§ 4.6.10 - Legge Regionale 8 gennaio 1996, n. 1.
Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.6 sport e tempo libero
Data:08/01/1996
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  La professione di maestro di sci.
Art. 3.  (Albo professionale dei maestri di sci)
Art. 4.  Condizioni per l'iscrizione all'albo.
Art. 5.  (Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati)
Art. 6.  Abilitazione all'insegnamento dello sci.
Art. 7.  Commissione d'esame.
Art. 8.  Specializzazioni.
Art. 9.  Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale.
Art. 10.  Collegio regionale dei maestri di sci.
Art. 11.  Sanzioni disciplinari e ricorsi.
Art. 12.  Esercizio abusivo della professione.
Art. 13.  Scuole di sci.
Art. 14.  Adempimenti.
Art. 15.  Tariffe professionali.
Art. 16.  Sanzioni amministrative.
Art. 17.  Vigilanza.
Art. 18.  Norma finanziaria.
Art. 19.  Norma transitoria.
Art. 20.  Abrogazione norma precedente.
Art. 21. 


§ 4.6.10 - Legge Regionale 8 gennaio 1996, n. 1.

Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise.

(B.U. n. 1 del 16 gennaio 1996).

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La presente legge, in attuazione dei principi generali sanciti dalla legge 8 marzo 1991 n. 81, disciplina l'esercizio della professione di maestro di sci nel Molise.

 

     Art. 2. La professione di maestro di sci.

     1. E' maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, in particolare nelle discipline dello sci alpino, dello sci da fondo e dello snowboard, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi [1].

     2. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate e delimitate le aree sciistiche e sono altresì stabilite le caratteristiche degli itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni sciistiche ove è prevista l'attività di maestro di sci.

 

     Art. 3. (Albo professionale dei maestri di sci) [2]

     1. Coloro che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci nel territorio regionale devono essere iscritti nell'apposito albo professionale regionale, secondo le modalità di cui all'articolo 5.

     2. L'albo regionale è tenuto dal Collegio regionale maestri di sci, sotto la vigilanza della Regione.

     3. Il Collegio regionale dei maestri di sci rilascia agli iscritti un tesserino che attesti l'iscrizione all'albo.

 

     Art. 4. Condizioni per l'iscrizione all'albo.

     1. Possono essere iscritti all'albo maestri di sci della Regione Molise coloro che intendono esercitare la professione in detto territorio e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità Economica Europea;

     b) maggiore età;

     c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato Unità Sanitaria Locale del Comune di residenza;

     d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;

     e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione; anche temporanea dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

     f) abilitazione all'esercizio della professione di cui all'art. 6.

 

     Art. 5. (Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati) [3]

     1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o delle Province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione nel Molise devono richiedere l'iscrizione nell'apposito albo regionale della stessa.

     2. L'iscrizione all'albo professionale di cui al comma 1 è effettuata dal Collegio regionale dei maestri di sci della Regione Molise, ai sensi dell'articolo 4, dandone comunicazione al collegio della Regione o Provincia autonoma di provenienza.

     3. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'albo regionale i nominativi di coloro che comunicano di essere iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome.

     4. Sia le iscrizioni all'albo professionale regionale che le cancellazioni devono essere contestualmente comunicate al competente Assessorato regionale.

     5. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni e delle Province autonome che intendano esercitare la professione temporaneamente nel Molise, anche in forma saltuaria, devono dare preventiva comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci della Regione, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare, il periodo di attività, il recapito in Molise e la loro posizione fiscale [4].

     6. L'esercizio temporaneo ed occasionale dell'attività da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre regioni o province autonome non è soggetto agli obblighi di cui al presente articolo [5].

     7. Ai maestri di sci provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, non iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare la professione di maestro di sci stabilmente o temporaneamente in Molise anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206.

     8. Ai maestri di sci dei Paesi terzi che vogliono esercitare stabilmente l'esercizio della professione di maestro di sci si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

 

     Art. 6. Abilitazione all'insegnamento dello sci.

     1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza agli appositi corsi Tecnico-didattico- culturali ed il superamento dei relativi esami.

     2. La Giunta Regionale istituisce corsi di formazione distinti per le discipline alpine e per il fondo e per lo snowboard, avvalendosi della collaborazione del Consiglio Direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, nonchè degli organi tecnici della Federazione Italiana Sport Invernali [6].

     3. Per l'ammissione ai corsi deve essere prodotta domanda in carta legale alla Giunta Regionale dichiarando, sotto la propria responsabilità, il possesso dei seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione europea;

     b) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;

     c) compimento del diciottesimo anno di età;

     d) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

     Alla domanda deve essere allegato un certificato di idoneità psicofisica rilasciato dall'Azienda sanitaria regionale [7].

     4. I corsi di formazione, della durata minima di 90 giorni effettivi, compresi anche in un biennio, sono organizzati direttamente dall'Assessorato allo Sport o affidati in convenzione al Collegio regionale dei Maestri di Sci, sotto il controllo contabile dell'Assessorato regionale competente e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche; didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico; ambiente montano e conoscenza del territorio regionale; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti professionali [8].

     5. L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica. Il superamento della prova dà la facoltà di partecipare al primo corso successivo alla prova stessa e ad un secondo corso qualora non sia stato possibile partecipare al primo o non sia stato superato l'esame finale. Sono esonerati dalla prova gli atleti che abbiano fatto parte ufficialmente, negli ultimi cinque anni, delle squadre nazionali per le discipline alpine e per il fondo e per lo snowboard [9].

     6. Le prove d'esame comprendono tre sezioni: Tecnico-pratica, didattica e culturale. L'esame è superato se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni.

     E' ammesso alla prova didattica chi ha superato la prova tecnico- pratica; è ammesso alla prova culturale chi ha superato la prova didattica. Il mancato superamento della prova didattica o della prova culturale comporta solo la ripetizione di tali singole prove, da effettuarsi nella sezione immediatamente successiva.

     La sezione culturale comprende le materie concernenti: pericoli della montagna, prevenzione dei rischi da valanga, soccorso in valanga, orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale, nozioni di medicina e pronto soccorso, diritti, doveri e responsabilità del maestro, leggi e regolamenti professionali.

     7. Il programma della prova dimostrativa attitudinale, dei corsi e delle prove di esame, sia per le discipline alpine che per quelle del fondo e per lo snowboard, è stabilito dalla Giunta Regionale, sentito il Consiglio Direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione Italiana Sport Invernali, per le competenze di cui all'art. 8 della legge 8 marzo 1991, n. 81 [10].

     8. L'ammissione agli esami e subordinata alla frequenza di un minimo di ore pari all'80% di quelle previste per la durata del corso.

 

     Art. 7. Commissione d'esame. [11]

     1. Gli esami di abilitazione sono espletati da una commissione d'esame composta da:

a) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente;

b) due maestri di sci nella disciplina alpina, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;

c) due maestri di sci nella disciplina del fondo, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;

d) due maestri di sci nella disciplina dello snowboard, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;

e) tre istruttori nazionali nella disciplina alpina, indicati dalla FISI che opereranno in qualità di Tecnici Federali e scelti tra una rosa di nomi (massimo 10) indicati dal Collegio;

f) tre istruttori nazionali nella disciplina del fondo, indicati dalla FISI che opereranno in qualità di Tecnici Federali e scelti tra una rosa di nomi (massimo 10) indicati dal Collegio;

g) tre istruttori nazionali nella disciplina dello snowboard, indicati dalla FISI che opereranno in qualità di Tecnici Federali e scelti tra una rosa di nomi (massimo 10) indicati dal Collegio;

h) quattro esperti nelle materie della sezione culturale delle prove d'esame indicate all'articolo 7 della legge n. 81/1991.

     2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla C.

     3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per quattro anni. Con le stesse modalità si provvede alla nomina di un membro supplente per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, che partecipa ai lavori della commissione in caso di assenza del membro titolare. Nel caso in cui, entro due mesi dalla relativa richiesta non siano stati designati i componenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), e g) del comma 1, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina prescindendo dalla designazione stessa.

     4. I singoli componenti possono essere sostituiti con le medesime modalità previste per la nomina, in caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive.

     5. Per gli esami di abilitazione nella disciplina alpina la commissione delibera validamente con la presenza dei componenti di cui alle lettere a), b), e) ed h) del comma 1; per gli esami di abilitazione nella disciplina del fondo la commissione delibera validamente con la presenza dei componenti di cui alle lettere a), c), f) ed h) del comma 1; per gli esami di abilitazione nella disciplina dello snowboard la commissione delibera validamente con la presenza dei componenti di cui alle lettere a), d), g) ed h) del comma 1.

     6. Limitatamente all'espletamento delle prove d'esame relative alle sezioni tecnico-pratica e didattico-pratica-teorica, la commissione è articolata in tre sottocommissioni, una per la disciplina alpina, una per la disciplina del fondo e una per la disciplina dello snowboard.

     7. Le sottocommissioni per la disciplina alpina, per la disciplina del fondo e per la disciplina dello snowboard, sono composte rispettivamente dai componenti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1, dai componenti di cui alle lettere a), c), ed f) del comma 1 e dai componenti di cui alle lettere a), d) e g) del comma 1 e deliberano validamente con la presenza di almeno tre componenti.

     8. Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, i componenti della commissione e delle sottocommissioni di cui al presente articolo sono assicurati per rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni.

     9. Ai componenti esterni della commissione e delle sottocommissioni di cui al presente articolo è corrisposta un'indennità di partecipazione per ogni giornata di seduta nonché il rimborso spese, nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

 

     Art. 8. Specializzazioni. [12]

     1. In base alle esigenze e all'evoluzione tecnica dello sci la Giunta regionale, tramite l'Assessorato regionale competente in materia di sport, con la collaborazione del Collegio regionale dei maestri di sci e la FISI, cura e promuove l'organizzazione di corsi ed esami di specializzazione dedicati ai maestri di sci, individua in particolare le materie di insegnamento ed i programmi e fissa le quote di iscrizione per ciascun corso.

     2. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione consistono in prove tecnico-pratiche, didattica e culturali sostenute innanzi alla commissione d'esame di cui all'articolo 7.

 

     Art. 9. Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale.

     1. L'iscrizione all'albo professionale ha efficacia per tre anni ed è rinnovata a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico- fisico, di cui alla lettera c) comma 1 dell'art. 4 e di attestato di frequenza agli appositi corsi di aggiornamento.

     2. Le modalità per il periodo di aggiornamento tecnico didattico e culturale dei maestri di sci sono stabilite dalla Giunta Regionale sentito il Collegio regionale dei maestri di sci prevedendo l'impiego, per la parte tecnico didattica, di istruttori nazionali prevedendo l'impiego per la parte tecnico didattica, di istruttori nazionali. La Giunta Regionale fissa, altresì, l'ammontare delle spese a carico dei maestri partecipanti [13].

     3. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione all'albo regionale.

     4. Nel caso di impossibilità di frequenza dei corsi, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; la validità dell'iscrizione nell'albo professionale è prorogata fino alla frequenza di tale corso e, in ogni caso per un periodo massimo di tre anni, fermo restante l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui al comma 1.

 

     Art. 10. Collegio regionale dei maestri di sci.

     1. E' istituito, come organo di auto disciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci.

     Del Collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della Regione, nonchè i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

     2. Sono organi del Collegio:

     a) l'assemblea, formata da tutti i membri del Collegio;

     b) il Consiglio Direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;

     c) il presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

     3. Spetta all'assemblea del Collegio:

     a) eleggere il Consiglio Direttivo;

     b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;

     c) eleggere i membri del Collegio Nazionale dei maestri di sci;

     d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio Direttivo;

     e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

     4. Le sedute dell'assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del Collegio e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

     5. Spetta al Consiglio Direttivo del Collegio:

     a) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali;

     b) vigilare sull'esercizio della professione;

     c) applicare le sanzioni disciplinari;

     d) collaborare con le competenti autorità regionali;

     e) stabilire la misura del contributo a carico degli iscritti all'albo.

     6. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

     Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

     7. La Giunta Regionale esercita poteri di vigilanza sull'attività del Collegio regionale dei maestri di sci ed approva i regolamenti da questo adottati.

 

     Art. 11. Sanzioni disciplinari e ricorsi.

     1. I maestri di sci iscritti nell'albo professionale, che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalla legge 8 marzo 1991, n. 81, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

     a) ammonizione scritta;

     b) censura;

     c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;

     d) radiazione.

     2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio Direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti.

     Contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del Collegio nazionale, previsto dall'art. 15 della legge 8 marzo 1991, n. 81. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

     3. I provvedimenti adottati dal Collegio regionale, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal Collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

 

     Art. 12. Esercizio abusivo della professione.

     1. In presenza di esercizio abusivo della professione di maestro di sci, nonchè di accompagnamento retribuito di clienti sugli sci, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 18 primo comma della legge 8 marzo 1991, n. 81.

 

     Art. 13. Scuole di sci.

     1. Sono denominate "scuole di sci" le strutture organizzative cui fanno capo più maestri di sci, per esercitare, in modo coordinato, la loro attività professionale, individuale o collettiva.

     2. La Giunta Regionale, sentito ll Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, autorizza l'apertura di scuole di sci, valutando le richieste in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici della zona e favorendo la concentrazione delle scuole, purchè ricorrano le seguenti condizioni:

     a) la scuola sia composta da almeno cinque maestri di sci, compreso il direttore, con funzioni di coordinatore, che ne assume anche la rappresentanza legale.

     Nelle scuole che esercitano esclusivamente l'insegnamento del fondo, il numero minimo è ridotto a quattro unità.

     Al fine di garantire la necessaria continuità nel funzionamento dei servizi turistici, i maestri di sci costituenti l'organico minimo debbono impegnarsi a prestare la propria opera presso la scuola di sci per almeno sessanta giorni nel periodo di apertura delle strutture ricettive della località turistica;

     b) la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione ed organizzazione professionale di coloro che esercitano l'insegnamento dello sci;

     c) la scuola garantisca regole democratiche per la partecipazione effettiva di tutti i componenti: a tal fine la scuola deve essere retta da uno statuto e da un regolamento, deliberati dall'assemblea dei maestri di sci che ne fanno parte; in particolare, tutti i maestri associati alla scuola devono concorrere alla elezione delle cariche sociali e gli utili dell'attività realizzata dalla scuola andranno ripartiti in relazione alle effettive prestazioni professionali del singolo maestro ed alla sua eventuale specializzazione;

     d) la denominazione della scuola sia tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona;

     e) la scuola disponga di un'adeguata sede per il periodo di funzionamento stagionale;

     f) la scuola s'impegni a collaborare alle operazioni straordinarie di soccorso nella stazione in cui opera;

     g) la scuola assume l'impegno a collaborare con le competenti autorità scolastiche e con le organizzazioni ricreative e di turismo sociale per favorire la diffusione della pratica dello sci;

     h) la scuola collabori alla promozione di attività per lo sviluppo del turismo nella stazione in cui opera;

     i) la scuola collabori all'organizzazione di manifestazioni sciistiche di propaganda ed agonistiche.

     3. L'inizio dell'attività è, inoltre, subordinata alla dimostrazione di aver contratto un'adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguenti all'esercizio dell'insegnamento.

     4. Il controllo sull'attività delle scuole di sci, compreso il rispetto delle relative norme statutarie e regolamentari, è affidato al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci.

     5. L'autorizzazione è revocata, su parere espresso dal Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dal presente articolo e nel caso di gravi infrazioni alle norme della presente legge.

     6. L'autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività, ovvero nel caso di interruzione dell'attività della scuola che si protragga per oltre una stagione, oppure qualora non si dia attuazione alle eventuali disposizioni previste nel provvedimento autorizzativo.

     7. Le scuole di sci regolarmente autorizzate dalla Giunta Regionale per esclusivo uso didattico, potranno disporre di uno spazio territoriale delimitato e di una sede adeguata alle esigenze delle attività turistico sportive, per garantire la funzionalità e continuità del servizio turistico e per una maggiore sicurezza degli utenti.

 

     Art. 14. Adempimenti.

     1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 13 deve essere presentata in carta legale al Presidente della Giunta Regionale, sottoscritta dal Direttore, rappresentante legale, corredata di:

     a) elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola;

     b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore - coordinatore;

     c) atto costitutivo, statuto e regolamento della scuola;

     d) indicazione della sede;

     e) denominazione della scuola.

     2. Le scuole di sci autorizzate sono tenute a comunicare alla Giunta Regionale le variazioni riguardanti lo statuto, il regolamento e la sede, mentre al Collegio regionale dovrà essere inviato anche l'elenco nominativo dei nuovi eventuali iscritti.

 

          Art. 15. Tariffe professionali.

     1. Le tariffe che le scuole di sci devono applicare per l'insegnamento dello sci nella Regione Molise sono fissate annualmente dalla Giunta regionale.

     2. Sono stabilite tariffe diverse rispettivamente per le lezioni individuali e per le lezioni collettive, relativamente alle quali verrà determinato, con il provvedimento di fissazione della tariffa, anche il numero massimo degli allievi che vi possono partecipare.

     3. Per particolari combinazioni e per iniziative di carattere sociale, possono essere fissate tariffe agevolate.

     4. Le proposte di aggiornamento delle tariffe professionali, corredate del preventivo parere favorevole del Consiglio Direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, devono pervenire alla Giunta Regionale entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno.

     In mancanza si intendano confermate quelle in vigore nella stagione precedente.

     5. Le scuole di sci hanno l'obbligo di esporre nelle loro sedi, in modo ben visibile al pubblico, la tabella delle tariffe applicate.

 

     Art. 16. Sanzioni amministrative. [14]

     1. Chiunque eserciti l'attività di maestro di sci nella regione senza aver conseguito l'abilitazione di cui all'articolo 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro, oltre all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 12.

     2. L'esercizio della professione di maestro di sci nella regione da parte di chi, pur essendo in possesso dell'abilitazione, non risulti iscritto all'albo regionale, comporta una sanzione amministrativa da 300 euro a 1.200 euro.

     3. La violazione degli obblighi previsti ai commi 5 e 7 dell'articolo 5, comporta una sanzione amministrativa da 250 euro a 900 euro.

     4. L'applicazione di tariffe professionali superiori a quelle stabilite dalla Giunta regionale, comporta il pagamento della sanzione amministrativa da 4 a 8 volte la tariffa praticata.

     5. L'uso della denominazione "Scuola di sci" da parte di organismi non riconosciuti comporta una sanzione amministrativa da 500 euro a 2.100 euro a carico di ciascuna persona trovata in esercizio di attività d'insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione abusiva. In aggiunta a quanto sopra viene irrogata la sanzione da 3.000 euro a 12.000 euro a carico del direttore della scuola di sci abusiva.

     6. In caso di recidiva, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, viene raddoppiato.

 

     Art. 17. Vigilanza.

     1. L'accertamento delle violazioni, che può essere effettuato anche da funzionari del settore regionale competente per materia, e la irrogazione delle sanzioni amministrative, avvengono secondo le procedure di cui alla legge 24 dicembre 1981 n. 689.

     2. I rapporti di accertate violazioni delle norme della presente legge sono presentati alla Regione che determina l'entità delle sanzioni e riscuote i relativi proventi.

 

     Art. 18. Norma finanziaria.

     1. L'onere della spesa, di cui all'art. 6 della presente legge, valutato in L. 200.000.000 viene posto a carico del Capitolo n. 14200 del bilancio 1995.

     2. L'onere della spesa di cui all'art. 7 della presente legge valutato in L. 1.000.000 viene posto a carico del Capitolo n. 53510 del bilancio 1995, con prelievo di pari importo al Capitolo n. 54600 del bilancio di previsione 1995 "fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine".

     3. Per gli anni successivi agli appositi stanziamenti sarà provveduto con la legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 19. Norma transitoria.

     1. Tutti i maestri di sci, iscritti nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci di cui all'art. 4 della legge regionale 4 dicembre 1981 n. 24, con l'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto nell'albo professionale e fanno parte del Collegio regionale dei maestri di sci.

     2. In fase di prima applicazione della presente legge, sono riconosciute di diritto come "Tali" le scuole iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 14 della legge regionale 4 dicembre 1981 n. 24.

     3. Il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore competente per materia convoca la prima assemblea del Collegio regionale dei maestri di sci mediante avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e da trasmettere alle scuole di sci.

     Tale assemblea è presieduta dal maestro di sci più anziano presente.

     4. I ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal direttivo del Collegio regionale, fino a quando non sarà costituito il Collegio Nazionale dei maestri di sci, sono presentati alla Giunta Regionale che decide in via definitiva.

 

     Art. 20. Abrogazione norma precedente.

     1. La legge regionale 4 dicembre 1981 n. 24 è abrogata.

 

     Art. 21.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 settembre 2011, n. 29.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 settembre 2011, n. 29.

[3] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 9 settembre 2011, n. 29. La Corte costituzionale, con sentenza 21 settembre 2012, n. 219, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, L.R. 29/2011, nella parte in cui prevede che i maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni e delle Province autonome siano tenuti a praticare le tariffe determinate dalla Giunta regionale e comunque non inferiori a quelle della locale scuola di sci.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 26.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 26.

[6] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 9 settembre 2011, n. 29.

[7] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 9 settembre 2011, n. 29.

[8] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 21 dicembre 2015, n. 19.

[9] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 9 settembre 2011, n. 29.

[10] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 9 settembre 2011, n. 29.

[11] Articolo già sostituito dall'art. 5 della L.R. 9 settembre 2011, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 15 della L.R. 21 dicembre 2015, n. 19.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 9 settembre 2011, n. 29.

[13] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 9 settembre 2011, n. 29.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 9 settembre 2011, n. 29.