§ 2.3.380 - Regolamento 25 aprile 2012, n. 360.
Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:25/04/2012
Numero:360


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e definizioni
Art. 2.  Aiuti "de minimis"
Art. 3.  Controllo
Art. 4.  Disposizioni transitorie
Art. 5.  Entrata in vigore e periodo di applicazione


§ 2.3.380 - Regolamento 25 aprile 2012, n. 360.

Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ( «de minimis» ) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale

(G.U.U.E. 26 aprile 2012, n. L 114)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali [1], in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

 

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento [2],

 

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 consente alla Commissione di fissare, mediante regolamento, un massimale al di sotto del quale si considera che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

 

(2) Sulla base del suddetto regolamento, la Commissione ha adottato, in particolare, il regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore ("de minimis") [3], che stabilisce un massimale generale "de minimis" di 200000 EUR per beneficiario su un periodo di tre esercizi finanziari.

 

(3) Dall'esperienza della Commissione nell'applicare la normativa in materia di aiuti di Stato a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato risulta che il massimale al di sotto del quale si può ritenere che i vantaggi concessi a tali imprese non incidano sugli scambi tra Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza può talvolta scostarsi dal massimale generale "de minimis" stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006. Infatti, almeno alcuni di questi vantaggi compensano con buona probabilità costi aggiuntivi connessi alla prestazione di servizi di interesse economico generale. Inoltre, molte attività qualificate come prestazione di servizi di interesse economico generale hanno una portata territoriale limitata. È quindi appropriato introdurre, in aggiunta al regolamento (CE) n. 1998/2006, un regolamento contenente regole specifiche relative agli aiuti "de minimis" per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. È opportuno stabilire un massimale relativo agli aiuti "de minimis" che ciascuna impresa può ricevere in un determinato arco di tempo.

 

(4) In base all’esperienza della Commissione, gli aiuti concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale possono essere considerati come aiuti che non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano o minacciano di falsare la concorrenza a condizione che l'importo totale degli aiuti concessi all'impresa beneficiaria che fornisce servizi di interesse economico generale sia inferiore a 500000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Considerando l'evoluzione del settore del trasporto su strada di passeggeri e la natura preminentemente locale dei servizi di interesse economico generale in questo campo, non è opportuno prevedere un massimale inferiore per questo settore, al quale dovrebbe quindi essere applicato il massimale di 500000 EUR.

 

(5) Gli anni da prendere in considerazione per determinare se tale massimale è raggiunto dovrebbero essere gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall'impresa nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni dovrebbe essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", deve essere ricalcolato l’importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell’esercizio finanziario in questione, nonché nei due esercizi finanziari precedenti. Gli aiuti concessi da uno Stato membro dovrebbero essere presi in considerazione a tale fine anche se finanziati interamente o parzialmente con risorse di origine unionale. Non deve essere possibile frazionare in parti più piccole le misure di aiuto superiori al massimale "de minimis" allo scopo di fare rientrare tali parti nel campo di applicazione del presente regolamento.

 

(6) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo agli aiuti concessi per la fornitura di servizi di interesse economico generale. L’impresa beneficiaria deve pertanto ricevere per iscritto un atto che la incarica di prestare il servizio di interesse economico generale per il quale l’aiuto è concesso. Pur dovendo informare l’impresa della natura del servizio di interesse economico generale per il quale l’aiuto è concesso, l’atto di incarico non deve necessariamente contenere tutte le informazioni dettagliate precisate nella decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale [4].

 

(7) Il presente regolamento non si applica ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca, dell’acquacoltura e del trasporto di merci su strada in considerazione delle norme specifiche vigenti in questi settori, del fatto che alle imprese in essi operanti sono raramente affidati servizi di interesse economico generale e del rischio che aiuti di importo inferiore al massimale previsto dal presente regolamento soddisfino le condizioni dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Tuttavia, se un’impresa opera sia nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca, dell’acquacoltura o del trasporto di merci su strada sia in altri settori o attività, è opportuno che il presente regolamento si applichi a questi altri settori o attività (come ad esempio la raccolta di rifiuti in mare), a condizione che gli Stati membri garantiscano che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti "de minimis" a norma del presente regolamento, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi. Gli Stati membri possono adempiere a tale obbligo, in particolare, limitando l'importo degli aiuti "de minimis" alla compensazione dei costi per la fornitura del servizio, incluso un profitto ragionevole. È opportuno che il presente regolamento non si applichi al settore carboniero, in considerazione delle sue peculiari caratteristiche e del fatto che servizi di interesse economico generale sono raramente affidati ad imprese operanti in tale settore.

 

(8) Viste le similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, da un lato, e dei prodotti non agricoli, dall’altro, è opportuno applicare il presente regolamento alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, è opportuno che non siano considerate come trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali o l’imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione.

 

(9) La Corte di giustizia ha stabilito [5] che, una volta che l'Unione ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Per questo motivo, il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti il cui importo sia determinato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati, né agli aiuti "de minimis" connessi all’obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.

 

(10) Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti "de minimis" alle esportazioni né gli aiuti "de minimis" che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati.

 

(11) È opportuno che il presente regolamento non si applichi alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà [6], non essendo idoneo concedere aiuti al funzionamento a favore di imprese in difficoltà al di fuori di un progetto di ristrutturazione e dati i problemi legati alla determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi a questo tipo di imprese.

 

(12) Conformemente ai principi alla base degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti.

 

(13) Per evitare che le intensità massime di aiuto stabilite nei vari strumenti dell'Unione siano aggirate, gli aiuti "de minimis" non possono essere cumulati con aiuti di Stato relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.

 

(14) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. Per quanto riguarda gli aiuti concessi per la prestazione di servizi di interesse economico generale, gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere se basarsi sul presente regolamento o sul regolamento (CE) n. 1998/2006.

 

(15) La Corte di giustizia, nella sentenza Altmark [7], ha individuato una serie di condizioni che devono essere soddisfatte affinché la fornitura di un servizio di interesse economico generale non costituisca aiuto di Stato. Secondo dette condizioni, una compensazione che si limiti ai costi netti sostenuti per la prestazione di servizi di interesse pubblico generale da un’impresa gestita in modo efficiente non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Le compensazioni superiori a tali costi netti costituiscono un aiuto di Stato che può essere dichiarato compatibile sulla base delle norme vigenti dell’Unione. Per evitare che il presente regolamento sia applicato allo scopo di aggirare le condizioni individuate nella sentenza Altmark e che gli aiuti "de minimis" concessi in forza del presente regolamento incidano sugli scambi a seguito del cumulo con altre compensazioni ricevute per lo stesso servizio di interesse economico generale, gli aiuti "de minimis" accordati in forza del presente regolamento non devono essere cumulati con altre compensazioni relative allo stesso servizio, a prescindere dal fatto che queste costituiscano o meno un aiuto di Stato a norma della sentenza Altmark o un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno a norma della decisione 2012/21/UE o della comunicazione della Commissione — Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) [8]. Occorre pertanto escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le compensazioni ricevute per la fornitura di un servizio di interesse economico generale che beneficia anche di altri tipi di compensazione, a meno che queste altre compensazioni non costituiscano un aiuto "de minimis" a norma di altri regolamenti "de minimis" e siano rispettate le norme relative al cumulo fissate dal presente regolamento.

 

(16) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale "de minimis", tutti gli Stati membri dovrebbero applicare uno stesso metodo di calcolo. Per agevolare tale calcolo e in conformità con l’attuale prassi di applicazione della norma "de minimis", gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro dovrebbero essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell’equivalente sovvenzione di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o di aiuti erogabili in più quote richiede l’applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un’applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati attualmente dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione [9].

 

(17) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti "de minimis" che sono trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio. Questo calcolo preciso può essere fatto, ad esempio, per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati come aiuti "de minimis" trasparenti, a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico sia inferiore al massimale "de minimis". Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese [10] non dovrebbero essere considerati aiuti "de minimis" trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale "de minimis" per ogni impresa destinataria. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti dovrebbero essere trattati come aiuti "de minimis" trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione.

 

(18) È necessario offrire certezza del diritto per i regimi di garanzia che non hanno il potenziale per incidere sugli scambi e falsare la concorrenza, e riguardo ai quali sono disponibili dati sufficienti per valutare in modo attendibile qualsiasi effetto potenziale. Il presente regolamento dovrebbe pertanto trasporre il massimale "de minimis" di 500000 EUR in uno specifico massimale di garanzia basato sull’importo garantito del prestito individuale che sottende tale garanzia. È opportuno calcolare tale massimale specifico utilizzando una metodologia per valutare l’importo dell’aiuto di Stato compreso nei regimi di garanzia che coprono i prestiti a favore delle imprese efficienti. La metodologia e i dati utilizzati per calcolare lo specifico massimale di garanzia dovrebbero escludere le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Tale massimale specifico non dovrebbe pertanto applicarsi agli aiuti individuali accordati al di fuori dell’ambito di un regime di garanzia, agli aiuti ad imprese in difficoltà, o a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. Il massimale specifico va determinato sulla base del fatto che, prendendo in considerazione un tasso massimo (tasso di insolvenza netto) del 13% corrispondente allo scenario peggiore per i regimi di garanzia nell’Unione, una garanzia pari a 3750000 EUR può essere considerata come avente un equivalente sovvenzione lordo identico al massimale "de minimis" di 500000 EUR. Solo le garanzie fino all'80% del prestito sotteso dovrebbero essere coperte da tali massimali specifici. Per valutare l'equivalente sovvenzione lordo contenuto in una garanzia, gli Stati membri possono inoltre utilizzare una metodologia accettata dalla Commissione, previa notifica, sulla base di un regolamento della Commissione in materia di aiuti di Stato, se la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

 

(19) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura d'aiuto che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura a favore del capitale di rischio porta a un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale "de minimis", e può pertanto rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

 

(20) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma "de minimis" siano conformi alle condizioni prestabilite. In forza del dovere di collaborazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l’adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l’importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi alla medesima impresa per la prestazione di servizi di interesse economico generale non ecceda il massimale complessivo ammissibile. A tal fine e per assicurare la conformità alle disposizioni relative al cumulo con gli aiuti di cui agli altri regolamenti "de minimis", quando concedono un aiuto "de minimis" in base al presente regolamento, gli Stati membri informano l’impresa interessata dell’importo dell'aiuto e della sua natura "de minimis", facendo riferimento al presente regolamento. Inoltre, prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro interessato deve ottenere dall'impresa una dichiarazione sugli eventuali altri aiuti "de minimis", oggetto del presente regolamento o degli altri regolamenti "de minimis", ricevuti durante l'esercizio finanziario interessato e nei due precedenti. Come alternativa, lo Stato membro ha la possibilità di assicurare il rispetto del massimale mediante un registro centrale.

 

(21) Il presente regolamento deve applicarsi fatte salve le condizioni poste dal diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici o da requisiti aggiuntivi derivanti dal trattato o da normative settoriali dell'Unione.

 

(22) Il presente regolamento deve applicarsi agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

 

(23) La Commissione intende riesaminare il presente regolamento cinque anni dopo la sua entrata in vigore,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.

 

2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:

 

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio [11];

 

b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

 

c) aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

 

i) quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

 

ii) quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

 

d) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;

 

e) aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

 

f) aiuti concessi a imprese operanti nel settore carboniero ai sensi della decisione 2010/787/UE del Consiglio [12];

 

g) aiuti concessi a imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

 

h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

 

Se un’impresa opera nei settori di cui alle lettere a), b), c) o g) del primo comma o in settori non esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento, quest’ultimo si applica solo agli aiuti concessi per quegli altri settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti "de minimis" a norma del presente regolamento, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi.

 

3. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

 

a) per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca;

 

b) per "trasformazione di un prodotto agricolo" si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

 

c) per "commercializzazione di un prodotto agricolo" si intende la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

 

     Art. 2. Aiuti "de minimis"

 

1. Sono considerati non corrispondenti a tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e pertanto esenti dall'obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti concessi alle imprese per la fornitura di servizi di interesse economico generale che rispettano le condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.

 

2. L’importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non supera i 500000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.

 

Tale massimale si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto "de minimis" o a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine unionale. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

 

3. I massimali stabiliti al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione lordo.

 

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso vigente al momento della concessione.

 

4. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio ("aiuti trasparenti"). In particolare:

 

a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti "de minimis" trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di riferimento in vigore al momento della concessione;

 

b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti "de minimis" trasparenti, a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico sia inferiore al massimale "de minimis";

 

c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti "de minimis" trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale "de minimis" per ogni impresa destinataria;

 

d) gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti "de minimis" trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell’ambito di tale regime non supera 3750000 EUR per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di tale massimale, si ritiene che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione del massimale applicabile stabilito al paragrafo 2. La garanzia non deve superare l’80% del prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando:

 

i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato; e

 

ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

 

5. Qualora l'importo complessivo dell’aiuto "de minimis" concesso a un'impresa per la fornitura di servizi di interesse economico generale superi il massimale di cui al paragrafo 2, tale importo non può beneficiare dell’esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per la frazione che non supera detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura di aiuto.

 

6. Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

 

7. Gli aiuti "de minimis" a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti previsti dagli altri regolamenti "de minimis" fino al massimale di cui al paragrafo 2.

 

8. Gli aiuti "de minimis" a norma del presente regolamento non sono cumulabili con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale, a prescindere dal fatto che costituiscano aiuti di Stato o meno.

 

     Art. 3. Controllo

1. Quando intende concedere un aiuto "de minimis" a un'impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto comunicandole il probabile importo dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo), il servizio di interesse economico generale per il quale viene concesso e il suo carattere "de minimis", facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se un aiuto "de minimis" a norma del presente regolamento è concesso a più imprese nell’ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest’obbligo segnalando alle imprese una somma fissa che corrisponde all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se il massimale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, è rispettato. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa che fornisce il servizio di interesse economico generale, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.

 

Lo Stato membro può erogare nuovi aiuti "de minimis" a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l’importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi all'impresa in questione in forza del presente regolamento a un livello superiore al massimale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e che siano rispettate le norme relative al cumulo di cui all'articolo 2, paragrafi 6, 7 e 8.

 

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti "de minimis", contenente informazioni complete su tutti gli aiuti "de minimis" concessi da qualsiasi autorità dello stesso Stato membro a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni.

 

3. Gli Stati membri registrano e raccolgono tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti "de minimis" individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti "de minimis" vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto individuale a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti dalle singole imprese in base al presente regolamento o ad altri regolamenti "de minimis".

 

     Art. 4. Disposizioni transitorie

Il presente regolamento si applica agli aiuti per la prestazione di servizi di interesse economico generale concessi anteriormente alla sua entrata in vigore purché soddisfino tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. Gli aiuti per la prestazione di servizi di interesse economico generale che non soddisfano tali condizioni sono esaminati in base alle decisioni, alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni e agli avvisi pertinenti.

 

Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

 

     Art. 5. Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2018.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

 

[2] GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 23.

 

[3] GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

 

[4] GU L 7 dell’11.1.2012, pag. 3.

 

[5] Causa C-456/00, Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee, Racc. 2002, pag. I-11949.

 

[6] GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

 

[7] Causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in presenza di Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgerich, Racc. 2003, pag. I-7747.

 

[8] GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 15.

 

[9] GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

 

[10] GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

 

[11] GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

 

[12] GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24.