§ 3.9.16 - Legge Regionale 14 luglio 1979, n. 19.
Norme per l'esecuzione dei lavori e delle opere pubbliche di interesse regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.9 lavori pubblici, viabilità e acquedotti
Data:14/07/1979
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione della legge.
Art. 2.  Norme per la compilazione dei progetti.
Art. 3.  Approvazione dei progetti.
Art. 4.  Dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza.
Art. 5.  Stati di consistenza ai fini dell'occupazione temporanea.
Art. 6.  Attraversamenti e spostamenti.
Art. 7.  Aree destinate alla edilizia scolastica.
Art. 8.  Appalto dei lavori.
Art. 9.  Lavori in economia.
Art. 10.  Comitato tecnico-amministrativo.
Art. 11.  Esecuzione dei lavori in genere.
Art. 12.  Lavori in concessione.
Art. 13.  Lavori di competenza regionale dati in concessione e lavori con contributi regionali.
Art. 14.  Albo regionale dei collaudatori.
Art. 15.  Spese generali.
Art. 16.  Corresponsione dei contributi in conto capitale.
Art. 17.  Competenze in materia di lavori pubblici.
Art. 18.  Attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale.
Art. 19.  Finanziamento ed esecuzione dei lavori.
Art. 20.  Programma dei lavori.
Art. 21.  Manutenzione opere di scolo.
Art. 22.  Spese tecniche.
Art. 23.  Contributo in conto capitale.
Art. 24.  Lavori beneficianti di contributo statale.
Art. 24 bis.  Revisione dei prezzi.
Art. 25.  Norme finali.
Art. 25 bis.  Edilizia di culto.
Art. 26.  Entrata in vigore della legge.


§ 3.9.16 - Legge Regionale 14 luglio 1979, n. 19. [1]

Norme per l'esecuzione dei lavori e delle opere pubbliche di interesse regionale.

(B.U. n. 13 del 16 luglio 1979).

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Ambito di applicazione della legge.

     Le norme della presente legge, in applicazione dei principi fondamentali di cui alla legge dello Stato 3 gennaio 1978. n. 1, disciplinano la esecuzione dei lavori e delle opere pubbliche di interesse regionale.

     Esse si applicano alle opere ed ai lavori pubblici di interesse regionale eseguiti dalla Regione, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Consorzi di Bonifica, dai Comuni e dagli Enti locali e loro Consorzi nonchè, ove si tratti di lavori assistiti dai contributi previsti dalla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10, a quelli eseguiti dagli altri Enti di cui all'art. 1 della stessa legge.

 

     Art. 2. Norme per la compilazione dei progetti.

     I progetti delle opere di cui all'art. 1 sono compilati di norma dagli uffici tecnici degli Enti; qualora l'Ente non disponga di ufficio tecnico adeguato all'opera da realizzare o in caso di motivata necessità, esso potrà avvalersi dell'opera di liberi professionisti, con i quali dovrà preventivamente stipulare apposita convenzione, redatta sulla base di uno schema da approvare dalla Giunta Regionale entro 30 gg. dall'entrata in vigore della presente legge [2].

     Fino all'approvazione dello schema di convenzione di cui al comma precedente, gli Enti disciplineranno con propri atti i rapporti con i liberi professionisti.

     I progetti dovranno essere ispirati a criteri di sana economia con strutture dimensionate sulla base di necessità accertate e documentate e dovranno essere compilati nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di opere pubbliche. Nei capitolati speciali la determinazione del tempo utile per l'esecuzione dei lavori dovrà tener conto di quanto stabilito dal secondo comma del successivo art. 11.

     Eccezionalmente, per documentate particolari esigenze di carattere locale, fermo restando l'applicazione dei criteri generali tecnico- costruttivi e delle norme tecniche essenziali, potranno essere consentiti particolari adeguamenti delle norme in materia di edilizia scolastica di cui al D.M. 18 dicembre 1975.

 

     Art. 3. Approvazione dei progetti.

     I progetti di tutte le opere e lavori, di cui all'articolo 1, sono approvati dal competente organo dell'Ente:

     a) senza alcun parere consultivo per progetti di importo fino a 500 milioni di lire e per i progetti di qualsiasi importo che siano fedeli stralci di progetti generali già approvati, redatti in forma esecutiva e tali riconosciuti in sede di formulazione del relativo parere, ovvero che derivino da progetti già approvati per aggiornamento di prezzi effettuato ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 dicembre 1981 n. 741, nonchè per i progetti di qualsiasi importo che non usufruiscano di contributi regionali e statali;

     b) previo parere del responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Ente per i progetti generali esecutivi di importo fino a 3 miliardi di lire, nonchè per i progetti generali di massima di importo fino a 3 miliardi di lire e relativi lotti esecutivi; qualora l'ente non disponga di Ufficio Tecnico od il Responsabile dello stesso non abbia titolo professionale competente il parere viene dato, entro trenta giorni, dal Capo dell'Ufficio Tecnico della Provincia territorialmente competente; in caso di inadempienza entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, il parere viene dato dall'Ingegnere Capo dei lavori all'uopo incaricato dall'Ente;

     c) previo parere del responsabile del settore regionale competente per materia, per i progetti concernenti opere da appaltare dalla Regione;

     d) previo parere del Comitato tecnico amministrativo regionale di cui all'articolo 10 della legge regionale 14 luglio 1979 n. 19, per i progetti generali esecutivi e di massima di importo superiore a 3 miliardi e relativi lotti esecutivi. [3]

     I progetti dovranno pervenire al Comitato Tecnico Amministrativo Regionale corredati dalla relazione istruttoria dell'Ufficio Tecnico dell'Ente titolare nonchè da una relazione redatta dal Settore regionale competente per materia [4].

     E' soppressa ogni approvazione tecnica da parte degli Organi della Regione già prevista dalle vigenti disposizioni statali e regionali.

     Nei provvedimenti di approvazione dei progetti dovranno essere stabiliti i termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e delle espropriazioni.

     Gli organi consultivi di cui sopra sono tenuti ad emettere il parere entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, che, se favorevole, sarà comunicato telegraficamente all'Ente.

     In assenza di parere espresso nei termini o di richieste istruttorie, le procedure amministrative dell'Ente riprendono il loro corso, prescindendo dall'eventuale parere anche tardivamente pronunziato.

     In ogni caso l'istruttoria ed il parere da parte degli organi aditi vanno definiti entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle notizie o degli atti richiesti dagli organi stessi.

     Gli organi regionali consultivi riferiranno annualmente alla Presidenza della Giunta Regionale in ordine alla applicazione della detta norma, indicando le ragioni che hanno eventualmente impedito l'osservanza dei termini previsti per i pareri.

 

     Art. 4. Dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza.

     L'approvazione dei progetti effettuata ai sensi del precedente art. 3 equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

     Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la materia stessa.

     Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.

     Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del Consiglio Comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

     Nel caso in cui le opere ricadono su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del progetto, costituisce adozione di variante degli strumenti stessi e non necessita di autorizzazione regionale preventiva. Essa viene approvata con le modalità previste dagli art. 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il Presidente della Giunta Regionale emana il decreto di approvazione entro 60 giorni dal ricevimento degli atti.

     Le disposizioni di cui ai precedenti 4° e 5° comma si applicano altresì alle opere da realizzare da parte di associazioni o consorzi di comuni, province, consorzi di bonifica e consorzi per i nuclei di sviluppo industriale; tali enti dovranno comunque ottenere dall'amministrazione comunale competente l'approvazione dei progetti ai fini urbanistici.

 

     Art. 5. Stati di consistenza ai fini dell'occupazione temporanea.

     Le funzioni amministrative regionali concernenti le occupazioni temporanee e di urgenza e le operazioni di cui agli artt. 7 e 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, preordinate alle opere di cui alla presente legge ed alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono delegate al Comune nel cui territorio ricadono le opere da eseguire.

     Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili, lo stato di consistenza del fondo, prescritto dagli artt. 71, 1° comma, e 76 della legge 25 giugno 1965, n. 2359, va compilato, dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, a cura dell'Ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvederanno in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso.

     Detto verbale deve essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

     Il relativo avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, è notificato almeno venti giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali, ed entro lo stesso termine è affisso, per almeno venti giorni, all'albo del Comune o dei Comuni in cui sono siti gli immobili.

 

     Art. 6. Attraversamenti e spostamenti.

     Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili e per le quali sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, tutti gli Enti pubblici o società private che gestiscono servizi pubblici, e siano titolari del potere di autorizzazione o di concessione di attraversamento, sono tenuti a pronunziarsi entro 60 giorni dalla richiesta, indipendentemente dal perfezionamento delle pratiche amministrative e dal versamento delle somme dovute, sulle quali, in caso di ritardo, saranno corrisposti gli interessi legali.

     Entro lo stesso termine ed alle stesse condizioni, i soggetti di cui al comma precedente debbono pronunziarsi sugli spostamenti loro richiesti e devono provvedervi nei termini tecnici minimi, necessari alla realizzazione della specifica opera pubblica.

     Entro lo stesso termine ed alle stesse condizioni di cui al primo comma, e comunque prima dell'appalto dei lavori, gli Enti pubblici che ne hanno la competenza devono pronunziarsi sulle richieste di rimozione dei vincoli di qualsiasi natura che comunque possano ostacolare l'inizio delle opere.

     Ove il parere di cui ai precedenti commi spetti alla Regione, esso è esercitato dal Presidente della Giunta che emana i relativi decreti.

 

     Art. 7. Aree destinate alla edilizia scolastica.

     L'ampiezza minima delle aree destinate all'edilizia scolastica può essere inferiore di non oltre il 20% di quella stabilita dalle norme tecniche emanate in applicazione dell'art. 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e dall'art. 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412, a condizione che la deliberazione comunale di individuazione dell'area sia adottata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. Appalto dei lavori. [5]

     1. Per l'appalto dei lavori si applicano le vigenti norme statali.

     2. Gli appalti dei lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, che beneficiano di finanziamenti regionale o statali vengono normalmente aggiudicati con la procedura della licitazione privata secondo il metodo di cui all'art. 1 lett. a), della legge 3 febbraio 1973 n. 14. La scelta di un diverso metodo deve essere adeguatamente motivata.

     3. Gli enti beneficiari dei finanziamenti regionali o statali sono tenuti ad adottare, nell'espletamento delle gare, il bando tipo che sarà predisposto a cura della Giunta Regionale, previo parere della Terza Commissione, da rendersi entro trenta giorni dall'acquisizione al protocollo della proposta di Giunta Regionale. Trascorso tale termine, il parere si intende reso favorevolmente.

 

     Art. 9. Lavori in economia.

     Possono essere eseguiti in economia:

     1) i lavori indicati nell'art. 66 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, rientranti nella competenza della Regione o degli Enti di cui all'art. 1 della presente legge, senza alcun limite d'importo;

     2) i lavori di rimboschimento, di miglioramento dei boschi, di rinsaldamento di pendici, le opere costruttive immediatamente connesse ed ogni altra opera di sistemazione idraulico-forestale senza alcun limite di importo [6];

     3) ogni altro lavoro di importo non superiore a quello di cui al precedente numero 2.

     L'esecuzione in economia per i lavori di cui al punto n. 1 e 2 avverrà in amministrazione diretta o mediante cottimi.

     Per i lavori di cui al punto n. 3 l'esecuzione in economia deve sempre avvenire mediante cottimo da stipulare con il vincitore di apposita gara ufficiosa, alla quale debbono essere invitate non meno di dieci Ditte con preavviso telegrafico di almeno dieci giorni, riducibili a cinque nei casi di particolare urgenza.

 

     Art. 10. Comitato tecnico-amministrativo.

     1. Presso l'Assessorato ai LL.PP. è istituito il Comitato tecnico amministrativo. Esso è nominato con decreto dal Presidente della Giunta Regionale ed è composto dai seguenti membri:

     1) Assessore ai LL.PP. che lo presiede;

     2) Coordinatore dell'Assessorato ai LL.PP.;

     3) Responsabile del Settore Edilizia Pubblica;

     4) Responsabile del Settore Lavori Pubblici Regionali e degli Enti locali;

     5) Responsabile del Settore Schemi Idrici intersettoriali ed acque pubbliche;

     6) Responsabile del Settore Viabilità;

     7) Responsabile del Settore Edilizia Residenziale;

     8) Responsabile del Settore Urbanistica;

     9) Responsabile del Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale;

     10) Responsabile del Servizio Affari Legislativi, giuridici e legali.

     11) Responsabile del Settore di collegamento di Isernia dei Lavori Pubblici [7];

     12) Responsabile del Settore Beni Ambientali [8];

     13) Responsabile della Sezione Comuni Sismici di Campobasso e/o Isernia [9].

     2. Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano:

     a) l'edilizia scolastica;

     b) le opere igieniche e sanitarie;

     c) le opere di bonifica e difesa del suolo;

     d) impianti sportivi;

     esso è integrato rispettivamente con:

     a) il Responsabile del Settore Istruzione e Cultura ed il Provveditore agli studi della Provincia interessata o un suo delegato;

     b) il Responsabile del Settore Igiene ed Ecologia, il Responsabile del Settore Sanità ed il Medico Provinciale della Provincia interessata;

     c) il Responsabile del Settore Agricoltura e Bonifica, il Responsabile del Settore Foreste ed il Responsabile del Settore Irrigazione;

     d) il Responsabile del Settore Turismo, Sport e Tempo Libero.

     2 bis. Allorquando il Comitato deve esaminare progetti di opere ricadenti in Comuni soggetti a consolidamento e/o trasferimento, esso e integrato da due funzionari con qualifica dirigenziale o direttiva, di cui uno proposto dal Responsabile del Settore Lavori e l'altro dal Responsabile del Settore di Collegamento di Isernia, per la trattazione dl argomenti afferenti i rispettivi territori di competenza. In caso di mancanza del Responsabile del Settore o rispettivamente di Sezione viene nominato dal Presidente, su proposta del Coordinatore, un funzionario con qualifica dirigenziale o direttiva [10].

     Il Presidente, eccezionalmente per la trattazione di problemi particolarmente complessi, può chiamare a far parte del Comitato di volta in volta, quali esperti senza diritto di voto, altri funzionari regionali di livello direttivo o consulenti esterni all'Amministrazione Regionale; questi ultimi dovranno rendere parere scritto, entro un termine non superiore a 20 giorni, sulla questione ad essi sottoposta ed illustrarla nella seduta del Comitato, cui hanno obbligo di partecipare.

     In assenza dell'Assessore, il Comitato è presieduto dal Coordinatore o da altro componente delegato dall'Assessore.

     Agli esperti estranei all'Amministrazione spetta il compenso previsto dalle rispettive tariffe professionali.

     Le funzioni di Segretario del Comitato sono assolte da un funzionario, avente qualifica non inferiore a Consigliere, nominato dall'Assessore ai LL.PP.

     Le adunanze del Comitato sono valide con la presenza di almeno 5 componenti ed i pareri sono validi se adottati con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

     Gli Enti di cui all'art. 1 inviano all'Assessorato Regionale competente la richiesta di parere corredata dai necessari atti tecnici ed amministrativi.

     Il Responsabile del Settore, entro 20 giorni, previa verifica della completezza degli atti li inoltra, corredandoli con la relazione della compiuta istruttoria preliminare, al Comitato che deve esprimersi entro i successivi 40 giorni.

     Il Comitato è competente a pronunziarsi:

     1) sui progetti di cui alla lettera c) del 2° comma del precedente art. 3;

     2) sui progetti di edilizia scolastica di qualsiasi importo nel caso che prevedano deroghe alle norme di cui al D.M. 18 dicembre 1975;

     3) sulle proposte di inclusione o cancellazione di abitati tra quelli da consolidare o da trasferire;

     4) sulle proposte relative a modifiche ed aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti di cui all'art. 90 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

     5) sulle dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza, ed indifferibilità delle opere relative alle concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica;

     6) sulle autorizzazioni di linee di distribuzione di energia elettrica di tensione fino a 150 Kv;

     7) sulle proposte di demolizione di opere o di parte di esse eseguite in violazione alle norme di cui alla legge 2 febbraio 1974. n. 64 e delle norme tecniche di cui agli art. 1 e 3 della stessa legge, nonchè sui progetti di adeguamento concernenti l'esecuzione di modifiche idonee a rendere le opere conformi alle norme stesse;

     8) sulla classificazione e declassificazione di strade;

     9) sui piani generali di Bonifica;

     10) sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti per i lavori di competenza della Regione, sia se eseguiti direttamente sia in concessione [11];

     11) sui collaudi sui conteggi definitivi dei compensi spettanti alle imprese per revisione prezzi relativamente ai lavori di cui al punto c) del precedente art. 3, nonchè sulle vertenze e riserve per i lavori di cui al n. 10 precedente e per quelli che comunque beneficiano di contributo regionale;

     12) sugli affari per i quali la Giunta Regionale e l'Assessore ai LL.PP., ritengano di richiedere il parere.

     Il Comitato, inoltre, assolve a tutte le sue funzioni, già di competenza del Capo dell'Ufficio Tecnico e del C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. per la definizione dei procedimenti amministrativi trasferiti alla Regione in virtù dell'art. 17 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge con legge 16 ottobre 1975, n. 492.

     Il parere reso in tale sede da ciascuno dei Responsabili delle strutture Regionali competenti, sostituisce a tutti gli effetti il provvedimento autorizzativo regionale [12].

 

     Art. 11. Esecuzione dei lavori in genere.

     Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge, l'esecuzione dei lavori deve avvenire in conformità del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 e del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 con la precisazione che, qualora l'Ente non abbia nominato un Ingegnere Capo, le funzioni ad esso attribuite dalle norme sopra citate, ad eccezione della conferma del certificato di regolare esecuzione, possono essere esplicate dal Direttore dei Lavori per i contratti di importo non superiore a L. 50.000.000.

     La direzione, la sorveglianza e la contabilizzazione dei lavori è effettuata di norma dagli Uffici tecnici degli enti; qualora l'ente non disponga di Ufficio tecnico adeguato all'opera da realizzare o in caso di motivata necessità esso potrà avvalersi dell'opera liberi professionisti con i quali dovrà stipulare apposita convenzione redatta sulla base dello schema di cui al 1° comma dell'art. 2 [13].

     Le sospensioni dei lavori disposte per avverse condizioni atmosferiche non possono differire il termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

     Le eventuali proroghe, di cui all'art. 31 del Capitolato Generale d'Appalto, sono concesse dalla Giunta o dal Comitato direttivo dell'Ente committente, solo se giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili.

     I componenti del collegio arbitrale, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 45 del Capitolato stesso, sono rispettivamente sostituiti da un componente tecnico del Comitato Tecnico Amministrativo Regionale nominato dal Presidente del Comitato stesso e da un funzionario direttivo dell'Amministrazione Regionale del Molise nominato dal Presidente della Giunta Regionale.

     L'elevazione dei limiti di importo di cui all'art. 17 della legge dello Stato 3 gennaio 1978, n. 1 si applica alle opere eseguite direttamente dalla Regione o dagli Enti di cui all'art. 1, salvo, per questi ultimi, il disposto del 5° comma del successivo art. 13.

 

     Art. 12. Lavori in concessione.

     L'esecuzione dei lavori oggetto della presente legge può essere dall'Ente obbligato affidata in concessione ad altro Ente pubblico, ad Ente privato, ad impresa, a consorzio di imprese nonchè a cooperative edilizie e loro consorzi.

     L'affidamento in concessione avverrà sulla base di apposita convenzione, previa gara indetta con apposito bando, nella quale i partecipanti dovranno fornire la dimostrazione delle proprie capacità tecniche ed economiche.

     Qualora la concessione sia assentita a comuni o loro consorzi ed associazioni, Province, Comunità Montane, Consorzi di Bonifica, Consorzi per i nuclei di sviluppo industriale non si farà luogo alla gara di cui al precedente comma e al concessionario potranno essere conferite tutte le attribuzioni dell'Ente concedente necessari per la realizzazione dell'opera, ivi comprese quelle dell'approvazione dei progetti. Al predetto concessionario compete altresì, a titolo di rimborso delle spese generali sostenute, un compenso forfettario ed in percentuale, da convenire tra le parti nell'atto di concessione. Il detto compenso non potrà essere superiore a quello previsto dal primo comma del successivo articolo 15.

     La convenzione di cui ai commi precedenti dovrà fra l'altro prevedere:

     1) le procedure relative alla elaborazione da parte del concessionario del progetto generale e dei progetti esecutivi delle singole opere, nonchè le procedure per l'approvazione dei progetti medesimi;

     2) la facoltà di utilizzare nella progettazione e nella esecuzione delle opere sistemi industriali ed economicamente vantaggiosi anche sotto il profilo energetico alternativo;

     3) le modalità di appalto dei lavori e delle forniture da parte del concessionario e quelle relative alla contabilizzazione delle opere e delle forniture;

     4) le modalità per le forniture e per la esecuzione dei lavori che il concessionario potrà effettuare in proprio ovvero tramite le imprese collegate;

     5) i criteri per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori e il collaudo definitivo delle opere;

     6) i criteri di determinazione delle singole componenti che concorrono a formare il costo complessivo di ogni singolo intervento e le modalità e i tempi del relativo pagamento al concessionario;

     7) le penali per i ritardi, le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione, nonchè i tempi e le modalità per la consegna all'Ente concedente delle opere e degli impianti già eseguiti;

     8) i criteri e le modalità di eventuali anticipazioni da parte del concessionario;

     9) la facoltà di conferire al giudizio di un collegio arbitrale, composto ai sensi del quarto comma del precedente art. 11, le eventuali controversie relative alla applicazione delle norme della presente legge e della convenzione;

     10) i termini entro i quali devono essere esperite le procedure di cui ai precedenti numeri 1) e 3).

     Per i lavori beneficianti del contributo regionale, la convenzione deve essere approvata dalla Giunta Regionale.

     Per le modalità di appalto di cui al n. 3 del comma precedente la licitazione privata è esperita, in deroga alle formalità prescritte dal Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni, a norma del paragrafo a) dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, direttamente dal concessionario sulla base del progetto esecutivo approvato e l'aggiudicazione avverrà al miglior offerente.

     L'Ente concedente può delegare il concessionario ad espletare le attività relative al procedimento espropriativo previsto dalle vigenti leggi; le conseguenti espropriazioni sono effettuate in favore dell'Ente concedente.

     Nel caso di impugnativa del provvedimento di occupazione temporanea e di urgenza o di esproprio, si applicano le norme di cui all'art. 8 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

 

TITOLO II

LAVORI DI COMPETENZA DELLA REGIONE E LAVORI

BENEFICIANTI DEL CONTRIBUTO REGIONALE

 

     Art. 13. Lavori di competenza regionale dati in concessione e lavori con contributi regionali.

     La Giunta Regionale può dare in concessione i lavori di competenza propria della Regione a norma del precedente art. 12 e, se concessi ad Ente pubblico non avente finalità di lucro, il relativo provvedimento di concessione è emesso dal Presidente della Giunta, previa presentazione da parte dell'Ente concessionario del progetto esecutivo dell'opera debitamente approvata dai competenti organi dell'Ente stesso.

     Con il predetto provvedimento verrà messa a disposizione dell'Ente concessionario la somma prevista per la realizzazione dei lavori con le stesse procedure e modalità specificate al successivo art. 16.

     I lavori di competenza regionale dati in concessione e quelli di competenza degli Enti di cui all'art. 1 della presente legge ammessi al contributo regionale a norma della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 e delle altre legge regionali e statali vigenti, si eseguono sotto la diretta responsabilità dell'Ente concessionario o beneficiario del contributo che dovrà assumere ogni iniziativa e determinazione per la rapida e regolare realizzazione dell'opera.

     In caso di gravi inadempienze la Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, dopo aver sentito il Sindaco o il Presidente dell'Ente potrà revocare la concessione o il contributo assegnato.

     In ogni caso non saranno riconosciute eventuali maggiori spese conseguenti ad atti e comportamenti illegittimi o illeciti dell'Ente beneficiario del contributo regionale o del concessionario.

     Per i lavori il cui importo netto risultante dallo stato finale non sia superiore al L. 100.000.000 l'Ente concessionario o beneficiario del contributo regionale ha facoltà, a norma dell'art. 19 del R. D. 8 febbraio 1923, n. 422, di sostituire il formale atto di collaudo con certificato di regolare esecuzione che dovrà essere, in ogni caso, confermato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico dell'Ente o da altro Ingegnere che ha esplicato le mansioni di Ingegnere Capo dei lavori.

     Il collaudo dei lavori di cui al presente articolo viene affidato dall'Assessore regionale competente, a tecnici scelti tra gli iscritti nell'albo di cui al successivo art. 14. Gli onorari e le spese di collaudo sono a carico dell'Ente concessionario o beneficiario del contributo.

     Qualora l'incarico sia affidato a tecnici in servizio presso lo Stato, la Regione o altri Enti locali, ad essi spetta l'onorario ridotto a norma dell'ultimo comma dell'art. 62 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537.

     Per il collaudo affidato a tecnici in servizio presso la Regione da Enti diversi dalla Regione, è necessaria l'autorizzazione dell'Assessore regionale competente, il quale ne dà comunicazione alla Commissione Affari Istituzionali e Generali.

     Gli atti di collaudo ed il consuntivo finale di tutte le altre spese sostenute sono approvati dalla Giunta Regionale [14].

 

     Art. 14. Albo regionale dei collaudatori.

     E' istituito presso la Giunta Regionale uno speciale albo dei collaudatori le cui modalità di formazione, di istituzione e tenuta sono stabilite con provvedimento della stessa Giunta Regionale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. All'Albo possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum ed adeguata documentazione distinti per specialità e competenza professionale, i seguenti tecnici laureati o diplomati ed abilitati all'esercizio professionale da almeno cinque anni:

     a) laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze forestali, scienze agrarie, nonchè diplomati degli Istituti tecnici, agrari, per geometri, industriali e nautici che si trovino nei ruoli del personale della Regione, dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici di cui al precedente art. 1 o che, già dipendenti delle predette amministrazioni, si trovino in posizione di quiescenza [15];

     b) laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie, scienze forestali, nonchè diplomati degli Istituti tecnici, agrari, per geometri, industriali, nautici, iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali.

 

     Art. 15. Spese generali. [16]

     1. Agli enti beneficiari dei contributi regionali o concessionari di opere di competenza della Regione è corrisposto un compenso forfetario per le spese generali nella misura del 3 per cento dell'importo del progetto, da rendicontare come spesa nel rispetto delle norme sottese alla fonte di finanziamento.

     2. Le spese tecniche professionali di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10, sono corrisposte secondo le vigenti tariffe professionali e secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni di incarico e vengono esposte nel quadro economico di progetto alla voce "spese tecniche professionali". I compensi professionali relativi alle perizie di variante o suppletive, regolarmente autorizzate dagli enti beneficiari, rientrano nelle spese generali.

     3. La determinazione definitiva delle spese generali e tecniche viene fatta in sede di approvazione dei certificati di collaudo e del rendiconto delle spese sostenute per espropriazioni.

     4. La percentuale accordata per le spese generali è erogata in corso d'opera al soggetto beneficiario del contributo regionale nella misura massima del 50 per cento del suo ammontare complessivo, così come riconosciuto in sede di formalizzazione del finanziamento ed in proporzione agli acconti in corso d'opera di volta in volta richiesti dal soggetto attuatore per lavori, servizi e forniture oggetto di finanziamento. Il restante 50 per cento delle spese generali è trattenuto dalla Regione fino all'adozione del provvedimento regionale di chiusura del rapporto di concessione. Esse, pertanto, sono rideterminate in via definitiva secondo quanto stabilito al comma 3, ma sono erogate solo dopo la presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute nonché della presentazione di tutti gli atti complementari necessari all'omologazione finale della spesa sostenuta e rendicontata, ivi compresi i documenti di monitoraggio conclusivi dell'oggetto di convenzione.

 

     Art. 16. Corresponsione dei contributi in conto capitale.

     I contributi regionali in conto capitale saranno messi a disposizione dell'Ente beneficiario all'atto della formale concessione del contributo mediante apertura di apposito conto presso la Tesoreria Regionale, i cui interessi andranno a beneficio della Regione.

     I prelevamenti dal detto conto avverranno all'insorgere delle necessità dell'Ente a far fronte a pagamenti, secondo le formalità e procedure amministrative alle quali esso è soggetto.

     La Tesoreria Regionale provvederà all'erogazione sulla base di ordini di pagamento emessi dal legale rappresentante dell'Ente appaltante e con quietanza del suo Tesoriere, sulla base degli stati di avanzamento o di altri titoli di spesa vistati dal Capo dell'Ufficio Tecnico, o se questo manchi, dal Direttore dei lavori, senza ulteriori formalità.

     L'Ente resta esclusivo responsabile della utilizzazione dei fondi nel rispetto del loro vincolo di destinazione. Le economie disponibili alla data del 30 novembre 2015 sui conti accesi presso la Tesoreria regionale per le finalità di cui al presente articolo sono riversate sul conto regionale e conseguentemente si provvede alla chiusura di tali conti [17].

 

     Art. 17. Competenze in materia di lavori pubblici.

     I programmi dei lavori pubblici di competenza della Regione e quelli che comunque beneficiano di contributi regionali sono predisposti dalla Giunta Regionale, con le modalità e procedure di cui alle particolari norme vigenti in materia e sono approvati dal Consiglio Regionale.

     In sede di approvazione il Consiglio Regionale stabilisce nei confronti degli Enti interessati i termini per la presentazione dei progetti, che solo eccezionalmente potranno essere prorogati dalla Giunta Regionale.

     Gli atti deliberativi degli Enti di cui all'art. 1 della presente legge concernenti la esecuzione dei lavori e delle opere pubbliche di interesse regionale possono essere delegati, per periodi di tempo prestabiliti e per importi determinati, alle Giunte o ai Comitati Direttivi degli Enti predetti.

     Tali atti deliberativi sono immediatamente esecutivi.

 

     Art. 18. Attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale.

     I provvedimenti di competenza regionale, di cui al secondo comma dell'art. 1 del R.D. 19 novembre 1921. n. 1688; agli artt. 2, 18, 21 e 22 della legge 2 febbraio 1974, n. 64; agli artt. 97, 98 e 99 del T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523; agli artt. 7 (commi 3° e 9°) 13 (comma 2°), 56, 113, 217, 221 e 222 del T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775; agli artt. 7 e 14 della legge 29 giugno 1932, n. 1497 ed al D.M. 18 dicembre 1978 sono adottati dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore competente, appositamente delegato, previo parere del Responsabile di Settore competente [18].

     In caso di temporaneo impedimento od assenza del funzionario Responsabile di Settore, l'Assessore Regionale preposto al Settore stesso è autorizzato a disporre, con propria ordinanza, di cui dovrà essere data comunicazione alla Presidenza della Giunta ed al Servizio Amministrazione e Gestione del personale, l'attribuzione ad interim delle competenze di cui al presente articolo ad altro funzionario regionale di livello direttivo per tutta la durata dell'assenza del titolare del Settore.

     Al funzionario sostituto non compete alcuna particolare indennità.

 

TITOLO III

NORME PARTICOLARI PER LE OPERE DI BONIFICA

 

     Art. 19. Finanziamento ed esecuzione dei lavori.

     Nei comprensori di bonifica integrale sono a totale carico della Regione le spese per la esecuzione, il completamento ed il ripristino delle opere di cui all'art. 2 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Nei comprensori di bonifica montana, nei bacini montani classificati ai sensi di legge e nei territori sottoposti a vincolo a norma del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono a totale carico della Regione le spese per l'esecuzione, il completamento ed il ripristino di tutte le opere di cui al primo comma dell'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Le opere di cui sopra sono eseguite dagli Uffici regionali o in concessione dai Consorzi di bonifica integrale e dalle Comunità montane; è fatta salva la facoltà di eseguire in economia, a cura del Settore Foreste, quelle indicate al punto 2) del 1° comma dell'art. 9 della presente legge [19].

     Alle opere stesse, per tutto quanto non diversamente disposto dal presente titolo, si applicano le disposizioni di cui ai titoli precedenti.

 

     Art. 20. Programma dei lavori.

     Entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio regionale l'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, sentiti i Consorzi e le Comunità Montane, predispone, nei limiti degli stanziamenti annualmente iscritti in bilancio per gli interventi di cui all'art. 19, il programma delle opere da finanziare nell'anno, e lo sottopone alla Giunta Regionale.

     L'approvazione del programma proposto dalla Giunta Regionale compete al Consiglio Regionale.

 

     Art. 21. Manutenzione opere di scolo.

     Al fine di assicurare la piena e continua efficienza dei canali di scolo e delle altre opere pubbliche di sistemazione idraulica agraria realizzata nei comprensori di bonifica integrale e montana, la Regione assume a proprio carico le spese per la manutenzione di dette opere.

     Entro il 30 aprile di ogni anno, i Consorzi di bonifica e le Comunità Montane, presentano al Settore Agricoltura e Bonifica, che si esprime sulla loro congruità, i preventivi di spesa per gli interventi manutentori sopra specificati, da eseguirsi nell'anno successivo.

     Sulla base di detti preventivi, l'Assessore competente, propone alla Giunta Regionale la spesa globale da prevedere in bilancio; la somma disponibile sarà poi ripartita tra gli Enti interessati dalla Giunta Regionale, dopo aver sentito la competente Commissione Consigliare.

 

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 22. Spese tecniche.

     Per i lavori di competenza degli Enti di cui all'articolo 1, i cui progetti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati già approvati dalla Giunta Regionale e già ammessi a contributo regionale, l'importo delle spese tecniche previste nei progetti stessi, ai fini dei rapporti tra Regione ed Enti, resta attribuito forfettariamente all'Ente per spese generali, qualunque sia a consuntivo l'importo netto dei lavori eseguiti, anche se vengano redatte ed approvate perizie di varianti o suppletive dopo l'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 23. Contributo in conto capitale.

     Per i lavori di competenza degli Enti di cui all'art. 1 per i quali è stato concesso il contributo regionale in conto capitale, la Giunta Regionale, a richiesta dell'Ente, rende disponibile in conformità di quanto disposto dall'art. 16, il residuo ammontare del contributo regionale non ancora erogato a norma delle disposizioni precedentemente vigenti.

 

     Art. 24. Lavori beneficianti di contributo statale.

     La definizione dei procedimenti amministrativi, trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 17 del decreto 13 agosto 1975, n. 376, continuerà ad essere regolata dalle norme precedenti alla presente legge.

 

     Art. 24 bis. Revisione dei prezzi.

     La revisione dei prezzi è regolata dalle norme stabilite dalle leggi dello Stato. [20]

 

     Art. 25. Norme finali.

     Sono abrogate le seguenti norme regionali:

     - l'art. 7 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10;

     - gli artt. 4, 7 - secondo comma -, 8 e 9 della legge regionale 4 aprile 1975, n. 27;

     - la legge regionale 30 agosto 1976, n. 24;

     - il primo e il secondo comma dell'art. 6 e gli artt. 11, 12, 13 e 14 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 25;

     - il secondo ed il terzo comma dell'art 7 della legge regionale 12 luglio 1977, n. 19.

     E' abrogata altresì ogni altra norma regionale e statale in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 25 bis. Edilizia di culto.

     Le norme di cui alla presente legge si applicano anche per la costruzione di edifici di culto e delle pertinenti opere parrocchiali che vengono costruiti con contributo di alcuno degli enti di cui all'art. 1. [21]

 

     Art. 26. Entrata in vigore della legge.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

Tabella "A"

PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER LE SPESE GENERALI [22]

 

 


[1] Sono abrogate le disposizioni della presente legge in contrasto o incompatibili con l'art. 86 della L.R. 29 settembre 1999, n. 34, per effetto dello stesso art. 86 della L.R. 34/1999.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 26 aprile 1993, n. 12. La stessa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ovvero il 1° maggio 1993.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 26 aprile 1993, n. 12. In precedenza il comma era stato sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 gennaio 1985, n. 1, mentre l'art. 2 della L.R. 23 maggio 1980, n. 20 aveva sostituito i punti a) e b).

[4] Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, della L.R. 26 aprile 1993, n. 12.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 aprile 1993, n. 12.

[6] Punto così sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 maggio 1980, n. 20.

[7] Punto integrato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 12 aprile 1995, n. 14.

[8] Punto integrato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 12 aprile 1995, n. 14.

[9] Punto integrato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 12 aprile 1995, n. 14.

[10] Comma inserito dall'art. 2, comma 2, della L.R. 12 aprile 1995, n. 14.

[11] Punto così modificato dall'art. 4 della L.R. 23 maggio 1980, n. 20.

[12] Comma inserito dall'art. 2, comma 3, della L.R. 12 aprile 1995, n. 14.

[13] Comma aggiunto, tra il 1° e 2°, dall'art. 5 della L.R. 23 maggio 1980, n. 20.

[14] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 23 maggio 1980, n. 20.

[15] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 23 maggio 1980, n. 20.

[16] Articolo già sostituito dall'art. 5 della L.R. 26 aprile 1993, n. 12 e così ulteriormente sostituito dall'art. 59 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[17] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 21 dicembre 2015, n. 19.

[18] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 23 maggio 1980, n. 20. Inoltre l'art. 5 della L.R. 12 aprile 1995, n. 14 stabilisce che i provvedimenti di cui al presente comma siano adottati dai Responsabili dei Settori competenti per materia o in mancanza di questi dal Coordinatore dell'Assessorato competente.

[19] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 23 maggio 1980, n. 20.

[20] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 23 maggio 1980, n. 20.

[21] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 27 gennaio 1986, n. 4.

[22] Tabella soppressa dall'art. 5, comma 5, della L.R. 26 aprile 1993, n. 12.