Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 03/11/2015 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla L.R. 25/2011) |
Art. 2. (Modifiche alla L.R. 38/2013) |
Art. 3. (Competenza regionale in materia di polizia idraulica ed intervento sui corsi d'acqua) |
Art. 4. (Norma interpretativa dell'art. 23 della L.R. 81/1998) |
Art. 5. (Spese di istruttoria del demanio idrico) |
Art. 6. (Disciplina dell'autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane) |
Art. 7. (Modifiche alla L.R. 1/2003) |
Art. 8. (Modifiche alla L.R. 31/2010) |
Art. 9. (Modifica alla L.R. 5/2015) |
Art. 10. (Clausola di neutralità finanziaria) |
Art. 11. (Entrata in vigore) |
§ 4.4.253 - L.R. 3 novembre 2015, n. 36.
Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015.
(B.U. 6 novembre 2015, n. 121 Speciale)
Art. 1. (Modifiche alla
1. All'articolo 8 (Regolarizzazione delle utenze ad uso potabile) della
a) al comma 1, le parole "entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2016";
b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se l'utente ha provveduto a trasmettere la documentazione di cui ai commi 1 e 2 e si è in attesa dei pareri di cui all'articolo 13 del citato
2. All'articolo 12 (Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche) della
a) al comma 1, le parole "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis" e le parole "riportata nei rapporti annuali dell'anno precedente, dal GSE" sono soppresse;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. Per potenza efficiente si intende la massima potenza elettrica, con riferimento alla potenza attiva, comunque realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento pari a 4 ore, supponendo le parti dell'impianto in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto." [1];
c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
"1-ter. L'utente comunica al Servizio regionale competente per materia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la potenza efficiente di cui al comma 1-bis. L'utente si munisce di certificazione di organismo terzo che attesti le modalità di misurazione e la potenza efficiente misurata. Nelle more della comunicazione di cui al presente comma o qualora il dato trasmesso sia inferiore alla potenza nominale concessa o riconosciuta, il costo unitario per l'uso idroelettrico di cui al comma 1 è stabilito per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta. Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente, è approvato apposito elenco di organismi terzi abilitati a rilasciare la certificazione. L'utente ha facoltà altresì di dare il consenso scritto affinché il Servizio regionale competente possa accedere alle informazioni sulla potenza efficiente, di cui al comma 1-bis, comunicate dall'utente a Terna S.p.A., Gestore delle rete, nell'ambito degli obblighi informativi di cui al Codice di Rete per la raccolta e gestione delle Informazioni.
1-quater. Per le nuove concessioni di potenza inferiore a 3.000 kilowatt fino a che l'impianto per la produzione elettrica non è entrato in funzione e non è possibile effettuare la misurazioni di cui al comma 1-bis si applica il costo unitario di cui alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 93 della
1-quinquies. In caso di mancata comunicazione della potenza efficiente, nel termine di cui al comma 1-ter, il canone dovuto è triplicato rispetto al canone dovuto calcolato sulla potenza nominale media di concessione.".
3. Dopo l'articolo 14 della
"Art. 14-bis
(Rilascio di concessione di grande derivazione di acqua ai Consorzi di Bonifica)
1. Per le domande di concessione di grandi derivazioni d'acqua ad uso irriguo già presentate ai sensi del
Art. 2. (Modifiche alla
1. All'articolo 1 (Canone per l'utilizzazione delle opere connesse alle grandi derivazioni idroelettriche) della
a) alla lett. a) del comma 1, dopo le parole "dell'articolo 12 della
b) alla lett. b) del comma 1, le parole "di potenza nominale media di concessione" sono sostituite dalle seguenti: "calcolato in base a quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis, dell'articolo 12 della
c) i commi 6 e 7 sono abrogati.
2. Al comma 1 dell'articolo 2 (Obblighi degli utenti di grandi derivazioni ad uso idroelettrico) della
3. Al comma 1 dell'articolo 3 (Norma finanziaria) della
Art. 3. (Competenza regionale in materia di polizia idraulica ed intervento sui corsi d'acqua)
1. Nelle more della classificazione di cui all'articolo 19, comma 6, della
2. Nelle more della definizione, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della
Art. 4. (Norma interpretativa dell'art. 23 della
1. A far data dall'entrata in vigore della
Art. 5. (Spese di istruttoria del demanio idrico)
1. Le entrate derivanti dalle spese di istruttoria di cui al capitolo UPB 03.05.001 n. 35013/E, istituito con l'articolo 92, comma 2, lett. e), della
Art. 6. (Disciplina dell'autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane)
1. Il presente articolo, in attuazione dell'articolo 124, comma 6, del
2. La disciplina di cui al comma 1 è emanata al fine di:
a) assicurare la realizzazione tempestiva degli interventi sugli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o sulle infrastrutture ad essi connesse, utili a superare le procedure di infrazione comunitaria e garantire la tutela e salvaguardia dei corpi idrici recettori;
b) garantire il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori in cui recapitano gli scarichi degli impianti oggetto di intervento;
c) assicurare, a garanzia degli obiettivi di cui alle lettere a) e b), adeguati controlli sulle attività di adeguamento degli impianti di che trattasi e sullo stato di qualità dei corpi idrici recettori.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la Giunta regionale disciplina, con provvedimento emanato su proposta del Dipartimento competente, le fasi di autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo necessario allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse.
4. Nella predisposizione e nella successiva adozione del provvedimento indicato al comma 3, la Giunta regionale si attiene ai criteri di seguito indicati:
a) la durata massima dell'autorizzazione provvisoria, legata al periodo di svolgimento degli interventi, fino alla messa in funzione dell'impianto conforme, come da cronoprogramma dei lavori che costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione provvisoria, non può superare i diciotto mesi, salvo un'unica proroga concedibile di non oltre tre mesi, in maniera espressa, dall'autorità competente, supportata da adeguate motivazioni tecniche o connessa ad eventi imprevedibili, non dipendenti dalla condotta del Soggetto Gestore dell'impianto e attestati formalmente dallo stesso. Il Soggetto Gestore che fa istanza di autorizzazione provvisoria comunica comunque preventivamente e tempestivamente ogni modifica al cronoprogramma dei lavori;
b) durante il periodo di validità dell'autorizzazione provvisoria sono sospesi i controlli di cui alla Direttiva in Allegato 3 alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque adottato dalla Giunta regionale con
c) durante il periodo di validità dell'autorizzazione provvisoria, i controlli sullo scarico, finalizzati alla verifica del rispetto di quanto comunicato dal Gestore nel cronoprogramma dei lavori, che costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione provvisoria, sono definiti nel provvedimento di autorizzazione stessa;
d) l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (ARTA), nell'ambito dei propri compiti istituzionali, monitora il corpo idrico recettore, durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione provvisoria, al fine di verificare che gli scarichi provvisori non determinino deterioramento dello stato di qualità degli stessi corpi idrici;
e) l'istanza di autorizzazione provvisoria allo scarico e il relativo cronoprogramma di cui alla precedente lettera a) contengono le modalità e i tempi degli allacci, all'impianto di depurazione in fase di adeguamento, di piccoli insediamenti urbani, con un carico non superiore ai 50 abitanti equivalenti, già realizzati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, anche se non regolamentati dalla convenzione di cui alla delibera della Giunta regionale n. 792 del 4.11.2013 necessaria per gli insediamenti urbani di nuova realizzazione. Tali allacci previsti nel cronoprogramma dei lavori, vanno realizzati contestualmente all'attivazione di presidi depurativi che garantiscono il rispetto del principio di cui al comma 2, lett. b).
Art. 7. (Modifiche alla
1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 8, all'articolo 3 della
a) al comma 2 le parole "per essere destinati ad opere di risanamento e di riduzione dei corpi idrici" sono sostituite dalle seguenti: "e sono destinate agli interventi di realizzazione adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione e collettamento individuati nel Piano d'Ambito e nei documenti di programmazione approvati ai sensi dell'articolo 149 del
b) il comma 3 è abrogato.
Art. 8. (Modifiche alla
1. Al fine di uniformare la disciplina regionale a quella nazionale vigente in materia di disciplina degli scarichi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 del
a) l'articolo 2 e la tabella A di cui all'Allegato alla stessa legge sono abrogati;
b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
"Art. 4-bis
(Applicazione dei criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si applicano, per gli aspetti relativi alle procedure di assimilazione, nei soli casi indicati all'articolo 2 comma 1 lettera a) del
c) all'art. 5 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:
"3-bis. Esclusivamente ai fini dell'applicazione della presente legge, sono considerati corpi idrici superficiali:
a) tutti gli elementi del reticolo idrografico rappresentati sulla cartografia IGM o nella carta tecnica regionale, alla scala di maggior dettaglio disponibile in loco, collegati ad un reticolo di flusso idrico che adduca, senza soluzione di continuità, ad un corpo idrico chiaramente identificato sulla cartografia IGM o nella carta tecnica regionale (CTR) consultabile presso gli enti locali o sul sito internet della Regione Abruzzo;
b) altri elementi del reticolo idrografico non rappresentati nella cartografia IGM o CTR, che siano collegati in modo permanente senza soluzione di continuità a quelli rappresentati nella stessa.
3-ter. Ai fini dell'autorizzazione di nuovi scarichi sono considerati corpi idrici superficiali solo quelli di cui alla lettera a) del comma 3-bis.
3-quater. Ai fini dell'autorizzazione di scarichi in essere sono considerati corpi idrici superficiali quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 3-bis. Per gli scarichi di cui all'articolo 124, comma 9, del
Art. 9. (Modifica alla
1. Al comma 1, dell'articolo 2 della
Art. 10. (Clausola di neutralità finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Art. 11. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
Allegato A
Competenza regionale in materia di polizia idraulica ed intervento sui corsi d'acqua
ELENCO
|
Corso d'acqua |
Competenza regionale |
1. |
Fiume Tronto |
asta principale a confine con la Regione Marche |
2. |
Torrente Vibrata |
dalla sorgente alla foce |
3. |
Fiume Salinello |
dalla sorgente alla foce |
4. |
Fiume Tordino |
dalla sorgente alla foce |
5. |
Torrente Vezzola |
dalla sorgente alla confluenza con il fiume Tordino |
6. |
Torrente Fiumicino |
dalla sorgente alla confluenza con il fiume Tordino |
7. |
Fiume Vomano |
dalla sorgente alla foce |
8. |
Torrente Mavone |
dalla sorgente alla confluenza con il fiume Vomano |
9. |
Torrente Piomba |
dalla sorgente alla foce |
10. |
Fiume Fino |
dalla sorgente alla confluenza con il fiume Tavo |
11. |
Fiume Tavo |
dalla sorgente alla confluenza con il fiume Fino |
12. |
Fiume Saline |
dalla confluenza Fino-Tavo alla foce |
13. |
Fiume Aterno |
dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara |
14. |
Torrente Raio |
dalla sorgente alla confluenza con il fiume Aterno |
15. |
Fiume Vetoio |
dalla sorgente alla confluenza con il fiume Aterno |
16. |
Fiume Vera |
dalla sorgente alla confluenza con il fiume Aterno |
17. |
Fiume Sagittario |
dal lago di Scanno alla confluenza con il fiume Aterno |
18. |
Fiume Gizio |
dalla sorgente alla confluenza con il fiume Sagittario |
19. |
Fiume Pescara |
dalle sorgenti alla foce |
20. |
Fiume Giardino |
dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara |
21. |
Fiume Tirino |
dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara |
22. |
Fiume Orta |
dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara |
23. |
Fiume Lavino |
dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara |
24. |
Torrente Cigno |
dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara |
25. |
Fiume Nora |
dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara |
26. |
Fiume Alento |
dalla sorgente alla foce |
27. |
Fiume Foro |
dalla sorgente alla foce |
28. |
Torrente Dendalo |
dalla sorgente alla confluenza con il fiume Foro |
29. |
Torrente Arielli |
dalla sorgente alla foce |
30. |
Torrente Moro |
dalle sorgenti alla foce |
31. |
Torrente Feltrino |
dalla sorgente alla foce |
32. |
Fiume Sangro |
dalla sorgente alla foce |
33. |
Fiume Aventino |
dalla sorgente alla confluenza con il fiume Sangro |
34. |
Fiume Osento |
dalla sorgente alla foce |
35. |
Fiume Sinello |
dalla sorgente alla foce |
36. |
Fiume Trigno |
asta principale al confine con la Regione Molise |
37. |
Torrente Treste |
dalla sorgente alla confluenza con il fiume Trigno |
38. |
Fiume Liri |
dalla sorgente al confine con la Regione Lazio |
39. |
Fiume Giovenco |
dalla sorgente all'incile |
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 2017, n. 59, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.