Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 04/03/2016 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Integrazione all'art. 18 della L.R. 6/2016) |
Art. 2. (Integrazione alla L.R. 17/2001) |
Art. 3. (Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1, della L.R. 40/2010) |
Art. 4. (Modifiche alla L.R. 23/2011) |
Art. 5. (Modifiche alla L.R. 28/2011 e alla L.R. 23/2015) |
Art. 6. (Modifica all'art. 8 della L.R. 42/2015) |
Art. 7. (Modifiche all'art. 80 della L.R. 18/1983) |
Art. 8. (Modifiche all'allegato A della l.r. 36/2015) |
Art. 9. (Entrata in vigore) |
§ 1.2.75 - L.R. 4 marzo 2016, n. 8.
Modifiche alle leggi regionali 6/2016, 17/2001, 23/2011, 28/2011, 23/2015, 42/2015, 18/1983, 36/2015 e interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 40/2010.
(B.U. 7 marzo 2016, n. 38 Speciale)
Art. 1. (Integrazione all'art. 18 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 (Autonomia del Consiglio regionale) della
"1-bis. Ai sensi dell'articolo 3-bis della
Art. 2. (Integrazione alla
1. All'articolo 8, comma 3, della
Art. 3. (Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1, della
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della
Art. 4. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della
"7-bis. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ARAP compete una indennità di carica lorda annua pari al 50% dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali, al netto dell'IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge. Ai Consiglieri di Amministrazione dell'ARAP compete una indennità di carica lorda annua pari al 25% dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali, al netto dell'IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge.
7-ter. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'ARAP compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del
7-quater. Ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ARAP è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno da adottare secondo le disposizioni di legge.".
Art. 5. (Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 2:
1) al comma 4 la parola "provinciali" è sostituita dalla parola "regionali" e le parole "tra le quattro province abruzzesi, composto dai dirigenti o da loro delegati, degli stessi Uffici provinciali competenti in materia sismica" sono sostituite dalle parole: "(TTC) composto dai dirigenti o da loro delegati degli uffici competenti in materia sismica, per territorio provinciale o di area vasta";
2) al comma 5 le parole "delle Provincie" sono soppresse;
b) all'articolo 7:
1) al comma 1 la parola "Provinciali" è sostituita dalla parola "regionali";
2) al comma 5 la parola "provinciale" è sostituita dalla parola "regionale";
c) all'articolo 8:
1) al comma 1 la parola "Provinciali" è sostituita dalla parola "regionali";
2) al comma 2 le parole "La Provincia" sono sostituite dalle parole: "L'ufficio regionale";
3) al comma 4 la parola "provinciali" è sostituita dalla parola "regionali";
4) al comma 5 la parola "provinciali" è sostituita dalla parola "regionali" e la parola "15" è sostituita dalla parola "30";
5) al comma 7 le parole "e previa diffida all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione medesima," sono soppresse e le parole "provinciale competente ai sensi della presente legge" sono sostituite dalle parole: "regionale a valere sui fondi regionali di cui al comma 1 dell'art. 15";
d) all'articolo 9, comma 1, le parole "alla Provincia" sono sostituite dalle parole: "all'ufficio regionale";
e) all'articolo 10:
1) al comma 2 le parole "alla Provincia" sono sostituite dalle parole: "all'ufficio regionale";
2) al comma 3 ove presenti le parole "La Provincia" sono sostituite dalle parole: "L'ufficio regionale";
3) al comma 4 le parole "dalla Provincia" sono sostituite dalle parole: "dall'ufficio regionale";
f) all'articolo 11, comma 2, la parola "assevera" è sostituita dalle parole: "ed il direttore dei lavori asseverano";
g) all'articolo 12, comma 1, le parole "alla Provincia" sono sostituite dalle parole: "all'ufficio regionale";
h) all'articolo 14, comma 2, le parole "la Provincia" sono sostituite dalle parole: "l'ufficio regionale competente";
i) all'articolo 15:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per la richiesta dell'autorizzazione di cui agli articoli 7 e 13 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'art. 9 è dovuta, da parte dei soggetti privati richiedenti, la corresponsione di un contributo per la copertura delle spese di istruttoria, vigilanza e controllo, conservazione e consultazione dei progetti e per l'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 2.";
2) al comma 2 le parole "diritti e spese" sono soppresse;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. A seguito dell'attivazione delle procedure informatizzate di acquisizione delle istanze, le risorse derivanti dal versamento del contributo di cui al comma 1, sono riscosse dalla Regione.";
4) al comma 5 le parole "Le risorse derivanti dal versamento dei diritti e del rimborso per le spese istruttorie di cui al comma 1 e delle sanzioni di cui all'articolo 16, sono riscosse" sono sostituite dalle parole: "Nelle more dell'attivazione del sistema informatizzato di cui al comma 4, il contributo regionale di cui al comma 1 è riscosso";
5) alla lettera a) del comma 5 le parole "Provincia competente per territorio e sono vincolate alla copertura" sono sostituite dalle parole: "Regione e sono vincolate alla copertura delle spese per l'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 2 e";
6) alla lettera b) del comma 5 la parola "provinciali" è sostituita dalla parola "regionali";
7) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Gli Uffici regionali che esercitano attività di vigilanza e controllo in zona sismica, per le finalità di cui all'art. 2, commi 1 e 2, trasmettono al Tavolo Tecnico di Coordinamento di cui all'art. 2, comma 4, i dati informatizzati relativi alle pratiche edilizie depositate.";
l) all'articolo 16:
1) alla rubrica le parole "Sanzioni amministrative" sono sostituite dalle parole: "Repressione delle violazioni";
2) al comma 1 le parole "che disciplinano gli interventi di cui all'art. 10, comma 1" sono sostituite dalle parole: "disciplinate dal Titolo III e IV" e la parola "amministrative" è soppressa;
3) al comma 2 sono eliminate le parole "in muratura", "e in legno" e "amministrative";
m) all'articolo 19:
1) al comma 1 le parole "comunale competente" sono sostituite dalle parole: "regionale competente per territorio";
2) alla lettera a) del comma 4 dopo le parole "per l'edilizia" sono aggiunte le parole: "o presso gli uffici competenti in materia sismica";
3) alla lettera b) del comma 4 le parole "uffici provinciali competenti per territorio" sono sostituite dalle parole: "uffici territorialmente competenti in materia sismica";
4) il comma 5-ter è sostituito dal seguente: "5-ter. Alla data di effettivo trasferimento delle funzioni di cui all'art. 7, comma 1, punto 3, della
5) Il comma 5-quater è soppresso;
6) Il comma 5-quinquies è soppresso;
n) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
"Art. 21
1. Le entrate regionali di cui al comma 1 dell'art. 15, sono contabilizzate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale in apposito stanziamento di nuova istituzione previsto nel titolo 3, tipologia 500 riguardante le entrate derivanti dal contributo per le spese di istruttoria di cui all'art. 15.
2. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 15 e all'art. 2, le entrate di cui al comma 1, quantificate presuntivamente per l'anno 2016 in euro 1.000.000,00, sono destinate al finanziamento di apposito stanziamento di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale della missione 11, programma 01, titolo 1 per la copertura degli oneri derivanti dagli interventi di spesa per l'espletamento delle funzioni regionali di controllo e vigilanza delle costruzioni in zona sismica, nonché di quelli di cui al comma 10.
3. Le risorse derivanti dal contributo di cui all'art. 15, che risultano superiori alle spese necessarie per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico, costituiscono economie di spesa.
4. Alla spesa necessaria per la realizzazione delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 5-bis, si fa fronte con le risorse economiche di cui all'art. 15 iscritte nello stanziamento dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale della missione 11, programma 01, titolo 1 di cui al comma 2.
5. Per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica i Comuni beneficiari sono tenuti a versare alla Regione le "spese di istruttoria" pari al 5% del costo convenzionale stabilito dai programmi annuali attuativi stimati per l'anno 2016 in euro 60.000,00.
6. Le risorse di cui al comma 5 sono iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale nello stanziamento già previsto nel titolo 3, tipologia 500 concernente le entrate derivanti dal contributo per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico e sono destinate al finanziamento dello stanziamento già previsto nello stato di previsione della spesa della missione 11, programma 01, titolo 1 per la copertura degli oneri relativi agli interventi di spesa per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico.
7. Alla spesa necessaria per la realizzazione delle attività di microzonazione sismica di cui all'art. 5, comma 4, si fa fronte secondo le seguenti modalità:
a) quanto alla quota di competenza statale attraverso le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito con l'art. 11 del
b) quanto alla quota di cofinanziamento regionale, pari ad € 50.000,00, attraverso le risorse di cui allo stanziamento della missione 11, programma 01, titolo 1 di cui al comma 6 e alle quote di cofinanziamento del Programma Operativo Regionale POR-FESR Abruzzo (2007-2013) della missione 01, programma 12.
8. Ai componenti esterni del "Tavolo tecnico regionale di monitoraggio degli studi di microzonazione sismica" istituito con
9. Agli oneri di cui al comma 8 relativi al "Tavolo tecnico regionale di monitoraggio degli studi di microzonazione sismica", presuntivamente valutati in euro 10.000,00, si provvede con le entrate regionali di cui al comma 5 del presente articolo.
10. Agli oneri di cui al comma 8 relativi ai Tavoli Tecnico-Scientifici, quantificati presuntivamente per l'anno 2016 in euro 10.000,00, si fa fronte con le risorse economiche di cui al comma 1 del presente articolo.
11. Gli stanziamenti dello stato di previsione dell'entrata e dello stato di previsione della spesa previsti nel presente articolo sono determinati ed iscritti dalle leggi di bilancio.
12. Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa possono essere utilizzati solo previo accertamento delle relative entrate.".
2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni in materia di rischio sismico stabilita negli accordi di cui agli articoli 8 e 10 della
3. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole "15 febbraio 2016" sono sostituite dalle parole: "15 marzo 2016";
b) al comma 2 dell'articolo 4 le parole "15 febbraio 2016" sono sostituite dalle parole: "15 marzo 2016".
Art. 6. (Modifica all'art. 8 della
1. Al comma 6 dell'articolo 8 della
Art. 7. (Modifiche all'art. 80 della
1. Al comma 3 dell'articolo 80 della
2. Al comma 3 dell'articolo 80 della
3. Al comma 3 dell'articolo 80 della
4. Al comma 3-bis dell'articolo 80 della
5. Al comma 4-bis dell'articolo 80 della
6. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 80 della
"4-ter. Ad eccezione dei canali artificiali, la fascia di interdizione stabilita dai commi 3 e 3-bis è ridotta a cinquanta metri nel caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del
Art. 8. (Modifiche all'allegato A della
1. All'allegato A della
a) "40. Fiume Salto: dalla sorgente al confine con la Regione Lazio";
b) "41. Fiume Imele: dalla sorgente alla confluenza con il Salto";
c) "42. Fiume Turano: dalla sorgente al confine con la Regione Lazio".
Art. 9. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica ( BURAT).
Allegato
(Omissis)