§ 41.7.187 - D.Lgs. 16 dicembre 1993, n. 592.
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:16/12/1993
Numero:592


Sommario
Art. 01.  Finalità
Art. 1.  Uso della lingua ladina
Art. 1 bis.  Uso della lingua ladina, mochena e cimbra nei procedimenti davanti al giudice di pace
Art. 2.  Scuola
Art. 2 bis.  (Accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina, mochena e cimbra).
Art. 3.  Uffici pubblici
Art. 3 bis.  Concessionari di pubblici servizi
Art. 3 ter.  Ripristino dei cognomi in forma originaria
Art. 3 quater.  Interventi di promozione delle caratteristiche culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra a mezzo di trasmissioni radiotelevisive.
Art. 4.  Censimenti
Art. 5.  Individuazione delle località ladine
Art. 5 bis.  Disposizioni finali


§ 41.7.187 - D.Lgs. 16 dicembre 1993, n. 592.

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento [1].

(G.U. 16 febbraio 1994, n. 38)

 

     Art. 01. Finalità [2]

     1. In attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, lo Stato, la regione, la provincia autonoma di Trento e gli enti locali tutelano e promuovono, nell'ambito delle proprie competenze, le caratteristiche etniche e culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, residenti nel territorio della provincia di Trento. La provincia di Trento promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina, mochena e cimbra e individua il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di autonomia [3].

     2. Le finalità di tutela e di promozione della lingua e della cultura, desumibili dagli articoli da 1 a 4, sono perseguite anche in favore delle popolazioni mochena e cimbra residenti, rispettivamente, nei comuni di Fierozzo-Vlarötz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palae en Bersntol e nel comune di Luserna-Lusern, tenendo conto delle caratteristiche demografiche delle stesse, dallo Stato, dalla regione, dalla provincia autonoma di Trento e dagli enti locali ubicati nella medesima provincia, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo i rispettivi ordinamenti.

     2-bis. La Provincia autonoma di Trento promuove con le università ricadenti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol progetti di alta formazione nonchè ogni altra iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e di cultura delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, diretti ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative in coerenza con le finalità del presente decreto [4].

 

          Art. 1. Uso della lingua ladina

     1. I cittadini appartenenti alle popolazioni ladine della provincia di Trento hanno facoltà di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche e con gli uffici, siti nelle località ladine, dello Stato, della regione, della provincia e degli enti locali, nonchè dei loro enti dipendenti, e con gli uffici della regione e della provincia che svolgono funzioni esclusivamente nell'interesse delle popolazioni ladine anche se siti al di fuori delle suddette località. Dai predetti uffici dello Stato sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia.

     2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata in lingua ladina, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino, ovvero per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, seguita dal testo in lingua ladina.

     3. Nelle località ladine gli atti pubblici destinati alla generalità dei cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralità di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico o dell'affissione e le carte di identità sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina [5].

     4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle località ladine della provincia di Trento i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che ladina.

     4-bis. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, la regione e la provincia di Trento curano la pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse delle popolazioni ladina, mochena e cimbra nelle rispettive lingue, e, per quanto riguarda la lingua mochena e quella cimbra, in caso di non traducibilità, nella lingua di riferimento. Tale pubblicazione è, di norma, contemporanea al testo in lingua italiana e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana. [6]

 

          Art. 1 bis. Uso della lingua ladina, mochena e cimbra nei procedimenti davanti al giudice di pace [7]

     1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nei procedimenti davanti al giudice di pace competente per i territori dei comuni di cui all'articolo 5 e all'articolo 01 è consentito l'uso rispettivamente della lingua ladina, mochena e cimbra.

     2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.

     3. Negli uffici di cui al comma 1 le comunicazioni rivolte al pubblico e le indicazioni sono redatte anche in lingua ladina, mochena e cimbra.

     4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, se non è possibile usare le lingue mochena e cimbra si utilizza la lingua di riferimento.

     5. La regione, nell'ambito della propria competenza, assicura gli interventi organizzativi e finanziari occorrenti per l'attuazione della finalità di cui al comma 1.

     6. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano anche all'ufficio del giudice di pace avente competenza territoriale per i comuni di cui all'articolo 5.

 

          Art. 2. Scuola [8]

     1. Nelle scuole situate nelle località ladine della provincia di Trento, così come individuate dall'articolo 5, la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio, da disciplinare secondo il disposto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e successive modifiche. Il ladino può altresì essere usato quale lingua di insegnamento, secondo le modalità stabilite dai competenti organi scolastici.

     2. Gli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica delle località ladine che hanno conseguito il diploma di licenza media in scuole diverse da quelle delle località ladine sono esonerati, a richiesta, dall'insegnamento della lingua e della cultura ladina.

     3. Nell'ambito delle procedure per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato, per i trasferimenti, per le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo del personale - direttivo e docente - della provincia di Trento presso le scuole di ogni ordine e grado delle località ladine, i posti vacanti e disponibili sono riservati ed attribuiti con precedenza assoluta anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina. Il personale docente, a cui è stato attribuito il posto secondo le modalità previste da questo comma, è tenuto a insegnare la lingua e la cultura ladina oppure a usare il ladino quale lingua di insegnamento, secondo quanto previsto dal comma 1 [9].

     4. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento delle località ladine secondo quanto disposto dal comma 3 gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato o con assegnazioni provvisorie.

     4-bis. Nelle scuole dell'infanzia situate nelle località ladine di cui al comma 1 il ladino è usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento secondo quanto previsto dalla normativa provinciale. A tal fine la legge provinciale prevede che, nell'ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilità nelle predette scuole, i posti vacanti sono riservati e attribuiti con precedenza assoluta, anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale, a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina, da accertarsi secondo modalità stabilite dalla medesima legge provinciale. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento secondo quanto disposto da questo comma, gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato [10].

     4-ter. Il personale insegnante, a cui è stato attribuito il posto secondo le modalità previste dal comma 4-bis, è tenuto a usare il ladino quale lingua di insegnamento secondo quanto previsto dallo stesso comma [11].

     5. Le finalità di tutela della lingua e della cultura ladina previste dal presente articolo sono assicurate dalla provincia anche nell'ambito dei corsi di formazione professionale di durata pluriennale, tenendo conto delle caratteristiche formative e didattiche dei corsi medesimi.

 

     Art. 2 bis. (Accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina, mochena e cimbra). [12]

     1. Con legge provinciale sono stabiliti criteri e modalità di accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina di cui agli articoli 2, 3 e 3-bis, nonchè della lingua mochena e di quella cimbra.

     2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le modalità di accertamento della lingua e della cultura ladina previste dalle norme abrogate

 

          Art. 3. Uffici pubblici

     1. Negli uffici e nelle amministrazioni di cui all'art. 1 aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento è assegnato a domanda, nell'ambito delle procedure per i trasferimenti e per le assegnazioni provvisorie o definitive di sede previste dalle vigenti normative, con precedenza assoluta personale avente i requisiti prescritti che dimostri la conoscenza della lingua ladina.

     2. [L'accertamento della conoscenza della lingua ladina ai fini di cui al comma 1 è effettuato da una commissione, nominata dal commissario del Governo per la provincia di Trento, d'intesa con il Presidente della Giunta provinciale, secondo le modalità stabilite con decreto del commissario del Governo, d'intesa con il medesimo Presidente della Giunta provinciale] [13].

     3. [La commissione, nominata per un triennio, è composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti, scelti per metà fra i cittadini residenti nelle località ladine. Svolge le funzioni di segretario un impiegato, appartenente ad un livello retributivo funzionale non inferiore al sesto, dell'amministrazione dello Stato o della provincia. Tutti i commissari ed il segretario devono avere piena conoscenza della lingua italiana e di quella ladina] [14].

     4. I candidati in possesso dei prescritti requisiti, che dimostrino la conoscenza della lingua ladina hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti locali delle località ladine nonché dagli altri enti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 1, limitatamente alla copertura dei posti vacanti negli uffici indicati dal medesimo comma 1 [15] .

 

          Art. 3 bis. Concessionari di pubblici servizi [16]

     1. Gli enti e le società comunque denominati e strutturati, che abbiano sede, proprie strutture o dipendenze nelle località ladine di cui all'articolo 5 e che svolgano servizi pubblici che al 1° gennaio 1993 erano esercitati da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, assicurano la precedenza assoluta per l'assegnazione di sede o per i trasferimenti presso le strutture o le dipendenze ubicate nelle medesime località ladine a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, ne abbiano fatto specifica richiesta e abbiano dimostrato la conoscenza della lingua ladina nei modi prescritti [17].

     2. Gli enti e le società di cui al comma 1, in occasione di assunzioni di personale, individuano il fabbisogno di personale delle strutture e delle dipendenze ubicate nelle località di cui all'articolo 5, non soddisfatte con le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 1. Per la copertura delle carenze così individuate i medesimi enti e società assicurano precedenza assoluta per le assunzioni, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili nell'anno, effettuate per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate, a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, risultino iscritti presso l'ufficio di collocamento avente competenza territoriale sulle predette località ladine ed ivi abbiano fatto constatare preventivamente, a propria cura, la conoscenza della lingua ladina accertata nei modi prescritti [18].

 

          Art. 3 ter. Ripristino dei cognomi in forma originaria [19]

     1. I cittadini appartenenti alle popolazioni ladina, mochena e cimbra e residenti in provincia di Trento, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome nella lingua di appartenenza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

     2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al commissario del governo, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il commissario del governo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il commissario del governo può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro competente, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento e' esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.

     3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

 

          Art. 3 quater. Interventi di promozione delle caratteristiche culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra a mezzo di trasmissioni radiotelevisive. [20]

     1. Il Ministero delle comunicazioni, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, anche mediante apposite convenzioni con la provincia di Trento, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatte salve le funzioni di indirizzo della competente commissione parlamentare, assicurano tutte le necessarie misure e condizioni per la tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento.

     2. Per le trasmissioni e i programmi in lingua ladina sono di norma utilizzate le strutture e le attività realizzate nell'ambito delle convenzioni di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Per le stesse finalità la provincia può stipulare appositi accordi con le emittenti locali.

     3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1 può essere prevista anche la captazione e la diffusione nel territorio provinciale di programmi radiotelevisivi nelle lingue dell'area culturale europea.

 

          Art. 4. Censimenti

     1. Nei censimenti generali della popolazione italiana è rilevata, sulla base di apposite dichiarazioni degli interessati, la consistenza e la dislocazione territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina residenti nella provincia di Trento.

     2. In sede di prima applicazione del presente decreto, nell'ambito del programma statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, viene inserita apposita rilevazione della consistenza dei cittadini di lingua ladina residenti nelle località ladine della provincia di Trento, da effettuarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, come da ultimo modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290.

 

          Art. 5. Individuazione delle località ladine

     1. Ai fini del presente decreto sono località ladine i comuni di Campitello di Fassa-Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena-Moena, Pozza di Fassa-Poza, Soraga-Soraga e Vigo di Fassa-Vich. [21]

 

          Art. 5 bis. Disposizioni finali [22]

     1. Si applicano nella provincia di Trento le norme di tutela delle minoranze previste dalla legge 15 dicembre 1992, n. 482, in quanto più favorevoli rispetto alle norme vigenti nella medesima provincia.

 


[1] Titolo così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 321.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 321.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 22 maggio 2001, n. 261.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 24.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 178.

[6] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 22 maggio 2001, n. 261.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 22 maggio 2001, n. 261.

[8] Articolo sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 321.

[9] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 8 settembre 1999, n. 344, dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 2010, n. 262 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 24.

[10] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 8 settembre 1999, n. 344 e così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 24.

[11] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 24.

[12] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 2010, n. 262.

[13] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 2010, n. 262.

[14] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 2010, n. 262.

[15] Comma sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 321 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 2010, n. 262.

[16] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 321.

[17] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 2010, n. 262.

[18] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 2010, n. 262.

[19] Articolo aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 22 maggio 2001, n. 261.

[20] Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 22 maggio 2001, n. 261.

[21] Comma sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 321.

[22] Articolo aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 22 maggio 2001, n. 261.