Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 23. Comunità europee |
Capitolo: | 23.5 leggi comunitarie |
Data: | 29/07/2015 |
Numero: | 115 |
Sommario |
Art. 1. Abrogazione di disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia. Caso EU Pilot 6868/14/ENTR |
Art. 2. Disposizioni relative all'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi terzi. Caso EU Pilot 3799/12/TRADE |
Art. 3. Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche in materia di impianti ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi. Caso EU Pilot 5301/13/CNCT |
Art. 4. Disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza. Caso EU Pilot 3473/12/INSO |
Art. 5. Disposizioni relative ai costi amministrativi a carico dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche. Procedura di infrazione n. 2013/4020 |
Art. 6. Disposizioni relative ai servizi di media audiovisivi. Corretto recepimento della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE. Caso EU [...] |
Art. 7. Disposizioni concernenti la libera prestazione di servizi degli agenti di brevetto. Procedura di infrazione n. 2014/4139 |
Art. 8. Disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali. Procedure di infrazione n. 2012/2050 e 2011/4003 |
Art. 9. Disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso». Procedura di infrazione n. 2012/4094 |
Art. 10. Disposizioni in materia di immigrazione e di rimpatri. Procedura di infrazione n. 2014/2235 |
Art. 11. Disposizioni concernenti la patente di guida. Procedura di infrazione n. 2014/2116 e caso EU Pilot 7070/14/MOVE |
Art. 12. Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune importazioni di merci di valore modesto. Procedura di infrazione n. 2012/2088 |
Art. 13. Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune operazioni intra-UE. Caso EU Pilot 6286/14/TAXU |
Art. 14. Disposizioni relative alla gestione e al monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese |
Art. 15. Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i servizi di interesse economico generale |
Art. 16. Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Caso EU Pilot 6155/14/EMPL |
Art. 17. Disposizioni di attuazione della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo. Procedura di infrazione n. 2014/0515 |
Art. 18. Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali - Procedura di infrazione n. 2014/4168 |
Art. 19. Disposizioni relative al sistema di identificazione degli animali della specie bovina. Attuazione della direttiva 2014/64/UE, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne le basi di dati [...] |
Art. 20. Disposizioni in materia di organismi geneticamente modificati. Attuazione delle misure transitorie di cui all'articolo 26-quater della direttiva 2001/18/CE - Caso EU-Pilot 3972/12/SNCO |
Art. 21. Disposizioni relative alla cattura di richiami vivi. Procedura di infrazione n. 2014/2006 |
Art. 22. Divieto di commercio di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo. Caso EU Pilot 5391/13/ENVI |
Art. 23. Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Procedura di infrazione n. 2014/2123 |
Art. 24. Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio - Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM |
Art. 25. Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere. Procedura di infrazione n. 2015/4014 |
Art. 26. Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione n. 2014/2286 |
Art. 27. Capacità europea di risposta emergenziale |
Art. 28. Introduzione dell'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 |
Art. 29. Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 |
Art. 30. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 23.5.35 - L. 29 luglio 2015, n. 115.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014.
(G.U. 3 agosto 2015, n. 178)
Capo I
Disposizioni in materia di libera circolazione delle merci
Art. 1. Abrogazione di disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia. Caso EU Pilot 6868/14/ENTR
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive:
a) il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 6 febbraio 1978, recante «Norme relative all'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 24 febbraio 1978;
b) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26 marzo 1992, recante «Revisione del decreto ministeriale 6 febbraio 1978, concernente le norme per l'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 17 aprile 1992;
c) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 agosto 1984, recante «Scelta del sistema per il servizio sperimentale di televideo, obbligo della presa di peritelevisione e modalità per l'immissione in commercio dei televisori per televideo», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 31 agosto 1984;
d) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 agosto 1984, recante «Scelta del sistema per la trasmissione con suono stereofonico in televisione e disposizioni per l'immissione in commercio di televisori stereofonici», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 31 agosto 1984;
e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 29 marzo 1985, recante «Autorizzazione alla immissione sul mercato nazionale di ricevitori televisivi predisposti per la ricezione delle trasmissioni televisive stereofoniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 2 maggio 1985.
Art. 2. Disposizioni relative all'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi terzi. Caso EU Pilot 3799/12/TRADE
1. Il comma 6 dell'articolo 36 del
Capo II
Disposizioni in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali
Art. 3. Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche in materia di impianti ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi. Caso EU Pilot 5301/13/CNCT
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 183 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
«1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi è rilasciata dal Ministero l'autorizzazione all'esercizio, previo esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni di natura obbligatoria e facoltativa, strettamente legati alla sicurezza della vita umana in mare, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all'articolo 160. Soltanto gli apparati facoltativi legati ai servizi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica non devono essere elencati nella licenza. L'offerta di un servizio di comunicazione elettronica al pubblico per mezzo di apparati facoltativi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica è soggetta al conseguimento di un'autorizzazione generale per servizi di comunicazione elettronica.
2. Per determinate classi di navi, l'impianto e l'esercizio, anche contabile, dei soli apparati di radiocomunicazione obbligatori e facoltativi per la salvaguardia della vita umana in mare, previsti dalla normativa internazionale e nazionale in materia di sicurezza e navigazione, è affidato a imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento di tale servizio».
Art. 4. Disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza. Caso EU Pilot 3473/12/INSO
1. Dopo l'articolo 24 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al
«Art. 24 bis. (Assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora). - 1. Nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse aree di servizio attribuite all'Italia e coordinate secondo le regole stabilite dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione - Ginevra 1975, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) possono essere assegnate dal Ministero per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico di cui al presente testo unico e con i relativi piani di sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione da parte dell'Autorità, tenuto conto dei principi di cui agli articoli 27, comma 5, e 29, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e in modo da consentire un uso efficiente dello spettro radioelettrico, anche promuovendo l'innovazione tecnologica».
Art. 5. Disposizioni relative ai costi amministrativi a carico dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche. Procedura di infrazione n. 2013/4020
1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
a) all'articolo 34:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attività di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è individuata nell'allegato n. 10»;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della
2-ter. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche»;
b) all'allegato n. 10:
1) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 34 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le imprese titolari di autorizzazione generale per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è determinato nei seguenti importi:
a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:
1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro;
2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro;
3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro;
4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro;
5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale;
b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:
1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro;
2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro;
3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 12.500 euro;
4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro;
5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale;
c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:
1) per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti;
2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro;
d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, di servizi di rete o di comunicazione elettronica via satellite:
1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro;
2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;
3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro»;
2) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1 bis. (Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre). - 1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è determinato nei seguenti importi nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri:
a) sull'intero territorio nazionale: 111.000 euro;
b) su un territorio avente più di 30 milioni e fino a 50 milioni di abitanti: 25.000 euro;
c) su un territorio avente più di 15 milioni e fino a 30 milioni di abitanti: 18.000 euro;
d) su un territorio avente più di 5 milioni e fino a 15 milioni di abitanti: 9.000 euro;
e) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti: 3.000 euro;
f) su un territorio avente più di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti: 600 euro;
g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti: 300 euro»;
3) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Contributi annui per i collegamenti in ponte radio). - 1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:
a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;
b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;
c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;
d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz».
Art. 6. Disposizioni relative ai servizi di media audiovisivi. Corretto recepimento della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla
1. All'articolo 38, comma 12, del testo unico di cui al
Art. 7. Disposizioni concernenti la libera prestazione di servizi degli agenti di brevetto. Procedura di infrazione n. 2014/4139
1. All'articolo 147 del codice della proprietà industriale, di cui al
a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice. Qualora il richiedente si avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le disposizioni dell'articolo 201»;
b) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del
3-quater. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonchè in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia dell'atto o di avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi».
2. All'articolo 148 del codice di cui al
Art. 8. Disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali. Procedure di infrazione n. 2012/2050 e 2011/4003
1. Il comma 22 dell'articolo 34 del
«22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentati a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Gli affidamenti diretti a società poste, successivamente al 31 dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai principi e alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamento cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriori».
Art. 9. Disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso». Procedura di infrazione n. 2012/4094
1. Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al
a) all'articolo 50, comma 2:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso i contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.»;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo, per l'organizzatore e l'intermediario, di stipulare le polizze o fornire le garanzie di cui al primo periodo decorre dal 30 giugno 2016.»;
3) il secondo periodo è soppresso;
b) l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016 [1].
2. Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici, come definiti dall'articolo 34 del codice di cui al
Capo III
Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza
Art. 10. Disposizioni in materia di immigrazione e di rimpatri. Procedura di infrazione n. 2014/2235
1. All'articolo 5, comma 7-ter, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
Capo IV
Disposizioni in materia di trasporti
Art. 11. Disposizioni concernenti la patente di guida. Procedura di infrazione n. 2014/2116 e caso EU Pilot 7070/14/MOVE
1. Al
a) all'allegato III, paragrafo A, punto A.4.2, le parole: «di 25 gradi verso l'alto» sono sostituite dalle seguenti: «di 30 gradi verso l'alto»;
b) all'allegato IV, paragrafo 2:
1) al punto 2.1, alinea, le parole: «di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria B»;
2) dopo il punto 2.2 è inserito il seguente:
«2-bis. Equivalenze
2-bis.1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.
2-bis.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.
2-bis.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie BE, C1E, CE, D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività».
2. Al codice della strada, di cui al
a) all'articolo 115:
1) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;
3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1»;
2) alla lettera c) del comma 1, il numero 1) è abrogato;
3) il comma 4 è abrogato;
b) all'articolo 116, comma 4, primo periodo, le parole: «la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg» sono soppresse;
c) all'articolo 118-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonchè dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, per residenza si intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo»;
d) all'articolo 170:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni»;
2) al comma 7, le parole: «da conducente minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «da conducente minore di sedici anni».
Capo V
Disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato
Art. 12. Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune importazioni di merci di valore modesto. Procedura di infrazione n. 2012/2088
1. All'articolo 9, primo comma, del
«4-bis) i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, semprechè i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorchè la medesima non sia stata assoggettata all'imposta».
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Art. 13. Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune operazioni intra-UE. Caso EU Pilot 6286/14/TAXU
1. Al
a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), le parole: « o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità» sono soppresse;
b) all'articolo 41, comma 3, le parole: «o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni».
Art. 14. Disposizioni relative alla gestione e al monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese
1. Alla
a) all'articolo 46:
1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1º gennaio 2017, la predetta verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52.»;
2) il comma 4 è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017 [2];
b) l'articolo 52 è sostituito dal seguente:
«Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). - 1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 14 del
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'articolo 46 della presente legge, nonchè al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
7. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e, a decorrere dal 1º gennaio 2017, l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonchè al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno».
2. Le informazioni contenute nel Registro di cui all'articolo 52 della
Art. 15. Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i servizi di interesse economico generale
1. Dopo l'articolo 45 della
«Art. 45 bis. (Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i servizi di interesse economico generale). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di servizi di interesse economico generale, ivi compresa la predisposizione di relazioni periodiche riguardanti gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Le relazioni sono trasmesse alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni sono tenuti a fornire i dati relativi alle compensazioni concesse alle imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale alle amministrazioni centrali di settore, che redigono le relazioni di rispettiva competenza sulla base dei predetti dati. Le relazioni sono trasmesse al Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1 da presentare alla Commissione europea.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità per l'attuazione dei commi 1 e 2».
2. L'articolo 47 della
Capo VI
Disposizioni in materia di lavoro e di politica sociale
Art. 16. Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Caso EU Pilot 6155/14/EMPL
1. La lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 88 del
«g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X».
Art. 17. Disposizioni di attuazione della
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del
«e) "armatore": il proprietario dell'unità o della nave e ogni altro organismo o persona, quali il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti e obblighi, indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni dei compiti o obblighi dell'armatore».
2. Al
a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5 bis. (Lavori vietati ai minori). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto.
2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali è vietato adibire i minori di anni diciotto.
3. Qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi produttivi comporti l'introduzione di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto, si procede ai sensi dei commi 1 e 2»;
b) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:
«Art. 38 bis. (Sanzioni per l'adibizione dei minori ai lavori vietati). - 1. Chiunque adibisce i minori ai lavori vietati, individuati con il decreto previsto dall'articolo 5-bis, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582».
Art. 18. Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali - Procedura di infrazione n. 2014/4168
1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, iscritti o che siano stati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali della medesima assicurazione per i lavoratori autonomi e nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
1-bis. Ai cittadini dell'Unione europea, degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, della Confederazione Svizzera e di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Confederazione Svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate organizzazioni internazionali con i periodi assicurativi maturati in Italia, presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera [3].
2. Il cumulo di cui ai commi 1 e 1-bis può essere richiesto, se necessario per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti o alla pensione anticipata, purchè la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano [4].
3. Il cumulo dei periodi di assicurazione è conseguibile a domanda dell'interessato da presentare all'istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi. Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana senza che sia necessario cumulare i periodi di assicurazione ai sensi dei commi 1 e 1-bis, l'istituzione previdenziale italiana calcola la pensione esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico italiano. Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso l'organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi della legislazione italiana, e calcola l'ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana. Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso l'organizzazione internazionale e maturati presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera, l'istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi della legislazione italiana, e calcola l'ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana [5].
4. Le prestazioni pensionistiche liquidate ai sensi del presente articolo sono da considerare pensioni per tutto quanto concerne gli effetti derivanti dall'applicazione della legislazione italiana.
5. I periodi di lavoro presso un'organizzazione internazionale, in quanto non possono dare diritto a una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico della medesima organizzazione internazionale, possono essere riscattati nel sistema pensionistico italiano secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all'estero. Il diritto al riscatto è esercitato, anche dai superstiti del dipendente dell'organizzazione internazionale, nei termini previsti dall'ordinamento dell'istituzione previdenziale italiana alla quale è chiesto il riscatto.
6. I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
7. Lo scambio di informazioni e di notizie con le organizzazioni internazionali, finalizzato all'espletamento delle procedure previste dal presente articolo, può avvenire anche attraverso modalità informatiche.
8. I dati personali trasmessi sono tenuti riservati e possono essere utilizzati esclusivamente al fine di applicare il presente articolo, nel rispetto della normativa in vigore sulla protezione dei dati.
9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 340.000 per l'anno 2016, euro 456.000 per l'anno 2017, euro 590.000 per l'anno 2018, euro 695.000 per l'anno 2019, euro 895.000 per l'anno 2020, euro 1.260.000 per l'anno 2021, euro 1.655.000 per l'anno 2022, euro 2.085.000 per l'anno 2023, euro 2.610.000 per l'anno 2024, euro 3.260.000 per l'anno 2025 ed euro 4.070.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, per un ammontare pari a 340.000 euro per l'anno 2016 e a 4.070.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della
10. Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del comma 9 del presente articolo, pari a 3.614.000 euro per l'anno 2017, a 3.480.000 euro per l'anno 2018, a 3.375.000 euro per l'anno 2019, a 3.175.000 euro per l'anno 2020, a 2.810.000 euro per l'anno 2021, a 2.415.000 euro per l'anno 2022, a 1.985.000 euro per l'anno 2023, a 1.460.000 euro per l'anno 2024 e a 810.000 euro per l'anno 2025, sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo VII
Disposizioni in materia di salute pubblica e sicurezza alimentare
Art. 19. Disposizioni relative al sistema di identificazione degli animali della specie bovina. Attuazione della direttiva 2014/64/UE, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri
1. Il comma 2 dell'articolo 12 del
«2. Per ciascun animale appartenente alla specie bovina sono indicati:
a) il codice o i codici di identificazione unici per i casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4-ter, all'articolo 4-quater, paragrafo 1, e all'articolo 4-quinquies del
b) la data di nascita;
c) il sesso;
d) la razza o il mantello;
e) il codice di identificazione della madre o, nel caso di un animale importato da un Paese terzo, il codice unico di identificazione del mezzo di identificazione individuale assegnato all'animale dallo Stato membro di destinazione a norma del citato
f) il numero di identificazione dell'azienda di nascita;
g) i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l'animale è stato custodito e le date di ciascun cambiamento di azienda;
h) la data del decesso o della macellazione;
i) il tipo di mezzo di identificazione elettronica, se applicato all'animale».
Art. 20. Disposizioni in materia di organismi geneticamente modificati. Attuazione delle misure transitorie di cui all'articolo 26-quater della
1. Nelle more dell'attuazione della
2. Qualora il notificante o il richiedente, ai sensi dell'articolo 26-quater, paragrafo 4, della
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti ai sensi dei commi 1 e 2 è punito con la multa da euro 25.000 a euro 50.000. L'autore del delitto di cui al presente comma è tenuto altresì a rimuovere, a proprie cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate e a realizzare misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio.
4. Restano fermi i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del
5. All'articolo 1 del
a) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «continuano ad applicarsi le disposizioni recate dal
2) il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 4:
1) la lettera a) è abrogata;
2) alla lettera b), le parole: «
c) i commi 5 e 6 sono abrogati.
Capo VIII
Disposizioni in materia ambientale
Art. 21. Disposizioni relative alla cattura di richiami vivi. Procedura di infrazione n. 2014/2006
1. Il comma 3 dell'articolo 4 della
«3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla
2. I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 del
Art. 22. Divieto di commercio di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo. Caso EU Pilot 5391/13/ENVI
1. La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 21 della
«cc) il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, anche se importati dall'estero».
Art. 23. Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della
1. Al
a) all'articolo 217:
1) al comma 2, le parole: «imballaggi immessi sul mercato nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea» e le parole: «, a qualsiasi titolo» sono sostituite dalle seguenti: «o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio»;
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. In attuazione dell'articolo 18 della
b) all'articolo 218, comma 1:
1) alla lettera o), le parole: «biogas con recupero energetico» sono sostituite dalla seguente: «metano»;
2) alla lettera z), le parole: «soggetti interessati» sono sostituite dalla seguente: «soggetti»;
c) all'articolo 226, comma 3:
1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In mancanza delle norme armonizzate, i requisiti essenziali stabiliti nella
d) all'allegato E alla parte quarta, al numero 1), dopo le parole: «e fino all'80% in peso dei rifiuti di imballaggio» sono inserite le seguenti: «; entro il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i».
Art. 24. Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio - Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM
1. Al
a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. È vietato lo stoccaggio di CO2 in un sito di stoccaggio il cui complesso di stoccaggio si estende oltre l'area di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli accordi di cui all'articolo 30»;
b) all'articolo 8, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini della valutazione del complesso di stoccaggio, le attività comprese nel programma lavori della licenza di esplorazione possono prevedere una fase di sperimentazione e il monitoraggio relativo all'iniezione di CO2 »;
c) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, può prescrivere in qualsiasi momento provvedimenti correttivi necessari nonchè provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica che il gestore è tenuto ad adottare. Tali provvedimenti possono essere supplementari o diversi rispetto a quelli descritti nel piano sui provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera p)»;
d) all'articolo 29, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le modalità di risoluzione delle controversie dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di trasporto o sui siti di stoccaggio ai quali è negato l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete di trasporto o il sito di stoccaggio interessano più Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avviano consultazioni al fine di garantire un'applicazione coerente del presente decreto»;
e) all'articolo 30, comma 1, le parole: «promuovono la stipula di accordi specifici con Paesi non appartenenti all'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «promuovono la stipulazione di accordi specifici con Stati membri dell'Unione europea».
Capo IX
Disposizioni in materia di energia
Art. 25. Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere. Procedura di infrazione n. 2015/4014
1. Al
a) all'alinea del comma 5 dell'articolo 5, dopo la parola: «nazionale» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8»;
b) al comma 7 dell'articolo 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8».
Art. 26. Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione n. 2014/2286
1. Al
a) all'articolo 15, comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le misure di cui all'articolo 16.»;
b) all'articolo 16:
1) il comma 1 è abrogato; di conseguenza perde efficacia il regolamento di cui al
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Gestore trasmette annualmente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero dello sviluppo economico il piano decennale di sviluppo della rete, che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ricevuto il piano, lo sottopone alla consultazione degli utenti della rete effettivi o potenziali secondo modalità aperte e trasparenti e rende pubblici i risultati della consultazione»;
3) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il Ministero dello sviluppo economico valuta la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano e con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti di cui all'articolo 8, senza pregiudizio delle competenze dell'autorità di regolazione per quanto riguarda il piano decennale di sviluppo della rete»;
4) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello europeo, di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del
5) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico effettua il monitoraggio dell'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete»;
6) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Nei casi in cui il Gestore, per cause a esso imputabili, non realizzi un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, e nei casi in cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo all'accesso al sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico impone al Gestore di realizzare l'investimento medesimo entro un termine definito, purchè tale investimento sia ancora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete»;
7) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Le modalità di valutazione dei piani decennali di sviluppo della rete, di cui al presente articolo, si applicano anche ai piani in corso di valutazione»;
c) all'articolo 32, comma 1, le parole: «, sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico,» sono soppresse;
d) all'articolo 37, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua le modalità e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione agli impegni sull'utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionali nonchè da progetti comuni definiti con altri Stati»;
e) all'articolo 43, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1, lettera j), della
f) all'articolo 45:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per violazioni delle disposizioni del presente decreto non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio»;
2) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. In caso di violazione persistente da parte del Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della
Capo X
Disposizioni in materia di protezione civile
Art. 27. Capacità europea di risposta emergenziale [6]
[1. In attuazione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile, al fine di concorrere al funzionamento del meccanismo medesimo, denominato Capacità europea di risposta emergenziale (EERC), istituito ai sensi dell'articolo 11 della citata decisione n. 1313/2013/UE, è autorizzato l'impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati, all'uopo specificamente formati.
2. A seguito di richiesta di assistenza inoltrata tramite il Centro di coordinamento europeo della risposta alle emergenze (ERCC), il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, valutata l'assenza di elementi ostativi di cui al paragrafo 7 dell'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE e ferma restando la possibilità di ritirare tali mezzi nel caso in cui ricorrano i gravi motivi di cui al paragrafo 8 del medesimo articolo, è autorizzato ad attivare e coordinare le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri e dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.
3. Al fine della partecipazione dell'Italia alle attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell'EERC anche stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE.]
Capo XI
Altre disposizioni
Art. 28. Introduzione dell'articolo 41-bis della
1. Al capo VI della
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa europea). - 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Art. 29. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. Il Segretario del CIAE è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ai sensi dell'articolo 19 del
b) all'articolo 31, comma 1, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;
c) all'articolo 36:
1) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la rispettiva normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della pertinente normativa europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute»;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo XII
Disposizione finale
Art. 30. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 18 e 28, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
[1] Comma così modificato dall'art. 1, comma 348, della
[2] Comma così modificato dall'art. 6 del
[3] Comma inserito dall'art. 10 del
[4] Comma già modificato dall'art. 5 del
[5] Comma così modificato dall'art. 10 del
[6] Articolo abrogato dall'art. 48 del