Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 19/01/2016 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Stato di previsione delle Entrate) |
Art. 2. (Stato di previsione delle Spese) |
Art. 3. (Bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2016-2018) |
Art. 4. (Residui attivi) |
Art. 5. (Residui passivi) |
Art. 6. (Autorizzazione per accertamenti e riscossioni) |
Art. 7. (Autorizzazione per impegni e pagamenti) |
Art. 8. (Risultato di amministrazione presunto) |
Art. 9. (Residui passivi perenti) |
Art. 10. (Reiscrizione residui perenti con vincolo di destinazione) |
Art. 11. (Economie con vincolo di destinazione) |
Art. 12. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie) |
Art. 13. (Fondo di riserva per le spese impreviste) |
Art. 14. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa) |
Art. 15. (Fondo crediti di dubbia esigibilità) |
Art. 16. (Fondo per perdite degli organismi partecipati) |
Art. 17. (Anticipazioni di Tesoreria) |
Art. 18. (Autonomia del Consiglio regionale) |
Art. 19. (Variazioni al bilancio) |
Art. 20. (Annullamento dei diritti di credito) |
Art. 21. (Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione) |
Art. 22. (Entrata in vigore) |
§ 6.1.243 - L.R. 19 gennaio 2016, n. 6.
Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018.
(B.U. 22 gennaio 2016, n. 11 Speciale)
Art. 1. (Stato di previsione delle Entrate)
1. Sono approvati i totali generali dell'entrata del bilancio di competenza 2016-2018 per l'importo di euro 8.077.040.655,37 per l'esercizio finanziario 2016, di euro 6.005.790.172,77 per l'esercizio finanziario 2017 e di euro 5.951.649.608,30 per l'esercizio finanziario 2018.
2. E' approvato in euro 9.330.123.064,95 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2016, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di euro 376.689.063,40 stimata al 1° gennaio 2016.
Art. 2. (Stato di previsione delle Spese)
1. Sono approvati i totali generali della spesa del bilancio di competenza 2016-2018 per l'importo di euro 8.077.040.655,37 per l'esercizio finanziario 2016, di euro 6.005.790.172,77 per l'esercizio finanziario 2017 e di euro 5.951.649.608,30 per l'esercizio finanziario 2018.
2. E' approvato in euro 8.485.632.411,95 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2016.
Art. 3. (Bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2016-2018)
1. Ai sensi del
a) del prospetto relativo al bilancio di previsione 2016-2018 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (unità di voto) - (Allegato n. 1);
b) del prospetto relativo al bilancio di previsione 2016-2018 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi (unità di voto) e titoli (Allegato n. 2);
c) del prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2016-2018 (Allegato n. 3);
d) del prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2016-2018 (Allegato n. 4);
e) del prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2016-2018 (Allegato n. 5);
f) del quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 6);
g) del prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio (Allegato n. 7);
h) del prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (Allegato n. 8);
i) del prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (Allegato n. 9);
l) del prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato n. 10);
m) del prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato n. 11);
n) dell'elenco concernente le spese obbligatorie (Allegato n. 12);
o) della nota integrativa (Allegato n. 13).
2. Costituiscono ulteriori allegati al bilancio di previsione 2016 - 2018:
a) la Nota informativa inerente gli oneri e impegni finanziari stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della
b) l'elaborato concernente l'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio Sanitario regionale in attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 del
c) il Prospetto di raffronto tra le entrate dell'Unione Europea e dello Stato con le correlate spese, nonché il Prospetto che mette a raffronto le entrate regionali vincolate, per legge, alle specifiche destinazioni di spesa ai sensi dell'articolo 17 della
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione di cui al comma 1, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:
a) il "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie (entrata) e in missioni, programmi e macroaggregati (spesa);
b) il Bilancio Finanziario Gestionale (B.F.G.), ripartito in capitoli. Al bilancio finanziario gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Con il B.F.G. sono assegnate ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese e sono, altresì, definiti gli obiettivi relativi al conseguimento delle risorse in entrata iscritte in bilancio.
Art. 4. (Residui attivi)
1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2015, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016, è di euro 2.413.047.928,35.
Art. 5. (Residui passivi)
1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2015, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016, è di euro 1.884.422.953,14.
Art. 6. (Autorizzazione per accertamenti e riscossioni)
1. Ai sensi dell'articolo 39 del
Art. 7. (Autorizzazione per impegni e pagamenti)
1. Ai sensi dell'articolo 39 del
Art. 8. (Risultato di amministrazione presunto)
1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del
2. Ai sensi dell'articolo 39, comma 9, del
a) euro 61.318.498,00 quale annualità del disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del
b) euro 2.409.550,00 quale annualità del disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità calcolato presuntivamente al 1° gennaio 2015;
c) euro 5.681.432,00 quale annualità del disavanzo di amministrazione vincolato per il rimborso dell'anticipazione di liquidità ex
3. Con riferimento alla lettera a) del comma 2, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del
4. Con riferimento alla lettera b) del comma 2, in applicazione dell'articolo 3, comma 15 del
5. Con riferimento alla lettera c) del comma 2, in applicazione del
6. Ai sensi dell'articolo 42, comma 8, del
7. Ai sensi del comma 9, dell'articolo 1, del
Art. 9. (Residui passivi perenti)
1. E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, nel Programma 01, Missione 20, dello stanziamento del "Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori", ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del
Art. 10. (Reiscrizione residui perenti con vincolo di destinazione)
1. Ai sensi dell'articolo 42 del
Art. 11. (Economie con vincolo di destinazione)
1. Ai sensi dell'articolo 42 del
2. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare dal fondo di cui al comma 1, con propria determinazione, su richiesta delle Strutture regionali competenti, le somme occorrenti per la reiscrizione degli stanziamenti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa.
Art. 12. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera a) del
2. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del
Art. 13. (Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b) del
2. I prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio regionale entro trenta giorni dall'adozione, ai sensi dell'articolo 19 della
Art. 14. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera c) del
2. I prelevamenti dal predetto fondo sono disposti, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del
Art. 15. (Fondo crediti di dubbia esigibilità)
1. Ai sensi dell'articolo 46 del
a) dello stanziamento relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte corrente, per un importo pari ad euro 2.401.000,00 per l'esercizio finanziario 2016, ad euro 3.055.000,00 per l'esercizio finanziario 2017 e ad euro 3.703.000,00 per l'esercizio finanziario 2018;
b) dello stanziamento relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte capitale, per un importo pari ad euro 110.900,00 per l'esercizio finanziario 2016, ad euro 72.000,00 per l'esercizio finanziario 2017 e ad euro 82.200,00 per l'esercizio finanziario 2018.
Art. 16. (Fondo per perdite degli organismi partecipati)
1. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 550-552, articolo 1, della
Art. 17. (Anticipazioni di Tesoreria)
1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 69 del
2. La previsione è riferita alle anticipazioni attivabili nel 2016 ed ai diversi reintegri di cassa di volta in volta necessari. Resta fermo il limite riferito a ciascuna anticipazione previsto dal citato articolo 69 del
Art. 18. (Autonomia del Consiglio regionale)
1. Ai sensi dell'articolo 67 del
1-bis. Ai sensi dell'articolo 3-bis della
Art. 19. (Variazioni al bilancio)
1. Il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio autorizzate ai sensi dell'articolo 51 del
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale, ai sensi del medesimo articolo 51, comma 3, del
3. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale le variazioni previste dall'articolo 51, comma 4, del
4. Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio sono pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 20. (Annullamento dei diritti di credito)
1. La Giunta regionale è autorizzata, individuandone le condizioni e le modalità, a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa.
2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in euro 30,00.
Art. 21. (Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione)
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nell'articolo 47 della
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 approvano i bilanci o adottano i provvedimenti di variazione per rendere i medesimi bilanci compatibili con le assegnazioni previste nel bilancio regionale 2016-2018.
3. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.
Art. 22. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della