Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.1 disciplina generale |
Data: | 21/03/1990 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. |
Art. 16. |
Art. 17. |
Art. 18. |
Art. 19. |
Art. 20. |
Art. 21. |
§ 39.1.24 - L. 21 marzo 1990, n. 53.
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.
(G.U. 22 marzo 1990, n. 68).
1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.
2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con
3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:
a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;
e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.
5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.
6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.
7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.
8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.
9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.
1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
1. Nel titolo della
2. All'articolo 1, comma 1, della
1. All'articolo 3, comma 2, della
1. All'articolo 5 della
a) al comma 1 sono soppresse le parole: "ha validità quinquennale e";
b) al comma 2 sono soppresse le parole: "e di segretario di seggio elettorale";
c) al comma 3 sono soppresse le parole: "o di segretario"; le parole: "per giustificati e comprovati motivi" sono sostituite dalle seguenti: "per gravi, giustificati e comprovati motivi";
d) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo:
(Omissis).
2. In occasione del primo aggiornamento annuale dell'albo degli scrutatori, previsto dall'articolo 5 della
1. Dopo l'articolo 5 della
(Omissis).
1. L'articolo 6 della
(Omissis).
1. All'articolo 34 del testo unico n. 361 del 1957 ed all'articolo 20, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960, le parole: "di cinque scrutatori" sono sostituite dalle seguenti: "di quattro scrutatori".
1. Fino al mese di marzo 1991, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla
a) gli importi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 della
b) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 45.000 e in lire 30.000;
c) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 87.000 e in lire 59.000.
2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla
1. L'articolo 71 del testo unico n. 570 del 1960 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2. E' abrogato il primo comma dell'articolo 74 del testo unico n. 570 del 1960.
1. L'articolo 119 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
1. A modifica degli articoli 28, secondo comma, e 32, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960 e dell'articolo 1, secondo comma, della
a) da almeno 20 e da non più di 30 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti;
b) da almeno 60 e da non più di 90 elettori nei comuni con più di 2.000 e fino a 5.000 abitanti;
c) da almeno 175 e da non più di 250 elettori nei comuni con più di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
d) da almeno 350 e da non più di 500 elettori nei comuni con più di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;
e) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori nei comuni con più di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;
f) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con più di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;
g) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori nei comuni con più di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
h) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori nei comuni con più di 1.000.000 di abitanti.
2. All'articolo 18 del testo unico n. 361 del 1957, dopo il primo comma, come sostituito dall'articolo 1, primo comma, lettera g), della
(Omissis)
3. All'articolo 1, primo comma, lettera b), del
4. All'articolo 12, quarto comma, della
1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 24 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 13 della
(Omissis).
3. All'articolo 30 del testo unico n. 570 del 1960 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente:
(Omissis);
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
(Omissis).
4. Al secondo comma dell'articolo 31 del testo unico n. 570 del 1960 le parole: "secondo l'ordine di presentazione delle relative liste" sono sostituite dalle seguenti: "secondo l'ordine risultato dal sorteggio".
5. Al primo comma dell'articolo 33 del testo unico n. 570 del 1960, dopo la lettera e), è aggiunta, in fine, la seguente:
(Omissis).
6. Al secondo comma dell'articolo 34 del testo unico n. 570 del 1960 le parole: "secondo l'ordine di presentazione" sono sostituite dalle seguenti: "secondo l'ordine risultato dal sorteggio".
7. I numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 17 della
(Omissis).
8. I numeri 1), 4) e 5) del primo comma dell'articolo 11 della
(Omissis).
9. All'articolo 13, primo comma, della
(Omissis).
1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla
2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
1. L'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 sono segnalati al presidente della corte d'appello, da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della presente legge.
1. All'articolo 47 del testo unico n. 570 del 1960, al secondo comma, dopo le parole: "il più giovane tra gli elettori presenti" sono inserite le seguenti: "iscritti nelle liste del comune".
2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni inferiori ai 5.000 abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.
1. All'articolo 96 del testo unico n. 570 del 1960, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
(Omissis).
2. All'articolo 104 del testo unico n. 361 del 1957, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
(Omissis).
1. Nella prima attuazione della presente legge, alle disposizioni di cui all'articolo 6 è data applicazione entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. A tale fine il manifesto di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della
1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla
2. Detti programmi sono realizzati e trasmessi dalla società concessionaria del servizio pubblico della radio e della televisione alle medesime condizioni stabilite per la rubrica: Tribuna elettorale.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le disponibilità del fondo iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinate a fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Articolo sostituito dall'art. 1 della
[2] Comma sostituito dall'art. 38 bis del
[3] Comma così sostituito dall'art. 38 bis del