Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 13/01/2016 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Territorio di applicazione |
Art. 3. Trasferimento di funzioni amministrative |
Art. 4. Funzioni legislative |
Art. 5. Risorse finanziarie |
§ 41.7.354 - D.Lgs. 13 gennaio 2016, n. 16.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione.
(G.U. 10 febbraio 2016, n. 33)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata
Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 4 agosto 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 10 della
2. Il presente decreto disciplina, altresì, ferma restando la legislazione regionale in materia, l'applicazione delle disposizioni più favorevoli di cui alla
Art. 2. Territorio di applicazione
1. Con riferimento alla tutela, promozione e valorizzazione della lingua e della cultura sarda e catalana, le disposizioni contenute nel presente decreto e nella legislazione regionale si applicano nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 3 della
Art. 3. Trasferimento di funzioni amministrative
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, alla Regione è trasferito l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della
Art. 4. Funzioni legislative
1. Il legislatore regionale è autorizzato a disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 3.
2. Il legislatore regionale disciplina, nell'ambito della potestà legislativa ripartita in materia di istruzione ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'esercizio delle funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome ai sensi dell'articolo 4 della
Art. 5. Risorse finanziarie
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite, di cui all'articolo 3, è riservata annualmente alla Regione una specifica assegnazione finanziaria a valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 9 e 15 della