§ 4.4.231 - L.R. 12 aprile 2011, n. 9.
Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:12/04/2011
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo


§ 4.4.231 - L.R. 12 aprile 2011, n. 9.

Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo

(B.U. 4 maggio 2011, n. 30)

 

Art. 1. Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo

1. La Regione Abruzzo, ai sensi degli articoli 141 e 142 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, nel rispetto delle competenze e delle funzioni degli Enti locali e per assicurarne l'esercizio unitario, in attuazione delle disposizioni di cui alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, con la presente legge disciplina l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato - di seguito denominato Servizio - costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Il Servizio è gestito secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del Servizio.

 

2. La presente legge si prefigge, inoltre, l’obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell’acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

 

3. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future.

 

4. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio ed al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la qualità della vita, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

 

5. Al fine di garantire il Servizio Idrico Integrato è delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale – di seguito denominato ATUR - coincidente con l’intero territorio regionale.

 

6. Al fine dell’attuazione della presente legge e della nuova delimitazione di cui al comma 5, viene costituito il soggetto d’ambito individuato nell’ente pubblico denominato ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), competente per l’ATUR. All’ERSI sono attribuite, ai sensi dell’art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. 2/1997 e successive modifiche, dal D.lgs.152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d’Ambito soppressi.

 

7. La Regione Abruzzo, nel rispetto della possibilità che all'interno dell'ATUR siano presenti più gestori, promuove l'unitarietà della gestione all'interno dell'ambito di cui al comma 5. Solo per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane l'adesione alla gestione unica del Servizio è facoltativa, a condizione che i Comuni gestiscano l'intero Servizio. L'ERSI ovvero il Commissario di cui al comma 19 esercita le funzioni di regolazione generale e di controllo sulla gestione [1].

 

8. L'ERSI promuove e protegge in via permanente la gestione delle attività afferenti al Servizio nel territorio regionale nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed unitarietà della gestione. L'ERSI, avuto riguardo alle diverse condizioni strutturali e gestionali nelle quali si svolge il Servizio, esercita l'attività di competenza sulla base di principi e criteri unitari che garantiscono l’uniformità di indirizzo e di azione in materia di Servizio sull’intero territorio regionale, il controllo analogo sui gestori in house del Servizio, la valutazione ed analisi comparativa delle gestioni. L'ERSI, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168, e successive modifiche ed integrazioni, ed in attuazione di quanto disposto dalla presente legge in riferimento alla gestione unitaria del Servizio, promuove ed è tenuto a rappresentare le specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione in house comparativamente vantaggiosa per gli utenti del Servizio nella Regione Abruzzo rispetto ad altre modalità di gestione. L’ERSI è un Ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria, opera con una contabilità separata rispetto a quella della Regione Abruzzo. Lo Statuto dell'ERSI è approvato con atto della Giunta della Regione Abruzzo [2].

 

9. Sono organi dell'ERSI il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore generale, il Revisore dei Conti. Il Presidente dell'ERSI è nominato dal Consiglio regionale ai sensi del vigente Statuto su una terna di nomi indicati dalla Giunta regionale, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 5 e dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla  legge 30 luglio 2010, n. 122, è composto dal Presidente dell'ERSI e da quattro componenti nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale e designati ciascuno da ogni ASSI al proprio interno entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Presidente, decorso il quale i componenti sono designati dai Presidenti delle Province. Tutte le cariche del Consiglio di Amministrazione sono gratuite. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, il Consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo e controllo. Il Direttore generale ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, nonché ogni più ampio potere di gestione dell'Ente. Il Revisore dei Conti, in prima attuazione, è individuato tra i dirigenti di ruolo, dipendenti dalla Regione Abruzzo, in possesso dei requisiti di abilitazione professionale richiesti dalla legge. La retribuzione dell'incarico di revisore è pari al cinquanta per cento della corrispondente tariffa professionale [3].

 

10. In ciascuna Provincia del territorio regionale è istituita l'assemblea dei sindaci – di seguito denominata ASSI – per l'esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti locali dalla legislazione statale e regionale, in particolare i compiti di organizzazione del Servizio, di adozione del Piano d’Ambito provinciale, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione. L'assemblea dei sindaci si riunisce su base provinciale e si articola nei subambiti territoriali corrispondenti agli ambiti di competenza dei singoli soggetti gestori che operano nella Regione. L’Assemblea dei Sindaci è integrata dai Sindaci dei Comuni di altre province che sono soci del soggetto gestore che opera prevalentemente nella provincia. Le maggioranze e le presenze previste nel comma 11 e nei regolamenti di cui al comma 12 sono determinate tenendo conto di tale integrazione. La partecipazione ai lavori dell'assemblea è gratuita [4].

 

11. L'ASSI, nell'ambito delle competenze materiali e territoriali di cui al comma 10, esprime in via ordinaria pareri obbligatori e vincolanti all’ERSI. Per la validità dei pareri è necessario che siano adottati dall'assemblea con delibera approvata con voto palese dalla maggioranza dei presenti. Qualora venga richiesto all'ASSI un parere di sua competenza esso si intende reso in senso favorevole nel caso in cui non venga espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta da parte dell’ERSI. Nei casi urgenti e indifferibili, espressamente motivati, i termini sono ridotti a quindici giorni [5].

 

12. L'ASSI è presieduta e convocata dal Presidente della Provincia di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ASSI delibera il regolamento recante le norme per il suo funzionamento e la disciplina del procedimento di espressione dei pareri di cui al comma 11. Il regolamento deliberato dall'ASSI è trasmesso, per la sua approvazione, alla Giunta regionale ed entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sul BURA. Qualora l’ASSI non adotti il regolamento entro il termine previsto, il Presidente della Giunta regionale diffida i Comuni ad adempiere entro trenta giorni. Decorso inutilmente anche il predetto termine il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, emanato su proposta del componente della Giunta competente per materia, esercita i poteri sostitutivi mediante nomina di un commissario ad acta le cui spese sono poste solidalmente a carico dei Comuni inadempienti.

 

13. Le ASSI sono convocate entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge dal Presidente della Provincia di riferimento, in caso di mancata convocazione, previa diffida ad adempiere da parte del Presidente della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni, le ASSI sono convocate dal Commissario di cui al comma 19, per deliberare il proprio regolamento.

 

14. L’ERSI propone gli atti fondamentali di pianificazione e di programmazione del Servizio alle ASSI, che esprimono parere obbligatorio e vincolante. L’ERSI coordina ed unifica a livello regionale le deliberazioni delle ASSI superando eventuali contrasti al fine di mantenere l’uniformità di azione sull’intero territorio regionale, sentita la Commissione del Consiglio regionale competente, che deve esprimersi in via definitiva entro e non oltre i ventuno (21) giorni successivi alla richiesta da parte dell’ERSI. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora la Commissione consiliare non si pronunci in via definitiva nel termine perentorio su indicato [6].

 

15. L’ERSI approva in via definitiva gli atti di pianificazione e di programmazione del Servizio, in particolare, previa deliberazione obbligatoria e vincolante delle ASSI, approva il Piano d’Ambito di cui all’art. 149 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, delibera la forma di gestione e affida il Servizio. L’ERSI firma le Convenzioni per la gestione del Servizio, provvede alla loro gestione ed al controllo dell’adempimento degli obblighi convenzionali da parte dei gestori [7].

 

16. In conformità alla normativa vigente, il controllo analogo sui gestori in house del Servizio è svolto dall’ERSI ovvero dal Commissario di cui al successivo comma 19. [Il controllo analogo è esercitato, nel rispetto dell'autonomia gestionale del soggetto gestore, attraverso parere obbligatorio sugli atti fondamentali del soggetto gestore in house [8]].

 

17. Qualora l’ASSI non adotti uno degli atti di competenza di cui ai precedenti commi entro sessanta (60) giorni dalla richiesta dell’ERSI, il Presidente dell’ERSI, previa diffida ai Comuni ad adempiere entro (60) giorni, provvede ad adottare gli atti.

 

18. In casi di motivata urgenza definiti dall’ERSI, i termini perentori per il rilascio del parere di cui ai commi precedenti sono ridotti della metà.

 

19. L’ERSI succede in tutte le posizioni giuridiche ed economiche dei sei Enti d’Ambito soppressi. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti presso gli Enti d’Ambito di cui all’art. 6 e seguenti della L.R. n. 2 del 13 gennaio 1997 nei quali succede l’ERSI, salvaguardando le competenze e le professionalità maturate presso gli Enti d’Ambito soppressi. Per la costituzione dell’ERSI, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale viene nominato un Commissario Unico Straordinario. Il Commissario opera in base alla delibera di indirizzo della Giunta regionale e si avvale, per lo svolgimento dei compiti assegnati e per far fronte alle necessità organizzative e di supporto delle strutture, delle risorse umane e finanziarie di ciascun Ente d’Ambito soppresso. Per far fronte ai propri compiti, il Commissario assume i necessari provvedimenti per assicurare la continuità ed il regolare svolgimento dell’attività di competenza dell’ERSI, tra le quali le attività connesse al controllo analogo sui soggetti gestori, con riguardo in particolare al rafforzamento delle funzioni di controllo tese alla realizzazione degli investimenti, alla verifica dei bilanci e dei dati contabili dei gestori del Servizio.

 

20. Il Commissario Unico Straordinario dispone, per l’esecuzione del proprio incarico, di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dei sei Enti d’Ambito commissariati, ovvero esercita i poteri che in base alle leggi ed agli Statuti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge spettano all’Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente degli Enti d’Ambito di cui all’art. 6 e seguenti della L.R. n. 2 del 13 gennaio 1997. In particolare provvede, disciplinandone le modalità, all’aggiornamento ed all’approvazione del Piano d’Ambito dell’ATUR, previo parere obbligatorio delle ASSI. Il Piano d’Ambito dell’ATUR è articolato in base agli ambiti di competenza dei soggetti gestori attivi sul territorio regionale al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

 

21. La durata dell'incarico commissariale termina al momento in cui l'ERSI è pienamente operativo con l'insediamento degli organi. Il Commissario è individuato nella persona del Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ovvero di un dipendente del medesimo Dipartimento che ha maturato esperienza specifica nelle attività afferenti alla gestione delle risorse idriche, ovvero di altro personale, anche in quiescenza, appartenente ai ruoli della Pubblica Amministrazione ed avente analoga esperienza [9].

 

22. La Giunta regionale, sentiti la competente Commissione del Consiglio regionale, l’ERSI e l'ASSI, ove costituiti, predispone la proposta di regolamento di esecuzione della presente legge entro quarantacinque giorni dalla nomina del Commissario di cui al comma 19. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora non sia stato espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta.

 

23. Al solo fine della liquidazione dei sei Enti d’Ambito esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente della Giunta regionale vengono nominati uno o più Commissari. Qualora l’ERSI non sia operativo nel termine di cui all’art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche, al solo fine di garantire la continuità delle funzioni svolte dagli Enti d’Ambito soppressi, la Giunta regionale adotta i necessari provvedimenti amministrativi, sentita la Commissione del Consiglio regionale competente, che si esprime in via definitiva entro i ventuno (21) giorni successivi alla richiesta della Giunta regionale. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora la Commissione consiliare non si pronunci nel termine perentorio su indicato.

 

24. Le spese di funzionamento della struttura organizzativa dell’ERSI, tra cui il personale, le sedi e le dotazioni tecniche, sono a carico del Soggetto Gestore ai sensi dell’art. 154 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche. La quota parte dei costi di funzionamento della struttura organizzativa dell’ERSI, che compone la tariffa del Servizio di cui all’art. 154 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, viene versata all’ERSI dal Soggetto Gestore affidatario del Servizio entro il termine stabilito nella Convenzione per l’affidamento del Servizio. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Soggetto Gestore affidatario del Servizio deve adottare forme di versamento automatico delle spese di funzionamento, dietro presentazione di apposito documento contabile, a favore dell’ERSI, attraverso Rapporto Interbancario Diretto - R.I.D., o altra forma equivalente di delegazione di pagamento di istituto di credito abilitato.

 

25. I soggetti affidatari del Servizio sono obbligati a trasmettere all’ERSI ovvero al Commissario Straordinario, di cui al precedente comma 19, tutti i dati necessari per l’aggiornamento del Piano d’Ambito entro trenta giorni dalla richiesta; in caso di mancato rispetto del suddetto termine perentorio, il Commissario Straordinario o l’ERSI possono in via sostituiva acquisire i dati direttamente presso gli uffici del soggetto gestore. La mancata trasmissione dei dati configura un inadempimento grave della Convenzione di affidamento del Servizio da parte del Soggetto gestore. Analogo obbligo di trasmissione dei dati sulla situazione gestionale ed economica del soggetto affidatario del Servizio sussiste a favore della Regione o di soggetti dalla stessa incaricati. Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla sua richiesta, la Regione invita l’ERSI ad acquisire, in via sostituiva, i dati direttamente presso gli uffici del Soggetto gestore.

 

26. Nelle convenzioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato è previsto che: la mancata adozione dei provvedimenti di cui ai commi 24 e 25 costituisce illecito amministrativo; il dirigente responsabile di tali adempimenti, in base al modello organizzativo del soggetto gestore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro nel caso di inosservanza di tale obbligo; la Regione provvede all’accertamento dell’illecito amministrativo ed all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689; alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nel caso di reiterazione dell’illecito; la mancata adozione di tali provvedimenti costituisce inoltre inadempimento grave sanzionabile con la risoluzione della Convenzione per l’affidamento del Servizio e comporta la nullità di ogni atto assunto dal Soggetto Gestore, che sia lesivo della posizione creditoria dell’ERSI, nonché la responsabilità amministrativa del dirigente che ha assunto tale atto.

 

27. Nelle convenzioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato è previsto che l’inadempimento grave della Convenzione di affidamento del Servizio comporta, su richiesta dell’ERSI ovvero del Commissario di cui al comma 19, la responsabilità amministrativa e la conseguente rimozione dall’incarico del dirigente che non ha adottato gli atti necessari o che ha adottato atti in violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e dalla Convenzione di affidamento del Servizio.

 

28. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, che fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile, la loro gestione può essere affidata ai soggetti concessionari del Servizio. E’ vietata la costituzione e la permanenza di società finalizzate alla detenzione delle infrastrutture idriche, cosiddette società di patrimonio. Al fine di individuare il destinatario delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, non trasferite agli Enti locali, di cui alla legge regionale n. 66 del 16 settembre 1987, l’ERSI coordina le Società di gestione del Servizio per promuovere le azioni per la tutela del carattere demaniale delle stesse, avendo cura di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli Enti Locali e delle Società ad oggi totalmente partecipate dagli stessi. A tutela dei Comuni, per il patrimonio societario conferito dagli stessi ai soggetti gestori, resta inteso che è demaniale, indisponibile e non trasferibile.

 

29. Nell’ordinamento regionale sono recepite le disposizioni di cui al comma 42 dell’articolo 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”.

 

30. Quanto non previsto nella presente legge è disciplinato con legge organica regionale di settore da adottarsi nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

 

31. In attuazione della presente legge nessun soggetto può compiere atti che possono incidere in maniera permanente sulle norme oggetto dei quesiti ammessi a consultazione referendaria dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 24 del 26 gennaio 2011 e n. 26 del 26 gennaio 2011.

 

32. Dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogati: la legge regionale n. 70 del 26 luglio 1997 (Modifica legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2 (risorse idriche)), l’articolo 2 della legge regionale n. 2 del 13 gennaio 1997, (Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla Legge 36/94), i commi da 1 a 13 dell’art. 1 della legge regionale del 21 novembre 2007, n. 37 (Riforma del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo) ed il comma 95 dell’art. 1 della legge regionale n. 16 del 21 novembre 2008 (Provvedimenti urgenti e indifferibili). Sono comunque abrogate le norme non compatibili con quelle della presente legge.

 

33. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 10 marzo 2015, n. 5.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 13 aprile 2016, n. 11.

[3] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 19 gennaio 2016, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 13 aprile 2016, n. 11.

[4] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 17 luglio 2012, n. 34.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 28 marzo 2013, n. 50, ha dichiarato l'illegittimità del primo periodo del presente comma, limitatamente alle parole «e vincolanti».

[6] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 17 luglio 2012, n. 34. La Corte costituzionale, con sentenza 28 marzo 2013, n. 50, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «e vincolante».

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 28 marzo 2013, n. 50, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «e vincolante».

[8] Periodo abrogato dall'art. 5 della L.R. 17 luglio 2012, n. 34. La Corte costituzionale, con sentenza 28 marzo 2013, n. 50, ha dichiarato l'illegittimità del presente periodo, nel testo vigente prima della sua abrogazione.

[9] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 19 gennaio 2016, n. 5.