Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali |
Data: | 09/06/2016 |
Numero: | 98 |
Sommario |
Art. 1. Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA |
Art. 1 bis. (Mappatura dei rifiuti presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A.) |
Art. 2. Finanziamenti ad imprese strategiche |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 55.2.64 - D.L. 9 giugno 2016, n. 98. [1]
Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
(G.U. 9 giugno 2016, n. 133)
Art. 1. Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA
1. All'articolo 1 del
a) al comma 3, il periodo «L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.» è sostituito dal seguente: «L'amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva, provvede, anteponendolo agli altri debiti della procedura, alla restituzione dell'importo erogato dallo Stato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.»;
b) il comma 8 è sostituito dai seguenti: «8. Qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 di cui al comma 2, prevedano modifiche o integrazioni, al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi sono valutati dal comitato di esperti di cui al comma 8.2, che può richiedere a ciascun offerente di integrare la documentazione prodotta in sede di offerta, fornendo gli ulteriori documenti necessari per la valutazione delle modifiche o dei nuovi interventi proposti, compresi i documenti progettuali, i cronoprogrammi di realizzazione, comprensivi della richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre 18 mesi, del termine di cui all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, del
8.1 Dopo l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, su istanza dei commissari straordinari, è individuato l'aggiudicatario a norma dell'articolo 4, comma 4-quater, del
8.2 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro cinque giorni dalla istanza dei commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo, nomina un comitato di esperti, composto da tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici. Il comitato si avvale della struttura commissariale di Ilva, del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e può avvalersi delle altre amministrazioni interessate. A ciascun componente del comitato, oltre al rimborso delle spese di missione, è corrisposto un compenso temporalmente parametrato al compenso annuale spettante ai componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale maggiorato del venti per cento, con oneri a carico di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria. I curricula dei componenti del comitato sono resi pubblici nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè mediante link nei siti web della regione e degli enti locali interessati.
8.2-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un coordinamento tra la regione Puglia, i Ministeri competenti e i comuni interessati con lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, ivi comprese le eventuali modifiche o integrazioni. Il coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno su richiesta motivata di uno dei componenti. La partecipazione al coordinamento non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.
8.2-ter. In relazione all'assoluta esigenza di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità e l'efficienza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, la regione Puglia, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'ARPA Puglia a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all'articolo 1, commi 423 e seguenti, della
8.3 I beni, aziende e rami di azienda individuati dal programma commissariale, una volta approvate le modifiche o integrazioni ai piani ambientali e di bonifica relativi a tali beni o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, ivi comprese quelle richieste dall'aggiudicatario, sono oggetto della previsione di cui all'articolo 253 del Codice dell'Ambiente approvato con il
1-bis. È vietato per l'advisor finanziario avere partecipazioni o ricoprire incarichi dirigenziali interni o esterni nel soggetto aggiudicatario acquirente o affittuario [3].
1-ter. All'articolo 3, comma 1-ter, del
2. I commi terzo e quinto dell'articolo 104-bis del
3. All'articolo 3, comma 3, del
4. All'articolo 2 del
a) al comma 5, dopo le parole: «è fissato al 30 giugno 2017.» sono inseriti i seguenti periodi: «Tale termine può essere prorogato, su istanza dell'aggiudicatario della procedura di cui all'articolo 1 del
b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «del commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «, dell'affittuario o acquirente» e le parole: «da questo funzionalmente delegati» sono sostituite dalle seguenti: «da questi funzionalmente delegati»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi ai sensi del medesimo comma 5» [6].
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione alle procedure di amministrazione straordinaria iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. All'articolo 4, comma 2-ter, del
Art. 1 bis. (Mappatura dei rifiuti presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A.) [8]
1. Entro il 31 dicembre 2016, i commissari straordinari trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la mappatura aggiornata alla data del 30 giugno 2016 dei rifiuti pericolosi o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A.
Art. 2. Finanziamenti ad imprese strategiche
1. All'articolo 1, comma 6-bis, del
2. Agli oneri di cui al comma 1 in termini di fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante versamento, per un corrispondente importo, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla cassa per i servizi energetici e ambientali su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente aperto remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica. La giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo è estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del citato
3. All'onere derivante dai maggiori interessi passivi di cui al comma 2, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme tecniche a carattere interpretativo nonchè disposizioni di procedura necessarie per perfezionare il procedimento per il trasferimento a terzi delle attività aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria ai sensi del
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA
1. All'articolo 1 del
a) al comma 3, il periodo «L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.» è sostituito dal seguente: «L'amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva, provvede, anteponendolo agli altri debiti della procedura, alla restituzione dell'importo erogato dallo Stato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.»;
b) il comma 8 è sostituito dai seguenti: «8. Qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 di cui al comma 2, prevedano modifiche o integrazioni, al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi sono valutati dal comitato di esperti di cui al comma 8.2, che può richiedere a ciascun offerente di integrare la documentazione prodotta in sede di offerta, fornendo gli ulteriori documenti eventualmente necessari per la valutazione delle modifiche o dei nuovi interventi proposti, compresi i documenti progettuali, i cronoprogrammi di realizzazione, comprensivi della richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre 18 mesi, del termine di cui all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, del
8.1 Dopo l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, su istanza dei commissari straordinari, è individuato l'aggiudicatario a norma dell'articolo 4, comma 4-quater, del
8.2 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro cinque giorni dalla istanza dei commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo, nomina un comitato di esperti, composto da tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici. Il comitato può avvalersi della struttura commissariale di Ilva, di ISPRA e delle amministrazioni interessate. A ciascun componente del comitato, oltre al rimborso delle spese di missione, è corrisposto un compenso in misura pari al compenso annuale spettante ai componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale maggiorato del venti per cento, con oneri a carico di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria.
8.3 I beni, aziende e rami di azienda individuati dal programma commissariale, una volta approvate le modifiche o integrazioni ai piani ambientali e di bonifica relativi a tali beni o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, ivi comprese quelle richieste dall'aggiudicatario, sono oggetto della previsione di cui all'articolo 253 del Codice dell'Ambiente approvato con il
2. I commi terzo e quinto dell'articolo 104-bis del
3. All'articolo 3, comma 3, del
4. All'articolo 2 del
a) al comma 5, dopo le parole: «è fissato al 30 giugno 2017.» sono inseriti i seguenti periodi: «Tale termine può essere prorogato, su istanza dell'aggiudicatario della procedura di cui all'articolo 1 del
b) al comma 6, dopo le parole: «del commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «, dell'affittuario o acquirente» e le parole: «da questo funzionalmente delegati» sono sostituite dalle seguenti: «da questi funzionalmente delegati».
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione alle procedure di amministrazione straordinaria iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2. Finanziamenti ad imprese strategiche
1. All'articolo 1, comma 6-bis, del
2. Agli oneri di cui al comma 1 in termini di fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante versamento, per un corrispondente importo, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla cassa per i servizi energetici e ambientali su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente aperto remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica. La giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo è estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del citato
3. All'onere derivante dai maggiori interessi passivi di cui al comma 2, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[3] Comma inserito dalla L. di conversione.
[4] Comma inserito dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[8] Articolo inserito dalla L. di conversione.