§ 5.1.284 - L.R. 21 maggio 2014, n. 32.
Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:21/05/2014
Numero:32


Sommario
Art. 1 . (Clausola di urgenza e necessità)
Art. 2 . (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati)
Art. 3 . (Regolamento attuativo)
Art. 4 . (Determinazione ed erogazione delle provvidenze sociali a favore dei soggetti con patologie oncologiche)
Art. 5 . (Norma finanziaria)
Art. 6 . (Competenza delle Aziende Sanitarie Locali in materia di autorizzazioni e abrogazione dell'art. 1 della L.R. 20/2010)
Art. 7 . (Modifica all'art. 55 della L.R. 2/2013)
Art. 8 . (Modifiche alla L.R. 23/2014)
Art. 9 . (Sostituzione dell'art. 13 della L.R. 23/2014)
Art. 10 . (Modifiche alla L.R. 24/2014)
Art. 11 . (Sostegno alimentare alle persone in stato di povertà)
Art. 12 . (Finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 [...]
Art. 13 . (Addizionale Regionale Irpef)
Art. 14 . (Imposta regionale sulle attività produttive)
Art. 15 . (Irap settore agricolo)
Art. 16 . (Variazioni al bilancio di previsione 2014)
Art. 17 . (Entrata in vigore)


§ 5.1.284 - L.R. 21 maggio 2014, n. 32. [1]

Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

(B.U. 4 giugno 2014, n. 22)

 

Capo I

(Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati)

 

Art. 1. (Clausola di urgenza e necessità)

1. La presente legge è dichiarata urgente e necessaria, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

 

     Art. 2. (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati)

1. I cittadini residenti nei comuni della Regione Abruzzo che necessitano di trattamento radioterapico, chemioterapico e di altre prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura delle patologie oncologiche, nonché i soggetti trapiantati, hanno diritto:

a) al rimborso, fino alla misura massima del 100%, delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura effettuato con comuni mezzi di trasporto pubblico o con autoambulanza. La misura del rimborso per le spese di viaggio effettuato con mezzi propri, di famiglia o di terzi è pari a 1/5 del costo della benzina super, vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso;

b) al rimborso, fino alla misura massima del 70%, delle spese di mantenimento nel luogo di cura limitatamente al periodo previsto per le prestazioni, purché adeguatamente documentate;

c) al rimborso, fino alla misura massima del 100%, delle spese di trasporto, effettuato con i comuni mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura del paziente per un eventuale accompagnatore, purché la relativa presenza sia riconosciuta necessaria dal servizio sanitario della competente unità sanitaria locale ed adeguatamente documentata;

d) al rimborso all'eventuale accompagnatore di cui alla lettera c), fino alla misura massima del 70% della spesa di soggiorno, con gli stessi limiti stabiliti dalla lettera b).

 

     Art. 3. (Regolamento attuativo)

1. La Giunta regionale dà attuazione al presente Capo con proprio regolamento da approvare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con cui stabilisce in particolare le differenti percentuali massime delle provvidenze sociali spettanti agli aventi diritto in base alla loro situazione reddituale calcolata secondo i criteri ISEE.

 

     Art. 4. (Determinazione ed erogazione delle provvidenze sociali a favore dei soggetti con patologie oncologiche)

1. La Giunta, all'inizio di ogni esercizio finanziario, con propria delibera, determina la percentuale massima delle provvidenze sociali erogabili per l'anno di riferimento, tenendo conto:

a) dei limiti e dei criteri stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 3;

b) della copertura finanziaria per l'anno di riferimento;

c) del numero degli aventi diritto, comunicato dalle unità sanitarie locali di residenza dei pazienti malati oncologici e dei pazienti trapiantati entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

2. Le Unità Sanitarie Locali di residenza dei soggetti interessati sono autorizzate ad erogare i contributi previsti dalla presente legge nella misura determinata dalla Giunta, dietro presentazione della relativa documentazione.

3. La Giunta regionale, su presentazione di specifici rendiconti trimestrali da parte delle Unità Sanitarie Locali, provvede al rimborso delle spese sostenute.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente Capo si provvede mediante finanziamento del nuovo capitolo di spesa U.P.B.13.01.003 denominato "Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati" attraverso le risorse del capitolo di entrata 03.05.002 - 35020, denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti".

2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) Capitolo di spesa U.P.B. 13.01.003, denominato "Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati" in aumento di € 100.000,00;

b) Capitolo di entrata 03.05.002 - 35020, denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti" in aumento di € 100.000,00.

 

Capo II

(Modifiche alle leggi regionali 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014 e sostegno alimentare alle persone in stato di povertà)

 

     Art. 6. (Competenza delle Aziende Sanitarie Locali in materia di autorizzazioni e abrogazione dell'art. 1 della L.R. 20/2010)

1. La competenza al rilascio delle autorizzazioni indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma è devoluta alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) della Regione Abruzzo, che la esercitano mediante le strutture afferenti alla Farmaceutica Territoriale:

a) autorizzazioni al trasferimento di titolarità della farmacia di cui all'art. 12 della legge 2.4.1968, n. 475, alla legge 8.11.1991, n. 362 e alla legge 4.8.2006, n. 248;

b) autorizzazioni al trasferimento dei locali della farmacia nell'ambito della sede di pertinenza di cui all'art. 1, comma 4, della legge 2.4.1968, n. 475, così come modificata ed integrata dalla legge 8.11.1991, n. 362 e dall'art. 13 del D.P.R. 21.8.1971, n. 1275;

c) autorizzazioni alla sostituzione del direttore nella conduzione professionale delle farmacie convenzionate pubbliche e private, ai sensi del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, della legge 475/1968, della legge 362/1991, della legge 248/2006, nonché della legge 24.3.2012, n. 27 e s.m.i.;

d) autorizzazioni alla gestione provvisoria ereditaria della farmacia di cui all'art. 12 della legge 2.4.1968, n. 475 e all'art. 369 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

e) autorizzazioni alla sostituzione del direttore tecnico responsabile di deposito all'ingrosso di medicinali ad uso umano ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i..

2. Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono, altresì, tenute all'aggiornamento dell'archivio dati delle farmacie ed alla trasmissione alla Regione Abruzzo dei provvedimenti autorizzativi adottati.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure applicative ed operative del regime transitorio.

4. L'art. 1 della L.R. 21 maggio 2010, n. 20, recante "Istituzione di dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari", è abrogato.

 

     Art. 7. (Modifica all'art. 55 della L.R. 2/2013)

1. Il comma 1, dell'art. 55 della L.R. 10.1.2013, n. 2 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)" è sostituito dal seguente:

"1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 47/1985, capo IV, alla legge 724/1994, art. 39 ed alla legge 326/2003 art. 32, il cui procedimento non sia ancora definito alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza di documentazione, comprese quelle per le quali l'integrazione è già stata richiesta, sono definite dai Comuni entro il 31 dicembre 2014.".

 

     Art. 8. (Modifiche alla L.R. 23/2014)

1. L'art. 11 della L.R. 28.4.2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81, 28 aprile 2014, n. 23) è abrogato e, di conseguenza, rivivono:

a) la lett. d-bis) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 81/1998 e s.m.i. (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);

b) la lett. j-bis) della comma 2 ed il comma 6-bis dell'art. 8 della L.R. 81/1998 e s.m.i..

2. Al comma 2, dell'art. 14 della L.R. 23/2014, le parole "0,300 KW" sono sostituite con "0,500 MW".

 

     Art. 9. (Sostituzione dell'art. 13 della L.R. 23/2014)

1. L'art. 13 della L.R. 23/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Emissioni in atmosfera)

1. Al fine della tutela e valorizzazione delle produzioni agricole, le industrie insalubri che emettono in atmosfera e che abbiano subito provvedimento di sequestro del proprio impianto per violazioni al Testo Unico Ambientale ed al Codice Penale, al fine della riattivazione e riaccensione dell'impianto sono sottoposti a nuova procedura autorizzativa. Nelle more della nuova eventuale autorizzazione è sospesa l'attività relativa alle emissioni in atmosfera.".

 

     Art. 10. (Modifiche alla L.R. 24/2014)

1. Alla L.R. 29.4.2014, n. 24 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 1, lett. a), dopo le parole "strumenti urbanistici" sono soppresse le seguenti parole "nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione urbanistica";

b) all'art. 2, comma 1, lett. b) dopo le parole "connessi all'attività agricola" sono aggiunte le seguenti parole: "ad esclusione delle opere di cui all'art. 2 della L.R. 23 settembre 1998, n. 89 (Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 13 del 1998 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge n. 10 del 1977 e dell'art. 7 della legge n. 537 del 1993 per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione) e delle opere e interventi di interesse statale";

c) alla rubrica dell'art. 3 le parole "superficie agricola" sono sostituite dalle seguenti parole "suolo agricolo";

d) all'art. 3, comma 4, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) un rappresentante dell'Assessorato regionale all'Urbanistica;";

e) il comma 7 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

"7. Se la Regione non provvede entro il termine di 180 giorni dall'adozione della delibera di cui al comma 6, le determinazioni sono adottate con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.";

f) all'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole "e comunque non oltre il termine di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti parole: "e comunque fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 3, commi 1, 2, 6 e 7, della presente legge";

2) le parole "di superficie agricola" sono sostituite dalle seguenti parole: "di suolo agricolo";

3) dopo le parole "realizzazione di interventi" sono soppresse le seguenti parole: "già autorizzati e".

 

     Art. 11. (Sostegno alimentare alle persone in stato di povertà)

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) Capitolo di entrata 03.05.002 - 35020, denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti" in aumento di € 100.000,00;

b) Capitolo di spesa 13.01.007 - 71528, denominato "Sostegno alimentare alle persone in stato di povertà" in aumento di € 100.000,00.

 

Capo III

(Finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014)

 

     Art. 12. (Finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 80 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in esito alle verifiche dei Tavoli tecnici di cui al medesimo articolo, dispone l'utilizzo dell'importo complessivo di Euro 32,8 milioni quale eccedenza al 31 dicembre 2013 del gettito fiscale da destinare alla copertura degli oneri sanitari pregressi.

2. Per le finalità previste nel presente articolo, al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con la L.R. 13 gennaio 2014, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di spesa 15.01.003 - 323600.1, denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" è diminuito di Euro 32,8 milioni;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 12.01.006 - 81597.1, denominato "Finanziamento regionale per la copertura dei disavanzi con le risorse derivanti dagli automatismi fiscali" è incrementato di Euro 32,8 milioni.

3. Il presente Capo destina le risorse di cui al presente articolo alla rideterminazione, in riduzione, per l'anno d'imposta 2014, delle maggiorazioni già vigenti per le aliquote fiscali relative all'addizionale regionale all'Irpef e all'Imposta regionale sulle attività produttive.

 

     Art. 13. (Addizionale Regionale Irpef)

1. Limitatamente all'anno d'imposta 2014, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando all'aliquota di base stabilita dalla legge dello Stato le seguenti maggiorazioni per scaglioni di reddito:

a) fino a € 15.000,00: maggiorazione di 0,31 punti percentuali;

b) oltre € 15.000,00, fino a € 28.000,00: maggiorazione di 0,43 punti percentuali;

c) oltre € 28.000,00: maggiorazione di 0,50 punti percentuali.

 

     Art. 14. (Imposta regionale sulle attività produttive)

1. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) applicando:

a) all'aliquota di cui all'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 la maggiorazione di 0,76 punti percentuali;

b) alle aliquote di cui all'art. 16, comma l-bis del D.Lgs. 446/1997 la maggiorazione di 0,92 punti percentuali.

2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i soggetti passivi di cui alle sottoelencate disposizioni legislative, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando alla aliquota di cui all'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 la riduzione di 0,16 punti percentuali, nei limiti previsti dalle rispettive leggi regionali di agevolazione, oltre i quali si applica l'aliquota di cui all'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 446/1997, con la maggiorazione di 0,76 punti percentuali:

a) art. 14, della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002)", come modificata dall'art. 84, comma 5 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)";

b) art. 43, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)";

c) art. 84, commi 1, 2, 3 e 4 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)";

d) L.R. 16 marzo 2001, n. 9 (Provvedimenti in favore delle farmacie rurali nei comuni fino a 3.000 abitanti).

 

     Art. 15. (Irap settore agricolo)

1. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è stabilita nella misura ivi prevista.

 

     Art. 16. (Variazioni al bilancio di previsione 2014)

1. Le minori entrate per il bilancio di previsione 2014, derivanti dall'applicazione del presente Capo, sono quantificate in euro 32,8 milioni.

2. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, approvato con la L.R. 13 gennaio 2014, n. 8, come modificato dall'art. 12, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento dei capitolo di entrata 01.01.003 - 11720.1 denominato "Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - D.Lgs. 446 del 15.12.1997 - Leva fiscale regionale destinata alle funzioni proprie" è ridotto di Euro 14,8 milioni;

b) lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.003 - 11770.1 denominato "Addizionale irpef di cui al D.Lgs. 446 del 15.12.1997 - Leva fiscale regionale destinata alle funzioni proprie" è ridotto di Euro 18 milioni;

c) lo stanziamento del capitolo di spesa 12.01.006 - 81597.1 denominato "Finanziamento regionale per la copertura dei disavanzi con le risorse derivanti dagli automatismi fiscali" è ridotto di Euro 32,8 milioni.

 

Capo IV

(Disposizioni finali)

 

     Art. 17. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo 2015, n. 55, ha dichiarato l'illegittimità della presente legge, ad eccezione dell’art. 11.