§ 55.2.64 - D.L. 9 giugno 2016, n. 98.
Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali
Data:09/06/2016
Numero:98


Sommario
Art. 1.  Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA
Art. 1 bis.  (Mappatura dei rifiuti presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A.)
Art. 2.  Finanziamenti ad imprese strategiche
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 55.2.64 - D.L. 9 giugno 2016, n. 98. [1]

Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

(G.U. 9 giugno 2016, n. 133)

 

Art. 1. Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA

     1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, il periodo «L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.» è sostituito dal seguente: «L'amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva, provvede, anteponendolo agli altri debiti della procedura, alla restituzione dell'importo erogato dallo Stato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.»;

     b) il comma 8 è sostituito dai seguenti: «8. Qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 di cui al comma 2, prevedano modifiche o integrazioni, al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi sono valutati dal comitato di esperti di cui al comma 8.2, che può richiedere a ciascun offerente di integrare la documentazione prodotta in sede di offerta, fornendo gli ulteriori documenti necessari per la valutazione delle modifiche o dei nuovi interventi proposti, compresi i documenti progettuali, i cronoprogrammi di realizzazione, comprensivi della richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre 18 mesi, del termine di cui all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, l'analisi degli effetti ambientali e l'analisi dell'applicazione delle BAT Conclusions, con espresso riferimento alle prestazioni ambientali dei singoli impianti come individuate dall'offerta presentata. Tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto della parità dei diritti dei partecipanti. Entro il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato degli esperti, sentito il Ministro dello sviluppo economico, esprime il proprio parere, proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti. Il parere è immediatamente comunicato ai commissari della procedura di amministrazione straordinaria che ne curano la trasmissione agli offerenti i quali, nei successivi 15 giorni, presentano alla procedura le offerte vincolanti definitive conformando i relativi piani al predetto parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino tutte le risultanze del parere ovvero non confermino o aggiornino di conseguenza l'offerta presentata. L'esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, redige, nei successivi trenta giorni, una relazione sulla compatibilità delle offerte vincolanti definitive con i criteri di mercato, tenuto conto delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nei rispettivi piani e ne valuta la sostenibilità finanziaria, con particolare riferimento al periodo di affitto e nella prospettiva della definitiva cessione. La relazione dell'esperto indipendente è acquisita dai commissari straordinari in sede di valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione.

     8.1 Dopo l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, su istanza dei commissari straordinari, è individuato l'aggiudicatario a norma dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, quest'ultimo, in qualità di individuato gestore, può presentare apposita domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva. La domanda, completa dei relativi allegati, è resa disponibile per la consultazione del pubblico sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per un periodo di trenta giorni, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni. Della disponibilità della domanda sul sito web ai fini della consultazione da parte del pubblico è dato tempestivo avviso mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a diffusione regionale. L'istruttoria sugli esiti della consultazione, è svolta dal medesimo Comitato di esperti di cui al comma 8.2 nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, predisponendo una relazione di sintesi delle osservazioni ricevute, nonchè garantendo il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea. Le modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto devono in ogni caso assicurare standard di tutela ambientale coerenti con le previsioni del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, in quanto compatibili, e sono disposte, nei quindici giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico. Il decreto, che ha valore di autorizzazione integrata ambientale, tiene luogo ove necessario della valutazione di impatto ambientale e conclude tutti i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     8.2 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro cinque giorni dalla istanza dei commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo, nomina un comitato di esperti, composto da tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici. Il comitato si avvale della struttura commissariale di Ilva, del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e può avvalersi delle altre amministrazioni interessate. A ciascun componente del comitato, oltre al rimborso delle spese di missione, è corrisposto un compenso temporalmente parametrato al compenso annuale spettante ai componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale maggiorato del venti per cento, con oneri a carico di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria. I curricula dei componenti del comitato sono resi pubblici nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè mediante link nei siti web della regione e degli enti locali interessati.

     8.2-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un coordinamento tra la regione Puglia, i Ministeri competenti e i comuni interessati con lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, ivi comprese le eventuali modifiche o integrazioni. Il coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno su richiesta motivata di uno dei componenti. La partecipazione al coordinamento non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.

     8.2-ter. In relazione all'assoluta esigenza di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità e l'efficienza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, la regione Puglia, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'ARPA Puglia a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all'articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, attraverso procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della regione Puglia.

     8.3 I beni, aziende e rami di azienda individuati dal programma commissariale, una volta approvate le modifiche o integrazioni ai piani ambientali e di bonifica relativi a tali beni o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, ivi comprese quelle richieste dall'aggiudicatario, sono oggetto della previsione di cui all'articolo 253 del Codice dell'Ambiente approvato con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, solo nel limite della inottemperanza alle prescrizioni di bonifica previste dai piani ambientali e di bonifica o dagli eventuali ulteriori titoli autorizzativi necessari per l'esercizio dell'impianto che l'aggiudicatario si sia impegnato ad attuare.» [2].

     1-bis. È vietato per l'advisor finanziario avere partecipazioni o ricoprire incarichi dirigenziali interni o esterni nel soggetto aggiudicatario acquirente o affittuario [3].

     1-ter. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le distribuzioni di acconti parziali ai creditori prededucibili sono effettuate dal commissario straordinario dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici. Si applica l'articolo 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, intendendosi sostituito all'autorità di vigilanza il giudice delegato alla procedura" [4].

     2. I commi terzo e quinto dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, richiamati all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, non trovano applicazione qualora il contratto di affitto preveda l'obbligo, anche sottoposto a condizione o termine, di acquisto dell'azienda o del ramo d'azienda da parte dell'affittuario. Resta fermo l'obbligo dell'affittuario di prestare idonee garanzie per tutte le obbligazioni dal medesimo assunte in base al contratto o derivanti dalla legge e anche di inviare alle Camere ogni sei mesi una relazione sull'attività posta in essere con particolare riguardo al piano ambientale e al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario [5].

     3. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le parole: «la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa» sono sostituite dalle seguenti: «la società ILVA S.p.A. di Taranto e l'affittuario o acquirente dei relativi stabilimenti sono immessi», e le parole: «ed è in ogni caso autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «e sono in ogni caso autorizzati».

     4. All'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5, dopo le parole: «è fissato al 30 giugno 2017.» sono inseriti i seguenti periodi: «Tale termine può essere prorogato, su istanza dell'aggiudicatario della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 gennaio 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n.13, formulata con la domanda prevista al comma 8.1 del medesimo articolo 1, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e per un periodo non superiore a 18 mesi, conformemente alle risultanze dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 1. Tale termine si applica altresì ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti inerente ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e le altre società da essa partecipate anch'esse in amministrazione straordinaria e sostituisce ogni altro diverso termine intermedio o finale che non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati.»;

     b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) dopo le parole: «del commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «, dell'affittuario o acquirente» e le parole: «da questo funzionalmente delegati» sono sostituite dalle seguenti: «da questi funzionalmente delegati»;

     2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi ai sensi del medesimo comma 5» [6].

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione alle procedure di amministrazione straordinaria iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     5-bis. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i rifiuti in oggetto siano utilizzati fuori dagli stabilimenti ILVA, si applica il test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998." [7].

 

     Art. 1 bis. (Mappatura dei rifiuti presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A.) [8]

     1. Entro il 31 dicembre 2016, i commissari straordinari trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la mappatura aggiornata alla data del 30 giugno 2016 dei rifiuti pericolosi o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A.

 

     Art. 2. Finanziamenti ad imprese strategiche

     1. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, il periodo: «I predetti importi sono rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso con apposita disposizione legislativa» è sostituito dal seguente: «I predetti importi sono rimborsati nell'anno 2018, ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo stabilita nel presente comma».

     2. Agli oneri di cui al comma 1 in termini di fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante versamento, per un corrispondente importo, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla cassa per i servizi energetici e ambientali su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente aperto remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica. La giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo è estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del citato decreto-legge n.191 del 2015, così come modificato dal comma 1 del presente articolo.

     3. All'onere derivante dai maggiori interessi passivi di cui al comma 2, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme tecniche a carattere interpretativo nonchè disposizioni di procedura necessarie per perfezionare il procedimento per il trasferimento a terzi delle attività aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, attribuendo priorità alla valutazione dei profili ambientali delle offerte e valorizzando il carattere pienamente concorrenziale della procedura di gara in corso, al fine di assicurare maggiori certezze agli investitori;

     Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231;

     Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20;

     Visto il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2015;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

     Art. 1. Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA

     1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, il periodo «L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.» è sostituito dal seguente: «L'amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva, provvede, anteponendolo agli altri debiti della procedura, alla restituzione dell'importo erogato dallo Stato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.»;

     b) il comma 8 è sostituito dai seguenti: «8. Qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 di cui al comma 2, prevedano modifiche o integrazioni, al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi sono valutati dal comitato di esperti di cui al comma 8.2, che può richiedere a ciascun offerente di integrare la documentazione prodotta in sede di offerta, fornendo gli ulteriori documenti eventualmente necessari per la valutazione delle modifiche o dei nuovi interventi proposti, compresi i documenti progettuali, i cronoprogrammi di realizzazione, comprensivi della richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre 18 mesi, del termine di cui all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, l'analisi degli effetti ambientali e l'analisi dell'applicazione delle BAT Conclusions, con espresso riferimento alle prestazioni ambientali dei singoli impianti come individuate dall'offerta presentata. Entro il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato degli esperti, sentito il Ministro dello sviluppo economico, esprime il proprio parere, proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti. Il parere è immediatamente comunicato ai commissari della procedura di amministrazione straordinaria che ne curano la trasmissione agli offerenti i quali, nei successivi 15 giorni, presentano alla procedura le offerte vincolanti definitive conformando i relativi piani al predetto parere del comitato degli esperti. Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino le risultanze del parere ovvero non confermino o aggiornino di conseguenza l'offerta presentata. L'esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, redige, nei successivi trenta giorni, una relazione sulla compatibilità delle offerte vincolanti definitive con i criteri di mercato, tenuto conto delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nei rispettivi piani e ne valuta la sostenibilità finanziaria, con particolare riferimento al periodo di affitto e nella prospettiva della definitiva cessione. La relazione dell'esperto indipendente è acquisita dai commissari straordinari in sede di valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione.

     8.1 Dopo l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, su istanza dei commissari straordinari, è individuato l'aggiudicatario a norma dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, quest'ultimo, in qualità di individuato gestore, può presentare apposita domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva. La domanda, completa dei relativi allegati, è resa disponibile per la consultazione del pubblico sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per un periodo di trenta giorni, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni. L'istruttoria sugli esiti della consultazione, è svolta dal medesimo Comitato di esperti di cui al comma 8.2 nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, garantendo il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea. La modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sono disposte, nei quindici giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico. Il decreto, che ha valore di autorizzazione integrata ambientale, tiene luogo ove necessario della valutazione di impatto ambientale e conclude tutti i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     8.2 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro cinque giorni dalla istanza dei commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo, nomina un comitato di esperti, composto da tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici. Il comitato può avvalersi della struttura commissariale di Ilva, di ISPRA e delle amministrazioni interessate. A ciascun componente del comitato, oltre al rimborso delle spese di missione, è corrisposto un compenso in misura pari al compenso annuale spettante ai componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale maggiorato del venti per cento, con oneri a carico di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria.

     8.3 I beni, aziende e rami di azienda individuati dal programma commissariale, una volta approvate le modifiche o integrazioni ai piani ambientali e di bonifica relativi a tali beni o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, ivi comprese quelle richieste dall'aggiudicatario, sono oggetto della previsione di cui all'articolo 253 del Codice dell'Ambiente approvato con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, solo nel limite della inottemperanza alle prescrizioni di bonifica previste dai piani ambientali e di bonifica o dagli eventuali ulteriori titoli autorizzativi necessari per l'esercizio dell'impianto che l'aggiudicatario si sia impegnato ad attuare.».

     2. I commi terzo e quinto dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, richiamati all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, non trovano applicazione qualora il contratto di affitto preveda l'obbligo, anche sottoposto a condizione o termine, di acquisto dell'azienda o del ramo d'azienda da parte dell'affittuario. Resta fermo l'obbligo dell'affittuario di prestare idonee garanzie per tutte le obbligazioni dal medesimo assunte in base al contratto o derivanti dalla legge.

     3. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le parole: «la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa» sono sostituite dalle seguenti: «la società ILVA S.p.A. di Taranto e l'affittuario o acquirente dei relativi stabilimenti sono immessi», e le parole: «ed è in ogni caso autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «e sono in ogni caso autorizzati».

     4. All'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5, dopo le parole: «è fissato al 30 giugno 2017.» sono inseriti i seguenti periodi: «Tale termine può essere prorogato, su istanza dell'aggiudicatario della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 gennaio 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n.13, formulata con la domanda prevista al comma 8.1 del medesimo articolo 1, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e per un periodo non superiore a 18 mesi, conformemente alle risultanze dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 1. Tale termine si applica altresì ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti inerente ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e le altre società da essa partecipate anch'esse in amministrazione straordinaria e sostituisce ogni altro diverso termine intermedio o finale che non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati.»;

     b) al comma 6, dopo le parole: «del commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «, dell'affittuario o acquirente» e le parole: «da questo funzionalmente delegati» sono sostituite dalle seguenti: «da questi funzionalmente delegati».

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione alle procedure di amministrazione straordinaria iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 2. Finanziamenti ad imprese strategiche

     1. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, il periodo: «I predetti importi sono rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso con apposita disposizione legislativa» è sostituito dal seguente: «I predetti importi sono rimborsati nell'anno 2018, ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo stabilita nel presente comma».

     2. Agli oneri di cui al comma 1 in termini di fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante versamento, per un corrispondente importo, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla cassa per i servizi energetici e ambientali su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente aperto remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica. La giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo è estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del citato decreto-legge n.191 del 2015, così come modificato dal comma 1 del presente articolo.

     3. All'onere derivante dai maggiori interessi passivi di cui al comma 2, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 1 agosto 2016, n. 151.

[2] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[3] Comma inserito dalla L. di conversione.

[4] Comma inserito dalla L. di conversione.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[6] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.

[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[8] Articolo inserito dalla L. di conversione.