§ 3.7.28 - L.P. 27 luglio 2005, n. 11.
Disposizioni per la stagione venatoria dell'anno 2005.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.7 caccia e pesca
Data:27/07/2005
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Disposizioni per l’esercizio della caccia nella stagione venatoria dell’anno 2005
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 3.7.28 - L.P. 27 luglio 2005, n. 11.

Disposizioni per la stagione venatoria dell'anno 2005.

(B.U. 9 agosto 2005, n. 32).

 

Art. 1. Disposizioni per l’esercizio della caccia nella stagione venatoria dell’anno 2005

     1. Per l’esercizio della caccia nella stagione venatoria dell’anno 2005 si applicano, oltre alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia) per le parti compatibili con quest'articolo, le seguenti disposizioni:

     a) per gli ungulati è consentito il prelievo venatorio di esemplari appartenenti alle seguenti specie e per i periodi di seguito indicati:

     1) capriolo femmina e piccolo: dall'11 settembre al 21 settembre e dal 12 ottobre al 30 novembre;

     2) capriolo maschio: dall'11 settembre al 23 ottobre;

     3) camoscio: dal 18 settembre al 17 novembre;

     4) cervo: dall'11 settembre al 25 settembre e dal 9 ottobre al 23 novembre;

     5) muflone: dal 18 settembre al 17 novembre;

     b) per la lepre è consentito l'esercizio della caccia per le seguenti specie e per i periodi di seguito indicati:

     1) lepre comune: dal 25 settembre al 15 dicembre;

     2) lepre bianca: dall'1 ottobre al 28 novembre;

     c) per le specie diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), i periodi entro i quali è consentito l’esercizio della caccia sono determinati dal comitato faunistico provinciale previsto dall’articolo 11 della legge provinciale n. 24 del 1991, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS). Per l’espressione del parere dell’INFS si applica l’articolo 52 ter, comma 3, della legge provinciale n. 24 del 1991;

     d) fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì, l’esercizio venatorio è consentito per non più di tre giorni alla settimana a libera scelta del cacciatore, da effettuare secondo le modalità fissate dal comitato faunistico provinciale;

     e) dall'1 ottobre al 30 novembre 2005 l’esercizio venatorio da appostamento alla fauna migratoria è consentito per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

     2. Per le violazioni del comma 1, lettera d), si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 46, comma 1, lettera m), della legge provinciale n. 24 del 1991.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.