario, del direttore generale o del vicesegretario, ove previsto e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della costituzione.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

 

     Art. 191. Enti locali deficitari.

1. In relazione alle funzioni previste dagli articoli 54, 79 e 80 dello statuto di autonomia e dall'articolo 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 le province autonome disciplinano la materia regolata nella parte II titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

 

     Art. 192. Potere sostitutivo.

1. Qualora i comuni, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, o quando non siano in grado di adottarli a causa dell'obbligo di astensione in capo alla maggioranza dei componenti il consiglio o la giunta comunale, la giunta provinciale vi provvede a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non può essere inferiore a 30 giorni, salvo deroga motivata per i casi di urgenza.

2. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

 

     Art. 193. Scioglimento e sospensione del consiglio comunale.

1. I consigli comunali vengono sciolti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 54, primo comma, numero 5) dello statuto speciale, con decreto del presidente della provincia, su conforme deliberazione della giunta:

a) quando compiano atti contrari alla costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) approvazione della mozione di sfiducia ai sensi dell'articolo 63 o dimissioni del sindaco e di tutti i componenti della giunta;

2) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco;

3) per i soli comuni della provincia di Bolzano, mancata elezione della giunta entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, mancata sostituzione della giunta dimissionaria entro 30 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni o mancata sostituzione dell'assessore entro 90 giorni dalla data di cessazione per qualsiasi causa dalle funzioni;

4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

5) dimissioni della maggioranza dei consiglieri assegnati, prodotte contestualmente ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente [18];

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, la giunta provinciale nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 2) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario che esercita le funzioni di sindaco, giunta e consiglio.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento avviene nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano a esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Il decreto di scioglimento del consiglio comunale e di nomina del commissario straordinario è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al consiglio provinciale.

7. Iniziata la procedura di cui al comma 1 e in attesa del decreto di scioglimento, la giunta provinciale, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a 90 giorni, il consiglio comunale e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. Restano riservati allo stato i provvedimenti straordinari dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscono a comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

 

     Art. 194. Destituzione, sospensione provvisoria e decadenza.

1. Con decreto del presidente della provincia, su conforme deliberazione della giunta, il sindaco, i presidenti dei consorzi, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge.

2. In attesa del decreto, la giunta provinciale può sospendere gli amministratori di cui al comma 1, qualora gravi motivi lo rendano necessario.

3. Restano riservati allo stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a gravi motivi di ordine pubblico e quando si riferiscono ad amministratori di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

4. Le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 si applicano ai candidati alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai sindaci, assessori e consiglieri comunali, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidenti e componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi, presidenti e componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, presidenti e consiglieri di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

 

     Art. 195. Consulenza, assistenza e potere d'inchiesta.

1. La giunta provinciale dispone visite saltuarie e periodiche di assistenza e consulenza al fine di assicurare il buon andamento degli enti e istituti locali. Sono fatte salve eventuali norme di attuazione per il coordinamento nelle materie di competenza dello stato.

2. La giunta provinciale e il suo presidente, il consiglio comunale, la giunta comunale e il sindaco nonché gli organi di amministrazione dei consorzi possono, nell'ambito delle loro attribuzioni, ordinare inchieste. Le spese per le inchieste ordinate dalla giunta provinciale o dal suo presidente sono liquidate dall'organo che ha disposto l'inchiesta e possono essere poste a carico dell'ente ispezionato.

3. La giunta provinciale promuove in collaborazione con i consorzi dei comuni l'aggiornamento del personale degli enti locali.

 

     Art. 196. Controllo nei confronti di enti diversi dai comuni.

1. Alle unioni di comuni e ai consorzi obbligatori di funzioni si applicano le norme sul controllo degli organi dettate per i comuni.

 

Capo III

Disposizioni in materia contabile

 

     Art. 197. Disciplina in materia di contabilità e coordinamento della finanza locale.

1. L'armonizzazione dei bilanci e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in coerenza con la finanza locale e con le politiche di finanza provinciale, sono disciplinati con leggi provinciali.

2. Ai fini dell'armonizzazione e del coordinamento di cui al comma 1, nel rispetto dell'autonomia organizzativa gestionale dell'ente, il sistema contabile degli enti locali si basa su una contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale e su principi atti a:

a) garantire unitarietà e uniformità del sistema, anche consentendo per gli enti di piccole dimensioni eventuali forme semplificate della contabilità;

b) assicurare una corretta e uniforme rappresentazione dei risultati.

3. Nel rispetto dell'autonomia comunale la legge provinciale può prevedere le modalità per prevenire e superare eventuali situazioni di dissesto finanziario e individuare forme di controllo interno degli enti locali, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'impiego delle risorse.

4. Le leggi provinciali individuano le norme delle leggi e dei regolamenti regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore.

 

     Art. 198. Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali.

1. Per le finalità di coordinamento della finanza pubblica del sistema territoriale regionale previste dall'articolo 79 dello statuto di autonomia e per coordinare l'ordinamento contabile con l'ordinamento finanziario provinciale, con particolare riferimento alla finanza locale e ai tributi locali, le province provvedono a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, dei loro enti e organismi strumentali, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4-octies del medesimo articolo 79. A decorrere dal 1° gennaio 2016, cessano comunque di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della regione incompatibili con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

 

     Art. 199. Fondo di riserva.

1. Il fondo di riserva è utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie relative alla gestione corrente di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

 

     Art. 200. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese.

1. Per i lavori, le forniture e le prestazioni cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

 

     Art. 201. Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni comporta il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi. Le deliberazioni assunte in violazione al presente comma sono nulle.

 

     Art. 202. Controllo di gestione.

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, il buon andamento della pubblica amministrazione, nonché la trasparenza dell'azione amministrativa, i comuni applicano il controllo di gestione, secondo i principi stabiliti dalla presente legge, dallo statuto e da proprie norme regolamentari.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare in modo costante e continuo lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità/qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'ente ed è svolto con le forme e le modalità stabilite da norme regolamentari dell'ente.

 

     Art. 203. Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria.

1. I comuni hanno un servizio di tesoreria, affidato ad un istituto bancario autorizzato a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

     Art. 204. Tesoreria unica.

1. Salvo quanto disposto dai provvedimenti provinciali, le norme relative al sistema di tesoreria unica si applicano per quanto concerne gli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige limitatamente a quelli beneficiari di trasferimenti statali con esclusione dei fondi trasferiti per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite agli enti locali.

 

     Art. 205. Rendiconto della gestione.

1. Per i comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti e per quelli i cui rendiconti si chiudano in disavanzo ovvero rechino l'indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla sezione enti locali della corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 e successive modificazioni.

2. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del consolidamento dei conti pubblici, la sezione enti locali della corte dei conti potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

 

     Art. 206. Organo di revisione economico-finanziaria.

1. I consigli comunali eleggono, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle province ai sensi del comma 3 per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione. Nei comuni con popolazione compresa tra i 15.000 e i 30.000 abitanti il regolamento di contabilità può prevedere che l'organo di revisione sia composto da due componenti, disciplinandone le modalità di funzionamento. In tale ultimo caso, uno dei due componenti viene designato dalle minoranze consiliari.

2. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 1.

3. Le province, al fine dell'esercizio del controllo successivo sulla gestione degli enti locali di cui all'articolo 79, comma 3, dello statuto speciale di autonomia, organizzano, in collaborazione con il competente ordine professionale e con le associazioni rappresentative dei revisori, percorsi di formazione e aggiornamento per gli iscritti di cui al comma 1, finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze nei settori in cui le province svolgono funzioni di controllo. Con deliberazione della giunta provinciale, sentiti il competente ordine professionale e le associazioni rappresentative dei revisori, vengono fissate modalità, frequenza e valutazione di tali percorsi formativi.

 

     Art. 207. Durata dell'incarico.

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data stabilita dalla delibera di nomina e i suoi membri sono rieleggibili continuativamente una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi.

 

     Art. 208. Cause di cessazione dall'incarico.

1. Il revisore è revocabile solo per inadempienza, e in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto. La cessazione dall'incarico avviene per scadenza del mandato, per volontarie dimissioni o per impossibilità sopravvenuta a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità di ciascun ente, di durata comunque non inferiore a tre mesi.

 

     Art. 209. Incompatibilità e ineleggibilità.

1. La carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme associative o di cooperazione intercomunali, di aziende speciali o società di capitali che gestiscono servizi pubblici nel territorio del comune.

2. Si applicano ai revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo del comune.

3. L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi del comune e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo di controllo, dal segretario e dai dipendenti del comune presso cui deve essere nominato l'organo di revisione.

4. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso il comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

 

     Art. 210. Funzioni.

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati, sulle variazioni di bilancio e sulla proposta di deliberazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di legittimità, di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità e degli inventari;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di ciascun comune e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione;

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) vigilanza sull'applicazione dei contratti collettivi;

g) vigilanza, nei comuni della provincia di Bolzano, sull'applicazione delle norme riguardanti la copertura dei posti previsti dai regolamenti organici secondo la consistenza dei gruppi linguistici ai sensi dell'articolo 180 e sull'applicazione delle norme concernenti la conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina ai sensi del D.P.R. 27 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al comma 1 l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e può partecipare alle sedute dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre sedute dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente o dai regolamenti interni, alle riunioni della giunta comunale. All'organo di revisione sono inoltre trasmesse, da parte del responsabile del servizio finanziario, le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere contenenti impegni di spesa.

3. L'organo di revisione, con il consenso dell'amministrazione, può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità e con oneri a proprio carico, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 206, comma 1.

 

     Art. 211. Compenso dei revisori.

1. Il compenso per i revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, entro limiti minimi e massimi determinati sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale [19].

2. La deliberazione di cui al comma 1 fissa il compenso ai revisori tenendo conto delle mansioni affidate ai revisori stessi e della dimensione demografica dell'ente. A tal fine raggruppa il tipo di mansioni per categorie nell'ambito di ogni classe demografica.

 

     Art. 212. Norma di rinvio e regolamento di attuazione.

1. L'assemblea del consorzio o il consiglio dell'unione applicano per quanto riguarda la nomina, i requisiti e le incompatibilità dei revisori dei conti le disposizioni del presente capo, avuto riferimento per quanto riguarda il numero dei componenti dell'organo di revisione contabile alle disposizioni contenute nello statuto.

2. Le stesse norme si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

3. L'attività di revisione economico-finanziaria rimane disciplinata anche dal regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.

 

     Art. 213. Norma transitoria in materia di revisione economico-finanziaria.

1. Il possesso dei requisiti formativi previsto dall'articolo 206, comma 1, non è condizione necessaria per la nomina a revisore fino all'effettuazione dei percorsi formativi di cui al comma 3 dello stesso articolo 206.

2. La disposizione recata dall'articolo 21, comma 1, lettera c) della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 1 del 2013. Fino alla revisione della tabella approvata con D.P.Reg. 16 luglio 2002, n. 9/L al revisore dei conti dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti viene attribuito un compenso massimo annuo lordo pari a euro 6.000,00 e al revisore dei conti dei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti viene attribuito un compenso massimo annuo lordo pari a euro 9.000,00.

3. Dall'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2013 non trovano più applicazione le disposizioni regolamentari del comune incompatibili con la nuova disciplina recata dall'articolo 21, comma 1, lettera e) della stessa legge regionale n. 1 del 2013. Gli incarichi di revisione attribuiti e regolati sulla base di tali disposizioni regolamentari durano fino alla naturale scadenza, se il tempo residuo dell'incarico non supera il periodo di due anni dall'entrata in vigore della stessa legge regionale n. 1 del 2013. Qualora il tempo residuo dell'incarico sia superiore ai due anni, l'incarico cessa automaticamente decorsi due anni dall'entrata in vigore della stessa legge regionale n. 1 del 2013.

4. Resta confermata la competenza del consiglio comunale a eleggere i revisori dei conti. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

5. Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il requisito d'iscrizione al registro dei revisori legali si intende riferito all'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

 

     Art. 214. Spese di rappresentanza.

1. Sono spese di rappresentanza quelle sostenute per mantenere o accrescere il prestigio dell'amministrazione comunale. Tali spese trovano il loro fondamento nella esigenza che il comune ha, in rapporto ai propri fini istituzionali, di manifestarsi all'esterno e devono essere finalizzate, nella vita di relazione del comune, all'intento di far conoscere e apprezzare l'attività svolta in favore della collettività.

 

     Art. 215. Disciplina e gestione delle spese di rappresentanza.

1. La gestione delle spese di rappresentanza, nei limiti degli stanziamenti fissati nel bilancio di previsione, è affidata alla giunta comunale nel rispetto di quanto stabilito nel successivo comma 2 e delle disposizioni eventualmente fissate da apposito provvedimento del consiglio comunale.

2. Sono da considerarsi spese di rappresentanza ammissibili quelle concernenti:

a) acquisto di decorazioni, medaglie, coppe, libri, foto-riproduzioni, diplomi, fiori, oggetti simbolici per premi o atti di cortesia in occasione di manifestazioni e iniziative di particolare rilievo;

b) colazioni di lavoro in occasione di ricevimenti;

c) acquisto di generi di conforto e altri oggetti in conseguenza di convegni di studio, visite di rappresentanza di altri comuni ed enti pubblici;

d) servizi di illuminazione, addobbi e simili in occasione di solennità varie;

e) gemellaggi con altri comuni;

f) scambi di esperienza con altri enti nei diversi settori di attività;

g) inaugurazione di opere pubbliche;

h) onoranze funebri relative a dipendenti deceduti in attività di servizio o a persone che hanno rappresentato il comune o che, con la loro opera, abbiano dato lustro e prestigio al medesimo;

i) manifestazioni e segni di riconoscenza a favore di dipendenti con attività di servizio pluriennale.

 

     Art. 216. Oneri del comune in materia di culto.

1. Salvi gli obblighi per titoli particolari, in caso di comprovata insufficienza di mezzi a ciò destinati, il comune è tenuto ad assumere le spese per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali e curaziali delle diocesi, attinenti al culto pubblico, ivi compresa la retribuzione del personale addettovi.

 

TITOLO V

Procedimento elettorale

 

Capo I

Procedimento elettorale preparatorio

 

Sezione I

Disposizioni generali

 

     Art. 217. Turni elettorali.

1. Le elezioni del sindaco e dei consigli comunali di tutti i comuni della regione si svolgono in una domenica compresa tra il 1 maggio e il 15 giugno dell'anno di scadenza del mandato.

2. Le elezioni dei consigli comunali e del sindaco che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono in una domenica compresa tra il 1 maggio e il 15 giugno, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 1 marzo, ovvero in una domenica compresa tra il 1 novembre e il 15 dicembre, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 1 settembre.

3. Il turno elettorale autunnale non ha luogo nell'anno in cui sono indette le elezioni del rispettivo consiglio provinciale. In tal caso le elezioni si svolgono in una domenica compresa tra il 1 febbraio e il 31 marzo dell'anno successivo.

4. Il consiglio comunale e il sindaco rinnovati per cause diverse dalla normale scadenza del mandato, restano in carica limitatamente al rimanente periodo del quinquennio previsto per la generalità dei consigli comunali della regione. Qualora tale rinnovo avvenga nel corso dell'anno immediatamente precedente quello di svolgimento del turno elettorale generale, il sindaco e il consiglio comunale restano in carica fino alla scadenza del successivo turno elettorale generale previsto per i comuni della regione.

 

     Art. 218. Contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della camera dei deputati e del senato della repubblica o per il rinnovo dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia.

1. Le elezioni per il rinnovo degli organi comunali possono aver luogo contemporaneamente:

a) alle elezioni per il rinnovo della camera dei deputati e del senato della repubblica, o a elezioni suppletive, nei rispettivi collegi;

b) alle elezioni per il rinnovo dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia;

c) a referendum statali, anche confermativi di modifiche costituzionali [20].

2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, la data delle elezioni comunali viene fissata dal presidente della regione, con le modalità di cui all'articolo 219 non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente quello della votazione. Gli orari di votazione sono quelli stabiliti dalla legge statale.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della camera dei deputati e del senato della repubblica trova applicazione l'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia trovano applicazione gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300 convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453.

4-bis. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con referendum statali, anche confermativi di modifiche costituzionali, trovano applicazione le disposizioni stabilite dalla legge statale sul contemporaneo svolgimento dei referendum stessi con le elezioni comunali [21].

 

     Art. 219. Indizione dei comizi elettorali - Pubblicazione del manifesto.

1. Il presidente della regione, d'intesa col commissario del governo per la provincia interessata e col presidente della corte di appello di Trento, e sentito il presidente della provincia, fissa con decreto, non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione, la data delle elezioni per ciascun comune e la partecipa al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori.

2. Il presidente della regione comunica inoltre il decreto al presidente della commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale.

3. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il presidente della regione può disporne il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.

4. Detto rinvio non può superare il termine di 60 giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni ancora non compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

5. La nuova data viene fissata dal presidente della regione d'intesa con il commissario del governo per la provincia interessata e col presidente della corte d'appello di Trento e sentita la giunta provinciale, e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del sindaco.

 

     Art. 220. Protezione di contrassegni tradizionali.

1. I partiti o raggruppamenti politici organizzati possono depositare presso la presidenza della provincia, non prima delle ore 8.00 del quarantacinquesimo e non oltre le ore 20.00 del quarantaquattresimo giorno antecedente quello della votazione, i propri contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le loro liste nelle elezioni dei consigli comunali della provincia.

2. Tale deposito deve essere fatto dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza o impedimento di questi, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico, oppure da persona da loro incaricata con mandato autenticato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, il deposito può essere effettuato e il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico. La carica dei depositanti, rispettivamente dei mandanti, deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari e presidenti nazionali, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale.

3. Il contrassegno, anche colorato e riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere presentato in triplice esemplare.

4. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza e ammessi al deposito, ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.

5. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di partiti o raggruppamenti politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da altri partiti o raggruppamenti politici presenti in consiglio provinciale, possono trarre in errore l'elettore.

6. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

7. Qualora i partiti o raggruppamenti politici presentino un contrassegno non conforme alle norme di cui ai commi 4, 5 e 6, il presidente della provincia ricusa il ricevimento e fissa al depositante il termine di ventiquattro ore per l'eventuale presentazione di altro contrassegno.

8. Del ricevimento il presidente della provincia rilascia al depositante dichiarazione scritta sul retro di un esemplare del contrassegno medesimo.

9. Il presidente della provincia trasmette copia dei contrassegni ricevuti a tutte le commissioni elettorali circondariali o sottocommissioni elettorali circondariali della provincia e contemporaneamente dà avviso al pubblico dei contrassegni depositati presso la giunta provinciale, mediante pubblicazione sul sito internet della provincia non oltre il trentasettesimo giorno antecedente quello della votazione. I contrassegni sono pubblicati sul sito in senso orizzontale secondo l'ordine stabilito, mediante sorteggio, dal presidente della provincia. A tale sorteggio possono assistere, qualora lo richiedano, i rappresentanti dei partiti o raggruppamenti politici che hanno depositato il proprio contrassegno [22].

 

     Art. 221. Elettori residenti all'estero.

1. Gli elettori residenti all'estero sono informati della indizione dei comizi elettorali per mezzo di cartoline-avviso spedite agli interessati dal comune con il mezzo postale più rapido.

 

     Art. 222. Liste elettorali di sezione.

1. La commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione non oltre il decimo giorno anteriore a quello di votazione.

 

     Art. 223. Accertamento della esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento.

1. Entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, cabine e di quant'altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.

 

     Art. 224. Composizione dell'ufficio elettorale di sezione.

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

 

     Art. 225. Albo dei presidenti di seggio.

1. Nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale tenuto presso l'ufficio elettorale della regione sono iscritti i nominativi degli elettori in possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 2. Gli interessati, entro il mese di ottobre di ogni anno, devono presentare domanda scritta al sindaco del comune di residenza, indicando data e luogo di nascita, titolo di studio, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per ogni comune l'albo deve contenere un numero di nominativi almeno doppio rispetto al numero dei seggi elettorali.

2. Possono svolgere le funzioni di presidente di seggio i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione che:

a) hanno diritto di voto in occasione delle elezioni provinciali;

b) sono in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di II grado;

c) non appartengono a una delle categorie indicate nell'articolo 229;

d) per la provincia di Bolzano, sono in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;

e) per i comuni ladini della provincia di Bolzano, hanno inoltre un'adeguata conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;

f) per i comuni ladini della provincia di Trento, hanno un'adeguata conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi dell'articolo 2-bis, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 e successive modificazioni.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno, il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, comunica all'ufficio elettorale della regione i nominativi delle persone di cui si propone la cancellazione dall'albo, specificandone i motivi. Devono in ogni caso essere cancellati dall'albo:

a) coloro che non hanno più i requisiti stabiliti dalla legge;

b) coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le hanno svolte senza giustificato motivo;

c) coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo, anche non definitiva;

d) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni;

e) coloro che si sono resi responsabili di gravi inadempienze, sulla base della segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione.

4. Per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1, il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, comunica all'ufficio elettorale della regione, entro il mese di febbraio di ogni anno, i nominativi dei cittadini elettori del comune che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che hanno formulato domanda scritta per l'incarico di presidente di seggio elettorale, specificando per ciascuno il cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per i comuni della provincia di Bolzano, la comunicazione del sindaco dovrà indicare anche il possesso degli attestati di cui alla lettera d) ed eventualmente alla lettera e) del comma 2. Per i comuni ladini della provincia di Trento, la comunicazione del sindaco dovrà indicare anche il possesso dell'attestato di cui alla lettera f) del comma 2.

5. Entro il quarantesimo giorno precedente quello della votazione, l'elenco aggiornato e completo degli iscritti all'albo è trasmesso alla cancelleria della corte d'appello di Trento a cura dell'ufficio elettorale della regione.

 

     Art. 226. Nomina dei presidenti di seggio.

1. Il presidente della corte d'appello nomina i presidenti di seggio elettorale, scegliendoli fra le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225 e fra i magistrati, gli avvocati e i procuratori dell'avvocatura dello stato che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa. La scelta nell'ambito dell'albo è fatta preferibilmente fra i funzionari e gli impiegati civili dello stato, della regione, delle province e dei comuni. L'enumerazione di queste categorie non implica l'ordine di precedenza. Devono comunque essere preferiti coloro che risiedono nel comune.

2. Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione tramite i comuni di residenza, ai quali è inviato l'elenco degli elettori interessati perché vengano esclusi dalla nomina a scrutatore.

3. In caso di impedimento del presidente di seggio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato, scelto tra gli elettori del comune.

 

     Art. 227. Aggiornamento dei presidenti degli uffici elettorali di sezione.

1. La giunta regionale organizza incontri di aggiornamento per i presidenti della sezione unica o della prima sezione del comune, se costituisce anche l'ufficio centrale, con le modalità fissate dalla legge regionale 8 agosto 1983, n. 9, ogni volta che hanno luogo consultazioni per il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali. La giunta regionale può organizzare gli incontri per i presidenti degli uffici elettorali di sezione interessati anche in luoghi diversi da quelli previsti dal comma 2, dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 9. Per la determinazione dei compensi e delle indennità indicati nell'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 9 si fa riferimento ai compensi stabiliti per il presidente e per gli scrutatori e i segretari degli uffici elettorali di sezione costituiti per le elezioni comunali.

 

     Art. 228. Nomina degli scrutatori e del segretario dell'ufficio elettorale di sezione.

1. Gli scrutatori sono individuati tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori istituito con la legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni.

2. Per la nomina degli scrutatori si applicano i termini e le modalità di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni.

3. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di I grado.

 

     Art. 229. Casi di ineleggibilità alla carica di presidente, di scrutatore e di segretario di seggio elettorale.

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) i militari delle forze armate in servizio, gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello stato, alla polizia di stato e al corpo nazionale dei vigili del fuoco;

d) i medici abilitati al rilascio dei certificati medici agli elettori fisicamente impediti;

e) i segretari comunali, nei comuni aventi più di tre sezioni elettorali e nei comuni aventi il servizio di segreteria consorziale quando nella elezione sono interessati due o più comuni del consorzio;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

 

     Art. 230. Obbligatorietà della carica di presidente, scrutatore e segretario dell'ufficio elettorale - Vicepresidente.

1. L'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario è obbligatorio per le persone designate.

2. Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'ufficio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o di impedimento.

3. Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali, durante l'esercizio delle loro funzioni.

4. Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si procede a termini dell'articolo 24 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

 

     Art. 231. Obbligo di presenziare alle operazioni elettorali.

1. Tre membri almeno dell'ufficio, tra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

 

     Art. 232. Compensi ai componenti gli uffici elettorali.

1. Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione spetta un compenso complessivo di euro 174,56. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello spettante ai funzionari dell'amministrazione regionale con qualifica di dirigente. Ai funzionari pubblici con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

2. Agli scrutatori e al segretario spetta un compenso complessivo di euro 140,99.

3. Al presidente e ai componenti del seggio speciale spetta un compenso complessivo, indipendentemente dal numero delle consultazioni che hanno luogo nel medesimo giorno, rispettivamente di euro 108,46 e di euro 75,40.

4. Il trattamento di missione non è dovuto, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento medesimo, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

5. Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono autorizzate all'uso del proprio mezzo, restando esclusa l'amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

6. Ai componenti dell'ufficio elettorale della prima sezione, esclusi quelli della sezione unica del comune e quelli della prima sezione del comune con più di quindici sezioni, è inoltre corrisposto un compenso aggiuntivo pari a euro 70,75 per il presidente e a euro 54,23 per gli scrutatori e il segretario.

7. Ai componenti dell'ufficio centrale di cui all'articolo 279, oltre al trattamento di missione a norma dei commi 1, 4 e 5, spetta un compenso giornaliero di euro 70,75 per il presidente e di euro 54,23 per i componenti, compreso il segretario.

8. Se contemporaneamente all'elezione per il rinnovo del consiglio comunale si svolgono altre elezioni o votazioni, il compenso fisso di cui al comma 1 è maggiorato di euro 34,09 e quello di cui al comma 2 è maggiorato di euro 22,72.

9. I compensi di cui ai commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8 costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

10. A decorrere dal mese di marzo del 2018, le misure dei compensi di cui ai commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8 sono rideterminate annualmente con decreto del presidente della regione in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'ISTAT.

11. La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura e a carico dell'amministrazione comunale.

 

     Art. 233. Rimborso spese per nomina presidenti di seggio.

1. Alla cancelleria della corte d'appello di Trento è rimborsata la quota forfettaria di euro 13,43 per ogni decreto di nomina a presidente di seggio elettorale di cui all'articolo 226, oltre al rimborso delle spese documentate per materiale di cancelleria occorrente all'emanazione dei suddetti decreti di nomina.

2. A decorrere dal mese di marzo del 2018, la quota forfettaria di cui al comma 1 è rideterminata annualmente con decreto del presidente della regione in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'ISTAT.

 

     Art. 234. Locali e materiale per l'ufficio elettorale.

1. Il sindaco provvede affinché, nel giorno precedente quello di votazione, prima dell'insediamento del seggio, il presidente dell'ufficio elettorale assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

a) il plico sigillato contenente il bollo di sezione;

b) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale;

c) un estratto delle liste di cui alla lettera b), da affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;

d) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

e) i verbali di nomina degli scrutatori;

f) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale ed eventualmente le designazioni pervenute al comune;

g) il pacco delle schede che al sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla giunta regionale, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

h) i verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione e le tabelle di scrutinio;

i) le urne occorrenti per la votazione;

l) sei matite copiative per l'espressione del voto;

m) almeno due copie del manifesto riportante le principali norme per la votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;

n) una copia del testo di legge e una copia delle istruzioni per gli uffici di sezione;

o) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

2. Le schede sono fornite a cura dell'ufficio elettorale della regione con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti negli allegati D, E, F, G, H e I. Le schede, di tipo unico e di identico colore, sono stampate in lingua italiana e in lingua italiana e ladina per i comuni della provincia di Trento; in lingua italiana e tedesca e in lingua italiana, tedesca e ladina per i comuni della provincia di Bolzano. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali di sezione in plico sigillato già piegate.

3. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva per la provincia sono forniti a cura della regione. Per la provincia di Bolzano, i bolli di sezione devono essere bilingui. Nei comuni delle località ladine della provincia di Bolzano e nei comuni ladini della provincia di Trento i bolli di sezione devono essere trilingui, rispettivamente bilingui.

 

Sezione II

Presentazione delle candidature

 

     Art. 235. Formazione delle candidature nei comuni della regione.

1. Nei comuni della regione, le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale devono indicare il nominativo del candidato alla carica di sindaco e devono essere sottoscritte da almeno:

a) 200 elettori nei comuni con più di 40.000 abitanti;

b) 175 elettori nei comuni con più di 20.000 abitanti;

c) 100 elettori nei comuni con più di 10.000 abitanti;

d) 60 elettori nei comuni con più di 5.000 abitanti;

e) 30 elettori nei comuni con più di 2.000 abitanti;

f) 20 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti.

2. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel comma 1.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature alla carica di sindaco.

4. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 15.000 abitanti, possono essere presentate liste di candidati alla sola carica di consigliere comunale.

5. La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione.

6. I presentatori devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali del comune con diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale e la loro firma è autenticata anche cumulativamente in un solo atto dai soggetti e secondo le modalità stabilite dall'articolo 14, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

7. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

8. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

 

     Art. 236. Sottoscrizione delle liste di partiti e gruppi rappresentati in consiglio provinciale o nella camera dei deputati.

1. Per la presentazione di liste da parte di partiti o raggruppamenti politici che, con il medesimo contrassegno, fatta salva l'eventuale aggiunta della denominazione del comune, della frazione o località e/o del candidato sindaco, hanno presentato candidature e hanno ottenuto un seggio nelle ultime elezioni del rispettivo consiglio provinciale o della camera dei deputati non sono richieste sottoscrizioni. La dichiarazione di presentazione della lista è sottoscritta dai soggetti individuati e con le modalità previste per il deposito dei contrassegni tradizionali. Qualora sia stato effettuato il deposito del contrassegno presso la presidenza della provincia, la dichiarazione di presentazione della lista è sottoscritta dal soggetto munito della delega indicata nell'articolo 242, comma 4 [23].

2. La sottoscrizione prevista dal comma 1 deve essere autenticata dai soggetti e con le modalità indicati all'articolo 14, della legge 21 marzo 1990, n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale" e successive modificazioni.

3. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale in sede di esame delle candidature ai sensi del comma 1 dell'articolo 244 verifica che la lista sia sottoscritta secondo quanto previsto dal comma 1 dichiarandola invalida se non lo sia.

 

     Art. 237. Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, con la lista dei candidati al consiglio comunale e con il programma amministrativo, deve essere anche presentato, presso l'ufficio del segretario comunale competente, il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco.

2. Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore al numero dei componenti del consiglio da eleggere, né inferiore a tre quarti. Qualora il numero dei candidati da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta, esso è arrotondato all'unità superiore.

3. I candidati, contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita ed eventualmente l'indicazione del soprannome o del nome volgare.

4. Nessuno può presentarsi come candidato alla carica di sindaco e di consigliere comunale nello stesso comune o in comuni diversi. In caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale di cui all'articolo 217, comma 1, chi già riveste la carica di sindaco in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

5. Nessuno può essere candidato alla carica di consigliere comunale in più di una lista nello stesso comune, né può presentarsi come candidato in più di un comune. In caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale di cui articolo 217, comma 1, chi già riveste la carica di consigliere in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

 

     Art. 238. Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano.

1. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, presso l'ufficio del segretario comunale competente, deve essere presentata la lista dei candidati al consiglio comunale, con la specifica indicazione dei candidati che non abbiano accettato la candidatura anche per la carica di sindaco.

2. Nessuna lista può comprendere un numero di candidati inferiore a tre né superiore al numero dei componenti del consiglio, aumentato della metà. Qualora il numero dei consiglieri sia dispari, il numero massimo dei candidati è arrotondato all'unità superiore.

3. I candidati, contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome ed eventualmente del soprannome, del nome volgare o del nome del maso, luogo e data di nascita e gruppo linguistico di appartenenza o di aggregazione.

4. Nessuno può essere candidato alla carica di consigliere comunale in più di una lista nello stesso comune né può presentarsi come candidato in più di un comune. In caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale di cui all'articolo 217, comma 1, chi già riveste la carica di consigliere in un comune, non può presentarsi come candidato in altri comuni.

 

     Art. 239. Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano.

1. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. Con la presentazione della candidatura alla carica di sindaco deve essere presentato anche il programma amministrativo. Nel caso in cui più liste convergano su uno stesso candidato alla carica di sindaco, tali liste devono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

2. Ogni lista di candidati per il consiglio comunale deve essere collegata con un candidato alla carica di sindaco.

3. Per i comuni della provincia di Trento, nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore al numero dei componenti del consiglio, né inferiore a tre quarti, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta.

4. Per i comuni della provincia di Bolzano, nessuna lista può comprendere un numero di candidati inferiore a tre né superiore al numero dei componenti del consiglio, aumentato della metà. Qualora il numero dei consiglieri sia dispari, il numero massimo dei candidati è arrotondato all'unità superiore.

5. I candidati, contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita ed eventualmente del soprannome o del nome volgare e, nella provincia di Bolzano, con l'indicazione del gruppo linguistico di appartenenza o di aggregazione.

6. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di sindaco e di consigliere comunale nello stesso comune o in comuni diversi. In caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale di cui all'articolo 217, comma 1, chi già riveste la carica di sindaco in un comune, non può presentarsi come candidato in altri comuni.

7. Nessuno può essere candidato alla carica di consigliere comunale in più di una lista nello stesso comune né può presentarsi come candidato in più di un comune. In caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale di cui all'articolo 217, comma 1, chi già riveste la carica di consigliere in un comune, non può presentarsi come candidato in altri comuni.

 

     Art. 240. Parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

1. Al fine di promuovere condizioni per la parità di accesso alle cariche elettive, le liste dei candidati devono essere formate da rappresentanti di ambo i generi.

2. In ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero massimo di candidati spettanti alla medesima lista con eventuale arrotondamento all'unità superiore.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 237, comma 3, 238, comma 3, e 239, comma 5, per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito.

4. In sede di esame e ammissione delle liste dei candidati, la competente commissione o sottocommissione elettorale circondariale verifica la quota dei rappresentanti di ogni genere iscritti nelle liste dei candidati. In caso di inosservanza di quanto disposto al comma 1, ricusa la lista. In caso di superamento della quota di cui al comma 2, riduce la lista al numero massimo ammesso di candidati del medesimo genere, stralciando gli ultimi nomi del genere eccedente i due terzi.

 

     Art. 241. Collegamento delle liste in provincia di Bolzano.

1. Nei comuni della provincia di Bolzano, escluso il comune di Bolzano, le liste dei candidati possono collegarsi agli effetti dell'assegnazione dei seggi spettanti ai più alti resti, di cui agli articoli 284 e 285.

2. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, escluso il comune di Bolzano, possono essere effettuate esclusivamente tra liste che appoggiano il medesimo candidato alla carica di sindaco.

 

     Art. 242. Modalità di presentazione delle candidature.

1. Con la candidatura alla carica di sindaco e con le liste dei candidati a consigliere comunale, devono essere presentati:

a) tre esemplari del contrassegno a colori, anche figurato, contenuto in un cerchio di cm 10 di diametro e tre esemplari del medesimo contrassegno contenuto in un cerchio di cm 2 di diametro. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, le candidature alla carica di sindaco devono essere accompagnate dai contrassegni di tutte le liste a esse collegate;

b) il certificato, rilasciato per ogni candidato dal sindaco competente, attestante l'iscrizione nelle liste elettorali;

c) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni. Qualora il candidato si trovi all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta alla autorità diplomatica o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Nei comuni della provincia di Bolzano la dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere accompagnata dal certificato di appartenenza o di aggregazione a un gruppo linguistico rilasciato ai sensi dell'articolo 20-ter del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, oppure, per coloro che non hanno reso la dichiarazione di cui all'articolo 20-ter del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, contenere una dichiarazione di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico ai fini e agli effetti del mandato elettorale. Tale dichiarazione, ovvero quanto indicato nel certificato, è irrevocabile per la durata della consiliatura. Inoltre, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, la dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'eventuale espressa rinuncia alla candidatura alla carica di sindaco; nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, deve contenere l'indicazione della lista o delle liste collegate. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano ciascun candidato alla carica di sindaco deve indicare quale, tra le liste a esso collegate, deve essere considerata lista di riferimento ai fini dell'assegnazione dei seggi per il consiglio comunale;

d) copia del programma amministrativo; per la provincia di Bolzano solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

e) l'indicazione di uno o due delegati i quali abbiano la facoltà di designare un rappresentante di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale nonché di effettuare, per i comuni della provincia di Bolzano, escluso il comune di Bolzano, le dichiarazioni di collegamento della lista ai sensi dell'articolo 241;

f) nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano con le liste dei candidati devono essere presentate le dichiarazioni di collegamento con un candidato alla carica di sindaco; le stesse devono essere convergenti con l'analoga dichiarazione rilasciata dal candidato medesimo.

2. Le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 241 possono essere presentate alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale entro le ore 9.00 del giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

3. Le designazioni e le dichiarazioni devono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata dai soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

4. Le liste e gli allegati devono essere presentati nelle ore d'ufficio nel periodo compreso tra il trentasettesimo giorno e le ore 12.00 del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, domenica esclusa. Le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la giunta provinciale devono essere presentate da persona munita di delega, rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o del raggruppamento politico che ha depositato il contrassegno, con la contestuale attestazione del presidente della provincia dalla quale risulti che i predetti dirigenti sono autorizzati a rilasciare le deleghe per la presentazione delle liste medesime.

5. Il segretario comunale o il dipendente comunale da lui delegato rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno, l'ora e il numero progressivo della presentazione e provvede a rimetterli, nel pomeriggio del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale competente per territorio.

 

     Art. 243. Delegati e rappresentanti di lista.

1. La commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale trasmette al sindaco, entro le ore 12.00 del venerdì precedente la votazione, l'elenco nominativo dei delegati di cui alla lettera e) dell'articolo 242.

2. Le designazioni dei rappresentanti di lista previste dalla lettera e) dell'articolo 242 vanno consegnate, entro le ore 12.00 del sabato precedente la votazione, al sindaco che ne cura la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, oppure direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio delle operazioni.

 

     Art. 244. Commissione o sottocommissione elettorale circondariale - Esame e ammissione delle candidature.

1. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale, entro il terzo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature:

a) effettua gli adempimenti previsti dall'articolo 240, comma 4, e ricusa le liste qualora, per effetto della riduzione, il numero dei candidati sia inferiore al numero minimo richiesto per la loro ammissione;

b) verifica che le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminandole se non lo sono;

c) ricusa le candidature alla carica di sindaco e cancella dalle liste i nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale nel caso sia accertata la sussistenza a loro carico di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 o qualora, in riferimento agli stessi, manchi ovvero sia incompleta la dichiarazione di accettazione prescritta dall'articolo 242, integrata per i comuni della provincia di Bolzano dal certificato o dalla dichiarazione di appartenenza o di aggregazione a un gruppo linguistico. Ricusa altresì le candidature alla carica di sindaco e cancella dalle liste i nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale qualora manchi il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

d) ricusa i contrassegni presentati da parte di chi non ha titolo, che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici, ovvero che riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o gruppi politici presenti in consiglio provinciale, possano trarre in errore l'elettore; ricusa altresì i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli depositati presso la presidenza della provincia o con quelli presentati in precedenza oppure riproducenti immagini o soggetti religiosi; in tali casi la commissione o sottocommissione assegna un termine non superiore a ventiquattro ore per la presentazione di un nuovo contrassegno;

e) accerta che le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la giunta provinciale siano state presentate da persone munite di delega rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o gruppo politico che ha depositato il contrassegno, con la prescritta attestazione del presidente della provincia, ricusando quelle liste per le quali manca tale requisito;

f) cancella i nomi dei candidati già compresi in liste presentate in precedenza o che, in caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale, rivestono già la carica di sindaco o di consigliere in altro comune;

g) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

h) ricusa le candidature alla carica di sindaco che non contengano l'indicazione della lista o delle liste collegate oppure l'indicazione delle liste di riferimento ai sensi dell'articolo 242, comma 1, lettera c);

i) ricusa le liste che non presentano candidature alla carica di sindaco o non hanno dichiarato di collegarsi ad altra candidatura ai sensi dell'articolo 239, ad eccezione delle liste presentate nei comuni fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano;

l) cancella dalla lista dei candidati alla carica di consigliere comunale il nominativo del candidato alla carica di sindaco eventualmente compreso nella lista medesima.

2. La ricusazione della candidatura alla carica di sindaco comporta la ricusazione dell'unica lista o di tutte le liste a essa collegate. La ricusazione dell'unica lista o di tutte le liste collegate a una candidatura alla carica di sindaco comporta la ricusazione della candidatura medesima.

3. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale verifica se le dichiarazioni di collegamento presentate ai sensi dell'articolo 241 siano reciproche ed esclude dal gruppo di liste collegate quelle che manchino di tale requisito. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, verifica inoltre che i collegamenti eventualmente effettuati ai sensi e per i fini di cui all'articolo 241 siano effettuati esclusivamente tra liste che appoggiano il medesimo candidato alla carica di sindaco, escludendo quelle che manchino di tale requisito.

4. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro il terzo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature, delle contestazioni fatte dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

5. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale si riconvoca entro le ore 9.00 del quarto giorno successivo per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti al fine di sanare mere irregolarità o errori materiali contenuti nella documentazione di cui all'articolo 242 e accettare nuovi contrassegni; seduta stante delibera sulle modificazioni eseguite.

6. Dopo l'approvazione definitiva di tutte le candidature di ogni singolo comune, la commissione o sottocommissione elettorale circondariale stabilisce, mediante sorteggio, l'ordine delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati per il consiglio comunale. Con riferimento ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento e ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il sorteggio è effettuato fra le liste per il consiglio comunale. Con riferimento ai comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il sorteggio avviene separatamente per le candidature alla carica di sindaco e per le liste dei candidati a consigliere comunale.

7. Alle operazioni di sorteggio possono partecipare, qualora lo richiedano, i delegati delle liste presentate.

8. L'ordine delle liste dei candidati per il consiglio comunale è stabilito mediante un sorteggio numerico a prescindere dall'ordine delle candidature alla carica di sindaco.

9. Le decisioni della commissione o sottocommissione elettorale circondariale sono definitive e vengono comunicate per conoscenza anche al commissario del governo.

 

     Art. 245. Pubblicazione del manifesto delle candidature.

1. Le decisioni di cui all'articolo 244 devono essere immediatamente comunicate all'ufficio elettorale della regione per la preparazione del manifesto di cui all'articolo 234, comma 1, lettera d).

2. Per i comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 3.000 abitanti il manifesto deve contenere il contrassegno di lista con il cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato alla carica di sindaco; a seguire, in senso verticale, il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di consigliere comunale.

3. Per i comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 3.000 abitanti e per i comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 15.000 abitanti il manifesto delle candidature deve contenere il cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato alla carica di sindaco nonché i contrassegni delle liste collegate e il cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato alla carica di consigliere comunale. Per i comuni della provincia di Bolzano devono inoltre essere indicati il gruppo linguistico di appartenenza o di aggregazione di ciascun candidato e i collegamenti di lista di cui all'articolo 241.

4. Per i comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 15.000 abitanti il manifesto deve contenere il contrassegno di lista, il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale; a seguire, il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla sola carica di consigliere. Devono inoltre essere indicati il gruppo linguistico di appartenenza o di aggregazione di ciascun candidato e i collegamenti di lista di cui all'articolo 241.

5. I manifesti di cui ai commi 2, 3 e 4 sono tempestivamente trasmessi in congruo numero al sindaco che dovrà curarne l'affissione all'albo e in altri luoghi pubblici non oltre l'ottavo giorno antecedente quello di votazione.

 

     Art. 246. Stampa delle schede.

1. L'ufficio elettorale della regione provvede alla stampa delle schede sulla base delle decisioni di cui all'articolo 244. La stampa delle schede è accompagnata dalle speciali misure di sicurezza disposte in occasione delle elezioni politiche per l'analogo servizio.

2. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento le schede elettorali riportano a fianco del contrassegno il nominativo del relativo candidato alla carica di sindaco. I contrassegni sono disposti in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante sorteggio dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale. Le schede avranno le caratteristiche di cui all'allegato D.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, le schede elettorali riportano il nominativo del candidato alla carica di sindaco con a fianco i contrassegni della lista o delle liste collegate ammesse per l'elezione del consiglio comunale e lo spazio per l'espressione del voto di preferenza, secondo le caratteristiche di cui all'allegato E. I nominativi dei candidati alla carica di sindaco sono disposti in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante sorteggio dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale; i contrassegni della lista o delle liste collegate sono disposti in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante sorteggio dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale.

4. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, le schede per l'elezione del sindaco riportano lo spazio per l'espressione del voto, secondo le caratteristiche di cui all'allegato F. Le schede per l'elezione del consiglio comunale riportano i contrassegni di lista in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante sorteggio dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale, e lo spazio per l'espressione del voto di preferenza, secondo le caratteristiche di cui all'allegato F.

5. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, le schede elettorali riportano i nominativi dei candidati alla carica di sindaco con a fianco i contrassegni della lista o delle liste collegate ammesse per l'elezione del consiglio comunale e lo spazio per l'espressione del voto di preferenza, secondo le caratteristiche di cui all'allegato G.

6. Le schede per il secondo turno di votazione sono quelle di cui all'allegato H per i comuni della provincia di Trento e all'allegato I per i comuni della provincia di Bolzano.

 

     Art. 247. Sospensione delle elezioni per insufficienza del numero dei candidati.

1. Le elezioni non hanno luogo qualora non sia presentata nessuna candidatura alla carica di sindaco. Nei comuni della provincia di Bolzano, le elezioni non hanno luogo altresì quando il numero complessivo dei candidati compresi nelle liste presentate e ammesse non sia superiore alla metà del numero dei consiglieri da eleggere nel comune.

2. Ove si verifichi taluno dei casi previsti dal comma 1 il presidente della commissione o sottocommissione elettorale circondariale ne dà immediatamente notizia al presidente della regione al quale, inoltre, rimette subito copia del relativo verbale.

3. Il presidente della regione dà notizia agli elettori dell'avvenuta sospensione delle elezioni mediante avviso da pubblicarsi a cura del sindaco entro 5 giorni dalla decisione della commissione o sottocommissione elettorale circondariale.

4. Le elezioni seguiranno entro 90 giorni dalla data del decreto di sospensione, nel giorno che sarà stabilito dal presidente della regione con le modalità di cui all'articolo 219. Tale termine può essere prorogato al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dall'articolo 217.

 

Capo II

Votazione

 

     Art. 248. Sala della votazione - Caratteristiche e arredamento.

1. La sala della votazione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

2. Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale, gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

3. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine, collocate in maniera da rimanere isolate e a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

4. Le porte e le finestre che si trovano nelle pareti adiacenti alla cabina, a una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dall'esterno.

5. Nella sala della votazione o in quella di accesso alla medesima devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati, un manifesto recante le principali norme per la votazione e un manifesto indicante le principali sanzioni penali previste dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.

 

     Art. 249. Ordine pubblico - Competenze del presidente del seggio.

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza e a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per fare espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

2. La forza pubblica non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala della votazione; però in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala della votazione e farsi assistere dalla forza pubblica.

3. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni di sezione.

4. Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora due scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

5. Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione, e impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

6. Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori che hanno votato escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori che indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'articolo 272 riguardo al termine ultimo della votazione.

7. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

 

     Art. 250. Propaganda e pubblicità delle spese elettorali.

1. Per quanto riguarda la propaganda elettorale, i limiti e la pubblicità delle spese elettorali si applicano le disposizioni statali in materia relative alle elezioni comunali.

 

     Art. 251. Accesso alla sala della votazione.

1. Possono essere ammessi nella sala della votazione solo gli elettori che presentino il documento di ammissione al voto previsto dalle leggi dello stato e relativo alla rispettiva sezione.

2. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti a offendere.

 

     Art. 252. Elettori che possono votare nella sezione.

1. Ha diritto di votare nella sezione:

a) chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione;

b) chi si presenta munito di sentenza di corte d'appello o di attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'articolo 32-bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, che lo dichiari elettore del comune;

c) il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, purché iscritti nelle liste elettorali del comune;

d) gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, nella sezione, purché iscritti nelle liste elettorali del comune.

2. Gli elettori di cui alle lettere b), c), d), sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione.

 

     Art. 253. Degenti in ospedali e case di cura e detenuti non privati del diritto elettorale.

1. I degenti in ospedali e case di cura e i detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, purché siano iscritti nelle liste elettorali del comune e della circoscrizione, rispettivamente per l'elezione del consiglio comunale e circoscrizionale, dove è sito l'ospedale, la casa di cura o l'istituto di detenzione e purché, nei comuni della provincia di Bolzano, siano in possesso del requisito residenziale per l'esercizio del diritto elettorale in tale provincia in occasione delle elezioni del consiglio comunale.

2. A tale effetto, gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal documento di ammissione al voto previsto dalle leggi dello stato, deve recare l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura o del direttore dell'istituto di detenzione, comprovante il ricovero o la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura, rispettivamente del direttore dell'istituto di detenzione.

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) a includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per degenti e detenuti e per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel giorno precedente le elezioni, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prendere nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

4. Gli elettori di cui al presente articolo non possono votare se non previa esibizione, oltre che del documento di ammissione al voto previsto dalle leggi dello stato, anche dell'attestazione di cui alla lettera b) del comma 3 che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata e allegata al verbale.

 

     Art. 254. Sezioni elettorali in ospedali e case di cura con almeno 200 letti.

1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

3. Nel caso di contemporaneità delle elezioni del consiglio comunale e di quello circoscrizionale, il presidente prende nota, nella lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

4. Per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 255.

 

     Art. 255. Seggi speciali in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto e in luoghi di detenzione e di custodia preventiva.

1. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi residenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede quello di votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario di seggio.

4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

5. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione, facendo apposita annotazione per quegli elettori che, nel caso di due votazioni contemporanee, partecipano soltanto a una delle due.

7. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

8. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

9. Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500 la commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e una sezione contigua.

 

     Art. 256. Esercizio del diritto di voto in ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto.

1. Per gli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

2. Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie i voti dei ricoverati, curando che la votazione abbia luogo in cabina mobile o con mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

 

     Art. 257. Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

1. Per l'esercizio domiciliare del voto da parte degli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione si applicano le disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 e successive modificazioni.

 

     Art. 258. Agevolazione dell'esercizio del diritto di voto.

1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto in modo da facilitare agli elettori portatori di handicap il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le strutture sanitarie pubbliche, nei 3 giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento di cui all'articolo 259 e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 e successive modificazioni.

3. Si applicano altresì le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 e successive modificazioni.

 

     Art. 259. Modalità di espressione del voto.

1. Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina.

2. Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente del seggio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto. Il presidente fa prendere nota di tale fatto nel verbale.

3. I non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini con handicap impossibilitati a esercitare autonomamente il diritto di voto esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore che sia stato volontariamente scelto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un comune della regione.

4. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul documento di ammissione al voto dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito; del suo nome e cognome è preso atto nel verbale.

5. I certificati medici eventualmente esibiti sono allegati al verbale e sono validi soltanto se rilasciati dai funzionari medici designati dai competenti organi preposti alla gestione della sanità; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

6. Tali certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore. I certificati devono essere rilasciati in carta libera, immediatamente e gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche.

7. In sostituzione del certificato medico eventualmente richiesto i non vedenti possono esibire la tessera di iscrizione all'unione italiana ciechi.

 

     Art. 260. Ufficio elettorale - Operazioni preliminari.

1. Alle ore 16.00 del giorno precedente quello di votazione il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario.

2. Qualora, all'atto della costituzione del seggio, non siano presenti tutti o alcuni scrutatori, nominati ai sensi dell'articolo 228, o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente il più anziano e il più giovane degli elettori presenti nel seggio che sappiano leggere e scrivere, non siano rappresentanti di liste di candidati e non si trovino in una delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 229.

3. Quindi vengono eseguite nel seguente ordine le operazioni in appresso indicate:

a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione;

b) viene constatata l'integrità del sigillo del pacco contenente le schede e vengono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale;

c) vengono riposte in un'urna le schede così autenticate; nel caso di svolgimento contemporaneo della elezione per il rinnovo del consiglio comunale con altre elezioni o votazioni tale urna è sostituita da un'apposita cassetta.

4. In caso di elezione del sindaco su scheda distinta da quella del consiglio comunale, le urne contenenti le schede votate per l'elezione del sindaco sono distinte da quelle contenenti le schede votate per l'elezione del consiglio comunale.

5. Durante le operazioni di cui al presente articolo, che devono essere eseguite nel più breve tempo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

6. Il presidente rimanda quindi le ulteriori operazioni alle ore 7.00 del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole contenenti le schede e a chiudere il plico contenente tutta la documentazione, i verbali e il bollo di sezione, scioglie l'adunanza.

7. Il presidente infine, coadiuvato dagli scrutatori, provvede alla chiusura degli accessi alla sala di votazione, apponendovi appositi mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura e affida alla forza pubblica la custodia esterna della sala.

 

     Art. 261. Rappresentanti di lista - Assistenza alle operazioni dell'ufficio elettorale.

1. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e dell'ufficio centrale dal momento della costituzione dei medesimi a quello del loro scioglimento, prendendo posto nell'interno della sala in cui le operazioni si svolgono.

2. Durante le operazioni di cui all'articolo 260 nemmeno i rappresentanti di lista possono allontanarsi dalla sala.

 

     Art. 262. Ricostituzione dell'ufficio elettorale - Apertura della votazione.

1. Alle ore 7.00 del giorno fissato per la votazione il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione.

 

     Art. 263. Identificazione dell'elettore.

1. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

2. In mancanza di idoneo documento di identificazione munito di fotografia, uno dei membri dell'ufficio attesta la identità dell'elettore apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale.

3. Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalle leggi. L'elettore che attesta l'identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

4. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori decide il presidente a norma dell'articolo 274.

 

     Art. 264. Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione.

1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il documento di ammissione al voto previsto dalle leggi dello stato e, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna e una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poscia la presenta già piegata al presidente, il quale la depone nell'urna, destinata a raccogliere le schede votate.

2. Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma.

3. Nella apposita colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.

4. Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.

5. A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa attestazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna accanto al nome di ciascun votante.

6. Nel caso di contemporaneità delle elezioni del consiglio comunale e di quello circoscrizionale, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

7. Le schede non conformi a quelle prescritte dall'articolo 234 o mancanti del bollo non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori e allegate al verbale.

 

     Art. 265. Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Elezione del sindaco e del consiglio comunale.

1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

2. Ciascun elettore vota per un candidato alla carica di sindaco, segnando con la matita copiativa il relativo contrassegno. Può altresì esprimere due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome e se necessario il cognome e il nome nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati e all'occorrenza data e luogo di nascita.

3. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano di età.

4. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco a essa collegato.

5. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. I restanti seggi sono attribuiti proporzionalmente tra le altre liste. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 282.

6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ogni lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della relativa lista.

 

     Art. 266. Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Elezione del sindaco e del consiglio comunale.

1. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, la votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale avviene su scheda unica, recante il cognome e il nome dei candidati alla carica di sindaco, i contrassegni delle liste collegate ai sensi dell'articolo 239, comma 1, e a fianco di ciascun contrassegno lo spazio per esprimere il voto di preferenza per il consiglio comunale.

2. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate. Qualora l'elettore tracci un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso per la lista votata e per il candidato alla carica di sindaco. Il voto espresso per una lista vale anche come voto a favore del candidato alla carica di sindaco collegato. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di sindaco e un voto per una delle liste ad esso non collegate. Ciascun elettore ha diritto, infine, di esprimere due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale della lista prescelta, scrivendone il cognome e se necessario il nome e il cognome nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia la possibilità di confusione fra più candidati, e all'occorrenza data e luogo di nascita.

3. È proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

4. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco, si procede a un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

5. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 4, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente della commissione o della sottocommissione elettorale circondariale.

6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro le ore 12.00 dell'ottavo giorno antecedente lo svolgimento del secondo turno di votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste o gruppi di liste rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. L'ulteriore collegamento con una lista che per il primo turno di votazione era collegata con altre liste, ha validità solo se effettuato nei confronti di tutte le liste del gruppo. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

7. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di sindaco e i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

8. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

9. I seggi assegnati al consiglio sono attribuiti alle liste in proporzione ai voti conseguiti nel primo turno elettorale assicurando il 60 per cento dei seggi alla lista o alle liste collegate nell'unico o nel secondo turno con il sindaco eletto. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 283.

 

     Art. 267. Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Elezione del sindaco.

1. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, la votazione per l'elezione del sindaco avviene su schede apposite.

2. Ciascun elettore vota per uno dei candidati alla carica di sindaco, scrivendo con la matita copiativa il cognome e, se necessario, il cognome e il nome nella apposita riga stampata sulla scheda.

3. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti si procede a un secondo turno elettorale, da svolgersi la seconda domenica successiva a quella del primo, fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra più candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato appartenente alla lista per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

4. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 3, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente della commissione o della sottocommissione elettorale circondariale.

5. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di sindaco. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

6. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato della lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

 

     Art. 268. Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Modalità per l'espressione del voto per l'elezione del consiglio comunale.

1. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

2. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista votata.

4. Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a quattro.

5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno il cognome, se necessario il cognome e il nome, dei candidati prescelti, compresi nella lista votata.

6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, e all'occorrenza data e luogo di nascita, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

7. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 284.

 

     Art. 269. Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Elezione del sindaco e del consiglio comunale.

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, la votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale avviene su scheda unica. La scheda riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di sindaco, i contrassegni delle liste collegate ai sensi dell'articolo 239, comma 1, ed, a fianco di ciascun contrassegno, lo spazio per esprimere il voto di preferenza per il consiglio comunale.

2. Ciascun elettore vota per un candidato alla carica di sindaco tracciando con la matita copiativa un segno accanto a uno dei contrassegni delle liste ad esso collegate. Può altresì esprimere quattro voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nelle liste collegate al candidato alla carica di sindaco votato, scrivendone il cognome e, se necessario, il cognome e il nome nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, e all'occorrenza data e luogo di nascita, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

3. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso. L'indicazione di voto apposta solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco costituisce un voto valido per il candidato sindaco votato e per la lista collegata. In caso di collegamento con un gruppo di liste, i voti attribuiti al solo candidato sindaco sono ripartiti tra tutte le liste del gruppo in proporzione ai voti validi ottenuti da ciascuna lista, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale superiore a cinquanta.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede a un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, partecipa al ballottaggio il candidato sindaco più anziano di età.

6. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente della commissione o sottocommissione elettorale circondariale.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro 7 giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. L'ulteriore collegamento con un gruppo di liste collegate ai sensi dell'articolo 241 deve essere effettuato nei confronti di tutte le liste facenti parte del gruppo. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di sindaco. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

10. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite dall'articolo 285. Per il comune di Bolzano l'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite dall'articolo 286.

 

     Art. 270. Rinvio delle elezioni in caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco.

1. Nei comuni della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano in caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 219, commi 3, 4 e 5, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.

 

     Art. 271. Modalità di svolgimento del secondo turno di votazione.

1. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno.

2. Gli uffici per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.

3. Nel secondo turno sono ammessi al voto nelle rispettive sezioni gli elettori in possesso del documento di ammissione al voto previsto dalle leggi dello stato, ovvero dei documenti equivalenti di cui all'articolo 252, comma 1, lettera b).

 

     Art. 272. Chiusura della votazione.

1. La votazione deve proseguire fino alle ore 21.00; tuttavia gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

 

     Art. 273. Accertamento del numero dei votanti.

1. Dopo che gli elettori abbiano votato, il presidente:

a) dichiara chiusa la votazione;

b) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale, nonché da quelle di cui agli articoli 253, 254 e 255 della presente legge. Queste liste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da due scrutatori;

c) conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuta la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;

d) forma un unico pacco diretto al tribunale del circondario, contenente le liste vidimate e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravanzate;

e) sigilla il pacco con il bollo della sezione e con la firma di tutti i componenti l'ufficio e provvede immediatamente a recapitarlo al sindaco del comune, il quale ne cura il successivo inoltro al tribunale del circondario.

2. Le operazioni previste dal comma 1 devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prende anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

 

     Art. 274. Presidente - Decisione provvisoria sugli incidenti e sulla nullità dei voti.

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

2. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, e contestate per qualsiasi motivo e a qualsiasi effetto e i reclami scritti, devono essere vidimati con la firma del presidente e di almeno due scrutatori e sono allegate al verbale delle operazioni.

 

Capo III

Scrutinio, assegnazione dei seggi e proclamazione

 

Sezione I

Scrutinio

 

     Art. 275. Spoglio dei voti.

1. Compiute le operazioni previste all'articolo 273, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro sei ore dal loro inizio. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano le operazioni iniziano con lo spoglio delle schede relative all'elezione del sindaco.

2. Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la apre e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata leggendo altresì le preferenze o i voti individuali di ogni candidato; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

3. Il terzo scrutatore e il segretario notano separatamente e annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista, nonché da ciascun candidato. È vietato estrarre dall'urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata e i relativi voti registrati in conformità a quanto sopra prescritto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti il seggio.

4. Elevandosi contestazioni intorno a una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termine dell'articolo 274.

 

     Art. 276. Validità e nullità delle schede e dei voti.

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni volta che se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

2. Sono nulle le schede:

a) che non siano quelle prescritte dall'articolo 234 o che, essendo sfuggite al controllo durante la votazione, non portino il bollo richiesto dall'articolo 260;

b) quando, pur non esprimendo il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati, contengano altre indicazioni.

3. Sono nulli i voti contenuti in schede:

a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) nelle quali l'elettore abbia espresso il voto di lista per più contrassegni; se l'elettore ha segnato più contrassegni appartenenti a liste del medesimo collegamento, effettuato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati;

c) nelle quali l'elettore abbia espresso il voto per più candidati alla carica di sindaco;

d) nelle quali l'elettore abbia espresso al contempo un voto per un candidato alla carica di sindaco e un voto per una delle liste ad esso non collegate.

4. Le schede indicate ai commi 2 e 3 sono vidimate con la firma del presidente e di almeno due scrutatori e vengono allegate al verbale delle operazioni.

 

     Art. 277. Voti di preferenza, nullità e connessione con i voti di lista.

1. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito dagli articoli 265, 266, 268 e 269, sono inefficaci.

2. Sono inefficaci, inoltre, tutti i voti di preferenza se espressi per candidati appartenenti a una lista diversa da quella votata o se espressi per il candidato alla carica di sindaco. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, sono peraltro efficaci i voti di preferenza espressi per i candidati alla carica di sindaco.

3. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia stato designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

4. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso preferenze a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

5. Sono peraltro efficaci le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello posto a fianco della lista votata, purché si riferiscano a candidati della lista votata.

 

     Art. 278. Adempimenti del presidente dopo compiuto lo scrutinio.

1. Il presidente della sezione, compiuto lo scrutinio, dichiara il risultato nel verbale compilato a termini dell'articolo 288 e provvede quindi a:

a) consegnare o far consegnare immediatamente al presidente dell'ufficio centrale, nei comuni aventi fino a tre sezioni, o alla segreteria del comune per il successivo inoltro al presidente dell'ufficio centrale, nei comuni aventi più di tre sezioni, un esemplare del verbale corredato dalle tabelle di scrutinio, dalle schede contenenti i voti contestati e non assegnati, da quelle nulle o sulle quali non risulti manifestazione di voto, dal verbale di nomina degli scrutatori, dagli atti di designazione dei rappresentanti di lista, dai certificati medici prodotti da elettori fisicamente impediti, dalle sentenze di corte di appello e dalle attestazioni del sindaco di cui alla lettera b) dell'articolo 252 per l'ammissione di elettori al voto e da tutti i reclami e proteste scritti presentati durante le operazioni della sezione;

b) depositare nella segreteria del comune l'altro esemplare del verbale corredato dalle tabelle di scrutinio e dal pacco delle schede contenenti i voti validi;

c) riconsegnare al sindaco o suo delegato il materiale sopravanzato e l'arredamento della sala;

d) sciogliere l'adunanza.

2. Il presidente dell'unica sezione del comune non compie gli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), d) e passa immediatamente alla esecuzione delle operazioni e degli adempimenti indicati all'articolo 280.

3. Il presidente della prima sezione dei comuni aventi fino a tre sezioni soprassiede agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), d) e passa immediatamente alla costituzione dell'ufficio centrale a termini dell'articolo 279.

 

Sezione II

Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti

 

     Art. 279. Costituzione dell'ufficio centrale.

1. Nei comuni aventi fino a quindici sezioni l'ufficio elettorale della prima sezione del comune costituisce l'ufficio centrale.

2. Negli altri comuni l'ufficio centrale è presieduto dal presidente del tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed è composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale entro il decimo giorno precedente quello della votazione.

3. Il presidente designa un cancelliere a esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

 

     Art. 280. Comuni a sezione unica - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti.

1. Nei comuni a sezione unica, il presidente, ultimate le operazioni di scrutinio, procede:

a) nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, immediatamente alla proclamazione a sindaco del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e quindi all'attribuzione dei seggi alle liste e alla proclamazione degli eletti consiglieri, con le modalità di cui all'articolo 282;

b) nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, immediatamente alla proclamazione a sindaco del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e quindi all'attribuzione dei seggi alle liste e alla proclamazione degli eletti consiglieri, con le modalità di cui all'articolo 284.

2. Qualora nessun candidato risulti eletto sindaco, il presidente sospende le operazioni e si procede a un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 265, comma 3, 267, comma 3 e 271.

3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione il presidente provvede al completamento delle operazioni di cui al comma 1.

4. Concluse le operazioni di scrutinio relative al primo o al secondo turno di votazione, il presidente provvede alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 288, 289 e 290, alla confezione dei plichi diretti alla giunta regionale e al comune, alla loro consegna al sindaco del comune o suo delegato, ai sensi dell'articolo 291, nonché alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale avanzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

 

     Art. 281. Comuni con più sezioni - Competenze dell'ufficio centrale.

1. Il presidente del tribunale, o altro magistrato delegato, per i comuni con più di quindici sezioni, alle ore 10.00 del lunedì, costituisce l'ufficio centrale, chiamando a farne parte le persone designate in conformità all'articolo 279.

2. Il presidente della prima sezione dei comuni con più di tre sezioni costituisce l'ufficio centrale alle ore 14.00 del lunedì.

3. I presidenti degli uffici centrali, costituiti a norma dei commi 1 e 2 e del comma 3 dell'articolo 278, dispongono per l'inizio immediato delle operazioni di cui agli articoli da 282 a 287 per l'assegnazione dei seggi alle singole liste e per la proclamazione degli eletti. Tali operazioni devono seguire senza interruzione fino al loro esaurimento.

4. Durante la costituzione dell'ufficio, la proclamazione degli eletti, la lettura e la firma del verbale, tutti i membri dell'ufficio devono essere presenti in aula. Per la validità delle altre operazioni di competenza dell'ufficio centrale è richiesta la presenza di almeno tre membri dell'ufficio stesso tra cui il presidente o il vicepresidente.

5. A chiusura delle operazioni il presidente dispone per il deposito di un esemplare del verbale dell'ufficio centrale di cui all'articolo 288 nella segreteria del comune, nonché per il recapito al sindaco del comune o suo delegato per l'immediato inoltro alla giunta regionale dell'altro esemplare unitamente ai verbali di tutte le sezioni del comune e dei relativi allegati; dispone inoltre per la riconsegna al sindaco o suo delegato del materiale sopravanzato e dell'arredamento della sala, dopo di che dichiara sciolta l'adunanza.

 

     Art. 282. Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti.

1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

a) sentiti i membri dell'ufficio, procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 290;

b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;

c) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

d) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

e) assegna alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti i due terzi dei seggi, fra i quali deve essere considerato quello relativo al sindaco, salvo quanto disposto dall'articolo 287. Qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta, si arrotonda all'unità superiore. Il restante terzo dei seggi è attribuito proporzionalmente tra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per 1; 2; 3; ... fino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente delle cifre intere e decimali il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

f) proclama eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto e detratto dal numero di seggi attribuiti alla lista di maggioranza quello assegnato al candidato proclamato eletto sindaco, i candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera c) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista; il primo seggio spettante a ogni lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

2. Nel caso in cui i candidati alla carica di sindaco più votati ottengano lo stesso numero di voti validi, si procede a un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 265, comma 3, e 271. Il presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.

3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale si ricostituisce e il presidente:

a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1;

b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, che è costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano di età;

c) procede alla assegnazione dei seggi alle liste e alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere, compiendo le operazioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1.

4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'articolo 45 e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni.

5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato ai sensi degli articoli 288 e 290, alla confezione dei plichi diretti alla giunta regionale e al comune, al loro recapito al sindaco del comune o a un suo delegato ai sensi dell'articolo 291 nonché alla riconsegna al sindaco o a un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

 

     Art. 283. Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti.

1. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

a) sentiti i membri dell'ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate, in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 290;

b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;

c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni del comune, dal candidato alla carica di sindaco collegato;

d) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune;

e) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

f) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;

g) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi del consiglio, la cifra elettorale di ogni lista o gruppo di liste collegate, come determinata alla lettera c), e sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste collegate che ha la maggior cifra elettorale ed, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti; h) verifica se, detratto il seggio assegnato al candidato eletto sindaco, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio; qualora non lo abbiano conseguito viene assegnato, oltre al seggio del sindaco, il 60 per cento dei seggi, con eventuale arrotondamento all'unità superiore. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto sindaco sono comunque assegnati non più del 70 per cento dei seggi, oltre al seggio del sindaco. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi della lettera g);

i) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata alla lettera d), che corrisponde ai voti riportati al primo turno, per 1; 2; 3; ... fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti a ogni lista;

l) proclama eletti consiglieri comunali, in primo luogo, i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Proclama quindi eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera e) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

2. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco, si effettua un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 266, comma 4, e 271. Il presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età.

3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale si ricostituisce e il presidente:

a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1;

b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età;

c) procede all'assegnazione dei seggi alle liste o ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali ulteriori collegamenti, e alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, compiendo le operazioni di cui alle lettere g), h), i), l) del comma 1.

4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'articolo 45 e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni.

5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 288 e 290, alla confezione dei plichi diretti alla giunta regionale e al comune, al loro recapito al sindaco del comune o a un suo delegato a termini dell'articolo 291 nonché alla riconsegna al sindaco o a un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

 

     Art. 284. Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti.

1. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

a) sentiti i membri dell'ufficio, procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 290;

b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;

c) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente; per il candidato alla carica di sindaco e di consigliere comunale la cifra individuale, ai fini della proclamazione a consigliere, è quella a lui più favorevole;

d) proclama eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

e) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune;

f) effettua l'assegnazione dei seggi per ciascuna lista e a tal fine divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei seggi del consiglio, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;

g) attribuisce i seggi non potuti assegnare perché non è stato raggiunto il quoziente elettorale, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ... fino alla concorrenza dei seggi non attribuiti, le somme dei resti dei singoli gruppi di liste collegate ai sensi dell'articolo 241 e i resti delle liste non collegate, sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, tenendo conto che alle liste le quali non hanno conseguito il quoziente elettorale non potrà essere attribuito più di un seggio ciascuna. Attribuisce a ciascun gruppo di liste collegate e alle liste non collegate tanti ulteriori seggi quante volte il gruppo di liste o le liste non collegate risultano compresi nella graduatoria dei più alti quozienti. A parità di quozienti, nelle cifre intere, il seggio va attribuito al gruppo di liste o alla lista che ha la maggiore cifra di voti residui e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. All'interno dei singoli gruppi di liste collegate, i seggi sono attribuiti in ordine decrescente alle liste che hanno riportato il maggior numero di voti residui nella prima assegnazione. Se a una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo la graduatoria delle cifre elettorali;

h) proclama eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera c) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista. Al candidato eletto sindaco spetta il primo seggio assegnato alla lista di appartenenza.

2. Nel caso in cui i candidati alla carica di sindaco più votati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 267, comma 3, e 271. Il presidente dell'ufficio centrale sospende la proclamazione degli eletti consiglieri comunali e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. In caso di parità di voti tra più candidati è ammesso al ballottaggio il candidato appartenente alla lista per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale si ricostituisce e il presidente:

a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1;

b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune, e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato sindaco il candidato appartenente alla lista per l'elezione del consiglio che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, viene eletto il più anziano di età;

c) proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale ai sensi della lettera h) del comma 1; al candidato alla carica di sindaco non risultato eletto nel secondo turno di votazione spetta il primo seggio assegnato alla lista di appartenenza.

4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'articolo 45 e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni.

5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 288 e 290, alla confezione dei plichi diretti alla giunta regionale e al comune, al loro recapito al sindaco del comune o a un suo delegato a termini dell'articolo 291 nonché alla riconsegna al sindaco o a un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

 

     Art. 285. Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, escluso il comune di Bolzano - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti.

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, escluso il comune di Bolzano, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

a) sentiti i membri dell'ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 290;

b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;

c) determina la cifra elettorale di ogni lista che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 269, comma 3;

d) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

e) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;

f) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista e a tal fine divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;

g) attribuisce i seggi non potuti assegnare perché non è stato raggiunto il quoziente elettorale, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ... fino alla concorrenza dei seggi non attribuiti, le somme dei resti dei singoli gruppi di liste collegate ai sensi dell'articolo 241 e i resti delle liste non collegate, sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, tenendo conto che alle liste le quali non hanno conseguito il quoziente elettorale non potrà essere attribuito più di un seggio ciascuna. Attribuisce a ciascun gruppo di liste collegate e alle liste non collegate tanti ulteriori seggi quante volte il gruppo di liste o le liste non collegate risultano compresi nella graduatoria dei più alti quozienti. A parità di quozienti, il seggio va attribuito al gruppo di liste o alla lista che ha la maggiore cifra di voti residui e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. All'interno dei singoli gruppi di liste collegate, i seggi sono attribuiti in ordine decrescente alle liste che hanno riportato il maggior numero di voti residui nella prima assegnazione. Se a una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo la graduatoria delle cifre elettorali;

h) proclama eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, detratto il seggio assegnato al candidato eletto sindaco in conformità a quanto da lui stesso dichiarato all'atto della accettazione della candidatura, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera d) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista. Qualora la lista di riferimento del candidato eletto sindaco non abbia ottenuto alcun seggio, il seggio del candidato eletto sindaco viene detratto a quella lista della coalizione che ha ottenuto seggi con i resti con il minor numero di voti residui. Ai candidati alla carica di sindaco risultati non eletti spetta il primo seggio assegnato alla lista di riferimento indicata all'atto dell'accettazione della candidatura, qualora la lista, o la coalizione di liste che sostengono il candidato sindaco, abbia diritto ad almeno due seggi; nel caso di coalizione di liste, la lista di riferimento del candidato sindaco deve aver ottenuto almeno uno dei due seggi della coalizione.

2. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco, si effettua un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 269, comma 5, e 271. Il presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età.

3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale si ricostituisce e il presidente:

a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1;

b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune, e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, viene eletto il più anziano di età;

c) procede all'assegnazione dei seggi alle liste e alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, compiendo le operazioni di cui alle lettere f), g), h) del comma 1.

4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'articolo 45 e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni.

5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 288 e 290, alla confezione dei plichi diretti alla giunta regionale e al comune, al loro recapito al sindaco del comune o a un suo delegato a termini dell'articolo 291 nonché alla riconsegna al sindaco o a un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

 

     Art. 286. Comune di Bolzano. Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti.

1. Per il comune di Bolzano, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

a) sentiti i membri dell'ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 290;

b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;

c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 269, comma 3;

d) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali come determinate alla lettera c) di tutte le liste che compongono il gruppo stesso;

e) individua quindi:

1) i gruppi di liste collegate che abbiano conseguito almeno il 7 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito almeno il 2,2 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco;

2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito almeno il 3 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco, nonché, all'interno dei gruppi di liste collegate che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), le liste che abbiano conseguito almeno il 3 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco;

f) qualora nessuna lista all'interno di un gruppo di liste collegate abbia conseguito il 2,2 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco e nessuna lista di cui alla lettera e) numero 2) abbia raggiunto il 3 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco, l'attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti avviene secondo quanto previsto dall'articolo 285;

g) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

h) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi ovvero qualora nessun candidato sia eletto sindaco procede secondo quanto previsto dal comma 2;

i) tra i gruppi di liste di cui alla lettera e) numero 1) e le liste di cui alla lettera e) numero 2), procede al riparto dei seggi in base alla rispettiva cifra elettorale. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tali gruppi di liste e singole liste per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale. Nell'effettuare tale divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti in ordine decrescente. In caso di parità di resti, il seggio va attribuito al gruppo di liste o alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima al gruppo di liste o alla lista con il maggior numero di candidati; in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio. Se a un gruppo di liste o a una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo la graduatoria delle cifre elettorali;

l) individua quindi, nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate di cui alla lettera e) numero 1), le liste che abbiano conseguito almeno il 2,2 per cento;

m) procede, per ciascun gruppo di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale di ciascuna lista di cui alla lettera l). A tal fine, per ciascun gruppo di liste, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse ai riparti di cui alla lettera l) per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera i). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti in ordine decrescente. In caso di parità di resti, il seggio va attribuito alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima alla lista con il maggior numero di candidati; in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio. Se all'interno del gruppo di liste a una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo la graduatoria delle cifre elettorali;

n) proclama eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, detratto il seggio assegnato al candidato eletto sindaco in conformità a quanto da lui stesso dichiarato all'atto dell'accettazione della candidatura, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera f) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista. Qualora la lista di riferimento del candidato eletto sindaco non abbia ottenuto alcun seggio, il seggio del candidato eletto sindaco viene detratto a quella lista del gruppo che ha ottenuto seggi, eventualmente con i resti, con il minor numero di voti residui. Ai candidati alla carica di sindaco risultati non eletti spetta il primo seggio assegnato alla lista di riferimento indicata all'atto dell'accettazione della candidatura, qualora la lista, o il gruppo di liste che sostengono il candidato sindaco, abbia diritto ad almeno due seggi; nel caso di gruppo di liste, la lista di riferimento del candidato sindaco deve aver ottenuto almeno uno dei due seggi del gruppo.

2. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco, si effettua un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 269, comma 5 e 271. II presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età.

3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale si ricostituisce e il presidente:

a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1;

b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune, e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, viene eletto il più anziano di età;

c) procede all'assegnazione dei seggi alle liste e alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, compiendo le operazioni di cui alle lettere i), l), m) e n) del comma 1.

4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'articolo 45 e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni.

5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 288 e 290, alla confezione dei plichi diretti alla giunta regionale e al comune, al loro recapito al sindaco del comune o a un suo delegato a termini dell'articolo 291, nonché alla riconsegna al sindaco o a un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

 

     Art. 287. Validità delle elezioni - Quorum dei votanti e quorum dei voti validi.

1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, ove sia stata ammessa e votata una sola candidatura alla carica di sindaco con la collegata lista di candidati per il consiglio comunale, si intendono eletti sindaco e candidati compresi nella lista, purché il candidato alla carica di sindaco abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

2. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, ove sia stata ammessa e votata una sola lista di candidati per il consiglio comunale, si intendono eletti i candidati alla carica di sindaco e alla carica di consigliere compresi nella lista, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento 245 degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, ove sia stata ammessa e votata una sola candidatura alla carica di sindaco, anche se collegata a più liste di candidati per il consiglio comunale, il sindaco si intende eletto purché abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

4. Per la determinazione del quorum dei votanti di cui ai commi 1, 2 e 3, tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non sono computati gli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

5. Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui ai commi 1, 2 e 3, l'elezione è nulla; è parimenti nulla l'elezione nel caso in cui più della metà dei seggi assegnati al comune rimanga vacante.

 

     Art. 288. Operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e dell'ufficio centrale.

1. Di tutte le operazioni compiute dall'ufficio elettorale di sezione e dall'ufficio centrale è steso verbale in duplice esemplare, di cui uno per gli atti del comune e l'altro per gli atti della giunta regionale.

 

     Art. 289. Verbale dell'ufficio elettorale di sezione.

1. Il verbale dell'ufficio elettorale di sezione deve contenere:

a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonché il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;

b) la constatazione del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli ammessi a votare nella sezione a termini delle lettere b), c) e d) dell'articolo 252;

c) l'indicazione del numero delle schede autenticate prima dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione;

d) l'indicazione nominativa degli elettori ammessi a votare ai sensi dell'articolo 259, comma 3;

e) l'indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel modo seguente:

1) totale dei votanti;

2) totale delle schede contenenti i voti validi, compresi i voti contestati ma attribuiti;

3) totale delle schede contenenti i voti contestati e non attribuiti;

4) totale delle schede contenenti i voti nulli;

5) totale delle schede nulle;

6) totale delle schede bianche.

Il dato di cui al numero 1) è desunto dalla lista elettorale e dalle liste aggiunte che sono servite per la votazione, mentre i dati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) sono desunti dalle tabelle di scrutinio che costituiscono parte integrante del verbale;

f) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione o altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonché la citazione delle proteste o reclami presentati all'ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal presidente;

g) l'elenco degli allegati al verbale;

h) l'indicazione dell'ora e data di chiusura delle operazioni;

i) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio e dei rappresentanti di lista.

 

     Art. 290. Verbale dell'ufficio centrale.

1. Il verbale dell'ufficio centrale e la seconda parte del verbale dell'unica sezione del comune deve contenere:

a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio, nonché il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;

b) la constatazione delle condizioni previste dall'articolo 287 per la validità dell'elezione;

c) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati;

d) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione o altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonché la citazione delle proteste e reclami presentati all'ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal presidente;

e) l'elenco degli allegati al verbale;

f) l'indicazione dell'ora e data di chiusura delle operazioni;

g) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio e dei rappresentanti di lista;

h) l'indicazione delle cifre elettorali di lista e di gruppo;

i) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;

l) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati, in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;

m) l'indicazione dei candidati eletti per ciascuna lista;

n) l'indicazione del candidato eletto sindaco;

o) l'indicazione, per ciascuna lista, dei candidati eletti consiglieri comunali.

 

     Art. 291. Formazione, trasmissione, consegna e deposito dei plichi e pacchi.

1. Tutti i plichi e pacchi, la cui confezione è prescritta delle disposizioni contenute nel presente capo, vanno sigillati con il bollo dell'ufficio e con la firma del presidente e di almeno due componenti l'ufficio.

2. I plichi e i pacchi diretti all'ufficio centrale sono consegnati direttamente al presidente del medesimo o, nei comuni con più di tre sezioni, alla segreteria del comune, dal presidente del seggio o da un suo delegato scelto tra i componenti dell'ufficio elettorale.

3. I plichi e i pacchi diretti al tribunale, alla giunta regionale e al comune sono consegnati direttamente dal presidente del seggio, o per sua delega scritta, da un componente del medesimo, al sindaco del comune o suo delegato che ne rilascia ricevuta e ne cura l'immediato inoltro agli uffici destinatari.

 

     Art. 292. Pubblicazione e notifica degli eletti.

1. Il sindaco neo eletto pubblica, entro 3 giorni dal ricevimento del verbale dell'ufficio centrale o dell'unica sezione del comune, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

 

     Art. 293. Annullamento elezioni - Nomina commissario e rinnovo elezioni.

1. Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento della elezione del sindaco e/o del consiglio comunale, la giunta provinciale provvede all'amministrazione del comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il sindaco e/o il consiglio comunale non siano riconfermati con decisione del consiglio di stato, oppure sino a quando il sindaco e il consiglio comunale non vengano rinnovati con altra elezione.

2. Le elezioni saranno rinnovate entro 90 giorni dalla data in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva. Tale termine può essere prorogato al solo fine di far coincidere l'elezione con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

3. Analogamente si procede quando le elezioni non possono svolgersi per mancanza di candidature oppure perché si è verificata l'ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 247 oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'articolo 287.

 

     Art. 294. Termine e modalità per il rinnovo delle elezioni.

1. Dovendosi far luogo a nuova elezione per il mancato verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 295, l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal presidente della regione d'intesa col commissario del governo e col presidente della corte di appello di Trento.

 

     Art. 295. Validità della elezione.

1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

2. In caso diverso si provvede ai sensi dell'articolo 294.

 

Capo IV

Disposizioni finali

 

     Art. 296. Ricorsi contro le operazioni elettorali.

1. In materia di ricorsi contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali e di controversie riguardanti questioni di eleggibilità, si applicano le leggi dello stato.

 

     Art. 297. Disposizioni penali.

1. Per quanto concerne le disposizioni penali si applicano le norme previste dal capo IX, articolo 86 fino a 103 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.

 

     Art. 298. Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche.

1. Al fine dell'eventuale introduzione in tutti i comuni della regione di sistemi elettronici per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, negli uffici elettorali di sezione che saranno individuati con decreto del presidente della regione sono sperimentate operazioni di voto e di scrutinio mediante l'uso di apparecchiature elettroniche.

2. Le scelte relative alla definizione dell'esperimento sono fatte in coordinamento con le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantirne la compatibilità con gli orientamenti e le soluzioni tecnologiche e infrastrutturali adottate dalle medesime.

3. L'esperimento di votazione e scrutinio di cui al comma 1 si svolge nelle stesse giornate delle operazioni di votazione e scrutinio disciplinate dalla presente legge.

4. Alla sperimentazione possono partecipare gli elettori dopo aver espresso il voto ai sensi della presente legge.

5. Lo scrutinio mediante l'uso di apparecchiature elettroniche è effettuato al termine delle operazioni attribuite a ciascun ufficio elettorale di sezione dalla presente legge.

6. Con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'esperimento di cui al comma 1.

7. Tutte le spese inerenti e conseguenti le sperimentazioni sono a carico della regione.

 

     Art. 299. Ripartizione degli oneri finanziari.

1. L'onere derivante dallo svolgimento delle operazioni elettorali è ripartito come segue:

a) sono a carico della regione le spese relative ai seguenti adempimenti:

1) fornitura dei bolli elettorali e delle matite copiative per l'espressione del voto, nonché delle pubblicazioni e istruzioni destinate agli uffici elettorali comunali e di sezione;

2) aggiornamento dei presidenti ai sensi dell'articolo 227;

3) stampa e invio ai comuni del manifesto di indizione dei comizi elettorali, del manifesto delle candidature e di quelli riportanti le principali norme di votazione e le principali sanzioni penali;

4) stampa, confezione e recapito ai singoli comuni delle schede di votazione;

5) stampa, confezione e recapito ai singoli comuni dei verbali degli uffici elettorali e delle tabelle di scrutinio;

6) nomina da parte della corte d'appello di Trento dei presidenti di seggio e degli uffici centrali, notifica agli interessati, nonché formazione e tenuta al corrente dell'elenco regionale degli eleggibili a tali cariche;

7) servizio cartoline-avviso per gli elettori all'estero;

8) rilevazione, elaborazione e pubblicazione statistiche elettorali, nonché evidenza numerica dell'elettorato e nominativo degli eletti;

9) servizi di interesse generale ivi compresi quelli di organizzazione e di controllo delle procedure, nonché di assistenza tecnico-giuridica ai comuni e uffici interessati nel procedimento elettorale;

b) sono a carico della rispettiva provincia le spese relative agli adempimenti di cui all'articolo 220 in materia di protezione dei contrassegni tradizionali;

c) sono a carico dei comuni tutte le rimanenti spese derivanti dall'applicazione della presente legge nonché da disposizioni normative diramate dalla giunta regionale per le esigenze del servizio.

 

     Art. 300. Lavoro straordinario.

1. Il personale dipendente della regione, addetto al servizio elettorale o chiamato a collaborare nel servizio medesimo, può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di ottanta ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di emanazione del decreto che fissa il giorno della votazione al trentesimo giorno successivo alla data della votazione stessa.

 

TITOLO VI

Referendum consultivi per le modificazioni di cui all'articolo 7 dello statuto speciale

 

     Art. 301. Presentazione della domanda.

1. Le domande relative alla costituzione di borgate o frazioni in comuni autonomi, alla separazione di frazioni da un comune per essere aggregate a un altro comune, al mutamento della denominazione o del capoluogo del comune e alle rettifiche o variazioni delle circoscrizioni comunali o frazionali, inoltrate alla giunta regionale e istruite a norma degli articoli 21, 22, 23 e 25 della presente legge e degli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del D.P.G.R. 12 luglio 1984, n. 12/L, devono venire sottoposte al voto delle popolazioni interessate espresso mediante referendum, salvo il disposto dell'articolo 302.

2. Le domande sono presentate alla giunta provinciale che le trasmette entro il termine perentorio di 60 giorni alla giunta regionale, con un proprio motivato parere.

 

     Art. 302. Indizione del referendum e casi di non indizione.

1. La giunta regionale, accertata la regolarità delle domande e dell'istruttoria, eccettuato quanto previsto dai commi 2 e 4, ordina la votazione per referendum, fissa la data della convocazione dei comizi e la formula sulla quale verrà fatta la votazione. La data di convocazione dei comizi viene stabilita d'intesa col commissario del governo per la provincia interessata.

2. Il consiglio regionale può non far luogo a referendum se in base agli atti di istruttoria ritenga che la domanda di erezione in comune autonomo di una frazione o la domanda di distacco di una frazione da un comune con aggregazione ad altro contermine, non possono comunque essere accolte, perché vi osti la condizione dei luoghi o perché il nuovo comune o i comuni di cui viene modificata la circoscrizione territoriale non avrebbero sufficienti mezzi per provvedere alle funzioni determinate dalla legge per il comune.

3. Qualora i consigli dei comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro parere favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al comune, il consiglio regionale può deliberare, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla regione, che al referendum partecipino soltanto gli elettori del comune ove non si sia raggiunta la prescritta maggioranza qualificata, o gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune.

4. Può egualmente prescindersi dal referendum quando ricorrendo i requisiti di cui al comma 3, si tratti di proposta di cambiamento di denominazione del comune o di una variazione della circoscrizione territoriale del comune che interessi il territorio nel quale non si trovano insediamenti umani permanenti.

 

     Art. 303. Pubblicazione del manifesto e suo contenuto.

1. I sindaci dei comuni nei quali è stato ordinato il referendum ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi in tutti i comuni e le frazioni interessate, almeno 30 giorni prima della votazione.

2. Il manifesto deve contenere:

a) l'oggetto del referendum e la formula o le formule che vengono sottoposte a votazione;

b) la data e l'ora dell'inizio e della chiusura della votazione;

c) il luogo della votazione e la sede delle singole sezioni elettorali con la rispettiva circoscrizione territoriale.

 

     Art. 304. Luogo e data di votazione.

1. La votazione ha luogo in tutto il comune, rispettivamente in tutti i comuni interessati, nel solo e medesimo giorno fissato nel manifesto che indice il referendum.

 

     Art. 305. Elettori.

1. Hanno diritto di partecipare alla votazione per referendum tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati e ivi residenti.

2. Hanno altresì diritto di partecipare alla votazione per referendum i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Tali elettori non sono computati per la determinazione del quorum dei votanti necessario per la validità del referendum.

 

     Art. 306. Esercizio del diritto di voto.

1. Il diritto di voto è esercitato nella sezione elettorale nei cui elenchi l'elettore risulta iscritto ai sensi dell'articolo 307.

2. Gli elettori che esercitano funzioni in seno alle commissioni elettorali per il referendum, come pure i delegati di partito o di gruppo, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano tali funzioni, quand'anche essi siano iscritti negli elenchi di un'altra sezione del medesimo comune.

3. Quando una votazione per referendum è limitata a una frazione o porzione di territorio, ai sensi dell'articolo 302, comma 3, i membri delle commissioni elettorali per il referendum e i delegati di partito o di gruppo sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, soltanto quando gli stessi risultino iscritti negli elenchi elettorali sezionali della frazione o porzione di territorio chiamati a votare.

4. I nomi degli elettori ammessi a votare nella sezione ai sensi dei commi 2 e 3 verranno iscritti in un elenco aggiuntivo da allegarsi all'elenco elettorale della rispettiva sezione.

 

     Art. 307. Elenchi elettorali di sezione - Compilazione, pubblicazione e aggiornamento.

1. Ai fini del referendum il sindaco provvede per la compilazione degli appositi elenchi di sezione comprendenti gli elettori di cui all'articolo 305, in conformità alle istruzioni della giunta regionale che devono prevedere l'iscrizione degli elettori nella sezione relativa al territorio in cui gli stessi hanno il domicilio.

2. Gli elenchi così compilati sono pubblicati, all'esame di chiunque ne abbia interesse, per 15 giorni consecutivi mediante deposito nella segreteria e contemporaneo avviso all'albo comunale. Entro lo stesso termine gli aventi diritto possono chiedere rettifiche o iscrizioni per eventuali omissioni.

3. La pubblicazione ha inizio con il trentesimo giorno precedente quello di votazione.

4. Tenute presenti le segnalazioni di cui al comma 2 e in base ai dati degli atti elettorali del comune, il sindaco provvede, entro il secondo giorno antecedente a quello di votazione, all'aggiornamento degli elenchi elettorali di sezione che divengono con ciò definitivi.

 

     Art. 308. Sezioni elettorali.

1. Per la ripartizione del comune in sezioni elettorali, l'arredamento e il funzionamento delle stesse, la forma e la disposizione delle urne e delle cabine, valgono le disposizioni generali in vigore.

2. Devono in ogni caso venir costituite sezioni separate nelle borgate o frazioni o località direttamente interessate e quando la giunta regionale lo ritenga utile agli effetti del referendum.

 

     Art. 309. Nomina della commissione elettorale di sezione.

1. La giunta comunale provvede alla nomina di una commissione elettorale per il referendum per ciascuna delle sezioni in cui viene diviso il comune. La nomina deve avvenire almeno 8 giorni prima della data fissata per la votazione ed entro lo stesso termine deve esserne fatta la notifica per iscritto agli interessati.

 

     Art. 310. Composizione della commissione elettorale di sezione e compensi.

1. La commissione elettorale per il referendum è costituita da un presidente, due scrutatori effettivi e due supplenti, da scegliersi tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune e di cui almeno uno negli elenchi della sezione interessata.

2. Nei comuni della provincia di Bolzano la composizione della commissione elettorale per il referendum deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nel comune.

3. La carica di presidente e di scrutatore è obbligatoria. Il relativo compenso è fissato dalla giunta comunale.

 

     Art. 311. Nomina del segretario della commissione elettorale di sezione e compenso.

1. Il comune mette a disposizione di ogni commissione elettorale per il referendum una persona atta a ricoprire le mansioni di segretario.

2. La carica di segretario è retribuita e il relativo compenso è fissato dalla giunta comunale.

 

     Art. 312. Elenchi elettorali di sezione - Contenuto.

1. All'atto della votazione ogni sezione è fornita di duplice copia degli elenchi elettorali di sezione contenenti i nominativi, in ordine alfabetico, distintamente per maschi e femmine di tutti gli elettori aventi diritto di voto nella sezione stessa, con l'indicazione del cognome, nome e, in caso di omonimia, luogo e data di nascita.

2. A fianco di detto elenco è riservata un'apposita colonna in bianco destinata alla firma di uno scrutatore a conferma dell'avvenuta votazione.

 

     Art. 313. Delega dei rappresentanti di partito o gruppo presso la commissione elettorale.

1. Ciascun partito o gruppo può delegare un proprio rappresentante ad assistere a tutte le operazioni di votazione e di scrutinio.

2. In caso di divergenza fra gli elettori circa la designazione dei delegati, il presidente della commissione elettorale per il referendum, sentiti gli scrutatori, decide inappellabilmente.

3. I nominativi di questi rappresentanti sono comunicati alla commissione elettorale per il referendum, distintamente per ogni sezione, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio delle operazioni di voto.

 

     Art. 314. Delegati di partito o gruppo - Assistenza alle operazioni della commissione elettorale.

1. I delegati di partito o gruppo assistono alle operazioni di votazione e di scrutinio e hanno diritto di fare tutte le osservazioni e proteste che ritengono opportune circa la regolarità delle operazioni stesse e sulla proclamazione dei risultati delle votazioni; su tali osservazioni o proteste, il presidente della commissione elettorale per il referendum, sentiti gli scrutatori, decide inappellabilmente, mettendo il tutto a verbale.

 

     Art. 315. Obbligo di presenziare alle operazioni elettorali - Vicepresidenza.

1. Durante le operazioni di voto e di scrutinio devono essere sempre presenti almeno due membri della commissione elettorale per il referendum, fra cui il presidente o il vicepresidente.

2. La vicepresidenza è assunta dallo scrutatore più anziano e lo stesso coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o di impedimento.

 

     Art. 316. Schede di votazione.

1. Le schede di votazione per il referendum sono conformi ai tipi predisposti dalla giunta regionale, variandone, secondo i casi, le dimensioni.

2. Per la provincia di Bolzano le schede sono bilingui.

3. All'esterno esse portano l'intestazione "Regione Trentino-Alto Adige" e nella parte interna, nello spazio appositamente riservato, viene stampata la formula sulla quale viene fatta la votazione e a margine o in calce a tale formula vengono riportati in carattere rilevante i monosillabi "Sì" e "No", per l'espressione del voto.

 

     Art. 317. Consegna del materiale elettorale al presidente di sezione.

1. Il giorno precedente la votazione, previa convocazione, il sindaco consegna a ogni presidente di sezione il pacco contenente il materiale elettorale, rendendone responsabili della custodia i presidenti stessi.

 

     Art. 318. Commissione elettorale - Operazioni preliminari e apertura della votazione.

1. La commissione elettorale per il referendum si insedia un'ora prima dell'inizio della votazione.

2. Quando uno o entrambi gli scrutatori effettivi non siano presenti e non si possa provvedere alla loro sostituzione con gli scrutatori supplenti, il presidente chiama in sostituzione alternativamente il più anziano e il più giovane tra gli elettori presenti nel seggio.

3. La commissione esegue nell'ordine indicato le seguenti operazioni:

a) constata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione fornito dalla regione;

b) timbra con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nell'elenco elettorale di sezione;

c) ripone nell'urna, sita a sinistra del presidente, le schede così autenticate;

d) sigilla l'urna vuota, sita a destra del presidente, lasciando solo aperto il foro per l'introduzione delle schede votate.

4. Durante le operazioni di cui al presente articolo, che devono essere eseguite nel più breve tempo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

5. Il presidente della commissione dichiara quindi aperta la votazione.

 

     Art. 319. Regolamentazione accesso dei votanti al seggio.

1. Il presidente disciplina l'accesso dei votanti al seggio in modo che le operazioni si svolgano nel massimo ordine e sia comunque garantita la segretezza del voto.

 

     Art. 320. Identificazione dell'elettore e ricevimento della scheda di votazione.

1. L'elettore, entrato nel locale di votazione, comprova la propria identità personale presentando un documento di identificazione o, in mancanza di esso, ricorrendo alla testimonianza diretta di uno dei membri del seggio elettorale o di altro elettore della sezione noto alla commissione elettorale per il referendum; quindi, ricevuta in consegna dal presidente la scheda per la votazione e la matita copiativa, si reca nella cabina elettorale per l'esercizio del voto.

2. La commissione elettorale per il referendum non ammette alla votazione l'elettore che si rifiuti di entrare nella cabina.

 

     Art. 321. Votazione degli elettori fisicamente impediti.

1. L'elettore di cui sia stata constatata l'incapacità fisica a esprimere da solo il proprio voto può essere autorizzato a farsi accompagnare nella cabina da una persona di sua fiducia, che sia iscritta negli elenchi elettorali dello stesso comune.

 

     Art. 322. Modalità di espressione del voto.

1. L'espressione del voto si manifesta tracciando con la matita copiativa un segno nel riquadro contenente il "Sì", qualora si accetti la proposta, mentre verrà tracciato lo stesso segno nel riquadro contenente il "No" in caso di rigetto della formula.

 

     Art. 323. Compilazione e riconsegna della scheda di votazione - Segnatura negli elenchi elettorali dell'avvenuto esercizio del diritto di voto.

1. Espresso il voto, l'elettore chiude la scheda ed esce dalla cabina, riconsegnando scheda e matita copiativa al presidente del seggio, il quale depone la prima nell'apposita urna sigillata situata alla sua destra.

2. Contemporaneamente uno degli scrutatori, in segno di constatata identità dell'elettore e dell'avvenuto esercizio del diritto di voto da parte dello stesso, appone la propria firma sulle due copie degli elenchi elettorali in possesso del seggio, nell'apposito spazio riservato accanto al nominativo dell'elettore.

 

     Art. 324. Chiusura della votazione.

1. Le operazioni di voto devono svolgersi ininterrottamente. All'ora stabilita per la chiusura, il presidente ammette al voto ancora e soltanto gli elettori che già si trovano nel locale del seggio, dopo di che dichiara chiusa la votazione e inizia immediatamente le operazioni di scrutinio.

 

     Art. 325. Spoglio delle schede.

1. Dopo aver fatto constatare ai membri del seggio l'integrità dei sigilli apposti all'urna contenente le schede votate, il presidente procede all'apertura dell'urna stessa e allo spoglio delle schede, assistito dagli scrutatori e dai delegati di partito o di gruppo.

 

     Art. 326. Compilazione e firma dei fogli di scrutinio - Decisioni sui voti contestati.

1. Il presidente enuncia ad alta voce il voto espresso in ciascuna scheda.

2. Il segretario e uno degli scrutatori, ciascuno per proprio conto e su fogli distinti, annotano i risultati numerici riscontrati, distintamente per:

a) voti affermativi;

b) voti negativi;

c) schede nulle;

d) schede bianche.

3. Sui voti contestati decide il presidente della commissione elettorale del referendum, sentiti gli scrutatori.

4. I fogli riportanti i risultati della votazione, ultimato lo scrutinio, vanno controfirmati dal presidente e da due scrutatori.

 

     Art. 327. Schede nulle.

1. Sono nulle le schede portanti segni di riconoscimento o recanti risposte espresse in forma diversa da quella prescritta o in modo comunque da rendere identificabile l'elettore.

2. Nei casi dubbi il presidente della commissione elettorale per il referendum decide sulla validità o meno della scheda, dopo aver sentito gli scrutatori.

 

     Art. 328. Raggruppamento delle schede spogliate in plichi - Controllo della corrispondenza del numero delle schede spogliate con il numero dei votanti.

1. Le schede spogliate devono essere raggruppate e racchiuse in plichi, distinti per:

a) schede contenenti voto affermativo;

b) schede contenenti voto negativo;

c) schede nulle;

d) schede bianche.

2. Sull'esterno di ogni plico deve essere riportato il numero e il tipo delle schede contenute.

3. Il numero globale delle schede spogliate, comprese quelle nulle e bianche, deve corrispondere al numero complessivo dei votanti quale risulta dagli elenchi di sezione controfirmati dagli scrutatori, completati col nome degli elettori iscritti in altre sezioni, ma che hanno esercitato il diritto di voto, perché membri della commissione elettorale per il referendum.

 

     Art. 329. Verbale delle operazioni di votazione - Elementi essenziali - Compilazione e sottoscrizione.

1. Sulle operazioni di votazione per referendum è steso, contemporaneamente allo svolgersi delle operazioni stesse, un verbale in duplice esemplare, contenente i seguenti dati essenziali:

a) orario di inizio e di chiusura delle operazioni, nelle loro diverse fasi (operazioni preliminari, votazione, scrutinio, proclamazione dei risultati);

b) composizione del seggio elettorale, compresi i delegati di partito o di gruppo;

c) particolari rilevanti sulle operazioni (incidenti, contestazioni e relative decisioni adottate dalla commissione elettorale per il referendum).

2. Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e controfirmato in ogni foglio dal presidente e da tutti i membri del seggio elettorale.

 

     Art. 330. Formazione, chiusura, recapito e consegna dei plichi - Risultato della votazione e sua pubblicazione.

1. Ultimato lo scrutinio e chiuso il verbale delle operazioni per il referendum, il presidente procede alla formazione di due plichi contenenti rispettivamente:

a) primo plico:

1) copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio;

2) schede votate, comprese quelle bianche e nulle;

3) copia dei fogli di scrutinio;

4) copia degli elenchi elettorali che sono serviti per la votazione;

b) secondo plico:

1) copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio;

2) copia dei fogli di scrutinio;

3) copia degli elenchi elettorali che sono serviti per la votazione.

2. I plichi sono chiusi con sigilli recanti le firme del presidente e dei due scrutatori.

3. Il primo plico è recapitato dal presidente del seggio, o da un suo incaricato, munito di regolare delega, entro ventiquattro ore dalla chiusura della votazione, alla presidenza della giunta regionale, mentre il secondo plico è recapitato, entro lo stesso termine, alla sede dell'ufficio comunale, per essere conservato nell'archivio locale.

4. Nei comuni ove esistono più sezioni elettorali il primo plico dovrà essere consegnato al presidente della prima sezione, il quale ne disporrà il recapito alla presidenza della regione, unitamente ai plichi di tutte le altre sezioni del comune.

5. Il risultato della sezione viene proclamato dal presidente e quello complessivo, ove esistano più sezioni, dal presidente della prima sezione, e viene partecipato al sindaco del comune per la pubblicazione all'albo comunale.

 

     Art. 331. Validità del referendum - Quorum dei votanti e quorum dei voti positivi.

1. Ai fini della validità del referendum è necessaria la partecipazione al medesimo, in ciascun comune interessato, di almeno il 40 per cento degli elettori, non computando tra questi i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, fatte salve le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 302 sulla limitazione della consultazione per referendum.

2. Il referendum si intende abbia dato esito negativo qualora per la formula sottoposta a votazione non sia stata raggiunta la percentuale di voti positivi di almeno il 50 per cento di quelli validamente espressi.

3. Nel caso in cui siano state sottoposte a votazione più formule, il referendum si intende abbia dato esito negativo per la formula o per le formule che non abbiano raggiunto la percentuale di voti validi positivi di cui al comma 2.

 

     Art. 332. Compiti della giunta regionale dopo la votazione.

1. Entro 30 giorni dallo svolgimento della votazione per referendum la giunta regionale trasmette al consiglio regionale:

a) nel caso in cui l'esito della votazione sia stato complessivamente favorevole alla domanda presentata ai sensi dell'articolo 301, il relativo disegno di legge;

b) nel caso in cui l'esito della votazione non sia stato complessivamente favorevole alla domanda presentata ai sensi dell'articolo 301, una proposta di deliberazione contenente la reiezione della domanda.

 

     Art. 333. Referendum consultivo sulla denominazione del nuovo comune.

1. Ferma restando la validità della consultazione referendaria per quanto riguarda la scelta della fusione e il capoluogo del comune, in caso di fondate problematicità sul nome del nuovo comune, accertate dalla competente commissione legislativa o dal consiglio regionale, che non consentano l'approvazione del disegno di legge istitutivo del comune stesso entro un anno dalla presentazione, la giunta regionale, su richiesta della competente commissione legislativa, indice un nuovo referendum limitato alla sola denominazione. La nuova denominazione è proposta dai consigli comunali entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Ove siano proposte più denominazioni, queste sono sottoposte a referendum. Sulla proposta stessa è acquisito il parere della giunta provinciale. Per l'effettuazione del referendum si applicano le norme del presente titolo, ad eccezione degli articoli 331 e 332. Spetta al consiglio regionale adottare le conseguenti determinazioni tenuto conto anche dell'esito della consultazione.

 

     Art. 334. Ripartizione delle spese.

1. Le spese inerenti lo svolgimento delle votazioni per referendum sono ripartite fra regione e comuni interessati secondo le modalità previste dall'articolo 299.

 

     Art. 335. Bolli elettorali.

1. Nelle votazioni per referendum si utilizzano i bolli elettorali forniti dalla regione.

 

TITOLO VII

Disposizioni finali

 

     Art. 336. Norma finanziaria.

1. Per le finalità previste agli articoli 19, 143, 149, 227, 298, 299 e 334 si provvede per gli esercizi 2018-2020 con gli stanziamenti già autorizzati. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 34, quantificati in euro 7.000.000,00 a decorrere dall'esercizio 2019, si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" Titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio [24].

 

     Art. 337. Abrogazioni.

1. Sono abrogate le disposizioni indicate nella colonna B dell'allegato L/1.

2. Sono inoltre abrogati:

a) l'articolo 35 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16;

b) l'articolo 88 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5;

c) l'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1974, n. 6;

d) l'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4;

e) la legge regionale 14 agosto 1986, n. 4;

f) gli articoli 23, comma 3, 47, 49 e il capo XIII della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni a eccezione dell'articolo 66 [25];

g) il Titolo III della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni;

h) il Titolo III della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni;

i) l'articolo 17, commi da 1 a 27, da 29 a 33, da 35 a 43, da 46 a 57, da 60 a 85, da 87 a 97 e l'articolo 19, commi da 1 a 7, 10, 11 e 23 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni;

l) gli articoli 55, 62 e 67 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7;

m) l'articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 2008, n. 2;

n) l'articolo 11 della legge regionale 26 aprile 2010, n. 1;

o) gli articoli 19 e 23 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2;

p) gli articoli 22 e 24 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1;

q) l'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11;

r) l'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1;

s) l'articolo 4 della legge regionale 28 settembre 2016, n. 8.

3. Restano in vigore gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 32, 33, 121, 122, 124, 125 e 126 del D.P.G.R. 12 luglio 1984, n. 12/L.

4. Restano in vigore le disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria contenute nel D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.

 

     Art. 338. Norma finale.

1. Quando norme o provvedimenti fanno riferimento alle disposizioni espressamente abrogate dall'articolo 337, comma 1, o alle corrispondenti disposizioni indicate nella colonna C dell'allegato L/1 il riferimento si intende alle relative disposizioni della presente legge, come riportate nella colonna A dello stesso allegato L/1.

2. Restano fermi i termini fissati nelle disposizioni abrogate dall'articolo 337 per l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti e per l'adozione di atti, in relazione alle norme riunite nella presente legge.

 

     Art. 339. Pubblicazione ed entrata in vigore della legge.

1. La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, avendo effetto dal 15 giugno 2018.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

 

Allegati A - I

(Omissis)

 

Allegato L


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 2021, n. 1.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 16 dicembre 2019, n. 8.

[3] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 16 dicembre 2019, n. 8.

[4] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 16 dicembre 2019, n. 8.

[5] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 1 agosto 2019, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 16 dicembre 2019, n. 8.

[6] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 1 agosto 2019, n. 3.

[7] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 20 dicembre 2021, n. 7.

[8] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 1 agosto 2019, n. 3.

[9] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 16 dicembre 2019, n. 8.

[10] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 16 dicembre 2019, n. 8.

[11] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 1 agosto 2019, n. 3.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 1 agosto 2019, n. 3.

[13] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 1 agosto 2019, n. 3.

[14] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 luglio 2020, n. 3.

[15] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 16 dicembre 2019, n. 8 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 luglio 2020, n. 3. La Corte costituzionale, con sentenza 11 maggio 2021, n. 95, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[16] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 1 agosto 2019, n. 3.

[17] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 16 dicembre 2019, n. 8. La Corte costituzionale, con sentenza 11 maggio 2021, n. 95, ha dichiarato l'illegittimità dell'ultimo periodo del presente comma.

[18] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 1 agosto 2019, n. 3.

[19] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 luglio 2020, n. 3.

[20] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 giugno 2020, n. 1.

[21] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 23 giugno 2020, n. 1.

[22] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 1 agosto 2019, n. 3.

[23] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 1 agosto 2019, n. 3.

[24] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 1 agosto 2019, n. 3.

[25] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 1 agosto 2019, n. 3.