§ 3.5.96 - L.R. 29 luglio 2011, n. 23.
Riordino delle funzioni in materia di aree produttive.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:29/07/2011
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive)


§ 3.5.96 - L.R. 29 luglio 2011, n. 23.

Riordino delle funzioni in materia di aree produttive.

(B.U. 12 agosto 2011, n. 49)

 

Art. 1. (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive)

1. E’ istituita l’Azienda Regionale delle Aree Produttive, Ente Pubblico Economico, di seguito denominata ARAP.

2. L’ARAP svolge le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive e altre attività delegate da altri Enti in coerenza con la programmazione regionale, nelle attuali aree di gestione diretta dei Consorzi per lo sviluppo industriale esistenti. L’ARAP opera anche nelle altre aree destinate ad attività produttive previa intesa con i Comuni.

3. In attuazione dell’art. 56 dello Statuto della Regione Abruzzo e ai sensi dell’art. 2 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli enti regionali), l’ARAP è costituita tramite fusione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale con le modalità previste nel Disciplinare di cui al comma 11.

3 bis. Le modalità operative della fusione sono regolate dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili [1].

4. Nelle aree produttive regionali, sia quelle di attuale competenza dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale che dei Comuni, è garantita la fornitura di servizi essenziali alle imprese. Le imprese insediate usufruiscono dei servizi dietro il pagamento di corrispettivo che può essere riscosso anche tramite avvisi di pagamento. I rapporti sono definiti da apposita convenzione. La convenzione è approvata con delibera della Giunta regionale e può essere aggiornata periodicamente. Le convenzioni in essere e gli impegni assunti in altre forme saranno adeguati.

4 bis. Nelle more dell’adozione della legge regionale in materia di pianificazione per il governo del territorio, i Piani regolatori dell’ARAP sono costituiti, in prima applicazione, dai vigenti piani regolatori degli attuali Consorzi per le aree di sviluppo industriale [2].

5. La Giunta regionale istituisce le aree ecologicamente attrezzate individuate prevalentemente nelle aree di competenza degli attuali Consorzi per lo sviluppo industriale, caratterizzate da una gestione unitaria di servizi ed infrastrutture, ivi compresi gli impianti comuni per l’efficiente soddisfacimento del fabbisogno energetico delle imprese insediate, atti a garantire il corretto utilizzo delle risorse, la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché la tutela della salute e della sicurezza. Le aree sono altresì dotate di un sistema di monitoraggio costante delle emissioni inquinanti [3].

6. L’ARAP svolge le funzioni e le attività ad essa conferite a partire dalla data di insediamento dell’Assemblea generale e subentra ai Consorzi per lo Sviluppo Industriale nella titolarità dei beni strumentali.

7. Sono organi dell’ARAP: l’Assemblea Generale; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; il Collegio dei revisori dei conti. L’Assemblea generale è costituita dai soci. Il Consiglio di Amministrazione è costituito come da Statuto. I compiti sono definiti dallo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti sono nominati dal Consiglio regionale. È istituita, altresì, la Consulta Territoriale che è composta da rappresentanti delle Imprese e degli Enti Locali. Le funzioni e l’organizzazione della Consulta sono disciplinate nello Statuto.

8. Le nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione rispondono a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato e dell’assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato.

9. In fase di avvio l’ARAP ha sede presso l’Assessorato regionale allo Sviluppo economico.

10. L’ARAP opera nei comprensori tramite strutture organizzative territoriali utilizzando le attuali sedi consortili.

11. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva il Disciplinare e lo invia per il parere alla Commissione consiliare competente che si esprime entro il termine di 15 giorni. Il Disciplinare contiene le modalità di costituzione, le funzioni, le attività e l’organizzazione. Il Disciplinare definisce altresì le caratteristiche generali delle aree individuando, in particolare, i servizi e le infrastrutture minime di cui devono essere dotate e le condizioni di utilizzo delle infrastrutture e dei servizi da parte delle imprese che si insediano, comprese le procedure di attivazione e gestione.

12. Al fine di raggiungere l’obiettivo del riordino delle funzioni in materia di aree produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, adottato entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore competente allo Sviluppo economico, nomina per ciascun Consorzio per lo sviluppo industriale un commissario per il riordino. Per assicurare le migliori condizioni di efficacia, efficienza e rapidità, l’incarico di commissario è affidato, per ciascun Consorzio, ai commissari straordinari in carica alla data del 01/06/2011. I commissari per il riordino operano sino all’insediamento dell’Assemblea generale ed in tale momento cessano automaticamente dalla carica, salva diversa disposizione della Giunta regionale. Il decreto di nomina definisce l’eventuale compenso e le funzioni del commissario.

13. I Collegi sindacali dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, in carica alla data del 01/06/2011, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 11 della L.R. 4/2009, operano sino all’insediamento dell’Assemblea generale ed in tale momento cessano automaticamente dalla carica salva diversa disposizione della Giunta regionale.

14. Fatte salve le disposizioni della presente legge riguardanti il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Chieti-Pescara, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli altri Consorzi per lo Sviluppo Industriale predispongono l’elenco dei soci tenendo conto degli apporti di ciascuno.

15. Entro centottanta giorni dalla predisposizione dell’elenco dei soci, sulla base di uno schema-tipo di Statuto approvato dalla Giunta regionale, è costituita l’ARAP. Lo Statuto disciplina, in conformità con la legislazione in materia di Enti Locali e nel rispetto delle previsioni della presente legge, le modalità di funzionamento dell’ARAP, le modalità di ingresso e di recesso di nuovi soci nell’ARAP.

16. Entro centottanta giorni dalla costituzione dell’ARAP, l’Assessore regionale allo Sviluppo economico convoca, insedia e presiede l’Assemblea generale.

17. Le infrastrutture idriche (acquedotti e reti) e fognarie (sia delle acque bianche, sia delle acque nere), nonché gli impianti di depurazione, realizzati dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale restano di proprietà dell'ARAP che provvede alla relativa gestione nonché al trattamento delle acque di scarico o di reflui anche di altra provenienza. Il costo di acquisto dell'acqua è definito annualmente dalla Giunta Regionale. Nel caso di acquisto dell'acqua dal gestore del Servizio Idrico Integrato il costo viene definito sulla scorta degli articoli 154 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato) e successive modifiche e integrazioni inerenti la tariffa da praticare agli utenti del servizio idrico integrato senza oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi [4].

18. Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010 presso gli attuali Consorzi per lo Sviluppo Industriale previa informazione e consultazione sindacale previste dall’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee) transita all’ARAP nelle medesime funzioni [5].

19. Considerato il disequilibrio economico, sono attivate, ai sensi della vigente normativa, le procedure di liquidazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Pescara-Chieti.

20. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, a far data dalla sua entrata in vigore.

21. La Regione, in via eccezionale, per il solo anno 2012, concorre al pagamento dei costi straordinari per la realizzazione dell’operazione di fusione dei Consorzi per lo sviluppo industriale, di cui all’articolo 1, comma 3, con un finanziamento di euro 80.000,00 in favore di ciascun consorzio. L’erogazione di tale finanziamento è disposta dalla competente Direzione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario. All’onere derivante dall’applicazione del presente comma, valutato per l’anno 2012 in complessivi euro 480.000,00 si provvede mediante lo stanziamento di competenza e di cassa sul capitolo di spesa n. 282451-S denominato “Fondo Unico Attività Produttive [6].

22. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2012, n. 30.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2012, n. 30.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2012, n. 30.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2014, n. 15. La Corte costituzionale, con sentenza 15 luglio 2015, n. 158, ha dichiarato l'illegittimità della L.R. 15/2014.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2012, n. 30.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2012, n. 30.